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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 915/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 5.5.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti SQUILLACE ETTORE, SQUILLACE PIERO e
SQUILLACE ANDREA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Via Guizza Conselvana, 252 - PADOVA
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. CONTE GIORGIO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Allegri n. 29 – Mestre (VE)
OGGETTO: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola del T.U. AVM del 5.4.2024 nella parte in cui (a pag. 27) prevede che per la copertura del posto vacante “nel caso in cui vi siano più posizioni
1 disponibili e più richieste di cui una con la L. 104, verrà data priorità nel posizionamento al
personale più anziano nella rotazione prescelta e successivamente al possessore di L. 104 per la
sede di lavoro indicata” e conseguentemente
- accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente, titolare delle prerogative di cui alla L. 104/92, di ottenere il posizionamento sul monta/smonta di S.M. del Mare;
- condannarsi e ordinarsi ad di assegnare al ricorrente il posizionamento, sul monta/smonta CP_1
di S.M. del Mare;
- condannarsi in via generica la società al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale la cui esatta quantificazione viene riservata ad un separato giudizio;
- spese legali, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori, integralmente a carico della società;
Per parte resistente:
Rigettarsi il ricorso per infondatezza.
Spese e onorari rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, dipendente di adibito in mansioni di aiutomotorista con inizio e CP_1
termine attività (monta/smonta) al , agiva in giudizio onde far accertare il suo Parte_2
diritto al posizionamento al monta/smonta di S.M. del Mare presso il Lido di Venezia in virtù di quanto disposto dall'art. 33, co. 5, D.Lgs. 104/92 quale avvicinamento rispetto alla residenza (in Chioggia) della madre portatrice di handicap in Parte_3
condizione di gravità, a fronte del mancato accoglimento delle domande presentate il
2.9.2024 ed il 27.9.2024 e dell'assegnazione di detto posto ad altro collega ( . CP_2
Sosteneva la vacanza del posto in questione al momento della domanda (il posto veniva coperto l'1.10.2024) ed il suo diritto di precedenza ex art. 33, co. 5, citato, norma di legge prevalente rispetto alla diversa previsione del T.U. A.V.M. del 5.4.2024, nonché
comunque l'insussistenza di legittime ragioni atte a giustificare l'assegnazione nel posto in questione di Concludeva dunque come riportato in epigrafe, chiedendo CP_2
2 anche la pronuncia di condanna di in forma generica, al risarcimento dei CP_1
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per il mancato avvicinamento.
2. La società convenuta costituendosi in giudizio negava fondamento alla pretesa avversaria sostenendo che il diritto all'avvicinamento alla residenza della madre, affetta da handicap in condizioni di gravità, senz'altro non poteva sussistere per il periodo successivo al
30.11.2024 in quanto da quella data era cessata l'autorizzazione INPS al conguaglio per la fruizione del beneficio correlato alle condizioni di handicap in situazione di gravità
della stessa;
per altro verso, che la domanda di avvicinamento non poteva essere riferita specificamente alla località di monta/smonta piuttosto che alla sede di lavoro – nel caso di specie, del Lido di Venezia -. Eccepiva anche la carenza di interesse per la pronuncia circa la nullità dell'art. 27 lett. f) del T.U. A.V.M..
3. La causa non necessitando di attività istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive cui provvedeva la sola parte ricorrente;
all'udienza odierna la causa veniva discussa come riportato nella relativa verbalizzazione.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Il ricorrente, marinaio aiutomotorista di adibito al monta/smonta del , CP_1 Parte_2
agisce in giudizio per chiedere l'accertamento del diritto al posizionamento sul monta/smonta di S.M. del Mare, presso il Lido di Venezia, quale avvicinamento alla residenza della propria congiunta (madre) affetta da handicap in Parte_3
condizioni di gravità, ex art. 33, co. 5, L. 104/92.
