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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14380 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26474/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alba Giordano e dall'avv. Emanuela Testa, per delega in Parte_1
atti ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Frateiacci e dall'avv. Graziano Pungì, per delega Controparte_1 in atti resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.5.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, che dall'unione erano nati tre figli in data 8.10.1996, in data 13.3.1999 e Per_1 Per_2
in data 27.6.2005), che le parti erano separate in forza dell'atto di negoziazione assistita del Per_3
20.5.2020 (in atti), domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e diritto di visita per la IG , allora minorenne, come indicato nel Per_3
ricorso, la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie (o, in subordine, la riduzione della somma ad euro 500,00 mensili); il mantenimento diretto della IG minore da parte di entrambi i genitori, con revoca dell'assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili per la stessa già posto a carico del ricorrente;
la suddivisione delle spese straordinarie per i figli e tra le parti al 60% a carico del ricorrente Per_2 Per_3
ed al 40% a carico della resistente;
la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, già disposta in favore della moglie, con consegna delle chiavi al figlio;
la consegna dei beni mobili indicati nel ricorso di Per_2
proprietà del ricorrente allo stesso (e contenuti nella casa coniugale). La resistente nulla opponeva alla richiesta relativa al divorzio, chiedendo la conferma delle statuizioni vigenti quanto all'assegno di mantenimento per la moglie (euro 1.400,00 mensili) e le due figlie (per euro 400,00 mensili, per euro 150,00 mensili da versare alla moglie ed euro 250,00 Per_3 Per_1 mensili da versare alla ragazza), nonché all'assegnazione alla moglie della casa coniugale ed alla suddivisione delle spese straordinarie per i figli tra le parti all'80% a carico del marito ed al 20% della moglie (la separazione prevedeva che il padre corrispondesse l'80% delle spese straordinarie del protocollo di questo Tribunale per i tre figli, ad eccezione delle spese scolastiche e dei libri, a suo carico al 100%).
In sede di precisazione delle conclusioni, lo chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa Parte_1
coniugale alla con ordine di rilascio in favore dello stesso, la revoca dell'assegno di mantenimento CP_1 già disposto in favore della o, comunque, la sua riduzione ad una somma non superiore ad euro CP_1
700,00 mensili, nonché ordinarsi alla resistente la restituzione di tutti i beni di proprietà del ricorrente che si trovano nella casa coniugale;
la chiedeva : l'assegnazione della casa coniugale;
un assegno CP_1
divorzile pari ad almeno euro 1.635,00 mensili (somma quantificata in almeno euro 2.000,00 mensili in caso di rigetto dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente); un assegno di mantenimento per la IG
pari ad euro 400,00 mensili;
il mantenimento ordinario del figlio da parte del ricorrente;
la Per_3 Per_2
conferma del regime delle spese straordinarie per i figli di cui alla separazione.
Nel corso del procedimento veniva emessa la pronuncia sullo status.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, dovendosi anche dare atto che la Suprema Corte, con una pronuncia ritenuta condivisibile, ha dichiarato che “…la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali “ (cfr. Cass., sent del 12.1.2017, n. 605).
Passando al merito, deve darsi atto che in sede presidenziale veniva statuito quanto segue: “… rilevato che la IG minore , che a giugno prossimo compirà 18 anni, dichiarava di essere andata a vivere con il padre un Per_3 anno fa e di voler vedere la madre secondo i suoi tempi, affermando che era molto tempo che tra loro due i rapporti erano tesi e litigiosi;
rilevato che la IG maggiorenne dichiarava di vivere e lavorare a Milano;
Per_1 Per_ rilevato che il figlio vive incontestatamente con il padre e non è economicamente autosufficiente (fatto pacifico tra le parti); ritenuto, ciò posto, vista la volontà della IG minore (a breve maggiorenne), di dover determinare il collocamento della stessa presso il padre, disponendo che la madre potrà vedere la IG quando vuole, previo accordo con la minore e previo consenso di quest'ultima, nonchè previo preavviso al padre;
ritenuto, inoltre, di dover revocare l'assegno di mantenimento già posto a carico dello per le figlie Parte_1 Per_3
e in favore della moglie, in quanto non più con la stessa conviventi;
Per_1 ritenuto, ancora, di dover revocare la disposizione relativa alle spese straordinarie per la IG , la quale non Per_1 vive più con i genitori ma a Milano, dove lavora (la ragazza all'udienza citata così dichiarava: “Ho terminato il Master a gennaio 2022 e lavoro dal 10.3.2022 a Milano presso la IBM Consulting, e vivo lì, e percepisco euro 32.000,00 lordi l'anno e vivo in una casa in locazione che pago io.”), dovendosi, pertanto, ritenere che nessuna delle parti abbia la legittimazione di chiedere somme per la ragazza, in quanto nessuna è convivente con la IG;
ritenuto, altresì, preso atto che la non convive più con alcuno dei figli, di dover revocare l'assegnazione della CP_1 casa coniugale già disposta in suo favore, consistendo l'istituto della assegnazione nella tutela dell'habitat domestico della prole convivente (sempre se minorenne o maggiorenne ma non economicamente indipendente); ritenuto di confermare nel resto le condizioni della separazione consensuale,
P.Q.M.
