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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4764/2019 R.G. alla quale è riunita quella iscritta al numero di ruolo generale 4863/2019 R.G.
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cuccione, c.f. Parte_1 P.IVA_1
e dall'avv.to Amedeo Sorge, c.f. presso lo studio di C.F._1 C.F._2 quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Nicola alla Dogana n. 15, in virtù di procura a margine dell'atto di appello
Appellante nel proc. n. 4764/2019 R.G./Appellata nel proc. n. 4863/2019 R.G.
E
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_2
Francesco Minichiello, c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia, in C.F._3
Napoli, al Corso Umberto I, n. 132, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel proc. n. 4764/2019 R.G. ed a margine dell'atto di appello nel proc. n. 4863/2019 R.G.
Appellato nel proc. n. 4764/2019 R.G./Appellante nel proc. n. 4863/2019 R.G.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3633/2019 R.G., pubblicata il
4.04.2019.
1 Conclusioni della in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda Parte_1 riconvenzionale proposta in primo grado e, per l'effetto, condannare l' Controparte_2 alla restituzione a favore di dell'importo di euro 30.500.000,00 ovvero del
[...] Parte_1 diverso importo ritenuto di giustizia.
Conclusioni dell' in parziale riforma della sentenza Controparte_2 impugnata, condannare al pagamento di euro 3.248.563,85 per il servizio espletato nel Parte_1 periodo compreso tra febbraio 2014 e settembre 2015, oltre interessi legali dalla data di emissione delle singole fatture fino al soddisfo;
rigettare l'appello proposto da Parte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato il 13.01.2016 l' convenne Controparte_2 innanzi al Tribunale di Napoli la esponendo che: a) con atto del 9.06.1987, rep. n. 5869, Parte_1 il gli aveva dato in concessione la gestione delle reti, delle armature e dei corpi Controparte_3 illuminanti, unitamente alla distribuzione dell'energia elettrica occorrente per l'illuminazione dei piazzali, dei viali di ogni immobile di pertinenza del - nonché delle cappelle private delle CP_3 congreghe e delle arciconfraternite - situati nei recinti dei cimiteri di Poggioreale e della Pietà e nei recinti degli otto cimiteri degli ex Comuni aggregati ( , , , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
, San Giovanni a Teduccio, e;
b) l'art 6 dell'atto del 9.06.1987 Parte_2 CP_8 CP_9 prevedeva, come corrispettivo della concessione, il versamento a favore del dell'importo di CP_3
Contr lire 21,40 per Kwh sui consumi di energia elettrica relativi alle lampade votive;
c) l' - per quanto di rilievo nell'instaurato giudizio - si era, quindi, occupato della somministrazione di energia elettrica occorrente per l'illuminazione delle cappelle delle congreghe e delle arciconfraternite, provvedendo alla fatturazione dei costi di utilizzo dell'energia secondo il criterio indicato nell'art. 17 dell'atto di concessione;
d) la società convenuta aveva, a sua volta, ricevuto in concessione da 180 Parte_1 arciconfraternite la gestione dell'illuminazione votiva all'interno delle cappelle appartenenti alle suddette arciconfraternite;
pertanto le fatture relative alla fornitura dell'energia elettrica nelle cappelle gestite dalla erano state emesse a favore di quest'ultima, per conto di ciascuna delle Pt_1 arciconfraternite;
e) la , nel corso degli anni, aveva provveduto al pagamento degli importi di Pt_1 volta in volta fatturati, fino al mese di febbraio del 2014, ma da tale mese non aveva saldato le fatture Contr emesse, rendendosi debitrice dell'importo di euro 1.818.591,00; f) con nota del 24.06.2015 l' aveva intimato alla il pagamento della complessiva somma di euro 2.086.838,65, senza alcun Pt_1 riscontro. Contr L concluse chiedendo la condanna della al pagamento della somma di euro 3.248.563,85, Pt_1 quale corrispettivo maturato per il servizio di erogazione di energia elettrica fino alla data dell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
2 § 1.2. Si costituì e dedusse: a) l'art. 5 dell'atto di concessione stipulato tra il Parte_1 CP_3
Contr e l' disponeva che quest'ultima avrebbe dovuto “eseguire gli impianti e la
[...] somministrazione di lampade votive elettriche ai privati nell'ambito dei cimiteri osservando le tariffe determinate e previste al successivo art. 17”; b) l'art. 17 dell'atto di concessione ipotizzava l'impiego Contr di lampade votive della potenza di 5 Watt, implicanti il consumo di 3,65 Kwh al mese;
l' avrebbe potuto applicare per intero le tariffe di cui al citato art. 17 solo a fronte dell'istallazione di impianti e di lampade votive elettriche, prestazioni mai rese in quanto si era limitata a fornire energia elettrica, senza realizzare gli impianti conformi alla normativa vigente e senza provvedere alla fornitura della lampade votive, verificando anche il numero delle accensioni.
Tanto premesso la convenuta rappresentò di aver sostenuto le ingenti spese di messa in opera degli Contr impianti, soccorrendo all'inadempienza dell' , di aver fornito i corpi illuminati, provvedendo alla sostituzione di quelli precedenti ed adeguandoli alle disposizioni delle sopravvenute normative finalizzate all'efficientismo energetico, evidenziando di aver installato lampade a voltaggio inferiore rispetto a quello delle lampade previste dall'art. 17 dell'atto di concessione, e, precisamente, con potenza massima di 3 Watt, con la conseguenza che i consumi mensili della singola lampada previsti dalla concessione del 1987 (di 5 Watt) erano scesi del 40%, da 3,65 Kwh a 2,19 Kwh. Contr Ciò posto la convenuta lamentò che l' , “sfruttando abusivamente la posizione di monopolista”, si era indebitamente arricchita e non aveva rinegoziato - nonostante le ripetute richieste - le condizioni previste dall'atto di concessione del 1987. Contr La dedusse che, in ogni caso, la concessione del 1987, stipulata tra l' e il CP_10
[...]
Contr
era scaduta, essendo decorsi i venti anni di durata della stessa, e che, pertanto, l' non CP_3 aveva titolo per proporre l'azione di pagamento delle forniture di energia elettrica.
