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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/11/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 1794 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente tra:
, nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1
Fiumicino (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Ludovica Schiano di Cola, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] in data [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.07.2024, tempestivamente e ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la Parte_1 separazione personale dei coniugi che avevano contratto matrimonio in Fiumicino
(RM) il 02.10.2005, con ogni conseguente statuizione sull'affidamento, collocamento e mantenimento della prole.
Il Giudice, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
La difesa della ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. con la quale ha insistito nell'accoglimento delle proprie istanze ed ha depositato copia del ricorso notificato alla controparte.
Con nota depositata il 11.11.2025 il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio della propria assistita che ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione della causa ed ha chiesto l'estinzione del procedimento, ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preso atto, il Tribunale rileva che non è richiesta accettazione alla rinuncia agli atti del giudizio in quanto la parte resistente è parte contumace nel giudizio e che l'atto di rinuncia non deve essere notificato né accettato dalla parte rimasta contumace, in quanto la rinuncia non rientra tra gli atti tassativamente elencati dall'art. 292 c.p.c. (cfr., in tal senso Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 4108/2022 del 15/06/2022).
Ricorrono ricorrano giustificati motivi per disporre la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, vista la rinuncia agli atti del giudizio della ricorrente, pronunciando sul ricorso giudiziale iscritto R.G.A.C. n. 1794/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 18 novembre 2025
2 Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 1794 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente tra:
, nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1
Fiumicino (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Ludovica Schiano di Cola, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] in data [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.07.2024, tempestivamente e ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la Parte_1 separazione personale dei coniugi che avevano contratto matrimonio in Fiumicino
(RM) il 02.10.2005, con ogni conseguente statuizione sull'affidamento, collocamento e mantenimento della prole.
Il Giudice, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
La difesa della ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. con la quale ha insistito nell'accoglimento delle proprie istanze ed ha depositato copia del ricorso notificato alla controparte.
Con nota depositata il 11.11.2025 il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio della propria assistita che ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione della causa ed ha chiesto l'estinzione del procedimento, ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preso atto, il Tribunale rileva che non è richiesta accettazione alla rinuncia agli atti del giudizio in quanto la parte resistente è parte contumace nel giudizio e che l'atto di rinuncia non deve essere notificato né accettato dalla parte rimasta contumace, in quanto la rinuncia non rientra tra gli atti tassativamente elencati dall'art. 292 c.p.c. (cfr., in tal senso Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 4108/2022 del 15/06/2022).
Ricorrono ricorrano giustificati motivi per disporre la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, vista la rinuncia agli atti del giudizio della ricorrente, pronunciando sul ricorso giudiziale iscritto R.G.A.C. n. 1794/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 18 novembre 2025
2 Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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