Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6366/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Paola Caserta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6366/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza cartolare del
22/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 alla Via della Libertà n. 5 in Afragola presso lo studio dell'Avv. FERRARO GABRIELLA (c.f.:
) e dell'Avv. FERRARO DANIELA (c.f.: ) dai quali è C.F._1 C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
ATTRICE
E
(c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata al Viale Olimpico n. 182 in Aversa presso lo C.F._3 studio dell'Avv. ROMANIELLO MICHELE (c.f.: ) dal quale è C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
(c.f.: Controparte_2
), residente in [...]; C.F._5
CONVENUTA CO
(c.f.: ), Controparte_3 C.F._6 residente in [...];
CONVENUTO CO
(c.f.: Controparte_4
), residente in [...]; C.F._7
CONVENUTO CO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
1
Con atto di citazione la conveniva in giudizio, in maniera impersonale gli eredi di Parte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“in via preliminare accertare e dichiarare che l'attrice ha eseguito la prestazione d'opera di cui in premessa e, quindi, sulla base dei contratti e della documentazione in atti si domanda l'esatto adempimento contrattuale consistente nel pagamento a titolo di residuo in relazione all' imponibile della somma di € 4.655,53, rispetto a tutto quanto versato a titolo di Buono Contributo erogato dal
Comune di Afragola, oltre al residuo di IVA, pro quota per il bene immobile di proprietà , CP_1 sull'importo netto fatturato non versato, di € 389,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria, risarcimento del danno emergente e lucro cessante;
-in subordine, condannare parte convenuta all'indennizzo ex art. 2041 c.c., rivalutato al tempo della domanda giudiziale, pari alla relativa diminuzione patrimoniale sofferta dalla pari ad € Parte_1
5.044,67 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-inoltre, condannare parte convenuta al risarcimento del danno, per il comportamento globale contrario ai principi di ordine pubblico costituzionali - ex art. 2 C. seconda parte- e di diritto positivo
– ex art. 1337,1375 e 1175 c.c.- di buona fede e correttezza.
In fatto deduceva: di aver eseguito sul fabbricato sito in Afragola alla Piazza Gianturco n. 27 lavori di ristrutturazione realizzati con il buono contributo ex lege 219/81 e L.R. 20/2003, giusta contratto di appalto stipulato in data 04.02.2011 e registrato in data 11.02.2011 al n. 910/3; che il predetto immobile, danneggiato dal sisma del 1980, necessitava dei lavori strutturali, a compartecipazione economica da parte del Comune di Afragola;
i comproprietari dell'immobile, in comunione, al fine di beneficiare degli incentivi previsti dalle normative atte alla salvaguardia del centro storico, deliberavano in due distinte assemblee e sceglievano come delegato e rappresentante dell'intera comunione affinché facesse da tramite con il ed aprisse a suo nome un conto CP_1 CP_5 corrente presso Banca RE (c/c n. 101278559) dedicato al contratto per cui è causa e disbrigasse tutte le questioni relative al contratto di appalto;
il contributo erogato dal Comune di Afragola veniva versato sul c\c intestato a , al netto dell'IVA, la quale restava a carico dei CP_1 comproprietari, e provvedeva a girare alla società attrice il pagamento degli importi CP_1 netti restando così lui e gli altri comproprietari/obbligati, a debito, degli importi dell'IVA fatturata per
Legge al 10%; in ragione di ulteriori lavori svolti in corso d'opera e fatturati a fronte dei regolari SAL
a firma del D.L. arch. -previsti dalla variante del 2014 e risultanti dai verbali, relazioni e Persona_1 certificati di collaudo – la società attrice vedeva accrescere il proprio credito nei confronti dei resistenti e risultava, nell'anno 2017, ancora creditrice per imponibile di € 16.893,89 oltre a vantare crediti elevati nei confronti di tutti i comproprietari e, nello specifico, nei confronti di CP_1
2 e dei suoi coeredi;
le opere furono commissionate da n.q. di delegato dagli altri CP_1 comproprietari alla (società capofila ed unica beneficiaria dei pagamenti diretti) e alla Parte_1
la ATI veniva meno con la fine dei lavori;