Concluse, quindi, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 30.500.000,00, a titolo restitutorio, quale Contr importo che l' aveva indebitamente percepito sulla base di fatturazioni che stimavano consumi di energia maggiori di quelli effettivi, calcolando consumi mensili della singola lampada votiva sulla base di una ipotizzata potenza di 5 Watt, laddove avrebbero dovuto essere calcolati tenendo conto della potenza effettiva di 3 Watt.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò sia la domanda principale sia quella riconvenzionale, sulla base delle ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) La richiesta di pagamento dell'attrice, riguardante la somministrazione di energia CP_2 elettrica, si fonda esclusivamente su una convenzione di durata ventennale stipulata da quest'ultima con il nel 1987, ed è pacifico che tra le parti in causa, e Controparte_3 CP_2 Parte_1 non sussiste alcun rapporto contrattuale.
3 2) Non coglie nel segno la deduzione dell'attrice secondo cui la concessione sarebbe stata ancora in atto - in quanto prorogata - nel periodo al quale si riferivano i canoni (2014-2015), oggetto della richiesta di pagamento. E invero l'art. 6, secondo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), ha vietato il «rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi», comprendendo espressamente anche «quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi». Consentire rinnovi taciti in materia - nella specie, di concessione di servizi - implica, infatti, una eccessiva durata del rapporto in corso, con impedimento ad altri operatori di inserirsi in quel determinato mercato e consequenziale violazione dei principi di matrice comunitaria di libera circolazione delle persone e delle merci.
L'art. 57 del decreto legislativo 163/06 (applicabile ratione temporis) prevede, al comma 7, il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e la sanzione della nullità dei contratti rinnovati tacitamente, poiché il rinnovo tacito è una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi consentite dal diritto comunitario. In realtà, tale disposizione riproduce l'abrogato art. 6, comma 2, della legge n. 537/93, estendendo il divieto anche ai lavori pubblici.
3) Atteso che la dedotta proroga della concessione appare nulla, essa va disapplicata, ai sensi della legge n. 2248/1865, all. E, art.
5. Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di parte attrice, non essendo né dedotta né provata l'esistenza di altro titolo legittimante il pagamento, a nulla rilevando i pagamenti effettuati fino a quel momento dalla , a fronte della illegittimità della invocata Pt_1 proroga.
4) Con la domanda riconvenzionale la chiede la restituzione di somme sborsate per gli interventi Pt_1
Contr di adeguamento ed efficientamento degli impianti elettrici e per avere l' fatturato consumi di energia non corrispondenti a quanto fornito.
La convenuta non ha proposto una domanda risarcitoria, ma una domanda di ripetizione di indebito, che è infondata. Incombeva, invero, sulla l'onere di dimostrare sia l'esecuzione dei pagamenti Pt_1 sia la natura indebita degli stessi. Contr Quanto alla mancata esecuzione dei lavori da parte dell' - lavori che quest'ultima avrebbe dovuto eseguire in virtù della convenzione stipulata con il - la convenuta lamenta un Controparte_3 inadempimento di parte attrice che non può essere tutelato con l'azione di ripetizione di indebito. In Contr ogni caso va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da . Invero, in assenza di un rapporto contrattuale tra le due parti in causa, l'unico soggetto che ha legittimazione per contestare la tariffa determinata dal (in una convenzione alla quale è del tutto CP_3 Pt_1 estranea) è il soggetto destinatario dell'obbligo di pagamento della tariffa e cioè il singolo utente del Contr servizio. In altri termini la questione della congruenza della tariffa determinata (e riscossa) dall' ,
4 rispetto al consumo reale e al servizio prestato dal concessionario, riguarda esclusivamente gli utenti del servizio. Ne consegue che l'unico soggetto legittimato a dolersi della sproporzione tra la tariffa relativa alla fornitura di energia elettrica e il servizio ricevuto è esclusivamente il destinatario della tariffa stessa e cioè il singolo utente dell'arciconfraternita ovvero l'arciconfraternita stessa che ha provveduto ai pagamenti in favore di . Pt_1
Contr Medesimo discorso va fatto per i dedotti lavori non eseguiti da , dei quali possono dolersi le arciconfraternite, i singoli utenti ovvero, in ipotesi, il qualora quest'ultimo ritenga Controparte_3
Contr che l' sia stata inadempiente rispetto alla convenzione.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto appello (proc. n. 4764/2019 Parte_1
R.G.), cui ha resistito, costituendosi, l' Controparte_2
La sentenza è stata impugnata, in via principale, anche dall' con Controparte_2 autonomo atto di appello (proc. n. 4863/2019 R.G.), al quale ha resistito la Parte_1
Con provvedimento del 25.09.2020 i procedimenti di appello sono stati riuniti.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il gravame la si duole del rigetto della domanda riconvenzionale proposta in Parte_1 primo grado e reitera la doglianza relativa all'indebita riscossione da parte di della somma CP_2 di euro 30.500.000,00, sulla base di fatturazioni che stimavano consumi di energia maggiori di quelli effettivi, calcolando i consumi mensili della singola lampada votiva tenendo conto della potenza di 5
Watt (prevista nell'atto di concessione del 1987) in luogo di quella effettiva di 3 Watt.
Censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui afferma: “Ne consegue che l'unico legittimato che può dolersi della citata sproporzione tra la tariffa relativa alla fornitura di energia elettrica e il servizio ricevuto è esclusivamente il destinatario della tariffa stessa e cioè il singolo utente dell' ovvero l' stessa che ha poi provveduto ai pagamenti in favore Controparte_11 Controparte_11 di ”. Pt_1
La sostiene che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, sussiste la sua Parte_1 legittimazione ad agire, così argomentando: a) è provato che “le somme delle quali si chiede la restituzione sono state corrisposte da e non dagli utenti o dalle ”; b) “Il Pt_1 Controparte_11
Tribunale ha omesso di considerare e di esaminare in atti che la società era diretta Pt_1 concessionaria della Curia Arcivescovile di Napoli e/o delle singole confraternite per la materiale istallazione e quindi per la manutenzione e la tenuta a norma degli impianti elettrici presenti nei manufatti, esercitando la sua attività d'impresa, sopportandone rischi e costi”; c) le fatturazioni di
5 Contr
erano rivolte non agli utenti ma ad essa società ; d) le opere di adeguamento erano state Pt_1 effettuate a cura e spese della , con esborsi iscritti a bilancio di quest'ultima. Pt_1
Inoltre la deduce: “E' infatti bene evidenziare che l'azione promossa da aveva, Parte_1 Pt_1
Cont come ha, natura risarcitoria, discendendo dall'inadempimento da parte di della Convenzione Cont di concessione… Dunque era, come è, pacifico e non contestato che l' avendo realizzato gli impianti soltanto fino all'ingresso delle cappelle private, non ha mai espletato il servizio di impiantistica e somministrazione indicato dall'art. 5 della Convenzione il cui dato testuale, tuttavia,
è incontrovertibile nel sancire l'obbligo della ex concessionaria non solo di fornire energia elettrica ma anche di 'eseguire gli impianti e la somministrazione di lampade votive elettriche ai privati nell'ambito dei cimiteri'”.
