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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/11/2025, n. 4112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4112 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7850/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TT RU, in esito all'udienza del 7 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7850/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], quivi residente in [...]
Cipresso n. 44, codice fiscale: , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Catania, Via Gustavo Vagliasindi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Antonino Chiarenza che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 7 1108/2025 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “… accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1984 n. 222, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (1 Agosto 2024), o dalla data che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data e sino all'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria, a causa delle patologie denunziate e loro successivi aggravamenti, ovvero a causa di infermità insorte anche nel corso del presente giudizio”. CP_ L' benché ritualmente citato non si è costituito, ne va pertanto dichiarata la contumacia.
In esito all'udienza del 7 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte costituita, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 30 luglio 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 3 luglio 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 4 giugno 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
pagina 2 di 7 Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente ha replicato nella presente fase del giudizio le osservazioni già formulate dopo l'invio della bozza della relazione: ha asserito che nella relazione peritale non si faccia cenno alla neoplasia mieloproliferativa cronica di tipo trombocitemia essenziale che l'affligge e non si tenga conto, in particolare, della significativa perdita di peso di oltre venti chilogrammi in un tempo relativamente breve in concomitanza con l'evoluzione della patologia ematologica di base e della conseguente astenia, in relazione alle mansioni lavorative svolte dalla ricorrente.
Tali contestazioni hanno già trovato risposta nella relazione in atti.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la ricorrente, in data 6 maggio
2025, ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che parte ricorrente “operatrice addetta alle pulizie di anni 43, è affetta da: “Artralgie in paziente fibromialgica affetta da iniziale artrosi (spondiloartrosi, coxartrosi) a moderata incidenza funzionale. Trombocitemia essenziale a basso rischio trombotico, in trattamento con CardioASA”, non ritenendo la ricorrente meritevole di assegno ordinario.
Al riguardo, ha osservato “… prendendo in esame le infermità innanzi indicate può affermarsi che le stesse, pur potendo comportare limitazioni per alcuni compiti e funzioni della mansione lavorativa svolta e determinare periodi di inabilità temporanea assoluta al lavoro nel caso di episodi acuti intercorrenti, non risultano in grado di ridurre permanentemente a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa nell'ambito dell'attività di addetta alle pulizie o di altre occupazioni confacenti alle sue attitudini non dequalificanti,
pagina 3 di 7 usuranti o degradanti. Si concorda, quindi, con il giudizio già formulato dalla commissione medico-legale in prima istanza”. CP_1
In risposta alle osservazioni del consulente della parte ricorrente, interamente riportate nelle relazione peritale1 e coincidenti con le contestazioni formulate nella presente fase di opposizione, il consulente ha rilevato “… Non mi è possibile, purtroppo, condividere le osservazioni mosse dalla pregiata Collega di parte. A tale proposito giova qui riportare, preliminarmente, le conclusioni diagnostiche rese per la ricorrente e indicate nella relazione inviata: “Artralgie in paziente fibromialgica affetta da iniziale artrosi (spondiloartrosi, coxartrosi) a moderata incidenza funzionale. Trombocitemia essenziale a basso rischio trombotico, in trattamento con CardioASA”. Da quanto sopra risulta, quindi, che le infermità da cui è affetta la ricorrente sono state debitamente individuate e citate nelle conclusioni, nonché verificate e riportate nella stessa relazione, riconoscendone pacificamente la sussistenza. Va premesso, altresì, che nel corso delle operazioni la periziata ha riferito di essere in costanza di lavoro e, nonostante non abbia prodotto alcuna documentazione relativa, di essere stata dichiarata idonea dal medico competente nominato ex D.lgs. 81/08 e s.m.i. presso l'azienda ove presta la sua attività lavorativa di addetta alle pulizie (forse un 'giudizio di idoneità con limitazioni', ma come già detto in assenza di riscontri documentali). Relativamente alle considerazioni mosse dalla Collega di parte:
1. come certamente ben noto anche alla CTP, la neoplasia mieloproliferativa cronica da cui è affetta la ricorrente è una forma di trombocitemia essenziale, caratterizzata da aumento della conta piastrinica, iperplasia megacariocitica e tendenza emorragica o microvascolare vasospastica, diagnosticata sulla base della ripetuta conta piastrinica pagina 4 di 7 superiore a 450.000/mmc. Nella maggior parte dei pazienti asintomatici non è necessario alcun trattamento terapeutico e la prescrizione di ac. Acetilsalicilico a basso dosaggio viene effettuata, a giudizio dello specialista ematologo, solamente a scopo cautelativo (ad esempio in soggetti fumatori o con elevato rischio cardiovascolare vengono trattati con l'aspirina); non sussistono quindi elementi per reputare che tale patologia, allo stato attuale, possa ostacolare o controindicare l'attività lavorativa della ricorrente;
2. l'indicazione di facies sofferente all'esame obiettivo rappresenta, in tutta evidenza, esclusivamente la reazione emotiva della periziata alla percezione soggettiva delle sue condizioni generali e, probabilmente, anche alla contingenza del controllo medico-legale effettuato nell'occasione;
3. la riferita perdita di peso della sig.ra ha comunque condotto all'attuale Parte_1
IMC pari a 24, cioè pur sempre nell'ambito di valori considerati entro la norma;
4. per quanto riguarda, infine, lo status dell'apparato muscolo-scheletrico, nel corso del controllo clinico-funzionale di cui alla presente consulenza tecnica la sig.ra , Parte_1 nonostante le lievi limitazioni rilevate, era in possesso di masse muscolari complessivamente normotoniche e normotrofiche, in assenza di disfunzioni articolari significative e invalidanti, manifestando piena e totale autonomia nei passaggi posturali e nella deambulazione, sia pure assistita da bastone.