revoca l'assegno di mantenimento già posto in sede di separazione consensuale a carico dello per le figlie Parte_1
e in favore della moglie;
Per_3 Per_1 revoca la disposizione relativa alle spese straordinarie per la IG di cui alla separazione consensuale;
Per_1 revoca l'assegnazione della casa coniugale già disposta in favore della moglie in sede di separazione consensuale;
conferma nel resto le disposizioni di cui alla separazione;
…”
Deve, poi rilevarsi, che in sede di reclamo della ordinanza presidenziale la Corte d'Appello confermava la assegnazione alla moglie della casa coniugale, così motivando:
Ebbene, premesso che i figli sono ad oggi tutti maggiorenni e che da ultimo le parti non avanzavano più alcuna istanza per il mantenimento della IG , risulta incontestato che la IG non sia Per_1 Per_3
più tornata a vivere presso l'abitazione materna (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 16.9.2025 dalle parti:
“ vive dal padre, la madre la vede in qualche occasione e durante le vacanze, va in palestra con la Per_3 madre nella stessa palestra.”), dunque deve essere disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla per i motivi già indicati dal Presidente f.f.. CP_1
Inammissibile, invece, deve ritenersi la domanda dello di restituzione di beni, in quanto non Parte_1 connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle relative al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio.
Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella di restituzione di beni, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr.
Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000).
Del pari da confermare è la revoca dell'assegno di mantenimento già posto a carico dello per la Parte_1
IG , la quale vive con lui, mentre si ritiene di dover confermare la disciplina di cui alla Per_3
separazione relativa alle spese straordinarie per i figli e (si dà unicamente atto che Per_2 Per_3
all'udienza del 16.9.2025 la dichiarava che il figlio era tornato a vivere con lei), essendo entrambi i CP_1
ragazzi non economicamente autonomi, circostanza incontestata tra le parti, e dovendosi prendere atto delle conclusioni da ultimo svolte dalle stesse e sopra riportate.
Infatti, quanto alle condizioni economiche dei coniugi, pur prendendosi atto delle dichiarazioni rese all'udienza citata dallo circa la sua assenza di attività lavorativa (“… sono disoccupato Parte_1
dall'1.11.2024 e andrò in pensione ad agosto 2028, la mi ha dato dei soldi che coprono la metà del CP_2
mio periodo di retribuzione fino alla pensione, mi ha dato 400.000,00 lordi.”), deve ritenersi che la somma riscossa dal datore di lavoro da parte del ricorrente stesso, suddivisa per ciascuna mensilità fino alla data della pensione, anche valutata la tassazione da operarvi, sia comunque non irrilevante. Lo , poi, Parte_1
come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti, risulta proprietario della casa dove vive per l'1%, mentre la restante quota del 99% è del figlio (entrambi gli immobili risultano gravati da mutuo, il primo per la somma di euro 1.892,00 mensili, il secondo per la somma di euro 1.181,00 mensili, pur considerato che il ricorrente ne è proprietario solamente per una quota minima, come detto), ed è anche proprietario esclusivo della casa coniugale (il cui richiesto ordine di rilascio è domanda in questa sede inammissibile, essendo di competenza eventuale del Giudice dell'esecuzione).
