Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/03/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4802/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4802/2020 r.g.a.c., vertente
tra:
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Giugliano, come da procura in calce all'atto di citazione, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale di quest'ultimo, sito in San Gennaro Vesuviano, alla via Napoli
n. 59;
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1
(c.f./p.i.: ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti versata in atti, dall'avv. Gian Tommaso Avati, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla via G. Melisurgo n. 44;
- CONVENUTA–
E
Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come da conclusioni rese alla odierna udienza.
Svolgimento del processo.
1.Con l'atto di citazione introduttivo della lite, ha Parte_1
convenuto davanti a questo Tribunale di Nola, Controparte_3
e società assumendo che il
[...] Controparte_2
24.11.2016, alle ore 23:00, mentre si trovava in Palma Campania (Na), alla via Nuova Nola incrocio via Pozzoromolo, il conducente dell'autocarro tipo
FIAT IVECO, TG. BA 861 MR, di proprietà della convenuta nel mentre percorreva la via Pozzoromolo, proveniente da Carbonara di Nola,
s'immetteva, senza arrestarsi al segnale di Stop ivi presente, su via Nuova
Nola, impattando l'autovettura tipo RENAULT CLIO, TG. EP 304 GV, di cui l'istante è il conducente- proprietario, che in quel momento procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia, con direzione San Paolo Bel Sito
e, per l'effetto, la danneggiava all'intera parte antero-laterale destra.
L'attore, premesso che a seguito dell'incidente che si era verificato per colpa del conducente del veicolo FIAT IVECO e che aveva riportato gravi lesioni personali e danni materiali al proprio mezzo, ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura complessiva di euro 60.723,09, oltre all'importo ritenuto equo per compensare la perdita della capacità lavorativa generica, vinte le spese da attribuirsi al difensore antistatario.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_3 eccepito in via preliminare l'improponibilità della domanda. Nel merito, ha contestato estensivamente la fondatezza della richiesta risarcitoria e sotto il
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profilo del quantum l'esorbitanza delle somme pretese da controparte, chiedendo il rigetto della domanda. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento ha chiesto di ridurre il quantum richiesto in proporzione al grado di colpa imputato all'attore, con ogni conseguente statuizione in punto si spese di lite.
3. Assegnati i termini 183 VI comma c.p.c, la causa, è stata istruita mediante l'escussine dei testi ammessi e l'espletamento di una CTU tecnico ricostruttiva, affidata al tecnico e di una CTU medica sulla Persona_1 persona dell'attore, demandata al CTU Chiusa Persona_2 definitivamente l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.06.2024, poi ulteriormente rimandata al 06 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione.
1. Deve essere, in via preliminare, dichiarata la proponibilità della domanda risarcitoria promossa da ai sensi del combinato Parte_1
disposto di cui agli artt. 145 e 148 d. lgs. 209/05.
Nella specie, il ha dimostrato di aver spedito, prima Parte_1 dell'introduzione del giudizio e nel rispetto dello spatium deliberandi previsto dalla legge, alla compagnia la richiesta di risarcimento del Controparte_1
danno e successiva lettera integrativa, regolarmente ricevute in data 6 marzo
2017 e 29 giugno 2018, contenente tutti i requisiti richiesti dalla norma di legge: indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, la posizione lavorativa dello stesso, le lesioni riportate (certificato di pronto soccorso, modello CAI e intera documentazione medica con certificato di avvenuta guarigione con postumi) e la dichiarazione di non aver diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
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Tanto deve ritenersi sufficiente ai fini della proponibilità della domanda, in quanto a tali fini, è sufficiente che essa abbia raggiunto il suo scopo, che è appunto quello di porre la società assicuratrice in grado di formulare un'offerta congrua e motivata in tempo per evitare l'avvio del contenzioso in sede giudiziaria.
Dunque, la documentazione prodotta in atti dall'attore comprova inconfutabilmente che la convenuta compagnia fosse venuta a conoscenza della richiesta di risarcimento, nel pieno rispetto dei 60 giorni richiesti prima dell'attivazione del giudizio, e pertanto, si trovasse nelle condizioni di poter formulare la propria offerta.
Peraltro la compagnia aveva l'onere di richiedere, in caso di incompletezza della richiesta, l'integrazione della stessa (art 148 co V cod ass.), cosa che non ha dimostrato di aver fatto, sul punto, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32919/2022, ha stabilito che: “…la richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione…se l'assicuratore non chiede
l'integrazione dei documenti, i termini per l'offerta continuano a correre e, con essi, il termine dilatorio della proponibilità della domanda.”.
2. L'an della pretesa risarcitoria.
La responsabilità del sinistro pacificamente verificatosi in Palma Campania il
24.11.2016, alle ore 23.00 circa, alla via Nuova Nola incrocio via
Pozzoromolo è da attribuirsi alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo . CP_4
Dalla espletata istruttoria è emerso che l'autocarro Fiat IV, di proprietà della società convenuta, si immetteva su via Nuova Nola, senza arrestarsi al segnale di STOP ivi esistente, ed impattava con il veicolo Renault Clio, di proprietà dell'attore, il quale procedeva regolarmente nella propria corsia di
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marcia.
Orbene, deve essere richiamato in diritto, il principio pacifico secondo il quale
“il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità; detta presunzione, infatti, è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice e con
l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale
(v. Cass. 30993/2018, 4055/2009 e 15434/2004).
Nella specie, la dinamica summenzionata trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste escusso, , che ha affermato: “ Testimone_1
Erano le 11 di sera, Via Pozzorummolo, Palma Campania, ero nella mia auto in questo quadrivio, quando la Renault Clio grigia al cui interno vi era solo il conducente procedeva da Via Nuovo Nola verso San Paolo Belsito, mentre un
Fiat IV Bianco, al cui interno vi era solo il conducente, provenendo da
Carbonara di Nola, nel mentre attraversava l'incrocio, non ha proceduto ad arrestarsi allo Stop”… “ La Fiat IV, di conseguenza, ha colpito la parte anteriore del veicolo Renault nella sua fiancata destra (sportello, parafanghi, paraurti, faro e ruota anteriori destri); Specifico che la Fiat IV colpiva la
Renault con la parte sinistra, si è immediatamente arrestata;
la una Per_3 volta colpita, ha leggermente sbandato a sinistra, arrestandosi anch'essa, rimanendo sulla sua stessa corsia;
Il Camion aveva il segnale di stop in senso verticale sulla sua destra”.
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3. Il quantum della pretesa risarcitoria.
3.1 L'attore ha anzitutto chiesto il ristoro delle lesioni personali riportate in occasione del sinistro per cui è causa.
Occorre a tal riguardo in prima battuta esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Ciò chiarito, va rilevato che l'accertamento medico- legale della concreta incidenza delle lesioni patite dall'istante in termini di pregiudizio dell'integrità psicofisica è stato adeguatamente compiuto, mediante valutazioni correttamente argomentate ed immuni da errori di tipo metodologico, dal consulente tecnico d' ufficio all' uopo nominato, dott.
. Persona_2
Il predetto consulente ha infatti evidenziato che l'attore, in seguito al sinistro del 24.11.2016 ebbe a riportare trauma contusivo distorsivo del polso sinistro con frattura lussazione scomposta e pluriframmentaria dell'epifisi distale del radio trattata con intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con fissatore esterno HO II + filo di KI percutaneo successivamente rimossi. Tali lesioni hanno determinato postumi risarcibili, in termini di danno biologico, nella misura del 13%, in applicazione di bareme di riferimento validi dal punto di vista scientifico (vd Cass. 19229/2019).
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L'inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata inoltre correttamente quantificata dal ctu nella misura di 25 giorni a titolo di inabilità temporanea totale, 20 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale nella
75%, 50 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale nella misura del 50% e
50 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale nella misura del 25%.
Circa la quantificazione, si ritiene poi che la liquidazione, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, debba ispirarsi ai criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed ampiamente applicate anche presso questo ufficio.