Il gravame è infondato.
La sentenza del primo giudice non risulta scalfita nella parte in cui statuisce la mancanza di legittimazione di con riguardo alla richiesta di restituzione di importi che assume di aver Parte_1
Contr corrisposto all' per la fornitura di energia elettrica.
L'argomentazione del giudice di primo grado - secondo cui i pagamenti sono stati in concreto effettuati dagli utenti che si sono avvalsi della somministrazione dell'energia elettrica e, in particolare, dalle 180 arciconfraternite (sulle quali sono ricaduti i costi del servizio), che avrebbero potuto dolersi Contr dell'eccessività delle tariffe applicate da ed eventualmente chiedere la restituzione di somme indebitamente corrisposte - non risulta efficacemente censurata con il gravame.
Difatti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della , non vi è alcuna prova che le spese Pt_1 di somministrazione di energia elettrica siano state sostenute dalla e non dalle arciconfraternite Pt_1 beneficiarie della somministrazione;
né tanto si può desumere dalle fatture versate in atti.
E invero le fatture prodotte, emesse dall' sono intestate alla con l'aggiunta CP_2 Parte_1 della dicitura “per conto dell' ” ed esse contengono la specificazione dei dati di Controparte_11 identificazione di ciascuna arciconfraternita, effettiva destinataria della somministrazione. Contr Nel caso di specie si ravvisa, quindi, un'ipotesi di fatturazione dell' , società somministrante, a favore della mandataria, - concessionaria del servizio di gestione dell'illuminazione Parte_1 delle cappelle delle arciconfraternite - per conto delle 'mandanti' (arciconfraternite).
Sul punto si evidenzia che il DPR 633/72 prevede la possibilità, per una società fornitrice di prestazioni, di fatturare ad un soggetto (mandatario) diverso dall'effettivo cliente (mandante). In tal caso la singola operazione fiscale viene in realtà scissa in due: quella tra la società fornitrice e il mandatario, con cui la società fattura la propria prestazione al mandatario, e quella tra il mandante e il mandatario, con cui il mandatario ribalta al mandante la fattura ricevuta.
6 Ne deriva che - quand'anche si ritenesse che il pagamento della somministrazione di energia elettrica fosse stato effettuato in concreto dalla per conto delle arciconfraternite - dando seguito ai Pt_1 principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento, eseguito dal mandatario, spetta esclusivamente al mandante e non al mandatario, a meno che il mandato non abbia attribuito anche la suddetta facoltà e sempre che, in questo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo tale sua qualità (cfr. Cass. sentenza n. 8101 del 23/04/2020).
Nel caso di specie la ha agito giudizialmente in proprio e non nella qualità di mandataria Parte_1 delle arciconfraternite, le quali sono le sole legittimate a promuovere eventuale azione di restituzione delle somme ritenute indebitamente corrisposte all' per la fornitura di energia elettrica. CP_2
L'infondatezza della censura riguardante il difetto di legittimazione ad agire in via di ripetizione da parte della rende superfluo - ai fini della decisione - l'esame della questione relativa Parte_1 alla lamentata eccedenza dei consumi fatturati di energia elettrica rispetto a quelli effettivi.
Inconferente al riguardo è la circostanza che la abbia provveduto all'istallazione e alla Parte_1 manutenzione degli impianti elettrici nonché alla fornitura delle lampade votive (con esborsi iscritti nel proprio bilancio), in luogo di la quale - secondo la - non aveva espletato CP_2 Parte_1 il servizio di impiantistica e la fornitura di lampade votive, in violazione del disposto dell'art. 5 della convenzione stipulata con il nel 1987. E invero, ogni eventuale doglianza relativa Controparte_3 all'inadempimento degli obblighi assunti con l'atto di concessione del 1987 da parte di CP_2 non può essere fatto valere da soggetto terzo, estraneo agli accordi di cui alla citata Parte_1 concessione, come condivisibilmente statuito dal primo giudice.
§ 2.2. Occorre esaminare l'appello proposto dall' Parte_3
, con il primo e il secondo motivo di gravame, lamenta la violazione ed errata applicazione
[...] dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 537/1993 e dell'art. 57 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché la violazione dell'art. 5, all. E, della legge n. 2248/1865. Cont L'appellante rappresenta che “nonostante avesse dimostrato che il rapporto concessorio aveva avuto esecuzione fino al luglio 2016, data di consegna degli impianti al e da questi alla CP_3 società (che si era resa aggiudicataria della concessione del servizio), ha ritenuto insussistente Pt_1
Cont alcun rapporto concessorio tra e E in ragione di ciò, alla luce di quanto dispone l'art. CP_3
57 del d.lgs. 163/2006 (che sancisce il divieto di rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori), ha ritenuto nulla la proroga tacita della concessione e, quindi, rigettato la Cont domanda di . Contr A sostegno della sussistenza di una proroga della concessione a suo favore, fino al 2016, l' richiama la nota indirizzatagli dal prot. n. 546256 del 21.06.2016, nella quale si Controparte_3
7 legge << si comunica che in data 15.7.2016 il servizio di concessione di illuminazione ambientale e votiva nei cimiteri del verrà affidato alla società In conseguenza di Controparte_3 Parte_1
Contr ciò, e al fine di consentire l'opportuno periodo di start-up del nuovo concessionario, si invita a sospendere ad horas l'attività di richiesta e quindi di riscossione dei canoni per le accensioni annuali ed occasionali relativi al servizio di illuminazione votiva dei cimiteri in quanto a partire dal 15 luglio
2016 avverrà il subentro dell'aggiudicatario con la gestione a pieno titolo e a trasferire Parte_1 alla eventuali anticipazioni o depositi ricevuti, anche indirettamente dagli utenti, relativamente Pt_1 al periodo 15 luglio 2016-31 dicembre 2016>>. Contr L appellante argomenta come dal contenuto della suddetta nota si evince che essa società ha continuato a gestire legittimamente gli impianti e i servizi di illuminazione, in regime di prorogatio, fino al 15.07.2016.
