TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa INTINI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile n. 14659/2021 R.G. promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e E.F. (C.F. e P.IVA: ), in C.F._2 Parte_3 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. MODENA GIANCARLO, giusta procura in atti
[...]
ATTORI contro
(C.F. e P.IVA: ), corrente in Milano, Piazza F. Meda n. Controparte_1 P.IVA_2
4, con l'avv. GUGLIOTTA GRAZIA, giusta procura in atti
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3
, (C.F. , C.F._4 CP_4 C.F._5 [...]
(C.F. (C.F. CP_5 C.F._6 Controparte_6
), (C.F. , C.F._7 Controparte_7 P.IVA_3 Controparte_8
(C.F. ), C.F.
[...] P.IVA_4 Controparte_9 P.IVA_5
CONVENUTI CONTUMACI avente ad oggetto: Usucapione ex art. 1158 c.c.
Conclusioni come da verbale d'udienza del 22 novembre 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato e trascritto Esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 9.11.2021, e in proprio e Parte_2 Parte_1 nella qualità di legale rappresentante pro tempore della “ , hanno chiesto al Parte_4
Tribunale di accertare e dichiarare - previa sospensione della procedura esecutiva - l'intervenuto acquisto per usucapione da parte degli attori della proprietà delle unità immobiliari pignorate, site nel Comune di Pedara, Via Tarderia n. 148, consistenti nel terreno individuato al N.C.T. al foglio 15, particella 8 e nei fabbricati individuati al N.C.E.U. al foglio 15, particella 564 sub.1 e 2, particelle 565, 566, 567 e 568; di dichiarare, di conseguenza, nullo ed inefficace il pignoramento sui predetti immobili in quanto rivendicati di esclusiva proprietà degli attori e di dichiarare l'estinzione di ogni formalità iscritta e trascritta sui predetti beni con conseguente ordine di cancellazione al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare della competente Agenzia delle Entrate.
A fondamento della domanda gli attori, con le medesime contestazioni già poste alla base del ricorso in opposizione di terzo nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 520/1989, hanno prospettato di aver acquisito a titolo originario la proprietà dei summenzionati immobili, per averli posseduti per oltre vent'anni ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente.
In particolare, gli attori, attivi da decenni nel campo della ristorazione e dei ricevimenti, hanno riferito di aver ottenuto la disponibilità materiale degli immobili in questione nel 1987 mediante un accordo di gestione e ripartizione di utili raggiunto con , madre degli esecutati e precedente Persona_1 proprietaria degli immobili - sebbene quest'ultima all'epoca dei fatti avesse già donato la proprietà degli stessi al di lei figlio - salvo poi riottenere, l'anno successivo, le chiavi degli immobili CP_2 mediante sotterfugi ed ivi continuare ad esercitare indisturbati l'attività di impresa sino ad oggi. A tale ultimo riguardo rilevavano che, solo in un'occasione, tra il 1992 ed il 1993, il proprietario CP_2 avrebbe invano richiesto loro pagamenti periodici ovvero il rilascio degli immobili.
Aggiungevano, ancora, di aver posseduto detti immobili animo domini, stabilendovi la sede della società “ ”, adibendoli anche a loro stabile residenza dal 1991, avendo anche Parte_4 stipulato contratti di fornitura di energia elettrica, gas e telefono ed avendovi eseguito lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, adattando i beni alle esigenze imprenditoriali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.12.2021 si è costituito in giudizio ed Controparte_1 ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree atteso che gli attori non possedevano né hanno mai posseduto il requisito dell'animus possidendi per usucapire i beni e che comunque gli stessi avevano avuto la disponibilità dei beni a titolo diverso ovverosia a titolo di detenzione del bene o di possesso esercitato nomine alieno.
Regolarmente evocati in giudizio, , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, ed sono rimasti Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 contumaci.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 22.11.2024 con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Ciò brevemente premesso in punto di fatto, deve rigettarsi la domanda di usucapione proposta dagli attori per le motivazioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, difettano gli elementi costitutivi dell'usucapione, ossia l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza di possedere il bene quale proprietario. Ed invero, in forza del disposto di cui all'art. 1158 c.c., colui che agisce in giudizio sostenendo di aver usucapito la proprietà di un bene, è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, precisamente, non solo del c.d. “corpus possessionis” (ossia di aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà), ma anche dell'animus possidendi, ovvero dell'intento di avere la cosa come propria (Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 22667 del 27.09.2017). In tal senso l'attore è chiamato a fornire una prova certa e rigorosa che non può lasciare spazio a perplessità sulla concludenza e sufficienza delle circostanze asserite a dimostrare il possesso che, pertanto, deve essere non equivoco.
Nel caso di specie gli attori non hanno fornito una prova certa e rigorosa né del possesso utile ad usucapionem né dell'animus possidendi. Ed infatti, sebbene risulti documentalmente provato e non contestato che gli attori abbiano avuto la disponibilità degli immobili in questione sin dal 1987. la relazione con il bene, tuttavia, non conseguì ad un atto volontario di apprensione ma derivò da un iniziale accordo con cui seguì un preliminare di vendita, per stessa ammissione di Persona_1
resa in sede di accesso dell'esperto stimatore nel 2002 e riportata nel verbale di Parte_1 sopralluogo.
Ebbene, è principio indiscusso quello secondo cui il preliminare di vendita attribuisce al promissario acquirente, che abbia allo stesso tempo conseguito la disponibilità della res, una detenzione qualificata e non anche un possesso utile ad usucapionem.
In tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.
Orbene, gli attori non hanno fornito alcun elemento di prova dell'intervenuta interversione: non vi è alcuna rigorosa prova in atti di concrete attività di opposizione alle richieste dei proprietari e di diverse ed ulteriori attività inequivocabilmente corrispondenti alla volontà di palesare agli stessi l'intenzione di possedere gli immobili uti dominus. Difatti, l'interversione nel possesso non può essere rappresentata da comportamenti - quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome - che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res (Cass. 21726/2019). Né, al riguardo, possono assumere rilievo gli interventi di trasformazione apportati all'immobile, anche in abuso edilizio, giacché i suddetti sono atti compatibili con la detenzione ed il riconoscimento dell'altrui diritto che, comunemente, vengono realizzati dagli imprenditori per adeguare i beni -che pure conducono in locazione, affitto o comodato- alle esigenze imprenditoriali.
Infine, non può ritenersi provato l'elemento soggettivo, costituito dalla volontà degli attori di comportarsi come proprietari dei beni immobili oggetto di causa, in virtù del comportamento dello stesso che, in data 10.05.2013, depositò nella procedura esecutiva n. RG 520/1989 l'istanza Pt_1 affinché gli fosse concesso di continuare ad abitare l'immobile pignorato dichiarandosi disponibile, in subordine, anche a pagare un corrispettivo, riconoscendo espressamente, pertanto, di possedere in nome altrui.
In ragione di quanto sopra esposto, la domanda attorea non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia (indeterminabile/bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 14659/2021 R.G., disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda od eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, ed Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
2) rigetta le domande azionate dagli attori e , in proprio e nella Parte_2 Parte_1 qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_4
3) condanna gli attori e , in proprio e nella qualità di legale Parte_2 Parte_1 rappresentante pro tempore della al pagamento delle spese di lite in Parte_4 favore di che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania il 24 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Luisa INTINI