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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/07/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
1) d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) dr.Gianfranco Placentino Consigliere
3) avv.Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.320/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n. 581/2021 del
10/08/2021, pubblicata il 12/08/2021, del Tribunale di Campobasso, avente per oggetto
“proprietà”
T R A
( ), rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce Parte_1 C.F._1
all'atto d'appello, dall'avv.Marisa MASCIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cercemaggiore alla Via Fonte Varrella n.2
APPELLANTE
E
1 ( , rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla CP_1 C.F._2
comparsa di costituzione in appello, dall'avv.Pier Paolo Caruso, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Isernia alla Via G.Laurelli n.12
APPELLATA
N O N C H È
Controparte_2
APPELLATA-CONTUMACE
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo di essere CP_1
comproprietaria dell'immobile sito in Cercemaggiore alla c.da Canala n. 4 (NCEU di
Cercemaggiore al fl. 17, p.lla 885 sub 1) in forza di successione legittima dei defunti genitori
(m.11/07/2008) e (m.2/02/2017), e che il coerede germano SO Persona_2 [...]
in data 19/09/2008 aveva trasferito a sua figlia il suddetto immobile Parte_1 Controparte_2
-assuntamente pervenutogli in possesso uti dominus pacifico, continuato e ultra ventennale- al prezzo complessivo di € 41.000,00, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Campobasso i prefati e per la restituzione in suo favore della quota parte (del 50%) Parte_1 CP_2
in denaro di sua spettanza per complessivi € 20.497,50, ovvero per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o invalidità dell'impugnato atto di trasferimento, e/o la declaratoria di comproprietà al 50% del precisato cespite con;
Controparte_2
2 - si costituiva deducendo di essere divenuto unico proprietario dell'immobile Parte_1
oggetto di causa per averlo costruito a sue spese negli anni 1977/1978 sul terreno donatogli bonariamente dal nonno e che il detto fabbricato non rientrava nell'asse Parte_1
ereditario del de cuius (padre) , per cui invocava la validità ed efficacia del SO
contratto di compravendita del 19/09/2008 con conseguente declaratoria di rigetto della domanda attorea;
- costituitasi, ribadiva le deduzioni e conclusioni del suo dante causa Controparte_2 [...]
; Parte_1
- espletata l'ammessa istruttoria, a mezzo interpello e prova testimoniale, l'adito Tribunale, con sentenza n.581/2021 del 10/08/2021, pubblicata il 12/08/2021, in accoglimento della domanda,
incidentalmente dichiarando l'attrice comproprietaria dell'immobile sito in Cercemaggiore c.da
Canala n. 4 (NCEU di Cercemaggiore al fl. 17, p.lla 885 sub 1), condannava al Parte_1
pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 20.500,00, pari alla quota di comproprietà
sul predetto immobile corrispondente a ½, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo e le spese di lite, queste ultime -invece- compensate tra e . CP_1 Controparte_2
2) Con atto notificato a mezzo PEC del 29/09/2021, ha interposto appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte d'Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d'appello che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;
- con comparsa del 15/12/2021, si è costituita , instando per il rigetto CP_1
dell'infondata impugnazione, con vittoria di spese del grado;
- con ordinanza interlocutoria del 12/09/2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , non citata in giudizio, la quale comunque è rimasta assente;
Controparte_2
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del
3 5/02/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è
passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
-Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale non si è Controparte_2
assolutamente costituita nel presente grado di appello sebbene ritualmente citata.
A) Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea qualificazione giuridica della domanda attorea per aver il Giudice di prime cure qualificato la domanda spiegata da
[...]
come di restituzione, poiché non diretta ad accertare il diritto di proprietà bensì la CP_1
restituzione in denaro del valore della quota ad essa spettante rapportato al prezzo dichiarato nell'atto di vendita del fabbricato, mentre sarebbe stata da qualificarsi quale azione di rivendica,
per aver l'attrice argomentato e dedotto, nei suoi atti difensivi, la comproprietà dell'immobile e non l'esistenza di un rapporto obbligatorio dal quale deriverebbe un obbligo di restituzione;
sulla scorta di tanto, e quindi della corretta qualificazione della domanda di rivendica e del correlato gravoso onere probatorio (probatio diabolica), avendo omesso la prova della CP_1
sussistenza del proprio diritto di comproprietà o di altro diritto reale così come richiesto dalle puntuali norme in tema, la domanda andava rigettata.