Ciò posto l'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto di applicare all'istituto della proroga la normativa in materia di divieto di rinnovo tacito dei contratti di appalto di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Il motivo di gravame è infondato.
L'art. 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che prevede, al comma 7, il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori, nonchè la sanzione di nullità dei contratti tacitamente rinnovati - divieto già previsto dall'abrogato art. 6 della legge n. 537/1993 - è una disposizione espressiva di un precetto di portata generale in base al quale il rinnovo dei suddetti contratti scaduti (e anche delle concessioni che abbiano ad oggetto l'espletamento di servizi pubblici) deve essere considerato alla stregua di un contratto originario, necessitante della sottoposizione ai canoni dell'evidenza pubblica, atteso che la procrastinazione del termine originario di durata del contratto ha l'effetto di sottrarre alle dinamiche fisiologiche del mercato un bene economicamente contenibile. Sul punto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6458 del 31 ottobre 2006, ha affermato che l'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti scaduti “ha valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione Contr dei contratti pubblici”. Pertanto il regime di prorogatio - richiamato dall' a sostegno della legittimazione a proseguire la prestazione di fornitura di energia elettrica dopo la scadenza della concessione del 1987 - avrebbe senza dubbio una portata elusiva del divieto di cui al citato art. 57, in violazione del principio della libera concorrenza sul mercato e della gara formale ad evidenza pubblica, quale canone fondamentale dell'attività contrattuale della P.A..
In ogni caso - muovendo dal pacifico presupposto che ogni atto vincolante per la pubblica amministrazione deve avere forma scritta (cfr. artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923) e, che, pertanto,
8 non vi è spazio per ipotizzare una proroga tacita della durata della concessione in questione - la richiamata nota del del 21.06.2016, prot. n. 546256, non presenta i requisiti di un Controparte_3 formale atto di proroga compiutamente motivato, sostanziandosi in una mera comunicazione del di invito, indirizzato all' a sospendere l'attività di riscossione dei canoni Controparte_3 CP_2 relativi al servizio di illuminazione votiva dei cimiteri, in quanto, a partire dal 15 luglio 2016, sarebbe subentrata l'aggiudicataria Parte_1
Peraltro si tratterebbe di una proroga concessa con riferimento ad un periodo già trascorso.
Ne consegue che, condivisibilmente, il primo giudice ha disapplicato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, la proroga tacita del rapporto concessorio, risalente al 1987, in quanto affetta da vizi di legittimità.
Non è superfluo richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi, ai sensi del citato art. 5, può essere esercitato qualora l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, e, cioè, a condizione che la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale e che l'atto sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione
(cfr. sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13193 del 25/05/2018).
Ciò premesso, non vi è dubbio che il primo giudice abbia disapplicato la proroga della concessione Contr stipulata nel 1987 tra l' e il in via incidentale, configurandola come il Controparte_3
Contr presupposto che avrebbe legittimato l' ad agire nei confronti della (e sul punto non vi è Pt_1 uno specifico motivo di impugnazione) e non già come il titolo fondante il diritto azionato. Pertanto, seguendo la ricostruzione giuridica del giudice di primo grado, non specificamente censurata, l'atto di proroga tacita, ritenuto illegittimo - non per valutazioni riguardanti scelte discrezionali della pubblica amministrazione ma per violazione di legge - è stato correttamente disapplicato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E. Contr
§ 2.3. Con il terzo motivo di gravame l' evidenzia come la circostanza che la abbia Parte_1 sempre pagato la somministrazione di energia elettrica fino al mese di febbraio del 2014,
“diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale senz'altro è idonea a comprovare l'esistenza del rapporto ”, come documentato dalle fatture. CP_12
Il motivo di gravame è infondato in quanto non scalfisce la statuizione del primo giudice nella parte in cui afferma, sostanzialmente, che la provvista per i pagamenti dell'energia era fornita dalle arciconfraternite. Sul punto si richiama quanto esposto al parg.
2.1. con riguardo all'infondatezza del gravame di e, in particolare, al rilievo che le fatture prodotte, seppure intestate alla Parte_1 Pt_1
9 recano l'aggiunta della dicitura “per conto dell' ” nonchè la specificazione Pt_1 Controparte_11 dei dati di identificazione di ciascuna arciconfraternita, effettiva destinataria del servizio, con la conseguenza della mancanza di sufficienti elementi da indurre a ritenere che la - quale Parte_1 concessionaria del servizio di gestione degli impianti di illuminazione delle cappelle delle arciconfraternite - avesse stipulato, in via di fatto, un rapporto contrattuale di somministrazione di fornitura con l' CP_2
§ 3. Per quanto esposto vanno rigettati sia l'appello di sia l'appello di Parte_1 CP_2
§ 4. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del gravame.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento a carico di
(appellante nel proc. n. 4764/2019 R.G.) e di Parte_1 Controparte_2
(appellante nel proc. n. 4863/2019 R.G.), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione dei procedimenti di appello, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nei procedimenti di appello riuniti, nn. 4764/2019 e 4863/2019 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello di Parte_1
2) rigetta l'appello di Controparte_2
3) compensa tra le parti le spese di lite del grado;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di (appellante nel Parte_1 proc. n. 4764/2019 R.G.) e di (appellante nel proc. n. Controparte_2
4863/2019 R.G.), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione dei procedimenti di appello.
