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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 996/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 996/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Prinetto Giuseppina, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giraudo Controparte_1 P.IVA_1
Enrico, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 06.06.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
05.06.2025)
OGGETTO: assicurazione contro danni, indennizzo
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma della sentenza
Tribunale di Cuneo n. 144/2024, pubblicata in data 15/2/2024 e mai notificata, per accoglimento pagina 1 di 16 dei motivi di appello su meglio indicati in narrativa: in via istruttoria:
a) ammettere i mezzi di prova non ammessi, come dedotti nella seconda memoria ex art. 183 c. 6
c.p.c., datata 19/2/2021; in principalità e nel merito:
b) accertare che dal sinistro occorso in data 23/7/2015 sono derivati al sig. i Parte_1 danni come indicati e quantificati nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado (pari a Euro
181.044,78 per il fabbricato, Euro 14.925,48 per il contenuto, Euro 7.890,31 per i danni arrecati a terzi, oltre che gli importi dei danni da responsabilità extracontrattuale da liquidarsi in via equitativa, ma comunque documentati e mai contestati, in Euro 32.858,10 per interessi da mutuo,
Euro 1.700,50 per il rogito del mutuo, Euro 4.990,00 per l'assicurazione a garanzia del fabbricato oggetto di mutuo); ovvero, in subordine, per quanto i soli importi di cui ai punti a) e b) del paragrafo III dell'atto di citazione di primo grado, ove venga adottato il criterio di quantificazione indicato dalla TU, nell'importo indicato dal consulente di parte, Geom. nelle Persona_1
osservazioni alla bozza originaria di TU, di cui agli atti;
c) conseguentemente, condannare a pagare in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
gli importi così precisati, dedotti eventuali acconti sin qui versati, stanti le ragioni indicate nella narrativa dell'atto di citazione del giudizio di primo grado e nell'atto di appello quali presupposti di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della società stessa verso l'attore.
Con vittoria di spese di giustizia e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, iva e cpa, e successive occorrende”.
Per l'appellata Controparte_1
“Ogni diversa istanza, eccezione, deduzione respinta;
previe le declaratorie ed i provvedimenti del caso;
Respingere l'appello ex adverso proposto, confermando l'impugnata sentenza.
Respingersi ogni domanda ex adverso proposta.
Col favore delle spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
pagina 2 di 16 conveniva in giudizio la chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna al pagamento di € 203.860,57, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennizzo per i danni subiti in conseguenza dell'incendio verificatosi il 23 luglio 2015 all'interno dell'unità immobiliare di sua proprietà adibita ad abitazione (sita in Piozzo, alla Loc. Valle n. 42/A), oltre ulteriori danni da liquidarsi in via equitativa, in forza del contratto di assicurazione n. 2014/10/2700836 stipulato con la società convenuta il 2.2.2024, denominato “Casa Mia”, comprendente l'assicurazione contro i danni da incendio.
A fondamento della domanda deduceva che: l'immobile era composto da due livelli, il primo dei quali adibito ad abitazione e il piano terra composto un vano garage e due vani destinati a disimpegno;
l'incendio si era sviluppato a partire dal piano terra nel locale garage, investendo la soletta tra il piano terra e il primo piano;
dal verbale dei Vigili del Fuoco emergeva che l'incendio, originatosi per causa sconosciuta, aveva danneggiato due autovetture, uno scooter,
l'intradosso del solaio ed aveva attinto non solo il garage ma anche i locali posti sulla sua verticale;
con ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Piozzo era stata dichiarata l'inagibilità dell'edificio.
Lamentava che ricevuta la denuncia del sinistro, aveva Controparte_1
inizialmente offerto soli € 26.000,00, aveva comunque omesso ogni effettivo pagamento in attesa della ristrutturazione dell'immobile ed aveva infine offerto solamente € 72.000,00 (N.D.R. corrisposti solo nella pendenza del giudizio di primo grado), somma del tutto insufficiente rispetto agli esborsi effettivamente sostenuti. Deduceva altresì la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di atteso che la stessa, pur non avendo Controparte_1
mai sollevato contestazioni sull'an debeatur, non aveva corrisposto alcunché, costringendo l'attore ad accedere ad un finanziamento per sostenere i costi della ristrutturazione, con conseguente incremento della spesa complessivamente sostenuta.
La Società Reale Mutua di Assicurazioni nulla eccepiva in ordine alla operatività della polizza, contestando unicamente il quantum richiesto dall'attore a titolo di indennizzo avuto riguardo a quanto previsto dalle condizioni generali di polizza, atteso che gli interventi compiuti dall'attore sull'immobile non si erano limitati al ripristino ma avevano interessato la complessiva struttura dell'immobile, al quale l'attore aveva apportato notevoli miglioramenti.
pagina 3 di 16 II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 144/2024, pubblicata il 15.2.2024, il Tribunale di Cuneo condannava la
[...] al pagamento, in favore dell'attore di € 98.954,70 (oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione come da parte motiva) e poneva a carico della convenuta le spese di lite e di TU.
Il Tribunale dava atto che l'oggetto del contendere verteva esclusivamente sul quantum ed in proposito richiamava, facendole proprie, le valutazioni del TU.
Il TU, dopo avere descritto le condizioni dei vari locali all'esito dell'incendio, aveva quantificato i costi di ripristino delle parti danneggiate e di integrale sostituzione di quelle distrutte, applicando i prezziari del 2015 e quantificando l'indennizzo in € 98.954,70.
Il Tribunale disattendeva le contestazioni dell'attore fondate sull'assunto che la stima, ai sensi di polizza, dovesse essere effettuata secondo il criterio del “valore a nuovo”.
Sul punto il TU in alcuni casi aveva dato atto di talune “superflue sostituzioni” (p. 8 dell'elaborato peritale), con la conseguenza che l'importo richiesto dall'attore non poteva essere riconosciuto.
Per il resto le CGA prevedevano che la “stima a nuovo” potesse avere ad oggetto le sole parti integralmente distrutte dell'edificio non anche quelle passibili di ripristino.
Rilevava (come emerso chiaramente dalla TU) che alcune delle parti attinte dall'incendio erano state “solamente” danneggiate – non essendosi verificata la distruzione dell'edificio o delle parti del fabbricato – con la conseguenza che la stima del TU doveva ritenersi corretta.
In ragione di quanto esposto, accoglieva la domanda attorea limitatamente alla somma di
€ 98.954,70.
Sulla somma così determinata dovevano essere riconosciuti gli interessi compensativi con decorrenza dalla data dell'evento fino al tempo della liquidazione, da calcolarsi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto ed anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza. Sulla somma così calcolata eran o dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e censura la Parte_1
parte della sentenza con cui il Tribunale ha disposto che gli interessi legali vengano computati pagina 4 di 16 sulla somma liquidata a titolo di indennizzo previa devalutazione alla data del sinistro.
Evidenzia che tale statuizione mal si coordina con la parte della sentenza in cui il Tribunale ha espressamente dato atto che la stima dell'indennizzo è stata già effettuata al 2015 in quanto operata sulla base di vari “prezziari” del 2015. Deduce quindi che nel caso di specie non debba essere operata alcuna devalutazione.
Con il secondo motivo si duole della quantificazione dell'indennizzo.
Ritiene che la stima dell'indennizzo sulla base dei costi di ripristino sia errata dovendosi invece optare in favore di una “stima a nuovo” ovverosia in favore dei costi di ricostruzione.
Rileva che sia il TU che il Tribunale hanno dato atto che il sinistro ha interessato le strutture portanti dell'edificio (solette e muri) ed ha reso inagibili sia i locali al primo piano che quelli al piano terra.
Richiamate le clausole di polizza già indicate in primo grado (artt. 2.2., 9.5, definizione di
“valore a nuovo” e di “valore intero” riportata nel Glossario), ritiene che dal combinato disposto di tali disposizioni si debba concludere nel senso che, se l'insieme delle parti distrutte e danneggiate ha di fatto comportato la distruzione del fabbricato o lo ha comunque reso inagibile nella sua interezza, dovendosi garantire la funzionalità dell'edificio nella sua integralità, il valore indennizzabile dovrebbe essere quello a nuovo dell'intero edificio, al netto di eventuali recuperi.
