TRIB
Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2024, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dr.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1500/2023 RG promossa con ricorso da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 rappresentati e difesi dall' avv.to Beniamino Nordio
- ricorrenti- contro
CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato telematico allegato alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Marco Cappelletto e Maria Giovanna Conti
- resistente –
e contro altresì
CP_2
con l' avv Sergio Aprile
in punto: trattamento retributivo ferie ex direttiva 2003/88/CE ; decisa il 9.7.2024
FATTO
I ricorrenti hanno agito in giudizio ex art 414 cpc quali dipendenti di con qualifica CP_1 professionale di Capo Treno/Capo Servizio Treno livello B1 Tecnico Professionale CCNL Mobilità dd.16.12.16 presso il c.d. impianto di Venezia.
Chiedono l'accertamento del diritto a ricevere per i giorni di ferie via via fruiti un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero con lo stesso tendenzialmente coincidente anche quanto alle voci variabili.
Censurano come discriminatorie, in contrasto con consolidati principi comunitari e altresì con l'articolo 36 della Costituzione, le disposizioni contrattual-collettive difformi e chiedono la condanna della convenuta datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze stipendiali e così concludono: “1) accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare l'art. 7 della Direttiva europea 2003/88 da parte della Società resistente in relazione al pagamento della giornata di ferie dei ricorrenti per le ragioni di cui al ricorso;
2) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità dell'art. 30, comma 6, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (per tutte le ragioni di cui sopra ed in particolare) – e/o dell'art. 31 del C CNL del 2012 e/o e dell'art. 25 del CCNL Settore delle attività ferroviarie del 2003 – nella parte in cui non rinviando anche alle lettere j) e p) dell'art. 68 (anche art. 68 del CCNL del 2012, art. 63 del CCNL del 2003) illegittimamente escludono: a) l'art. 31, comma 4 e comma 5 del CCNL Aziendale dd.16.12.16: le c.d. IUP, indennità di utilizzazione professionale (ed art. 31 del CCNL Aziendale del 2012 ed art. 34 del CCNL Aziendale e di confluenza del 2003); b) l'art. 77 comma 1 (trasferta) e/o comma 2 (assenza dalla residenza) del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed art. 77 CCNL del 2012 ed art. 72 CCNL del 2003); c) l'art. 32 del CCNL Aziendale dd.16.12.16 (art. 32 del CCNL Aziendale del 2012) che rinvia ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35 Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16/04/2003, ossia l'indennità di scorta per vetture eccedenti;
d) l'art. 36, comma 5, del CCNL Aziendale Gruppo FS dd.16.12.16: le provvigioni corrisposte per la vendita dei titoli di viaggio – stesso riferimento normativo nel CCNL 2012 –; per tutte le ragioni di cui sopra;
3) ove Codesto Ecc.mo Giudice lo ritenesse per ragioni di giustizia e/o di equità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità solo e/o anche di uno o più ulteriore/i articolo/i del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 e/o del Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 Integrativo del CCNL della Mobilità per tutte le ragioni di cui sopra – e/o del CCNL della Mobilità Area contrattuale AF dd.20.7.2012 e/o del Contratto Aziendale di Gruppo FS (integrativo del CCNL Area AF del 28.6.12) di rinnovo del Contratto Aziendale Gruppo FS del 2003 dd.28.6.12; ovvero Nazionale ed integrativo del 2003 –;
4) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie di una retribuzione media comprensiva dell'indennità per assenza della residenza ed indennità di trasferta di cui ai predetti articoli 77, comma 1 e 2 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 e/o delle I.U.P. di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5, e/o dell'indennità di scorta dell'art. 32 e/o dell'indennità di cui all'art. 36, comma 5 del Contratto Aziendale CP_3
dd.16.12.16 Integrativo del CCNL della Mobilità, retribuzione media calcolata p
[...] parametro i compensi percepiti a tali titoli per l'anno 2019, ovvero la retribuzione media calcolata con differente modalità di determinazione e calcolo di giustizia e/o di equità (ad esempio i 12 mesi antecedenti la fruizione), previa CTU tecnico – contabile;
5) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione comprensiva delle medie di tutte e/o di sole alcune delle indennità sopra rivendicate di cui ai seguenti codici meccanografici: 1) 0547; 2) 0790; 3) 0791; 4) 0969; 5) 0970; 6) 0991; 7) 0992; 8) 0AD0; 9) 0AD1; 10) 0045 e 004C; 11) 0AA1 e 0AA2;
6) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie già goduta della somma complessiva per singola giornata di:
1. € 32,00; Parte_6
2. ; Parte_2
3. € 32,00; Parte_3
4. € 27,50; Parte_4
5. € 44,00 Parte_5
oltre che la parte contributiva e previdenziale, ovvero secondo differente modalità di calcolo della differente somma, minore e/o maggiore, di giustizia e/o di equità per tutte le ragioni di cui sopra;
7) per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, a Controparte_1 pagare ai ricorrenti a titolo di differenze retributive per le giornate di godimento delle ferie godute la somma complessiva di:
