TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/12/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
SA RI RA ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al nr. 1970/2021 R.G., avente ad oggetto: “altri contratti atipici” e vertente
T R A
nato a [...] l'[...] C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico De Tommaso, con studio in RO, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
APPELLANTE
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Griesi Nicola con Controparte_1 CodiceFiscale_2 studio in Palazzo San Gervasio ed ivi elettivamente domiciliato, come in atti;
APPELLATO
nonché
e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 Controparte_3
APPELLATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE: accoglimento dell'appello e, per l'effetto, accogliere il gravame avverso la sentenza n. 4/2021 emessa dal giudice di pace di Melfi e dichiarare la incompetenza del medesimo per essere competente a conoscere la vicenda il giudice di pace di RO, con vittoria delle spese del doppio grado;
APPELLATO: dichiarare inammissibile l'appello e comunque rigettarlo in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proposto innanzi al giudice di pace di Melfi, conveniva in Controparte_1 giudizio e l' e domandando accertarsi Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita intercorso in data 13.6.2014 tra l'attore ed i convenuti per esclusivo inadempimento degli stessi, e condannarli alla restituzione della somma versata, di € 1.250,00 oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'attore in relazione al contratto, da liquidare in € 1169,00 ed al risarcimento dell'ulteriore danno da liquidare, equitativamente, nell'importo non inferiore ad € 2.000,00 ovvero al pagamento delle diverse, maggiori o minori somme, che fossero ritenute di giustizia nel limite della competenza del giudice adito, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, la parte allegava: che egli nel 2014 si era recato in RO ove aveva acquistato, da e dall'allevamento DD un cucciolone di razza setter ed un cane Parte_1 di razza pointer, entrambi di “ modeste fattezze” ma dei quali era garantita la capacità quali cani da caccia;
che egli aveva pagato complessivamente la somma di € 1250,00 essendogli stato garantito anche il buono stato di salute;
che malgrado l'assunzione di garanzie in tal senso alcuna documentazione sanitaria gli era stata trasmessa;
che uno dei cani risultava anche affetto da “erlichia”; che entrambi manifestavano scarsissime prestazioni venatorie;
che in data 31.12.2014 egli aveva inoltrato diffida, rimasta senza esito;
che, alla fine, dopo insistenze, egli aveva provveduto alla restituzione dei cani ad Altamura nel febbraio del 2015 ma, malgrado impegno alla restituzione da parte del , essa non era avvenuta. Pt_1
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva, in via assolutamente preliminare : Parte_1
l'inesistenza di qualsiasi allevamento DD con Sede in Terracina come indicato in citazione;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
incompetenza per territorio giacchè non era rinvenibile nella vicenda narrata in citazione alcun valido criterio atto a radicare la competenza in capo al giudice di pace di Melfi;
nullità della citazione non solo per inesistenza del convenuto allevamento DD del quale non era stata indicato alcun codice fiscale o
P.Iva, ma anche per l'assoluta carenza del fondamento della asserita responsabilità di esso convenuto;
mancata prova del versamento di somme di danaro in contanti;
assenza di formale diffida, mai allo stesso notificata.
Dopo alcuni rinvii, resisi sostanzialmente necessari in quanto la parte attrice onerata della produzione del codice fisale dell'allevamento convenuto, a tanto non provvedeva, all'udienza del 13.12.2016
l'attore indicava a verbale il codice fiscale non dell'allevamento ma del suo legale rappresentante, ed indicava i capitoli della prova orale della quale domandava l'ammissione.
Era disposto ulteriore rinvio per l'esperimento della negoziazione assistita ed assegnato termine alle parti per meglio illustrare la eccepita incompetenza territoriale del giudice di pace adito.
Le parti depositavano proprie note autorizzate ed il giudice, ammessa ed espletata la prova orale articolata a verbale di udienza dall'attore , definiva la controversia accogliendo la domanda attorea, ritenuto, quanto alla eccezione di incompetenza territoriale, che la stessa fosse inaccoglibile in quanto il convenuto non aveva “ contestato nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dall'art. 18,19 e 20
c.p.c.”, anche con riferimento all'latro convenuto rimasto contumace.