i lavori, iniziati il 14.11.2011 e completati il Controparte_6
20.10.2015, furono oggetto di collaudo statico sottoscritto dal D.L. Arch. e dal Persona_1
Collaudatore Ing. il D.L. arch. realizzava poi perizia sullo stato finale dei Persona_2 Per_1 lavori e l'ing. redigeva la relazione con verbale di visita e certificato di collaudo Persona_3
(controfirmato dalle parti e dal D.L.) il quale attestava che i lavori di Manutenzione straordinaria eseguiti dalla erano stati effettuati a regola d'arte e con l'impiego di materiali di buona Parte_1 qualità; nel corso degli anni 2011/2017, sulla base degli stati di avanzamento, venivano emesse fatture a cui seguivano i bonifici su ordine di;
non risultava versato l'imponibile relativo alla CP_1 fattura n.10/2017 per € 16.893,89 con iva pari ad € 1.689,39 e dovevano ancora essere versati alla
€ 78.210,69 , a titolo di IVA, sui 97.984,81 € totali dovuti. Parte_1
Deduceva inoltre: che dopo un anno e mezzo dai collaudi non era stato saldato l'intero importo e di aver dovuto versare l'IVA come indicata nei documenti fiscali e proponeva, pertanto, ricorso monitorio definito con decreto ingiuntivo n. 565/2018 del 15.1.2018 con il quale veniva ingiunto al il pagamento dell'importo di € 95.104,58 oltre spese ed oneri di legge del procedimento CP_1 monitorio;
che il proponeva formale opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo CP_1
(iscritto al n. R.G. 3054/18) ed in corso di causa versava quasi tutto il dovuto a titolo di versamenti
IVA, spettante alla proprietà di cui era coerede ad eccezione di un residuo pari ad € 398,14; che la causa veniva definita con sentenza n. 3294/2019 con la quale il Giudice, pur riconoscendo l'esistenza del credito in capo all'attrice, aveva ritenuto non sussistente il vincolo di solidarietà ed aveva statuito che per tutte le somme non versate si dovesse agire nei confronti dei singoli debitori della Parte_1
[...]
L'attrice, pertanto, agiva con il presente giudizio per recuperare la residua somma dovuta dal CP_1 in proprio e, nello specifico, € 398,14 per l'IVA ed € 4.655,53 a saldo della fattura di € 16.893,89 qualificando il comportamento di parte convenuta come ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
e rappresentando la violazione dei principi di buona fede e correttezza artt. 1337, 1375 e 1175 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva , coniuge ed erede del Controparte_1 defunto . CP_1
In fatto esponeva che: con ricorso monitorio depositato dinanzi a questo Tribunale (R.G. n. 435/18) la chiedeva ingiungersi a - sia quale obbligato in solido che singolo Parte_1 CP_1 proprietario - il pagamento della somma di € 95.104,58 (comprensivo anche dell'importo di cui alla fattura nr. 10\17 di € 16.893,89) oltre interessi legali dalla notificazione del ricorso alla data di effettivo soddisfo, nonché spese e competenze professionali del procedimento monitorio, in quanto
3 responsabile del mancato pagamento della quota afferente la sua proprietà nonché di ciascuna unità immobiliare del fabbricato sito in Afragola alla Piazza Gianturco n. 27 in virtù del principio codicistico di cui all'art. 1294 c.c.; con decreto ingiuntivo n. 565/2018 veniva ingiunto al il CP_1 pagamento dell'importo di € 95.104,58 oltre spese ed oneri di legge del procedimento monitorio;
il si opponeva al predetto decreto ingiuntivo sostenendo di non essere più obbligato quale CP_1 singolo proprietario per aver interamente pagato la quota lui spettante quale proprietario della singola unità immobiliare e di non essere responsabile in solido con gli altri comunisti;
con sentenza n. 3294 del 06.12.2019 veniva accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 565/18.
La convenuta contestava la domanda ed eccepiva, con il primo motivo, l'inammissibilità dell'atto introduttivo per violazione del principio del ne bis in idem rappresentando che con sentenza n. 3294 del 06.12.2019 (notificata alla controparte in data 07.12.2019 e divenuta cosa giudicata in data
07.01.2020) codesto Tribunale si era già pronunciato sulla posizione dell'attrice rivendicata nei confronti del per i medesimi fatti e per la medesima causa, escludendo che il fosse CP_1 CP_1 tenuto al pagamento dell'importo di € 16.893,89 e/o di differente importo in quanto intestatario del c\c n. 101278559 e che residuasse ancora un importo da egli dovuto.
