CASS
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato NZ D'AMORE che, in difesa di LL NZ, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4435 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 27/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva riconosciuto CE LL colpevole del riciclaggio di un'autovettura provento di furto, commesso compiendo operazioni tali da ostacolarne il riconoscimento della provenienza delittuosa, quali la sostituzione del numero di telaio, della targa originaria, della centralina elettronica e del cambio manuale con un cambio automatico. Ha rilevato la Corte territoriale che il LL aveva comprato un'autovettura AUDI tg. FE910TC il 13/9/2017 quando questa non era stata riparata dopo un grave incidente ed un perito aveva accertato che non era nemmeno riparabile, ed era altresì priva di centralina elettronica;
che la vettura sequestrata presso una carrozzeria all'esito di un controllo amministrativo presentava, appunto, la targa FE910TC e montava, invece, il motore dell'autovettura tg. FE698FZ, anch'essa rubata il 12/10/2017 in MO NE (luogo di nascita e di residenza del LL) un mese dopo dell'acquisto dell'autovettura incidentata, e presentava anche il numero di telaio alterato e centraline delle quali non era possibile accertare la provenienza a causa alcune anomalie. Il LL, peraltro, in sede di stipula del contratto di acquisto e di assicurazione della sua vettura aveva fornito un indirizzo e recapiti telefonici poi rivelatisi inesistenti. 2. CE LL ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, articolando a sostegno di questo sette motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente: si assume che la sentenza impugnata non ha motivato adeguatamente in ordine alla riferibilità del telaio dell'autovettura in sequestro all'autovettura tg. FE609FZ provento di furto, avendo il teste AN riferito dell'alterazione dei numeri di telaio che di per sé non provano trattarsi proprio di quello della vettura tg. FE910TC, ben potendo trattarsi anche di una terza vettura di origine delittuosa. Anche l'elaborato e le fotografie effettuate dal consulente tecnico AUDI, peraltro, non facevano alcun riferimento alla possibile alterazione del numero di telaio. La prova, inoltre, doveva ritenersi travisata anche con riferimento alla disponibilità del veicolo in capo al LL, emergendo dalla relazione investigativa Target allegata all'atto di appello, invece, che il bene era in uso e nella disponibilità quotidiana di altra persona, ST LI. Assume il ricorrente, inoltre, doversi ritenere verosimile che l'auto incidentata si stata riparata con due singoli pezzi dell'auto rubata (motore e airbag) e non già che questa sia stata sostituita con pezzi dell'auto danneggiata. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato, non essendosi confrontata la sentenza impugnata, con riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato, con le argomentazioni difensive dell'atto di appello in ordine all'irrilevanza dell'omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta dall'imputato ed all'insufficienza del silenzio del ricorrente ai fini del riconoscimento delle componenti volitiva e conoscitiva del dolo di riciclaggio,. 2 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648bis cod. pen., risultando dalla relazione investigativa allegata all'atto di appello che il bene non era nella disponibilità del LL, bensì di altro soggetto, il LI, che aveva anche provveduto al pagamento del bene: ad avviso della difesa, pertanto, le condotte attribuibili al LL andrebbero qualificate com favoreggiamento reale, ovvero ricettazione e, comunque, l'astratta possibilità di una partecipazione al reato di furto presupposto è incompatibile con la configurazione del riciclaggio. 2.4. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 190, 494, 495 e 546 comma 1 cod. proc. pen. in quanto, come dedotto già con l'atto di appello (pagg. 4 e 5 ) con doglianza difensiva con la quale la Corte territoriale non si era confrontata, il primo giudice non aveva proceduto alle formalità di apertura del dibattimento, sicché il ricorrente non era stato messo in condizione di esercitare il diritto di difesa e di articolare prove, con omessa preliminare valutazione della liceità delle prove a carico, non avendo consentito la Corte territoriale di procedere alla rinnovazione del dibattimento con l'esame dell'imputato, ritenendo quest'ultimo non necessario. 2.5. Violazione di legge, con riferimento all'art. 190 cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza per non aver consentito la Corte d'appello l'esame dell'imputato, sul rilievo che questo non era necessario ed era stato chiesto per la prima volta in sede di appello, il tutto peraltro in contraddizione con la valorizzazione del silenzio mostrato dall'imputato come elemento a carico del LL. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione per non essersi esclusa la recidiva contestata al LL sulla base dei soli precedenti penali di questo e senza una valutazione individualizzata della pericolosità del predetto, nonostante l'enorme salto temporale, di oltre venti anni, tra le diverse condotte. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 648bis comma 4 cod. pen. in relazione al reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile perché, a fronte di un percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, con il quale la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, prospetta, piuttosto che un reale travisamento della prova, una mera "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, 3 e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). Nonostante qualche sbavatura non determinante nella ricostruzione dei fatti, quale la sottolineatura della circostanza, priva di rilievo, che l'autovettura tg. FE698FZ è stata rubata nel luogo di nascita e di residenza del LL, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto del fatto che, all'atto del controllo, la vettura recante la targa FE910TC montava, appunto, il motore dell'autovettura tg. FE698FZ, rubata appena un mese dopo l'acquisto della prima, da parte del ricorrente, in condizioni non riparabili e che il numero di telaio della predetta, all'apparenza corrispondente a quello del veicolo incidentato acquistato dal LL, in realtà è risultato alterato, così come alcune anomalie delle centraline non consentivano di accertarne la provenienza. Pur emergendo dalla relazione investigativa Target, ricordata anche nella sentenza impugnata, che il bene era in uso e nella disponibilità quotidiana di ST Cicatellì, la stessa non risulta incorsa in alcun vizio logico o giuridico laddove ha riconosciuto la responsabilità del LL sul rilievo che questo, significativamente, all'atto dell'acquisto e, poi, della stipulazione del contratto di assicurazione della vettura incidentata aveva fornito indirizzi e recapiti telefonici inesistenti, evidentemente allo scopo di non farsi rintracciare, e che, poi, era presente nella carrozzeria, insieme al LI, all'atto del controllo e del sequestro (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile perché, nella sostanza, contesta anch'esso il merito della decisione impugnata che, come dinanzi esposto, ha dato adeguatamente conto della ragioni che hanno portato a ritenere provata la consapevole volontà di partecipare quantomeno alle operazioni volte ad ostacolare il riconoscimento della provenienza del bene da delitto, e, peraltro, è anche aspecifico laddove contesta la rilevanza probatoria della circostanza che all'atto dell'acquisto e, poi, della stipulazione del contratto di assicurazione della vettura incidentata il LL aveva fornito indirizzi e recapiti telefonici inesistenti, evidentemente allo scopo di non farsi rintracciare, circostanza certo non irrilevante sotto il profilo del dolo, senza confrontarsi, poi, con la constatazione che il predetto era anche presente, insieme al LI, all'atto del controllo e del sequestro dell'autovettura di cui si tratta. 3. Per le ragioni dinanzi esposte è inammissibile per la sua manifesta infondatezza anche il motivo volto a contestare la qualificazione giuridica del reato, atteso che la Corte ha dato conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere che il LL non ebbe mai a perdere la disponibilità del bene al quale sono stati sostituiti il numero di telaio, la targa originaria, la centralina elettronica ed il cambio manuale, bene poi sequestrato in sua presenza, né alcun elemento è stato addotto dal quale possa desumersi la possibilità di una partecipazione del LL al reato di furto presupposto. 4 4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, perché propone una censura che non risulta essere stata previamente e ritualmente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, con il quale la difesa riferiva in premessa (alle pagg. 4 e 5) che non risponderebbe a verità l'assunto della sentenza del Tribunale di Trieste secondo cui all'udienza del 13/12/2022 lo stesso avrebbe proceduto alle formalità di apertura del dibattimento ma, poi, non formulava alcun motivo di impugnazione con riferimento a tale asserita omissione né, con i tre motivi di appello successivamente proposti, aventi altro oggetto, indicava in alcun modo quale fosse la prova che in tal modo gli sarebbe stata preclusa né, infine, la difesa risulta aver sollecitato l'ammissione di ufficio dell'esame dell'imputato, o di qualsivoglia altra prova ai sensi dell'ex art. 507 cod. proc. pen. Ne consegue la manifesta infondatezza anche del quinto motivo di ricorso, in quanto, non essendo stato richiesto l'esame dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado, nessuna violazione dì legge può ravvisarsi nella mancata ammissione di tale esame nel giudizio di appello, essendosi uniformata la Corte territoriale al consolidato principio di diritto secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001). 