Le medesime clausole, ad avviso dell'appellante, consentirebbero di disattendere la tesi di CP_1
secondo cui non possono essere indennizzati i costi di riqualificazione degli impianti o dei
[...]
locali alla luce della situazione preesistente al sinistro, atteso che andrebbe comunque risarcito il valore a nuovo dell'edificio.
Si duole che la TU (nonché la sentenza che ha aderito alla TU) non abbia avuto cura di individuare e trattare separatamente le parti integralmente distrutte (già indicate dalla difesa attorea e rilevate ed individuate dalla stessa TU quali la soletta e gli impianti) considerandole invece alla stregua di parti semplicemente danneggiate.
Svolge quindi alcune censure in relazione a singole voci di spesa che ritiene erroneamente escluse dalla TU. Rileva in particolare che:
- le spese di sostituzione dei serramenti esterni del piano terra sono state ammesse mentre quelle pagina 5 di 16 del primo piano sono state escluse;
- i costi dell'impianto solare termico non sono stati ammessi perché l'impianto non preesisteva all'incendio, pur essendo obbligatorio, all'epoca della ristrutturazione;
Ritiene che il TU abbia errato:
- nel non ritenere indennizzabili le spese sostenute in eccedenza ai valori medi di ricostruzione calcolati sulla base dei prezzari della regione Piemonte, dovendosi al contrario considerare tutto quanto necessario per riportare l'edificio al suo valore a nuovo al momento del sinistro;
- nel valutare la congruità degli interventi, prescindendo dal contenuto delle già richiamate clausole contrattuali ed applicando per contro criteri empirici, quali il valore catastale dell'immobile e/o il presunto stato dell'immobile pre-sinistro.
Dopo avere richiamato le voci di glossario “valore intero” e “regola proporzionale”, deduce altresì che il valore a nuovo risarcibile debba comprendere tutto ciò che è necessario per riportare a nuovo l'edificio, ma nei limiti della regola proporzionale, che impone alle parti di aggiornare periodicamente la somma assicurata al valore effettivo del bene (e dunque a calibrare conseguentemente il premio), per cui ove non vi sia più una corrispondenza di questi valori al momento del sinistro, l'indennizzo deve essere proporzionalmente ridotto.
Sviluppa alcune considerazioni in ordine alla stima “a nuovo” dell'intero edificio e sostiene che sarebbe stato opportuno partire dal valore di realizzazione a nuovo dell'edificio, per poi applicare coefficienti tecnici a correzione della stima così operata.
Con il terzo motivo si duole dell'omessa pronuncia ex artt. 112 et 132 n. 4 c.p.c. in relazione a tre distinte domande.
In primo luogo, lamenta il mancato riconoscimento dell'indennizzo dovuto per il contenuto del fabbricato, avendo il Tribunale aderito alle conclusioni del TU che ha utilizzato un criterio meramente empirico, avulso da ogni riferimento al contenuto delle Condizioni generali del contratto (clausola 2.2). Rileva per contro di avere documentato (doc. n. 19 e 21) costi per complessivi costi ritenuti congrui per € 14.925,48.
In secondo luogo, lamenta l'omesso riconoscimento a titolo di risarcitorio, dei maggiori costi pagina 6 di 16 sostenuti per accedere ad un finanziamento (necessario ai fini della ristrutturazione) a fronte dell'inerzia di nel liquidare l'indennizzo. Controparte_1
In terzo luogo, si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto dei danni denunciati dai terzi con particolare riferimento al totale danneggiamento derivato dall'incendio all'autovettura Fiat 600, tg. BR846AL (di comproprietà della moglie dell'attore e del suocero ). Persona_2
Rileva che tale importo, sulla base delle disposizioni contrattuali della polizza stipulata tra le parti, avrebbe dovuto essere risarcito nonostante trattasi di veicolo di proprietà di terzi, per una somma che l'appellante quantifica in complessivi Euro 7.890,31, pari al costo dell'acquisto di un nuovo autoveicolo.
IV) Difese della Controparte_1
ha innanzitutto dato atto di avere dato esecuzione alla Controparte_1
statuizione di condanna del Tribunale, avendo versato in data 5/4/2024 in favore di
[...] ulteriori € 53.938,79 (di cui € 17.867,18 per spese legali), tenuto conto della somma di Pt_1
€ 72.000,00 già corrisposta al il 19 marzo 2021. Pt_1
Rileva che non ha mai prodotto in giudizio la polizza, essendosi limitato a Parte_1 produrre la ricevuta di pagamento del premio e l'opuscolo delle condizioni generali di assicurazione (consistente in uno stampato che non richiama la polizza) e ritiene che l'attore non abbia adempiuto all'onere della prova a suo carico.
Quanto al secondo motivo, rappresenta che nel primo grado di giudizio non ha Parte_1
formulato osservazioni ai quesiti assegnati dal primo giudice al TU e che le conclusioni di quest'ultimo sono state financo condivise dal CT di parte attrice.
Ritiene evidente che ha apportato notevoli e sostanziali migliorie all'immobile, Parte_1
facendolo diventare da un vecchio rustico riattato in una confortevole villetta, dotata di tutte le tecnologie disponibili, pretendendo di fare gravare tali costi sulla Compagnia.
Deduce che il valore a nuovo indicato in polizza (€ 336.000,00) non è stato frutto di un accordo contrattuale, è stato unilateralmente indicato dall'assicurato e comunque non potrebbe mai pagina 7 di 16 comportare la liquidazione di un indennizzo superiore al danno effettivamente subito.
Ritiene che l'appellante abbia proposto un'interpretazione del tutto personale delle clausole contrattuali.
In relazione al terzo motivo, ritiene corretta la stima dei danni al mobilio operata dal TU sulla base dei pochi dati disponibili.
Contesta che l'attore abbia documentato effettivi danni risarcibili conseguenti alla pretesa inerzia di nella liquidazione dell'indennizzo. CP_1
Contesta che siano dovuti i tanni a terzi e rileva che l'importo richiesto (€ 7.890,31) non corrisponde al valore della vettura distrutta ma al prezzo di quella nuova acquistata in sostituzione. Conclude che la vettura Fiat 600 era di proprietà' della signora e del di lei Per_2
genitore, per cui gli unici titolari di un eventuale diritto a chiedere un ristoro sarebbero questi ultimi.
V) Decisione della Corte.
1) Sono inammissibili le argomentazioni sviluppate da in ordine alla “mancata CP_1
produzione della polizza” da parte di (mentre sono state ritualmente prodotte le Parte_1
condizioni generali di assicurazione).
Il Tribunale ha espressamente dato atto che non era in discussione l'esistenza e l'operatività della polizza vertendo il contendere solamente sul quantum.
La stessa liquidazione dell'indennizzo postula l'implicito accertamento dell'esistenza e dell'operatività della polizza.
In primo grado non è stata contestata la pattuizione della clausola “valore intero a nuovo”, pattuizione di cui oltre tutto ha dato contezza lo stesso perito dell'assicurazione in sede di stima stragiudiziale del danno (doc. 3 convenuto). Parimenti non è stato contestato che le condizioni generali di contratto (poi concretamente applicate dal Tribunale) siano afferenti alla specifica polizza azionata.
Le argomentazioni difensive formulate da solamente in appello sono comunque CP_1
inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere dedotte nel presente gravame mediante appello incidentale.
pagina 8 di 16 2) Deve innanzitutto essere esaminato il secondo motivo afferente alla determinazione del quantum dovuto a titolo di indennizzo per il ripristino dell'immobile tenuto conto delle condizioni generali di assicurazione e degli esiti della TU.
2.1) Avuto riguardo ad alcune delle doglianze formulate con il motivo di gravame è bene descrivere quale fosse lo stato generale dei luoghi dopo il sinistro.
Il TU nominato nel primo grado di giudizio ha dato atto che “Esternamente l'immobile appare complessivamente in discreto stato di conservazione, dalle foto del primo sopralluogo è riscontrabile un deterioramento con alcune parti mancanti di calcestruzzo all'intradosso del terrazzo a lato Est ma la copertura così come le facciate non hanno subito danni. Le fiamme si sono formate al piano terra nel locale autorimessa avente una superficie di circa 44 mq lesionando soprattutto le murature e il solaio in latero-cemento” (relazione TU pag. 8).
