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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17638 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa ON OS Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43457 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Olimpia Ciccarelli, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
FO OS, giusta procura in atti 2
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 25 giugno 2025 la parte ricorrente precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta. Nessuno per la resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.6.22, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 22.6.2009 contraeva matrimonio con
[...]
e che dall'unione non erano nati figli, esponeva che nel Controparte_1
tempo la convivenza era divenuta intollerabile, con allontanamento da parte della moglie, concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione a sé medesimo della casa familiare, con onere della moglie di asportazione dal suddetto immobile di tutte le cose di sua proprietà, con conseguente restituzione di tutti i mazzi di chiavi ancora in suo possesso, istando, inoltre affinché fosse disposta la vendita del veicolo in sua proprietà ed in uso alla moglie, l'assegnazione a sé medesimo del
2 3 motoveicolo Honda, che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento.
Si costituiva la resistente che, nel merito, non si opponeva alla domanda di separazione, ma con addebito al marito, chiedendo, inoltre, il riconoscimento di contributo di mantenimento a carico del marito per euro
500,00 mensili, l'assegnazione della Smart,
All'udienza presidenziale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, con termine di giorni 30 alla resistente per l'asportazione degli effetti personali,
disponeva un contributo di mantenimento per la moglie di euro 350,00,
rimettendo le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Successivamente, concessi i termini di cui all'art.183, VI co. c.p.c.,
ammesse ed espletate le prove orali, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al 25.6.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con riferimento alle ulteriori domande della moglie (addebito, assegno di mantenimento) per quanto concerne la richiesta di addebitabilità al marito
3 4 della separazione, la stessa non risulta meritevole di accoglimento, in quanto all'esito del giudizio non risulta comprovato che il ricorrente abbia tenuto una condotta antigiuridica tale da incidere negativamente sul consortium vitae, né
elementi a conforto sono stati addotti dai testi dalla stessa indotti.
Del pari, deve respingersi la domanda relativa al contributo di mantenimento a carico del marito richiesto in via riconvenzionale e provvisoriamente concesso in sede presidenziale, ciò in quanto la resistente, su cui incombeva il relativo onere, non ha fornito, successivamente all'emissione dei provvedimenti provvisori alcun sostegno probatorio alla propria domanda,
risultando inottemperante agli ordini di esibizione reddituale disposti dal G.D.
del 29.3.23 e 19.6.24 e, successivamente, a far data dall'udienza di assunzione dei mezzi istruttori del 5.6.24 omettendo di partecipare al giudizio, non presenziando ad alcuna delle successive udienze cartolari del 19.6.24 e del
25.6.25, entrambe ritualmente comunicate (cfr. attestazioni di Cancelleria in atti), non depositando note scritte né la documentazione reddituale richiesta,
né precisando le conclusioni.
Successivamente, ha omesso il deposito delle memorie conclusionali ex art.190 c.p.c.
La mancata partecipazione al giudizio a far data dall'anno 2024, unitamente alla mancata ottemperanza agli ordini di esibizione reddituale disposti dal
G.D. del 29.3.23 e 19.6.24 oltre a rilevare in termini di comportamento processuale ex art.116 c.p.c. valutato l'obbligo di lealtà e trasparenza incombente sulle parti nei procedimenti in materia di famiglia, depone per una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio
4 5
Conseguentemente, deve rigettarsi la richiesta di mantenimento dalla resistente formulata, con revoca del contributo di mantenimento a carico del marito provvisoriamente disposto in sede presidenziale.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe legali vigenti,
seguono la soccombenza per i 2/3, sussistendo giustificati motivi per la compensazione nella residua quota, attesa la natura necessaria della pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43457/22 R.G.A.C. ogni altra domanda, deduzione,
eccezione disattesa, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
(Roma, 20.12.80) e (Roma,
[...] Controparte_1
2.10.1985);
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 00513, parte
2, serie A03);
C) rigetta la domanda di addebito svolta dalla moglie;
D) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, con revoca del contributo disposto a carico del marito in favore della moglie in sede provvisoria;
E) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio nella misura dei 2/3, che liquida in complessivi euro 3150,00 per competenze, oltre, Iva, CPA e rimborso
5 6 forfettario spese generali di legge, compensandole per la residua quota.