Quanto alla si osserva che la stessa è dipendente della con un reddito pari a euro CP_1 Controparte_3
1.900,00 mensili per 13 mensilità, è proprietaria di un immobile in Pescia Romana (Montalto di Castro), utilizzata come casa delle vacanze, ma, deve ritenersi, potenzialmente produttiva di reddito, e risulta titolare di un deposito titoli per il valore di euro 9.784,00 (cf. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed estratto conto del 2023 e 2024, in atti).
Ciò premesso, e rilevato che nessun assegno di mantenimento è posto a carico della per il CP_1
mantenimento ordinario dei figli, non essendo stato chiesto dallo , né risulta essere stata Parte_1 avanzata domanda dalla resistente quanto ad un assegno di mantenimento per il figlio, deve ritenersi che la stessa sia economicamente autonoma. Non sussiste, dunque, alcun presupposto per poter determinare un assegno divorzile considerato nella sua funzione assistenziale. Diversamente, ritiene questo Collegio che debba essere riconosciuta la funzione perequativo compensativa del detto assegno, atteso che la CP_1
per quanto emerge dagli scritti di entrambe le parti, ha svolto durante il matrimonio, durato 24 anni, un lavoro part-time per potersi anche occupare della famiglia con tre figli, così, inevitabilmente, contraendo le sue possibilità ed aspirazioni professionali nell'ambito dell'attività lavorativa svolta (cfr. sul punto Cass., sent. del 19.12.2023, n. 35434: “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito
l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”).
A ciò consegue, considerata la sopra descritta disparità reddituale tra le parti, la determinazione di un assegno divorzile pari ad euro 500,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza dalla sentenza di divorzio, da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese. CP_1
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra istanza da intendersi rigettata o inammissibile: revoca l'assegnazione della casa coniugale già disposta in favore della CP_1
conferma la revoca dell'assegno di mantenimento già posto a carico dello per la IG , Parte_1 Per_3
di cui all'ordinanza presidenziale;
conferma la disciplina di cui alla separazione relativa alle spese straordinarie per i figli e;
Per_2 Per_3 determina un assegno divorzile in favore della pari ad euro 500,00 mensili, oltre Istat, con CP_1
decorrenza dalla sentenza di divorzio, da versarsi dallo entro il g. 5 di ogni mese;
Parte_1
spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 2.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Francesca Cosentino
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26474/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alba Giordano e dall'avv. Emanuela Testa, per delega in Parte_1
atti ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Frateiacci e dall'avv. Graziano Pungì, per delega Controparte_1 in atti resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.5.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, che dall'unione erano nati tre figli in data 8.10.1996, in data 13.3.1999 e Per_1 Per_2
in data 27.6.2005), che le parti erano separate in forza dell'atto di negoziazione assistita del Per_3
20.5.2020 (in atti), domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e diritto di visita per la IG , allora minorenne, come indicato nel Per_3
ricorso, la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie (o, in subordine, la riduzione della somma ad euro 500,00 mensili); il mantenimento diretto della IG minore da parte di entrambi i genitori, con revoca dell'assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili per la stessa già posto a carico del ricorrente;
la suddivisione delle spese straordinarie per i figli e tra le parti al 60% a carico del ricorrente Per_2 Per_3
ed al 40% a carico della resistente;
la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, già disposta in favore della moglie, con consegna delle chiavi al figlio;
la consegna dei beni mobili indicati nel ricorso di Per_2
proprietà del ricorrente allo stesso (e contenuti nella casa coniugale). La resistente nulla opponeva alla richiesta relativa al divorzio, chiedendo la conferma delle statuizioni vigenti quanto all'assegno di mantenimento per la moglie (euro 1.400,00 mensili) e le due figlie (per euro 400,00 mensili, per euro 150,00 mensili da versare alla moglie ed euro 250,00 Per_3 Per_1 mensili da versare alla ragazza), nonché all'assegnazione alla moglie della casa coniugale ed alla suddivisione delle spese straordinarie per i figli tra le parti all'80% a carico del marito ed al 20% della moglie (la separazione prevedeva che il padre corrispondesse l'80% delle spese straordinarie del protocollo di questo Tribunale per i tre figli, ad eccezione delle spese scolastiche e dei libri, a suo carico al 100%).
