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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2453/2024 V.G. promossa congiuntamente
DA
nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio dall'avv. Leda Puleo, presso il cui studio è elett.mente dom.;
E DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Alberto
Del Campo, presso il cui studio è elett.mente dom.;
- Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che, notiziato, nulla ha opposto;
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4.12.2024, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.5.2024, i coniugi premesso di essersi Parte_3
separati, giusta decreto di omologa n. 98/2019, emesso dal Tribunale di Catania il
7.1.2019, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Castiglione Di Sicilia in data 23/07/1992, alle condizioni di cui al ricorso e confermate all'udienza del
4.12.2024, precisando che dalla loro unione erano nati i figli nato a [...] il Per_1
07.09.1992 e , nato a [...] il [...]. Per_2
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55,
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, chiedendo al Tribunale di riconoscere tali condizioni, liberamente pattuite,
come idonee a regolare i loro rapporti economici e personali.
In base a tale accordo, le parti hanno stabilito che:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
23.07.1992 in Castiglione di Sicilia, con atto registrato al medesimo Comune dell'anno
1992 n. 2 parte II SERIE A Dichiarare, e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Castiglione Di Sicilia (CT) di procedere alla trascrizione della
2 Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Castiglione di Sicilia(CT);
2) dichiarare che il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Pt_2 Pt_1
mantenimento del figlio , non ancora economicamente indipendente, un assegno Per_2
mensile di € 300,00 da corrispondere entro il giorno cinque di ciascun mese;
tale
somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria
ISTAT; 3) dichiarare che le spese straordinarie per le esigenze del figlio, spese
preventivamente concordate, saranno sopportate nella misura del 50% da ciascuno dei
genitori; solo a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le spese mediche e
farmaceutiche, quelle per rette scolastiche, libri di testo e materiale didattico, quelle
per attività sportive e ludiche, spese per gite scolastiche, viaggi di studio e vacanze con
esclusione di quelle trascorse con uno dei genitori”
Poiché tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Castiglione di Sicilia il 23.7.1992 tra e e trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Castiglione di Sicilia,
al n. 2, parte 2, serie A, anno 1992, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come riportate in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27.12.2024
IL GIUDICE EST./ REL. IL PRESIDENTE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2453/2024 V.G. promossa congiuntamente
DA
nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio dall'avv. Leda Puleo, presso il cui studio è elett.mente dom.;
E DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Alberto
Del Campo, presso il cui studio è elett.mente dom.;
- Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che, notiziato, nulla ha opposto;
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4.12.2024, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.5.2024, i coniugi premesso di essersi Parte_3
separati, giusta decreto di omologa n. 98/2019, emesso dal Tribunale di Catania il
7.1.2019, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Castiglione Di Sicilia in data 23/07/1992, alle condizioni di cui al ricorso e confermate all'udienza del
4.12.2024, precisando che dalla loro unione erano nati i figli nato a [...] il Per_1
07.09.1992 e , nato a [...] il [...]. Per_2
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55,
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, chiedendo al Tribunale di riconoscere tali condizioni, liberamente pattuite,
come idonee a regolare i loro rapporti economici e personali.
In base a tale accordo, le parti hanno stabilito che:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
23.07.1992 in Castiglione di Sicilia, con atto registrato al medesimo Comune dell'anno
1992 n. 2 parte II SERIE A Dichiarare, e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Castiglione Di Sicilia (CT) di procedere alla trascrizione della
2 Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Castiglione di Sicilia(CT);
2) dichiarare che il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Pt_2 Pt_1
mantenimento del figlio , non ancora economicamente indipendente, un assegno Per_2
mensile di € 300,00 da corrispondere entro il giorno cinque di ciascun mese;
tale
somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria
ISTAT; 3) dichiarare che le spese straordinarie per le esigenze del figlio, spese
preventivamente concordate, saranno sopportate nella misura del 50% da ciascuno dei
genitori; solo a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le spese mediche e
farmaceutiche, quelle per rette scolastiche, libri di testo e materiale didattico, quelle
per attività sportive e ludiche, spese per gite scolastiche, viaggi di studio e vacanze con
esclusione di quelle trascorse con uno dei genitori”
Poiché tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Castiglione di Sicilia il 23.7.1992 tra e e trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Castiglione di Sicilia,
al n. 2, parte 2, serie A, anno 1992, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come riportate in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27.12.2024
IL GIUDICE EST./ REL. IL PRESIDENTE
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