Così deciso il 5 settembre 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott. Eugenio Forgillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4764/2019 R.G. alla quale è riunita quella iscritta al numero di ruolo generale 4863/2019 R.G.
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cuccione, c.f. Parte_1 P.IVA_1
e dall'avv.to Amedeo Sorge, c.f. presso lo studio di C.F._1 C.F._2 quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Nicola alla Dogana n. 15, in virtù di procura a margine dell'atto di appello
Appellante nel proc. n. 4764/2019 R.G./Appellata nel proc. n. 4863/2019 R.G.
E
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_2
Francesco Minichiello, c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia, in C.F._3
Napoli, al Corso Umberto I, n. 132, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel proc. n. 4764/2019 R.G. ed a margine dell'atto di appello nel proc. n. 4863/2019 R.G.
Appellato nel proc. n. 4764/2019 R.G./Appellante nel proc. n. 4863/2019 R.G.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3633/2019 R.G., pubblicata il
4.04.2019.
1 Conclusioni della in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda Parte_1 riconvenzionale proposta in primo grado e, per l'effetto, condannare l' Controparte_2 alla restituzione a favore di dell'importo di euro 30.500.000,00 ovvero del
[...] Parte_1 diverso importo ritenuto di giustizia.
Conclusioni dell' in parziale riforma della sentenza Controparte_2 impugnata, condannare al pagamento di euro 3.248.563,85 per il servizio espletato nel Parte_1 periodo compreso tra febbraio 2014 e settembre 2015, oltre interessi legali dalla data di emissione delle singole fatture fino al soddisfo;
rigettare l'appello proposto da Parte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato il 13.01.2016 l' convenne Controparte_2 innanzi al Tribunale di Napoli la esponendo che: a) con atto del 9.06.1987, rep. n. 5869, Parte_1 il gli aveva dato in concessione la gestione delle reti, delle armature e dei corpi Controparte_3 illuminanti, unitamente alla distribuzione dell'energia elettrica occorrente per l'illuminazione dei piazzali, dei viali di ogni immobile di pertinenza del - nonché delle cappelle private delle CP_3 congreghe e delle arciconfraternite - situati nei recinti dei cimiteri di Poggioreale e della Pietà e nei recinti degli otto cimiteri degli ex Comuni aggregati ( , , , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
, San Giovanni a Teduccio, e;
b) l'art 6 dell'atto del 9.06.1987 Parte_2 CP_8 CP_9 prevedeva, come corrispettivo della concessione, il versamento a favore del dell'importo di CP_3
Contr lire 21,40 per Kwh sui consumi di energia elettrica relativi alle lampade votive;
c) l' - per quanto di rilievo nell'instaurato giudizio - si era, quindi, occupato della somministrazione di energia elettrica occorrente per l'illuminazione delle cappelle delle congreghe e delle arciconfraternite, provvedendo alla fatturazione dei costi di utilizzo dell'energia secondo il criterio indicato nell'art. 17 dell'atto di concessione;
d) la società convenuta aveva, a sua volta, ricevuto in concessione da 180 Parte_1 arciconfraternite la gestione dell'illuminazione votiva all'interno delle cappelle appartenenti alle suddette arciconfraternite;
pertanto le fatture relative alla fornitura dell'energia elettrica nelle cappelle gestite dalla erano state emesse a favore di quest'ultima, per conto di ciascuna delle Pt_1 arciconfraternite;
e) la , nel corso degli anni, aveva provveduto al pagamento degli importi di Pt_1 volta in volta fatturati, fino al mese di febbraio del 2014, ma da tale mese non aveva saldato le fatture Contr emesse, rendendosi debitrice dell'importo di euro 1.818.591,00; f) con nota del 24.06.2015 l' aveva intimato alla il pagamento della complessiva somma di euro 2.086.838,65, senza alcun Pt_1 riscontro. Contr L concluse chiedendo la condanna della al pagamento della somma di euro 3.248.563,85, Pt_1 quale corrispettivo maturato per il servizio di erogazione di energia elettrica fino alla data dell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
2 § 1.2. Si costituì e dedusse: a) l'art. 5 dell'atto di concessione stipulato tra il Parte_1 CP_3
Contr e l' disponeva che quest'ultima avrebbe dovuto “eseguire gli impianti e la
[...] somministrazione di lampade votive elettriche ai privati nell'ambito dei cimiteri osservando le tariffe determinate e previste al successivo art. 17”; b) l'art. 17 dell'atto di concessione ipotizzava l'impiego Contr di lampade votive della potenza di 5 Watt, implicanti il consumo di 3,65 Kwh al mese;
l' avrebbe potuto applicare per intero le tariffe di cui al citato art. 17 solo a fronte dell'istallazione di impianti e di lampade votive elettriche, prestazioni mai rese in quanto si era limitata a fornire energia elettrica, senza realizzare gli impianti conformi alla normativa vigente e senza provvedere alla fornitura della lampade votive, verificando anche il numero delle accensioni.
Tanto premesso la convenuta rappresentò di aver sostenuto le ingenti spese di messa in opera degli Contr impianti, soccorrendo all'inadempienza dell' , di aver fornito i corpi illuminati, provvedendo alla sostituzione di quelli precedenti ed adeguandoli alle disposizioni delle sopravvenute normative finalizzate all'efficientismo energetico, evidenziando di aver installato lampade a voltaggio inferiore rispetto a quello delle lampade previste dall'art. 17 dell'atto di concessione, e, precisamente, con potenza massima di 3 Watt, con la conseguenza che i consumi mensili della singola lampada previsti dalla concessione del 1987 (di 5 Watt) erano scesi del 40%, da 3,65 Kwh a 2,19 Kwh. Contr Ciò posto la convenuta lamentò che l' , “sfruttando abusivamente la posizione di monopolista”, si era indebitamente arricchita e non aveva rinegoziato - nonostante le ripetute richieste - le condizioni previste dall'atto di concessione del 1987. Contr La dedusse che, in ogni caso, la concessione del 1987, stipulata tra l' e il CP_10
[...]
Contr
era scaduta, essendo decorsi i venti anni di durata della stessa, e che, pertanto, l' non CP_3 aveva titolo per proporre l'azione di pagamento delle forniture di energia elettrica.
