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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/11/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3506/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda, in funzione di Giudice dell'Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3506/2021 promossa da:
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carmelo SPINOSO come da procura in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE contro
c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Santi MILARDO che lo rappresenta e difende giusta procura resa in calce alla comparsa responsiva del presente grado di giudizio;
APPELLATO
e nei confronti di
(CF: ) in persona del suo legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata dagli Avv.ti Ester e Gabriele
Melfi che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
APPELLANTE INCIDENTALE
***
§ Motivi in fatto e in diritto.
pagina 1 di 10 Con atto di citazione in appello notificato il 08.07.2021, Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 668/2021 emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Siracusa, che aveva dichiarato la sua esclusiva responsabilità per il sinistro occorso in data 9.11.2017 alle ore 18:30 circa sulla S.S. 124
(direzione Solarino–Palazzolo Acreide), condannandolo al risarcimento dei danni materiali riportati dall'autovettura Fiat Punto tg. DN758FA di proprietà e condotta da e rigettando la domanda Controparte_1 riconvenzionale per i danni ai bovini di sua proprietà.
Si costituivano nel presente grado di giudizio, l'appellato , CP_1 chiedendo in rito l'inammissibilità dell'impugnazione e nel merito il rigetto del gravame, e che proponeva appello incidentale in CP_2 punto spese di lite, chiedendo la riforma della liquidazione operata in primo grado.
Con ordinanza del 01.02.2023 il Giudice del gravame ammetteva la prova per testi limitatamente all'escussione del responsabile ANAS del tratto di strada teatro del sinistro, all'esito, la causa veniva Parte_2 rimessa per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
§ Sull'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Secondo parte appellata, l'appello sarebbe inammissibile perché privo del necessario nucleo argomentativo imposto dall'art. 342 c.p.c. difettando sia la parte rescindente (capo o parti della sentenza impugnate) sia la parte rescissoria (proposta di decisione sostitutiva). L'appellante, di contro, sostiene di avere specificamente censurato la motivazione in punto di accertamento del nesso causale, erronea applicazione degli artt.
2052 e 2054 c.c. e malgoverno delle risultanze istruttorie.
Ritiene questo Giudice che il gravame contenga un sufficiente apparato critico volto a contrastare le ragioni della decisione articolate in sentenza dal primo giudice (valutazione delle testimonianze, CTU, applicazione degli artt. 2052 e 2054 c.c.), sicché l'eccezione va disattesa (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 07/09/2016, n. 17712; Sez. I, 27/09/2016, n. 18932).
pagina 2 di 10 Secondo parte appellata, ancora, l'atto di appello sarebbe nullo per incertezza del petitum e si sarebbe peraltro formato il giudicato interno sul capo che ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale rapportato al valore dei bovini (€ 3.800,00).
L'eccezione di giudicato interno è infondata. L'appellante ha articolato uno specifico motivo avverso il capo di rigetto della domanda riconvenzionale siccome l'attribuzione da parte dell'appellante della responsabilità del sinistro al è logicamente volta ad ottenere la CP_1 condanna di quest'ultimo al ristoro dei danni da perdita dei capi di bestiame. Del resto, non può esigersi dall'appellante alcun ulteriore onere di specificità sul punto posto che l'accoglimento della domanda risarcitoria del ha comportato il rigetto pressoché CP_1 consequenziale della domanda riconvenzionale del con dispensa Parte_1 del Giudice di prime cure di motivare sul punto. Invero, il rapporto di incompatibilità logico-giuridica tra le due domande determina che all'accoglimento della prima ne consegua il rigetto dell'altra.
§ Sulla responsabilità per danni cagionati da animali (art. 2052
c.c.) e sul caso fortuito.
Secondo parte appellante, il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere automaticamente applicabile l'art. 2052 c.c., trascurando che l'urto fu determinato dall'eccessiva velocità e dalla mancata esecuzione di manovre di emergenza da parte del , circostanze che CP_1 integrerebbero il caso fortuito ovvero, in tesi subordinata, un concorso di colpa ex art. 2054 c.c.
Secondo parte appellata, invece, la sentenza è corretta là dove ha ricondotto l'evento alla presenza incustodita di bovini sulla sede stradale in orario serale, con conseguente responsabilità oggettiva del proprietario ai sensi dell'art. 2052 c.c., non avendo l'appellante offerto prova di un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso causale.