Così deciso in Roma il 1 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa ON OS
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa ON OS Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43457 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Olimpia Ciccarelli, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
FO OS, giusta procura in atti 2
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 25 giugno 2025 la parte ricorrente precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta. Nessuno per la resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.6.22, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 22.6.2009 contraeva matrimonio con
[...]
e che dall'unione non erano nati figli, esponeva che nel Controparte_1
tempo la convivenza era divenuta intollerabile, con allontanamento da parte della moglie, concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione a sé medesimo della casa familiare, con onere della moglie di asportazione dal suddetto immobile di tutte le cose di sua proprietà, con conseguente restituzione di tutti i mazzi di chiavi ancora in suo possesso, istando, inoltre affinché fosse disposta la vendita del veicolo in sua proprietà ed in uso alla moglie, l'assegnazione a sé medesimo del
2 3 motoveicolo Honda, che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento.
Si costituiva la resistente che, nel merito, non si opponeva alla domanda di separazione, ma con addebito al marito, chiedendo, inoltre, il riconoscimento di contributo di mantenimento a carico del marito per euro
500,00 mensili, l'assegnazione della Smart,
All'udienza presidenziale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, con termine di giorni 30 alla resistente per l'asportazione degli effetti personali,
disponeva un contributo di mantenimento per la moglie di euro 350,00,
rimettendo le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Successivamente, concessi i termini di cui all'art.183, VI co. c.p.c.,
ammesse ed espletate le prove orali, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al 25.6.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con riferimento alle ulteriori domande della moglie (addebito, assegno di mantenimento) per quanto concerne la richiesta di addebitabilità al marito
3 4 della separazione, la stessa non risulta meritevole di accoglimento, in quanto all'esito del giudizio non risulta comprovato che il ricorrente abbia tenuto una condotta antigiuridica tale da incidere negativamente sul consortium vitae, né
elementi a conforto sono stati addotti dai testi dalla stessa indotti.
Del pari, deve respingersi la domanda relativa al contributo di mantenimento a carico del marito richiesto in via riconvenzionale e provvisoriamente concesso in sede presidenziale, ciò in quanto la resistente, su cui incombeva il relativo onere, non ha fornito, successivamente all'emissione dei provvedimenti provvisori alcun sostegno probatorio alla propria domanda,
risultando inottemperante agli ordini di esibizione reddituale disposti dal G.D.
del 29.3.23 e 19.6.24 e, successivamente, a far data dall'udienza di assunzione dei mezzi istruttori del 5.6.24 omettendo di partecipare al giudizio, non presenziando ad alcuna delle successive udienze cartolari del 19.6.24 e del
25.6.25, entrambe ritualmente comunicate (cfr. attestazioni di Cancelleria in atti), non depositando note scritte né la documentazione reddituale richiesta,
né precisando le conclusioni.
Successivamente, ha omesso il deposito delle memorie conclusionali ex art.190 c.p.c.
La mancata partecipazione al giudizio a far data dall'anno 2024, unitamente alla mancata ottemperanza agli ordini di esibizione reddituale disposti dal
G.D. del 29.3.23 e 19.6.24 oltre a rilevare in termini di comportamento processuale ex art.116 c.p.c. valutato l'obbligo di lealtà e trasparenza incombente sulle parti nei procedimenti in materia di famiglia, depone per una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio
4 5
Conseguentemente, deve rigettarsi la richiesta di mantenimento dalla resistente formulata, con revoca del contributo di mantenimento a carico del marito provvisoriamente disposto in sede presidenziale.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe legali vigenti,
seguono la soccombenza per i 2/3, sussistendo giustificati motivi per la compensazione nella residua quota, attesa la natura necessaria della pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43457/22 R.G.A.C. ogni altra domanda, deduzione,
eccezione disattesa, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
(Roma, 20.12.80) e (Roma,
[...] Controparte_1
2.10.1985);
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 00513, parte
2, serie A03);
C) rigetta la domanda di addebito svolta dalla moglie;
D) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, con revoca del contributo disposto a carico del marito in favore della moglie in sede provvisoria;
E) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio nella misura dei 2/3, che liquida in complessivi euro 3150,00 per competenze, oltre, Iva, CPA e rimborso
5 6 forfettario spese generali di legge, compensandole per la residua quota.
Così deciso in Roma il 1 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa ON OS
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