5. E' inammissibile anche il motivo di ricorso volto a contestare "il punto della sentenza in cui la Corte, con motivazione carente e per inosservanza o erronea applicazione della legge, ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni per escludere la recidiva contestata al LL". Premesso che già la sentenza di primo grado aveva escluso la recidiva specifica "in considerazione dei precedenti riportati nel casellario giudiziale", riconoscendo solo la recidiva semplice, deve rilevarsi che la Corte di appello ha giustificato il riconoscimento di tale recidiva con l'indicazione della condanna del ricorrente, nel 2008, per reati di ricettazione continuata, truffa continuata e falsità in scrittura pubblica continuata, rilevando che, anche in considerazione della gravità dei fatti di cui alla pregressa condanna, oltre che di quelli oggetto del presente giudizio, e tenuto conto dell'intensità che si è ravvisata nella complessa attività posta in essere dal ricorrente, i reati in contestazione rivelassero una maggiore pervicacia del LL nel crimine: si tratta di un percorso argomentativo idoneo a rendere conto della decisione impugnata e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità perché immune da vizi logici o giuridici. 6. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), avendo la Corte territoriale rilevato l'assenza di elementi idonei a giustificare un trattamento di favore, non potendosi ravvisare questi nella mera disponibilità del ricorrente a sottoporsi ad esame. Si tratta, infatti, di motivazione immune da vizi logici e coerente 5 con l'insegnamento di questa corte di legittimità secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 26646001). 7. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, condivisa dal Collegio, infine, è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 26315701). Come tale, è inammissibile anche la censura relativa all'omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva del riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al quarto comma dell'art. 648 bis cod. pen., in quanto il relativo motivo di appello era manifestamente infondato, trattandosi di disposizione applicabile con riferimento al riciclaggio di beni provenienti da delitto punito con pena della reclusione inferiore nel massìmo a cinque anni, quale non è il furto dì un'autovettura esposta alla pubblica fede (punito dall'art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. con pena fino ad un massimo di sei anni dì reclusione), quale l'autovettura tg, FE609FZ, come indicato nella denuncia di furto in atti. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 novembre 2025 L'estensore DEPOSITATO IN CANCELLARIA SMORDA SEZIONE PENALE Il Presidente
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato NZ D'AMORE che, in difesa di LL NZ, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4435 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 27/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva riconosciuto CE LL colpevole del riciclaggio di un'autovettura provento di furto, commesso compiendo operazioni tali da ostacolarne il riconoscimento della provenienza delittuosa, quali la sostituzione del numero di telaio, della targa originaria, della centralina elettronica e del cambio manuale con un cambio automatico. Ha rilevato la Corte territoriale che il LL aveva comprato un'autovettura AUDI tg. FE910TC il 13/9/2017 quando questa non era stata riparata dopo un grave incidente ed un perito aveva accertato che non era nemmeno riparabile, ed era altresì priva di centralina elettronica;
che la vettura sequestrata presso una carrozzeria all'esito di un controllo amministrativo presentava, appunto, la targa FE910TC e montava, invece, il motore dell'autovettura tg. FE698FZ, anch'essa rubata il 12/10/2017 in MO NE (luogo di nascita e di residenza del LL) un mese dopo dell'acquisto dell'autovettura incidentata, e presentava anche il numero di telaio alterato e centraline delle quali non era possibile accertare la provenienza a causa alcune anomalie. Il LL, peraltro, in sede di stipula del contratto di acquisto e di assicurazione della sua vettura aveva fornito un indirizzo e recapiti telefonici poi rivelatisi inesistenti. 2. CE LL ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, articolando a sostegno di questo sette motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente: si assume che la sentenza impugnata non ha motivato adeguatamente in ordine alla riferibilità del telaio dell'autovettura in sequestro all'autovettura tg. FE609FZ provento di furto, avendo il teste AN riferito dell'alterazione dei numeri di telaio che di per sé non provano trattarsi proprio di quello della vettura tg. FE910TC, ben potendo trattarsi anche di una terza vettura di origine delittuosa. Anche l'elaborato e le fotografie effettuate dal consulente tecnico AUDI, peraltro, non facevano alcun riferimento alla possibile alterazione del numero di telaio. La prova, inoltre, doveva ritenersi travisata anche con riferimento alla disponibilità del veicolo in capo al LL, emergendo dalla relazione investigativa Target allegata all'atto di appello, invece, che il bene era in uso e nella disponibilità quotidiana di altra persona, ST LI. Assume il ricorrente, inoltre, doversi ritenere verosimile che l'auto incidentata si stata riparata con due singoli pezzi dell'auto rubata (motore e airbag) e non già che questa sia stata sostituita con pezzi dell'auto danneggiata. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato, non essendosi confrontata la sentenza impugnata, con riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato, con le argomentazioni difensive dell'atto di appello in ordine all'irrilevanza dell'omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta dall'imputato ed all'insufficienza del silenzio del ricorrente ai fini del riconoscimento delle componenti volitiva e conoscitiva del dolo di riciclaggio,. 2 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648bis cod. pen., risultando dalla relazione investigativa allegata all'atto di appello che il bene non era nella disponibilità del LL, bensì di altro soggetto, il LI, che aveva anche provveduto al pagamento del bene: ad avviso della difesa, pertanto, le condotte attribuibili al LL andrebbero qualificate com favoreggiamento reale, ovvero ricettazione e, comunque, l'astratta possibilità di una partecipazione al reato di furto presupposto è incompatibile con la configurazione del riciclaggio. 2.4. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 190, 494, 495 e 546 comma 1 cod. proc. pen. in quanto, come dedotto già con l'atto di appello (pagg. 4 e 5 ) con doglianza difensiva con la quale la Corte territoriale non si era confrontata, il primo giudice non aveva proceduto alle formalità di apertura del dibattimento, sicché il ricorrente non era stato messo in condizione di esercitare il diritto di difesa e di articolare prove, con omessa preliminare valutazione della liceità delle prove a carico, non avendo consentito la Corte territoriale di procedere alla rinnovazione del dibattimento con l'esame dell'imputato, ritenendo quest'ultimo non necessario. 2.5. Violazione di legge, con riferimento all'art. 190 cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza per non aver consentito la Corte d'appello l'esame dell'imputato, sul rilievo che questo non era necessario ed era stato chiesto per la prima volta in sede di appello, il tutto peraltro in contraddizione con la valorizzazione del silenzio mostrato dall'imputato come elemento a carico del LL. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione per non essersi esclusa la recidiva contestata al LL sulla base dei soli precedenti penali di questo e senza una valutazione individualizzata della pericolosità del predetto, nonostante l'enorme salto temporale, di oltre venti anni, tra le diverse condotte. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 648bis comma 4 cod. pen. in relazione al reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile perché, a fronte di un percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, con il quale la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, prospetta, piuttosto che un reale travisamento della prova, una mera "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, 3 e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). Nonostante qualche sbavatura non determinante nella ricostruzione dei fatti, quale la sottolineatura della circostanza, priva di rilievo, che l'autovettura tg. FE698FZ è stata rubata nel luogo di nascita e di residenza del LL, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto del fatto che, all'atto del controllo, la vettura recante la targa FE910TC montava, appunto, il motore dell'autovettura tg. FE698FZ, rubata appena un mese dopo l'acquisto della prima, da parte del ricorrente, in condizioni non riparabili e che il numero di telaio della predetta, all'apparenza corrispondente a quello del veicolo incidentato acquistato dal LL, in realtà è risultato alterato, così come alcune anomalie delle centraline non consentivano di accertarne la provenienza. Pur emergendo dalla relazione investigativa Target, ricordata anche nella sentenza impugnata, che il bene era in uso e nella disponibilità quotidiana di ST Cicatellì, la stessa non risulta incorsa in alcun vizio logico o giuridico laddove ha riconosciuto la responsabilità del LL sul rilievo che questo, significativamente, all'atto dell'acquisto e, poi, della stipulazione del contratto di assicurazione della vettura incidentata aveva fornito indirizzi e recapiti telefonici inesistenti, evidentemente allo scopo di non farsi rintracciare, e che, poi, era presente nella carrozzeria, insieme al LI, all'atto del controllo e del sequestro (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile perché, nella sostanza, contesta anch'esso il merito della decisione impugnata che, come dinanzi esposto, ha dato adeguatamente conto della ragioni che hanno portato a ritenere provata la consapevole volontà di partecipare quantomeno alle operazioni volte ad ostacolare il riconoscimento della provenienza del bene da delitto, e, peraltro, è anche aspecifico laddove contesta la rilevanza probatoria della circostanza che all'atto dell'acquisto e, poi, della stipulazione del contratto di assicurazione della vettura incidentata il LL aveva fornito indirizzi e recapiti telefonici inesistenti, evidentemente allo scopo di non farsi rintracciare, circostanza certo non irrilevante sotto il profilo del dolo, senza confrontarsi, poi, con la constatazione che il predetto era anche presente, insieme al LI, all'atto del controllo e del sequestro dell'autovettura di cui si tratta. 