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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/11/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1038/2025 R.G.
TRA
con Avv. Francesca Molinaro Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
AT e IL AV resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.3.2025 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di lavorato in qualità di bracciante agricolo alle CP_1 dipendenze di negli anni 2011 e 2012 svolgendo per ciascuna Persona_1 annualità n. 51 giornate lavorative, esponeva che con note ricevute l'11.11.2023 l' aveva comunicato l'avvenuta corresponsione in dette CP_2 annualità di somme a titolo di indennità di disoccupazione ed assegno familiare ritenute non spettanti in ragione della mancata iscrizione o cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli, con conseguente richiesta di restituzione di tali somme.
Deduceva di aver proposto ricorso in sede amministrativa avverso tali note e in esito alla reiezione di questo agiva in questa sede lamentando la illegittimità dell'operato dall'Ente previdenziale in regione dell'effettivo svolgimento del
1 rapporto di lavoro nelle annualità in questione e, in ogni caso, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto all'azione di restituzione per il decorso di un termine superiore a quello decennale.
Concludeva chiedendo “[..] accertare la insussistenza dell'indebito ,
ANNULLARE i provvedimenti dell' ricevuti in data 11.11.2023 e CP_1 conseguentemente DICHIARARE l'Ente non autorizzato ad effettuare alcuna trattenuta nei confronti del ricorrente, per i motivi esposti in narrativa, per aver regolarmente prestato attività lavorativa per gli anno 2011-2012;
DICHIARARE maturata la prescrizione relativamente agli indebiti dell'anno
2011 e 2012 e per l'effetto, CONDANNARE l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla restituzione e di quanto verrà trattenuto in corso di causa a tale titolo nei confronti del sig. , oltre agli Parte_1 interessi ed rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute;
DICHIARARE il diritto del sig. a rimanere iscritta negli elenchi Parte_1 dei lavoratori agricoli rispettivamente agli anni 2011-2012, avendone pieno diritto e per il numero di giornate dichiarate, e per l'effetto annullare i provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole, di provenienza dell' [..]”. CP_1
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'intervenuta decadenza ex art. 22 CP_1
D.L. n. 7/1970 e, nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza sostenendo l'insussistenza del rapporto di lavoro della parte ricorrente per come accertato in sede ispettiva.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 sollevata dall'Istituto merita accoglimento.
Com'è noto, la disposizione ora richiamata prevede un termine di decadenza di
120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della
2 Legge 6 agosto 2008, n. 133, - è stato in seguito ripristinato (a far data dal
6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n.
15813).
Ora, nella specie, parte ricorrente a fronte della reiezione del ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli comunicato il 30.1.2024 ha depositato il ricorso giudiziale in data 5.3.2025 allorquando era già maturata la decadenza dall'azione.
In ogni caso, a prescindere da ciò, occorre rilevare che parte ricorrente non ha neppure assolto all'onere della prova relativo alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa appare utile evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nella controversia tra il lavoratore agricolo e l' in ordine al diritto del primo a conseguire CP_1 prestazioni, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cass. Sez. Lav. 5 aprile 2000,
n. 4232).
3 L'orientamento è stato in seguito ribadito sottolineandosi che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (così Cass. Sez. lav. 12 giugno 2000, n. 7995).
La cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità qui di interesse (2011 e 2012) scaturisce da accertamenti ispettivi svolti dall' nei confronti dell'azienda agricola (cfr. verbale CP_1 Persona_1 ispettivo in atti, fasc. ) a conclusione dei quali l'organo di vigilanza ha CP_1 ritenuto la fittizietà del rapporto di lavoro.
A fronte di ciò la parte ricorrente non ha provato l'esistenza del rapporto di lavoro poiché non ha articolato alcuna richiesta di istruttoria orale né l'onere probatorio può dirsi assolto in forza della documentazione prodotta
(certificazione unica) trattandosi di mero elemento di carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000) inidoneo, di per sé,
a provare lo svolgimento, di fatto, delle dedotte prestazioni di lavoro.