Concluse, quindi, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 30.500.000,00, a titolo restitutorio, quale Contr importo che l' aveva indebitamente percepito sulla base di fatturazioni che stimavano consumi di energia maggiori di quelli effettivi, calcolando consumi mensili della singola lampada votiva sulla base di una ipotizzata potenza di 5 Watt, laddove avrebbero dovuto essere calcolati tenendo conto della potenza effettiva di 3 Watt.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò sia la domanda principale sia quella riconvenzionale, sulla base delle ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) La richiesta di pagamento dell'attrice, riguardante la somministrazione di energia CP_2 elettrica, si fonda esclusivamente su una convenzione di durata ventennale stipulata da quest'ultima con il nel 1987, ed è pacifico che tra le parti in causa, e Controparte_3 CP_2 Parte_1 non sussiste alcun rapporto contrattuale.
3 2) Non coglie nel segno la deduzione dell'attrice secondo cui la concessione sarebbe stata ancora in atto - in quanto prorogata - nel periodo al quale si riferivano i canoni (2014-2015), oggetto della richiesta di pagamento. E invero l'art. 6, secondo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), ha vietato il «rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi», comprendendo espressamente anche «quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi». Consentire rinnovi taciti in materia - nella specie, di concessione di servizi - implica, infatti, una eccessiva durata del rapporto in corso, con impedimento ad altri operatori di inserirsi in quel determinato mercato e consequenziale violazione dei principi di matrice comunitaria di libera circolazione delle persone e delle merci.
L'art. 57 del decreto legislativo 163/06 (applicabile ratione temporis) prevede, al comma 7, il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e la sanzione della nullità dei contratti rinnovati tacitamente, poiché il rinnovo tacito è una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi consentite dal diritto comunitario. In realtà, tale disposizione riproduce l'abrogato art. 6, comma 2, della legge n. 537/93, estendendo il divieto anche ai lavori pubblici.
3) Atteso che la dedotta proroga della concessione appare nulla, essa va disapplicata, ai sensi della legge n. 2248/1865, all. E, art.
5. Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di parte attrice, non essendo né dedotta né provata l'esistenza di altro titolo legittimante il pagamento, a nulla rilevando i pagamenti effettuati fino a quel momento dalla , a fronte della illegittimità della invocata Pt_1 proroga.
4) Con la domanda riconvenzionale la chiede la restituzione di somme sborsate per gli interventi Pt_1
Contr di adeguamento ed efficientamento degli impianti elettrici e per avere l' fatturato consumi di energia non corrispondenti a quanto fornito.
La convenuta non ha proposto una domanda risarcitoria, ma una domanda di ripetizione di indebito, che è infondata. Incombeva, invero, sulla l'onere di dimostrare sia l'esecuzione dei pagamenti Pt_1 sia la natura indebita degli stessi. Contr Quanto alla mancata esecuzione dei lavori da parte dell' - lavori che quest'ultima avrebbe dovuto eseguire in virtù della convenzione stipulata con il - la convenuta lamenta un Controparte_3 inadempimento di parte attrice che non può essere tutelato con l'azione di ripetizione di indebito. In Contr ogni caso va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da . Invero, in assenza di un rapporto contrattuale tra le due parti in causa, l'unico soggetto che ha legittimazione per contestare la tariffa determinata dal (in una convenzione alla quale è del tutto CP_3 Pt_1 estranea) è il soggetto destinatario dell'obbligo di pagamento della tariffa e cioè il singolo utente del Contr servizio. In altri termini la questione della congruenza della tariffa determinata (e riscossa) dall' ,
4 rispetto al consumo reale e al servizio prestato dal concessionario, riguarda esclusivamente gli utenti del servizio. Ne consegue che l'unico soggetto legittimato a dolersi della sproporzione tra la tariffa relativa alla fornitura di energia elettrica e il servizio ricevuto è esclusivamente il destinatario della tariffa stessa e cioè il singolo utente dell'arciconfraternita ovvero l'arciconfraternita stessa che ha provveduto ai pagamenti in favore di . Pt_1
Contr Medesimo discorso va fatto per i dedotti lavori non eseguiti da , dei quali possono dolersi le arciconfraternite, i singoli utenti ovvero, in ipotesi, il qualora quest'ultimo ritenga Controparte_3
Contr che l' sia stata inadempiente rispetto alla convenzione.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto appello (proc. n. 4764/2019 Parte_1
R.G.), cui ha resistito, costituendosi, l' Controparte_2
La sentenza è stata impugnata, in via principale, anche dall' con Controparte_2 autonomo atto di appello (proc. n. 4863/2019 R.G.), al quale ha resistito la Parte_1
Con provvedimento del 25.09.2020 i procedimenti di appello sono stati riuniti.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il gravame la si duole del rigetto della domanda riconvenzionale proposta in Parte_1 primo grado e reitera la doglianza relativa all'indebita riscossione da parte di della somma CP_2 di euro 30.500.000,00, sulla base di fatturazioni che stimavano consumi di energia maggiori di quelli effettivi, calcolando i consumi mensili della singola lampada votiva tenendo conto della potenza di 5
Watt (prevista nell'atto di concessione del 1987) in luogo di quella effettiva di 3 Watt.
Censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui afferma: “Ne consegue che l'unico legittimato che può dolersi della citata sproporzione tra la tariffa relativa alla fornitura di energia elettrica e il servizio ricevuto è esclusivamente il destinatario della tariffa stessa e cioè il singolo utente dell' ovvero l' stessa che ha poi provveduto ai pagamenti in favore Controparte_11 Controparte_11 di ”. Pt_1
La sostiene che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, sussiste la sua Parte_1 legittimazione ad agire, così argomentando: a) è provato che “le somme delle quali si chiede la restituzione sono state corrisposte da e non dagli utenti o dalle ”; b) “Il Pt_1 Controparte_11
Tribunale ha omesso di considerare e di esaminare in atti che la società era diretta Pt_1 concessionaria della Curia Arcivescovile di Napoli e/o delle singole confraternite per la materiale istallazione e quindi per la manutenzione e la tenuta a norma degli impianti elettrici presenti nei manufatti, esercitando la sua attività d'impresa, sopportandone rischi e costi”; c) le fatturazioni di
5 Contr
erano rivolte non agli utenti ma ad essa società ; d) le opere di adeguamento erano state Pt_1 effettuate a cura e spese della , con esborsi iscritti a bilancio di quest'ultima. Pt_1
Inoltre la deduce: “E' infatti bene evidenziare che l'azione promossa da aveva, Parte_1 Pt_1
Cont come ha, natura risarcitoria, discendendo dall'inadempimento da parte di della Convenzione Cont di concessione… Dunque era, come è, pacifico e non contestato che l' avendo realizzato gli impianti soltanto fino all'ingresso delle cappelle private, non ha mai espletato il servizio di impiantistica e somministrazione indicato dall'art. 5 della Convenzione il cui dato testuale, tuttavia,
è incontrovertibile nel sancire l'obbligo della ex concessionaria non solo di fornire energia elettrica ma anche di 'eseguire gli impianti e la somministrazione di lampade votive elettriche ai privati nell'ambito dei cimiteri'”.
