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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
P r o c . n . 1 1 6 1 / 2 0 2 4 R . G . V . G .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE –
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1161/2024 del Ruolo Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/10/1977, rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'avv. Gianluigi
Zicarelli
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
09/11/1973, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv. Alfredo Zicarelli
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/01/2025 – trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
– i difensori delle parti, giusto deposito di note di trattazione scritta, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rassegnate nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 04/12/2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 23/12/2024. Il P.M. a cui sono stati trasmessi gli atti non ha fatto pervenire osservazioni.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25/06/2024, i coniugi ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno esposto: di aver contratto matrimonio in AN NZ IZ (CS) in data 07/05/2011 (Atto di Matrimonio Anno 2011, n. 1, Parte I); che dalla suddetta
1 unione non sono nati figli;
che il Tribunale di Castrovillari con decreto di omologazione n. cronol. 7636/2019, pubblicato il 04/09/2019, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che dalla separazione non vi è stata riconciliazione.
Quindi i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni rassegnate nel ricorso congiunto.
È stata fissata, ex art. 473bis 51 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
22/10/2024 innanzi al giudice relatore, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., vista la comune richiesta delle parti.
Con provvedimento del 05/11/2024, ritenuta la necessità di dovere interloquire con le parti in ordine al punto n. 2 delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, il giudice ha rinviato in prosieguo all'udienza del 04/12/2024.
Alla predetta udienza, i difensori hanno chiesto un breve rinvio al fine di meglio precisare l'accordo tra le parti con riferimento al punto n. 2 delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, pertanto la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del
07/01/2025.
A questo punto i difensori delle parti, giusto deposito di note di trattazione scritta, hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle condizioni rassegnate nell'accordo, per come riformulato e sottoscritto dalle parti in data 04/12/2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 23/12/2024, da intendersi sostitutivo dell'accordo di cui al ricorso congiunto e delle altre richieste in atti, per cui la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio, senza termini.
In via preliminare il Collegio evidenzia che, sebbene le parti abbiano chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di matrimonio celebrato innanzi all'ufficiale di stato civile (vedi atto di matrimonio in atti) e non di matrimonio concordatario va, invece, dichiarato lo scioglimento dello stesso.
Orbene, la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi fin dalla data di comparizione dei medesimi innanzi al
Presidente del Tribunale di Castrovillari nel procedimento per separazione R.G.
723/2019, conclusosi con decreto di omologazione n. cronol. 7636/2019, pubblicato il
04/09/2019 (cfr. documentazione in atti).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55 del 6 maggio 2015, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti, come sopra evidenziato, hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio in conformità all'accordo sottoscritto dalle stesse in data 04/12/2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 23/12/2024 di seguito riportato: “1) I coniugi,
2 già separati, continueranno a vivere vite autonome e senza alcun legame tra loro;
2) I coniugi dichiarano di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e, quindi, di non avere nulla a pretendere reciprocamente per beni mobili
e/o immobili e per qualsiasi titolo o ragione;
”. Pertanto, sulla base dell'accordo predetto deve essere pronunziato lo scioglimento del matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti attesa la natura della procedura attivata e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in AN NZ IZ (CS) in data 07/05/2011 (Atto di Matrimonio Anno 2011, n. 1, Parte I) tra CP_1
e , come sopra generalizzati, alle condizioni di cui in parte Parte_1 motiva;
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN NZ
IZ (CS), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.°
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
E. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26.02.2025.
Il Presidente
dott.
Vincenzo Di Pede
Il Giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetto all'ufficio del processo dott.ssa
Francesca Maglia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE –
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1161/2024 del Ruolo Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/10/1977, rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'avv. Gianluigi
Zicarelli
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
09/11/1973, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv. Alfredo Zicarelli
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/01/2025 – trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
– i difensori delle parti, giusto deposito di note di trattazione scritta, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rassegnate nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 04/12/2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 23/12/2024. Il P.M. a cui sono stati trasmessi gli atti non ha fatto pervenire osservazioni.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25/06/2024, i coniugi ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno esposto: di aver contratto matrimonio in AN NZ IZ (CS) in data 07/05/2011 (Atto di Matrimonio Anno 2011, n. 1, Parte I); che dalla suddetta
1 unione non sono nati figli;
che il Tribunale di Castrovillari con decreto di omologazione n. cronol. 7636/2019, pubblicato il 04/09/2019, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che dalla separazione non vi è stata riconciliazione.
Quindi i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni rassegnate nel ricorso congiunto.
È stata fissata, ex art. 473bis 51 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
22/10/2024 innanzi al giudice relatore, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., vista la comune richiesta delle parti.
Con provvedimento del 05/11/2024, ritenuta la necessità di dovere interloquire con le parti in ordine al punto n. 2 delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, il giudice ha rinviato in prosieguo all'udienza del 04/12/2024.
Alla predetta udienza, i difensori hanno chiesto un breve rinvio al fine di meglio precisare l'accordo tra le parti con riferimento al punto n. 2 delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, pertanto la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del
07/01/2025.
A questo punto i difensori delle parti, giusto deposito di note di trattazione scritta, hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle condizioni rassegnate nell'accordo, per come riformulato e sottoscritto dalle parti in data 04/12/2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 23/12/2024, da intendersi sostitutivo dell'accordo di cui al ricorso congiunto e delle altre richieste in atti, per cui la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio, senza termini.
In via preliminare il Collegio evidenzia che, sebbene le parti abbiano chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di matrimonio celebrato innanzi all'ufficiale di stato civile (vedi atto di matrimonio in atti) e non di matrimonio concordatario va, invece, dichiarato lo scioglimento dello stesso.
Orbene, la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi fin dalla data di comparizione dei medesimi innanzi al
Presidente del Tribunale di Castrovillari nel procedimento per separazione R.G.
723/2019, conclusosi con decreto di omologazione n. cronol. 7636/2019, pubblicato il
04/09/2019 (cfr. documentazione in atti).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55 del 6 maggio 2015, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti, come sopra evidenziato, hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio in conformità all'accordo sottoscritto dalle stesse in data 04/12/2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 23/12/2024 di seguito riportato: “1) I coniugi,
2 già separati, continueranno a vivere vite autonome e senza alcun legame tra loro;
2) I coniugi dichiarano di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e, quindi, di non avere nulla a pretendere reciprocamente per beni mobili
e/o immobili e per qualsiasi titolo o ragione;
”. Pertanto, sulla base dell'accordo predetto deve essere pronunziato lo scioglimento del matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti attesa la natura della procedura attivata e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in AN NZ IZ (CS) in data 07/05/2011 (Atto di Matrimonio Anno 2011, n. 1, Parte I) tra CP_1
e , come sopra generalizzati, alle condizioni di cui in parte Parte_1 motiva;
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN NZ
IZ (CS), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.°
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
E. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26.02.2025.
Il Presidente
dott.
Vincenzo Di Pede
Il Giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetto all'ufficio del processo dott.ssa
Francesca Maglia
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