La decadenza dall'azione di impugnazione della cancellazione determina la irretrattabilità del provvedimento dell'Istituto – con conseguente reiezione della domanda volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli - ed abilita, conseguentemente, l' all'azione di ripetizione. CP_1
Tanto precisato, secondo le ordinarie regole dell'azione di ripetizione ex art. 2033 occorre, adesso, vagliare la doglianza della ricorrente che fa leva sulla intervenuta prescrizione del diritto dell' a chiedere in restituzione le CP_2 somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione/assegno familiare.
Parte ricorrente deduce, sul punto, di non aver ricevuto antecedentemente alle note dell'11.11.2023 alcuna richiesta di restituzione delle somme CP_1 percepite nelle annualità 2011 e 2012 ed eccepisce, quindi, l'intervenuta prescrizione del diritto all'azione di restituzione esercitata dall' per il CP_1 decorso del termine decennale.
4 L' ha, in proposito, dedotto “[..] si osserva come il dies a quo non CP_2 debba ancorarsi al momento del pagamento delle somme indebite, ma si deve tenere conto del momento in cui è insorto il diritto dell' alla ripetizione, da CP_1 farsi coincidere con quello in cui sono venuti meno i presupposti per conseguire le indennità di disoccupazione, e quindi con quello della cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura che costituivano titolo per l'erogazione delle prestazioni. Ciò in quanto, solo in virtù dell'accertamento compiuto dagli ispettori presso l'azienda agricola “ ” e del disconoscimento delle Persona_1 giornate di lavoro in agricoltura vi era stata la possibilità legale di esercitare il diritto, non sussistendo prima di tale verifica ispettiva il diritto alla ripetizione delle somme erogate indebitamente. Inoltre, si evidenza come, nel caso di specie, il mancato esercizio del diritto alla ripetizione non è dovuto ad un impedimento di fatto ma all'inesistenza del diritto (almeno fino alla cancellazione, delle giornate di lavoro in agricoltura), sicché nessuna prescrizione poteva dirsi maturata. Si consideri poi come in materia di iscrizione negli elenchi anagrafici non v'è un limite legale all'esercizio da parte dell' del potere di cancellazione [..]”; l' ha, in ogni caso, sostenuto CP_1 CP_1 che nella specie ricorre una tipica ipotesi di sospensione della prescrizione per dolo ex art. 2941 n. 8 c.c. (cfr. pag. 5 della memoria).
La posizione difensiva dell' non è condivisibile. CP_2
Premesso che vertendosi qui in materia di azione di ripetizione dell'indebito oggettivo il termine di prescrizione è, pacificamente, quello decennale, si osserva che, come anche recentemente affermato dalla Corte di Appello di
RO (sentenza n. 735/2025), “In tema di ripetizione di indebito di prestazioni previdenziali il termine di prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre dalla data dell'effettivo pagamento della prestazione indebita, senza che possano rilevare, ai fini della sospensione o interruzione del termine, l'ignoranza del credito da parte dell'ente erogatore o gli impedimenti di mero fatto all'accertamento dell'indebito” essendo stato anche precisato che “l'impossibilità di far valere il diritto, rilevante ai fini della sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., è solo quella derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio, non comprendendo
5 gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, quali la mancata effettuazione di tempestivi controlli da parte dell'ente previdenziale”.
Trattandosi, quindi, nella specie di somme corrisposte negli anni 2011 e 2012 ne consegue che, non essendo intervenute antecedentemente alle note CP_1 ricevute dalla parte ricorrente l'11.11.2023, precedenti richieste di restituzione di dette somme, l'azione di ripetizione esercitata dall' è ormai prescritta CP_2 per il decorso del termine decennale.
Né ha pregio l'argomento difensivo dell' che fa leva sulla ritenuta CP_2 ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. essendo sufficiente rilevare che nella specie l'inerzia del creditore ) CP_1 nell'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito non deriva in alcun modo dal doloso comportamento del debitore (percettore della prestazione previdenziale erogata).
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, disattesa ogni altra domanda, dichiara la irripetibilità dell'indebito contestato dall' con le note per cui è causa;
CP_1 compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 14 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
6
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1038/2025 R.G.
