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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6418 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott. Vittorio CARLOMAGNO Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49651 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 2 aprile 2025, vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Alba n. 65, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Gianluca Baldasseroni che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
in persona del procuratore speciale, dott.ssa Controparte_2 CP_3
, elettivamente domiciliata in Milano, al corso di Porta Vittoria n. 47,
[...]
presso lo studio dell'avv. Giorgio Segnana che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per l'opponente: “… in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del
Decreto ingiuntivo opposto, n. 28868/2016 pronunciato dal Tribunale di
Roma il 13 Dicembre 2016, pubblicato il 14 Dicembre 2016, Rg. 82732/2016 , per le ragioni esposte al punto 4) del presente atto;
nel merito, accogliere la presente opposizione e conseguentemente: 1) accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta all'art. 12 bis, lettera f) comma 1 del Contratto di mutuo ipotecario a rogito del Dott. , Notaio in Nettuno, Persona_1
Rep. n. 22406, Racc. n. 11807, posto a base dell'ingiuzione, ai sensi dell'art.
33 comma 2 lettera t) del Codice del Consumo, e per l'effetto dichiarare
l'intervenuta estinzione della fideiussione e la conseguente liberazione del garante Sig.ra ex art. 1957 c.c., con la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
2) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione contenuta nel Contratto di Mutuo ipotecario a rogito del Dott.
[...]
Notaio in Nettuno, Rep. n. 22406, Racc. n. 11807, perché Per_1
contraria alla normativa antitrust e alle norme del Codice del Consumo per tutti i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) accertare e dichiarare che la domanda monitoria non era corredata da completa e sufficiente prova scritta, idonea ad individuare con certezza l'esatto ammontare del capitale e degli interessi (legali e moratori) richiesti dal creditore e che la clausola contenuta nell'art. 12 bis lettera g) comma 2 del suddetto Contratto di Mutuo riveste le caratteristiche di vessatorietà descritte dall'art. 2698 c.c. e dall'art. 33 comma 2 lettera t) del
Codice del Consumo, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto pronunciato in mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 638 c.p.c.. In ogni caso, con Ordine di cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli fatte in danno dell'opponente in forza del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, spese generali, compensi e accessori di legge”.
Per l'opposta: “… In via preliminare: Respingere l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dall'opponente, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la provvisoria esecutività decreto ingiuntivo opposto, Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in
2 quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore di quale cessionaria del credito Controparte_1
originariamente vantato da Banco BPM SPA della somma di € della convenuta opposta dell'importo di € 271.234,71, oltre interessi ai tassi contrattualmente stabiliti dal 13.8.2016 dal dovuto all'effettivo soddisfo e comunque nei limiti della normativa antiusura, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: con riserva di altro produrre e dedurre nei termini di legge. In ogni caso: con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2023, Pt_1
ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
28868/2016, emesso da questo Tribunale il 14 dicembre 2016 su istanza della soc. con il quale le era stato ingiunto, Controparte_4
quale garante di e , il pagamento della Parte_2 Controparte_5 somma di €271.234,71#, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di residuo rimborso di un mutuo;
• che a sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto che: a) il contratto di fideiussione dedotto in giudizio dall'ingiungente, inserito nel medesimo documento contrattuale che ospitava anche il mutuo, conteneva tre clausole abusive, quella di cui all'art. 12-bis, lett. f), comma 1, recante deroga all'art. 1957 c.c., quella di cui all'art. 12-bis, lettera g), comma 2, che consentiva di usare come prova del credito le mere scritture contabili della banca, e quella di cui all'art. 12-bis, lettera i), comma 1, che estendeva l'efficacia della fideiussione all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla banca, anche in caso di invalidità o
3 inefficacia delle obbligazioni garantite;
b) dovendo prescindersi da quelle tre clausole siccome nulle, la pretesa creditoria della controparte risultava infondata, sia perché la banca non aveva agito nei confronti di essa garante entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. ed era dunque decaduta dalla garanzia, sia perché la prova del credito vantato era stata data mediante il deposito del mero saldaconto certificato ex art. 50 t.u.b., di per sé inidoneo a provare il diritto dedotto dalla banca, anche alla luce dell'incompletezza del copia depositata del contratto di mutuo;
c) il contratto di fideiussione era nullo anche poiché contrastante con la normativa antitrust;
d) i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza 6.4.2023, n. 9479, quale seguito alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea in cause riunite C-693/19 e
C-831/19, legittimavano essa opponente, che aveva rilasciato la garanzia quale consumatore, a fare ricorso al rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
• che la soc. costituitasi in giudizio per mezzo della Controparte_1
procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, ha chiesto il rigetto dell'opposizione;
• considerato che, come è pacifico tra le parti, l'opposizione è stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto, quale prescritto dall'art. 641 c.p.c., e non è giustificata da nessuna delle ragioni indicate dall'art. 650 c.p.c.;
• che per sostenere l'ammissibilità dell'opposizione non possono fondatamente invocarsi i principi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza 6.4.2023, n. 9479 giacché: i) l'opposizione tardiva che la
Suprema Corte ha ritenuto di legittimare con la menzionata sentenza
6.4.2023, n. 9479 può investire il giudice dell'opposizione soltanto sul profilo dell'abusività di singole clausole contrattuali ai sensi delle disposizioni della direttiva 93/13/Cee, sicché le (genericissime) contestazioni mosse dall'opponente in merito alla nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust non possono essere
4 esaminate in questa sede poiché non sollevano questioni di conflitto con la disciplina consumeristica;
ii) le clausole che l'opponente ha denunciato essere abusive (quella di cui agli artt. 12-bis, lett. f), comma
1, 12-bis. lett. g), comma 2, e 12-bis, lett. i), comma 1 del contratto), anche a volerle considerare effettivamente vessatorie e dunque nulle, non incidono in alcun modo sull'an o sul quantum del credito vantato dall'ingiungente nei confronti del fideiussore (al riguardo deve sottolinearsi che l'opposizione tardiva che la Suprema Corte ha ritenuto di legittimare con la sentenza 6.4.2023, n. 9479 può investire il giudice dell'opposizione soltanto sul profilo dell'abusività di singole clausole contrattuali “che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”); iii) l'eventuale decadenza della banca dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., invero, costituisce un'eccezione in senso stretto che, come tale, avrebbe potuto essere sollevata dall'opponente soltanto con la proposizione di una tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo (v. Cass., 13.1.2025, n 835), sicché il giudice della fase monitoria, anche ove avesse ipoteticamente ravvisato d'ufficio la nullità della clausola di deroga della predetta disposizione codicistica, non avrebbe certo potuto procedere ad una declaratoria officiosa di estinzione della garanzia per superamento del termine semestrale di cui al ridetto art. 1957; iv) analogamente, l'eventuale rilievo officioso dell'abusività (e, dunque, della nullità) della clausola di cui all'art. 12-bis. lett. g), comma 2, della fideiussione non avrebbe impedito al giudice della fase monitoria di emettere il decreto ingiuntivo qui opposto, essendosi il giudice basato non già sul disposto dell'articolo predetto, bensì sulla valenza probatoria notoriamente riconosciuta all'estratto conto ex art. 50 t.u.b. ai fini della pronuncia di un provvedimento monitorio;
v) la clausola che estende la garanzia all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantite non ha avuto alcuna incidenza causale sull'emissione del decreto ingiuntivo atteso che non consta (e
5 neppure l'opponente l'ha dedotto) l'esistenza di qualche motivo di invalidità che infici le obbligazioni garantite;
• considerato altresì che, anche volendo entrare nel merito dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., essa è infondata e va disattesa giacché la contestata clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. non si pone affatto in contrasto con la disciplina consumeristica;
• che la disposizione negoziale in esame, che, come detto, è inclusa nell'art. 12-bis, lett. f), comma 1 del contratto di mutuo e prevede che i diritti di garanzia della banca restino integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito senza essere essa tenuta ad escutere il debitore principale o il fideiussore entro i termini di cui all'art. 1957 c.c., certamente non sancisce decadenze a carico dell'ipotetico consumatore, né deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova o restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
• che tale clausola neppure sancisce a carico del fideiussore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, sicché deve escludersi che essa possa essere ricompresa nel novero di quelle di cui all'art. 33, comma 2, lett. t,
d.lgs. n. 206/2005;
• che la previsione normativa della vessatorietà (o abusività) delle clausole che pongono a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni riguarda solo le clausole che limitano sul piano processuale la posizione del consumatore e non già i patti che limitano le eccezioni sostanziali di quest'ultimo;
• che la clausola ora in esame, lungi dal comprimere l'esercizio della tutela processuale del fideiussore, amplia semplicemente il contenuto e la durata della garanzia in favore del creditore estendendo l'obbligo del fideiussore fino a quando l'obbligazione principale non sarà totalmente adempiuta;
e, come tale, una clausola siffatta si sottrae al sindacato di vessatorietà giusta il disposto dell'art. art. 34, comma 2, d.lgs. n.
206/2005, a mente del quale “La valutazione del carattere vessatorio
6 della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto”;
• che, del resto, anche la giurisprudenza di legittimità, nel chiarire la portata del concetto di “clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni”, ha ripetutamente affermato che la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. non rientra in quel concetto (v., tra le tante, Cass.,
18.4.2007, n. 9245 nonché Cass. 12.11.1988, n. 6142 che, pur se specificamente riferite alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c., sanciscono un principio applicabile anche al caso di specie, affermando appunto che tra le clausole che sanciscono a carico di un contraente limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni non possono rientrare quella recanti deroga all'art. 1957 cit.);
• che, dunque, essendo pienamente valida la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione stipulato tra le parti di causa, va esclusa la decadenza della banca dalla garanzia;
• che, peraltro, l'eccepita decadenza andrebbe esclusa anche ove non si volesse considerare la menzionata clausola derogatoria giacché, essendo pacifico che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato depositato il 9 dicembre 2016, l'iniziativa giudiziaria della banca è intervenuta entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., dovendo ritenersi scaduta l'obbligazione garantita il 12 agosto 2016, data della comunicazione di recesso dal rapporto di mutuo di cui alla lettera allegata come doc. 12 fascicolo opposta (v., ex multis Cass., 10.2.2023, n. 4232 secondo cui la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata ovvero dal precedente momento in cui il rapporto si è sciolto e il mutuatario è decaduto dal beneficio del termine);
• ritenuto pertanto che l'opposizione debba essere rigettata;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 28868/2016, così provvede: Parte_1
1. - rigetta l'opposizione;
2. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2
quale procuratrice della delle spese
[...] CP_1 Parte_3
del giudizio che liquida in complessivi €5.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 3 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
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