“Il fumo, il calore e le fiamme divampate arrecavano danni alle opere murarie, agli infissi del piano terra e primo, all'impiantistica elettrica e termica, nonché ai contenuti rendendo irreversibilmente danneggiati quelli posti all'interno dell'autorimessa” (relazione TU pag. 9).
“In generale i locali posti al piano primo hanno subito danni da fumo ad eccezione delle porte interne e dell'impianto elettrico” (relazione TU pag. 9).
2.2) Non è stata contestata ed anzi risulta dalla stessa stima stragiudiziale del danno svolta dal perito incaricato da che l'assicurazione sia stata pattuita con la clausola “valore a CP_1 nuovo”.
Nelle definizioni del contratto, si specifica che il “Valore a nuovo” per i Fabbricati si intende “la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche escluso il valore dell'area (su cui insiste il fabbricato) e gli oneri fiscali se detraibili”.
Quanto ai criteri per la determinazione del danno, l'art.
9.6 lett. A delle CgA dispone, relativamente ai fabbricati, che “Si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi”.
2.3) Tutto ciò premesso, il secondo motivo di appello è nel suo complesso infondato.
pagina 9 di 16 Non è innanzitutto condivisibile l'assunto esplicitato in talune parti del motivo di gravame secondo il quale vi sia sostanziale sovrapponibilità tra inagibilità (dichiarata con ordinanza contingibile ed urgente) e distruzione dell'immobile.
In proposito si rileva che vigili del fuoco hanno interdetto l'accesso al box auto ed ai locali situati sulla verticale in quanto “la struttura del solaio tra i due piani non dà più garanzie di stabilità” e sulla base di tale valutazione con ordinanza sindacale è stata dichiarata l'inagibilità dell'immobile
“sino al ripristino delle condizioni di sicurezza da attestarsi mediante relazione tecnica di professionista abilitato”.
Né i VVFF né il Sindaco hanno dato atto dell'impossibilità di ripristinare l'immobile (tanto che non ne è stata ordinata la demolizione), avendo più semplicemente richiesto di verificare nuovamente la staticità all'esito dei lavori di ripristino.
Si rileva poi che la descrizione dell'immobile operata dal TU sulla base dell'ampia documentazione fotografica in atti dà contezza di uno stato dei luoghi del tutto differente da quella prospettata da di “totale perdita di funzionalità” dell'immobile. Parte_1
La tesi secondo la quale dovrebbe essere operata una valutazione complessiva e comparativa della “funzionalità” dell'edificio nella sua integralità non trova nemmeno riscontro nell'art.
9.5 lett. A delle CgA (testo riportato nei paragrafi precedenti) in merito alla determinazione del danno, visto che la clausola distingue chiaramente tra parti integralmente distrutte (per le quali opera il criterio del valore a nuovo) e parti passibili di ripristino (per le quali opera il criterio del costo di riparazione).
2.4) Non risulta dalla TU quanto allegato dall'appellante ovverosia che l'incendio abbia distrutto tutte le strutture portanti, atteso che la “distruzione” ha riguardato il solo solaio ed alcune parti impiantistiche.
Non corrisponde invece al vero che il TU non abbia calcolato il valore “a nuovo” delle parti ritenute non passibili di ripristino.
In particolare, con riferimento al solaio, il TU ha dato atto di avere stimato il costo di demolizione del solaio in latero-cemento nel locale autorimessa e disimpegno (relazione TU
pagina 10 di 16 pag. 11) ed ha quindi stimato il costo per la realizzazione di nuovo solaio piano in laterocemento e relativo sottofondo per uno spessore di 30 cm circa (relazione TU pag. 12).
Il TU ha quindi correttamente applicato il criterio del valore a nuovo limitatamente alla parte ritenuta irrecuperabile.
2.5) E' corretta, ma priva di concreto rilievo decisorio, l'osservazione di parte appellante secondo cui il TU, nella trattazione riportata in relazione, non ha descritto e trattato separatamente le parti irrimediabilmente danneggiate da quelle passibili di ripristino.
Ribadito che dalla TU non risulta che l'edificio, nel suo insieme, avesse perso la sua
“funzionalità”, il TU per comodità espositiva ha descritto le condizioni dell'immobile in relazione ai vari ambienti che lo compongono, di volta in volta indicando quali fossero le parti passibili di ripristino e quali di integrale sostituzione (con stima a nuovo) ed in allegato alla TU ha predisposto un computo metrico estimativo con chiara specificazione degli interventi ritenuti necessari.
2.6) Sono in parte inammissibili ed in parte infondate le doglianze afferenti alle singole “voci” ritenute non indennizzabili dal TU e dal Tribunale.
(a) Quanto alla sostituzione dei serramenti, il TU ha dato atto che “Da fotografie allegate vi è una superflua sostituzione di tutti i serramenti dell'immobile soprattutto per gli infissi esterni al piano primo in quanto dalle foto non risultano danneggiati” (relazione TU pag. 8).
Il Tribunale ha aderito a tale valutazione dando a sua volta atto della superfluità della sostituzione
(sentenza pag. 4) e l'appellante non ha censurato la specifica ratio decidendi, ovverosia la valutazione di superfluità della spesa che pertanto non si pone in relazione causale con il sinistro.
Piuttosto l'appellante ha affermato che tali sostituzioni rientrano nella copertura assicurativa per
“valore a nuovo” del recupero integrale dell'edificio, non prendendo specifica posizione sulla non indennizzabilità dei danni indiretti.
Si ribadisce comunque che l'interpretazione data da alla copertura assicurativa Parte_1 con valore a nuovo stride con quanto disposto dall'art.
9.5 sulla base del quale devono essere stimate a nuovo solamente le parti distrutte, dovendosi per il resto stimare i soli costi di recupero delle parti danneggiate, non essendo nel caso specifico nemmeno contestato che gli infissi esterni del primo piano non fossero danneggiati.
pagina 11 di 16 (b) I costi dell'impianto solare termico (pacificamente non preesistente al sinistro) non sono indennizzabili in quanto danni indiretti, trattandosi di spese imposte dalla normativa di settore che non sono conseguenza immediata e diretta del sinistro (ai sensi dell'art.
2.1 lett. A).
(c) Sempre considerando l'erroneità dell'interpretazione della clausola “valore intero a nuovo” data da parte appellante ed i criteri di stima del l'indennizzo di cui all'art. 9.5, è infondata la tesi di secondo la quale dovrebbero essere indennizzati anche i costi sostenuti in Parte_1
“eccedenza” rispetto ai prezziari in vigore.
L'appellante in particolare sostiene che gli stessi siano dovuti in quanto funzionali a riportare il valore dell'edificio assicurato a quello che avrebbe avuto l'edificio ricostruito a nuovo, ma non considera il diverso tenore e la diversa ratio desumibile dall'art.
9.5 lett. A delle CgA.
2.7) Sono conseguentemente assorbite tutte le ulteriori considerazioni formulate con il motivo di gravame in merito alla stima del valore dell'edificio (come operata dal TU), alla clausola
“valore intero” e “valore proporzionale”, in quanto non pertinenti in concreto ai fini della stima dell'indennizzo.
3) Il terzo motivo, con cui l'appellante si duole dell'omessa pronuncia su alcune domande e/o osservazioni critiche svolte nel primo grado di giudizio, è nel suo complesso infondato.
3.1) Quanto al contenuto del fabbricato, le censure di parte appellante sono inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio sottesa alla decisione.
In proposito, il Tribunale ha aderito alla TU che ha stimato il danno al contenuto del fabbricato in misura percentuale (10% rispetto al valore netto globale dei lavori), liquidandolo in € 8.070,00.
Anche in questo caso è bene chiarire quali siano i criteri contrattualmente pattuiti per la liquidazione dell'indennizzo al “contenuto” (ovverosia ai beni contenuti nel fabbricato) pur a fronte della pattuizione della clausola c.d. “a nuovo”.
L'art.