5. Innanzitutto occorre rilevare che il ricorrente ha richiesto esplicitamente tale posizionamento con la domanda del 2.9.2024 (doc. 7 ric.), in cui si riferiva al monta/smonta presso il cantiere di Pellestrina – come pacifico tra le parti anche per quanto emerso nella discussione odierna, di fatto il personale assegnato a tale posizionamento effettua il monta/smonta a S.M. del Mare, località di monta/smonta del Lido infatti indicata anche nel T.U. AVM del 5.4.2024 (doc. 6 resist., pag. 31) -. La circostanza che il ricorrente abbia presentato successiva domanda, il 27.9.2024, chiedendo
3 l'avvicinamento genericamente alla sede del Lido di Venezia senza indicare lo specifico monta/smonta (doc. 9 ric.), consegue alla tipologia di modulo utilizzato, secondo le previsioni introdotte dall'azienda in data 3.9.2024 (doc. 8 ric.), sulla base del T.U. AVM
5.4.2024 (doc. 6 resist.): ivi si stabiliva che il personale che intendesse essere posizionato fruendo delle previsioni della L. 104/92 dovesse richiederlo con specifiche tempistiche
(entro il 30.9.2024) ed utilizzando uno specifico modulo, riproponendo eventuali domande già presentate. Ciò tuttavia non significa che il ricorrente avesse rinunciato alla precedente richiesta specifica, motivata chiaramente dal fatto di essere “la miglior soluzione di avvicinamento possibile per me e il mio assistito, in quanto l'avente diritto di assistenza risiede e domicilia nella città di Chioggia” (cfr. doc. 7 ric.), e del resto nella richiesta di avvicinamento del 27.9.2024 si dichiarava che questo era richiesto sulla base dell'assistenza prestata a congiunto residente a [...](doc. 9 ric.), per cui l'utilità per il ricorrente si sarebbe determinata solo in caso di assegnazione al monta/smonta di S.M.
del Mare.
6. Deve a questo proposito convenirsi con parte ricorrente che l'avvicinamento potesse essere richiesto con specifico riferimento ad un determinato luogo di smonta/smonta,
quale luogo di effettivo inizio e termine della prestazione lavorativa, direttamente incidente sulle tempistiche a disposizione per l'accudienza al familiare affetto da handicap, al di là delle indicazioni del T.U. AVM e della disposizione azionale del
3.9.2024. Una lettura formale della nozione di “sede di lavoro” di cui all'art. 33, co. 5, L.
104/92 contrasterebbe con le finalità proprie della norma in questione, che evidentemente mira a consentire ai dipendenti che assistono parenti affetti da handicap in condizioni di gravità di espletare la loro attività lavorativa con modalità maggiormente compatibili con l'assistenza, laddove ciò non osti agli interessi aziendali;
ciò, in particolare laddove la prestazione lavorativa sia svolta su tratte di percorrenza per cui l'unico effettivo luogo rilevante ai fini della tutela di cui all'art. 33, co. 5, L. 104/92 è il luogo di inizio e termine dell'attività.
4 7. Ritenuto, per quanto sopra argomentato, che il ricorrente avesse fatto idonea richiesta di essere assegnato al monta/smonta di S.M. del Mare (formalmente al cantiere di
Pellestrina), che determinava un avvicinamento rispetto alla residenza della madre -
portatrice di handicap grave - in Chioggia, e pacifico che detto posizionamento fosse vacante all'epoca della domanda, rimane da verificare se sussistessero e tuttora sussistano in capo al ricorrente i presupposti soggettivi di cui all'art. 33, co. 5, L. 104/92.
8. La norma così dispone: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”, laddove il co. 3 stabilisce che “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado”.
9. Quanto alla situazione al momento della domanda, non vi è ragione per escludere che il ricorrente prestasse assistenza alla madre, che dalla documentazione risulta affetta da handicap grave fin dal 2020 (doc. 1 ric.). Si rileva che l'INPS in base a specifica istanza lo aveva ammesso alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, co. 3, L. 104/92,
alternativamente con la sorella (si veda il doc. 4 ric.), e mai l'azienda, anche in sede giudiziale fino all'odierna udienza di discussione, ha messo in discussione tale presupposto.
