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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3844/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3844/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTICELLI Parte_1 C.F._1
LEVORATO MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UCCELLI ELENA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Posta in decisione all'udienza del 13.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Livorno,
IN VIA ISTRUTTORIA: previa revoca dell'ordinanza del 8/02/2024 del G.I., ammettere la richiesta di ammissione della CTU medica atteso che risulta provato, secondo il criterio del “più probabile che non” (ossia: da determinati indizi è probabile -più probabile che no- che la causa sia quella indicata dal danneggiato), il nesso causale tra la cosa in custodia alla e il danno patito dal ricorrente per i seguenti CP_1 motivi:
a) Parte ricorrente ha allegato come il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro fosse stato oggetto di forti precipitazioni e rovesci temporaleschi da almeno una settimana, all'uopo producendo i report metereologici ufficiali della Regione Toscana dal giorno 21/09 al 26/09 2020 (cfr. doc. 5-10); ha allegato, altresì, come tale situazione avesse comportato il riempimento degli argini posti a bordo della carreggiata e la fuoriuscita sul manto stradale di detriti e fango (cfr. doc. 11); ha, infine, evidenziato come in tale frangente la non abbia intrapreso alcuna azione volta alla messa in CP_1
pagina 1 di 8 sicurezza della strada, con operazioni di pulitura e/o di chiusura al traffico o con l'apposizione di specifici segnali di pericolo, limitandosi, successivamente al sinistro, a far eseguire normali operazioni di pulitura del manto stradale (cfr. testimonianza teste ) senza interventi di messa in Tes_1 sicurezza degli argini.
Orbene, le circostanze sopra dedotte e allegate risultano non contestate né risulta che la CP_1 abbia offerto in giudizio alcuna prova di segno contrario.
b) Parte ricorrente ha allegato la pericolosità del tratto stradale interessato al sinistro, con riferimento alla presenza di alberi posti ad una distanza inferiore dei metri 3 previsti dal DM 21.6.2004 ed alla mancanza di guard-rail a protezione, richiamando sul punto la Sentenza n. 1212/2015 (cfr. doc. 12) del Tribunale di Livorno, con cui venne condannata la per non aver apposto le adeguate CP_1 misure di protezione, in considerazione della predetta presenza di alberi posti ad una distanza inferiore da quanto stabilito dalla normativa.
Anche su tale circostanza la non ha dedotto né allegato né contestato alcunché; CP_1
c) Il consulente tecnico nella propria relazione, limitata all'accertamento del contributo causale nel sinistro della “pianta di Oleandro indicata dall'attore nell'atto di citazione”, ha ritenuto che la presenza della pianta in questione abbia “potuto contribuire all'innesco del ribaltamento dell'autovettura” senza però escludere che “il ribaltamento si sarebbe potuto anche verificare in assenza della pianta, anche se con modalità differenti rispetto a quanto in effetti verificatosi”, in quanto a detta del consulente, “Il terreno parecchio sconnesso, cedevole per la pioggia, con pendenza irregolare, avrebbe però potuto attivare anche un ribaltamento del veicolo causato da un impuntamento laterale delle ruote destre, alla stessa stregua di come avrebbe potuto fare il cespuglio di oleandro”.
Atteso quanto sopra, è evidente come sulla scorta di quanto ipotizzato dal CTU, da un lato, si possa affermare come il ribaltamento possa essere stato causato dalla pianta, ma dall'altro, si possa altresì dedurre come la presenza di protezioni sulla pianta posta ad una distanza inferiore da quella prevista dalla normativa, avrebbe impedito la fuoriuscita di strada e, conseguentemente, il ribaltamento dell'autovettura.
In conclusione, alla luce delle circostanze precise e concordanti dedotte e allegate ai superiori punti
a), b) e c), nonché confermate dai testi escussi e , si ritiene più che soddisfatto Tes_2 Tes_1
l'onere probatorio in relazione alla sussistenza del nesso eziologico fra le caratteristiche insidiose del tratto stradale oggetto del sinistro per cui è causa e le gravi lesioni patite dall'attore, mentre dall'altro lato risulta evidente come la convenuta, quale custode del bene, non abbia minimamente CP_1 fornito la prova del ruolo causale della condotta del danneggiato, che deve essere tale da incidere sul nesso di causalità escludendolo.
