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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice
Dott.ssa Caterina AN Giudice rel.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 16911/2024 promossa da:
(CUI: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DHJAKU FLLANZA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: IN VIA PRELIMINARE,
CAUTELARE D'URGENZA - accogliere la domanda cautelare e, per l'effetto, sospendere, anche con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, ordinare alla Questura di , nelle CP_1 more della procedura, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a favore del ricorrente o di un titolo di soggiorno provvisorio idoneo alla regolare permanenza in Italia nonché al regolare svolgimento di attività lavorativa;
NEL
MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - accogliere il presente ricorso per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, annullare il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale emesso dal
Questore della Provincia di in data 06/02/2024, notificato al ricorrente in data 07/11/2024 con espresso CP_1 ordine alla Questura della Provincia di di rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del CP_1 ricorrente convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro”.
Pagina 1 SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data
30/11/2024, il ricorrente, cittadino egiziano, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscergli il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di , CP_1 notificatogli il 07/11/2024, a seguito di sua istanza datata 25/01/2023.
2. La Commissione territoriale ha espresso parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno, dopo aver verificato l'inserimento sociale del richiedente, la natura dei vincoli familiari, il tempo di permanenza sul territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine, osservando come “la documentazione lavorativa e reddituale prodotta, risalente e riportante attività discontinua, non sia idonea ad attestare un solido radicamento sul territorio, tanto più che non è stato prodotto alcun elemento relativamente agli ultimi anni di soggiorno in Italia. Per quanto riguarda i legami familiari, il richiedente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8
CEDU” ed evidenziando, inoltre, in capo al ricorrente la presenza di un precedente penale per il reato di “favoreggiamento di ingresso clandestino in concorso” (“rilevato che, dalla documentazione allegata alla nota della Questura di , il ricorrente risulta giunto per la prima volta in Italia nel 2014, e nel 2015 è stato CP_1 condannato dal Tribunale di Ragusa per favoreggiamento di ingresso clandestino in concorso alla pena di 3 anni di reclusione: scarcerato nel 2017 per fine pena, è stata emessa a suo carico un'espulsione dal territorio nazionale con decreto del Prefetto di Cagliari e del Questore emessi in pari data: i provvedimenti sono stati applicati con accompagnamento del richiedente al CPR di Elmas (CA)) (cfr. parere sfavorevole emesso in data 17/05/2023 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna).
3. L'istante, pertanto, ha presentato ricorso dinanzi a Questo Tribunale lamentando, in caso di rimpatrio, una lesione del rispetto della vita privata, dato il suo percorso di integrazione portato avanti sul territorio nazionale.
3.1. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e di conseguenza ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia.
3.2. Con ordinanza del 09/03/2025, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
3.3. All'udienza del 24/06/2025 il giudice, ritenuto indispensabile acquisire ulteriore documentazione lavorativa (a cura di parte ricorrente) nonché copia del casellario giudiziale ex art. 213 c.p.c., ha rinviato all'udienza del 30/10/2025, mandando alla Cancelleria per l'acquisizione del casellario giudiziale entro la data dell'udienza presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna e ferma restando la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Pagina 2 3.4. All'udienza del 30/10/2025 è comparso personalmente dinanzi al giudice il ricorrente, il quale, senza l'ausilio dell'interprete, ha reso in lingua italiana le seguenti dichiarazioni:
“io sono in Italia da 4 anni e mezzo. Sono venuto in Italia per trovare migliori condizioni di lavoro. In Egitto facevo il muratore come qui.
In Egitto ho lasciato mio padre, mia mamma è morta 15 anni fa.
Qui in Italia vivo a Cento in un appartamento con amici. La casa è di proprietà del mio amico che mi ospita.
Lavoro otto ore al giorno con contratto ora a tempo indeterminato. Lavoro nel posto attuale da cinque mesi. Prima lavoravo da Mc Donald a Cento.
