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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/12/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2192/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa LO NI - Presidente rel.
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da e Parte_1 Controparte_1
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a Pesaro il
30/04/2011, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla loro unione sono nati tre figli: nata il [...] in [...], nato Per_1 Per_2
il 07/07/2014 in FANO, e nata il [...] in [...] Per_3
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui gli stessi sono addivenuti alla decisione congiunta di separarsi.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative ai figli minori non siano in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
nata il [...] a [...] Parte_1
E
nato il [...] a [...] Controparte_1 Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
LO NI
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa LO NI - Presidente rel.
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da e Parte_1 Controparte_1
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a Pesaro il
30/04/2011, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla loro unione sono nati tre figli: nata il [...] in [...], nato Per_1 Per_2
il 07/07/2014 in FANO, e nata il [...] in [...] Per_3
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui gli stessi sono addivenuti alla decisione congiunta di separarsi.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative ai figli minori non siano in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
nata il [...] a [...] Parte_1
E
nato il [...] a [...] Controparte_1 Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
LO NI