Il gravame è infondato.
La sentenza del primo giudice non risulta scalfita nella parte in cui statuisce la mancanza di legittimazione di con riguardo alla richiesta di restituzione di importi che assume di aver Parte_1
Contr corrisposto all' per la fornitura di energia elettrica.
L'argomentazione del giudice di primo grado - secondo cui i pagamenti sono stati in concreto effettuati dagli utenti che si sono avvalsi della somministrazione dell'energia elettrica e, in particolare, dalle 180 arciconfraternite (sulle quali sono ricaduti i costi del servizio), che avrebbero potuto dolersi Contr dell'eccessività delle tariffe applicate da ed eventualmente chiedere la restituzione di somme indebitamente corrisposte - non risulta efficacemente censurata con il gravame.
Difatti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della , non vi è alcuna prova che le spese Pt_1 di somministrazione di energia elettrica siano state sostenute dalla e non dalle arciconfraternite Pt_1 beneficiarie della somministrazione;
né tanto si può desumere dalle fatture versate in atti.
E invero le fatture prodotte, emesse dall' sono intestate alla con l'aggiunta CP_2 Parte_1 della dicitura “per conto dell' ” ed esse contengono la specificazione dei dati di Controparte_11 identificazione di ciascuna arciconfraternita, effettiva destinataria della somministrazione. Contr Nel caso di specie si ravvisa, quindi, un'ipotesi di fatturazione dell' , società somministrante, a favore della mandataria, - concessionaria del servizio di gestione dell'illuminazione Parte_1 delle cappelle delle arciconfraternite - per conto delle 'mandanti' (arciconfraternite).
Sul punto si evidenzia che il DPR 633/72 prevede la possibilità, per una società fornitrice di prestazioni, di fatturare ad un soggetto (mandatario) diverso dall'effettivo cliente (mandante). In tal caso la singola operazione fiscale viene in realtà scissa in due: quella tra la società fornitrice e il mandatario, con cui la società fattura la propria prestazione al mandatario, e quella tra il mandante e il mandatario, con cui il mandatario ribalta al mandante la fattura ricevuta.
6 Ne deriva che - quand'anche si ritenesse che il pagamento della somministrazione di energia elettrica fosse stato effettuato in concreto dalla per conto delle arciconfraternite - dando seguito ai Pt_1 principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento, eseguito dal mandatario, spetta esclusivamente al mandante e non al mandatario, a meno che il mandato non abbia attribuito anche la suddetta facoltà e sempre che, in questo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo tale sua qualità (cfr. Cass. sentenza n. 8101 del 23/04/2020).
Nel caso di specie la ha agito giudizialmente in proprio e non nella qualità di mandataria Parte_1 delle arciconfraternite, le quali sono le sole legittimate a promuovere eventuale azione di restituzione delle somme ritenute indebitamente corrisposte all' per la fornitura di energia elettrica. CP_2
L'infondatezza della censura riguardante il difetto di legittimazione ad agire in via di ripetizione da parte della rende superfluo - ai fini della decisione - l'esame della questione relativa Parte_1 alla lamentata eccedenza dei consumi fatturati di energia elettrica rispetto a quelli effettivi.
Inconferente al riguardo è la circostanza che la abbia provveduto all'istallazione e alla Parte_1 manutenzione degli impianti elettrici nonché alla fornitura delle lampade votive (con esborsi iscritti nel proprio bilancio), in luogo di la quale - secondo la - non aveva espletato CP_2 Parte_1 il servizio di impiantistica e la fornitura di lampade votive, in violazione del disposto dell'art. 5 della convenzione stipulata con il nel 1987. E invero, ogni eventuale doglianza relativa Controparte_3 all'inadempimento degli obblighi assunti con l'atto di concessione del 1987 da parte di CP_2 non può essere fatto valere da soggetto terzo, estraneo agli accordi di cui alla citata Parte_1 concessione, come condivisibilmente statuito dal primo giudice.
§ 2.2. Occorre esaminare l'appello proposto dall' Parte_3
, con il primo e il secondo motivo di gravame, lamenta la violazione ed errata applicazione
[...] dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 537/1993 e dell'art. 57 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché la violazione dell'art. 5, all. E, della legge n. 2248/1865. Cont L'appellante rappresenta che “nonostante avesse dimostrato che il rapporto concessorio aveva avuto esecuzione fino al luglio 2016, data di consegna degli impianti al e da questi alla CP_3 società (che si era resa aggiudicataria della concessione del servizio), ha ritenuto insussistente Pt_1
Cont alcun rapporto concessorio tra e E in ragione di ciò, alla luce di quanto dispone l'art. CP_3
57 del d.lgs. 163/2006 (che sancisce il divieto di rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori), ha ritenuto nulla la proroga tacita della concessione e, quindi, rigettato la Cont domanda di . Contr A sostegno della sussistenza di una proroga della concessione a suo favore, fino al 2016, l' richiama la nota indirizzatagli dal prot. n. 546256 del 21.06.2016, nella quale si Controparte_3
7 legge << si comunica che in data 15.7.2016 il servizio di concessione di illuminazione ambientale e votiva nei cimiteri del verrà affidato alla società In conseguenza di Controparte_3 Parte_1
Contr ciò, e al fine di consentire l'opportuno periodo di start-up del nuovo concessionario, si invita a sospendere ad horas l'attività di richiesta e quindi di riscossione dei canoni per le accensioni annuali ed occasionali relativi al servizio di illuminazione votiva dei cimiteri in quanto a partire dal 15 luglio
2016 avverrà il subentro dell'aggiudicatario con la gestione a pieno titolo e a trasferire Parte_1 alla eventuali anticipazioni o depositi ricevuti, anche indirettamente dagli utenti, relativamente Pt_1 al periodo 15 luglio 2016-31 dicembre 2016>>. Contr L appellante argomenta come dal contenuto della suddetta nota si evince che essa società ha continuato a gestire legittimamente gli impianti e i servizi di illuminazione, in regime di prorogatio, fino al 15.07.2016.