Di contro, l'appellata , nel contestare le argomentazioni dell'appellante, ha ribadito CP_1
la corretta qualificazione della domanda che, sin dall'atto introduttivo, e giammai modificata, ha avuto come oggetto non l'accertamento e la conseguente declaratoria del diritto di comproprietà del cespite de quo, bensì solo ed esclusivamente la richiesta di restituzione in denaro del valore della quota spettante, quale ricavato dalla vendita del bene da parte di
[...]
del mancato rispetto delle norme in materia di comunione, ragion per cui Controparte_3
4 il vantato diritto di comproprietà costituisce un mero presupposto della domanda da verificarsi solo incidenter tantum.
Ha, infine, aggiunto che l'illegittimità del trasferimento del cespite -almeno per quanto attiene alla quota spettante ad essa deducente compiuto dal in favore della figlia- è Parte_1
certamente palese ed evidente, tanto anche e soprattutto in considerazione della compravendita sine titulo dell'intero compendio per il quale egli asseriva essere possessore uti
dominus per oltre un ventennio.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale, dopo aver premesso che il vantato diritto di comproprietà di CP_1
costituisce un presupposto della domanda da verificarsi solo incidenter tantum e la cui prova può essere fornita con qualsiasi mezzo ivi comprese le presunzioni, e specificato che la stessa non ha agito spendendo la propria qualità di erede per conseguire l'attribuzione della quota ereditaria -e quindi la formulata domanda non era diretta ad accertare il suo diritto di proprietà-
, ma ha, invece, proposto un'azione diretta ad ottenere la restituzione in danaro del valore della quota alla stessa spettante rapportato al prezzo dichiarato nell'atto di vendita del cespite, ha qualificato la domanda attorea come domanda di restituzione.
Innanzitutto, il Collegio rimarca che è certamente pacifico il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche eventualmente in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, con il preciso rispetto d'immutabilità dei fatti controversi e della “causa petendi”, limiti e rispetto nella fattispecie osservati correttamente dal Giudice di prime cure, il quale -sulla scorta della domanda, delle precise allegazioni e della sostanziale richiesta giudiziale- ha condivisibilmente esercitato il suo potere/dovere.
5 Ciò precisato, va ribadita la differenza tra azione di revindica e azione di restituzione (miranti allo stesso risultato pratico, ossia ottenere la restituzione materiale di un bene sottratto al proprietario): la prima a carattere reale fondata sul diritto di proprietà di un bene di cui l'attore assume di essere titolare ma di non averne la materiale disponibilità, ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà e a riaverne il possesso, la seconda di natura personale fondata sull'inesistenza, oppure sul sopravvenuto venir meno di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne dispone, avendolo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa ed è volta, previo accertamento della mancanza del titolo, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene.
Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i
meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio.
Orbene, come correttamente evidenziato nell'impugnata sentenza le cui motivazioni sono da ritenersi esaustive e condivisibili, dal tenore letterale degli atti, dalle precisazioni formulate in giudizio e dal provvedimento concretamente chiesto, risulta evidente che l'oggetto della domanda giudiziale1 proposta da non è l'accertamento e la CP_1
6 conseguente declaratoria del diritto di comproprietà del cespite venduto (e quindi azione reale
di rivendicazione), in relazione al quale né nell'atto introduttivo e né nei successivi scritti difensivi è rinvenibile una richiesta in tal senso orientata, ma rendono evidente che la stessa ha inteso esperire un'azione personale diretta ad ottenere la restituzione in denaro del valore della quota spettante, quale ricavato dalla vendita del bene in questione, ragion per cui il vantato diritto di comproprietà costituisce un mero presupposto della domanda, che -come nella fattispecie- va verificato incidenter tantum.
Va, infine, aggiunto che neanche può soccorrere in favore dell'appellante la sua richiesta -in opposizione alla domanda attorea- di declaratoria di intervenuta usucapione in suo favore del cespite in parola -in tal modo riconoscendo l'altruità dell'appartenenza pro-quota dell'immobile
in contesa- costituendo pacifico insegnamento della S.C. che l'eccezione di usucapione del bene da parte del convenuto in riconvenzionale non è idonea a trasformare in reale l'azione tipicamente personale proposta nei suoi confronti e resta vietato al giudice di pronunciare fuori o oltre i limiti delle domande come effettivamente proposte (ex multis, Cass.Civ.SS.UU.
n.7305/2014, Cass.Civ., Sez. 2, n.795/2020).
B) Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie, per avere il Giudice di prime cure ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice rispetto a quelle rese dai testi di parte convenuta
(dirette a dimostrare che il fabbricato oggetto di contesa è di sua proprietà a far data dalla sua costruzione negli anni 1977/1978), oltre a non aver valutato un documento decisivo.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, in forza della qualificata domanda e del conseguente onere probatorio incombente sulle parti, ha ritenuto da una parte che non avesse assolutamente provato Parte_1
7 l'asserita donazione bonaria del terreno in suo favore dal nonno paterno , e la Parte_1
successiva realizzazione a proprie spese del fabbricato insistente sul terreno in parola, mentre dall'altra che avesse utilmente fornito prova documentale (seppur con valore CP_1
indiziario) idonea a provare che (il papà) aveva ereditato dal proprio genitore SO
( ) il terreno in parola2, di poi caduto in successione ereditaria in favore della (di Parte_1
lui moglie) e dei (figli) e , indi, a seguito del decesso Persona_2 CP_1 Parte_1
di , attribuito in comproprietà ad entrambi i germani oggi in odio, e la successiva Persona_2
realizzazione del fabbricato de quo da parte del e della in tal SO CP_4
modo provando -ai fini dell'intrapreso giudizio- la legittimazione a far valere le proprie ragioni in ordine alla restituzione del valore della propria quota relativa al fabbricato oggetto di contesa.
Ha, poi aggiunto, che il quadro così delineato avrebbe ricevuto ulteriore conferma dall'esito delle svolte prove orali per i quali i testi di parte attrice sono risultati più attendibili rispetto a quelli di parte convenuta.
Le motivazioni e conclusioni del primo Giudice, frutto di adeguato scrutinio e valutazione dell'apparato istruttorio formalizzato, sono certamente condivisibili, e le stesse non vengono minimamente scalfite dalle generiche e non lineari critiche e ragionamenti dell'appellante che vorrebbero fornire una diversa rappresentazione della realtà.
8 Alcuna prova inconfutabile è stata fornita dall'appellante al fine di dimostrare l'asserita donazione in suo favore del terreno de quo da parte del nonno , e soprattutto Parte_1
l'edificazione su di esso, del lontano 1977, del fabbricato a sua cura e spese ad onta della svariata contraria documentazione a nome dei genitori , e del pari non sono andati in suo CP_11
soccorso i testi attorei i quali, escussi in merito all'edificazione del fabbricato nel 1977, non hanno fornito risposte circostanziate ed obiettive idonee a supportare gli assunti narrati, in quanto non hanno riferito alcunché che fosse di diretta loro conoscenza con generici riferimenti de relato4, ovvero reso dichiarazioni inattendibili5, o non suffragate da idonea documentazione alla luce dei lavori asseritamente realizzati6.
Poi, del pari non condivisibile è l'assunto dell'appellante secondo cui il primo Giudice avrebbe omesso di considerare la scrittura privata di divisione del 21/5/2011 (dopo 3 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione di ) con la quale , SO Persona_2
e avevano proceduto alla divisione ed alla relativa attribuzione CP_1 Parte_1
dei beni rientranti nell'asse ereditario del de cuius omettendo un qualsiasi SO
riferimento al cespite in parola, e sollevando due ipotesi interpretative: la prima, che l'immobile non è stato menzionato perché dalle parti stesse non considerato bene ereditario ma di attribuzione esclusiva del , la seconda, che lo stesso è sì inizialmente rientrato Parte_1 4 : “da quello che mi risulta la casa di cui al civico n. 4 è di proprietà di . CP_12 Parte_1 Me lo diceva il padre e la madre nei discorsi che si facevano in famiglia…..so che si Parte_1 riforniva presso il punto vendita di mia sorella. Questo mi è stato riferito da mia sorella…)
9 nei beni ereditari ma poi attribuito direttamente al per non essere stato il bene Parte_1
menzionato nelle quote attribuite alle altre due condividenti (“Al signor Parte_1
vengono assegnati tutti gli altri beni rimanenti e non spettanti agli altri eredi. (…)”.
Il Collegio evidenzia che, in disparte che l'assunto in questione potrebbe eventualmente avvalorare una terza interpretazione secondo cui il cespite non è stato menzionato proprio perché avrebbe dovuto rimanere in comunione, in ogni caso non possono tali discutibili considerazioni, prive di rigoroso riscontro obiettivo neanche lontanamente desumibile dalla correttamente non ammessa prova per testi che avrebbe dovuto esprimere valutazioni personali in merito all'interpretazione di un contratto, assurgere ad idoneo ed incontrovertibile elemento fondante la richiesta dell'appellante.
C) Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta la mancata declaratoria di usucapione in suo favore del cespite in parola in forza del possesso esclusivo, pacifico, continuo ed ininterrotto dello stesso per oltre 30 anni (1977/78 - 2008) senza che siano intervenuti, in tale lasso di tempo, atti interruttivi dell'usucapione da parte di . CP_1
Ha, poi, aggiunto che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il godimento del bene fosse stato consentito dai familiari per mera tolleranza e benevolenza, comunque non provata dalla
, e che, in ogni caso, l'edificazione di una costruzione -certamente da egli provata- CP_1
è atto idoneo a mutare la detenzione in possesso, in quanto la interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali se esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sè il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa.