Guadagno circa 1000 euro al mese. Di questi soldi una parte li mando a casa. Nel tempo libero esco con gli amici. Qui non ho una relazione. Io voglio vivere qui, voglio tornare in Egitto per andare a trovare la mia famiglia.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia in Italia”.
3.5. Il giudice, ritenuta l'opportunità di acquisire estratto contributivo aggiornato, ha rinviato Pt_2 all'uopo all'udienza del 13/11/2025, tenutasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
4. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies
c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
5. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020.
Difatti, la domanda amministrativa risulta formalizzata in data 25/01/2023 (cfr. allegato 3 al ricorso - ricevuta richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura) e lo stesso Questore ha applicato la disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n. 130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT. Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
6. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del titolo CP_1 richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
Pagina 3 7. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla
Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
8. Nel merito, si osserva che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1.).
9. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui
«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e
Pagina 4 quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita Per_1 lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Per_2
Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. In particolare, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, il medesimo ha prestato attività lavorativa continuativamente a partire dal mese di giugno 2023 e, in data 28/07/2025, ha conseguito la trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo determinato nella mansione di manovale alle dipendenze della
[...]
instaurato il 03/06/2025, in rapporto a tempo pieno e indeterminato (cfr. Controparte_2
Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav recante la trasformazione del rapporto di lavoro in lavoro a tempo indeterminato). Dalla documentazione in atti si rileva come l'istante abbia percepito negli ultimi anni redditi pari a circa: € 6.400,00 nel 2023, € 8.400,00 nel 2024, € 8.700,00 nel 2025 sino al
31/08, cui va certamente aggiunto l'importo netto derivante dalla busta paga di settembre 2025, pari a €
948,00 (cfr. estratto conto previdenziale emesso il 04/11/2025 e busta paga relativa al mese di settembre 2025).
Tali redditi, accresciuti nel corso degli anni, attestano, nonostante la loro modestia, la progressione del radicamento della persona sul territorio italiano.
Pagina 5 Come elemento ulteriore da valutare per la sua integrazione, si consideri inoltre che il ricorrente dispone di autonomia abitativa, in quanto ospite di un connazionale (cfr. dichiarazione di ospitalità in atti).
10. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. ; Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. Per_3 Per_4 Per_5
). Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo Per_6
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Sotto questo profilo, va segnalato come la Commissione territoriale, nel parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, abbia fatto riferimento ad un'unica condanna ad anni tre di reclusione, riportata dal ricorrente nel 2015 e pronunciata dal Tribunale di Ragusa, per il reato di “favoreggiamento di ingresso clandestino in concorso”, condanna che, tuttavia, non risulta dal certificato del casellario giudiziale acquisito d'ufficio in data 28/06/2025 presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Bologna (cfr. certificato del casellario giudiziale in atti, nullo).
Sul punto, giova evidenziare come la sola presenza di detto procedimento penale non consenta di formulare in capo al ricorrente un attuale giudizio prognostico sfavorevole di pericolosità sociale, posto che si tratta di un episodio risalente nel tempo - commesso nel 2015 e per il quale il medesimo ha scontato la pena comminatagli -, isolato - non essendo stati commessi, successivamente, altri reati - e che, in seguito al rientro in Italia nel 2022, la sua condotta è risultata conforme alle regole della convivenza civile, come attestato dal summenzionato certificato del casellario giudiziale in atti.
A tale riguardo, preme rammentare come l'eventuale manifestarsi di ulteriori condotte pregiudizievoli potrà comunque dare luogo, tenuto conto della loro eventuale gravità, alla revoca del permesso di soggiorno.
11. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Pagina 6 Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.)
