Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4435
CASS
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riferibilità del telaio

    Il motivo è inammissibile perché prospetta una mera rilettura degli elementi di fatto, esulando dai poteri della Corte di cassazione. La sentenza ha adeguatamente motivato sulle alterazioni del numero di telaio e sulla provenienza delittuosa del motore, nonché sulla condotta del ricorrente volta a non farsi rintracciare.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato

    Il motivo è inammissibile perché contesta il merito della decisione, la quale ha dato adeguato conto delle ragioni che hanno portato a ritenere provata la consapevole volontà di partecipare alle operazioni volte ad ostacolare il riconoscimento della provenienza del bene da delitto. La fornitura di indirizzi e recapiti inesistenti non è circostanza irrilevante ai fini del dolo.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto

    Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la Corte ha dato conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere che il LL non ebbe mai a perdere la disponibilità del bene e che non vi sono elementi che desumano una sua partecipazione al reato di furto presupposto.

  • Inammissibile
    Violazione di legge con riferimento agli artt. 190, 494, 495 e 546 cod. proc. pen.

    Il motivo è inammissibile perché non è stato ritualmente dedotto come motivo di appello. La difesa non ha formulato un motivo di impugnazione con riferimento all'asserita omissione né ha sollecitato l'ammissione d'ufficio dell'esame dell'imputato o di altre prove.

  • Inammissibile
    Violazione di legge con riferimento all'art. 190 cod. proc. pen.

    Il motivo è inammissibile in quanto, non essendo stato richiesto l'esame dell'imputato nel primo grado, nessuna violazione di legge può ravvisarsi nella mancata ammissione in appello. La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un istituto eccezionale.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione per non essersi esclusa la recidiva

    Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha giustificato il riconoscimento della recidiva con precedenti condanne per reati analoghi, rilevando la maggiore pervicacia del LL nel crimine.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 648bis comma 4 cod. pen.

    Il diniego delle attenuanti generiche è giustificato da motivazione immune da manifesta illogicità, avendo la Corte rilevato l'assenza di elementi idonei a giustificare un trattamento di favore. Il motivo relativo all'attenuante specifica è inammissibile per carenza d'interesse, essendo il relativo motivo di appello manifestamente infondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4435
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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