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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
in persona del direttore generale in carica, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato PERRICCI ALFREDO e FRIOLO
MAURIZIO NUNZIO CESARE, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente opponente
e
rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
CANIGLIA CARLO e LANCIANO SARA, nel cui studio hanno eletto domicilio opposto oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 27.01.22 parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2022 emesso dal Tribunale di Brindisi, notificato in data 13.01.2022, con cui in data 11.01.2022 il Giudice del lavoro le aveva ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 8.500,59 a titolo di CP_1
retribuzione per lavoro straordinario reso dall'opposto sino al mese di febbraio 2021.
A sostegno dei propri assunti, parte istante ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché concesso in violazione degli artt. 633 e
634 cpc, non essendo fondata la domanda su prova scritta, non sussistendo alcun documento da cui emerga che lo svolgimento di lavoro Part straordinario fosse stato preventivamente autorizzato dalla nonché la parziale prescrizione del credito, contestando la quantificazione del monte ore riferito nel decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio parte opposta ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
______________
L'opposizione risulta parzialmente fondata.
Giova rammentare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie: pertanto, il debitore ingiunto, anche se formalmente ricorrente in sede di opposizione, assume la veste sostanziale di convenuto, mentre il creditore ingiungente, anche se formalmente resistente nel giudizio di opposizione, riveste nell'ambito dello stesso la posizione sostanziale di attore.
2 Inoltre, questo giudicante osserva che, secondo l'approccio comunemente seguito in giurisprudenza, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito, cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso: in altri termini,
l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso.
Né consegue l'irrilevanza della paventata insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò premesso, nel caso di specie parte opposta ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 283/2021 deducendo di avere maturato un credito orario per lavoro straordinario svolto nel periodo luglio 2017- febbraio 2021, attestato nel cartellino della banca delle ore allegato alla
Part busta paga del mese di febbraio 2021, non avendo la accolto la richiesta del lavoratore di liquidazione delle spettanze dovute.
Parte opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa di parte opposta e la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto le ore di straordinario prestate e richieste in pagamento dal non sarebbero CP_1
state preventivamente autorizzate dal datore di lavoro.
Ebbene, come noto, il lavoro straordinario era disciplinato dall'art. 34 del CCNL comparto sanità 1998/2001, il quale prevedeva al 2° comma: “2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione”.
Nel CCNL comparto sanità 2016-2018 (art 31) e poi da ultimo
2019-2021 il lavoro straordinario, invece, è disciplinato dall'art. 47, il quale 2° comma recita: “2. La prestazione di lavoro straordinario è
3 espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l'autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile”.
Deve, altresì, rilevarsi che ai sensi dell'art. 2108 c.c., in caso di prolungamento del normale orario di lavoro, il prestatore deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
La richiamata disposizione, da interpretarsi alla luce degli artt. 2 e
40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., è applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, dovendosi riconoscere al dipendente pubblico il compenso per il lavoro straordinario prestato, se debitamente autorizzato dall'ente.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone, di necessità, la previa autorizzazione dell'amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, in osservanza dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost.
Per altro verso, la preventiva autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione dell'attività degli uffici, e, quindi, consente all'amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e
4 ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario.
Si è quindi affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente” (Cass. civ. n. 23509/2022, 2737/2016).
Attraverso l'autorizzazione, infatti, la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto l'autorizzazione implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, dalla quale non si può prescindere in tema di costo del personale, come reso evidente dagli articoli 40 e ss. del D.Lgs. 165 del 2001 nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (Cass. civ. n. 23509/2022 e precedenti conformi ivi richiamati).
Nel caso in cui l'autorizzazione, pur provenendo dal dirigente competente, risulti illegittima o contraria alle disposizioni del contratto collettivo, non può comunque escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione di lavoro straordinario.
Invero, come precisato dalla suprema Corte: “rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario,
5 l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona
l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.: con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art. 38 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro ( Cass., sez. lav., . n. 23506/2022; Cass., sez. lav., n. 17192/2024).