La responsabilità da animale ex art. 2052 c.c. è di tipo oggettivo e trova limite solo nella prova del caso fortuito (fattore esterno imprevedibile ed pagina 3 di 10 inevitabile). È onere dell'attore provare la dinamica e il nesso causale tra il fatto dell'animale e il danno;
grava sul proprietario/custode la prova del fortuito. Anche la condotta del danneggiato può integrare il fortuito ove presenti i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità in senso oggettivo (Cass. civ., Sez. III, 25/07/2025, n. 21427; Sez. III,
20/04/2020, n. 7969; Sez. III, 10/11/2023, n. 31339).
Nel caso in esame, sono molteplici gli elementi che devono indurre a ritenere che la responsabilità esclusiva del sinistro sia da addebitare all'odierno appellante.
Il sinistro è avvenuto il 09/11/2017 alle ore 18:30 circa sulla SS 124, in un tratto extraurbano privo di illuminazione, in condizioni di oscurità, all'uscita di una curva, con la carreggiata improvvisamente occupata da alcuni bovini di proprietà di che vagavano incustoditi Parte_1 sulla strada (cfr. relazione dei Carabinieri).
I Carabinieri della stazione di Solarino, intervenuti sul posto, accertavano altresì che i due animali coinvolti erano privi di custode e non descrivevano la presenza sul luogo di segnaletica stradale che potesse avvertire della presenza degli animali (cfr. relazione Carabinieri).
Il teste (testimone oculare, escusso il 07/03/2019) ha Testimone_1 confermato che il azionava il sistema frenante non appena CP_1 avvistati i bovini e che gli animali erano circa 6-7, tutti incustoditi, privi di campanacci. Anche la testimonianza di Testimone_2
(vicebrigadiere dei Carabinieri, escusso il 23/05/2019) confermava la dinamica indicata da parte attrice in primo grado.
Al riguardo, si condividono le valutazioni del Giudice di prime sull'attendibilità dei testi e siccome il loro narrato è Tes_1 Tes_2 risultato preciso, concordante e terzi rispetto alle parti.
La consulenza tecnica d'ufficio (CTU, p. 12) disposta in primo grado afferma:
“Dalla disamina degli atti procedurali si evince che il sinistro, di cui è causa, è stato causato dalla presenza di n. 2 bovini incustoditi lungo la
S.S. 124. (...) L'urto tra l'autovettura in esame ed i bovini è stato violento
pagina 4 di 10 non tanto per la velocità del veicolo (non si rileva nessun elemento cinematico che possa far ipotizzare il mancato rispetto dei limiti di velocità imposti in quel tratto di strada extra urbana) ma piuttosto per il peso complessivo dei bovini che in ogni caso non potevano transitare senza custodia in ambito viario”.
Il CTU specificava altresì che la velocità del veicolo di , prima CP_1 della frenata, era di 69 km/h, dunque al di sotto del limite massimo consentito di 90 km/h e che nessuna corresponsabilità è attribuibile alla condotta di guida di , che risulta “regolare ed adeguata alle CP_1 condizioni della strada e scrupolosamente rispettosa dei limiti di velocità presenti sull'arteria extraurbana, teatro dell'evento”.
Gli elementi di prova sopra compendiati sono assolutamente prevalenti rispetto alle difese articolate dall'appellante. Del resto non appare provata in giudizio alcuna responsabilità del conducente né a diverse conclusioni può addivenirsi pure considerando la testimonianza assunta in questo grado.
Dalla prova testimoniale assunta in grado di appello, in particolare dalla deposizione del teste responsabile ANAS del tratto di Parte_2 strada interessato dal sinistro, è emerso che lungo la SS 124, nel senso di marcia Solarino–Palazzolo, erano effettivamente presenti, nel novembre
2017, più segnali stradali verticali indicanti il pericolo di “animali domestici vaganti”, collocati rispettivamente al km 99+850 e al km
98+850, ossia in posizione antecedente rispetto al luogo del sinistro (km
99+400). Il teste ha altresì precisato che tali segnali erano costantemente mantenuti e mai rimossi, e che la vigilanza sulla segnaletica era quotidiana, con tempestivo ripristino in caso di danneggiamento o piegatura.