10. Quanto alla situazione odierna, occorre considerare che il ricorrente dal 30.11.2024 non
è più titolare del diritto ai permessi ex art. 33, co. 3, L. 104/92 in relazione alla madre,
come da comunicazione INPS (doc. 1 resist.). Dalla documentazione in atti risulta peraltro che altro familiare del ricorrente abbia avuto riconosciuto lo status di portatore di handicap in condizione di gravità – la nipote come da verbale di Persona_1
5 visita del 25.11.2024 (doc. 22 ric.) - ed il ha richiesto di poter fruire di permessi Pt_1
ex art. 33, co. 3, L. 104/92 in relazione alla stessa (doc. 23 ric.). Richiesta questa che ex
art. 33, co. 3, ultimo periodo [“Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio
2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”], risultava incompatibile con la fruizione dei permessi anche in relazione alla madre. In sostanza: seppure il ricorrente dal 30.11.2024 non possa più fruire dei permessi
ex art. 33, co. 3, L. 104/92 in relazione alla madre, la documentazione in atti non consente di correlare tale circostanza al venir meno dell'accudienza nei suoi confronti da parte del ricorrente.
11. Ne consegue che anche alla data odierna, e comunque dopo il 30.11.2024, sussistono ancora in capo al ricorrente i presupposti per fruire del diritto all'avvicinamento di cui all'art. 33, co. 5, L. 104/92 in relazione alla madre, residente a [...], a prescindere dalla non spettanza dei permessi ex art. 33, co. 3, con riferimento alla stessa. Si rileva peraltro che, a voler seguire la diversa tesi di parte resistente, alla data odierna il ricorrente avrebbe comunque diritto all'avvicinamento rispetto a Chioggia in relazione alla nipote.
12. Infine, pur dato atto che la stessa difesa della società resistente ritiene prevalente la disposizione di cui alla L. 104/92 rispetto alla previsione di cui all'art. 27 lett. f) T.U.
AVM 5.4.2024, che nelle richieste di posizionamento considera recessiva la posizione di chi accudisce un parente affetto da handicap grave rispetto a chi abbia una maggiore anzianità nella rotazione (cfr. doc. 6 resist., pag. 31), tale circostanza non esime il giudicante dal dover prendere posizione sulla specifica domanda formulata nelle
6 conclusioni del ricorso anche onde evitare che di essa si dia applicazione nell'assegnare il ricorrente ad un diverso posizionamento al Lido.
13. Ne consegue l'accoglimento delle domande di cui al ricorso, con condanna di a CP_1
assegnare al ricorrente il posizionamento sul monta/smonta di S.M. del Mare
(formalmente presso il cantiere di Pellestrina) e a risarcirgli i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al mancato accoglimento della domanda presentata in questo senso il 27.9.2024.
14. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore dei procuratori del ricorrente che si sono dichiarati antistatari, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
- accerta e dichiara la nullità della clausola del T.U. AVM del 5.4.2024 nella parte in cui (a pag.
27) prevede che per la copertura del posto vacante “nel caso in cui vi siano più posizioni
disponibili e più richieste di cui una con la L. 104, verrà data priorità nel posizionamento al
personale più anziano nella rotazione prescelta e successivamente al possessore di L. 104 per
la sede di lavoro indicata”;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente, titolare delle prerogative di cui alla L. 104/92, di ottenere il posizionamento sul monta/smonta di S.M. del Mare;
- ordina ad di assegnare al ricorrente il posizionamento sul monta/smonta di S.M. del CP_1
Mare;
- condanna la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente.
Condanna altresì parte resistente a rifondere al procuratore ai procuratori del ricorrente – che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00, oltre ad IVA
e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato di € 259,00.
Venezia, 26/11/2025.
7 Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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