Dette condizioni, in buona sostanza, non sono tali da comportare una rilevante riduzione della capacità lavorativa della ricorrente nella sua mansione abituale, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività e dell'ampia variabilità dei peculiari compiti connessi.
È, inoltre, possibile ritenere che la lavoratrice potrebbe utilmente essere ricollocata in altre mansioni confacenti, non degradanti, paragonabili a quella già svolta o, addirittura,
a minor impegno fisico. In conclusione il corollario patologico acclarato, globalmente esaminato, non è tale da raggiungere la soglia invalidante “a meno di 1/3” richiesta dall'art. 1 della Legge 222/84. Pertanto, facendo seguito alle superiori considerazioni e per quanto sin qui argomentato ritengo di dover ribadire e confermare in toto le conclusioni diagnostiche e il giudizio reso nella relazione preliminare”.
Si tratta di conclusioni coerenti con la documentazione e con l'esame obiettivo in atti: non vale a mutare tali conclusioni l'ulteriore documentazione sanitaria depositata in uno alle pagina 5 di 7 note ex art. 127 ter c.p.c., consistente nel referto di visita oncoematologica di controllo del
17 settembre 2025, integralmente sovrapponibile a quello del 13 marzo 2025, già in atti, esaminato ed evidenziato anche nel corpo della relazione peritale in atti.
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla va disposto sulle spese di entrambi i gradi di giudizio stante la contumacia dell' . CP_1
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico della parte ricorrente, stante l'assenza in atti di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. .
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 30 luglio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di entrambe le fasi del giudizio;
- pone definitivamente della parte ricorrente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 15 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
TT RU
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “… il CTU … non ha tenuto in considerazione tutte le patologie the affliggono la perizianda soprattutto la grave trombocitopenia con elevate aumento delle piastrine nel sangue ed una grave perdita di peso [in meno di un anno 20 Kg]. Nella sua relazione a pag. 2 riporta la seguente documentazione sanitaria: Visita oncoematologica del 13.03.2025 dell'IRCCS Istituto Clinico Catanese Humanitas, con biopsia osteo— midollare: 'I reperti sopradescritti sono conclusivi per diagnosi di neoplasia mieloproliferativa cronica tipo trombocitemia essenziale (sec. WHOP 2022/ICC 2022) a basso rischio trombotico. Si raccomanda follow-up ematologico'; Analisi di laboratorio del 17/01/2025: "... piastrine 673.000 mm3 (v.n. 150.000 – 400.000). La perizianda, oltre alla riferita astenia, presenta una marcata limitazione funzionale e deambula con grave difficoltà con ausilio di bastone canadese. I cambi posturali sono molto difficoltosi. Lo stesso CTU a pag. 5 descrive “facies sofferente”. L'artrosi da cui è affetta è, altresì, aggravata dalla fibromialgia. In riferimento al caso in esame si tratta della L222 richiesta di invalidità di un soggetto che svolge attività lavorativa di addetta alle pulizie. Non si comprende la ragione che ha portato il CTU a valutare in modo restrittivo le patologie altamente invalidanti che affliggono la sig. e si chiede per quale ragione non ha considerato la Parte_1 malattia neoplastica che affligge la ricorrente”.