Eppure, la presenza di tale segnaletica, non assume rilievo decisivo ai fini dell'esclusione della responsabilità del proprietario dei bovini lasciati incustoditi sulla sede stradale. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da animali domestici è regolata dall'art. 2052 c.c., che pagina 5 di 10 configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale, sia che questi sia sotto la sua custodia, sia che sia smarrito o fuggito. Tale responsabilità può essere esclusa solo dalla prova positiva del caso fortuito, inteso come fattore estraneo alla sfera di controllo del custode, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, e non anche dalla mera presenza di segnaletica di pericolo.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte affermato che la presenza di segnaletica verticale di pericolo “animali vaganti” costituisce un mero avvertimento agli utenti della strada circa la possibilità di incontrare animali sulla carreggiata, ma non integra di per sé il caso fortuito, né esonera automaticamente il proprietario dall'obbligo di custodia e vigilanza sui propri animali (cfr. Cass. 11785/2017; Cass.
9610/2022; Trib. Torino 4.7.2023; Trib. Vibo Valentia 11.5.2023; Trib.
Novara 1.6.2021; Trib. Ferrara 27.10.2021; Trib. Tivoli 17.2.2009; Trib.
Reggio Emilia 22.1.2009).
La giurisprudenza di merito, in casi analoghi, ha ribadito che la segnaletica di pericolo “animali vaganti” rappresenta un avvertimento generico, che può al più incidere sulla valutazione della prevedibilità del rischio da parte dell'utente della strada, ma non vale a escludere la responsabilità del proprietario dell'animale, il quale resta tenuto a una vigilanza effettiva e costante, anche in zone in cui la presenza di animali sulla carreggiata sia prevedibile o già segnalata (Trib. Torino 4.7.2023;
Trib. Vibo Valentia 11.5.2023; Trib. Novara 1.6.2021; Trib. Ferrara
27.10.2021).
Nel caso di specie, la testimonianza del pur confermando la Pt_2 presenza della segnaletica in un tratto stradale precedente al luogo del sinistro, non offre alcun elemento idoneo a dimostrare che il sinistro sia stato determinato da un fattore imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sfera di controllo del proprietario dei bovini. La condotta omissiva del proprietario, che ha lasciato incustoditi i bovini in orario notturno su una strada statale priva di illuminazione, integra una violazione pagina 6 di 10 dell'obbligo di custodia e sorveglianza, che non può essere elisa dalla mera presenza della segnaletica di pericolo.
In conclusione, la testimonianza del nella parte in cui si limita Pt_2
a confermare la presenza della segnaletica “animali domestici vaganti”, è irrilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità del proprietario dei bovini, non potendo la segnaletica di pericolo valere come caso fortuito o come causa esclusiva dell'evento dannoso. La responsabilità resta integralmente a carico del proprietario degli animali, ai sensi dell'art. 2052 c.c., in difetto di prova di un fattore estraneo, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva e il danno.
§ Sull'asserito concorso delle presunzioni ex artt. 2052 e 2054 c.c.
e sulla condotta del conducente.
Secondo parte appellante, il Giudice di pace avrebbe omesso di applicare la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c., non avendo il provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il CP_1 danno. Secondo parte appellata, per converso, la regola di cui all'art. 2054 c.c. non è idonea, nel caso concreto, a superare la presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c., in assenza di elementi concreti di colpa a carico del conducente.
La giurisprudenza ammette, in ipotesi residuali, il concorso tra le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.; ma la presunzione ex art. 2054 c.c. può dirsi superata ove sia accertato che il conducente ha tenuto una condotta conforme alle regole di prudenza e che l'evento è stato determinato dall'animale (Sez. III, 19/04/1983, n. 2717; Sez. III,
09/01/2002, n. 200). Nel caso di specie, la CTU e la testimonianza del indicano che la velocità era inferiore al limite e che venne Tes_1 attivata la frenata;
non sono emerse mancanze di cautele tali da integrare un comportamento colposo efficiente in senso causale. La presunzione a carico del conducente deve dunque ritenersi vinta.
