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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/08/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice IE RD OZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 1578 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
elettivamente domiciliato in Roma viale dell'Università n. 11, presso lo Parte_1 studio del procuratore Avv. Roberto Conte, dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23 marzo 2022 ha rappresentato: di aver svolto Parte_1
90 giornate di lavoro agricolo, nel 2020, alle dipendenze di;
di aver presentato il Persona_1
CP_ 28 giugno 2021 domanda all' per il riconoscimento del c.d. “bonus 800” di cui al d.l. 73/2021; con comunicazione del 23 settembre 2021 l' ha respinto la domanda presentata. CP_2
Il lavoratore ha affermato il proprio diritto al “bonus 800” e ha pertanto convenuto in CP_ giudizio l' chiedendo che il giudice condanni l'Istituto al pagamento in suo favore della somma di € 800,00 a titolo di “bonus 800”.
1.1. Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di CP_ udienza, l' non si è costituito in giudizio e all'udienza del 15 novembre 2022 è stato dichiarato contumace.
2. Con ordinanza del 12 giugno 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 16 luglio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento della domanda formulata.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti entro la data del 28 febbraio 2023.
3. AN ha affermato il proprio diritto alla prestazione di cui all'art. 69 d.l. Pt_1
73/2021.
3.1. L'art. 69 commi 1 e 2 d.l. 73/2021 prevede: “
1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione”.
3.2. Il lavoratore ha depositato: estratto contributivo depositato emerge che il ricorrente, nell'anno 2020, ha svolto 120 giorni di lavoro agricolo e ha fruito per 150 giorni di disoccupazione agricola (doc. 1 depositato il 18 marzo 2024); i contratti di lavoro sottoscritti per il 2020 e le CP_ relative comunicazioni UN (doc. 1 del ricorso); copia della domanda presentata all' il 28 giugno 2021 per il riconoscimento del “bonus 800” (doc. 2 del ricorso); il rigetto dell' del 23 CP_2 settembre 2021, con motivazione: “La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell' , Lei risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo CP_2 indeterminato, ad esclusione di quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità alla data prevista dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito può recarsi all'Ufficio di Patronato da cui la domanda è stata presentata per conoscere la documentazione da produrre entro 20 gg alla Sede territorialmente competente”; la richiesta di riesame del 23 settembre 2021 e il rigetto definitivo di marzo 2022 (doc. 4 e 5 del ricorso); certificato C2 storico, datato 23 giugno 2025, da cui emerge che nel 2021 non era Parte_1 parte di alcun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (documento depositato il 23 giugno 2025).
3.3. Sulla base di tale documentazione, ricorrendone i presupposti, deve essere affermato il diritto del ricorrente alla prestazione di cui all'art. 69 commi 1 e 2 d.l. 73/2021, e l' deve CP_2 essere condannato al relativo pagamento. CP_
4. In merito alla regolamentazione delle spese, l' soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in dispositivo sulla base del d.m.
10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, CP_ in accoglimento del ricorso, condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di della somma di € 800,00, a titolo di “bonus 800” ex art. 69 Parte_1
d.l. 73/2021, oltre interessi;
CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 251,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da
[...] distrarsi.
Si comunichi.
Velletri, 6 agosto 2025
Il giudice
IE RD OZ