27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
12. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché per le osservazioni sopra riportate (cfr. § 5), si ritiene applicabile la disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
13. Nulla per le spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 21/11/ 2025.
Il giudice est Il Presidente
Dott.ssa Caterina AN Dott.Luca Minniti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice
Dott.ssa Caterina AN Giudice rel.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 16911/2024 promossa da:
(CUI: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DHJAKU FLLANZA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: IN VIA PRELIMINARE,
CAUTELARE D'URGENZA - accogliere la domanda cautelare e, per l'effetto, sospendere, anche con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, ordinare alla Questura di , nelle CP_1 more della procedura, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a favore del ricorrente o di un titolo di soggiorno provvisorio idoneo alla regolare permanenza in Italia nonché al regolare svolgimento di attività lavorativa;
NEL
MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - accogliere il presente ricorso per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, annullare il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale emesso dal
Questore della Provincia di in data 06/02/2024, notificato al ricorrente in data 07/11/2024 con espresso CP_1 ordine alla Questura della Provincia di di rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del CP_1 ricorrente convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro”.
Pagina 1 SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data
30/11/2024, il ricorrente, cittadino egiziano, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscergli il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di , CP_1 notificatogli il 07/11/2024, a seguito di sua istanza datata 25/01/2023.
2. La Commissione territoriale ha espresso parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno, dopo aver verificato l'inserimento sociale del richiedente, la natura dei vincoli familiari, il tempo di permanenza sul territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine, osservando come “la documentazione lavorativa e reddituale prodotta, risalente e riportante attività discontinua, non sia idonea ad attestare un solido radicamento sul territorio, tanto più che non è stato prodotto alcun elemento relativamente agli ultimi anni di soggiorno in Italia. Per quanto riguarda i legami familiari, il richiedente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8
CEDU” ed evidenziando, inoltre, in capo al ricorrente la presenza di un precedente penale per il reato di “favoreggiamento di ingresso clandestino in concorso” (“rilevato che, dalla documentazione allegata alla nota della Questura di , il ricorrente risulta giunto per la prima volta in Italia nel 2014, e nel 2015 è stato CP_1 condannato dal Tribunale di Ragusa per favoreggiamento di ingresso clandestino in concorso alla pena di 3 anni di reclusione: scarcerato nel 2017 per fine pena, è stata emessa a suo carico un'espulsione dal territorio nazionale con decreto del Prefetto di Cagliari e del Questore emessi in pari data: i provvedimenti sono stati applicati con accompagnamento del richiedente al CPR di Elmas (CA)) (cfr. parere sfavorevole emesso in data 17/05/2023 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna).
3. L'istante, pertanto, ha presentato ricorso dinanzi a Questo Tribunale lamentando, in caso di rimpatrio, una lesione del rispetto della vita privata, dato il suo percorso di integrazione portato avanti sul territorio nazionale.
3.1. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e di conseguenza ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia.
3.2. Con ordinanza del 09/03/2025, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
3.3. All'udienza del 24/06/2025 il giudice, ritenuto indispensabile acquisire ulteriore documentazione lavorativa (a cura di parte ricorrente) nonché copia del casellario giudiziale ex art. 213 c.p.c., ha rinviato all'udienza del 30/10/2025, mandando alla Cancelleria per l'acquisizione del casellario giudiziale entro la data dell'udienza presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna e ferma restando la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Pagina 2 3.4. All'udienza del 30/10/2025 è comparso personalmente dinanzi al giudice il ricorrente, il quale, senza l'ausilio dell'interprete, ha reso in lingua italiana le seguenti dichiarazioni:
“io sono in Italia da 4 anni e mezzo. Sono venuto in Italia per trovare migliori condizioni di lavoro. In Egitto facevo il muratore come qui.
In Egitto ho lasciato mio padre, mia mamma è morta 15 anni fa.
Qui in Italia vivo a Cento in un appartamento con amici. La casa è di proprietà del mio amico che mi ospita.
Lavoro otto ore al giorno con contratto ora a tempo indeterminato. Lavoro nel posto attuale da cinque mesi. Prima lavoravo da Mc Donald a Cento.