9.6 lett C delle CgA dispone che “per il contenuto si stima il valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso dei beni distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati al netto di eventuali recuperi e fermi i limiti di indennizzo previsti in polizza”.
Lo stesso art.
2.2. lett. A n. 2) prevede che per il contenuto il valore assicurato è il valore intero pagina 12 di 16 con specificazione, riportata alla successiva legg. B n. 2 che il valore del contenuto “è determinato dal valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso […]”.
Ciò premesso, l'appellante omette di considerare e di prendere specifica posizione in relazione ai motivi per i quali il TU ha optato per una stima a percentuale piuttosto che sulla base dei criteri appena indicati.
Il TU in particolare ha dato atto che “La stima dei danni di beni mobili andati distrutti o danneggiati di cui non si conoscono le caratteristiche e le quantità risulta particolarmente laboriosa” (relazione TU pag. 13).
In difetto di prova della quantità e della qualità dei beni distrutti (il cui onere gravava su parte attrice) il TU anziché soprassedere alla quantificazione di tale voce, ha ritenuto comunque opportuno ricorrere ad un criterio empirico-equitativo solitamente applicato in ambito assicurativo.
Si osserva che non ha dedotto, con il motivo di gravame, che vi sia prova in atti Parte_1
di specifici beni contenuti nell'immobile esattamente individuabili (per quantità e qualità) rispetto ai quali avrebbe in ipotesi potuto operare la stima a nuovo.
Non ha neanche dedotto che il mobilio contenuto nell'immobile era pressocché nuovo, ragione per la quale il limite di stima del “doppio del valore allo stato d'uso” potrebbe non avere concreto rilievo decisorio.
Non ha nemmeno dedotto che il criterio “empirico” di stima (applicato dal TU in suo favore pur in assenza specifica allegazione delle qualità e quantità andate distrutte) sia errato per difetto.
3.2) La domanda risarcitoria proposta dall'attore, sulla quale il Tribunale ha effettivamente omesso di pronunciare, è infondata.
Si premette che è stata esperita un'azione contrattuale di risarcimento del danno basata sull'assunto che sia stata inadempiente all'obbligazione di liquidare l'indennizzo CP_1
secondo le modalità previste dalle condizioni generali di assicurazione (nello specifico secondo quanto previsto dall'art. 9.3.
A fronte della deduzione di un inadempimento contrattuale non ha dimostrato di CP_1
essersi prontamente attivata per liquidare l'indennizzo (corrisposto solamente in corso di causa e ad anni di distanza dal sinistro) né ha dedotto alcun fatto ostativo a tempestivo adempimento.
pagina 13 di 16 Si ritiene peraltro che il danno concretamente dedotto (ovverosia i maggiori costi sostenuti per accedere ad un mutuo ipotecario) non sia causalmente riconducibile all'inerzia dell'assicurazione, quanto alla decisione della proprietà di provvedere all'integrale ristrutturazione dell'immobile anziché al suo mero ripristino.
Si osserva infatti che parte attrice, nel primo grado di giudizio, ha dedotto di avere sostenuto costi di ripristino quantificabili, ai sensi di polizza, in complessivi € 203.860,57 per sorte capitale.
Pur a fronte di tale ingente spesa, il mutuo ipotecario è stato richiesto ed erogato per € 90.000,00
(doc. 23 attore), segno evidente che la proprietà avrebbe avuto sufficienti risorse economiche
(€ 203.860,57 - € 90.000,00 = € 113.860,57) per far fronte ai soli lavori di ripristino quantificati in € 98.954,70.
In altri termini la stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario non si pone in rapporto causale con il ritardo addebitato a quanto con la scelta dei proprietari di provvedere CP_1 all'integrale ristrutturazione del fabbricato.
3.3) E' infondata la doglianza dell'omessa pronuncia ad opera del Tribunale in ordine alla liquidazione dell'indennizzo dovuto per l'acquisto di una nuova autovettura in sostituzione della
Fiat 600 (custodita nel garage ed in comproprietà tra la moglie ed il suocero dell'attore).
Si ribadisce che il Tribunale ha aderito alla relazione peritale del TU ed il TU ha espressamente ricompreso i danni materiali ai veicoli ed ai motocicli nella stima del valore del
“contenuto”, come è reso evidente dal computo metrico estimativo allegato alla TU, voce n. 80 così descritta “Danno beni mobili, Arredo, attrezzature, auto e moto presenti all'interno dell'immobile -10% costo di ripristino”.
E' nuova la tesi, proposta solamente con il gravame, secondo cui verrebbero in rilievo somme che deve corrispondere a titolo di risarcimento danni in favore della moglie. Parte_1
Così facendo è stata invocata l'operatività dell'assicurazione relativa alla RCT (responsabilità civile terzi) mentre in primo grado era stata azionata la polizza incendi (unica oltre tutto compatibile con il valore a nuovo invocato sia in primo grado che in appello anche con riferimento all'auto).
E' infondata la deduzione secondo la quale dovrebbe quanto meno essere riconosciuto l'ulteriore importo di € 1.000,00 previsto dalle CgA in caso di distruzione di veicoli custoditi nel garage.
pagina 14 di 16 La clausola richiamata (art.
2.1 lett. D) prevede il riconoscimento, nei limiti della somma assicurata, dell'importo di “€ 1.000,00 quale indennità aggiuntiva in caso di incendio subito dall'autovettura del contraente o del suo nucleo familiare custodita nel box auto”.
La medesima clausola, peraltro, specifica che “la garanzia opera a condizione che l'autovettura sia assicurata con polizza Responsabilità Civile Auto di Reale Mutua e che la stessa non preveda la copertura per i danni da incendio”.
Nel caso di specie è stato lo stesso attore a documentare che la Fiat 600 in questione era assicurata con (doc. 54). CP_2
4) E' infine fondato il primo motivo di appello, afferente ai criteri indicati in sentenza sulla base dei quali calcolare gli interessi compensativi.
Premesso che non vi è appello incidentale in merito alla debenza degli interessi compensativi, è erronea la parte della sentenza con cui il Tribunale ha disposto che gli interessi compensativi dovessero essere calcolati sulla somma liquidata a titolo di indennizzo, devalutata alla data dell'incendio, con computo degli interessi sulla somma anno per anno rivalutata.
Il Tribunale, nel corpo della motivazione, dà espressamente atto che tutte le voci utilizzate dal
TU al fine di stimare l'indennizzo sono state attinte da diversi prezziari del 2015, non invece quelli aggiornati alla data della TU (anno 2022) e/o della sentenza (2024).
Pertanto, l'indennizzo concretamente liquidato deve intendersi già stimato alla data del sinistro
(incendio del 23.07.2015), ragione per la quale lo stesso non deve essere devalutato dalla data della sentenza sino alla data del sinistro.
Gli interessi compensativi devono quindi essere senz'altro calcolati sull'indennizzo complessivamente dovuto di € 98.954,70 (già stimato al 2015) ed anno per anno rivalutato sino alla data della sentenza di primo grado.
Come già illustrato dal Tribunale, sull'importo così calcolato sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza di primo grado sino al saldo.
Per completezza deve darsi atto che:
- è pacifico che nel corso del giudizio di primo grado abbia corrisposto l'importo di CP_1
pagina 15 di 16 € 72.000,00;
- è pacifico altresì che in esecuzione della sentenza di primo grado siano stati corrisposti ulteriori
€ 36.816,09 (capitale residuo, interessi e rivalutazione come liquidati dal Tribunale) e le spese legali del primo grado di giudizio per un importo che lo stesso appellante ha Parte_1
quantificato in complessivi € 53.938,79.