Con atto di citazione notificato sia a che ad con Sede in Controparte_1 Controparte_4
Terracina era proposto gravame avverso la sentenza di primo grado e l'attore concludeva come in epigrafe.
Si costituiva l'appellato che a sua volta concludeva come in epigrafe. Controparte_1
Non si costituiva, invece l'altro convenuto, la cui notifica era eseguita dalla parte appellante mediante tentativo di consegna alla Via Consolare n. 41 di Terracina, CAN e mancato ritiro del piego per compiuta giacenza.
Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Dopo avere sollecitato le parti ad interloquire in merito alla instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte denominata come “ , la causa era riservata a sentenza Controparte_4 all'udienza del 14.10.2025 assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti quanto al deposito delle comparse conclusionali.
Va dichiarata la nullità della sentenza, affermando l'incompetenza per territorio del giudice di pace di
Melfi, con assegnazione, alle parti, di termini per la riassunzione dello stesso innanzi al giudice competente che va individuato nel giudice di pace di RO, giusta art. 50 c.p.c.
MOTIVAZIONE
In via preliminare va affermata la tempestività dell'atto di appello, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza, non notificata, ovvero il 5.1.2021.
Il gravame è altresì ammissibile, alla stregua delle coordinate espresse dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “… gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata…”. ( cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017)
Ed ancora, in chiave sostanzialistica e condivisibile, si è sostenuto che : “ …Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado….” . ( Cass. n. 40560/2021)
Va inoltre precisato come la sentenza emessa dal giudice di pace, per valore, non pare rientrare nelle sentenza per le quali l'appello è rimedio a critica vincolata, giusta art.113 e 339 c.p.c.
In diritto, l'art. 339 c.p.c. prevede che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità a norma dell'art. 113 c.p.c. secondo comma sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
L'art. 113 c.p.c. comma secondo, nel testo modificato dall'art. 1 del D.L. 18/2003, convertito in L.
63/2003 prevedeva che il giudice di pace decidesse secondo equità per le cause di valore non superiore ad € 1.100,00 fatta esclusione per quelle relative a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile.
Il limite di valore era poi elevato ad € 2.500,00 dal combinato disposto dagli artt. 27 e 32 del D.Lg.s
116/2017, con decorrenza inizialmente indicata nel 31.10.2021.
Di seguito, tuttavia, interveniva nuovamente il legislatore che, con D.L. 162/2019, conv. in L. 8/2020, differiva l'entrata in vigore della riforma del 2017 alla data del 31.10.2025, con la conseguenza che il limite valoriale delle pronunce secondo equità, per il tempo vigente, con riferimento al procedimento di primo grado in esame, è quello di € 1.100,00 .
Nel caso di specie la sentenza è stata depositata il 5.1.2021.
Va anche rilevato come il gravame sarebbe ammissibile anche nella ipotesi in cui si trattasse di sentenze decise secondo equità, giacchè alcuni dei principi enunciati a fondamento dei motivi di gravame, costituiscono violazione di norme sul procedimento.
Nel merito, l'appellante articola avverso la sentenza di primo grado i seguenti motivi di gravame:
1. Erronea applicazione dell'art. 18 c.p.c.
1.1. erroneamente il giudice non aveva valutato la inapplicabilità del foro del consumatore in quanto aveva documentato, mediante certificazione rilasciata dal centro per Pt_1
l'Impiego, che egli, nel periodo nel quale era stato stipulato il contratto, era dipendente a tempo pieno ed indeterminato preso una società, con la conseguenza che non poteva essere considerato professionista;
meno ancora, egli poteva essere considerato come intermediario di un fantomatico allevamento la cui esistenza era rimasta indimostrata. L'attore non aveva fornito alcuna prova della esistenza dell'allevamento, peraltro avente sede in Terracina, posto che non aveva mai prodotto alcuna certificazione, né della CCIAA né rilasciata dai soggetto cui per legge gli allevamenti sono tenuti a registrarsi, come specificamente indicati alla pag.
13 dell'atto di appello;
1.2. il giudice non aveva considerato i principi chiaramente espressi dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 41/2006 laddove egli aveva chiaramente indicato il Foro competente e non aveva alcun onere di argomentare sulla competenza per territorio dell'altro convenuto, avente
Sede a Terracina, come indicato anche nella comparsa di costituzione, e la cui esistenza era persino revocabile in dubbio.
2. Falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. incertezza assoluta in merito alla individuazione della parte, apparente assolvimento dell'onere a suo carico ad opera dell'attore
L'attore in citazione non aveva indicato il codice fiscale del convenuto allevamento e neanche in prosieguo aveva fornito elementi atti ad accertarne l'effettiva esistenza, laddove in udienza si era limitato a dichiarare- senza documentare in alcun modo – che il legale rappresentante era certo CP_5
, cui l'atto introduttivo era notificato.
[...]
3. Errata e falsa applicazione dell'art. 320 c.p.c. laddove il giudice, malgrado richiesto, non aveva concesso al convenuto termine di cui all'art. 320 c.p.c.
L'appello è meritevole di accoglimento quanto alla eccepita incompetenza del giudice di pace di Melfi.
Il giudice di pace, in sentenza, respingeva l'eccezione di incompetenza ritenendo che il convenuto non avesse contestato la competenza per territorio in ragione di tutti i fori alternativi di cui agli artt. 18,19
e 20 c.p.c., anche con riferimento all'altro convenuto.
Contrariamente a quanto sostenuto, invece, il convenuto sia nella comparsa di costituzione sia di seguito , nelle note autorizzate dal giudice proprio al fine di meglio argomentare sulla eccezione preliminare, aveva chiaramente dedotto come, in base ai medesimi criteri indicati dall'attore in citazione, non poteva individuarsi alcun elemento atto a radicare la competenza in capo al giudice di pace di Melfi.
Nell'atto di citazione, infatti, come allegato dall'attore, il contratto era stato stipulato a RO e aveva la sua residenza e domicilio in RO, mentre il convenuto Pt_1 Controparte_4 aveva per come sostenuto dall'attore, Sede legale in Terracina. ( cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione)
Nelle note autorizzate , inoltre, il convenuto chiaramente eccepiva come era da revocarsi in dubbio la stessa esistenza dell'allevamento che solo ove eventualmente esistente - essendo un operaio Pt_1 a tempo pieno di una società e pertanto non qualificabile come professionista- avrebbe potuto radicare, in ragione del foro del consumatore la competenza innanzi al giudice di pace adito, facendo riferimento cioè al principio del Foro del consumatore.
Nel giudizio di primo grado l'attore non ha mai prodotto alcuna documentazione dalla quale evincere l'effettiva esistenza dell'allevamento, il cui codice fiscale non era infatti neanche inserito nel corpo dell'atto di citazione, limitandosi all'udienza del 13.12.2016 l'attore a dichiarare che certo “ CP_5
ne era il legale rappresentante “ con indicazione del codice fiscale del solo ( cfr. pag.
[...] CP_5
1 verbale di udienza del 13.12.2016)
Va rimarcato come l'attore risulti avere notificato l'atto di citazione al nel 2018, alla Controparte_5
Via Consolare n. 41 di Terracina, indicata come Sede dell'allevamento giusta CP_4 documentazione depositata in atti.
Si osserva come il professionista, ai sensi dell'art. 3 del D.Lg.s 206/2005 è colui che, persona fisica o giuridica agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale ovvero un suo intermediario, e nel caso concreto la allegazione secondo la quale era un intermediario dell'allevamento oltre a non essere in alcun modo Pt_1 CP_4 documentata in limine litis, era contestata dal primo che documentava anche la propria condizione lavorativa.
Dall'insieme delle osservazioni che precedono appare piuttosto evidente come il giudice di pace avrebbe dovuto: verificare l'effettiva esistenza dell'allevamento mediante certificazioni che era onere della parte attrice acquisire (e della quale il giudice stesso aveva disposto il deposito) e la sua riconducibilità a , unico soggetto al quale risultava notificato l'atto introduttivo. Controparte_5
Ed infatti, sarebbe addirittura inesistente ( e non solo nulla) una notifica eseguita in luogo o in mani di un soggetto in alcun modo riconducibile all'allevamento, con ogni conseguenza sul piano della validità della sentenza.