3. Per le ragioni dinanzi esposte è inammissibile per la sua manifesta infondatezza anche il motivo volto a contestare la qualificazione giuridica del reato, atteso che la Corte ha dato conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere che il LL non ebbe mai a perdere la disponibilità del bene al quale sono stati sostituiti il numero di telaio, la targa originaria, la centralina elettronica ed il cambio manuale, bene poi sequestrato in sua presenza, né alcun elemento è stato addotto dal quale possa desumersi la possibilità di una partecipazione del LL al reato di furto presupposto. 4 4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, perché propone una censura che non risulta essere stata previamente e ritualmente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, con il quale la difesa riferiva in premessa (alle pagg. 4 e 5) che non risponderebbe a verità l'assunto della sentenza del Tribunale di Trieste secondo cui all'udienza del 13/12/2022 lo stesso avrebbe proceduto alle formalità di apertura del dibattimento ma, poi, non formulava alcun motivo di impugnazione con riferimento a tale asserita omissione né, con i tre motivi di appello successivamente proposti, aventi altro oggetto, indicava in alcun modo quale fosse la prova che in tal modo gli sarebbe stata preclusa né, infine, la difesa risulta aver sollecitato l'ammissione di ufficio dell'esame dell'imputato, o di qualsivoglia altra prova ai sensi dell'ex art. 507 cod. proc. pen. Ne consegue la manifesta infondatezza anche del quinto motivo di ricorso, in quanto, non essendo stato richiesto l'esame dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado, nessuna violazione dì legge può ravvisarsi nella mancata ammissione di tale esame nel giudizio di appello, essendosi uniformata la Corte territoriale al consolidato principio di diritto secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001). 5. E' inammissibile anche il motivo di ricorso volto a contestare "il punto della sentenza in cui la Corte, con motivazione carente e per inosservanza o erronea applicazione della legge, ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni per escludere la recidiva contestata al LL". Premesso che già la sentenza di primo grado aveva escluso la recidiva specifica "in considerazione dei precedenti riportati nel casellario giudiziale", riconoscendo solo la recidiva semplice, deve rilevarsi che la Corte di appello ha giustificato il riconoscimento di tale recidiva con l'indicazione della condanna del ricorrente, nel 2008, per reati di ricettazione continuata, truffa continuata e falsità in scrittura pubblica continuata, rilevando che, anche in considerazione della gravità dei fatti di cui alla pregressa condanna, oltre che di quelli oggetto del presente giudizio, e tenuto conto dell'intensità che si è ravvisata nella complessa attività posta in essere dal ricorrente, i reati in contestazione rivelassero una maggiore pervicacia del LL nel crimine: si tratta di un percorso argomentativo idoneo a rendere conto della decisione impugnata e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità perché immune da vizi logici o giuridici. 6. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), avendo la Corte territoriale rilevato l'assenza di elementi idonei a giustificare un trattamento di favore, non potendosi ravvisare questi nella mera disponibilità del ricorrente a sottoporsi ad esame. Si tratta, infatti, di motivazione immune da vizi logici e coerente 5 con l'insegnamento di questa corte di legittimità secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 26646001). 7. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, condivisa dal Collegio, infine, è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 26315701). Come tale, è inammissibile anche la censura relativa all'omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva del riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al quarto comma dell'art. 648 bis cod. pen., in quanto il relativo motivo di appello era manifestamente infondato, trattandosi di disposizione applicabile con riferimento al riciclaggio di beni provenienti da delitto punito con pena della reclusione inferiore nel massìmo a cinque anni, quale non è il furto dì un'autovettura esposta alla pubblica fede (punito dall'art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. con pena fino ad un massimo di sei anni dì reclusione), quale l'autovettura tg, FE609FZ, come indicato nella denuncia di furto in atti. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 novembre 2025 L'estensore DEPOSITATO IN CANCELLARIA SMORDA SEZIONE PENALE Il Presidente