Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01283/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Bondì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Siracusa - Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
dei seguenti atti e documenti:
- del decreto “Cat.-OMISSIS- del Questore della Provincia di Siracusa del -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia;
- ove occorra e per quanto di interesse della nota “Cat.-OMISSIS-, di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e ss della L. 241/1990, di diniego del rinnovo del porto fucile per uso caccia;
- nonché di tutti gli altri atti del procedimento, presupposti connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Siracusa Ufficio - Polizia Amministrativa e Sociale e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa TA BR AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con ricorso notificato in data 11 febbraio 2025 e depositato il successivo 27 febbraio il ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Siracusa ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia ritenendo insussistenti i requisiti di affidabilità e buona condotta.
1.1. Il ricorrente espone quanto segue:
- di essere stato titolare per oltre 32 anni di una licenza di porto fucile per uso caccia, fino al -OMISSIS-;
- con decreto del -OMISSIS- il Questore di Siracusa ha revocato la licenza di porto di fucile a seguito della presentazione a suo carico di una querela per minacce e diffamazione, nonché a seguito del suo coinvolgimento in un procedimento penale per detenzione illegale di munizioni, dal quale è poi scaturita la condanna, con successivo decreto penale del -OMISSIS- divenuto irrevocabile il 29 settembre 2003, alla pena di € 175,00 di ammenda;
- entrambi i procedimenti penali sono estinti: la querela è stata rimessa già il-OMISSIS-e il reato per il quale era stato emesso il decreto penale di condanna è stato dichiarato estinto con ordinanza dell’-OMISSIS-;
- per tali ragioni, il 25 giugno 2024, ha chiesto il rilascio del porto di fucile uso caccia;
- con nota del 12 novembre 2024 il Questore di Siracusa ha comunicato, tuttavia, l’avvio del procedimento di diniego dell’istanza;
- nonostante il tempestivo riscontro, con provvedimento del-OMISSIS-, il Questore di Siracusa ha rigettato la richiesta di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, ponendo a fondamento del diniego i suddetti episodi, risalenti a 23 anni prima.
1.2. Il ricorrente lamenta la illegittimità del decreto impugnato sotto i seguenti profili:
I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 1931; Eccesso di potere: travisamento dei fatti; vizio di istruttoria; vizio di motivazione; violazione del principio di proporzionalità. Illogicità manifesta. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Violazione dell’art. 24 della costituzione .
Nessuna delle condizioni ostative di cui all’art. 11 TULPS si sarebbe verificata nel caso di specie:
a) Il decreto penale di condanna n. -OMISSIS- ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di euro 175 oltre alla distruzione di quanto sequestrato per aver detenuto illegalmente cartucce per fucile. Tale decreto non rientrerebbe in alcuna delle fattispecie ostative di cui all’art. 11 sia per la natura del reato (non afferente a delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità) sia per il tipo di condanna, di natura solo pecuniaria. Il reato è stato, peraltro, dichiarato estinto con ordinanza dell’-OMISSIS- e l’estinzione, al pari della riabilitazione, elimina gli effetti penali della condanna;
b) la querela per minaccia e diffamazione è stata rimessa il-OMISSIS-e non ha portato, dunque, ad alcun procedimento penale.
Il provvedimento impugnato, fondato su tali episodi, sarebbe pertanto carente di motivazione e di istruttoria, tenuto conto del fatto che sono trascorsi oltre 22 anni dagli stessi e che si tratta, peraltro, di episodi privi di alcuna rilevanza ostativa.
Il provvedimento non dà atto di ulteriori elementi che, negli anni successivi, abbiano comprovato l’assenza di buona condotta e di affidabilità e non tiene conto del fatto che il ricorrente è stato titolare di porto d’armi per oltre un trentennio.
II. Eccesso di potere sotto altro profilo; violazione del principio di proporzionalità. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 TULPS .
L’amministrazione avrebbe potuto, al più, disporre la sospensione ai sensi dell’art. 10 TULPS secondo il quale “ Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.”