Le doglianze non sono fondate nei sensi che seguono.
10 Il Tribunale, sul punto, ha sostanzialmente precisato che non ha fornito prova Parte_1
certa, rigorosa ed indubitabile sufficiente per vedersi riconoscere maturata l'usucapitone della proprietà in parola, tanto più che -come nella fattispecie- in caso di compossesso e/o comproprietà vengono richiesti particolari atti qualificati tali da inequivocabilmente manifestare l'animus escludendi a carico degli altri comunisti, certamente non provati dal , il Parte_1
quale, poi, neanche può invocare in suo favore il possesso prolungato del tempo da ritenersi incompatibile con la mera tolleranza e benevolenza.
Intervenuta sul punto, la Suprema Corte ha affermato che nei rapporti familiari, nei quali è
notoriamente giustificabile la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza, anche il possesso esercitato per lunghi periodi può essere presunto e considerato tollerato per cui la durata dell'utilizzo esclusivo del bene non è di per sé sufficiente a confermare l'usucapione, a meno che non venga dimostrato -da parte di colui che la invochi - un atteggiamento di esclusività e incompatibilità con le facoltà degli altri compossessori e/o comproprietari. (ex multis, Cass. Civ. ordin. 7/02/2024 n.3493, Cass.Civ. n. 20508/2019, Cass.
n.4332/2013).
Come già precisato nei precedenti accapi, dall'espletata istruttoria non è emerso che il
[...]
-su cui gravava l'onere probatorio- abbia provato il compimento di atti qualificati Parte_1
idonei ad escludere il potere sul bene in questione da parte dei genitori e della sorella , CP_1
mentre al contrario può ritenersi provato che il godimento dei beni da parte del Parte_1
sia stato consentito dai genitori e -i quali hanno edificato SO Persona_2
l'immobile in parola- per mera benevolenza.
D) Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione, pro quota, dei costi sostenuti per la realizzazione
11 dell'immobile, non avendo il Tribunale tenuto in conto che la costruzione del fabbricato si è
protratta nel tempo per cui in considerazione dei tanti anni trascorsi, non ne ha conservato le fatture e le relative bolle di accompagnamento.
La doglianza è infondata.
La soluzione sub. B), con la quale è stata provata la costruzione del fabbricato de quo da parte dei genitori e , è assorbente della dedotta doglianza che va SO Persona_2
rigettata.
E) Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, per fase di studio, introduttiva e decisionale, secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, aggiornati ex DM 147/2022, nei solo confronti dell'appellata stante la contumacia di . CP_1 Controparte_2
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.581/2021 del 10/08/2021, pubblicata il
12/08/2021, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, proposto da
[...]
, con citazione notificata a mezzo per del 29/09/2021, nei confronti di Parte_1 CP_1
e , così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'appello;
2) conseguentemente, condanna l'appellante a rimborsare alla costituita appellata le spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi anticipatario,
che liquida in € 3.970,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e
Cap come per legge;
12 3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c. 1-
quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/05/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Testualmente: “In via principale, condannare il SI. alla refusione, in favore dell'odierna Parte_1 attrice, della somma di €. 13.665,00 quale quota parte in denaro, (ricavato dalla vendita), relativa alla porzione di proprietà della SI.ra (illegittimamente alienata) a lei derivante dalla CP_1 successione del SI. , oltre ad €. 6.832,50 quale quota parte in denaro (sempre ricavato SO dalla vendita) relativa alla porzione di proprietà (illegittimamente alienata) della SI.ra a CP_1 lei derivante dalla successione della SI.ra , il tutto per un totale di €. 20.497,50, ovvero Persona_2 quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
…) 2 originariamente in comproprietà a , , , , Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 [...]
e , e a quest'ultimo attribuito in via esclusiva CP_9 CP_10 Parte_1 3 dichiarazione di successione formalizzata da nell'anno 2008, licenza Edilizia a costruire e Persona_2 relazione tecnica, richiesta condono edilizio per aumento superficie e per cambio destinazione d'uso dell'immobile in questione, certificato di idoneità statica, concessione in sanatoria e quietanze di pagamento dei relativi oneri sostenuti da , visure catastali. SO 5 all'epoca della costruzione del fabbricato -asseritamente realizzato dal Parte_2 [...]