5) All'esito del giudizio, stante la soccombenza di sui motivi di appello afferenti Parte_1 alla misura dell'indennizzo dovuto, considerata la marginale rilevanza in termini economici del motivo di appello concretamente accolto (incidente solamente sulla misura degli interessi compensativi) sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo
n. 144/2024 pubblicata in data 15.02.2024, dispone che gli interessi compensativi sull'indennizzo di € 98.954,70 liquidato dal Tribunale siano calcolati sulla predetta somma, già stimata alla data del sinistro, ed anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza;
2) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente gravame.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 996/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Prinetto Giuseppina, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giraudo Controparte_1 P.IVA_1
Enrico, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 06.06.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
05.06.2025)
OGGETTO: assicurazione contro danni, indennizzo
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma della sentenza
Tribunale di Cuneo n. 144/2024, pubblicata in data 15/2/2024 e mai notificata, per accoglimento pagina 1 di 16 dei motivi di appello su meglio indicati in narrativa: in via istruttoria:
a) ammettere i mezzi di prova non ammessi, come dedotti nella seconda memoria ex art. 183 c. 6
c.p.c., datata 19/2/2021; in principalità e nel merito:
b) accertare che dal sinistro occorso in data 23/7/2015 sono derivati al sig. i Parte_1 danni come indicati e quantificati nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado (pari a Euro
181.044,78 per il fabbricato, Euro 14.925,48 per il contenuto, Euro 7.890,31 per i danni arrecati a terzi, oltre che gli importi dei danni da responsabilità extracontrattuale da liquidarsi in via equitativa, ma comunque documentati e mai contestati, in Euro 32.858,10 per interessi da mutuo,
Euro 1.700,50 per il rogito del mutuo, Euro 4.990,00 per l'assicurazione a garanzia del fabbricato oggetto di mutuo); ovvero, in subordine, per quanto i soli importi di cui ai punti a) e b) del paragrafo III dell'atto di citazione di primo grado, ove venga adottato il criterio di quantificazione indicato dalla TU, nell'importo indicato dal consulente di parte, Geom. nelle Persona_1
osservazioni alla bozza originaria di TU, di cui agli atti;
c) conseguentemente, condannare a pagare in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
gli importi così precisati, dedotti eventuali acconti sin qui versati, stanti le ragioni indicate nella narrativa dell'atto di citazione del giudizio di primo grado e nell'atto di appello quali presupposti di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della società stessa verso l'attore.
Con vittoria di spese di giustizia e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, iva e cpa, e successive occorrende”.
Per l'appellata Controparte_1
“Ogni diversa istanza, eccezione, deduzione respinta;
previe le declaratorie ed i provvedimenti del caso;
Respingere l'appello ex adverso proposto, confermando l'impugnata sentenza.
Respingersi ogni domanda ex adverso proposta.
Col favore delle spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
pagina 2 di 16 conveniva in giudizio la chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna al pagamento di € 203.860,57, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennizzo per i danni subiti in conseguenza dell'incendio verificatosi il 23 luglio 2015 all'interno dell'unità immobiliare di sua proprietà adibita ad abitazione (sita in Piozzo, alla Loc. Valle n. 42/A), oltre ulteriori danni da liquidarsi in via equitativa, in forza del contratto di assicurazione n. 2014/10/2700836 stipulato con la società convenuta il 2.2.2024, denominato “Casa Mia”, comprendente l'assicurazione contro i danni da incendio.
A fondamento della domanda deduceva che: l'immobile era composto da due livelli, il primo dei quali adibito ad abitazione e il piano terra composto un vano garage e due vani destinati a disimpegno;
l'incendio si era sviluppato a partire dal piano terra nel locale garage, investendo la soletta tra il piano terra e il primo piano;
dal verbale dei Vigili del Fuoco emergeva che l'incendio, originatosi per causa sconosciuta, aveva danneggiato due autovetture, uno scooter,
l'intradosso del solaio ed aveva attinto non solo il garage ma anche i locali posti sulla sua verticale;
con ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Piozzo era stata dichiarata l'inagibilità dell'edificio.
Lamentava che ricevuta la denuncia del sinistro, aveva Controparte_1
inizialmente offerto soli € 26.000,00, aveva comunque omesso ogni effettivo pagamento in attesa della ristrutturazione dell'immobile ed aveva infine offerto solamente € 72.000,00 (N.D.R. corrisposti solo nella pendenza del giudizio di primo grado), somma del tutto insufficiente rispetto agli esborsi effettivamente sostenuti. Deduceva altresì la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di atteso che la stessa, pur non avendo Controparte_1
mai sollevato contestazioni sull'an debeatur, non aveva corrisposto alcunché, costringendo l'attore ad accedere ad un finanziamento per sostenere i costi della ristrutturazione, con conseguente incremento della spesa complessivamente sostenuta.
La Società Reale Mutua di Assicurazioni nulla eccepiva in ordine alla operatività della polizza, contestando unicamente il quantum richiesto dall'attore a titolo di indennizzo avuto riguardo a quanto previsto dalle condizioni generali di polizza, atteso che gli interventi compiuti dall'attore sull'immobile non si erano limitati al ripristino ma avevano interessato la complessiva struttura dell'immobile, al quale l'attore aveva apportato notevoli miglioramenti.
pagina 3 di 16 II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 144/2024, pubblicata il 15.2.2024, il Tribunale di Cuneo condannava la
[...] al pagamento, in favore dell'attore di € 98.954,70 (oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione come da parte motiva) e poneva a carico della convenuta le spese di lite e di TU.
Il Tribunale dava atto che l'oggetto del contendere verteva esclusivamente sul quantum ed in proposito richiamava, facendole proprie, le valutazioni del TU.
Il TU, dopo avere descritto le condizioni dei vari locali all'esito dell'incendio, aveva quantificato i costi di ripristino delle parti danneggiate e di integrale sostituzione di quelle distrutte, applicando i prezziari del 2015 e quantificando l'indennizzo in € 98.954,70.
Il Tribunale disattendeva le contestazioni dell'attore fondate sull'assunto che la stima, ai sensi di polizza, dovesse essere effettuata secondo il criterio del “valore a nuovo”.
Sul punto il TU in alcuni casi aveva dato atto di talune “superflue sostituzioni” (p. 8 dell'elaborato peritale), con la conseguenza che l'importo richiesto dall'attore non poteva essere riconosciuto.
Per il resto le CGA prevedevano che la “stima a nuovo” potesse avere ad oggetto le sole parti integralmente distrutte dell'edificio non anche quelle passibili di ripristino.
Rilevava (come emerso chiaramente dalla TU) che alcune delle parti attinte dall'incendio erano state “solamente” danneggiate – non essendosi verificata la distruzione dell'edificio o delle parti del fabbricato – con la conseguenza che la stima del TU doveva ritenersi corretta.
In ragione di quanto esposto, accoglieva la domanda attorea limitatamente alla somma di
€ 98.954,70.
Sulla somma così determinata dovevano essere riconosciuti gli interessi compensativi con decorrenza dalla data dell'evento fino al tempo della liquidazione, da calcolarsi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto ed anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza. Sulla somma così calcolata eran o dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e censura la Parte_1
parte della sentenza con cui il Tribunale ha disposto che gli interessi legali vengano computati pagina 4 di 16 sulla somma liquidata a titolo di indennizzo previa devalutazione alla data del sinistro.
Evidenzia che tale statuizione mal si coordina con la parte della sentenza in cui il Tribunale ha espressamente dato atto che la stima dell'indennizzo è stata già effettuata al 2015 in quanto operata sulla base di vari “prezziari” del 2015. Deduce quindi che nel caso di specie non debba essere operata alcuna devalutazione.
Con il secondo motivo si duole della quantificazione dell'indennizzo.
Ritiene che la stima dell'indennizzo sulla base dei costi di ripristino sia errata dovendosi invece optare in favore di una “stima a nuovo” ovverosia in favore dei costi di ricostruzione.
Rileva che sia il TU che il Tribunale hanno dato atto che il sinistro ha interessato le strutture portanti dell'edificio (solette e muri) ed ha reso inagibili sia i locali al primo piano che quelli al piano terra.
Richiamate le clausole di polizza già indicate in primo grado (artt. 2.2., 9.5, definizione di
“valore a nuovo” e di “valore intero” riportata nel Glossario), ritiene che dal combinato disposto di tali disposizioni si debba concludere nel senso che, se l'insieme delle parti distrutte e danneggiate ha di fatto comportato la distruzione del fabbricato o lo ha comunque reso inagibile nella sua interezza, dovendosi garantire la funzionalità dell'edificio nella sua integralità, il valore indennizzabile dovrebbe essere quello a nuovo dell'intero edificio, al netto di eventuali recuperi.