Allora, il giudice di pace, sia in limine litis, sia all'esito delle numerose udienze interlocutorie e delle note autorizzate dalle parti, avrebbe dovuto accertare, allo stato degli atti, l'incompetenza per territorio del giudice adito, in quanto:
dell'allevamento non era stata provata la stessa esistenza;
non poteva essere considerato professionista;
Pt_1
il convenuto , litisconsorte necessario, aveva residenza a RO ed il contratto era stato Pt_1 concluso in RO mediante consegna dei due cani;
non esisteva alcun elemento valido dal quale ricavare l'applicabilità del foro del consumatore che avrebbe potuto essere invocato ( ed infatti nelle note autorizzate dell'attore detto foro era invocato) solo con riferimento al presunto allevamento di cani, risultando indimostrato lo status di intermediario in capo a . Pt_1
Va osservato come nella controversia, essendo stata richiesta la risoluzione del contratto di compravendita, era astrattamente configurabile non una ipotesi di litisconsorzio necessario. ( sul tema
Cass. n. 9042/2016)
Va anche rilevato come la sentenza della Corte Costituzionale menzionata dall'appellante sia calzante se, come lo si ritiene, si ritenga inoperante la regola del foro inderogabile del consumatore, come nel caso di specie.
Ed allora: rilevato che nella odierna controversia non vi è - e non vi era- prova della esistenza del convenuto professionista ( ovvero dell'allevamento), rilevato che peraltro è dubbia anche la riferibilità della notifica a soggetto riconducibile all'allevamento, la sentenza di primo grado deve essere annullata, affermando la competenza per la controversia del giudice di pace di RO, innanzi al quale le parti riassumeranno il giudizio.
Quanto al disposto rinvio al giudice di primo grado, va dato atto della esistenza di due orientamenti .
Secondo un primo orientamento, infatti, stante la tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. laddove il giudice dell'appello rilevi un difetto di competenza dovrebbe in ogni caso decidere il gravame nel merito. ( sul tema 7346/1997 ma anche Cass. 6523/2002)
In base ad un secondo orientamento, che appare maggiormente condivisibile, invece, il giudice di appello che rilevi la incompetenza del giudice di primo grado, deve indicare il giudice competente innanzi al quale le parti riassumeranno il giudizio, giusta art. 50 c.p.c. (sul tema cfr. Cass. n.
10566/2003)
In particolare, si è affermato che : “… il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare
l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ.,non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia…”. ( cfr. Cass. n. 22958/2010 ma anche 5590/2011)
Va osservato, solo per completezza di esame, che alle medesime considerazioni ( del rinvio al primo giudice) si addiverrebbe valorizzando il profilo della effettività del contraddittorio, laddove non vi è prova che la notifica eseguita a certo sia stata eseguita a soggetto in qualche modo riferibile CP_5 all'allevamento CP_4
La pronuncia, sia pure in rito, e giusta art. 91 c.p.c. impone l'adozione delle statuizioni sulle spese del presente grado di giudizio, dovendo rimettersi le parti al giudice competente per la rinnovazione del giudizio di primo grado. ( sul tema Cass. n. 7010/2017)
Esse seguono la soccombenza nei rapporti tra appellante ed appellato , e vanno Controparte_1 pertanto poste a carico della parte appellata ed in favore della parte appellante, e liquidate in € 147,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi, in base alla natura della causa, al suo valore ( applicazione secondo scaglione) alle attività processuali svolte ( studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e facendo applicazione del criteri tariffari di cui al d.nm.55/2014 e s.m.i. applicati in valori sostanzialmente pari ai medi di tariffa, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito per l'appellante, per fattone anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4/2021 emessa Parte_1 dal giudice di pace di Melfi, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e dichiara la nullità della sentenza di primo grado per essere incompetente, per la controversia, il giudice di pace di Melfi;
2) Assegna alle parti termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza per riassumere il giudizio innanzi al giudice di pace di RO;
3) Condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado, che liquida in Controparte_1
€ 2.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, liquidate in € 147,00, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito di parte appellante, per dichiarato anticipo;
4) Nulla spese per il resto.