III. Eccesso di potere sotto altro profilo: contraddittorietà ed illogicità manifesta.
Il provvedimento impugnato sarebbe palesemente contraddittorio, fondando il giudizio di inaffidabilità su un decreto di condanna di natura pecuniaria risalente al-OMISSIS-.
2. Si è costituito il Ministero dell’Interno insistendo per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato sotto i contestati profili del difetto di motivazione e di istruttoria.
4.1. Ferma restando l’ampia discrezionalità che connota il potere valutativo dell’amministrazione in materia di licenza di portare armi, a tutela degli interessi primari della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, non va dimenticato, invero, che la discrezionalità deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto oggettivamente esistente e mediante la formulazione di una congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, che portano ad escludere il rilascio o il rinnovo della licenza.
In tema di autorizzazione a portare armi, il potere discrezionale della pubblica amministrazione deve rispettare i canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto effettivamente ostative all’autorizzazione.
Inoltre, è stato condivisibilmente affermato che in tema di provvedimenti attinenti il porto e la detenzione di armi l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare - con prudente apprezzamento - l'affidabilità del destinatario degli stessi, fermi i consueti limiti di congruità e ragionevolezza (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 26 settembre 2023, n. 2862).
4.2. Nel caso in esame la Questura ha ritenuto di porre a fondamento del gravato diniego le motivazioni già poste a fondamento della revoca del porto fucile per uso caccia, disposta con decreto del -OMISSIS- (ovvero “la proposizione a suo carico di circostanziati atti querelatori per ipotesi di reato integranti fattispecie di minaccia e diffamazione” e la condanna a suo carico, con decreto penale della Procura della Repubblica di Siracusa n -OMISSIS-, “per aver illegalmente detenuto 2783 cartucce per fucile da caccia cal 12 e 2 cartucce a palla unica cal 12 senza averne fatto denuncia all’autorità di P.S.” ).
In relazioni a tali circostanze, emerge dalla documentazione versata in atti, che la querela è stata rimessa già in data-OMISSIS-e che con ordinanza dell’-OMISSIS- è stata dichiarata l’estinzione del reato di cui al decreto penale di condanna n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, in quanto “nei due anni dalla definitività del decreto, il prevenuto non ha riportato alcuna altra condanna (come da certificato penale acquisito), e ricorrono le condizioni previste dall’art. 460 comma 5 c.p.p. per dichiarare l’estinzione del reato e di ogni effetto penale”.
La Questura ha ritenuto, tuttavia, irrilevanti sia la rimessione della querela sia l’estinzione del reato, sottolineando il dato storico relativo ai comportamenti posti in essere.
4.3. Pur condividendo il Collegio l’orientamento secondo il quale l’Amministrazione può, nell’esercizio del suo potere ampiamente discrezionale, valorizzare anche il verificarsi di situazioni non penalmente rilevanti, ma ciononostante indicative di una condotta non specchiata, richiedendosi, in pratica, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia richiesta, che il soggetto interessato al titolo richiesto osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza, non può negarsi che un giudizio di inaffidabilità che si fondi su fatti risalenti ad oltre un ventennio e che non abbiano comportato condanne o in relazione ai quali l’interessato, pur condannato, abbia ottenuto la dichiarazione di estinzione del reato, richieda una congrua motivazione che indichi in concreto quali fatti e quali circostanze abbiano indotto l’autorità di pubblica sicurezza a considerare sconsigliabile che l’interessato sia titolare di porto d’armi armi.
4.4. Deve conclusivamente ritenersi che il giudizio prognostico della Questura non sia adeguatamente supportato dagli elementi fattuali rappresentati, non risultando posta in essere alcuna concreta valutazione in ordine alla refluenza degli stessi, come detto risalenti nel tempo, sulla attuale affidabilità del ricorrente.
5. In ragione di quanto rilevato, il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Sussistono giusti motivi, stante la natura interpretativa delle questioni esaminate, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CR RI TA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
TA BR AU, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| TA BR AU | CR RI TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.