Le medesime clausole, ad avviso dell'appellante, consentirebbero di disattendere la tesi di CP_1
secondo cui non possono essere indennizzati i costi di riqualificazione degli impianti o dei
[...]
locali alla luce della situazione preesistente al sinistro, atteso che andrebbe comunque risarcito il valore a nuovo dell'edificio.
Si duole che la TU (nonché la sentenza che ha aderito alla TU) non abbia avuto cura di individuare e trattare separatamente le parti integralmente distrutte (già indicate dalla difesa attorea e rilevate ed individuate dalla stessa TU quali la soletta e gli impianti) considerandole invece alla stregua di parti semplicemente danneggiate.
Svolge quindi alcune censure in relazione a singole voci di spesa che ritiene erroneamente escluse dalla TU. Rileva in particolare che:
- le spese di sostituzione dei serramenti esterni del piano terra sono state ammesse mentre quelle pagina 5 di 16 del primo piano sono state escluse;
- i costi dell'impianto solare termico non sono stati ammessi perché l'impianto non preesisteva all'incendio, pur essendo obbligatorio, all'epoca della ristrutturazione;
Ritiene che il TU abbia errato:
- nel non ritenere indennizzabili le spese sostenute in eccedenza ai valori medi di ricostruzione calcolati sulla base dei prezzari della regione Piemonte, dovendosi al contrario considerare tutto quanto necessario per riportare l'edificio al suo valore a nuovo al momento del sinistro;
- nel valutare la congruità degli interventi, prescindendo dal contenuto delle già richiamate clausole contrattuali ed applicando per contro criteri empirici, quali il valore catastale dell'immobile e/o il presunto stato dell'immobile pre-sinistro.
Dopo avere richiamato le voci di glossario “valore intero” e “regola proporzionale”, deduce altresì che il valore a nuovo risarcibile debba comprendere tutto ciò che è necessario per riportare a nuovo l'edificio, ma nei limiti della regola proporzionale, che impone alle parti di aggiornare periodicamente la somma assicurata al valore effettivo del bene (e dunque a calibrare conseguentemente il premio), per cui ove non vi sia più una corrispondenza di questi valori al momento del sinistro, l'indennizzo deve essere proporzionalmente ridotto.
Sviluppa alcune considerazioni in ordine alla stima “a nuovo” dell'intero edificio e sostiene che sarebbe stato opportuno partire dal valore di realizzazione a nuovo dell'edificio, per poi applicare coefficienti tecnici a correzione della stima così operata.
Con il terzo motivo si duole dell'omessa pronuncia ex artt. 112 et 132 n. 4 c.p.c. in relazione a tre distinte domande.
In primo luogo, lamenta il mancato riconoscimento dell'indennizzo dovuto per il contenuto del fabbricato, avendo il Tribunale aderito alle conclusioni del TU che ha utilizzato un criterio meramente empirico, avulso da ogni riferimento al contenuto delle Condizioni generali del contratto (clausola 2.2). Rileva per contro di avere documentato (doc. n. 19 e 21) costi per complessivi costi ritenuti congrui per € 14.925,48.
In secondo luogo, lamenta l'omesso riconoscimento a titolo di risarcitorio, dei maggiori costi pagina 6 di 16 sostenuti per accedere ad un finanziamento (necessario ai fini della ristrutturazione) a fronte dell'inerzia di nel liquidare l'indennizzo. Controparte_1
In terzo luogo, si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto dei danni denunciati dai terzi con particolare riferimento al totale danneggiamento derivato dall'incendio all'autovettura Fiat 600, tg. BR846AL (di comproprietà della moglie dell'attore e del suocero ). Persona_2
Rileva che tale importo, sulla base delle disposizioni contrattuali della polizza stipulata tra le parti, avrebbe dovuto essere risarcito nonostante trattasi di veicolo di proprietà di terzi, per una somma che l'appellante quantifica in complessivi Euro 7.890,31, pari al costo dell'acquisto di un nuovo autoveicolo.
IV) Difese della Controparte_1
ha innanzitutto dato atto di avere dato esecuzione alla Controparte_1
statuizione di condanna del Tribunale, avendo versato in data 5/4/2024 in favore di
[...] ulteriori € 53.938,79 (di cui € 17.867,18 per spese legali), tenuto conto della somma di Pt_1
€ 72.000,00 già corrisposta al il 19 marzo 2021. Pt_1
Rileva che non ha mai prodotto in giudizio la polizza, essendosi limitato a Parte_1 produrre la ricevuta di pagamento del premio e l'opuscolo delle condizioni generali di assicurazione (consistente in uno stampato che non richiama la polizza) e ritiene che l'attore non abbia adempiuto all'onere della prova a suo carico.
Quanto al secondo motivo, rappresenta che nel primo grado di giudizio non ha Parte_1
formulato osservazioni ai quesiti assegnati dal primo giudice al TU e che le conclusioni di quest'ultimo sono state financo condivise dal CT di parte attrice.
Ritiene evidente che ha apportato notevoli e sostanziali migliorie all'immobile, Parte_1
facendolo diventare da un vecchio rustico riattato in una confortevole villetta, dotata di tutte le tecnologie disponibili, pretendendo di fare gravare tali costi sulla Compagnia.
Deduce che il valore a nuovo indicato in polizza (€ 336.000,00) non è stato frutto di un accordo contrattuale, è stato unilateralmente indicato dall'assicurato e comunque non potrebbe mai pagina 7 di 16 comportare la liquidazione di un indennizzo superiore al danno effettivamente subito.
Ritiene che l'appellante abbia proposto un'interpretazione del tutto personale delle clausole contrattuali.
In relazione al terzo motivo, ritiene corretta la stima dei danni al mobilio operata dal TU sulla base dei pochi dati disponibili.
Contesta che l'attore abbia documentato effettivi danni risarcibili conseguenti alla pretesa inerzia di nella liquidazione dell'indennizzo. CP_1
Contesta che siano dovuti i tanni a terzi e rileva che l'importo richiesto (€ 7.890,31) non corrisponde al valore della vettura distrutta ma al prezzo di quella nuova acquistata in sostituzione. Conclude che la vettura Fiat 600 era di proprietà' della signora e del di lei Per_2
genitore, per cui gli unici titolari di un eventuale diritto a chiedere un ristoro sarebbero questi ultimi.
V) Decisione della Corte.
1) Sono inammissibili le argomentazioni sviluppate da in ordine alla “mancata CP_1
produzione della polizza” da parte di (mentre sono state ritualmente prodotte le Parte_1
condizioni generali di assicurazione).
Il Tribunale ha espressamente dato atto che non era in discussione l'esistenza e l'operatività della polizza vertendo il contendere solamente sul quantum.
La stessa liquidazione dell'indennizzo postula l'implicito accertamento dell'esistenza e dell'operatività della polizza.
In primo grado non è stata contestata la pattuizione della clausola “valore intero a nuovo”, pattuizione di cui oltre tutto ha dato contezza lo stesso perito dell'assicurazione in sede di stima stragiudiziale del danno (doc. 3 convenuto). Parimenti non è stato contestato che le condizioni generali di contratto (poi concretamente applicate dal Tribunale) siano afferenti alla specifica polizza azionata.
Le argomentazioni difensive formulate da solamente in appello sono comunque CP_1
inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere dedotte nel presente gravame mediante appello incidentale.
pagina 8 di 16 2) Deve innanzitutto essere esaminato il secondo motivo afferente alla determinazione del quantum dovuto a titolo di indennizzo per il ripristino dell'immobile tenuto conto delle condizioni generali di assicurazione e degli esiti della TU.
2.1) Avuto riguardo ad alcune delle doglianze formulate con il motivo di gravame è bene descrivere quale fosse lo stato generale dei luoghi dopo il sinistro.
Il TU nominato nel primo grado di giudizio ha dato atto che “Esternamente l'immobile appare complessivamente in discreto stato di conservazione, dalle foto del primo sopralluogo è riscontrabile un deterioramento con alcune parti mancanti di calcestruzzo all'intradosso del terrazzo a lato Est ma la copertura così come le facciate non hanno subito danni. Le fiamme si sono formate al piano terra nel locale autorimessa avente una superficie di circa 44 mq lesionando soprattutto le murature e il solaio in latero-cemento” (relazione TU pag. 8).