1. € 3.328,00 per 104 giornate di ferie dal novembre Parte_6
2
2. € 3.579,00 per 111,5 giornate di ferie dal maggio 2016 al marzo 2023; Parte_2
3. 6,00 per 310 giornate di ferie dal 2007 al febbraio 2023; Parte_3
4. € 10.670,00 per 388 giornate di ferie dal 2007 al 2022; Parte_4
5. € 15.972,00 per 363 giornate di ferie dal 2007 al 2022; Parte_5 unitamente al pagamento dei contributi previdenziali, oltre che al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero secondo differente modalità di calcolo la differente somma, minore e/o maggiore, di giustizia o equità per tutte le ragioni di cui sopra;
8) per l'effetto condannare il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica pro tempore, a consegnare al momento del pagamento delle somme qui azionate in PROSPETTO ANALITICO di tutte le voci concretamente retribuite con esatta indicazione del periodo e delle giornate di ferie;
9) per l'effetto condannare il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica pro tempore, a pagare ai ricorrenti la so
1. € 32,00; Parte_6
2. ; Parte_2
3. € 32,00; Parte_3
4. € 27,50; Parte_4
5. € 44,00; Parte_5 p di ferie che i ricorrenti usufruiranno pro futuro rispetto all'ultimo mese qui rivendicato, per tutte le ragioni di cui sopra. Con vittoria diritti e onorari del presente grado di giudizio”.
La Società convenuta si è costituita rilevando inammissibilità e infondatezza del ricorso per carenza di allegazione e prova;
eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione quanto ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso;
nel merito sostenendo l'insindacabilità dell'inclusione o meno di determinate voci nella retribuzione dei giorni di ferie come stabilita dalle parti sociali;
negando comunque la sussistenza, con riferimento alle indennità indicate in ricorso, dei presupposti previsti in materia dalla giurisprudenza comunitaria.
CP_ E' stato convenuto anche l' che si è costituito dando atto di essere stato chiamato in causa unicamente per la debenza, sui maggiori importi retributivi richiesti, della relativa contribuzione obbligatoria, e chiedendo dunque, nel caso di accoglimento, in toto o in parte, delle domande attoree, il pagamento della corrispondente maggiore contribuzione e relative somme aggiuntive nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale.
La causa è stata istruita documentalmente, rinviata in attesa della pronuncia della Cassazione sulle prime sentenze in materia delle CA di Milano e Torino, e in data all' esito di udienza da remoto trattenuta in decisione. MOTIVI
Il ricorso va accolto nei limiti di cui all' orientamento dell' Ufficio espresso fin dalla prima sentenza in materia, n. 402/2022 in causa analoga RG 1768/2021 est avallato dalla recente, attesa, Pt_7 pronuncia della CASSAZIONE 20 MAGGIO 2024 N. 13932, per seguenti motivi .
La controversia appartiene al noto filone in materia di diritto all' inclusione nel trattamento retributivo delle ferie di qualsiasi importo pecuniario della parte variabile della retribuzione che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni o sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
La questione, già oggetto di pronunce della Suprema Corte, trova fondamento nella legislazione e giurisprudenza comunitaria con conseguenti approdi nel diritto interno, nei seguenti termini.
La Direttiva 93/104/CE del 23-11-1993, modificata dalla direttiva 2000/34/CE, poi sostituita dalla direttiva 2003/88/CE del 4-11-2003 e la Carta dei diritti fondamentali della UE (cd. Carta di Nizza), a cui l'art.6 n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati, sanciscono il diritto a minimo quattro settimane/anno di ferie retribuite (art 31 c 2).
In base alla giurisprudenza costante della CGUE a far data dalla sentenza 15-9-2011 n. 155/10 sui piloti IS WA :
- spettanza di un periodo di ferie retribuito e livello della relativa retribuzione costituiscono due aspetti di un unico diritto;
- “ferie annuali retribuite”, di cui all'art. 7 dir. 2003/88 (di cui la Corte Giustizia ha costantemente affermato il carattere imperativo escludendone la derogabilità ai sensi dell'art.17 della direttiva stessa con conseguente irrilevanza dell'eventuale fonte contrattuale difforme - cfr. punto 62 della sentenza 16.3.2006 in procedimenti riuniti C-131/04 e C-257/04) significa che per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva la retribuzione deve essere mantenuta (p. 19) e deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore (p. 21);
- quando la retribuzione si compone di elementi diversi, alcuni fissi e altri variabili, va condotta un'analisi specifica della retribuzione e “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere obbligatoriamente preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”, così come “gli elementi della retribuzione o le integrazioni che si collegano al suo status professionale”, mentre sono escluse da tale calcolo esclusivamente le somme dirette “a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni… È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”;
- non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione una normativa interna, sia essa di fonte legislativa o contrattuale, contraria all'art.7 direttiva 2003/88 come sopra interpretato, per cui “è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro” e tale valutazione “deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto”.