Con il secondo motivo, eccepiva il difetto di legittimazione processuale attiva e la carenza di interesse processuale ad agire della per il recupero dell'intera quota spettante all' Parte_1 CP_7
Deduceva, infatti, che il contratto di appalto indicava quale impresa appaltatrice l Controparte_8
e di cui la figurava quale capogruppo ed osservava che nel giudizio
[...] Controparte_6 Parte_1 in esame la non aveva agito quale capogruppo mandataria bensì in proprio. Parte_1
Con il terzo motivo ed il quarto motivo eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e l'inesistenza del credito di controparte avendo il già CP_1 corrisposto l'intera quota dei lavori a lui spettante successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo nonché versato alla società esecutrice dei lavori ed al D.L. gli importi transitati sul conto corrente.
Da ultimo, la convenuta eccepiva l'errata determinazione degli importi indicati dalla società attrice.
Rilevava che – fermo restando che il aveva provveduto a versare la quota a lui spettante - CP_1 controparte aveva indicato come saldate le quote relative ai proprietari , Parte_2 Pt_3 [...]
e che le medesime andavano sottratte dall'importo di € 131.188,48 indicato nella Parte_4 perizia giurata del D.L.; dall'importo così ottenuto andavano sottratte le somme spettanti al D.L. specificate nella terza, quarta e sesta colonna della perizia giurata;
pertanto l'importo totale che deriva da tali operazioni (ovvero dalla somma delle colonne 1, 2, 6 e 7 della prefata perizia giurata delle quote dei soggetti che controparte assume ancora dovute) era di € 72.301,36 e non di € 95.104,58.
Dal prefato importo dovevano sottrarsi anche le quote degli eredi e interamente CP_1 Pt_5
4 versate sia al direttore tecnico che all'impresa; la restante parte, secondo le quote predisposte dal direttore tecnico, andava ripartita tra , e nulla ricadeva su Pt_6 Pt_7 Controparte_9 CP_1
il quale non ne rispondeva per assenza di solidarietà passiva, per pacifica pattuizione
[...] contrattuale ed in applicazione dei principi previsti dal codice civile essendo le quote chiare nel loro ammontare, precisate nella perizia tecnica giurata e ben individuate in capo ai rispettivi debitori.
Concludeva chiedendo:
“1) Dichiarare inammissibile, improcedibile e nulla la domanda introduttiva del giudizio di parte attrice per le ragioni fin qui descritte.
2) In via subordinata respingere perché infondata la domanda creditoria prodotta da controparte e dichiarare che la convenuta nulla è tenuta a versare a parte attrice per tutte le ragioni fin qui descritte.
3) Condannare in ogni caso la (P.IVA/CF: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
Con ordinanza del 22.03.2024, il Giudice precedente titolare del ruolo dichiarava la nullità della citazione e della notifica degli eredi di collettivamente ed impersonalmente effettuata Parte_8 da parte attrice e la sanatoria solo nei confronti della costituita ordinando Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di con rinnovazione Parte_8 della citazione nei confronti dei medesimi nominativamente.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione , Controparte_2 CP_3 CP_4 tutti n.q. di eredi di non si costituivano in giudizio e ne deve pertanto
[...] CP_1 essere dichiarata la contumacia.
All'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 22.11.2024, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
La domanda principale va dichiarata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
La sentenza n. 3294/2019 del 06.12.2019 (notificata alla controparte in data 07.12.2019 e divenuta cosa giudicata in data 07.01.2020) emessa dall'intestato Tribunale, non oggetto di impugnazione, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 565/18. (Cfr. sentenza in atti produzione)
E'pacifico il passaggio in giudicato della citata sentenza atteso che tale circostanza non è stata in alcun modo specificamente contestata da parte attrice.
Con il presente giudizio parte attrice ha reiterato la richiesta di restituzione della residua somma dovuta dal e, nello specifico, € 398,14 per l'IVA ed € 4.655,53 a saldo della fattura di € CP_1
16.893,89. Essendo stata accolta, con la predetta sentenza, la precedente opposizione a decreto ingiuntivo, in cui per gli stessi lavori di ristrutturazione conseguenti al medesimo contratto di appalto
5 oggetto del presente giudizio, parte attrice richiedeva le stesse somme, l'attrice avrebbe dovuto o dolersene in via di impugnazione ovvero accettare il giudicato coprente il dedotto e il deducibile.