con il suo aiuto- aveva solamente 10 anni Parte_1 6 e a riguardo della fornitura dei materiali, del Parte_3 CP_13 Persona_3 prestito di un ponteggio, della posa in opera degli infissi e della realizzazione di intonaco e tramezzatura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
1) d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) dr.Gianfranco Placentino Consigliere
3) avv.Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.320/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n. 581/2021 del
10/08/2021, pubblicata il 12/08/2021, del Tribunale di Campobasso, avente per oggetto
“proprietà”
T R A
( ), rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce Parte_1 C.F._1
all'atto d'appello, dall'avv.Marisa MASCIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cercemaggiore alla Via Fonte Varrella n.2
APPELLANTE
E
1 ( , rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla CP_1 C.F._2
comparsa di costituzione in appello, dall'avv.Pier Paolo Caruso, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Isernia alla Via G.Laurelli n.12
APPELLATA
N O N C H È
Controparte_2
APPELLATA-CONTUMACE
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo di essere CP_1
comproprietaria dell'immobile sito in Cercemaggiore alla c.da Canala n. 4 (NCEU di
Cercemaggiore al fl. 17, p.lla 885 sub 1) in forza di successione legittima dei defunti genitori
(m.11/07/2008) e (m.2/02/2017), e che il coerede germano SO Persona_2 [...]
in data 19/09/2008 aveva trasferito a sua figlia il suddetto immobile Parte_1 Controparte_2
-assuntamente pervenutogli in possesso uti dominus pacifico, continuato e ultra ventennale- al prezzo complessivo di € 41.000,00, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Campobasso i prefati e per la restituzione in suo favore della quota parte (del 50%) Parte_1 CP_2
in denaro di sua spettanza per complessivi € 20.497,50, ovvero per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o invalidità dell'impugnato atto di trasferimento, e/o la declaratoria di comproprietà al 50% del precisato cespite con;
Controparte_2
2 - si costituiva deducendo di essere divenuto unico proprietario dell'immobile Parte_1
oggetto di causa per averlo costruito a sue spese negli anni 1977/1978 sul terreno donatogli bonariamente dal nonno e che il detto fabbricato non rientrava nell'asse Parte_1
ereditario del de cuius (padre) , per cui invocava la validità ed efficacia del SO
contratto di compravendita del 19/09/2008 con conseguente declaratoria di rigetto della domanda attorea;
- costituitasi, ribadiva le deduzioni e conclusioni del suo dante causa Controparte_2 [...]
; Parte_1
- espletata l'ammessa istruttoria, a mezzo interpello e prova testimoniale, l'adito Tribunale, con sentenza n.581/2021 del 10/08/2021, pubblicata il 12/08/2021, in accoglimento della domanda,
incidentalmente dichiarando l'attrice comproprietaria dell'immobile sito in Cercemaggiore c.da
Canala n. 4 (NCEU di Cercemaggiore al fl. 17, p.lla 885 sub 1), condannava al Parte_1
pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 20.500,00, pari alla quota di comproprietà
sul predetto immobile corrispondente a ½, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo e le spese di lite, queste ultime -invece- compensate tra e . CP_1 Controparte_2
2) Con atto notificato a mezzo PEC del 29/09/2021, ha interposto appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte d'Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d'appello che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;
- con comparsa del 15/12/2021, si è costituita , instando per il rigetto CP_1
dell'infondata impugnazione, con vittoria di spese del grado;
- con ordinanza interlocutoria del 12/09/2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , non citata in giudizio, la quale comunque è rimasta assente;
Controparte_2
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del
3 5/02/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è
passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
-Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale non si è Controparte_2
assolutamente costituita nel presente grado di appello sebbene ritualmente citata.
A) Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea qualificazione giuridica della domanda attorea per aver il Giudice di prime cure qualificato la domanda spiegata da
[...]
come di restituzione, poiché non diretta ad accertare il diritto di proprietà bensì la CP_1
restituzione in denaro del valore della quota ad essa spettante rapportato al prezzo dichiarato nell'atto di vendita del fabbricato, mentre sarebbe stata da qualificarsi quale azione di rivendica,
per aver l'attrice argomentato e dedotto, nei suoi atti difensivi, la comproprietà dell'immobile e non l'esistenza di un rapporto obbligatorio dal quale deriverebbe un obbligo di restituzione;
sulla scorta di tanto, e quindi della corretta qualificazione della domanda di rivendica e del correlato gravoso onere probatorio (probatio diabolica), avendo omesso la prova della CP_1
sussistenza del proprio diritto di comproprietà o di altro diritto reale così come richiesto dalle puntuali norme in tema, la domanda andava rigettata.