Così deciso in Potenza 7-12-2025
Il giudice
Dott.ssa SA RI RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
SA RI RA ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al nr. 1970/2021 R.G., avente ad oggetto: “altri contratti atipici” e vertente
T R A
nato a [...] l'[...] C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico De Tommaso, con studio in RO, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
APPELLANTE
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Griesi Nicola con Controparte_1 CodiceFiscale_2 studio in Palazzo San Gervasio ed ivi elettivamente domiciliato, come in atti;
APPELLATO
nonché
e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 Controparte_3
APPELLATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE: accoglimento dell'appello e, per l'effetto, accogliere il gravame avverso la sentenza n. 4/2021 emessa dal giudice di pace di Melfi e dichiarare la incompetenza del medesimo per essere competente a conoscere la vicenda il giudice di pace di RO, con vittoria delle spese del doppio grado;
APPELLATO: dichiarare inammissibile l'appello e comunque rigettarlo in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proposto innanzi al giudice di pace di Melfi, conveniva in Controparte_1 giudizio e l' e domandando accertarsi Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita intercorso in data 13.6.2014 tra l'attore ed i convenuti per esclusivo inadempimento degli stessi, e condannarli alla restituzione della somma versata, di € 1.250,00 oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'attore in relazione al contratto, da liquidare in € 1169,00 ed al risarcimento dell'ulteriore danno da liquidare, equitativamente, nell'importo non inferiore ad € 2.000,00 ovvero al pagamento delle diverse, maggiori o minori somme, che fossero ritenute di giustizia nel limite della competenza del giudice adito, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, la parte allegava: che egli nel 2014 si era recato in RO ove aveva acquistato, da e dall'allevamento DD un cucciolone di razza setter ed un cane Parte_1 di razza pointer, entrambi di “ modeste fattezze” ma dei quali era garantita la capacità quali cani da caccia;
che egli aveva pagato complessivamente la somma di € 1250,00 essendogli stato garantito anche il buono stato di salute;
che malgrado l'assunzione di garanzie in tal senso alcuna documentazione sanitaria gli era stata trasmessa;
che uno dei cani risultava anche affetto da “erlichia”; che entrambi manifestavano scarsissime prestazioni venatorie;
che in data 31.12.2014 egli aveva inoltrato diffida, rimasta senza esito;
che, alla fine, dopo insistenze, egli aveva provveduto alla restituzione dei cani ad Altamura nel febbraio del 2015 ma, malgrado impegno alla restituzione da parte del , essa non era avvenuta. Pt_1
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva, in via assolutamente preliminare : Parte_1
l'inesistenza di qualsiasi allevamento DD con Sede in Terracina come indicato in citazione;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
incompetenza per territorio giacchè non era rinvenibile nella vicenda narrata in citazione alcun valido criterio atto a radicare la competenza in capo al giudice di pace di Melfi;
nullità della citazione non solo per inesistenza del convenuto allevamento DD del quale non era stata indicato alcun codice fiscale o
P.Iva, ma anche per l'assoluta carenza del fondamento della asserita responsabilità di esso convenuto;
mancata prova del versamento di somme di danaro in contanti;
assenza di formale diffida, mai allo stesso notificata.
Dopo alcuni rinvii, resisi sostanzialmente necessari in quanto la parte attrice onerata della produzione del codice fisale dell'allevamento convenuto, a tanto non provvedeva, all'udienza del 13.12.2016
l'attore indicava a verbale il codice fiscale non dell'allevamento ma del suo legale rappresentante, ed indicava i capitoli della prova orale della quale domandava l'ammissione.
Era disposto ulteriore rinvio per l'esperimento della negoziazione assistita ed assegnato termine alle parti per meglio illustrare la eccepita incompetenza territoriale del giudice di pace adito.
Le parti depositavano proprie note autorizzate ed il giudice, ammessa ed espletata la prova orale articolata a verbale di udienza dall'attore , definiva la controversia accogliendo la domanda attorea, ritenuto, quanto alla eccezione di incompetenza territoriale, che la stessa fosse inaccoglibile in quanto il convenuto non aveva “ contestato nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dall'art. 18,19 e 20
c.p.c.”, anche con riferimento all'latro convenuto rimasto contumace.