Sulla scorta di tali principi, dovendosi intendere per autorizzazione anche “il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario” (cfr. Cass.
27878/2023), un'autorizzazione all'espletamento di lavoro straordinario, nel caso di specie, può certamente essere ravvisata, tenuto conto dei prospetti mensili in atti (con cui si attestava lo straordinario mensile con il relativo saldo) e del fatto che, nonostante la rilevante eccedenza oraria accumulata nell'arco di un consistente lasso temporale, non sia mai stato imposto al ricorrente l'osservanza del normale orario di lavoro (elemento non allegato né risultante dalla documentazione offerta in valutazione).
Deve dunque ritenersi che, nel caso di specie, la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario sia stato il frutto non già di una determinazione unilaterale del lavoratore, bensì sia stata dovuta ad esigenze improcrastinabili ed urgenti legate all'attività svolte dall'opposto come infermiere professionale.
6 Ne consegue che, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, l'autorizzazione deve ritenersi implicitamente accordata nel momento del conferimento della suddetta ulteriore attività.
Parte opponente ha poi eccepito la parziale prescrizione del credito, relativamente all'orario svolto antecedentemente al 5.12.2016, pari in ore
286 e 53 minuti, come si evince dal riepilogo presenze del mese di dicembre 2016.
Tale eccezione deve ritenersi fondata, atteso che – come noto- "la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto
(dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus…” (cfr.
Cass. S.U.n. 36197 del 2023)
Tanto premesso, considerato che non v'è prova dell'esistenza di atti interruttivi anteriori alla notifica via pec del 6.12.2021 (non essendo stato depositato alcun documento attestante l'invio della pec del 27.6.2018 di cui parte opposta fa menzione nelle sole note conclusive del presente giudizio) appare evidente che il credito orario maturato nel quinquennio antecedente (pari ad ore 286,53, dato non contestato da parte opposta) debba ritenersi prescritto.
Vanno, altresì detratte ulteriori 28 ore e 8 minuti, corrispondenti alle frazioni inferiori ai 30 minuti, non monetizzabili in base all'art. 11 del
CDI del 2006 (in vigore sino al 31.12.2019), secondo cui “le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate. In assenza di preventiva autorizzazione formalmente acquisita ai competenti Uffici, le prestazioni non formeranno oggetto di compenso.
2. Il lavoro straordinario è quello prestato oltre
7 l'orario normale settimanale: prestazioni inferiori alla mezz'ora non vengono retribuite ma considerate eccedenze orarie”.
Non si ritiene possa trovare, invece, applicazione, la norma pattizia di cui all'art. 32, commi 21 e ss., del contratto integrativo aziendale in applicazione del ccnl 21.5.2018 in vigore dal 31.12.2019 ed applicabile dal 01.01.2020, da data cioè successiva a quella di interesse alla presente controversia, rilevando in ogni caso altresì che la documentazione depositata (deliberazione asl 435/21 con effetto dal mese di marzo 2021,
3 buste paga del 2008, 2016 e 2021 unitamente ad uno stralcio della posizione giuridica) non appare comunque sufficiente a comprovare nel periodo di riferimento il conferimento di un incarico di funzione con indennità superiore all'importo di euro 3227,85, ivi indicato quale circostanza escludente la retribuibilità dello straordinario.
Ne consegue che il credito orario non prescritto e retribuibile è pari a 130 ore (445,29 – 286,53 – 28,8).
Il credito complessivo ammonta dunque ad € 2487,04, oltre accessori come per legge (130 ore e 28 minuti x 19,09, dato questo non Parte oggetto di alcuna contestazione da parte dell' .
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate tenendo conto del valore del decisum e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Parte_2
in persona del legale rappresentante in carica, nei confronti di
[...]
osì provvede: CP_1
8 - revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento della somma di € 2487,04, oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1030,00 oltre iva cap e rimborso come per legge con distrazione.