Di contro, l'appellata , nel contestare le argomentazioni dell'appellante, ha ribadito CP_1
la corretta qualificazione della domanda che, sin dall'atto introduttivo, e giammai modificata, ha avuto come oggetto non l'accertamento e la conseguente declaratoria del diritto di comproprietà del cespite de quo, bensì solo ed esclusivamente la richiesta di restituzione in denaro del valore della quota spettante, quale ricavato dalla vendita del bene da parte di
[...]
del mancato rispetto delle norme in materia di comunione, ragion per cui Controparte_3
4 il vantato diritto di comproprietà costituisce un mero presupposto della domanda da verificarsi solo incidenter tantum.
Ha, infine, aggiunto che l'illegittimità del trasferimento del cespite -almeno per quanto attiene alla quota spettante ad essa deducente compiuto dal in favore della figlia- è Parte_1
certamente palese ed evidente, tanto anche e soprattutto in considerazione della compravendita sine titulo dell'intero compendio per il quale egli asseriva essere possessore uti
dominus per oltre un ventennio.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale, dopo aver premesso che il vantato diritto di comproprietà di CP_1
costituisce un presupposto della domanda da verificarsi solo incidenter tantum e la cui prova può essere fornita con qualsiasi mezzo ivi comprese le presunzioni, e specificato che la stessa non ha agito spendendo la propria qualità di erede per conseguire l'attribuzione della quota ereditaria -e quindi la formulata domanda non era diretta ad accertare il suo diritto di proprietà-
, ma ha, invece, proposto un'azione diretta ad ottenere la restituzione in danaro del valore della quota alla stessa spettante rapportato al prezzo dichiarato nell'atto di vendita del cespite, ha qualificato la domanda attorea come domanda di restituzione.
Innanzitutto, il Collegio rimarca che è certamente pacifico il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche eventualmente in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, con il preciso rispetto d'immutabilità dei fatti controversi e della “causa petendi”, limiti e rispetto nella fattispecie osservati correttamente dal Giudice di prime cure, il quale -sulla scorta della domanda, delle precise allegazioni e della sostanziale richiesta giudiziale- ha condivisibilmente esercitato il suo potere/dovere.
5 Ciò precisato, va ribadita la differenza tra azione di revindica e azione di restituzione (miranti allo stesso risultato pratico, ossia ottenere la restituzione materiale di un bene sottratto al proprietario): la prima a carattere reale fondata sul diritto di proprietà di un bene di cui l'attore assume di essere titolare ma di non averne la materiale disponibilità, ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà e a riaverne il possesso, la seconda di natura personale fondata sull'inesistenza, oppure sul sopravvenuto venir meno di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne dispone, avendolo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa ed è volta, previo accertamento della mancanza del titolo, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene.
Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i
meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio.
Orbene, come correttamente evidenziato nell'impugnata sentenza le cui motivazioni sono da ritenersi esaustive e condivisibili, dal tenore letterale degli atti, dalle precisazioni formulate in giudizio e dal provvedimento concretamente chiesto, risulta evidente che l'oggetto della domanda giudiziale1 proposta da non è l'accertamento e la CP_1
6 conseguente declaratoria del diritto di comproprietà del cespite venduto (e quindi azione reale
di rivendicazione), in relazione al quale né nell'atto introduttivo e né nei successivi scritti difensivi è rinvenibile una richiesta in tal senso orientata, ma rendono evidente che la stessa ha inteso esperire un'azione personale diretta ad ottenere la restituzione in denaro del valore della quota spettante, quale ricavato dalla vendita del bene in questione, ragion per cui il vantato diritto di comproprietà costituisce un mero presupposto della domanda, che -come nella fattispecie- va verificato incidenter tantum.
Va, infine, aggiunto che neanche può soccorrere in favore dell'appellante la sua richiesta -in opposizione alla domanda attorea- di declaratoria di intervenuta usucapione in suo favore del cespite in parola -in tal modo riconoscendo l'altruità dell'appartenenza pro-quota dell'immobile
in contesa- costituendo pacifico insegnamento della S.C. che l'eccezione di usucapione del bene da parte del convenuto in riconvenzionale non è idonea a trasformare in reale l'azione tipicamente personale proposta nei suoi confronti e resta vietato al giudice di pronunciare fuori o oltre i limiti delle domande come effettivamente proposte (ex multis, Cass.Civ.SS.UU.
n.7305/2014, Cass.Civ., Sez. 2, n.795/2020).
B) Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie, per avere il Giudice di prime cure ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice rispetto a quelle rese dai testi di parte convenuta
(dirette a dimostrare che il fabbricato oggetto di contesa è di sua proprietà a far data dalla sua costruzione negli anni 1977/1978), oltre a non aver valutato un documento decisivo.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, in forza della qualificata domanda e del conseguente onere probatorio incombente sulle parti, ha ritenuto da una parte che non avesse assolutamente provato Parte_1
7 l'asserita donazione bonaria del terreno in suo favore dal nonno paterno , e la Parte_1
successiva realizzazione a proprie spese del fabbricato insistente sul terreno in parola, mentre dall'altra che avesse utilmente fornito prova documentale (seppur con valore CP_1
indiziario) idonea a provare che (il papà) aveva ereditato dal proprio genitore SO
( ) il terreno in parola2, di poi caduto in successione ereditaria in favore della (di Parte_1
lui moglie) e dei (figli) e , indi, a seguito del decesso Persona_2 CP_1 Parte_1
di , attribuito in comproprietà ad entrambi i germani oggi in odio, e la successiva Persona_2
realizzazione del fabbricato de quo da parte del e della in tal SO CP_4
modo provando -ai fini dell'intrapreso giudizio- la legittimazione a far valere le proprie ragioni in ordine alla restituzione del valore della propria quota relativa al fabbricato oggetto di contesa.
Ha, poi aggiunto, che il quadro così delineato avrebbe ricevuto ulteriore conferma dall'esito delle svolte prove orali per i quali i testi di parte attrice sono risultati più attendibili rispetto a quelli di parte convenuta.
Le motivazioni e conclusioni del primo Giudice, frutto di adeguato scrutinio e valutazione dell'apparato istruttorio formalizzato, sono certamente condivisibili, e le stesse non vengono minimamente scalfite dalle generiche e non lineari critiche e ragionamenti dell'appellante che vorrebbero fornire una diversa rappresentazione della realtà.
8 Alcuna prova inconfutabile è stata fornita dall'appellante al fine di dimostrare l'asserita donazione in suo favore del terreno de quo da parte del nonno , e soprattutto Parte_1
l'edificazione su di esso, del lontano 1977, del fabbricato a sua cura e spese ad onta della svariata contraria documentazione a nome dei genitori , e del pari non sono andati in suo CP_11
soccorso i testi attorei i quali, escussi in merito all'edificazione del fabbricato nel 1977, non hanno fornito risposte circostanziate ed obiettive idonee a supportare gli assunti narrati, in quanto non hanno riferito alcunché che fosse di diretta loro conoscenza con generici riferimenti de relato4, ovvero reso dichiarazioni inattendibili5, o non suffragate da idonea documentazione alla luce dei lavori asseritamente realizzati6.
Poi, del pari non condivisibile è l'assunto dell'appellante secondo cui il primo Giudice avrebbe omesso di considerare la scrittura privata di divisione del 21/5/2011 (dopo 3 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione di ) con la quale , SO Persona_2
e avevano proceduto alla divisione ed alla relativa attribuzione CP_1 Parte_1
dei beni rientranti nell'asse ereditario del de cuius omettendo un qualsiasi SO
riferimento al cespite in parola, e sollevando due ipotesi interpretative: la prima, che l'immobile non è stato menzionato perché dalle parti stesse non considerato bene ereditario ma di attribuzione esclusiva del , la seconda, che lo stesso è sì inizialmente rientrato Parte_1 4 : “da quello che mi risulta la casa di cui al civico n. 4 è di proprietà di . CP_12 Parte_1 Me lo diceva il padre e la madre nei discorsi che si facevano in famiglia…..so che si Parte_1 riforniva presso il punto vendita di mia sorella. Questo mi è stato riferito da mia sorella…)
9 nei beni ereditari ma poi attribuito direttamente al per non essere stato il bene Parte_1
menzionato nelle quote attribuite alle altre due condividenti (“Al signor Parte_1
vengono assegnati tutti gli altri beni rimanenti e non spettanti agli altri eredi. (…)”.
Il Collegio evidenzia che, in disparte che l'assunto in questione potrebbe eventualmente avvalorare una terza interpretazione secondo cui il cespite non è stato menzionato proprio perché avrebbe dovuto rimanere in comunione, in ogni caso non possono tali discutibili considerazioni, prive di rigoroso riscontro obiettivo neanche lontanamente desumibile dalla correttamente non ammessa prova per testi che avrebbe dovuto esprimere valutazioni personali in merito all'interpretazione di un contratto, assurgere ad idoneo ed incontrovertibile elemento fondante la richiesta dell'appellante.
C) Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta la mancata declaratoria di usucapione in suo favore del cespite in parola in forza del possesso esclusivo, pacifico, continuo ed ininterrotto dello stesso per oltre 30 anni (1977/78 - 2008) senza che siano intervenuti, in tale lasso di tempo, atti interruttivi dell'usucapione da parte di . CP_1
Ha, poi, aggiunto che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il godimento del bene fosse stato consentito dai familiari per mera tolleranza e benevolenza, comunque non provata dalla
, e che, in ogni caso, l'edificazione di una costruzione -certamente da egli provata- CP_1
è atto idoneo a mutare la detenzione in possesso, in quanto la interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali se esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sè il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa.