In sede di precisazione delle conclusioni, lo chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa Parte_1
coniugale alla con ordine di rilascio in favore dello stesso, la revoca dell'assegno di mantenimento CP_1 già disposto in favore della o, comunque, la sua riduzione ad una somma non superiore ad euro CP_1
700,00 mensili, nonché ordinarsi alla resistente la restituzione di tutti i beni di proprietà del ricorrente che si trovano nella casa coniugale;
la chiedeva : l'assegnazione della casa coniugale;
un assegno CP_1
divorzile pari ad almeno euro 1.635,00 mensili (somma quantificata in almeno euro 2.000,00 mensili in caso di rigetto dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente); un assegno di mantenimento per la IG
pari ad euro 400,00 mensili;
il mantenimento ordinario del figlio da parte del ricorrente;
la Per_3 Per_2
conferma del regime delle spese straordinarie per i figli di cui alla separazione.
Nel corso del procedimento veniva emessa la pronuncia sullo status.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, dovendosi anche dare atto che la Suprema Corte, con una pronuncia ritenuta condivisibile, ha dichiarato che “…la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali “ (cfr. Cass., sent del 12.1.2017, n. 605).
Passando al merito, deve darsi atto che in sede presidenziale veniva statuito quanto segue: “… rilevato che la IG minore , che a giugno prossimo compirà 18 anni, dichiarava di essere andata a vivere con il padre un Per_3 anno fa e di voler vedere la madre secondo i suoi tempi, affermando che era molto tempo che tra loro due i rapporti erano tesi e litigiosi;
rilevato che la IG maggiorenne dichiarava di vivere e lavorare a Milano;
Per_1 Per_ rilevato che il figlio vive incontestatamente con il padre e non è economicamente autosufficiente (fatto pacifico tra le parti); ritenuto, ciò posto, vista la volontà della IG minore (a breve maggiorenne), di dover determinare il collocamento della stessa presso il padre, disponendo che la madre potrà vedere la IG quando vuole, previo accordo con la minore e previo consenso di quest'ultima, nonchè previo preavviso al padre;
ritenuto, inoltre, di dover revocare l'assegno di mantenimento già posto a carico dello per le figlie Parte_1 Per_3
e in favore della moglie, in quanto non più con la stessa conviventi;
Per_1 ritenuto, ancora, di dover revocare la disposizione relativa alle spese straordinarie per la IG , la quale non Per_1 vive più con i genitori ma a Milano, dove lavora (la ragazza all'udienza citata così dichiarava: “Ho terminato il Master a gennaio 2022 e lavoro dal 10.3.2022 a Milano presso la IBM Consulting, e vivo lì, e percepisco euro 32.000,00 lordi l'anno e vivo in una casa in locazione che pago io.”), dovendosi, pertanto, ritenere che nessuna delle parti abbia la legittimazione di chiedere somme per la ragazza, in quanto nessuna è convivente con la IG;
ritenuto, altresì, preso atto che la non convive più con alcuno dei figli, di dover revocare l'assegnazione della CP_1 casa coniugale già disposta in suo favore, consistendo l'istituto della assegnazione nella tutela dell'habitat domestico della prole convivente (sempre se minorenne o maggiorenne ma non economicamente indipendente); ritenuto di confermare nel resto le condizioni della separazione consensuale,
P.Q.M.
revoca l'assegno di mantenimento già posto in sede di separazione consensuale a carico dello per le figlie Parte_1
e in favore della moglie;
Per_3 Per_1 revoca la disposizione relativa alle spese straordinarie per la IG di cui alla separazione consensuale;
Per_1 revoca l'assegnazione della casa coniugale già disposta in favore della moglie in sede di separazione consensuale;
conferma nel resto le disposizioni di cui alla separazione;
…”
Deve, poi rilevarsi, che in sede di reclamo della ordinanza presidenziale la Corte d'Appello confermava la assegnazione alla moglie della casa coniugale, così motivando:
Ebbene, premesso che i figli sono ad oggi tutti maggiorenni e che da ultimo le parti non avanzavano più alcuna istanza per il mantenimento della IG , risulta incontestato che la IG non sia Per_1 Per_3
più tornata a vivere presso l'abitazione materna (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 16.9.2025 dalle parti:
“ vive dal padre, la madre la vede in qualche occasione e durante le vacanze, va in palestra con la Per_3 madre nella stessa palestra.”), dunque deve essere disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla per i motivi già indicati dal Presidente f.f.. CP_1
Inammissibile, invece, deve ritenersi la domanda dello di restituzione di beni, in quanto non Parte_1 connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle relative al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio.
Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella di restituzione di beni, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr.
Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000).
Del pari da confermare è la revoca dell'assegno di mantenimento già posto a carico dello per la Parte_1
IG , la quale vive con lui, mentre si ritiene di dover confermare la disciplina di cui alla Per_3
separazione relativa alle spese straordinarie per i figli e (si dà unicamente atto che Per_2 Per_3
all'udienza del 16.9.2025 la dichiarava che il figlio era tornato a vivere con lei), essendo entrambi i CP_1
ragazzi non economicamente autonomi, circostanza incontestata tra le parti, e dovendosi prendere atto delle conclusioni da ultimo svolte dalle stesse e sopra riportate.
Infatti, quanto alle condizioni economiche dei coniugi, pur prendendosi atto delle dichiarazioni rese all'udienza citata dallo circa la sua assenza di attività lavorativa (“… sono disoccupato Parte_1
dall'1.11.2024 e andrò in pensione ad agosto 2028, la mi ha dato dei soldi che coprono la metà del CP_2
mio periodo di retribuzione fino alla pensione, mi ha dato 400.000,00 lordi.”), deve ritenersi che la somma riscossa dal datore di lavoro da parte del ricorrente stesso, suddivisa per ciascuna mensilità fino alla data della pensione, anche valutata la tassazione da operarvi, sia comunque non irrilevante. Lo , poi, Parte_1
come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti, risulta proprietario della casa dove vive per l'1%, mentre la restante quota del 99% è del figlio (entrambi gli immobili risultano gravati da mutuo, il primo per la somma di euro 1.892,00 mensili, il secondo per la somma di euro 1.181,00 mensili, pur considerato che il ricorrente ne è proprietario solamente per una quota minima, come detto), ed è anche proprietario esclusivo della casa coniugale (il cui richiesto ordine di rilascio è domanda in questa sede inammissibile, essendo di competenza eventuale del Giudice dell'esecuzione).
Quanto alla si osserva che la stessa è dipendente della con un reddito pari a euro CP_1 Controparte_3
1.900,00 mensili per 13 mensilità, è proprietaria di un immobile in Pescia Romana (Montalto di Castro), utilizzata come casa delle vacanze, ma, deve ritenersi, potenzialmente produttiva di reddito, e risulta titolare di un deposito titoli per il valore di euro 9.784,00 (cf. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed estratto conto del 2023 e 2024, in atti).
Ciò premesso, e rilevato che nessun assegno di mantenimento è posto a carico della per il CP_1
mantenimento ordinario dei figli, non essendo stato chiesto dallo , né risulta essere stata Parte_1 avanzata domanda dalla resistente quanto ad un assegno di mantenimento per il figlio, deve ritenersi che la stessa sia economicamente autonoma. Non sussiste, dunque, alcun presupposto per poter determinare un assegno divorzile considerato nella sua funzione assistenziale. Diversamente, ritiene questo Collegio che debba essere riconosciuta la funzione perequativo compensativa del detto assegno, atteso che la CP_1
per quanto emerge dagli scritti di entrambe le parti, ha svolto durante il matrimonio, durato 24 anni, un lavoro part-time per potersi anche occupare della famiglia con tre figli, così, inevitabilmente, contraendo le sue possibilità ed aspirazioni professionali nell'ambito dell'attività lavorativa svolta (cfr. sul punto Cass., sent. del 19.12.2023, n. 35434: “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito
l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”).
A ciò consegue, considerata la sopra descritta disparità reddituale tra le parti, la determinazione di un assegno divorzile pari ad euro 500,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza dalla sentenza di divorzio, da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese. CP_1
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra istanza da intendersi rigettata o inammissibile: revoca l'assegnazione della casa coniugale già disposta in favore della CP_1
conferma la revoca dell'assegno di mantenimento già posto a carico dello per la IG , Parte_1 Per_3
di cui all'ordinanza presidenziale;
conferma la disciplina di cui alla separazione relativa alle spese straordinarie per i figli e;
Per_2 Per_3 determina un assegno divorzile in favore della pari ad euro 500,00 mensili, oltre Istat, con CP_1
decorrenza dalla sentenza di divorzio, da versarsi dallo entro il g. 5 di ogni mese;
Parte_1
spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 2.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Francesca Cosentino
Dott.ssa Marta Ienzi