Appare evidente che qualora fosse consentito un nuovo giudizio per l'ottenimento dello stesso bene della vita già reclamato in precedente giudizio, come nel caso de quo, si violerebbe il principio del
“ne bis in idem”.
Tra l'altro, non possono sorgere dubbi sulla rilevabilità di quanto sopra.
L'eccezione di un giudicato costituisce non già eccezione in senso stretto o proprio, bensì l'eccezione in senso lato;
essa, pertanto, è rilevabile d'ufficio, tenuto conto, in particolare, sia del fatto che la sua qualificazione come eccezione in senso stretto non si desume neppure implicitamente da alcuna disposizione di legge, sia di esigenze di carattere sistematico ricavabili dal disposto dell'art. 395 n. 5
c.p.c. (impugnabilità per revocazione della sentenza emanata in violazione del giudicato) e dell'art. 39,
1° comma, c.p.c. -in relazione alla rilevabilità d'ufficio della litispendenza finalizzata ad evitare e prevenire il rischio di bis in idem e quindi la duplicazione dei processo.
Va inoltre ribadito che l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificamente costituiscano tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia
(cfr., ex plurimis, Cass. 19 agosto 1993 n. 8784; id., 1 dicembre 1994 n. 10279; id., 1 febbraio 1994 n.
990; id., 12 dicembre 1995 n. 12701; id., 14 gennaio 2000 n. 375; v. pure Cass. 28/11/2001 n.
15059).
In particolare, il principio, secondo cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, comporta che, con riguardo all'accertamento in concreto della relazione giuridica tra le parti circa un determinato interesse, con un determinato petitum e una determinata causa petendi, non rileva se al giudicato si sia pervenuti in base all'accoglimento di determinate ragioni o argomentazioni o mediante la reiezione di altre, essendo sufficiente la rilevante individuazione dell'interesse e del bene della vita tutelato dalla pronuncia del giudice, il quale non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio, al di fuori dei mezzi di impugnazione riconosciuti nei confronti della sentenza passata in giudicato, e salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatesi successivamente al formarsi del giudicato o quanto meno non deducibili dalle parti nel primo giudizio;
in particolare, in tema di rapporti obbligatori, l'individuazione del diritto coperto da giudicato, e, quindi, del bene della vita cui inerisce la pronuncia giudiziale, va correlata allo specifico fatto costitutivo allegato, nell'ambito del quale, però, esso copre tutte le possibili ragioni della sua affermazione o contestazione, anche indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia avuto l'interessato, tranne quelle che dipendano da fatti verificatisi successivamente o comunque non deducibili entro il limite temporale rappresentato
6 dal giudizio di merito, ed in conformità con il regime processuale dei mutamenti di domande e delle nuove deduzioni di fatto (Cass., sez. lav., n. 10279/94 citata - v. pure Cass., 26-06-1991, n. 7186, secondo cui il principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile comporta che, con riguardo all'accertamento in concreto della relazione giuridica tra le parti circa un dato interesse, con un determinato petitum ed una determinata causa petendi, resta irrilevante che a tale risultato si sia giunti accogliendo o respingendo questa o quella ragione o argomentazione, prestando o negando fede a questa o quella prova, consegue che, di fronte a nuove prospettazioni fatte valere in separato giudizio, tanto più se ancorate a fatti sopravvenuti, non è sufficiente, per sancirne la preclusione, il semplice richiamo a quel principio, ma occorre la specifica dimostrazione, sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi giuridici, che esse non comportano un autonomo “thema decidendum”.
Pertanto, avendo la precedente pronunzia giudicato sulle questioni della spettanza o meno delle somme richieste dalla al sig. , in seguito ai lavori di ristrutturazione eseguiti in Pt_1 CP_1 ottemperanza del contratto di appalto agli atti, la domanda sub iudice è coperta dal giudicato.