Le doglianze non sono fondate nei sensi che seguono.
10 Il Tribunale, sul punto, ha sostanzialmente precisato che non ha fornito prova Parte_1
certa, rigorosa ed indubitabile sufficiente per vedersi riconoscere maturata l'usucapitone della proprietà in parola, tanto più che -come nella fattispecie- in caso di compossesso e/o comproprietà vengono richiesti particolari atti qualificati tali da inequivocabilmente manifestare l'animus escludendi a carico degli altri comunisti, certamente non provati dal , il Parte_1
quale, poi, neanche può invocare in suo favore il possesso prolungato del tempo da ritenersi incompatibile con la mera tolleranza e benevolenza.
Intervenuta sul punto, la Suprema Corte ha affermato che nei rapporti familiari, nei quali è
notoriamente giustificabile la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza, anche il possesso esercitato per lunghi periodi può essere presunto e considerato tollerato per cui la durata dell'utilizzo esclusivo del bene non è di per sé sufficiente a confermare l'usucapione, a meno che non venga dimostrato -da parte di colui che la invochi - un atteggiamento di esclusività e incompatibilità con le facoltà degli altri compossessori e/o comproprietari. (ex multis, Cass. Civ. ordin. 7/02/2024 n.3493, Cass.Civ. n. 20508/2019, Cass.
n.4332/2013).
Come già precisato nei precedenti accapi, dall'espletata istruttoria non è emerso che il
[...]
-su cui gravava l'onere probatorio- abbia provato il compimento di atti qualificati Parte_1
idonei ad escludere il potere sul bene in questione da parte dei genitori e della sorella , CP_1
mentre al contrario può ritenersi provato che il godimento dei beni da parte del Parte_1
sia stato consentito dai genitori e -i quali hanno edificato SO Persona_2
l'immobile in parola- per mera benevolenza.
D) Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione, pro quota, dei costi sostenuti per la realizzazione
11 dell'immobile, non avendo il Tribunale tenuto in conto che la costruzione del fabbricato si è
protratta nel tempo per cui in considerazione dei tanti anni trascorsi, non ne ha conservato le fatture e le relative bolle di accompagnamento.
La doglianza è infondata.
La soluzione sub. B), con la quale è stata provata la costruzione del fabbricato de quo da parte dei genitori e , è assorbente della dedotta doglianza che va SO Persona_2
rigettata.
E) Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, per fase di studio, introduttiva e decisionale, secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, aggiornati ex DM 147/2022, nei solo confronti dell'appellata stante la contumacia di . CP_1 Controparte_2
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.581/2021 del 10/08/2021, pubblicata il
12/08/2021, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, proposto da
[...]
, con citazione notificata a mezzo per del 29/09/2021, nei confronti di Parte_1 CP_1
e , così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'appello;
2) conseguentemente, condanna l'appellante a rimborsare alla costituita appellata le spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi anticipatario,
che liquida in € 3.970,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e
Cap come per legge;
12 3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c. 1-
quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/05/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Testualmente: “In via principale, condannare il SI. alla refusione, in favore dell'odierna Parte_1 attrice, della somma di €. 13.665,00 quale quota parte in denaro, (ricavato dalla vendita), relativa alla porzione di proprietà della SI.ra (illegittimamente alienata) a lei derivante dalla CP_1 successione del SI. , oltre ad €. 6.832,50 quale quota parte in denaro (sempre ricavato SO dalla vendita) relativa alla porzione di proprietà (illegittimamente alienata) della SI.ra a CP_1 lei derivante dalla successione della SI.ra , il tutto per un totale di €. 20.497,50, ovvero Persona_2 quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
…) 2 originariamente in comproprietà a , , , , Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 [...]
e , e a quest'ultimo attribuito in via esclusiva CP_9 CP_10 Parte_1 3 dichiarazione di successione formalizzata da nell'anno 2008, licenza Edilizia a costruire e Persona_2 relazione tecnica, richiesta condono edilizio per aumento superficie e per cambio destinazione d'uso dell'immobile in questione, certificato di idoneità statica, concessione in sanatoria e quietanze di pagamento dei relativi oneri sostenuti da , visure catastali. SO 5 all'epoca della costruzione del fabbricato -asseritamente realizzato dal Parte_2 [...]
con il suo aiuto- aveva solamente 10 anni Parte_1 6 e a riguardo della fornitura dei materiali, del Parte_3 CP_13 Persona_3 prestito di un ponteggio, della posa in opera degli infissi e della realizzazione di intonaco e tramezzatura