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TT RU, in esito all'udienza del 7 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7850/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], quivi residente in [...]
Cipresso n. 44, codice fiscale: , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Catania, Via Gustavo Vagliasindi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Antonino Chiarenza che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 7 1108/2025 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “… accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1984 n. 222, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (1 Agosto 2024), o dalla data che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data e sino all'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria, a causa delle patologie denunziate e loro successivi aggravamenti, ovvero a causa di infermità insorte anche nel corso del presente giudizio”. CP_ L' benché ritualmente citato non si è costituito, ne va pertanto dichiarata la contumacia.
In esito all'udienza del 7 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte costituita, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 30 luglio 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 3 luglio 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 4 giugno 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
pagina 2 di 7 Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente ha replicato nella presente fase del giudizio le osservazioni già formulate dopo l'invio della bozza della relazione: ha asserito che nella relazione peritale non si faccia cenno alla neoplasia mieloproliferativa cronica di tipo trombocitemia essenziale che l'affligge e non si tenga conto, in particolare, della significativa perdita di peso di oltre venti chilogrammi in un tempo relativamente breve in concomitanza con l'evoluzione della patologia ematologica di base e della conseguente astenia, in relazione alle mansioni lavorative svolte dalla ricorrente.
Tali contestazioni hanno già trovato risposta nella relazione in atti.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la ricorrente, in data 6 maggio
2025, ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che parte ricorrente “operatrice addetta alle pulizie di anni 43, è affetta da: “Artralgie in paziente fibromialgica affetta da iniziale artrosi (spondiloartrosi, coxartrosi) a moderata incidenza funzionale. Trombocitemia essenziale a basso rischio trombotico, in trattamento con CardioASA”, non ritenendo la ricorrente meritevole di assegno ordinario.
Al riguardo, ha osservato “… prendendo in esame le infermità innanzi indicate può affermarsi che le stesse, pur potendo comportare limitazioni per alcuni compiti e funzioni della mansione lavorativa svolta e determinare periodi di inabilità temporanea assoluta al lavoro nel caso di episodi acuti intercorrenti, non risultano in grado di ridurre permanentemente a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa nell'ambito dell'attività di addetta alle pulizie o di altre occupazioni confacenti alle sue attitudini non dequalificanti,
pagina 3 di 7 usuranti o degradanti. Si concorda, quindi, con il giudizio già formulato dalla commissione medico-legale in prima istanza”. CP_1
In risposta alle osservazioni del consulente della parte ricorrente, interamente riportate nelle relazione peritale1 e coincidenti con le contestazioni formulate nella presente fase di opposizione, il consulente ha rilevato “… Non mi è possibile, purtroppo, condividere le osservazioni mosse dalla pregiata Collega di parte. A tale proposito giova qui riportare, preliminarmente, le conclusioni diagnostiche rese per la ricorrente e indicate nella relazione inviata: “Artralgie in paziente fibromialgica affetta da iniziale artrosi (spondiloartrosi, coxartrosi) a moderata incidenza funzionale. Trombocitemia essenziale a basso rischio trombotico, in trattamento con CardioASA”. Da quanto sopra risulta, quindi, che le infermità da cui è affetta la ricorrente sono state debitamente individuate e citate nelle conclusioni, nonché verificate e riportate nella stessa relazione, riconoscendone pacificamente la sussistenza. Va premesso, altresì, che nel corso delle operazioni la periziata ha riferito di essere in costanza di lavoro e, nonostante non abbia prodotto alcuna documentazione relativa, di essere stata dichiarata idonea dal medico competente nominato ex D.lgs. 81/08 e s.m.i. presso l'azienda ove presta la sua attività lavorativa di addetta alle pulizie (forse un 'giudizio di idoneità con limitazioni', ma come già detto in assenza di riscontri documentali). Relativamente alle considerazioni mosse dalla Collega di parte:
1. come certamente ben noto anche alla CTP, la neoplasia mieloproliferativa cronica da cui è affetta la ricorrente è una forma di trombocitemia essenziale, caratterizzata da aumento della conta piastrinica, iperplasia megacariocitica e tendenza emorragica o microvascolare vasospastica, diagnosticata sulla base della ripetuta conta piastrinica pagina 4 di 7 superiore a 450.000/mmc. Nella maggior parte dei pazienti asintomatici non è necessario alcun trattamento terapeutico e la prescrizione di ac. Acetilsalicilico a basso dosaggio viene effettuata, a giudizio dello specialista ematologo, solamente a scopo cautelativo (ad esempio in soggetti fumatori o con elevato rischio cardiovascolare vengono trattati con l'aspirina); non sussistono quindi elementi per reputare che tale patologia, allo stato attuale, possa ostacolare o controindicare l'attività lavorativa della ricorrente;
2. l'indicazione di facies sofferente all'esame obiettivo rappresenta, in tutta evidenza, esclusivamente la reazione emotiva della periziata alla percezione soggettiva delle sue condizioni generali e, probabilmente, anche alla contingenza del controllo medico-legale effettuato nell'occasione;
3. la riferita perdita di peso della sig.ra ha comunque condotto all'attuale Parte_1
IMC pari a 24, cioè pur sempre nell'ambito di valori considerati entro la norma;
4. per quanto riguarda, infine, lo status dell'apparato muscolo-scheletrico, nel corso del controllo clinico-funzionale di cui alla presente consulenza tecnica la sig.ra , Parte_1 nonostante le lievi limitazioni rilevate, era in possesso di masse muscolari complessivamente normotoniche e normotrofiche, in assenza di disfunzioni articolari significative e invalidanti, manifestando piena e totale autonomia nei passaggi posturali e nella deambulazione, sia pure assistita da bastone.