Per quanto sopra si insiste nella richiesta di CTU medica formulata in citazione, nominando quale consulente di parte il dott. Persona_1
NEL MERITO: ogni diversa istanza, eccezione o deduzione reietta, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta ex art. 2051 nell'evento che ha cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali al sig. e, conseguentemente e per l'effetto, condannarla al pagamento in favore Parte_1 dell'attore dell'importo di €. 160.978,21 o di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali. per parte convenuta:
pagina 2 di 8 “Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia il Tribunale: in tesi: integralmente respingere la domanda poiché infondata in difetto di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico della e, quanto alle singole voci di danno, per i motivi di Controparte_1 cui in comparsa di costituzione e risposta;
in denegata e non creduta (viste le risultanze istruttorie) ipotesi di ritenuta responsabilità della
, accertata la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore pari quanto meno al Controparte_1
50%, accogliere la domanda nella misura che dovesse risultare rigorosamente provata. In ogni caso con vittoria di spese legali, di CTU ed ulteriori occorrende”. 2.- Per l'ipotesi che parte attrice reiterasse l'istanza di ammissione della CTU medico legale già respinta dal GI, ci si oppone nuovamente a tale ammissione in difetto di prova sull'an per i motivi evidenziati nelle note per l'udienza cartolare dell'8.2.2024 che di seguito si riportano: A) la fuoriuscita dalla carreggiata ed il cappottamento dell'auto sono del tutto incompatibili con il mantenimento da parte della stessa di una velocità prudenziale ed adeguata alle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro. Tale circostanza è direttamente comprovata dalla contestazione a controparte della violazione dell'art. 141 cds (si veda il doc. 3 prodotto dal Parte_1
a cui fa espresso riferimento anche il CTU;
B) sotto il profilo causale non è neppure provato, in difetto di ogni riscontro al riguardo e come da subito contestato dalla comparente, che il abbia perso il controllo del mezzo a causa di Parte_1 detriti e/o fango presenti in carreggiata invece che per altro motivo;
Pers C) il CTU Ing. , quanto all'eventuale ruolo causale della presenza della pianta di oleandro, ha precisato che (cfr. pag. 8 della relazione) “in assenza del cespuglio di oleandro, l'auto avrebbe proseguito il movimento sul campo, il quale ne avrebbe potuto consentire lo scivolamento laterale fino all'arresto, per 10-12 metri dal punto di uscita della strada. Il terreno parecchio sconnesso, cedevole per la pioggia, con pendenza irregolare, avrebbe però potuto attivare anche un ribaltamento del veicolo causato da un impuntamento laterale delle ruote destre, alla stessa stregua di come avrebbe potuto fare il cespuglio di oleandro”, in merito al cui contributo causale il CTU si è espresso in termini di mera possibilità; D) la Provincia di Livorno, stante il rapporto di immediatezza tra il verificarsi del violentissimo evento temporalesco e il sinistro (peraltro avvenuto alle 4.30 di mattina), non ha avuto modo di eseguire alcun intervento atto a rimuovere il materiale finito sulla careggiata. Tale circostanza trova riscontro sia nelle risultanze del rapporto di intervento dei Carabinieri prodotto con l'atto introduttivo, sia nelle dichiarazioni testimoniali rese dal verbalizzante in udienza 22.6.2023 (“poco prima del nostro intervento la zona era stata colpita da un violento nubifragio. Abbiamo verificato che la strada era coperta da fango trasportato dai campi vicini”).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1
subiti a seguito del sinistro verificatosi il 25.9.2020 al km 70 della SP 39.