§ Sulle spese dei gradi e sull'appello incidentale di CP_2
pagina 7 di 10 La gravata sentenza quanto alle spese di lite ha disposto la condanna di al pagamento in favore del difensore antistatario Avv. Parte_1
Santi Milardo, liquidate in € 1.300,00 (fase studio/introduttiva € 450,00, istruttoria € 450,00, decisoria € 400,00, oltre 15% spese generali, esenti
€ 125, IVA/CPA) ed ha condannato inoltre il convenuto al pagamento in favore di dei compensi professionali “in considerazione CP_2 dell'attività svolta” pari a € 500,00.
Avverso detto capo della sentenza ha spiegato appello incidentale CP_2 adducendo a sostegno del proprio gravame che il Giudice di pace avrebbe operato un'erronea disparità di trattamento nella liquidazione senza motivare sulla diversa entità, a fronte di attività difensive analoghe.
Il motivo è ammissibile, trattandosi di conferma del merito in grado d'appello, la giurisprudenza consente al giudice del gravame di modificare la statuizione sulle spese se il capo è stato oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. 14728/2025; Cass. 8040/2025; Cass.
16526/2024; Cass. 36395/2021; Corte app. Napoli 276/2025).
La sentenza di primo grado motiva puntualmente la liquidazione in favore dell'attore (distinguendo fasi e richiamando i valori medi dello scaglione DM 55/2014); diversamente, la liquidazione in favore di CP_2
è resa con formula generica (“in considerazione dell'attività svolta”) senza indicare fasi, valore e ragioni della significativa differenza rispetto all'altra parte vittoriosa (oltre il 60% in meno), e senza alcuna evidenza che l'attività della compagnia sia stata qualitativamente o quantitativamente inferiore. Tale asimmetria motivazionale non consente il controllo di coerenza ai parametri e integra vizio di motivazione del capo spese, fermo restando l'esito complessivo della lite in primo grado.
In applicazione dei principi di cui sopra, questo Giudice accoglie il motivo di appello incidentale di , disponendo un nuovo regolamento delle CP_2 spese del primo grado limitatamente al rapporto tra la parte vittoriosa e il soccombente ( ), con rideterminazione dei compensi dovuti alla Parte_1 compagnia secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenendo conto di: i) valore della causa in primo grado;
ii) fasi effettivamente svolte pagina 8 di 10 (studio/intro, istruttoria/CTU, decisionale); iii) assenza di elementi processuali che dimostrino un impegno sensibilmente minore della difesa della compagnia rispetto a quello dell'attore. (Cass. 14728/2025;
8040/2025; 16526/2024; 18465/2024; 26734/2024).
Resta ferma la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario dell'attore, atteso che il motivo incidentale di non investe tale CP_2 specifico profilo e che la vittoria dell'attore in primo grado non è qui oggetto di riforma.
La determinazione analitica delle singole voci e del quantum aggiornato è rimessa al dispositivo, secondo i valori del DM 55/2014 con la conseguente equiparazione alla liquidazione effettuata in favore dell'attore.
§ Spese del presente grado
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico del soccombente odierno appellante. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 parte appellante deve essere condannata al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 668/2021 del Giudice di Pace Parte_1 di Siracusa, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così decide:
RIGETTA l'appello principale proposto da e per Parte_1
l'effetto conferma nel merito la sentenza qui impugnata;
ACCOGLIE l'appello incidentale di limitatamente alla CP_2 regolamentazione delle spese tra assicurazione e convenuto nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese di primo grado, che ridetermina come segue: a favore di euro 1.300,00 per compensi, oltre CP_2
IVA, CPA e 15% spese generali (di cui fase studio/introduttiva € 450,00,
pagina 9 di 10 istruttoria € 450,00, decisoria € 400,00). Rimane ferma la liquidazione operata dal Giudice di prime cure rispetto all'attore vittorioso;
CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore di e di Controparte_1 CP_2
che liquida, per ciascuna parte, in euro 1.500,00 per compensi,
[...] oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
DISPONE la distrazione delle spese e dei compensi liquidati per CP_1 in favore del suo difensore dichiaratosi antistario avv. Santi
[...]
Milardo;
CONDANNA ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n.
115 parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Siracusa, 19.11.25
Il Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda, in funzione di Giudice dell'Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3506/2021 promossa da:
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carmelo SPINOSO come da procura in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE contro
c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Santi MILARDO che lo rappresenta e difende giusta procura resa in calce alla comparsa responsiva del presente grado di giudizio;
APPELLATO
e nei confronti di
(CF: ) in persona del suo legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata dagli Avv.ti Ester e Gabriele
Melfi che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
APPELLANTE INCIDENTALE
***
§ Motivi in fatto e in diritto.
pagina 1 di 10 Con atto di citazione in appello notificato il 08.07.2021, Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 668/2021 emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Siracusa, che aveva dichiarato la sua esclusiva responsabilità per il sinistro occorso in data 9.11.2017 alle ore 18:30 circa sulla S.S. 124
(direzione Solarino–Palazzolo Acreide), condannandolo al risarcimento dei danni materiali riportati dall'autovettura Fiat Punto tg. DN758FA di proprietà e condotta da e rigettando la domanda Controparte_1 riconvenzionale per i danni ai bovini di sua proprietà.
Si costituivano nel presente grado di giudizio, l'appellato , CP_1 chiedendo in rito l'inammissibilità dell'impugnazione e nel merito il rigetto del gravame, e che proponeva appello incidentale in CP_2 punto spese di lite, chiedendo la riforma della liquidazione operata in primo grado.
Con ordinanza del 01.02.2023 il Giudice del gravame ammetteva la prova per testi limitatamente all'escussione del responsabile ANAS del tratto di strada teatro del sinistro, all'esito, la causa veniva Parte_2 rimessa per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
§ Sull'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Secondo parte appellata, l'appello sarebbe inammissibile perché privo del necessario nucleo argomentativo imposto dall'art. 342 c.p.c. difettando sia la parte rescindente (capo o parti della sentenza impugnate) sia la parte rescissoria (proposta di decisione sostitutiva). L'appellante, di contro, sostiene di avere specificamente censurato la motivazione in punto di accertamento del nesso causale, erronea applicazione degli artt.
2052 e 2054 c.c. e malgoverno delle risultanze istruttorie.
Ritiene questo Giudice che il gravame contenga un sufficiente apparato critico volto a contrastare le ragioni della decisione articolate in sentenza dal primo giudice (valutazione delle testimonianze, CTU, applicazione degli artt. 2052 e 2054 c.c.), sicché l'eccezione va disattesa (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 07/09/2016, n. 17712; Sez. I, 27/09/2016, n. 18932).
pagina 2 di 10 Secondo parte appellata, ancora, l'atto di appello sarebbe nullo per incertezza del petitum e si sarebbe peraltro formato il giudicato interno sul capo che ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale rapportato al valore dei bovini (€ 3.800,00).
L'eccezione di giudicato interno è infondata. L'appellante ha articolato uno specifico motivo avverso il capo di rigetto della domanda riconvenzionale siccome l'attribuzione da parte dell'appellante della responsabilità del sinistro al è logicamente volta ad ottenere la CP_1 condanna di quest'ultimo al ristoro dei danni da perdita dei capi di bestiame. Del resto, non può esigersi dall'appellante alcun ulteriore onere di specificità sul punto posto che l'accoglimento della domanda risarcitoria del ha comportato il rigetto pressoché CP_1 consequenziale della domanda riconvenzionale del con dispensa Parte_1 del Giudice di prime cure di motivare sul punto. Invero, il rapporto di incompatibilità logico-giuridica tra le due domande determina che all'accoglimento della prima ne consegua il rigetto dell'altra.
§ Sulla responsabilità per danni cagionati da animali (art. 2052
c.c.) e sul caso fortuito.
Secondo parte appellante, il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere automaticamente applicabile l'art. 2052 c.c., trascurando che l'urto fu determinato dall'eccessiva velocità e dalla mancata esecuzione di manovre di emergenza da parte del , circostanze che CP_1 integrerebbero il caso fortuito ovvero, in tesi subordinata, un concorso di colpa ex art. 2054 c.c.
Secondo parte appellata, invece, la sentenza è corretta là dove ha ricondotto l'evento alla presenza incustodita di bovini sulla sede stradale in orario serale, con conseguente responsabilità oggettiva del proprietario ai sensi dell'art. 2052 c.c., non avendo l'appellante offerto prova di un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso causale.