La Corte di Giustizia Europea negli ultimi anni ha confermato in più occasioni tali principi giurisprudenziali in numerose sentenze conformi rese in riferimento a lavoratori di vari settori produttivi.
Nella sentenza 22-5-2014 (Z.J.R. Lock-IS Gas;
C-539/12) ha ribadito che l'espressione ferie annuali retribuite che compare al paragrafo 1 dell' articolo 7 della direttiva significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva stessa, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenze e a., C-131-/04 e C-257/04; EU:C:2006:177, Persona_1 punto 50, nonché Schultz-Hof e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 58).
In tale sentenza, in un caso relativo a un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi, ha affermato che l'art. 7 della Direttiva impone il pagamento di una quota provvigionale, calcolata sulla media delle provvigioni dell'anno, anche durante il periodo feriale nel quale l'agente non può promuovere affari per conto del preponente.
Tali principi sono ribaditi nella sentenza 13.12.2018 ( , C-385/17), ai punti 32 e segg., in Persona_2 un caso nel quale in base al contratto collettivo applicabile (edilizia), la retribuzione feriale era ridotta in ragione del fatto che il lavoratore, a causa di disoccupazione parziale, non avesse prestato lavoro effettivo per una parte dell'anno, con la conseguenza di violare il principio in base al quale l'indennità per ferie non deve essere inferiore “ alla media della retribuzione ordinaria percepita durante i periodi di lavoro effettivo (cfr. anche CGUE 6-11-2018, Max Planck, C-684-16).
Gli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria sono ad oggi già stati applicati dai giudici di merito anche nello specifico settore oggetto di causa (Ccnl attività ferroviaria) e le prime pronunce della
Cassazione, sia pure non riguardanti tale specifico settore, e dunque Ccnl, sono in linea.
Così in particolare:
- Tribunale di Milano est Di Leo n. 2468- 2483 del 2019 e n.932 del 2021, nonché est Pazienza n.
284 del 2021; - Corte di Milano con sentenze n. 32/2020 e n .36/2020 nei confronti di di conferma delle CP_4 sentenze del Tribunale di Milano n.1703/18-1140/19 e n.2000/18-971/19 + n. 596/2021 (Di altri /Trenord), n.719/2021 ( ); n . 770 / 2 0 2 1 ( + CP_5 Controparte_6 Tes_1 altri/Trenord), n. 831/2021 (Azimonti+altri/Trenord), n. 832/2021 (Clerici+altri/Trenord),
n.892/2021 (Amato+altri/Trenord);
- Cass. 17 maggio 2019 n.13425 e n 13427 nonché Cass.22401 del 15.10.2020;
- Cass 23.6.2022 n. 20216 in tema di trasporto aereo ( = inclusione nel trattamento ferie dell' indennità di volo integrativa) e 11.7.2023 n. 19663 sui macchinisti;
CP_4
- quanto al Tribunale di Venezia sentenze 27.4.2022 in causa analoga RG 929/2021 e 29.6.2022 causa n. 2052/2021 RG entrambe est , sentenza di questo stesso giudicante del Parte_8
22.6.2022 in causa n. 905/2021 RG nonché, sopra già citata, specifica quanto ai capi treno, sentenza est del 20.6.2022 n. 402/2022 in causa RG 1768/2021. Pt_7
Da ultimo, proprio su dipendenti con qualifica di Capo Treno o Capo Servizio Treno, CP_1
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 MAGGIO 2024, N. 13932, confermato il dovuto mantenimento durante le ferie della retribuzione percepita in via ordinaria come da nozione di retribuzione della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sub parr da 13 a 36 così recita (sottolineature e grassetto sono aggiunti):
…
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE
15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Persona_2
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Per_
).
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità.
20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, CP_4 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "/a retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten HE cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten HE cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di Euro 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
30. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavorato un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
31. Il nono motivo non è fondato.
32. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).
33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
…
Le varie pronunce di merito sopra citate - ed altresì da ultimo tale, si auspica dirimente, pronuncia della Cassazione - sono concordemente a favore dell' inclusione nel trattamento retributivo del periodo di ferie annuali di indennità per assenza dalla residenza, ossia compenso assenza dalla residenza, indennità di utilizzazione professionale nelle due voci “Indennità di scorta” e “Indennità di riserva” (che per i giorni di ferie dalla contrattazione collettiva quanto alla prima nulla è riconosciuto,
e quanto alla seconda il minor importo fisso di euro 4,50 /die) , indennità per scorta vetture eccedenti e provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno, tutte in concreto azionate dagli odierni ricorrenti.
