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30 marzo 2002
30 marzo 2002
Art. 13. 1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico e' disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive".
2. La disposizione introdotta dal comma 1 non si applica ai magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 , come modificato dalla legge qui pubblicata, si precisa al riguardo che la disposizione del secondo comma "non si applica ai magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge":
"Art. 30 (Collocamento fuori ruolo). - I magistrati componenti del Consiglio superiore contiunano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono.
I magistrati componenti elettivi sono collocqati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico e' disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.".
"I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico e' disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive".
2. La disposizione introdotta dal comma 1 non si applica ai magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 , come modificato dalla legge qui pubblicata, si precisa al riguardo che la disposizione del secondo comma "non si applica ai magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge":
"Art. 30 (Collocamento fuori ruolo). - I magistrati componenti del Consiglio superiore contiunano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono.
I magistrati componenti elettivi sono collocqati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico e' disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.".
Commentari • 4
- 1. LE ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL CSM. L’INTERVISTA AI CANDIDATIMichela Petrini Laura Reale · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 3.3853607
[…] MARCO D'ORAZI Come è noto, un limite di questo tipo già esisteva. L'art. 13 della legge 44 del 28 marzo 2002 aveva infatti modificato l'art. 30, comma 2, del d.p.r. 16 settembre 1958 n. 916, nel senso di prevedere un periodo, successivo alla fine del mandato, durante il quale i componenti uscenti del C.S.M. non potevano essere destinati ad ufficio direttivo o semi-direttivo o ad un nuovo fuori-ruolo, per un biennio. […]
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Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/02/2016, n. 1666Provvedimento: […] ZO a partecipare alla selezione per il conferimento della predetta posizione funzionale direttiva, in merito alla applicabilità o meno nei riguardi di quest'ultimo della disposizione di cui all'articolo 13 della legge n. 44 del 2002, in materia di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi in favore dei componenti del CSM cessati dalla carica, […] comma 2 del d.p.r. n. 916 del 1958, nella formulazione introdotta dall'articolo 13 della legge 44 del 2002; violazione e falsa applicazione del bando di cui alla delibera del CSM del 10 ottobre 2012; […] Orbene, ai fini del decidere, giova osservare che l'art. 13 della legge 28 marzo 2002 n. 44, che ha riscritto l'art. 30, comma 2, […]Leggi di più...
- Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
- articolo 13 legge 44/2002·
- cessazione dalla carica di componente del CSM·
- violazione art. 30, comma 2, d.p.r. 916/1958·
- legittimazione alla partecipazione a procedure selettive·
- divieto di nomina a incarichi direttivi·
- compensazione delle spese di giudizio·
- eccesso di potere·
- annullamento deliberazione di nomina·
- trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione