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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1210/2023 RG (cui è riunito il ricorso 4828/2024 rg) fissata all'udienza del 13/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. SPANO Parte_1
SALVATORE, dall'avv. VALENTINI MAURIZIO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA (rg. 1210/23) CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. TAFURO MAURIZIO (rg 4828/203) Pt_2
Resistenti
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
- in rito: dichiarare la nullità dell'avviso di addebito opposto per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito: dichiararsi l'atto opposto, ed ogni altro atto allo stesso sotteso, gradatamente, inammissibile, nullo, illegittimo ed inefficace, o comunque destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con conseguente annullamento o rigetto della pretesa e declaratoria di inesistenza dell'obbligo;
- in subordine, riquantificare, ove esistente, il contestato credito dell'Istituto rapportandolo alle previsioni di legge;
1 - ancora in subordine riquantificare gli importi dovuti come per legge ed in applicazione della legge
151/1993;
- ancora in subordine, riquantificare le sanzioni secondo il regime sanzionatorio dell'omissione contributiva. […]
In punto di fatto, ha rappresentato che:
l'opponente in data 17.12.2022 si è veduta notificare a mezzo pec l'avviso di addebito avente CP_ n. 359202200038576 58 000 con il quale l' le ha intimato di versare la somma di €
243.563,40 per la causale “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”, riferita al periodo dal 09/2016 al 09/2021, comprensiva di sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione.
Nell'atto opposto, alle pagg. da 2 a 19, sotto l'intestazione “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti”, si legge:
“Verbale Ispettivo NIU 2021005477PROT. 4100.04/08/2022.0309564 del 04.08.2022 CP_1 notificato il 05/08/2022.
Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b)”. […]
[…] In disparte quanto precede la deducente osserva di essere stata resa destinataria il 05.08.2022 del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021005477/DDL redatto il 04.08.2022 da funzionari CP_ di vigilanza a mezzo del quale si è veduta addebitare l'esorbitante importo di € 238.730,30 (di cui
€ 147.831,22 per contributi ed € 90.899,08 per somme aggiuntive) sul presupposto:
1. Che la società a decorrere dal 01.09.2016 non avrebbe tempestivamente aggiornato la retribuzione coerentemente con la normativa pattizia da applicarsi, avendo ciò fatto tardivamente e senza corrispondere a quel momento il relativo arretrato.
2. Che la società per alcuni lavoratori avrebbe disatteso quanto previsto dal CCNL o corrispondendo solo parzialmente la tredicesima mensilità;
o ritardando il transito al secondo livello delle unità assunte al primo livello che avevano diritto a che lo stesso fosse attuato dopo i 12 mesi;
o non corrispondendo l'EGR alle unità in forza.
3. Che la corresponsione della indennità di trasferta ad alcuni dipendenti non troverebbe piena giustificazione con il riscontro della relativa documentazione in quanto la società non avrebbe conservato quest'ultima a riprova della effettività delle trasferte compiute.
2 4. Che la società avrebbe impiegato in nero il sig. per tutto l'anno 2016, 2017 e 2018 e la sig.ra Pt_3
Per_ Sindaco per tutto l'anno 2017. Pa 5. Che per le irregolarità commesse la sarebbe decaduta dalle agevolazioni contributive usufruite in tutto il periodo in contestazione.
6. Che il computo delle sanzioni debba essere operato con applicazione del calcolo previsto per la ipotesi della evasione contributiva.
Ha anche fatto presente che:
Preliminarmente la evidenzia che per mero errore materiale sono state effettivamente Parte_1 commesse le violazioni di cui al su riportato punto 2 (corresponsione parziale della tredicesima mensilità; ritardo per alcuni lavoratori nel transito al secondo livello delle unità assunte al primo livello che avevano Contr diritto a che lo stesso fosse attuato dopo i 12 mesi;
mancata corresponsione dell' alle unità in forza) e che per tale rilievi, che non saranno fatti oggetto di opposizione, la società in data 24.01.2023 ha provveduto a versare le dovute differenze contributive nella misura di € 23.080,00 come da modello F24 che si produce.
Con riferimento al rilievo di cui al punto 1 secondo cui la società a decorrere dal 01.09.2016 non avrebbe tempestivamente aggiornato la retribuzione coerentemente con la normativa pattizia da applicarsi, avendo ciò fatto tardivamente, la ricorrente evidenzia di aver sempre provveduto ad adeguare con tempestività la retribuzione di riferimento secondo gli adeguamenti normativi, come da prospetto
“adeguamento retribuzioni” che si produce.
Il solo ritardo nell'adeguamento vi è stato per la mensilità di aprile 2017 quando, per un errore determinato da un mancato aggiornamento nel programma paghe, non è stata aggiornata la retribuzione con uno scatto che prevedeva un aumento di circa 30 euro in busta paga.
Avvedutasi dell'errore la già dal giugno 2017 - e dunque molto prima Parte_1
CP_ dell'accertamento – ha tempestivamente provveduto ad adeguare le retribuzioni secondo le previsioni del CCNL con la conseguenza che la difformità, prima di essere regolarizzata, si è di fatto realizzata per due sole mensilità.
❖ Per i restanti rilievi il costrutto argomentativo fatto proprio in sede ispettiva e trasfuso nel menzionato verbale non è per nulla condivisibile …
Ha eccepito vizi formali dell'avviso di addebito, ha contestato lo svolgimento di lavoro nero della Sindaco in quanto la stessa è anche socia della srl. Parimenti, viene contestata la
3 posizione di lavoratore subordinato del Contesta la valutazione delle trasferte, la Pt_3 revoca delle agevolazioni nonché l'inquadramento delle sanzioni operato da CP_1
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza delle proprie argomentazioni sulla base del CP_1 verbale ispettivo redatto.
E' stato qui riunito il fascicolo 4828/2024 avverso (cfr punto 10 della motivazione Pt_2
e ss). Si premette che i fatti all'origine della richiesta sono i medesimi e quindi gli Pt_2 argomenti comuni, sin da ora si intendono replicati.
Per quanto riguarda la prova testi dedotta la stessa va ritenuta inammissibile. Infatti, per quanto riguarda le posizioni di Sindaco e si è ritenuto di poter valutare la Pt_3 questione documentalmente. Per quanto riguarda la questione trasferte i capitoli posti da una lato riguardano questioni da provarsi documentalmente (e, come si dirà, anche la documentazione prodotta appare generica) e dall'altro sono generici in quanto sono quasi tutti formulati in maniera generica e atemporale. Pertanto, si è delibata la controversia sulla base di quanto risultante in atti e previa ctu.
***
1. Va premesso come l'avviso di addebito n. 359202200038576 58 000 sia stato notificato il 17.12.2022 mentre il ricorso è stato depositato l'1.2.23. Pertanto, ai sensi del d.lgs.
46/1999 ogni vizio formale dell'atto deve ritenersi tardivo in quanto avrebbe dovuto farsi valere nel termine di 20 gg dalla ricezione dell'atto. Il termine risulta superato e – pertanto
– nessun vizio del genere può essere fatto valere.
2. In corso di giudizio è stato disposta CTU sulla base dei seguenti quesiti:
- tenuto conto di quanto teoricamente contestato dal verbale ispettivo n. 201005477/DDL del
04/08/2022, se le somme ammesse come dovute (€ 23.080,00; cfr. pg. 3 ricorso) siano comprensive delle sanzioni civili applicate da o si riferiscano alla sola contribuzione omessa e se le stesse CP_1 siano quindi da scomputare da e in che misura dall'avviso di addebito impugnato;
- valutare se (pg. 3 del verbale ispettivo e pg. 3 punto 1del ricorso) le difformità rilevate effettivamente si siano protratte per soli due mesi antecedenti l'ispezione (ovviamente trattasi CP_1 di difformità differenti da quelle di cui al precedente punto del quesito) o se le stesse abbiano riguardato anche periodi successivi tenuto conto del ccnl indicato nel verbale ispettivo e alle luce delle buste paga;
4 Per_
- espungere dalle somme richieste da quelle relative ai periodi per lavoro nero di Sindaco e CP_1
(contributi e sanzioni civili); Persona_2
- indichi la quantificazione delle somme chieste da in restituzione per mancata retribuzione sulle voci CP_1 di trasferta;
- rispetto alle agevolazioni contributive revocate da produce duplice calcolo. In uno indichi il dovuto CP_1 totale alla luce di quanto sopra e consideri il datore decaduto dalle agevolazioni solo per i dipendenti per i quali è riscontrata una violazione contributiva;
formuli secondo calcolo in base al quale sono da considerarsi venute meno tutte le agevolazioni contributive.
3. Sulla posizione della Sindaco e di si rileva come già documentalmente, emerga Pt_3 che il ruolo degli stessi non sia compatibile con quella di subordinazione invero parte resistente ha chiarito sia la natura degli incarichi rivestiti sia il rapporto con la società.
Invero, a fronte di quanto documentato da parte ricorrente, non appare che la mera partecipazione a viaggi di lavoro possa considerarsi elemento probante una situazione di subordinazione.
4. Il ctu ha così risposto ai quesiti posti:
A - tenuto conto di quanto teoricamente contestato dal verbale ispettivo n. 201005477/DDL del
04/08/2022, se le somme ammesse come dovute (€ 23.080,00; cfr. pg. 3 ricorso) siano comprensive delle sanzioni civili applicate da o si riferiscano alla sola contribuzione omessa e se le stesse siano quindi CP_1 da scomputare da e in che misura dall'avviso di addebito impugnato si risponde come segue:
le somme ammesse come dovute oggetto di versamento F24 pari ad € 23.080,00 (dai conteggi inviati da Parte Ricorrente l'importo “sanato” è pari ad €. 23.068, 91 con una differenza versata in eccesso nella misura di €. 11,09) non sono comprensive delle sanzioni civili applicate da CP_1
e, conseguentemente, si riferiscono alla sola contribuzione omessa;
le stesse sono da scomputare dall'importo di €. 32.351,61 indicato in VUA per la violazione in oggetto (13° mensilità omessa o inferiore al dovuto) nella misura di €. 25.040,38 dando luogo ad un importo dovuto di €. 7.073,46 (7.084,55-11,09).
B - valutare se (pg. 3 del verbale ispettivo e pg. 3 punto 1 del ricorso) le difformità rilevate effettivamente si siano protratte per soli due mesi antecedenti l'ispezione (ovviamente trattasi CP_1 di difformità differenti da quelle di cui al precedente punto del quesito) o se le stesse abbiano riguardato anche periodi successivi tenuto conto del ccnl indicato nel verbale ispettivo e alla luce delle buste paga
5 Si risponde come segue le difformità rilevate riguardano gli scatti di anzianità e per parte dei Dipendenti hanno riguardato anche periodi successivi tenuto conto del ccnl indicato nel verbale ispettivo e alla luce delle buste paga. Per_ C - espungere dalle somme richieste da quelle relative ai periodi per lavoro nero di Sindaco e CP_1
(contributi e sanzioni civili) Persona_2
Si risponde come segue Per_
le somme espunte per contributi risultano pari ad €. 1.568,21 per Sindaco ed €.
15.932,02 per Le sanzioni civili sono state, conseguentemente, espunte dal riepilogo finale Persona_2 della contribuzione dovuta
D - indichi la quantificazione delle somme chieste da in restituzione per mancata CP_1 retribuzione sulle voci di trasferta
Si risponde come segue le somme chieste da in restituzione per mancata retribuzione sulle voci di trasferta risultano essere CP_1 pari ad €. 111.807,00 e su di esse maturano contributi per €. 37.682,10.
E - rispetto alle agevolazioni contributive revocate da produca duplice calcolo. CP_1
a- In uno indichi il dovuto totale alla luce di quanto sopra e consideri il datore decaduto dalle agevolazioni solo per i dipendenti per i quali è riscontrata una violazione contributiva;
b- formuli secondo calcolo in base al quale sono da considerarsi venute meno tutte le agevolazioni contributive
Si risponde come segue le Agevolazioni recuperate ammontano ad €. 16.243,88 considerando tutti i rilievi in VUA ad eccezione di 13° e lavoro nero;
ammontano ad €. 11.595,66 in applicazione dell'art. 4 D.L.
151/1993.
le Agevolazioni recuperate ammontano ad €. 6.999,38 considerando tutti i rilievi in VUA ad eccezione di 13°, lavoro nero e trasferte;
ammontano ad €. 4.972,74 in applicazione dell'art. 4 D.L. 151/1993.
le Agevolazioni recuperate ammontano ad €. 18.225,89 considerando tutti i rilievi in VUA;
ammontano ad €. 13.391,79 in applicazione dell'art. 4 D.L. 151/1993.
5. Orbene, va in primo luogo confermato (pg. 3 ricorso): la evidenzia che per mero errore materiale sono state effettivamente commesse le Parte_1 violazioni di cui al su riportato punto 2 (corresponsione parziale della tredicesima mensilità; ritardo per alcuni lavoratori nel transito al secondo livello delle unità assunte al primo livello che avevano diritto a
6 Contr che lo stesso fosse attuato dopo i 12 mesi;
mancata corresponsione dell' alle unità in forza) e che per tale rilievi, che non saranno fatti oggetto di opposizione, la società in data 24.01.2023 ha provveduto a versare le dovute differenze contributive nella misura di € 23.080,00 come da modello F24 che si produce.
Pertanto, tale pagamento e la dichiarazione sopra riportata determinano la parziale cessazione della materia del contendere e comportano, per come calcolato dal ctu, un ulteriore residuo di €. 7.073,46. Per il computo delle sanzioni, va rilevato come non possano che richiamarsi i principi di cui a Cass. n. 20446 del 24/06/2022 (In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' attraverso i CP_1 modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento.). Nel caso di specie, si parla di dichiarazioni riportanti dati non veritieri in quanto non aggiornati e travisanti la realtà.
Pertanto, appare corretta l'impostazione sanzionatoria del verbale ispettivo e dell'avviso di addebito.
6. Rispetto al punto a pg 3 del verbale ispettivo parte ricorrente ha affermato una violazione delle prescrizioni per soli due mesi: Con riferimento al rilievo di cui al punto 1 secondo cui la società
a decorrere dal 01.09.2016 non avrebbe tempestivamente aggiornato la retribuzione coerentemente con la normativa pattizia da applicarsi, avendo ciò fatto tardivamente, la ricorrente evidenzia di aver sempre provveduto ad adeguare con tempestività la retribuzione di riferimento secondo gli adeguamenti normativi, come da prospetto “adeguamento retribuzioni” che si produce. Il solo ritardo nell'adeguamento vi
è stato per la mensilità di aprile 2017 quando, per un errore determinato da un mancato aggiornamento nel programma paghe, non è stata aggiornata la retribuzione con uno scatto che prevedeva un aumento di circa 30 euro in busta paga.
Avvedutasi dell'errore la già dal giugno 2017 - e dunque molto prima Parte_1
CP_ dell'accertamento – ha tempestivamente provveduto ad adeguare le retribuzioni secondo le previsioni del CCNL con la conseguenza che la difformità, prima di essere regolarizzata, si è di fatto realizzata per due sole mensilità.
7 Invero, il ctu ha attestato le difformità rilevate riguardano gli scatti di anzianità e per parte dei
Dipendenti hanno riguardato anche periodi successivi tenuto conto del ccnl indicato nel verbale ispettivo e alla luce delle buste paga.
Deve quindi ribadirsi come tali voci chieste in verbale siano dovute. Per esse vale la stessa disciplina sanzionatoria di cui al punto precedente.
7. Per quanto riguarda le trasferte il verbale evidenzia la natura costante dell'elemento indennitario a fronte di una mancata prova dell'effettività dell'attività. Questo consente di condividere il parere espresso nel verbale ispettivo circa l'assoggettabilità a contribuzione delle trasferte. Inoltre, la documentazione prodotta non consente di ritenere provato quanto affermato da parte ricorrente. I documenti prodotti non consentono quindi di accedere alla tesi di parte ricorrente. Né lo stesso ha in ricorso affrontato il tema affrontato da SU n.
27093 del 15/11/2017. Non risultano allegati gli elementi della fattispecie mentre – essendo in questo giudizio venuta in rilievo anche la restituzione di agevolazioni – l'onere della prova
è posto a carico dell'odierno ricorrente. Deve quindi concordarsi con il verbale ispettivo rispetto alla circostanza l'indicazione di tale voce sia stata una modalità di abbattimento dell'imponibile contributivo.
Né la prova testi dedotta appare ammissibile data, da un lato, la sua genericità e dall'altro il fatto che le circostanze dedotte avrebbero dovuto provarsi documentalmente. La documentazione prodotta non appare idonea a dare prova individualizzata delle circostanze dedotte e non sono indicati gli elementi documentali richiesti dalla stessa giurisprudenza e normativa da essa richiamata.
8. E' stato disposto anche il recupero delle agevolazioni contributive. Il ctu ha effettuato diversi modelli di calcolo.
In primo luogo, deve menzionarsi la norma di cui all'art. 6 c. 10 dl 338/1989 che il ctu ha utilizzato come contemperamento per mitigare le restituzioni contributive.
Al riguardo, le agevolazioni sono quelle di cui al punto 4 pg. 9 del rapporto ispettivo.
Deve valutarsi tale norma in relazione all'art. 1 c. 1175 l. 296/2006:
1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento
8 unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Al riguardo, questo giudice deve affermare come la norma di cui all'art. 6 c. 10 cit. sia norma limitata alle agevolazioni di cui al citato dl 338/1989. In tal senso appare rilevante il testo dello stesso art. 6 che non è in nulla formulato come norma di applicazione generale.
La stessa norma del 2006 si pone quale norma generale e che comporta la revoca di tutte le agevolazioni (nel prospetto regolarizzazione contributiva allegato da si nota che il CP_1 recupero delle agevolazioni coincide coi periodi delle riscontrate irregolarità).
Ciò detto, va affermato come non sia quindi applicabile l'art.
6. c. 10 cit. in quanto norma specificamente riferita alle agevolazioni di cui al medesimo d.l e comunque norma superata da disciplina successiva e generale di natura stringente e volta alla repressione di abusi.
Deve quindi farsi presente che la norma sanzionatoria faccia decadere – per il periodo riscontrato – dalle agevolazioni in generale e non solo laddove le violazioni si riferiscano ai dipendenti “agevolati”. La ratio della disciplina è quella di indurre gli operatori economici al massimo rispetto della disciplina e per questo il testo di legge parla in generale di decadenza al ricorrere delle violazioni senza aggiungere relazioni coi singoli dipendenti oggetto di agevolazione. È sanzione quindi di carattere generale.
Quanto riportato nell'elaborato peritale va quindi corretto nel seguente modo, ossia valutando come dovute in restituzione tutte le agevolazioni fruite durante il periodo oggetto di ispezione, stante la natura del comma 1175 cit..
9. Alla luce di quanto sopra, va quindi annullato l'avviso di addebito perché è stato riconosciuto insussistente il debito per i rapporti di lavoro presuntivamente in nero della
Sindaco e del Ciò detto, a pg. 32 del verbale il ctu ha condotto una sintesi del Pt_3 dovuto – sulla base del verbale ispettivo - e per l'esattezza 97.478,58 euro per contributi;
9 54.195,42 euro per sanzioni;
4.534,81 euro per interessi. A questo vanno aggiunti interessi e sanzioni (per evasione, come al punto 5 della motivazione) sulla parte spontaneamente sanata (e per la quale si dichiarerà la cessazione della materia del contendere). Inoltre, vanno aggiunti in restituzione gli importi per agevolazioni contributive, per quanto esplicate al punto 8 (ossia vanno restituite tutte le agevolazioni fruite nel periodo di cui al verbale, stante la natura sanzionatoria del c. 1175 cit.) oltre sanzioni e interessi. Vanno ulteriormente aggiunti interessi e sanzioni maturati per i medesimi periodi di riferimento (9/2016-9/2021) dalla data presa a riferimento nel verbale e sino alla data di formazione dell'avviso di addebito (a questa data si arresta l'oggetto del contendere del presente giudizio).
10. Nel riunito ricorso 4828/2024 rg parte ricorrente ha chiesto:
- in rito: dichiarare la nullità dell'avviso bonario opposto per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito: dichiararsi l'atto opposto, ed ogni altro atto allo stesso sotteso, gradatamente, inammissibile, nullo, illegittimo ed inefficace, o comunque destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con conseguente annullamento o rigetto della pretesa e declaratoria di inesistenza dell'obbligo;
- in subordine, riquantificare, ove esistente, il contestato credito dell' rapportandolo alle previsioni di CP_3 legge;
- ancora in subordine, riquantificare le sanzioni secondo il regime sanzionatorio dell'omissione contributiva.
si è costituito ribadendo la correttezza del proprio operato e ribadendo che le Pt_2 somme richieste sono derivate dalle risultanze ispettive CP_1
In primo luogo, ciò consente di fare proprie tutte le argomentazioni sopra espresse rispetto alle questioni oggetto del verbale ispettivo.
Pertanto, visto il certificato di variazione , va riferito come nel caso di specie si sia Pt_2 di fronte a un mero giudizio di accertamento non essendovi, per , stato emesso alcun Pt_2 atto avente efficacia esecutiva.
Pertanto, per gli stessi motivi per cui è stato parzialmente accolto il ricorso avverso CP_1 va accolto il ricorso avverso . La motivazione può quindi essere definita per relationem Pt_2 data l'identità di fatti storici alla base dei due contenziosi.
10 11. Le spese data la complessità della fattispecie e l'esito della controversia (vi è stata soccombenza reciproca data l'autonomia delle posizioni analizzate in ricorso, il cui esito non era necessariamente collegato) possono essere compensate. Le spese di ctu sono a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1210/2023 (cui è riunito il ricorso 4828/2024 rg), così provvede: rispetto al giudizio n. 1210/2023 rg, annulla l'avviso di addebito impugnato;
dichiara che nulla è dovuto per i periodi di lavoro nero imputati a Sindaco e Pt_3 dichiara cessata la materia rispetto all'importo di € 23.080,00; condanna parte ricorrente al pagamento di 97.478,58 euro per contributi;
54.195,42 euro per sanzioni;
4.534,81 euro per interessi ai quali aggiungere sanzioni, per evasione per come in motivazione, e interessi dalla data presa in considerazione nel vernale e sino alla formazione dell'avviso di addebito;
condanna parte ricorrente al pagamento di interessi e sanzioni, per evasione, sulla parte oggetto di cessazione della materia sino alla regolarizzazione;
condanna parte ricorrente alla restituzione delle agevolazioni fruite per i periodi di cui al verbale ispettivo;
rispetto al giudizio n. 4828/2024 rg, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna al ricalcolo del dovuto sulla base delle rideterminazioni relative al verbale ispettivo Pt_2
e di cui in motivazione;
CP_1 spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 30/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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