Con atto di citazione notificato sia a che ad con Sede in Controparte_1 Controparte_4
Terracina era proposto gravame avverso la sentenza di primo grado e l'attore concludeva come in epigrafe.
Si costituiva l'appellato che a sua volta concludeva come in epigrafe. Controparte_1
Non si costituiva, invece l'altro convenuto, la cui notifica era eseguita dalla parte appellante mediante tentativo di consegna alla Via Consolare n. 41 di Terracina, CAN e mancato ritiro del piego per compiuta giacenza.
Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Dopo avere sollecitato le parti ad interloquire in merito alla instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte denominata come “ , la causa era riservata a sentenza Controparte_4 all'udienza del 14.10.2025 assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti quanto al deposito delle comparse conclusionali.
Va dichiarata la nullità della sentenza, affermando l'incompetenza per territorio del giudice di pace di
Melfi, con assegnazione, alle parti, di termini per la riassunzione dello stesso innanzi al giudice competente che va individuato nel giudice di pace di RO, giusta art. 50 c.p.c.
MOTIVAZIONE
In via preliminare va affermata la tempestività dell'atto di appello, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza, non notificata, ovvero il 5.1.2021.
Il gravame è altresì ammissibile, alla stregua delle coordinate espresse dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “… gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata…”. ( cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017)
Ed ancora, in chiave sostanzialistica e condivisibile, si è sostenuto che : “ …Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado….” . ( Cass. n. 40560/2021)
Va inoltre precisato come la sentenza emessa dal giudice di pace, per valore, non pare rientrare nelle sentenza per le quali l'appello è rimedio a critica vincolata, giusta art.113 e 339 c.p.c.
In diritto, l'art. 339 c.p.c. prevede che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità a norma dell'art. 113 c.p.c. secondo comma sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
L'art. 113 c.p.c. comma secondo, nel testo modificato dall'art. 1 del D.L. 18/2003, convertito in L.
63/2003 prevedeva che il giudice di pace decidesse secondo equità per le cause di valore non superiore ad € 1.100,00 fatta esclusione per quelle relative a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile.
Il limite di valore era poi elevato ad € 2.500,00 dal combinato disposto dagli artt. 27 e 32 del D.Lg.s
116/2017, con decorrenza inizialmente indicata nel 31.10.2021.
Di seguito, tuttavia, interveniva nuovamente il legislatore che, con D.L. 162/2019, conv. in L. 8/2020, differiva l'entrata in vigore della riforma del 2017 alla data del 31.10.2025, con la conseguenza che il limite valoriale delle pronunce secondo equità, per il tempo vigente, con riferimento al procedimento di primo grado in esame, è quello di € 1.100,00 .
Nel caso di specie la sentenza è stata depositata il 5.1.2021.
Va anche rilevato come il gravame sarebbe ammissibile anche nella ipotesi in cui si trattasse di sentenze decise secondo equità, giacchè alcuni dei principi enunciati a fondamento dei motivi di gravame, costituiscono violazione di norme sul procedimento.
Nel merito, l'appellante articola avverso la sentenza di primo grado i seguenti motivi di gravame:
1. Erronea applicazione dell'art. 18 c.p.c.
1.1. erroneamente il giudice non aveva valutato la inapplicabilità del foro del consumatore in quanto aveva documentato, mediante certificazione rilasciata dal centro per Pt_1
l'Impiego, che egli, nel periodo nel quale era stato stipulato il contratto, era dipendente a tempo pieno ed indeterminato preso una società, con la conseguenza che non poteva essere considerato professionista;
meno ancora, egli poteva essere considerato come intermediario di un fantomatico allevamento la cui esistenza era rimasta indimostrata. L'attore non aveva fornito alcuna prova della esistenza dell'allevamento, peraltro avente sede in Terracina, posto che non aveva mai prodotto alcuna certificazione, né della CCIAA né rilasciata dai soggetto cui per legge gli allevamenti sono tenuti a registrarsi, come specificamente indicati alla pag.
13 dell'atto di appello;
1.2. il giudice non aveva considerato i principi chiaramente espressi dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 41/2006 laddove egli aveva chiaramente indicato il Foro competente e non aveva alcun onere di argomentare sulla competenza per territorio dell'altro convenuto, avente
Sede a Terracina, come indicato anche nella comparsa di costituzione, e la cui esistenza era persino revocabile in dubbio.
2. Falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. incertezza assoluta in merito alla individuazione della parte, apparente assolvimento dell'onere a suo carico ad opera dell'attore
L'attore in citazione non aveva indicato il codice fiscale del convenuto allevamento e neanche in prosieguo aveva fornito elementi atti ad accertarne l'effettiva esistenza, laddove in udienza si era limitato a dichiarare- senza documentare in alcun modo – che il legale rappresentante era certo CP_5
, cui l'atto introduttivo era notificato.
[...]
3. Errata e falsa applicazione dell'art. 320 c.p.c. laddove il giudice, malgrado richiesto, non aveva concesso al convenuto termine di cui all'art. 320 c.p.c.
L'appello è meritevole di accoglimento quanto alla eccepita incompetenza del giudice di pace di Melfi.
Il giudice di pace, in sentenza, respingeva l'eccezione di incompetenza ritenendo che il convenuto non avesse contestato la competenza per territorio in ragione di tutti i fori alternativi di cui agli artt. 18,19
e 20 c.p.c., anche con riferimento all'altro convenuto.
Contrariamente a quanto sostenuto, invece, il convenuto sia nella comparsa di costituzione sia di seguito , nelle note autorizzate dal giudice proprio al fine di meglio argomentare sulla eccezione preliminare, aveva chiaramente dedotto come, in base ai medesimi criteri indicati dall'attore in citazione, non poteva individuarsi alcun elemento atto a radicare la competenza in capo al giudice di pace di Melfi.
Nell'atto di citazione, infatti, come allegato dall'attore, il contratto era stato stipulato a RO e aveva la sua residenza e domicilio in RO, mentre il convenuto Pt_1 Controparte_4 aveva per come sostenuto dall'attore, Sede legale in Terracina. ( cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione)
Nelle note autorizzate , inoltre, il convenuto chiaramente eccepiva come era da revocarsi in dubbio la stessa esistenza dell'allevamento che solo ove eventualmente esistente - essendo un operaio Pt_1 a tempo pieno di una società e pertanto non qualificabile come professionista- avrebbe potuto radicare, in ragione del foro del consumatore la competenza innanzi al giudice di pace adito, facendo riferimento cioè al principio del Foro del consumatore.
Nel giudizio di primo grado l'attore non ha mai prodotto alcuna documentazione dalla quale evincere l'effettiva esistenza dell'allevamento, il cui codice fiscale non era infatti neanche inserito nel corpo dell'atto di citazione, limitandosi all'udienza del 13.12.2016 l'attore a dichiarare che certo “ CP_5
ne era il legale rappresentante “ con indicazione del codice fiscale del solo ( cfr. pag.
[...] CP_5
1 verbale di udienza del 13.12.2016)
Va rimarcato come l'attore risulti avere notificato l'atto di citazione al nel 2018, alla Controparte_5
Via Consolare n. 41 di Terracina, indicata come Sede dell'allevamento giusta CP_4 documentazione depositata in atti.
Si osserva come il professionista, ai sensi dell'art. 3 del D.Lg.s 206/2005 è colui che, persona fisica o giuridica agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale ovvero un suo intermediario, e nel caso concreto la allegazione secondo la quale era un intermediario dell'allevamento oltre a non essere in alcun modo Pt_1 CP_4 documentata in limine litis, era contestata dal primo che documentava anche la propria condizione lavorativa.
Dall'insieme delle osservazioni che precedono appare piuttosto evidente come il giudice di pace avrebbe dovuto: verificare l'effettiva esistenza dell'allevamento mediante certificazioni che era onere della parte attrice acquisire (e della quale il giudice stesso aveva disposto il deposito) e la sua riconducibilità a , unico soggetto al quale risultava notificato l'atto introduttivo. Controparte_5
Ed infatti, sarebbe addirittura inesistente ( e non solo nulla) una notifica eseguita in luogo o in mani di un soggetto in alcun modo riconducibile all'allevamento, con ogni conseguenza sul piano della validità della sentenza.