A fondamento della domanda ha dedotto:
a) che egli, mentre era alla guida dell'autovettura di proprietà della moglie, percorrendo la suddetta SP con direzione San Vincenzo – Donoratico, aveva perso il controllo del mezzo fuoriuscendo dalla carreggiata a causa dalla presenza di detriti e fango e che, a causa di un “arbusto di pianta di oleandro” che aveva fatto da trampolino, la vettura si era ribaltata.
pagina 3 di 8 b) che la responsabilità del sinistro era imputabile alla in quanto la presenza di Controparte_1
fango e detriti era riconducibile a forti precipitazioni che avevano interessato la zona nei giorni precedenti il sinistro per cui è causa senza che la fosse intervenuta Controparte_1
tempestivamente per garantire la messa in sicurezza della strada;
c) che inoltre la presenza di tale arbusto di oleandro a distanza inferiore ai tre metri previsti dal DM
21.6.2004 e la mancanza di guardrail avevano contribuito a provocare la fuoriuscita del veicolo dalla strada e il suo ribaltamento.
1.1. Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_1
fondatezza della domanda attrice e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, la prova testimoniale dei carabinieri intervenuti a fare gli accertamenti in conseguenza del sinistro e CTU dinamica.
2. Parte attrice ha asserito che il convenuto dovrebbe essere chiamato a rispondere del fatto per CP_2
cui è causa e dei conseguenti danni ex art. 2051 c.c. quale custode della strada.
Occorre ricordare quanto alla responsabilità ex art 2051 c.c. che, alla luce della più recente giurisprudenza della terza sezione civile della Suprema Corte a partire dalle sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn. 2480 e 2481 (vedi anche la coeva Cass. n. 2477/2018 e le successive Cass. n.
27724/2018, Cass. n. 4588/2022, Cass. SU 20943/2022, Cass.. n. 11152/2023) si sono consolidati tra gli altri i seguenti principi di diritto:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
pagina 4 di 8 d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
2.1. Nel caso concreto non vi è prova che la uscita di strada del sia stata provocata dalla Parte_1
presenza di fango e detriti sulla carreggiata, pur rilevato al momento del loro arrivo dai verbalizzanti.
In assenza di tale prova la domanda, per ciò solo, non può essere accolta. Infatti ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760; Cass. 18 dicembre 2024 n. 33129). In quest'ottica, il nesso di causalità svolge la funzione di imputare al responsabile il fatto illecito. Pertanto, «in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode» (Cass. civ., sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20986; Cass. 33129/2024 cit.).
Infatti nel caso di specie non vi è prova che il sinistro non sia dipeso dalla condotta di guida imprudente dell'attore in ragione delle condizioni metereologiche e della strada presenti al momento della sua verificazione, anzi essendo stata contestata dai verbalizzanti la violazione dell'art 141 co. 1 C.d.S.
2.2. Peraltro anche a voler ritenere il contrario emerge dal verbale redatto dai CC che i detriti e il fango siano dovuti al fatto che la zona era stata colpita da improvviso e violento temporale che portava
pagina 5 di 8 trascinando sulla carreggiata dalle campagne laterali - lato monti – grossi quantitativi di terreno che uniti alla pioggia formavano un lungo velo di fango che rendeva sdrucciolevole l'asfalto per tutta la carreggiata.
Tale circostanza trova riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali rese dal verbalizzante Tes_3
alla udienza del 22.6.2023 avendo lo stesso dichiarato:
[...]
“poco prima del nostro intervento la zona era stata colpita da un violento nubifragio. Abbiamo verificato che la strada era coperta da fango trasportato dai campi vicini”.
Nel verbale i carabinieri hanno altresì precisato che veniva richiesto l'intervento di personale della
Provincia che provvedeva a porre in sicurezza la zona.
È pertanto smentita la affermazione di parte attrice secondo la quale la situazione di pericolo sussisteva da giorni.
Pertanto alla luce di ciò, anche ad ammettere la prova di un nesso causale, dovrebbe riconoscersi la sussistenza del caso fortuito, anche alla luce di quanto sopra ricordato al punti 2 lett. c).
Infatti la non può essere ritenuta responsabile per non avere rimosso il fango trasportato sulla CP_1
carreggiata. Nessuna prova è stata fornita dall'attore che la strada fosse in quelle condizioni, già nei giorni precedenti ed anzi ciò è smentito dagli elementi probatori sopra indicati, né che la non CP_1
avesse pulito le fosse di scolo delle acque che peraltro il CTU neppure ha rilevato esistenti sul luogo del sinistro.
Ma se così è, stante il rapporto di immediatezza tra il verificarsi del violentissimo evento temporalesco e il sinistro (avvenuto alle 4.30 di mattina), la non ha avuto modo di eseguire alcun CP_1
intervento atto a rimuovere il materiale finito sulla careggiata prima di essere avvisata da CC intervenuti a rilevare il sinistro.
2.3 Né vi è prova che l'oleandro abbia costituito un trampolino per la vettura facendola ribaltare.
Il CTU infatti scrive:
Nel caso specifico, si ritiene che la presenza della pianta di oleandro indicata dall'attore avesse potuto contribuire all'innesco del ribaltamento dell'autovettura.
Non può tuttavia essere escluso che il ribaltamento si sarebbe potuto anche verificare in assenza della pianta, anche se con modalità differenti rispetto a quanto in effetti verificatosi.
Quindi essendo quanto scritto una mera ipotesi non è affatto più probabile che non che la presenza dell'oleandro sia stata la causa del ribaltamento.
Peraltro, anche ove invece tale albero avesse contribuito al ribaltamento della vettura e ai (maggiori) danni che comunque l'attore avrebbe subito, ciò non può essere imputato alla di Livorno. CP_1
L'art 26 del DPR 495 1992 che regola le distanze di siepi vive o piantagioni da strade al comma 9
pagina 6 di 8 precisa che le stesse non si applicano a quelli già esistenti al momento della entrata in vigore del decreto.
Parimenti il decreto 18.2.1992 n. 223 (del quale le istruzioni tecniche allegate al DM n° 2367 del
21.06.2004, richiamate da parte attrice, che costituiscono ultimo aggiornamento, ai sensi dell'art 8 del medesimo, di quelle allegate al D.M. n° 223 del 18.02.1992) si applica solo alle strade realizzate dopo la approvazione dello stesso ai sensi dell'art 9 del medesimo.
Nel caso di specie, a fronte della contestazione della , parte attrice non ha in alcun modo CP_1 provato che l'oleandro fosse stato piantato successivamente alla approvazione delle suddette istruzioni.
2.3.1 Per analoga ragione del tutto irrilevante è la presenza di protezioni laterali, non essendovi prova che la strada sia stata costruita o la stessa abbia subito adeguamenti di tratti significativi, dopo tale data.
Peraltro nel punto ove la vettura è uscita di strada neppure sulla base della normativa sopravvenuta sarebbe stata necessario posizionare guard rail, Infatti, come rilevato dal CTU, il dislivello tra il piano stradale ed il campo dietro le piante, dove si arrestava l'autovettura capovolta, è stato valutato collegialmente coi CTP in circa 1 metro. La banchina si trova al livello della carreggiata e il terreno tende a scendere con gradualità verso il campo adiacente dove finiva il veicolo nel suo punto di quiete;
per fornire un'idea circa la pendenza a scendere, il dislivello del terreno dal piano stradale ad una distanza di circa 1,5 metri (centro della pianta di oleandro) è pari a circa 20 cm. Non sono presenti dislivelli secchi dal margine della strada, né fossati per il drenaggio delle acque piovane.
Quindi non vi era comunque l'obbligo di posizionare il guard rail, così che nessuna incidenza causale può essere imputata alla sua assenza.
3. In definitiva pertanto la domanda essendo infondata deve essere rigettata.
Ne consegue che del tutto superflua è la ammissione della CTU medico legale, per la quale ha insistito parte attrice nel precisare le conclusioni, che pertanto non può essere ammessa.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
Le spese di CTU già poste a provvisorio carico di parte attrice con decreto del 19.1.2024 debbono rimanere a definitivo carico di tale parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da e lo condanna a rimborsare alla Parte_1 CP_1
le spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva,
[...]
pagina 7 di 8 € 5.670,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3844/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTICELLI Parte_1 C.F._1
LEVORATO MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UCCELLI ELENA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Posta in decisione all'udienza del 13.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Livorno,
IN VIA ISTRUTTORIA: previa revoca dell'ordinanza del 8/02/2024 del G.I., ammettere la richiesta di ammissione della CTU medica atteso che risulta provato, secondo il criterio del “più probabile che non” (ossia: da determinati indizi è probabile -più probabile che no- che la causa sia quella indicata dal danneggiato), il nesso causale tra la cosa in custodia alla e il danno patito dal ricorrente per i seguenti CP_1 motivi:
a) Parte ricorrente ha allegato come il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro fosse stato oggetto di forti precipitazioni e rovesci temporaleschi da almeno una settimana, all'uopo producendo i report metereologici ufficiali della Regione Toscana dal giorno 21/09 al 26/09 2020 (cfr. doc. 5-10); ha allegato, altresì, come tale situazione avesse comportato il riempimento degli argini posti a bordo della carreggiata e la fuoriuscita sul manto stradale di detriti e fango (cfr. doc. 11); ha, infine, evidenziato come in tale frangente la non abbia intrapreso alcuna azione volta alla messa in CP_1
pagina 1 di 8 sicurezza della strada, con operazioni di pulitura e/o di chiusura al traffico o con l'apposizione di specifici segnali di pericolo, limitandosi, successivamente al sinistro, a far eseguire normali operazioni di pulitura del manto stradale (cfr. testimonianza teste ) senza interventi di messa in Tes_1 sicurezza degli argini.
Orbene, le circostanze sopra dedotte e allegate risultano non contestate né risulta che la CP_1 abbia offerto in giudizio alcuna prova di segno contrario.
b) Parte ricorrente ha allegato la pericolosità del tratto stradale interessato al sinistro, con riferimento alla presenza di alberi posti ad una distanza inferiore dei metri 3 previsti dal DM 21.6.2004 ed alla mancanza di guard-rail a protezione, richiamando sul punto la Sentenza n. 1212/2015 (cfr. doc. 12) del Tribunale di Livorno, con cui venne condannata la per non aver apposto le adeguate CP_1 misure di protezione, in considerazione della predetta presenza di alberi posti ad una distanza inferiore da quanto stabilito dalla normativa.
Anche su tale circostanza la non ha dedotto né allegato né contestato alcunché; CP_1
c) Il consulente tecnico nella propria relazione, limitata all'accertamento del contributo causale nel sinistro della “pianta di Oleandro indicata dall'attore nell'atto di citazione”, ha ritenuto che la presenza della pianta in questione abbia “potuto contribuire all'innesco del ribaltamento dell'autovettura” senza però escludere che “il ribaltamento si sarebbe potuto anche verificare in assenza della pianta, anche se con modalità differenti rispetto a quanto in effetti verificatosi”, in quanto a detta del consulente, “Il terreno parecchio sconnesso, cedevole per la pioggia, con pendenza irregolare, avrebbe però potuto attivare anche un ribaltamento del veicolo causato da un impuntamento laterale delle ruote destre, alla stessa stregua di come avrebbe potuto fare il cespuglio di oleandro”.
Atteso quanto sopra, è evidente come sulla scorta di quanto ipotizzato dal CTU, da un lato, si possa affermare come il ribaltamento possa essere stato causato dalla pianta, ma dall'altro, si possa altresì dedurre come la presenza di protezioni sulla pianta posta ad una distanza inferiore da quella prevista dalla normativa, avrebbe impedito la fuoriuscita di strada e, conseguentemente, il ribaltamento dell'autovettura.
In conclusione, alla luce delle circostanze precise e concordanti dedotte e allegate ai superiori punti
a), b) e c), nonché confermate dai testi escussi e , si ritiene più che soddisfatto Tes_2 Tes_1
l'onere probatorio in relazione alla sussistenza del nesso eziologico fra le caratteristiche insidiose del tratto stradale oggetto del sinistro per cui è causa e le gravi lesioni patite dall'attore, mentre dall'altro lato risulta evidente come la convenuta, quale custode del bene, non abbia minimamente CP_1 fornito la prova del ruolo causale della condotta del danneggiato, che deve essere tale da incidere sul nesso di causalità escludendolo.
Per quanto sopra si insiste nella richiesta di CTU medica formulata in citazione, nominando quale consulente di parte il dott. Persona_1
NEL MERITO: ogni diversa istanza, eccezione o deduzione reietta, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta ex art. 2051 nell'evento che ha cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali al sig. e, conseguentemente e per l'effetto, condannarla al pagamento in favore Parte_1 dell'attore dell'importo di €. 160.978,21 o di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali. per parte convenuta:
pagina 2 di 8 “Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia il Tribunale: in tesi: integralmente respingere la domanda poiché infondata in difetto di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico della e, quanto alle singole voci di danno, per i motivi di Controparte_1 cui in comparsa di costituzione e risposta;
in denegata e non creduta (viste le risultanze istruttorie) ipotesi di ritenuta responsabilità della
, accertata la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore pari quanto meno al Controparte_1
50%, accogliere la domanda nella misura che dovesse risultare rigorosamente provata. In ogni caso con vittoria di spese legali, di CTU ed ulteriori occorrende”. 2.- Per l'ipotesi che parte attrice reiterasse l'istanza di ammissione della CTU medico legale già respinta dal GI, ci si oppone nuovamente a tale ammissione in difetto di prova sull'an per i motivi evidenziati nelle note per l'udienza cartolare dell'8.2.2024 che di seguito si riportano: A) la fuoriuscita dalla carreggiata ed il cappottamento dell'auto sono del tutto incompatibili con il mantenimento da parte della stessa di una velocità prudenziale ed adeguata alle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro. Tale circostanza è direttamente comprovata dalla contestazione a controparte della violazione dell'art. 141 cds (si veda il doc. 3 prodotto dal Parte_1
a cui fa espresso riferimento anche il CTU;
B) sotto il profilo causale non è neppure provato, in difetto di ogni riscontro al riguardo e come da subito contestato dalla comparente, che il abbia perso il controllo del mezzo a causa di Parte_1 detriti e/o fango presenti in carreggiata invece che per altro motivo;
Pers C) il CTU Ing. , quanto all'eventuale ruolo causale della presenza della pianta di oleandro, ha precisato che (cfr. pag. 8 della relazione) “in assenza del cespuglio di oleandro, l'auto avrebbe proseguito il movimento sul campo, il quale ne avrebbe potuto consentire lo scivolamento laterale fino all'arresto, per 10-12 metri dal punto di uscita della strada. Il terreno parecchio sconnesso, cedevole per la pioggia, con pendenza irregolare, avrebbe però potuto attivare anche un ribaltamento del veicolo causato da un impuntamento laterale delle ruote destre, alla stessa stregua di come avrebbe potuto fare il cespuglio di oleandro”, in merito al cui contributo causale il CTU si è espresso in termini di mera possibilità; D) la Provincia di Livorno, stante il rapporto di immediatezza tra il verificarsi del violentissimo evento temporalesco e il sinistro (peraltro avvenuto alle 4.30 di mattina), non ha avuto modo di eseguire alcun intervento atto a rimuovere il materiale finito sulla careggiata. Tale circostanza trova riscontro sia nelle risultanze del rapporto di intervento dei Carabinieri prodotto con l'atto introduttivo, sia nelle dichiarazioni testimoniali rese dal verbalizzante in udienza 22.6.2023 (“poco prima del nostro intervento la zona era stata colpita da un violento nubifragio. Abbiamo verificato che la strada era coperta da fango trasportato dai campi vicini”).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1
subiti a seguito del sinistro verificatosi il 25.9.2020 al km 70 della SP 39.
A fondamento della domanda ha dedotto:
a) che egli, mentre era alla guida dell'autovettura di proprietà della moglie, percorrendo la suddetta SP con direzione San Vincenzo – Donoratico, aveva perso il controllo del mezzo fuoriuscendo dalla carreggiata a causa dalla presenza di detriti e fango e che, a causa di un “arbusto di pianta di oleandro” che aveva fatto da trampolino, la vettura si era ribaltata.
pagina 3 di 8 b) che la responsabilità del sinistro era imputabile alla in quanto la presenza di Controparte_1
fango e detriti era riconducibile a forti precipitazioni che avevano interessato la zona nei giorni precedenti il sinistro per cui è causa senza che la fosse intervenuta Controparte_1
tempestivamente per garantire la messa in sicurezza della strada;
c) che inoltre la presenza di tale arbusto di oleandro a distanza inferiore ai tre metri previsti dal DM
21.6.2004 e la mancanza di guardrail avevano contribuito a provocare la fuoriuscita del veicolo dalla strada e il suo ribaltamento.
1.1. Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_1
fondatezza della domanda attrice e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, la prova testimoniale dei carabinieri intervenuti a fare gli accertamenti in conseguenza del sinistro e CTU dinamica.
2. Parte attrice ha asserito che il convenuto dovrebbe essere chiamato a rispondere del fatto per CP_2
cui è causa e dei conseguenti danni ex art. 2051 c.c. quale custode della strada.
Occorre ricordare quanto alla responsabilità ex art 2051 c.c. che, alla luce della più recente giurisprudenza della terza sezione civile della Suprema Corte a partire dalle sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn. 2480 e 2481 (vedi anche la coeva Cass. n. 2477/2018 e le successive Cass. n.
27724/2018, Cass. n. 4588/2022, Cass. SU 20943/2022, Cass.. n. 11152/2023) si sono consolidati tra gli altri i seguenti principi di diritto:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
pagina 4 di 8 d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
2.1. Nel caso concreto non vi è prova che la uscita di strada del sia stata provocata dalla Parte_1
presenza di fango e detriti sulla carreggiata, pur rilevato al momento del loro arrivo dai verbalizzanti.
In assenza di tale prova la domanda, per ciò solo, non può essere accolta. Infatti ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760; Cass. 18 dicembre 2024 n. 33129). In quest'ottica, il nesso di causalità svolge la funzione di imputare al responsabile il fatto illecito. Pertanto, «in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode» (Cass. civ., sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20986; Cass. 33129/2024 cit.).
Infatti nel caso di specie non vi è prova che il sinistro non sia dipeso dalla condotta di guida imprudente dell'attore in ragione delle condizioni metereologiche e della strada presenti al momento della sua verificazione, anzi essendo stata contestata dai verbalizzanti la violazione dell'art 141 co. 1 C.d.S.
2.2. Peraltro anche a voler ritenere il contrario emerge dal verbale redatto dai CC che i detriti e il fango siano dovuti al fatto che la zona era stata colpita da improvviso e violento temporale che portava
pagina 5 di 8 trascinando sulla carreggiata dalle campagne laterali - lato monti – grossi quantitativi di terreno che uniti alla pioggia formavano un lungo velo di fango che rendeva sdrucciolevole l'asfalto per tutta la carreggiata.
Tale circostanza trova riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali rese dal verbalizzante Tes_3
alla udienza del 22.6.2023 avendo lo stesso dichiarato:
[...]
“poco prima del nostro intervento la zona era stata colpita da un violento nubifragio. Abbiamo verificato che la strada era coperta da fango trasportato dai campi vicini”.
Nel verbale i carabinieri hanno altresì precisato che veniva richiesto l'intervento di personale della
Provincia che provvedeva a porre in sicurezza la zona.
È pertanto smentita la affermazione di parte attrice secondo la quale la situazione di pericolo sussisteva da giorni.
Pertanto alla luce di ciò, anche ad ammettere la prova di un nesso causale, dovrebbe riconoscersi la sussistenza del caso fortuito, anche alla luce di quanto sopra ricordato al punti 2 lett. c).
Infatti la non può essere ritenuta responsabile per non avere rimosso il fango trasportato sulla CP_1
carreggiata. Nessuna prova è stata fornita dall'attore che la strada fosse in quelle condizioni, già nei giorni precedenti ed anzi ciò è smentito dagli elementi probatori sopra indicati, né che la non CP_1
avesse pulito le fosse di scolo delle acque che peraltro il CTU neppure ha rilevato esistenti sul luogo del sinistro.
Ma se così è, stante il rapporto di immediatezza tra il verificarsi del violentissimo evento temporalesco e il sinistro (avvenuto alle 4.30 di mattina), la non ha avuto modo di eseguire alcun CP_1
intervento atto a rimuovere il materiale finito sulla careggiata prima di essere avvisata da CC intervenuti a rilevare il sinistro.
2.3 Né vi è prova che l'oleandro abbia costituito un trampolino per la vettura facendola ribaltare.
Il CTU infatti scrive:
Nel caso specifico, si ritiene che la presenza della pianta di oleandro indicata dall'attore avesse potuto contribuire all'innesco del ribaltamento dell'autovettura.
Non può tuttavia essere escluso che il ribaltamento si sarebbe potuto anche verificare in assenza della pianta, anche se con modalità differenti rispetto a quanto in effetti verificatosi.
Quindi essendo quanto scritto una mera ipotesi non è affatto più probabile che non che la presenza dell'oleandro sia stata la causa del ribaltamento.
Peraltro, anche ove invece tale albero avesse contribuito al ribaltamento della vettura e ai (maggiori) danni che comunque l'attore avrebbe subito, ciò non può essere imputato alla di Livorno. CP_1
L'art 26 del DPR 495 1992 che regola le distanze di siepi vive o piantagioni da strade al comma 9
pagina 6 di 8 precisa che le stesse non si applicano a quelli già esistenti al momento della entrata in vigore del decreto.
Parimenti il decreto 18.2.1992 n. 223 (del quale le istruzioni tecniche allegate al DM n° 2367 del
21.06.2004, richiamate da parte attrice, che costituiscono ultimo aggiornamento, ai sensi dell'art 8 del medesimo, di quelle allegate al D.M. n° 223 del 18.02.1992) si applica solo alle strade realizzate dopo la approvazione dello stesso ai sensi dell'art 9 del medesimo.
Nel caso di specie, a fronte della contestazione della , parte attrice non ha in alcun modo CP_1 provato che l'oleandro fosse stato piantato successivamente alla approvazione delle suddette istruzioni.
2.3.1 Per analoga ragione del tutto irrilevante è la presenza di protezioni laterali, non essendovi prova che la strada sia stata costruita o la stessa abbia subito adeguamenti di tratti significativi, dopo tale data.
Peraltro nel punto ove la vettura è uscita di strada neppure sulla base della normativa sopravvenuta sarebbe stata necessario posizionare guard rail, Infatti, come rilevato dal CTU, il dislivello tra il piano stradale ed il campo dietro le piante, dove si arrestava l'autovettura capovolta, è stato valutato collegialmente coi CTP in circa 1 metro. La banchina si trova al livello della carreggiata e il terreno tende a scendere con gradualità verso il campo adiacente dove finiva il veicolo nel suo punto di quiete;
per fornire un'idea circa la pendenza a scendere, il dislivello del terreno dal piano stradale ad una distanza di circa 1,5 metri (centro della pianta di oleandro) è pari a circa 20 cm. Non sono presenti dislivelli secchi dal margine della strada, né fossati per il drenaggio delle acque piovane.
Quindi non vi era comunque l'obbligo di posizionare il guard rail, così che nessuna incidenza causale può essere imputata alla sua assenza.
3. In definitiva pertanto la domanda essendo infondata deve essere rigettata.
Ne consegue che del tutto superflua è la ammissione della CTU medico legale, per la quale ha insistito parte attrice nel precisare le conclusioni, che pertanto non può essere ammessa.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
Le spese di CTU già poste a provvisorio carico di parte attrice con decreto del 19.1.2024 debbono rimanere a definitivo carico di tale parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da e lo condanna a rimborsare alla Parte_1 CP_1
le spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva,
[...]
pagina 7 di 8 € 5.670,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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