Brindisi, 22.01.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
in persona del direttore generale in carica, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato PERRICCI ALFREDO e FRIOLO
MAURIZIO NUNZIO CESARE, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente opponente
e
rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
CANIGLIA CARLO e LANCIANO SARA, nel cui studio hanno eletto domicilio opposto oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 27.01.22 parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2022 emesso dal Tribunale di Brindisi, notificato in data 13.01.2022, con cui in data 11.01.2022 il Giudice del lavoro le aveva ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 8.500,59 a titolo di CP_1
retribuzione per lavoro straordinario reso dall'opposto sino al mese di febbraio 2021.
A sostegno dei propri assunti, parte istante ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché concesso in violazione degli artt. 633 e
634 cpc, non essendo fondata la domanda su prova scritta, non sussistendo alcun documento da cui emerga che lo svolgimento di lavoro Part straordinario fosse stato preventivamente autorizzato dalla nonché la parziale prescrizione del credito, contestando la quantificazione del monte ore riferito nel decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio parte opposta ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
______________
L'opposizione risulta parzialmente fondata.
Giova rammentare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie: pertanto, il debitore ingiunto, anche se formalmente ricorrente in sede di opposizione, assume la veste sostanziale di convenuto, mentre il creditore ingiungente, anche se formalmente resistente nel giudizio di opposizione, riveste nell'ambito dello stesso la posizione sostanziale di attore.
2 Inoltre, questo giudicante osserva che, secondo l'approccio comunemente seguito in giurisprudenza, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito, cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso: in altri termini,
l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso.
Né consegue l'irrilevanza della paventata insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò premesso, nel caso di specie parte opposta ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 283/2021 deducendo di avere maturato un credito orario per lavoro straordinario svolto nel periodo luglio 2017- febbraio 2021, attestato nel cartellino della banca delle ore allegato alla
Part busta paga del mese di febbraio 2021, non avendo la accolto la richiesta del lavoratore di liquidazione delle spettanze dovute.
Parte opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa di parte opposta e la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto le ore di straordinario prestate e richieste in pagamento dal non sarebbero CP_1
state preventivamente autorizzate dal datore di lavoro.
Ebbene, come noto, il lavoro straordinario era disciplinato dall'art. 34 del CCNL comparto sanità 1998/2001, il quale prevedeva al 2° comma: “2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione”.
Nel CCNL comparto sanità 2016-2018 (art 31) e poi da ultimo
2019-2021 il lavoro straordinario, invece, è disciplinato dall'art. 47, il quale 2° comma recita: “2. La prestazione di lavoro straordinario è
3 espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l'autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile”.
Deve, altresì, rilevarsi che ai sensi dell'art. 2108 c.c., in caso di prolungamento del normale orario di lavoro, il prestatore deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
La richiamata disposizione, da interpretarsi alla luce degli artt. 2 e
40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., è applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, dovendosi riconoscere al dipendente pubblico il compenso per il lavoro straordinario prestato, se debitamente autorizzato dall'ente.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone, di necessità, la previa autorizzazione dell'amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, in osservanza dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost.
Per altro verso, la preventiva autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione dell'attività degli uffici, e, quindi, consente all'amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e
4 ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario.
Si è quindi affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente” (Cass. civ. n. 23509/2022, 2737/2016).
Attraverso l'autorizzazione, infatti, la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto l'autorizzazione implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, dalla quale non si può prescindere in tema di costo del personale, come reso evidente dagli articoli 40 e ss. del D.Lgs. 165 del 2001 nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (Cass. civ. n. 23509/2022 e precedenti conformi ivi richiamati).
Nel caso in cui l'autorizzazione, pur provenendo dal dirigente competente, risulti illegittima o contraria alle disposizioni del contratto collettivo, non può comunque escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione di lavoro straordinario.
Invero, come precisato dalla suprema Corte: “rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario,
5 l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona
l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.: con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art. 38 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro ( Cass., sez. lav., . n. 23506/2022; Cass., sez. lav., n. 17192/2024).