La responsabilità da animale ex art. 2052 c.c. è di tipo oggettivo e trova limite solo nella prova del caso fortuito (fattore esterno imprevedibile ed pagina 3 di 10 inevitabile). È onere dell'attore provare la dinamica e il nesso causale tra il fatto dell'animale e il danno;
grava sul proprietario/custode la prova del fortuito. Anche la condotta del danneggiato può integrare il fortuito ove presenti i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità in senso oggettivo (Cass. civ., Sez. III, 25/07/2025, n. 21427; Sez. III,
20/04/2020, n. 7969; Sez. III, 10/11/2023, n. 31339).
Nel caso in esame, sono molteplici gli elementi che devono indurre a ritenere che la responsabilità esclusiva del sinistro sia da addebitare all'odierno appellante.
Il sinistro è avvenuto il 09/11/2017 alle ore 18:30 circa sulla SS 124, in un tratto extraurbano privo di illuminazione, in condizioni di oscurità, all'uscita di una curva, con la carreggiata improvvisamente occupata da alcuni bovini di proprietà di che vagavano incustoditi Parte_1 sulla strada (cfr. relazione dei Carabinieri).
I Carabinieri della stazione di Solarino, intervenuti sul posto, accertavano altresì che i due animali coinvolti erano privi di custode e non descrivevano la presenza sul luogo di segnaletica stradale che potesse avvertire della presenza degli animali (cfr. relazione Carabinieri).
Il teste (testimone oculare, escusso il 07/03/2019) ha Testimone_1 confermato che il azionava il sistema frenante non appena CP_1 avvistati i bovini e che gli animali erano circa 6-7, tutti incustoditi, privi di campanacci. Anche la testimonianza di Testimone_2
(vicebrigadiere dei Carabinieri, escusso il 23/05/2019) confermava la dinamica indicata da parte attrice in primo grado.
Al riguardo, si condividono le valutazioni del Giudice di prime sull'attendibilità dei testi e siccome il loro narrato è Tes_1 Tes_2 risultato preciso, concordante e terzi rispetto alle parti.
La consulenza tecnica d'ufficio (CTU, p. 12) disposta in primo grado afferma:
“Dalla disamina degli atti procedurali si evince che il sinistro, di cui è causa, è stato causato dalla presenza di n. 2 bovini incustoditi lungo la
S.S. 124. (...) L'urto tra l'autovettura in esame ed i bovini è stato violento
pagina 4 di 10 non tanto per la velocità del veicolo (non si rileva nessun elemento cinematico che possa far ipotizzare il mancato rispetto dei limiti di velocità imposti in quel tratto di strada extra urbana) ma piuttosto per il peso complessivo dei bovini che in ogni caso non potevano transitare senza custodia in ambito viario”.
Il CTU specificava altresì che la velocità del veicolo di , prima CP_1 della frenata, era di 69 km/h, dunque al di sotto del limite massimo consentito di 90 km/h e che nessuna corresponsabilità è attribuibile alla condotta di guida di , che risulta “regolare ed adeguata alle CP_1 condizioni della strada e scrupolosamente rispettosa dei limiti di velocità presenti sull'arteria extraurbana, teatro dell'evento”.
Gli elementi di prova sopra compendiati sono assolutamente prevalenti rispetto alle difese articolate dall'appellante. Del resto non appare provata in giudizio alcuna responsabilità del conducente né a diverse conclusioni può addivenirsi pure considerando la testimonianza assunta in questo grado.
Dalla prova testimoniale assunta in grado di appello, in particolare dalla deposizione del teste responsabile ANAS del tratto di Parte_2 strada interessato dal sinistro, è emerso che lungo la SS 124, nel senso di marcia Solarino–Palazzolo, erano effettivamente presenti, nel novembre
2017, più segnali stradali verticali indicanti il pericolo di “animali domestici vaganti”, collocati rispettivamente al km 99+850 e al km
98+850, ossia in posizione antecedente rispetto al luogo del sinistro (km
99+400). Il teste ha altresì precisato che tali segnali erano costantemente mantenuti e mai rimossi, e che la vigilanza sulla segnaletica era quotidiana, con tempestivo ripristino in caso di danneggiamento o piegatura.