TRA
con Avv. Francesca Molinaro Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
AT e IL AV resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.3.2025 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di lavorato in qualità di bracciante agricolo alle CP_1 dipendenze di negli anni 2011 e 2012 svolgendo per ciascuna Persona_1 annualità n. 51 giornate lavorative, esponeva che con note ricevute l'11.11.2023 l' aveva comunicato l'avvenuta corresponsione in dette CP_2 annualità di somme a titolo di indennità di disoccupazione ed assegno familiare ritenute non spettanti in ragione della mancata iscrizione o cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli, con conseguente richiesta di restituzione di tali somme.
Deduceva di aver proposto ricorso in sede amministrativa avverso tali note e in esito alla reiezione di questo agiva in questa sede lamentando la illegittimità dell'operato dall'Ente previdenziale in regione dell'effettivo svolgimento del
1 rapporto di lavoro nelle annualità in questione e, in ogni caso, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto all'azione di restituzione per il decorso di un termine superiore a quello decennale.
Concludeva chiedendo “[..] accertare la insussistenza dell'indebito ,
ANNULLARE i provvedimenti dell' ricevuti in data 11.11.2023 e CP_1 conseguentemente DICHIARARE l'Ente non autorizzato ad effettuare alcuna trattenuta nei confronti del ricorrente, per i motivi esposti in narrativa, per aver regolarmente prestato attività lavorativa per gli anno 2011-2012;
DICHIARARE maturata la prescrizione relativamente agli indebiti dell'anno
2011 e 2012 e per l'effetto, CONDANNARE l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla restituzione e di quanto verrà trattenuto in corso di causa a tale titolo nei confronti del sig. , oltre agli Parte_1 interessi ed rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute;
DICHIARARE il diritto del sig. a rimanere iscritta negli elenchi Parte_1 dei lavoratori agricoli rispettivamente agli anni 2011-2012, avendone pieno diritto e per il numero di giornate dichiarate, e per l'effetto annullare i provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole, di provenienza dell' [..]”. CP_1
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'intervenuta decadenza ex art. 22 CP_1
D.L. n. 7/1970 e, nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza sostenendo l'insussistenza del rapporto di lavoro della parte ricorrente per come accertato in sede ispettiva.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 sollevata dall'Istituto merita accoglimento.
Com'è noto, la disposizione ora richiamata prevede un termine di decadenza di
120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della
2 Legge 6 agosto 2008, n. 133, - è stato in seguito ripristinato (a far data dal
6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n.
15813).
Ora, nella specie, parte ricorrente a fronte della reiezione del ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli comunicato il 30.1.2024 ha depositato il ricorso giudiziale in data 5.3.2025 allorquando era già maturata la decadenza dall'azione.
In ogni caso, a prescindere da ciò, occorre rilevare che parte ricorrente non ha neppure assolto all'onere della prova relativo alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa appare utile evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nella controversia tra il lavoratore agricolo e l' in ordine al diritto del primo a conseguire CP_1 prestazioni, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cass. Sez. Lav. 5 aprile 2000,
n. 4232).
3 L'orientamento è stato in seguito ribadito sottolineandosi che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (così Cass. Sez. lav. 12 giugno 2000, n. 7995).
La cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità qui di interesse (2011 e 2012) scaturisce da accertamenti ispettivi svolti dall' nei confronti dell'azienda agricola (cfr. verbale CP_1 Persona_1 ispettivo in atti, fasc. ) a conclusione dei quali l'organo di vigilanza ha CP_1 ritenuto la fittizietà del rapporto di lavoro.
A fronte di ciò la parte ricorrente non ha provato l'esistenza del rapporto di lavoro poiché non ha articolato alcuna richiesta di istruttoria orale né l'onere probatorio può dirsi assolto in forza della documentazione prodotta
(certificazione unica) trattandosi di mero elemento di carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000) inidoneo, di per sé,
a provare lo svolgimento, di fatto, delle dedotte prestazioni di lavoro.