Nel caso in esame, la sentenza n. 3294/2019 esclude che ci fosse una residuale posizione debitoria del nei confronti dell'odierna attrice, in quanto: “E' provato che vi abbia provveduto a mezzo CP_1 bonifici dopo la notifica del decreto ingiuntivo (cfr. doc. 7 e 8) come del resto ammesso anche dalla appaltatrice.” (cfr sentenza n. 3294/19 pag. 11)
Dunque, non è possibile incardinare un secondo giudizio sullo stesso bene, ancorché fondato su diversa prospettazione giuridica, posto che la volontà del Tribunale in relazione al caso concreto, ha già avuto luogo e non può essere effettuata una seconda volta. L'identità sostanziale delle due domande trova conferma nell'atto di citazione del presente giudizio, ove l'attrice evidenzia che, la sentenza n. 3294/19 da essa stessa accettata, pur riconoscendo l'esistenza del credito in capo all'odierna attrice, ha ritenuto che non esista il vincolo di solidarietà e che quindi, per tutte le somme ancora non versate, si debba agire nei confronti dei singoli debitori della laddove parte Parte_1 attrice con il presente giudizio ha nuovamente agito nei confronti degli eredi di e non CP_1 nei confronti dei singoli debitori, come statuito dal Giudice.
Da quanto sopra evidenziato, la domanda proposta dall'attrice va dichiarata inammissibile.
Anche la domanda di arricchimento senza causa proposta in via subordinata è da considerarsi inammissibile, per mancanza del requisito di sussidiarietà dell'azione.
Invero, “L'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. postula infatti un depauperamento di una parte e un simmetrico arricchimento dell'altra parte in conseguenza di un atto lecito e, in ossequio ad un principio di equità, è azionabile in assenza di una giusta causa che giustifichi lo spostamento patrimoniale: in quanto conseguenza di un atto perfettamente lecito, l'ordinamento inquadra l'istituto, con norma di chiusura del sistema, come azione residuale, il cui connotato
7 essenziale è la sussidiarietà, non essendo proponibile quando il depauperato può esercitare una qualsiasi altra azione al fine di ottenere la reintegrazione patrimoniale. Stante questo carattere sussidiario, l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione, per farsi indennizzare il pregiudizio subito. (Corte
d'Appello di Bologna Sent. N. 2341/2024).
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, “l'azione di arricchimento senza giusta causa può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento, oppure qualora la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato” (Cass. Civ. sez. III, 2.8.2013 n. 18502; si v., altresì, Cass. Civ., sez. III, 13.3.2013 n. 6295); e ancora, “ai fini dell'esercizio dell'azione generale di arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., è richiesta la dimostrazione che il soggetto beneficiario non ha alcun titolo giuridico valido ed efficace per giovarsi di quanto corrisponde al depauperamento subito dall'istante; tale presupposto non sussiste quando l'attribuzione patrimoniale abbia avuto luogo in virtù di una disposizione di legge o di impegni unilaterali assunti dal soggetto depauperato” (Trib.
Bari, 7.3.2016).
Va evidenziato che “l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito, talchè si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere. La specificità del titolo di detta azione esclude che essa possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo” (Cass. Civ., sez. III,
11.10.2012 n. 17317).
La domanda di arricchimento senza causa, dunque, non può essere proposta per aggirare il rigetto di altra domanda, né può essere proposta quando la parte ha a disposizione un altro strumento (quello appunto già esperito nel precedente giudizio) per ottenere quanto richiesto.
Nel caso in esame, non può ravvisarsi l'inesistenza del titolo per giustificare l'esperimento dell'azione di indebito arricchimento, atteso che le prestazioni sono state rese in esecuzione di un contratto di appalto la cui esistenza/validità parte attrice non ha mai messo in discussione, ma, poiché il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, quanto lamentato doveva essere prospettato eventualmente nel precedente giudizio. Infatti, l'attrice, che ha già chiesto sostanzialmente il pagamento della superiore somma, chiede nuovamente il pagamento della residua somma nell'odierno giudizio, stavolta subordinatamente anche con azione di arricchimento senza causa.
8 Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di arricchimento senza causa va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del decisum e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. 6366/2020 RGA, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e , quali eredi Controparte_2 CP_3 Controparte_4 di;
CP_1
2) dichiara inammissibile la domanda principale per la preclusione derivante dal giudicato formatosi con la sentenza n. 3294/2019 pronunziata tra le parti dal Tribunale di Napoli Nord;
3) dichiara inammissibile la domanda di arricchimento senza causa proposta dall'attrice in via subordinata;
4) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Parte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.552,00 per Controparte_1 compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Romaniello.
5) Nulla sulle spese nei confronti di e , quali Controparte_2 CP_3 Controparte_4 eredi di . CP_1
Così deciso in Aversa, 24.03.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Paola Caserta
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