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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 1325/2023 riservata in decisione all'udienza del
22.5.2025, avente ad oggetto: Divorzio - giusta ricorso congiunto e cumulativo per previa separazione ex art 473bis.49 cpc - T R A (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lidia Vescio – giusta procura in atti -; E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2 C.F._2
Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato – giusta procura in atti -;
Ricorrenti
Nonché
PM – sede - Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25.10.2023 – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 28.7.2013; che dall'unione Parte_2 nasceva un figlio, (cl. 2014) – chiedeva pronunciarsi la separazione dei Persona_1 coniugi con le statuizioni consequenziali, tra cui l'affidamento condiviso dell'unico figlio e il riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio a carico del resistente nella misura di € 400,00 mensili;
e, al verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Pag. 1 di 3 Si costituiva il resistente evidenziando l'intervenuto accordo medio tempore raggiunto tra le parti, dunque previa trasformazione del rito, con sentenza parziale n.
607/2024 - pubbl. il 14.11.2024 veniva pronunciata la separazione tra i predetti coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del 7.5.2025 per i successivi adempimenti (termini della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ss;
volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo) e rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla Sentenza non definitiva n. 607/2024 - pubbl. il 14.11.2024 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (29.10.2024), è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, riportandosi per il divorzio alle condizioni dell'accordo già sottoscritto con il ricorso introduttivo, che di seguito pedissequamente si riportano:
“A. il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori, ma con collocamento presso la madre presso l'abitazione familiare di proprietà della SI.ra madre della SI.ra Parte_3 Parte_1
L'abitazione è sita in Località Pietropaolo, Vibo Valentia con la madre, casa familiare di proprietà della SI.ra Parte_1 Parte_1
B. il padre sarà libero di vedere e tenere con sé il figlio, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dello stesso.
C. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche purché sempre concordate tra i genitori tenuto conto della volontà dei minori. Il figlio minore starà con il padre: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. nel corso delle ferie estive il figlio minore starà con i genitori a Persona_2 settimane alternate. Rispetto alla frequenza scolastica: si occuperanno di portare e andare a prendere il figlio la madre o il nonno paterno, come è stato fino ad ora. Rispetto agli impegni ludico/sportivi: si occuperanno di portare/andare a prendere il figlio, la madre o il nonno paterno come è stato fino ad ora. In caso di propria assenza/impedimento, la SI.ra ritiene di delegare per Controparte_1 prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi: Persona_3
- Vacanze estive e festività: due settimane consecutive o non consecutive con ciascun genitore da comunicarsi entro il 30 maggio
-Vacanze Natalizie, Pasquali e altre ricorrenze: per quanto concerne le festività Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni, dalla fine delle lezioni al 30 dicembre con la mamma e dal 31 dicembre all'inizio delle lezioni con il padre (trascorrendo ad anni alterni il giorno
Pag. 2 di 3 di NATALE (vigilia compresa) con la mamma e con il giorno di Capodanno (vigilia compresa) con il papà. Pasqua Ad anni alternati con la madre e con il padre. Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: da concordarsi volta per volta una settimana prima del ponte, della festività, dei compleanno. D. Il sig. si obbliga a versare alla SI.ra , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento di presso , un assegno di mantenimento pari Persona_2 ad € 250; e cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese di istruzione, mediche, sportive e ricreative, che eventualmente si renderanno necessarie per la prole;
E. le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori;
F. per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia. Il presente documento, formato da due pagine, viene redatto in due copie originali. allo stesso viene allegata copia dei rispettivi documenti d'identità delle parti”.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e – smg - alle condizioni concordate e riportate Parte_1 Parte_2 in parte motiva;
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
San Costantino Calabro (VV) (R.A.M. anno 2013, Atto n. 4, Parte 2, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art.10
L.
1.12.1970 n.898 e s.m.i (ex L.
6.3.1987 n.74); 152 septies disp. Att. cpc.
C) Spese interamente compensate.
Così deciso nella C.C. da remoto del 23.5.2025 La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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