“Il fumo, il calore e le fiamme divampate arrecavano danni alle opere murarie, agli infissi del piano terra e primo, all'impiantistica elettrica e termica, nonché ai contenuti rendendo irreversibilmente danneggiati quelli posti all'interno dell'autorimessa” (relazione TU pag. 9).
“In generale i locali posti al piano primo hanno subito danni da fumo ad eccezione delle porte interne e dell'impianto elettrico” (relazione TU pag. 9).
2.2) Non è stata contestata ed anzi risulta dalla stessa stima stragiudiziale del danno svolta dal perito incaricato da che l'assicurazione sia stata pattuita con la clausola “valore a CP_1 nuovo”.
Nelle definizioni del contratto, si specifica che il “Valore a nuovo” per i Fabbricati si intende “la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche escluso il valore dell'area (su cui insiste il fabbricato) e gli oneri fiscali se detraibili”.
Quanto ai criteri per la determinazione del danno, l'art.
9.6 lett. A delle CgA dispone, relativamente ai fabbricati, che “Si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi”.
2.3) Tutto ciò premesso, il secondo motivo di appello è nel suo complesso infondato.
pagina 9 di 16 Non è innanzitutto condivisibile l'assunto esplicitato in talune parti del motivo di gravame secondo il quale vi sia sostanziale sovrapponibilità tra inagibilità (dichiarata con ordinanza contingibile ed urgente) e distruzione dell'immobile.
In proposito si rileva che vigili del fuoco hanno interdetto l'accesso al box auto ed ai locali situati sulla verticale in quanto “la struttura del solaio tra i due piani non dà più garanzie di stabilità” e sulla base di tale valutazione con ordinanza sindacale è stata dichiarata l'inagibilità dell'immobile
“sino al ripristino delle condizioni di sicurezza da attestarsi mediante relazione tecnica di professionista abilitato”.
Né i VVFF né il Sindaco hanno dato atto dell'impossibilità di ripristinare l'immobile (tanto che non ne è stata ordinata la demolizione), avendo più semplicemente richiesto di verificare nuovamente la staticità all'esito dei lavori di ripristino.
Si rileva poi che la descrizione dell'immobile operata dal TU sulla base dell'ampia documentazione fotografica in atti dà contezza di uno stato dei luoghi del tutto differente da quella prospettata da di “totale perdita di funzionalità” dell'immobile. Parte_1
La tesi secondo la quale dovrebbe essere operata una valutazione complessiva e comparativa della “funzionalità” dell'edificio nella sua integralità non trova nemmeno riscontro nell'art.
9.5 lett. A delle CgA (testo riportato nei paragrafi precedenti) in merito alla determinazione del danno, visto che la clausola distingue chiaramente tra parti integralmente distrutte (per le quali opera il criterio del valore a nuovo) e parti passibili di ripristino (per le quali opera il criterio del costo di riparazione).
2.4) Non risulta dalla TU quanto allegato dall'appellante ovverosia che l'incendio abbia distrutto tutte le strutture portanti, atteso che la “distruzione” ha riguardato il solo solaio ed alcune parti impiantistiche.
Non corrisponde invece al vero che il TU non abbia calcolato il valore “a nuovo” delle parti ritenute non passibili di ripristino.
In particolare, con riferimento al solaio, il TU ha dato atto di avere stimato il costo di demolizione del solaio in latero-cemento nel locale autorimessa e disimpegno (relazione TU
pagina 10 di 16 pag. 11) ed ha quindi stimato il costo per la realizzazione di nuovo solaio piano in laterocemento e relativo sottofondo per uno spessore di 30 cm circa (relazione TU pag. 12).
Il TU ha quindi correttamente applicato il criterio del valore a nuovo limitatamente alla parte ritenuta irrecuperabile.
2.5) E' corretta, ma priva di concreto rilievo decisorio, l'osservazione di parte appellante secondo cui il TU, nella trattazione riportata in relazione, non ha descritto e trattato separatamente le parti irrimediabilmente danneggiate da quelle passibili di ripristino.
Ribadito che dalla TU non risulta che l'edificio, nel suo insieme, avesse perso la sua
“funzionalità”, il TU per comodità espositiva ha descritto le condizioni dell'immobile in relazione ai vari ambienti che lo compongono, di volta in volta indicando quali fossero le parti passibili di ripristino e quali di integrale sostituzione (con stima a nuovo) ed in allegato alla TU ha predisposto un computo metrico estimativo con chiara specificazione degli interventi ritenuti necessari.
2.6) Sono in parte inammissibili ed in parte infondate le doglianze afferenti alle singole “voci” ritenute non indennizzabili dal TU e dal Tribunale.
(a) Quanto alla sostituzione dei serramenti, il TU ha dato atto che “Da fotografie allegate vi è una superflua sostituzione di tutti i serramenti dell'immobile soprattutto per gli infissi esterni al piano primo in quanto dalle foto non risultano danneggiati” (relazione TU pag. 8).
Il Tribunale ha aderito a tale valutazione dando a sua volta atto della superfluità della sostituzione
(sentenza pag. 4) e l'appellante non ha censurato la specifica ratio decidendi, ovverosia la valutazione di superfluità della spesa che pertanto non si pone in relazione causale con il sinistro.
Piuttosto l'appellante ha affermato che tali sostituzioni rientrano nella copertura assicurativa per
“valore a nuovo” del recupero integrale dell'edificio, non prendendo specifica posizione sulla non indennizzabilità dei danni indiretti.
Si ribadisce comunque che l'interpretazione data da alla copertura assicurativa Parte_1 con valore a nuovo stride con quanto disposto dall'art.
9.5 sulla base del quale devono essere stimate a nuovo solamente le parti distrutte, dovendosi per il resto stimare i soli costi di recupero delle parti danneggiate, non essendo nel caso specifico nemmeno contestato che gli infissi esterni del primo piano non fossero danneggiati.
pagina 11 di 16 (b) I costi dell'impianto solare termico (pacificamente non preesistente al sinistro) non sono indennizzabili in quanto danni indiretti, trattandosi di spese imposte dalla normativa di settore che non sono conseguenza immediata e diretta del sinistro (ai sensi dell'art.
2.1 lett. A).
(c) Sempre considerando l'erroneità dell'interpretazione della clausola “valore intero a nuovo” data da parte appellante ed i criteri di stima del l'indennizzo di cui all'art. 9.5, è infondata la tesi di secondo la quale dovrebbero essere indennizzati anche i costi sostenuti in Parte_1
“eccedenza” rispetto ai prezziari in vigore.
L'appellante in particolare sostiene che gli stessi siano dovuti in quanto funzionali a riportare il valore dell'edificio assicurato a quello che avrebbe avuto l'edificio ricostruito a nuovo, ma non considera il diverso tenore e la diversa ratio desumibile dall'art.
9.5 lett. A delle CgA.
2.7) Sono conseguentemente assorbite tutte le ulteriori considerazioni formulate con il motivo di gravame in merito alla stima del valore dell'edificio (come operata dal TU), alla clausola
“valore intero” e “valore proporzionale”, in quanto non pertinenti in concreto ai fini della stima dell'indennizzo.
3) Il terzo motivo, con cui l'appellante si duole dell'omessa pronuncia su alcune domande e/o osservazioni critiche svolte nel primo grado di giudizio, è nel suo complesso infondato.
3.1) Quanto al contenuto del fabbricato, le censure di parte appellante sono inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio sottesa alla decisione.
In proposito, il Tribunale ha aderito alla TU che ha stimato il danno al contenuto del fabbricato in misura percentuale (10% rispetto al valore netto globale dei lavori), liquidandolo in € 8.070,00.
Anche in questo caso è bene chiarire quali siano i criteri contrattualmente pattuiti per la liquidazione dell'indennizzo al “contenuto” (ovverosia ai beni contenuti nel fabbricato) pur a fronte della pattuizione della clausola c.d. “a nuovo”.
L'art.