Allora, il giudice di pace, sia in limine litis, sia all'esito delle numerose udienze interlocutorie e delle note autorizzate dalle parti, avrebbe dovuto accertare, allo stato degli atti, l'incompetenza per territorio del giudice adito, in quanto:
dell'allevamento non era stata provata la stessa esistenza;
non poteva essere considerato professionista;
Pt_1
il convenuto , litisconsorte necessario, aveva residenza a RO ed il contratto era stato Pt_1 concluso in RO mediante consegna dei due cani;
non esisteva alcun elemento valido dal quale ricavare l'applicabilità del foro del consumatore che avrebbe potuto essere invocato ( ed infatti nelle note autorizzate dell'attore detto foro era invocato) solo con riferimento al presunto allevamento di cani, risultando indimostrato lo status di intermediario in capo a . Pt_1
Va osservato come nella controversia, essendo stata richiesta la risoluzione del contratto di compravendita, era astrattamente configurabile non una ipotesi di litisconsorzio necessario. ( sul tema
Cass. n. 9042/2016)
Va anche rilevato come la sentenza della Corte Costituzionale menzionata dall'appellante sia calzante se, come lo si ritiene, si ritenga inoperante la regola del foro inderogabile del consumatore, come nel caso di specie.
Ed allora: rilevato che nella odierna controversia non vi è - e non vi era- prova della esistenza del convenuto professionista ( ovvero dell'allevamento), rilevato che peraltro è dubbia anche la riferibilità della notifica a soggetto riconducibile all'allevamento, la sentenza di primo grado deve essere annullata, affermando la competenza per la controversia del giudice di pace di RO, innanzi al quale le parti riassumeranno il giudizio.
Quanto al disposto rinvio al giudice di primo grado, va dato atto della esistenza di due orientamenti .
Secondo un primo orientamento, infatti, stante la tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. laddove il giudice dell'appello rilevi un difetto di competenza dovrebbe in ogni caso decidere il gravame nel merito. ( sul tema 7346/1997 ma anche Cass. 6523/2002)
In base ad un secondo orientamento, che appare maggiormente condivisibile, invece, il giudice di appello che rilevi la incompetenza del giudice di primo grado, deve indicare il giudice competente innanzi al quale le parti riassumeranno il giudizio, giusta art. 50 c.p.c. (sul tema cfr. Cass. n.
10566/2003)
In particolare, si è affermato che : “… il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare
l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ.,non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia…”. ( cfr. Cass. n. 22958/2010 ma anche 5590/2011)
Va osservato, solo per completezza di esame, che alle medesime considerazioni ( del rinvio al primo giudice) si addiverrebbe valorizzando il profilo della effettività del contraddittorio, laddove non vi è prova che la notifica eseguita a certo sia stata eseguita a soggetto in qualche modo riferibile CP_5 all'allevamento CP_4
La pronuncia, sia pure in rito, e giusta art. 91 c.p.c. impone l'adozione delle statuizioni sulle spese del presente grado di giudizio, dovendo rimettersi le parti al giudice competente per la rinnovazione del giudizio di primo grado. ( sul tema Cass. n. 7010/2017)
Esse seguono la soccombenza nei rapporti tra appellante ed appellato , e vanno Controparte_1 pertanto poste a carico della parte appellata ed in favore della parte appellante, e liquidate in € 147,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi, in base alla natura della causa, al suo valore ( applicazione secondo scaglione) alle attività processuali svolte ( studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e facendo applicazione del criteri tariffari di cui al d.nm.55/2014 e s.m.i. applicati in valori sostanzialmente pari ai medi di tariffa, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito per l'appellante, per fattone anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4/2021 emessa Parte_1 dal giudice di pace di Melfi, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e dichiara la nullità della sentenza di primo grado per essere incompetente, per la controversia, il giudice di pace di Melfi;
2) Assegna alle parti termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza per riassumere il giudizio innanzi al giudice di pace di RO;
3) Condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado, che liquida in Controparte_1
€ 2.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, liquidate in € 147,00, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito di parte appellante, per dichiarato anticipo;
4) Nulla spese per il resto.
Così deciso in Potenza 7-12-2025
Il giudice
Dott.ssa SA RI RA