Facendo applicazione di tali tabelle - depurate dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale, nella specie non riconosciuto in quanto non provato neanche per via prsuntiva, secondo le percentuali indicate così come spiegato dalla richiamata pronuncia della Cass. n. 15733/2022 - e tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (58 anni), risulta liquidabile l'importo di euro 8.912,50 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea;
quanto al risarcimento del danno biologico permanente, l'importo liquidabile a tale titolo, all'attualità, ammonta ad euro
27.625,00 per un importo complessivo di 37.233,50 comprensivo delle spese mediche pari ad € 696,00, senza che vi sia spazio per una ulteriore personalizzazione, nella specie neppure richiesta.
3.1.2. ha poi chiesto anche il risarcimento dei danni Parte_1
materiali riportati dalla vettura di sua proprietà in occasione del soccorso sinistro.
Per la quantificazione degli stessi ben può farsi riferimento alle indagini affidate all'Ing. che ha determinato – con valutazione congrua Persona_1
e ben motivata - l'entità dei danni subiti dalla in euro 9.816,90, Parte_2
incluso di iva. Si precisa che in applicazione delle coordinate ermeneutiche fornite da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. 10686/23)
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l'antieconomicità e con essa la necessità di disporre solo il risarcimento per equivalente ( art. 2058 co.2 c.c.) si verifica solo in caso di notevole sproporzione tra il valore del bene e quello di riparazione, ciò non ricorre nel caso di specie.
3.1.3. Va rigettato, invece, il danno da fermo tecnico, invero, questo Tribunale condivide l'orientamento che va via consolidandosi, secondo cui l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato;
che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (Cass. 14/10/2015, n. 20620;
Cass. 31/05/2017, n. 13718).
La conclusione si fonda sulle seguenti premesse:
a) non trovano ingresso nel nostro ordinamento danni in re ipsa, giacchè, in primo luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ex plurimis Cass.
04/12/2018, n. 31233);
b) la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacchè essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere
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rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 14/05/2018, n. 11698).
c) la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima perchè prescinde dall'uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà; le seconda perchè, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dall'art. 1227 c.c., comma 2, possono essere sospese (su richiesta del danneggiato);
d) il deprezzamento del bene non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del mezzo;
3.1.4 Nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo
2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (24/11/2016) sugli importi di € 37.233,50 e
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9.816,90 , somme che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del 24/11/2016- quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (evento dannoso + 24/11/2017) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
4. Il governo delle spese processuali.
4.1. Nel rapporto tra le parti , le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri medi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso tra euro
26.000,00 ed euro 52.000,00 (così individuato in base al valore della domanda), per il procedimento innanzi al Tribunale.
Le stesse devono poi essere distratte in favore dell'avv. Annalisa Giugliano
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che dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
Per quanto attiene alle spese di CTU, che devono essere autonomamente regolare e perciò non sono state incluse nel calcolo appena innanzi riportato, le stesse seguono ugualmente il principio della soccombenza e devono essere poste così come liquidate in corso di istruttoria a carico dei convenuti, in solido tra loro, con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo già versato.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nel giudizio civile, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) accerta che il sinistro verificatosi in data 24.11.2016, in Palma Campania, alla via Nuova Nola incrocio via Pozzoromolo, sia ascrivibile esclusivamente alla responsabilità del proprietario del veicolo Fiat IVECO TG BA 861 MR;
b) per effetto del capo che precede:
b1) condanna i convenuti e in Controparte_2 Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di del risarcimento dei danni subiti in Parte_1
occasione del descritto sinistro, liquidati in euro 37.233,50, a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso ( 24/11/2016) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 24/11/2016 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (evento dannoso + 24/11/2017) e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, OLTRE al PAGAMENTO degli
INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
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b2) condanna i convenuti e in Controparte_2 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di euro 9.816,90, a titolo di Parte_1
risarcimento danni, oltre agli interessi legali al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso ( 24/11/2016) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 24/11/2016 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (evento dannoso + 24/11/2017) e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, oltre al pagamento degli
INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo di sua proprietà;
c) condanna e , in Controparte_7 Controparte_8
solido tra loro, a rifondere in favore del procuratore antistatario di parte attrice, avv. Annalisa Giugliano, le spese di lite che liquida in euro 518,00 per esborsi euro 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge;
d) pone a definitivo carico dei convenuti società e Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_9
solido tra loro, le spese di CTU come liquidate in corso di istruttoria, con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo già eventualmente versato;
Così deciso in Nola, il 06.03.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
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