9.6 lett C delle CgA dispone che “per il contenuto si stima il valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso dei beni distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati al netto di eventuali recuperi e fermi i limiti di indennizzo previsti in polizza”.
Lo stesso art.
2.2. lett. A n. 2) prevede che per il contenuto il valore assicurato è il valore intero pagina 12 di 16 con specificazione, riportata alla successiva legg. B n. 2 che il valore del contenuto “è determinato dal valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso […]”.
Ciò premesso, l'appellante omette di considerare e di prendere specifica posizione in relazione ai motivi per i quali il TU ha optato per una stima a percentuale piuttosto che sulla base dei criteri appena indicati.
Il TU in particolare ha dato atto che “La stima dei danni di beni mobili andati distrutti o danneggiati di cui non si conoscono le caratteristiche e le quantità risulta particolarmente laboriosa” (relazione TU pag. 13).
In difetto di prova della quantità e della qualità dei beni distrutti (il cui onere gravava su parte attrice) il TU anziché soprassedere alla quantificazione di tale voce, ha ritenuto comunque opportuno ricorrere ad un criterio empirico-equitativo solitamente applicato in ambito assicurativo.
Si osserva che non ha dedotto, con il motivo di gravame, che vi sia prova in atti Parte_1
di specifici beni contenuti nell'immobile esattamente individuabili (per quantità e qualità) rispetto ai quali avrebbe in ipotesi potuto operare la stima a nuovo.
Non ha neanche dedotto che il mobilio contenuto nell'immobile era pressocché nuovo, ragione per la quale il limite di stima del “doppio del valore allo stato d'uso” potrebbe non avere concreto rilievo decisorio.
Non ha nemmeno dedotto che il criterio “empirico” di stima (applicato dal TU in suo favore pur in assenza specifica allegazione delle qualità e quantità andate distrutte) sia errato per difetto.
3.2) La domanda risarcitoria proposta dall'attore, sulla quale il Tribunale ha effettivamente omesso di pronunciare, è infondata.
Si premette che è stata esperita un'azione contrattuale di risarcimento del danno basata sull'assunto che sia stata inadempiente all'obbligazione di liquidare l'indennizzo CP_1
secondo le modalità previste dalle condizioni generali di assicurazione (nello specifico secondo quanto previsto dall'art. 9.3.
A fronte della deduzione di un inadempimento contrattuale non ha dimostrato di CP_1
essersi prontamente attivata per liquidare l'indennizzo (corrisposto solamente in corso di causa e ad anni di distanza dal sinistro) né ha dedotto alcun fatto ostativo a tempestivo adempimento.
pagina 13 di 16 Si ritiene peraltro che il danno concretamente dedotto (ovverosia i maggiori costi sostenuti per accedere ad un mutuo ipotecario) non sia causalmente riconducibile all'inerzia dell'assicurazione, quanto alla decisione della proprietà di provvedere all'integrale ristrutturazione dell'immobile anziché al suo mero ripristino.
Si osserva infatti che parte attrice, nel primo grado di giudizio, ha dedotto di avere sostenuto costi di ripristino quantificabili, ai sensi di polizza, in complessivi € 203.860,57 per sorte capitale.
Pur a fronte di tale ingente spesa, il mutuo ipotecario è stato richiesto ed erogato per € 90.000,00
(doc. 23 attore), segno evidente che la proprietà avrebbe avuto sufficienti risorse economiche
(€ 203.860,57 - € 90.000,00 = € 113.860,57) per far fronte ai soli lavori di ripristino quantificati in € 98.954,70.
In altri termini la stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario non si pone in rapporto causale con il ritardo addebitato a quanto con la scelta dei proprietari di provvedere CP_1 all'integrale ristrutturazione del fabbricato.
3.3) E' infondata la doglianza dell'omessa pronuncia ad opera del Tribunale in ordine alla liquidazione dell'indennizzo dovuto per l'acquisto di una nuova autovettura in sostituzione della
Fiat 600 (custodita nel garage ed in comproprietà tra la moglie ed il suocero dell'attore).
Si ribadisce che il Tribunale ha aderito alla relazione peritale del TU ed il TU ha espressamente ricompreso i danni materiali ai veicoli ed ai motocicli nella stima del valore del
“contenuto”, come è reso evidente dal computo metrico estimativo allegato alla TU, voce n. 80 così descritta “Danno beni mobili, Arredo, attrezzature, auto e moto presenti all'interno dell'immobile -10% costo di ripristino”.
E' nuova la tesi, proposta solamente con il gravame, secondo cui verrebbero in rilievo somme che deve corrispondere a titolo di risarcimento danni in favore della moglie. Parte_1
Così facendo è stata invocata l'operatività dell'assicurazione relativa alla RCT (responsabilità civile terzi) mentre in primo grado era stata azionata la polizza incendi (unica oltre tutto compatibile con il valore a nuovo invocato sia in primo grado che in appello anche con riferimento all'auto).
E' infondata la deduzione secondo la quale dovrebbe quanto meno essere riconosciuto l'ulteriore importo di € 1.000,00 previsto dalle CgA in caso di distruzione di veicoli custoditi nel garage.
pagina 14 di 16 La clausola richiamata (art.
2.1 lett. D) prevede il riconoscimento, nei limiti della somma assicurata, dell'importo di “€ 1.000,00 quale indennità aggiuntiva in caso di incendio subito dall'autovettura del contraente o del suo nucleo familiare custodita nel box auto”.
La medesima clausola, peraltro, specifica che “la garanzia opera a condizione che l'autovettura sia assicurata con polizza Responsabilità Civile Auto di Reale Mutua e che la stessa non preveda la copertura per i danni da incendio”.
Nel caso di specie è stato lo stesso attore a documentare che la Fiat 600 in questione era assicurata con (doc. 54). CP_2
4) E' infine fondato il primo motivo di appello, afferente ai criteri indicati in sentenza sulla base dei quali calcolare gli interessi compensativi.
Premesso che non vi è appello incidentale in merito alla debenza degli interessi compensativi, è erronea la parte della sentenza con cui il Tribunale ha disposto che gli interessi compensativi dovessero essere calcolati sulla somma liquidata a titolo di indennizzo, devalutata alla data dell'incendio, con computo degli interessi sulla somma anno per anno rivalutata.
Il Tribunale, nel corpo della motivazione, dà espressamente atto che tutte le voci utilizzate dal
TU al fine di stimare l'indennizzo sono state attinte da diversi prezziari del 2015, non invece quelli aggiornati alla data della TU (anno 2022) e/o della sentenza (2024).
Pertanto, l'indennizzo concretamente liquidato deve intendersi già stimato alla data del sinistro
(incendio del 23.07.2015), ragione per la quale lo stesso non deve essere devalutato dalla data della sentenza sino alla data del sinistro.
Gli interessi compensativi devono quindi essere senz'altro calcolati sull'indennizzo complessivamente dovuto di € 98.954,70 (già stimato al 2015) ed anno per anno rivalutato sino alla data della sentenza di primo grado.
Come già illustrato dal Tribunale, sull'importo così calcolato sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza di primo grado sino al saldo.
Per completezza deve darsi atto che:
- è pacifico che nel corso del giudizio di primo grado abbia corrisposto l'importo di CP_1
pagina 15 di 16 € 72.000,00;
- è pacifico altresì che in esecuzione della sentenza di primo grado siano stati corrisposti ulteriori
€ 36.816,09 (capitale residuo, interessi e rivalutazione come liquidati dal Tribunale) e le spese legali del primo grado di giudizio per un importo che lo stesso appellante ha Parte_1
quantificato in complessivi € 53.938,79.
5) All'esito del giudizio, stante la soccombenza di sui motivi di appello afferenti Parte_1 alla misura dell'indennizzo dovuto, considerata la marginale rilevanza in termini economici del motivo di appello concretamente accolto (incidente solamente sulla misura degli interessi compensativi) sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo
n. 144/2024 pubblicata in data 15.02.2024, dispone che gli interessi compensativi sull'indennizzo di € 98.954,70 liquidato dal Tribunale siano calcolati sulla predetta somma, già stimata alla data del sinistro, ed anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza;
2) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente gravame.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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