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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 661/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COLAVECCHIO GI VA SE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220066738213000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente si riporta agli scritti e ai documenti depositati e insiste nelle domande.
L'Ufficio insiste in atti e contesta i richiami giurisprudenziali di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IO MA impugnava, chiedendone in via cautelare la sospensione degli effetti e nel merito l'annullamento, la cartella di pagamento n. 29320220066738213000 emessa, ai sensi dell'art. 36-ter del d.
P.R. n. 600/1973, a seguito di disconoscimento del credito di imposta di € 3.832,00 per l'anno 2017.
Parte attrice lamentava:
- la violazione dell'art. 25, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 602/1973, essendo stata notificata in data 19/6/2023;
- la violazione dell'art. 165 del d.P.R. n. 917/1986 per infondatezza della pretesa tributaria;
all'uopo, riferiva di avere chiesto, in via di autotutela, l'annullamento della cartella per avere pagato, a titolo definitivo, le imposte in Francia, sul reddito ivi prodotto, come da estratti conto bancari e da traduzione giurata della dichiarazione fiscale francese inoltrata.
2. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Catania, nelle controdeduzioni depositate in data 25/1/2024, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto dalla documentazione prodotta dal ricorrente non si evinceva che il pagamento delle imposte fosse avvenuto a titolo definitivo, come richiesto dall'art. 165 del d.P.R. n. 917/1986; inoltre, non vi era certezza che la traduzione giurata fosse riferibile alla dichiarazione fiscale francese.
3. La Sezione, con ordinanza n. 839/2024, rigettava l'istanza cautelare per non essere stata provata la ricorrenza del periculum in mora.
4. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle controdeduzioni depositate in data 21/5/2024, eccepiva il difetto di legittimazione passiva per le doglianze afferenti al merito della pretesa tributaria;
per il resto, chiedeva il rigetto del ricorso.
5. Parte attrice depositava, in data 22/12/2025, memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è meritevole di accoglimento, secondo il principio della ragione più liquida.
L'art. 165 del d.P.R. n. 917/1986 recita: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”.
Il contribuente ha prodotto la dichiarazione dei redditi del 2017 presentata in Francia, con traduzione asseverata e giurata innanzi al notaio Nominativo_1, unitamente all'estratto conto bancario, dai quali si evince inequivocabilmente l'avvenuto pagamento delle imposte.
L'Agenzia delle Entrate ha contestato, del tutto genericamente, la mancata prova della definitività del pagamento delle predette imposte, senza però indicare quale altro documento avrebbe dovuto essere presentato, né d'altronde ha fornito alcuna prova che in Francia le imposte possano essere versate anche a titolo provvisorio.
L'amministrazione finanziaria, poi, ha sostenuto che la traduzione giurata non potesse “incontrovertibilmente” essere riferita alla dichiarazione dei redditi francese poiché l'interprete l'aveva effettuata per conto di RG
S.R.L.S.; anche in tale caso, però tale circostanza è del tutto ininfluente dal momento che la traduzione, al di là del soggetto per il quale è stata predisposta, attiene alla dichiarazione dei redditi e nessuna querela di falso è stata presentata sul punto.
2. In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto l'Agenzia delle Entrate, con la cartella di pagamento impugnata, non poteva disconoscere il credito di imposta oggetto di causa.
3. E' assorbita ogni ulteriore questione.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate;
rimane ferma la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza n. 839/2024.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione III,
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la sentenza impugnata;
- condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Difensore_1, difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.000,00 oltre il 15% per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. e rimborso C.U.T.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
Dott. Giuseppe Colavecchio
F.to digitalmente
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COLAVECCHIO GI VA SE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220066738213000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente si riporta agli scritti e ai documenti depositati e insiste nelle domande.
L'Ufficio insiste in atti e contesta i richiami giurisprudenziali di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IO MA impugnava, chiedendone in via cautelare la sospensione degli effetti e nel merito l'annullamento, la cartella di pagamento n. 29320220066738213000 emessa, ai sensi dell'art. 36-ter del d.
P.R. n. 600/1973, a seguito di disconoscimento del credito di imposta di € 3.832,00 per l'anno 2017.
Parte attrice lamentava:
- la violazione dell'art. 25, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 602/1973, essendo stata notificata in data 19/6/2023;
- la violazione dell'art. 165 del d.P.R. n. 917/1986 per infondatezza della pretesa tributaria;
all'uopo, riferiva di avere chiesto, in via di autotutela, l'annullamento della cartella per avere pagato, a titolo definitivo, le imposte in Francia, sul reddito ivi prodotto, come da estratti conto bancari e da traduzione giurata della dichiarazione fiscale francese inoltrata.
2. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Catania, nelle controdeduzioni depositate in data 25/1/2024, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto dalla documentazione prodotta dal ricorrente non si evinceva che il pagamento delle imposte fosse avvenuto a titolo definitivo, come richiesto dall'art. 165 del d.P.R. n. 917/1986; inoltre, non vi era certezza che la traduzione giurata fosse riferibile alla dichiarazione fiscale francese.
3. La Sezione, con ordinanza n. 839/2024, rigettava l'istanza cautelare per non essere stata provata la ricorrenza del periculum in mora.
4. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle controdeduzioni depositate in data 21/5/2024, eccepiva il difetto di legittimazione passiva per le doglianze afferenti al merito della pretesa tributaria;
per il resto, chiedeva il rigetto del ricorso.
5. Parte attrice depositava, in data 22/12/2025, memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è meritevole di accoglimento, secondo il principio della ragione più liquida.
L'art. 165 del d.P.R. n. 917/1986 recita: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”.
Il contribuente ha prodotto la dichiarazione dei redditi del 2017 presentata in Francia, con traduzione asseverata e giurata innanzi al notaio Nominativo_1, unitamente all'estratto conto bancario, dai quali si evince inequivocabilmente l'avvenuto pagamento delle imposte.
L'Agenzia delle Entrate ha contestato, del tutto genericamente, la mancata prova della definitività del pagamento delle predette imposte, senza però indicare quale altro documento avrebbe dovuto essere presentato, né d'altronde ha fornito alcuna prova che in Francia le imposte possano essere versate anche a titolo provvisorio.
L'amministrazione finanziaria, poi, ha sostenuto che la traduzione giurata non potesse “incontrovertibilmente” essere riferita alla dichiarazione dei redditi francese poiché l'interprete l'aveva effettuata per conto di RG
S.R.L.S.; anche in tale caso, però tale circostanza è del tutto ininfluente dal momento che la traduzione, al di là del soggetto per il quale è stata predisposta, attiene alla dichiarazione dei redditi e nessuna querela di falso è stata presentata sul punto.
2. In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto l'Agenzia delle Entrate, con la cartella di pagamento impugnata, non poteva disconoscere il credito di imposta oggetto di causa.
3. E' assorbita ogni ulteriore questione.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate;
rimane ferma la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza n. 839/2024.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione III,
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la sentenza impugnata;
- condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Difensore_1, difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.000,00 oltre il 15% per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. e rimborso C.U.T.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
Dott. Giuseppe Colavecchio
F.to digitalmente