Dette condizioni, in buona sostanza, non sono tali da comportare una rilevante riduzione della capacità lavorativa della ricorrente nella sua mansione abituale, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività e dell'ampia variabilità dei peculiari compiti connessi.
È, inoltre, possibile ritenere che la lavoratrice potrebbe utilmente essere ricollocata in altre mansioni confacenti, non degradanti, paragonabili a quella già svolta o, addirittura,
a minor impegno fisico. In conclusione il corollario patologico acclarato, globalmente esaminato, non è tale da raggiungere la soglia invalidante “a meno di 1/3” richiesta dall'art. 1 della Legge 222/84. Pertanto, facendo seguito alle superiori considerazioni e per quanto sin qui argomentato ritengo di dover ribadire e confermare in toto le conclusioni diagnostiche e il giudizio reso nella relazione preliminare”.
Si tratta di conclusioni coerenti con la documentazione e con l'esame obiettivo in atti: non vale a mutare tali conclusioni l'ulteriore documentazione sanitaria depositata in uno alle pagina 5 di 7 note ex art. 127 ter c.p.c., consistente nel referto di visita oncoematologica di controllo del
17 settembre 2025, integralmente sovrapponibile a quello del 13 marzo 2025, già in atti, esaminato ed evidenziato anche nel corpo della relazione peritale in atti.
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla va disposto sulle spese di entrambi i gradi di giudizio stante la contumacia dell' . CP_1
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico della parte ricorrente, stante l'assenza in atti di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. .
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 30 luglio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di entrambe le fasi del giudizio;
- pone definitivamente della parte ricorrente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 15 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
TT RU
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “… il CTU … non ha tenuto in considerazione tutte le patologie the affliggono la perizianda soprattutto la grave trombocitopenia con elevate aumento delle piastrine nel sangue ed una grave perdita di peso [in meno di un anno 20 Kg]. Nella sua relazione a pag. 2 riporta la seguente documentazione sanitaria: Visita oncoematologica del 13.03.2025 dell'IRCCS Istituto Clinico Catanese Humanitas, con biopsia osteo— midollare: 'I reperti sopradescritti sono conclusivi per diagnosi di neoplasia mieloproliferativa cronica tipo trombocitemia essenziale (sec. WHOP 2022/ICC 2022) a basso rischio trombotico. Si raccomanda follow-up ematologico'; Analisi di laboratorio del 17/01/2025: "... piastrine 673.000 mm3 (v.n. 150.000 – 400.000). La perizianda, oltre alla riferita astenia, presenta una marcata limitazione funzionale e deambula con grave difficoltà con ausilio di bastone canadese. I cambi posturali sono molto difficoltosi. Lo stesso CTU a pag. 5 descrive “facies sofferente”. L'artrosi da cui è affetta è, altresì, aggravata dalla fibromialgia. In riferimento al caso in esame si tratta della L222 richiesta di invalidità di un soggetto che svolge attività lavorativa di addetta alle pulizie. Non si comprende la ragione che ha portato il CTU a valutare in modo restrittivo le patologie altamente invalidanti che affliggono la sig. e si chiede per quale ragione non ha considerato la Parte_1 malattia neoplastica che affligge la ricorrente”.