In tal senso, come detto, l' orientamento anche di questo Ufficio, cui va data continuità, sia in punto an debeatur, sia quanto al criterio di quantificazione delle conseguenti relative differenze retributive basato sulla media dell' ammontare percepito nei 12 mesi in cui è ricompreso il periodo di ferie. Il ricorso va dunque accolto.
La retribuzione media per i giorni di ferie andrà calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50, utilizzando come divisore il numero delle presenze effettive in servizio e non già 312, che si ottiene moltiplicando 26 per 12 .
La convenuta deve essere pertanto condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, quantificate in base gli indicati criteri, oltre accessori.
L' eccezione di prescrizione va disattesa in adesione all' orientamento prevalente in ambito nazionale e altresì in Sezione, avallato recentemente da Cass. n. 26246/2022, secondo cui con l'entrata in vigore della L.92/12 l'ambito della tutela reale spettante ai dipendenti anche di imprese di medio-gradi dimensioni si è significativamente ridotto, da cui quella situazione di metus tale da giustificare la non decorrenza (sospensione) del termine prescrizionale di cui all'art. 2948 con. 4 c.c. in corso di rapporto.
Così espressamente in materia da ultimo CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 MAGGIO 2024, N. 13932 parr da 32 a 36
Quanto, infine, alla cd questione dissuasività, da Cassazione 23.6.2022 N. 20216, sopra citata è rimarcato che :
- sentenze della CGUE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente e il mantenimento durante i periodi di ferie della retribuzione ordinaria è “un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa”;
- ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite;
- la potenzialità dissuasiva va verificata ex ante;
- al lavoratore durante le ferie va dunque assicurata una retribuzione tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili rispetto al percepito nei giorni effettivamente lavorati. \
Negli stessi termini Cass 11.7.2023 N 19663, anch' essa sopra richiamata, ed altresì da ultimo
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 MAGGIO 2024, N. 13932 parr , 29 e 30
Ed invero il divario è inidoneo ad incidere sull' esercizio effettivo delle ferie unicamente se irrisorio, tale da non escludere la sostanziale equiparabilità imposta dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia, sussistendo altrimenti il rischio di una rinuncia del lavoratore al periodo di riposo mettendo così a repentaglio il bene primario della salute e della sicurezza. Il fatto che i ricorrenti abbiano sempre fruito di tutte le ferie maturate è, d' altro canto, irrilevante essendo sufficiente, come visto, chiarito dalla Cassazione, un effetto potenzialmente dissuasivo da verificarsi ex ante.
Le spese di lite vanno rifuse in base a soccombenza e tenuto conto in punto quantum che le citate pronunce di Cassazione di giugno e luglio 2023 già avevano composto l' iniziale contrasto giurisprudenziale della giurisprudenza di merito determinato dalle pronunce della Corte d' Appello di
Torino difformi dall' orientamento prevalente, e continua a resistere nonostante alla stesse CP_1 si sia di recente aggiunta con valenza, come detto, dirimente, Cass. 20 MAGGIO 2024, N. 13932.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa :
1. accerta la nullità delle clausole contrattuali art. 25 comma 6 del c.c.n.l. del 2003 e art. 31 comma 6 del c.c.n.l. del 2012 e art. 30 comma 6 del c.c.n.l. del 2016, laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere a ciascun ricorrente durante le ferie, delle voci “compenso assenza dalla residenza” ed “indennità di maneggio denaro”, nonché art. 15 comma 3 del c. aziend. del 2003 e art. 14 comma 3 c. aziend. del 2012 e art. 14 comma 3 del c. aziend. del 2016 laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere a ciascun ricorrente durante le ferie, delle voci “indennità di utilizzazione professionale”, oltre la misura forfettaria, e della voce
“indennità per scorta vetture eccedenti” e delle provvigioni per irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori e per biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita diretta e indiretta;
2. accerta il diritto dei ricorrenti a percepire, durante le giornate di ferie, la retribuzione ordinaria, comprensiva anche indennità per assenza dalla residenza, ossia compenso assenza dalla residenza, indennità di utilizzazione professionale nelle due voci “Indennità di scorta” e “Indennità di riserva”, provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno e indennità per scorta vetture eccedenti;
3. per l' effetto condanna a corrispondere ai medesimi ricorrenti la differenza tra le CP_1 somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri di cui ai capi che precedono nei limiti del periodo minimo contrattuale (nello specifico 20 gg) e utilizzando come divisore il numero delle presenze effettive in servizio e non già non già 312 ( 26 x12 ), oltre accessori di legge dal maturato al saldo effettivo;
4. condanna parte resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in € 12.000,00, oltre al rimborso per intero del CU se versato.
Venezia, 9.7.2024 . Il Giudice del Lavoro