La decadenza dall'azione di impugnazione della cancellazione determina la irretrattabilità del provvedimento dell'Istituto – con conseguente reiezione della domanda volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli - ed abilita, conseguentemente, l' all'azione di ripetizione. CP_1
Tanto precisato, secondo le ordinarie regole dell'azione di ripetizione ex art. 2033 occorre, adesso, vagliare la doglianza della ricorrente che fa leva sulla intervenuta prescrizione del diritto dell' a chiedere in restituzione le CP_2 somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione/assegno familiare.
Parte ricorrente deduce, sul punto, di non aver ricevuto antecedentemente alle note dell'11.11.2023 alcuna richiesta di restituzione delle somme CP_1 percepite nelle annualità 2011 e 2012 ed eccepisce, quindi, l'intervenuta prescrizione del diritto all'azione di restituzione esercitata dall' per il CP_1 decorso del termine decennale.
4 L' ha, in proposito, dedotto “[..] si osserva come il dies a quo non CP_2 debba ancorarsi al momento del pagamento delle somme indebite, ma si deve tenere conto del momento in cui è insorto il diritto dell' alla ripetizione, da CP_1 farsi coincidere con quello in cui sono venuti meno i presupposti per conseguire le indennità di disoccupazione, e quindi con quello della cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura che costituivano titolo per l'erogazione delle prestazioni. Ciò in quanto, solo in virtù dell'accertamento compiuto dagli ispettori presso l'azienda agricola “ ” e del disconoscimento delle Persona_1 giornate di lavoro in agricoltura vi era stata la possibilità legale di esercitare il diritto, non sussistendo prima di tale verifica ispettiva il diritto alla ripetizione delle somme erogate indebitamente. Inoltre, si evidenza come, nel caso di specie, il mancato esercizio del diritto alla ripetizione non è dovuto ad un impedimento di fatto ma all'inesistenza del diritto (almeno fino alla cancellazione, delle giornate di lavoro in agricoltura), sicché nessuna prescrizione poteva dirsi maturata. Si consideri poi come in materia di iscrizione negli elenchi anagrafici non v'è un limite legale all'esercizio da parte dell' del potere di cancellazione [..]”; l' ha, in ogni caso, sostenuto CP_1 CP_1 che nella specie ricorre una tipica ipotesi di sospensione della prescrizione per dolo ex art. 2941 n. 8 c.c. (cfr. pag. 5 della memoria).
La posizione difensiva dell' non è condivisibile. CP_2
Premesso che vertendosi qui in materia di azione di ripetizione dell'indebito oggettivo il termine di prescrizione è, pacificamente, quello decennale, si osserva che, come anche recentemente affermato dalla Corte di Appello di
RO (sentenza n. 735/2025), “In tema di ripetizione di indebito di prestazioni previdenziali il termine di prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre dalla data dell'effettivo pagamento della prestazione indebita, senza che possano rilevare, ai fini della sospensione o interruzione del termine, l'ignoranza del credito da parte dell'ente erogatore o gli impedimenti di mero fatto all'accertamento dell'indebito” essendo stato anche precisato che “l'impossibilità di far valere il diritto, rilevante ai fini della sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., è solo quella derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio, non comprendendo
5 gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, quali la mancata effettuazione di tempestivi controlli da parte dell'ente previdenziale”.
Trattandosi, quindi, nella specie di somme corrisposte negli anni 2011 e 2012 ne consegue che, non essendo intervenute antecedentemente alle note CP_1 ricevute dalla parte ricorrente l'11.11.2023, precedenti richieste di restituzione di dette somme, l'azione di ripetizione esercitata dall' è ormai prescritta CP_2 per il decorso del termine decennale.
Né ha pregio l'argomento difensivo dell' che fa leva sulla ritenuta CP_2 ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. essendo sufficiente rilevare che nella specie l'inerzia del creditore ) CP_1 nell'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito non deriva in alcun modo dal doloso comportamento del debitore (percettore della prestazione previdenziale erogata).
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, disattesa ogni altra domanda, dichiara la irripetibilità dell'indebito contestato dall' con le note per cui è causa;
CP_1 compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 14 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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