Ciò posto l'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto di applicare all'istituto della proroga la normativa in materia di divieto di rinnovo tacito dei contratti di appalto di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Il motivo di gravame è infondato.
L'art. 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che prevede, al comma 7, il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori, nonchè la sanzione di nullità dei contratti tacitamente rinnovati - divieto già previsto dall'abrogato art. 6 della legge n. 537/1993 - è una disposizione espressiva di un precetto di portata generale in base al quale il rinnovo dei suddetti contratti scaduti (e anche delle concessioni che abbiano ad oggetto l'espletamento di servizi pubblici) deve essere considerato alla stregua di un contratto originario, necessitante della sottoposizione ai canoni dell'evidenza pubblica, atteso che la procrastinazione del termine originario di durata del contratto ha l'effetto di sottrarre alle dinamiche fisiologiche del mercato un bene economicamente contenibile. Sul punto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6458 del 31 ottobre 2006, ha affermato che l'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti scaduti “ha valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione Contr dei contratti pubblici”. Pertanto il regime di prorogatio - richiamato dall' a sostegno della legittimazione a proseguire la prestazione di fornitura di energia elettrica dopo la scadenza della concessione del 1987 - avrebbe senza dubbio una portata elusiva del divieto di cui al citato art. 57, in violazione del principio della libera concorrenza sul mercato e della gara formale ad evidenza pubblica, quale canone fondamentale dell'attività contrattuale della P.A..
In ogni caso - muovendo dal pacifico presupposto che ogni atto vincolante per la pubblica amministrazione deve avere forma scritta (cfr. artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923) e, che, pertanto,
8 non vi è spazio per ipotizzare una proroga tacita della durata della concessione in questione - la richiamata nota del del 21.06.2016, prot. n. 546256, non presenta i requisiti di un Controparte_3 formale atto di proroga compiutamente motivato, sostanziandosi in una mera comunicazione del di invito, indirizzato all' a sospendere l'attività di riscossione dei canoni Controparte_3 CP_2 relativi al servizio di illuminazione votiva dei cimiteri, in quanto, a partire dal 15 luglio 2016, sarebbe subentrata l'aggiudicataria Parte_1
Peraltro si tratterebbe di una proroga concessa con riferimento ad un periodo già trascorso.
Ne consegue che, condivisibilmente, il primo giudice ha disapplicato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, la proroga tacita del rapporto concessorio, risalente al 1987, in quanto affetta da vizi di legittimità.
Non è superfluo richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi, ai sensi del citato art. 5, può essere esercitato qualora l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, e, cioè, a condizione che la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale e che l'atto sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione
(cfr. sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13193 del 25/05/2018).
Ciò premesso, non vi è dubbio che il primo giudice abbia disapplicato la proroga della concessione Contr stipulata nel 1987 tra l' e il in via incidentale, configurandola come il Controparte_3
Contr presupposto che avrebbe legittimato l' ad agire nei confronti della (e sul punto non vi è Pt_1 uno specifico motivo di impugnazione) e non già come il titolo fondante il diritto azionato. Pertanto, seguendo la ricostruzione giuridica del giudice di primo grado, non specificamente censurata, l'atto di proroga tacita, ritenuto illegittimo - non per valutazioni riguardanti scelte discrezionali della pubblica amministrazione ma per violazione di legge - è stato correttamente disapplicato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E. Contr
§ 2.3. Con il terzo motivo di gravame l' evidenzia come la circostanza che la abbia Parte_1 sempre pagato la somministrazione di energia elettrica fino al mese di febbraio del 2014,
“diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale senz'altro è idonea a comprovare l'esistenza del rapporto ”, come documentato dalle fatture. CP_12
Il motivo di gravame è infondato in quanto non scalfisce la statuizione del primo giudice nella parte in cui afferma, sostanzialmente, che la provvista per i pagamenti dell'energia era fornita dalle arciconfraternite. Sul punto si richiama quanto esposto al parg.
2.1. con riguardo all'infondatezza del gravame di e, in particolare, al rilievo che le fatture prodotte, seppure intestate alla Parte_1 Pt_1
9 recano l'aggiunta della dicitura “per conto dell' ” nonchè la specificazione Pt_1 Controparte_11 dei dati di identificazione di ciascuna arciconfraternita, effettiva destinataria del servizio, con la conseguenza della mancanza di sufficienti elementi da indurre a ritenere che la - quale Parte_1 concessionaria del servizio di gestione degli impianti di illuminazione delle cappelle delle arciconfraternite - avesse stipulato, in via di fatto, un rapporto contrattuale di somministrazione di fornitura con l' CP_2
§ 3. Per quanto esposto vanno rigettati sia l'appello di sia l'appello di Parte_1 CP_2
§ 4. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del gravame.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento a carico di
(appellante nel proc. n. 4764/2019 R.G.) e di Parte_1 Controparte_2
(appellante nel proc. n. 4863/2019 R.G.), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione dei procedimenti di appello, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nei procedimenti di appello riuniti, nn. 4764/2019 e 4863/2019 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello di Parte_1
2) rigetta l'appello di Controparte_2
3) compensa tra le parti le spese di lite del grado;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di (appellante nel Parte_1 proc. n. 4764/2019 R.G.) e di (appellante nel proc. n. Controparte_2
4863/2019 R.G.), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione dei procedimenti di appello.
Così deciso il 5 settembre 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott. Eugenio Forgillo
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