CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 1740 del 17.05.2023
Oggetto: opposizione avvisi di addebito
N. R.G. 355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Presidente Dott. Gennaro Lombardi
Consigliere relatore Dott. Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott. Luisa Santo ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia previdenziale, in grado di appello,
tra
Pt 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Paola Ciarelli, Maria Teresa Petrucci, Renato
Vestini
Appellante contro
' rappresentata e difesa dall'Avv. Pantaleo Controparte_1 Palumbo
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte il 27.05.2023 1' Pt 1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce in epigrafe indicata, nella parte in cui, in accoglimento del ricorso, ritenuta la carenza di prova circa la partecipazione di Controparte_1 alla attività aziendale in maniera abituale e prevalente, aveva dichiarato non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n. 35920160003820164000 e n. 35920210002669000000 emessi dall' Pt 1 nei confronti di per ottenere il pagamento dei contributi a Controparte 1 lei addebitati, in qualità di socia della s.r.l. Domus Medica, per la Gestione autonoma Commercianti per il periodo 1/2015 - 12/2019. L'Istituto appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle circostanze dedotte in giudizio circa l'organizzazione familiare della società e circa la mancanza di assoggettamento della ricorrente al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, tipico della subordinazione. Ha inoltre lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha condannato l'Istituto al pagamento delle spese di lite. Ha quindi chiesto la riforma dell'impugnata sentenza. Costituitasi in giudizio, Controparte 1 dopo aver evidenziato la circostanza che con sentenza n.3671/2021, passata in giudicato, il Tribunale di Lecce aveva dichiarato sussistente il suo rapporto di lavoro subordinato con la Domus Medica S.r.l. e la carenza dei presupposti per l'iscrizione nella Gestione Commercianti, ha eccepito l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Con note del 31.01.2025 1' Pt 1 ha dichiarato di rinunziare all'appello e ha chiesto l'estinzione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.
All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante ha rinunciato alla propria impugnazione. Premesso che la rinuncia all'impugnazione (a differenza della rinunzia agli atti del giudizio) non necessita di accettazione delle controparti ed è immediatamente efficace, si rileva che essa determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito dell'impugnazione, con la conseguenza che deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello.
Alle spese si applica comunque la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c. in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. n.5250/2018), così come nella rinunzia agli atti, anche nella rinunzia all'impugnazione si verifica l'effetto estintivo del giudizio e il consolidamento della precedente decisione. Controparte 1 vanno poste a carico Pertanto, le spese processuali di dell'appellante, con distrazione ex art.93 c.p.c..
L'appellante non è tenuto al pagamento di importo pari al contributo unificato già versato in quanto il raddoppio è dovuto solo in ipotesi tipiche (rigetto, inammissibilità, improcedibilità dell'impugnazione) insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass.n.23175/2015, n.19569/2015, n.23939/2019).
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27.05.2023 da Pt 1 nei confronti di Controparte 1 avverso la sentenza del 17.05.2023 n.1740 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Dichiara estinto il processo di appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00 oltre IVA CAP e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. G.Pantaleo Palumbo.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce, 01.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
n. 1740 del 17.05.2023
Oggetto: opposizione avvisi di addebito
N. R.G. 355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Presidente Dott. Gennaro Lombardi
Consigliere relatore Dott. Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott. Luisa Santo ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia previdenziale, in grado di appello,
tra
Pt 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Paola Ciarelli, Maria Teresa Petrucci, Renato
Vestini
Appellante contro
' rappresentata e difesa dall'Avv. Pantaleo Controparte_1 Palumbo
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte il 27.05.2023 1' Pt 1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce in epigrafe indicata, nella parte in cui, in accoglimento del ricorso, ritenuta la carenza di prova circa la partecipazione di Controparte_1 alla attività aziendale in maniera abituale e prevalente, aveva dichiarato non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n. 35920160003820164000 e n. 35920210002669000000 emessi dall' Pt 1 nei confronti di per ottenere il pagamento dei contributi a Controparte 1 lei addebitati, in qualità di socia della s.r.l. Domus Medica, per la Gestione autonoma Commercianti per il periodo 1/2015 - 12/2019. L'Istituto appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle circostanze dedotte in giudizio circa l'organizzazione familiare della società e circa la mancanza di assoggettamento della ricorrente al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, tipico della subordinazione. Ha inoltre lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha condannato l'Istituto al pagamento delle spese di lite. Ha quindi chiesto la riforma dell'impugnata sentenza. Costituitasi in giudizio, Controparte 1 dopo aver evidenziato la circostanza che con sentenza n.3671/2021, passata in giudicato, il Tribunale di Lecce aveva dichiarato sussistente il suo rapporto di lavoro subordinato con la Domus Medica S.r.l. e la carenza dei presupposti per l'iscrizione nella Gestione Commercianti, ha eccepito l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Con note del 31.01.2025 1' Pt 1 ha dichiarato di rinunziare all'appello e ha chiesto l'estinzione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.
All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante ha rinunciato alla propria impugnazione. Premesso che la rinuncia all'impugnazione (a differenza della rinunzia agli atti del giudizio) non necessita di accettazione delle controparti ed è immediatamente efficace, si rileva che essa determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito dell'impugnazione, con la conseguenza che deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello.
Alle spese si applica comunque la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c. in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. n.5250/2018), così come nella rinunzia agli atti, anche nella rinunzia all'impugnazione si verifica l'effetto estintivo del giudizio e il consolidamento della precedente decisione. Controparte 1 vanno poste a carico Pertanto, le spese processuali di dell'appellante, con distrazione ex art.93 c.p.c..
L'appellante non è tenuto al pagamento di importo pari al contributo unificato già versato in quanto il raddoppio è dovuto solo in ipotesi tipiche (rigetto, inammissibilità, improcedibilità dell'impugnazione) insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass.n.23175/2015, n.19569/2015, n.23939/2019).
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27.05.2023 da Pt 1 nei confronti di Controparte 1 avverso la sentenza del 17.05.2023 n.1740 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Dichiara estinto il processo di appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00 oltre IVA CAP e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. G.Pantaleo Palumbo.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce, 01.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi