Articolo 73 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 72Articolo 74
Versione
13 aprile 1963
Art. 73.
Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali e' utile, a tutti gli effetti, il servizio prestato dal 1 luglio 1953, in qualita' di ricevitore e di portalettere. E' altresi' valido il servizio prestato dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 211 , con la qualifica di procaccia. Si procede all'inquadramento iniziando dalla qualifica di agente di terza classe.
Per quanto riguarda l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio si applica quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 72.
Gli addetti al servizio di recapito dei telegrammi ed espressi assunti alle dipendenze degli uffici locali con contratto di diritto privato ai sensi dell' articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120 , sono nominati fattorini e ad essi viene attribuito il trattamento economico corrispondente al coefficiente 150 previsto dall'articolo 41 della presente legge.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963