Guadagno circa 1000 euro al mese. Di questi soldi una parte li mando a casa. Nel tempo libero esco con gli amici. Qui non ho una relazione. Io voglio vivere qui, voglio tornare in Egitto per andare a trovare la mia famiglia.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia in Italia”.
3.5. Il giudice, ritenuta l'opportunità di acquisire estratto contributivo aggiornato, ha rinviato Pt_2 all'uopo all'udienza del 13/11/2025, tenutasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
4. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies
c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
5. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020.
Difatti, la domanda amministrativa risulta formalizzata in data 25/01/2023 (cfr. allegato 3 al ricorso - ricevuta richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura) e lo stesso Questore ha applicato la disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n. 130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT. Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
6. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del titolo CP_1 richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
Pagina 3 7. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla
Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
8. Nel merito, si osserva che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1.).
9. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui
«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e
Pagina 4 quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita Per_1 lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Per_2
Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. In particolare, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, il medesimo ha prestato attività lavorativa continuativamente a partire dal mese di giugno 2023 e, in data 28/07/2025, ha conseguito la trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo determinato nella mansione di manovale alle dipendenze della
[...]
instaurato il 03/06/2025, in rapporto a tempo pieno e indeterminato (cfr. Controparte_2
Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav recante la trasformazione del rapporto di lavoro in lavoro a tempo indeterminato). Dalla documentazione in atti si rileva come l'istante abbia percepito negli ultimi anni redditi pari a circa: € 6.400,00 nel 2023, € 8.400,00 nel 2024, € 8.700,00 nel 2025 sino al
31/08, cui va certamente aggiunto l'importo netto derivante dalla busta paga di settembre 2025, pari a €
948,00 (cfr. estratto conto previdenziale emesso il 04/11/2025 e busta paga relativa al mese di settembre 2025).
Tali redditi, accresciuti nel corso degli anni, attestano, nonostante la loro modestia, la progressione del radicamento della persona sul territorio italiano.
Pagina 5 Come elemento ulteriore da valutare per la sua integrazione, si consideri inoltre che il ricorrente dispone di autonomia abitativa, in quanto ospite di un connazionale (cfr. dichiarazione di ospitalità in atti).
10. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. ; Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. Per_3 Per_4 Per_5
). Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo Per_6
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Sotto questo profilo, va segnalato come la Commissione territoriale, nel parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, abbia fatto riferimento ad un'unica condanna ad anni tre di reclusione, riportata dal ricorrente nel 2015 e pronunciata dal Tribunale di Ragusa, per il reato di “favoreggiamento di ingresso clandestino in concorso”, condanna che, tuttavia, non risulta dal certificato del casellario giudiziale acquisito d'ufficio in data 28/06/2025 presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Bologna (cfr. certificato del casellario giudiziale in atti, nullo).
Sul punto, giova evidenziare come la sola presenza di detto procedimento penale non consenta di formulare in capo al ricorrente un attuale giudizio prognostico sfavorevole di pericolosità sociale, posto che si tratta di un episodio risalente nel tempo - commesso nel 2015 e per il quale il medesimo ha scontato la pena comminatagli -, isolato - non essendo stati commessi, successivamente, altri reati - e che, in seguito al rientro in Italia nel 2022, la sua condotta è risultata conforme alle regole della convivenza civile, come attestato dal summenzionato certificato del casellario giudiziale in atti.
A tale riguardo, preme rammentare come l'eventuale manifestarsi di ulteriori condotte pregiudizievoli potrà comunque dare luogo, tenuto conto della loro eventuale gravità, alla revoca del permesso di soggiorno.
11. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Pagina 6 Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.)
27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
12. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché per le osservazioni sopra riportate (cfr. § 5), si ritiene applicabile la disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
13. Nulla per le spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 21/11/ 2025.
Il giudice est Il Presidente
Dott.ssa Caterina AN Dott.Luca Minniti
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