Eppure, la presenza di tale segnaletica, non assume rilievo decisivo ai fini dell'esclusione della responsabilità del proprietario dei bovini lasciati incustoditi sulla sede stradale. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da animali domestici è regolata dall'art. 2052 c.c., che pagina 5 di 10 configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale, sia che questi sia sotto la sua custodia, sia che sia smarrito o fuggito. Tale responsabilità può essere esclusa solo dalla prova positiva del caso fortuito, inteso come fattore estraneo alla sfera di controllo del custode, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, e non anche dalla mera presenza di segnaletica di pericolo.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte affermato che la presenza di segnaletica verticale di pericolo “animali vaganti” costituisce un mero avvertimento agli utenti della strada circa la possibilità di incontrare animali sulla carreggiata, ma non integra di per sé il caso fortuito, né esonera automaticamente il proprietario dall'obbligo di custodia e vigilanza sui propri animali (cfr. Cass. 11785/2017; Cass.
9610/2022; Trib. Torino 4.7.2023; Trib. Vibo Valentia 11.5.2023; Trib.
Novara 1.6.2021; Trib. Ferrara 27.10.2021; Trib. Tivoli 17.2.2009; Trib.
Reggio Emilia 22.1.2009).
La giurisprudenza di merito, in casi analoghi, ha ribadito che la segnaletica di pericolo “animali vaganti” rappresenta un avvertimento generico, che può al più incidere sulla valutazione della prevedibilità del rischio da parte dell'utente della strada, ma non vale a escludere la responsabilità del proprietario dell'animale, il quale resta tenuto a una vigilanza effettiva e costante, anche in zone in cui la presenza di animali sulla carreggiata sia prevedibile o già segnalata (Trib. Torino 4.7.2023;
Trib. Vibo Valentia 11.5.2023; Trib. Novara 1.6.2021; Trib. Ferrara
27.10.2021).
Nel caso di specie, la testimonianza del pur confermando la Pt_2 presenza della segnaletica in un tratto stradale precedente al luogo del sinistro, non offre alcun elemento idoneo a dimostrare che il sinistro sia stato determinato da un fattore imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sfera di controllo del proprietario dei bovini. La condotta omissiva del proprietario, che ha lasciato incustoditi i bovini in orario notturno su una strada statale priva di illuminazione, integra una violazione pagina 6 di 10 dell'obbligo di custodia e sorveglianza, che non può essere elisa dalla mera presenza della segnaletica di pericolo.
In conclusione, la testimonianza del nella parte in cui si limita Pt_2
a confermare la presenza della segnaletica “animali domestici vaganti”, è irrilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità del proprietario dei bovini, non potendo la segnaletica di pericolo valere come caso fortuito o come causa esclusiva dell'evento dannoso. La responsabilità resta integralmente a carico del proprietario degli animali, ai sensi dell'art. 2052 c.c., in difetto di prova di un fattore estraneo, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva e il danno.
§ Sull'asserito concorso delle presunzioni ex artt. 2052 e 2054 c.c.
e sulla condotta del conducente.
Secondo parte appellante, il Giudice di pace avrebbe omesso di applicare la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c., non avendo il provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il CP_1 danno. Secondo parte appellata, per converso, la regola di cui all'art. 2054 c.c. non è idonea, nel caso concreto, a superare la presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c., in assenza di elementi concreti di colpa a carico del conducente.
La giurisprudenza ammette, in ipotesi residuali, il concorso tra le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.; ma la presunzione ex art. 2054 c.c. può dirsi superata ove sia accertato che il conducente ha tenuto una condotta conforme alle regole di prudenza e che l'evento è stato determinato dall'animale (Sez. III, 19/04/1983, n. 2717; Sez. III,
09/01/2002, n. 200). Nel caso di specie, la CTU e la testimonianza del indicano che la velocità era inferiore al limite e che venne Tes_1 attivata la frenata;
non sono emerse mancanze di cautele tali da integrare un comportamento colposo efficiente in senso causale. La presunzione a carico del conducente deve dunque ritenersi vinta.