Sulla scorta di tali principi, dovendosi intendere per autorizzazione anche “il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario” (cfr. Cass.
27878/2023), un'autorizzazione all'espletamento di lavoro straordinario, nel caso di specie, può certamente essere ravvisata, tenuto conto dei prospetti mensili in atti (con cui si attestava lo straordinario mensile con il relativo saldo) e del fatto che, nonostante la rilevante eccedenza oraria accumulata nell'arco di un consistente lasso temporale, non sia mai stato imposto al ricorrente l'osservanza del normale orario di lavoro (elemento non allegato né risultante dalla documentazione offerta in valutazione).
Deve dunque ritenersi che, nel caso di specie, la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario sia stato il frutto non già di una determinazione unilaterale del lavoratore, bensì sia stata dovuta ad esigenze improcrastinabili ed urgenti legate all'attività svolte dall'opposto come infermiere professionale.
6 Ne consegue che, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, l'autorizzazione deve ritenersi implicitamente accordata nel momento del conferimento della suddetta ulteriore attività.
Parte opponente ha poi eccepito la parziale prescrizione del credito, relativamente all'orario svolto antecedentemente al 5.12.2016, pari in ore
286 e 53 minuti, come si evince dal riepilogo presenze del mese di dicembre 2016.
Tale eccezione deve ritenersi fondata, atteso che – come noto- "la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto
(dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus…” (cfr.
Cass. S.U.n. 36197 del 2023)
Tanto premesso, considerato che non v'è prova dell'esistenza di atti interruttivi anteriori alla notifica via pec del 6.12.2021 (non essendo stato depositato alcun documento attestante l'invio della pec del 27.6.2018 di cui parte opposta fa menzione nelle sole note conclusive del presente giudizio) appare evidente che il credito orario maturato nel quinquennio antecedente (pari ad ore 286,53, dato non contestato da parte opposta) debba ritenersi prescritto.
Vanno, altresì detratte ulteriori 28 ore e 8 minuti, corrispondenti alle frazioni inferiori ai 30 minuti, non monetizzabili in base all'art. 11 del
CDI del 2006 (in vigore sino al 31.12.2019), secondo cui “le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate. In assenza di preventiva autorizzazione formalmente acquisita ai competenti Uffici, le prestazioni non formeranno oggetto di compenso.
2. Il lavoro straordinario è quello prestato oltre
7 l'orario normale settimanale: prestazioni inferiori alla mezz'ora non vengono retribuite ma considerate eccedenze orarie”.
Non si ritiene possa trovare, invece, applicazione, la norma pattizia di cui all'art. 32, commi 21 e ss., del contratto integrativo aziendale in applicazione del ccnl 21.5.2018 in vigore dal 31.12.2019 ed applicabile dal 01.01.2020, da data cioè successiva a quella di interesse alla presente controversia, rilevando in ogni caso altresì che la documentazione depositata (deliberazione asl 435/21 con effetto dal mese di marzo 2021,
3 buste paga del 2008, 2016 e 2021 unitamente ad uno stralcio della posizione giuridica) non appare comunque sufficiente a comprovare nel periodo di riferimento il conferimento di un incarico di funzione con indennità superiore all'importo di euro 3227,85, ivi indicato quale circostanza escludente la retribuibilità dello straordinario.
Ne consegue che il credito orario non prescritto e retribuibile è pari a 130 ore (445,29 – 286,53 – 28,8).
Il credito complessivo ammonta dunque ad € 2487,04, oltre accessori come per legge (130 ore e 28 minuti x 19,09, dato questo non Parte oggetto di alcuna contestazione da parte dell' .
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate tenendo conto del valore del decisum e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Parte_2
in persona del legale rappresentante in carica, nei confronti di
[...]
osì provvede: CP_1
8 - revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento della somma di € 2487,04, oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1030,00 oltre iva cap e rimborso come per legge con distrazione.
Brindisi, 22.01.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
9