Sentenza breve 14 febbraio 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 14/02/2011, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00944/2011REG.PROV.COLL.
N. 04053/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4053 del 1999, proposto da:
VA SS, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Giromini, con domicilio eletto presso AR CA in Roma, via Cicerone 60; CC SA;
contro
Comune di Follo, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8;
nei confronti di
S.N.C. Impresa TI NO e C.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00091/1998, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il Cons. Roberto Chieppa e udito per le parti l’avvocato Villani;
Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto da SS VA e SA CC avverso il provvedimento del comune di Follo dd. 8 ottobre 1993 di annullamento di ufficio di concessione edilizia rilasciata per opere di bonifica in zia agricola (annullamento limitato alle opere non ancora svolte);
Rilevato che SS VA e SA CC hanno proposto ricorso in appello avverso tale sentenza;
Rilevato, inoltre, che – con nota del 5 gennaio 2011 - gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso in appello, non avendo più interesse alla decisione e che tale rinuncia, inclusiva della richiesta di compensazione delle spese di giudizio, è stata sottoscritta dal Comune per accettazione;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il giudizio estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo;
Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cui al ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2011
IL SEGRETARIO