§ Sulle spese dei gradi e sull'appello incidentale di CP_2
pagina 7 di 10 La gravata sentenza quanto alle spese di lite ha disposto la condanna di al pagamento in favore del difensore antistatario Avv. Parte_1
Santi Milardo, liquidate in € 1.300,00 (fase studio/introduttiva € 450,00, istruttoria € 450,00, decisoria € 400,00, oltre 15% spese generali, esenti
€ 125, IVA/CPA) ed ha condannato inoltre il convenuto al pagamento in favore di dei compensi professionali “in considerazione CP_2 dell'attività svolta” pari a € 500,00.
Avverso detto capo della sentenza ha spiegato appello incidentale CP_2 adducendo a sostegno del proprio gravame che il Giudice di pace avrebbe operato un'erronea disparità di trattamento nella liquidazione senza motivare sulla diversa entità, a fronte di attività difensive analoghe.
Il motivo è ammissibile, trattandosi di conferma del merito in grado d'appello, la giurisprudenza consente al giudice del gravame di modificare la statuizione sulle spese se il capo è stato oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. 14728/2025; Cass. 8040/2025; Cass.
16526/2024; Cass. 36395/2021; Corte app. Napoli 276/2025).
La sentenza di primo grado motiva puntualmente la liquidazione in favore dell'attore (distinguendo fasi e richiamando i valori medi dello scaglione DM 55/2014); diversamente, la liquidazione in favore di CP_2
è resa con formula generica (“in considerazione dell'attività svolta”) senza indicare fasi, valore e ragioni della significativa differenza rispetto all'altra parte vittoriosa (oltre il 60% in meno), e senza alcuna evidenza che l'attività della compagnia sia stata qualitativamente o quantitativamente inferiore. Tale asimmetria motivazionale non consente il controllo di coerenza ai parametri e integra vizio di motivazione del capo spese, fermo restando l'esito complessivo della lite in primo grado.
In applicazione dei principi di cui sopra, questo Giudice accoglie il motivo di appello incidentale di , disponendo un nuovo regolamento delle CP_2 spese del primo grado limitatamente al rapporto tra la parte vittoriosa e il soccombente ( ), con rideterminazione dei compensi dovuti alla Parte_1 compagnia secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenendo conto di: i) valore della causa in primo grado;
ii) fasi effettivamente svolte pagina 8 di 10 (studio/intro, istruttoria/CTU, decisionale); iii) assenza di elementi processuali che dimostrino un impegno sensibilmente minore della difesa della compagnia rispetto a quello dell'attore. (Cass. 14728/2025;
8040/2025; 16526/2024; 18465/2024; 26734/2024).
Resta ferma la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario dell'attore, atteso che il motivo incidentale di non investe tale CP_2 specifico profilo e che la vittoria dell'attore in primo grado non è qui oggetto di riforma.
La determinazione analitica delle singole voci e del quantum aggiornato è rimessa al dispositivo, secondo i valori del DM 55/2014 con la conseguente equiparazione alla liquidazione effettuata in favore dell'attore.
§ Spese del presente grado
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico del soccombente odierno appellante. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 parte appellante deve essere condannata al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 668/2021 del Giudice di Pace Parte_1 di Siracusa, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così decide:
RIGETTA l'appello principale proposto da e per Parte_1
l'effetto conferma nel merito la sentenza qui impugnata;
ACCOGLIE l'appello incidentale di limitatamente alla CP_2 regolamentazione delle spese tra assicurazione e convenuto nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese di primo grado, che ridetermina come segue: a favore di euro 1.300,00 per compensi, oltre CP_2
IVA, CPA e 15% spese generali (di cui fase studio/introduttiva € 450,00,
pagina 9 di 10 istruttoria € 450,00, decisoria € 400,00). Rimane ferma la liquidazione operata dal Giudice di prime cure rispetto all'attore vittorioso;
CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore di e di Controparte_1 CP_2
che liquida, per ciascuna parte, in euro 1.500,00 per compensi,
[...] oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
DISPONE la distrazione delle spese e dei compensi liquidati per CP_1 in favore del suo difensore dichiaratosi antistario avv. Santi
[...]
Milardo;
CONDANNA ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n.
115 parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Siracusa, 19.11.25
Il Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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