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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 458/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2896/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020250014433250000 IRPEF
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130032161956000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200009026964000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 349/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n° 10020259001443325000 per l'importo complessivo di euro 4.204,96, riferita alle seguenti cartelle esattoriali:
1) n° 10020130032161956000, ritenuta notificata in data 19/12/2014, per IRPEF, ritardo versamento, sanzioni e interessi anno 2010, ente creditore impositore Direzione Provinciale di Salerno, Ufficio territoriale di Agropoli, per euro 3224.91.
2) Cartella n° 100202000009026964000, ritenuta notificata in data 15/12/2021, per IRPEF, ritardo versamento, sanzioni e interessi anno 2016, ente creditore impositore Direzione Provinciale di Salerno,
Ufficio territoriale di Agropoli, per euro 980,05
Con il primo motivo di ricorso la difesa contesta il presupposto impositivo rappresentando che entrambe le pretese sarebbero da riferirsi all'ex coniuge, emergendo la propria estraneità come statuito nel decreto di omologa emesso a marzo 2014 nell'ambito del giudizio di separazione RGNR 10932 del 2013, cui avrebbe fatto seguito sentenza di divorzio emessa in data 7.5.2025.
Con il secondo motivo si eccepisce la compiuta prescrizione di entrambe le imposte per il decorso del termine quinquennale, estendendo questa identica eccezione ad interessi e sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato una istanza di accesso temporaneo al fascicolo, datata
1.7.2025
Con atto del 23.12.2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che, ha, in primo luogo, eccepito la inammissibilità del ricorso per omessa notifica all'Agenzia delle Entrate, in presenza di una impugnazione che ha ad oggetto la legittimità della pretesa impositiva.
Nel prosieguo dell'atto di costituzione l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva.
In relazione al merito parte resistente ha depositato relate di notifica relative alle cartelle esattoriali e ad una precedente intimazione, nonché un atto di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR
602/73 n. 10028202400002197000, al fine di contrastare la tesi della avvenuta prescrizione di tributi, sanzioni ed interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso introduttivo è stato proposto senza che fosse possibile evincere la data di notifica dell'atto impugnato, elemento essenziale per verificare il rispetto del termine perentorio di 60 giorni di cui agli artt.
21 e 22 del D.lgs. n. 546/1992. Secondo giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. n. 10012/2021; Cass.
n. 40543/2021), la prova del perfezionamento della notifica postale deve essere fornita mediante deposito della CAD (comunicazione di avvenuto deposito), nel caso in cui la raccomandata non sia stata consegnata direttamente al destinatario.
Si osserva, altresì, che ai sensi dell'articolo 68 Dlgs 175/24 (già articolo 22 Dlgs 546/92) il ricorrente è tenuto, a pena di inammissibilità- rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte si costituisce a norma dell'articolo 69 Dlgs 175/24 ( già articolo 23 Dlgs 546/92)- al deposito del ricorso con allegazione della relata di notifica ovvero di fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
La difesa ha allegato al ricorso una copia incompleta della impugnata intimazione, costituita da due sole pagine.
Dal documento prodotto si evince che la intimazione appartiene ad un lotto di stampa del 24.1.2025; a matita in alto a destra della prima pagina si legge la seguente dicitura “Not. 10/04/2025”.
Il ricorso risulta essere stato notificato, come da attestazione del difensore in data 7.5.2025.
Certamente non può attribuirsi, nel caso in esame, alcuna valenza probatoria alla annotazione riportata a matita sulla prima pagina dell'atto impugnato che assolutamente non può dirsi equipollente rispetto alle allegazioni imposte a pena di inammissibilità del ricorso, secondo quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pocessuali a beneficio del difensore della agenzia delle entrate riscossione dichiaratosi antistatario,liquidandole in euro 400,oltre accessori come per legge
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2896/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020250014433250000 IRPEF
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130032161956000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200009026964000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 349/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n° 10020259001443325000 per l'importo complessivo di euro 4.204,96, riferita alle seguenti cartelle esattoriali:
1) n° 10020130032161956000, ritenuta notificata in data 19/12/2014, per IRPEF, ritardo versamento, sanzioni e interessi anno 2010, ente creditore impositore Direzione Provinciale di Salerno, Ufficio territoriale di Agropoli, per euro 3224.91.
2) Cartella n° 100202000009026964000, ritenuta notificata in data 15/12/2021, per IRPEF, ritardo versamento, sanzioni e interessi anno 2016, ente creditore impositore Direzione Provinciale di Salerno,
Ufficio territoriale di Agropoli, per euro 980,05
Con il primo motivo di ricorso la difesa contesta il presupposto impositivo rappresentando che entrambe le pretese sarebbero da riferirsi all'ex coniuge, emergendo la propria estraneità come statuito nel decreto di omologa emesso a marzo 2014 nell'ambito del giudizio di separazione RGNR 10932 del 2013, cui avrebbe fatto seguito sentenza di divorzio emessa in data 7.5.2025.
Con il secondo motivo si eccepisce la compiuta prescrizione di entrambe le imposte per il decorso del termine quinquennale, estendendo questa identica eccezione ad interessi e sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato una istanza di accesso temporaneo al fascicolo, datata
1.7.2025
Con atto del 23.12.2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che, ha, in primo luogo, eccepito la inammissibilità del ricorso per omessa notifica all'Agenzia delle Entrate, in presenza di una impugnazione che ha ad oggetto la legittimità della pretesa impositiva.
Nel prosieguo dell'atto di costituzione l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva.
In relazione al merito parte resistente ha depositato relate di notifica relative alle cartelle esattoriali e ad una precedente intimazione, nonché un atto di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR
602/73 n. 10028202400002197000, al fine di contrastare la tesi della avvenuta prescrizione di tributi, sanzioni ed interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso introduttivo è stato proposto senza che fosse possibile evincere la data di notifica dell'atto impugnato, elemento essenziale per verificare il rispetto del termine perentorio di 60 giorni di cui agli artt.
21 e 22 del D.lgs. n. 546/1992. Secondo giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. n. 10012/2021; Cass.
n. 40543/2021), la prova del perfezionamento della notifica postale deve essere fornita mediante deposito della CAD (comunicazione di avvenuto deposito), nel caso in cui la raccomandata non sia stata consegnata direttamente al destinatario.
Si osserva, altresì, che ai sensi dell'articolo 68 Dlgs 175/24 (già articolo 22 Dlgs 546/92) il ricorrente è tenuto, a pena di inammissibilità- rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte si costituisce a norma dell'articolo 69 Dlgs 175/24 ( già articolo 23 Dlgs 546/92)- al deposito del ricorso con allegazione della relata di notifica ovvero di fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
La difesa ha allegato al ricorso una copia incompleta della impugnata intimazione, costituita da due sole pagine.
Dal documento prodotto si evince che la intimazione appartiene ad un lotto di stampa del 24.1.2025; a matita in alto a destra della prima pagina si legge la seguente dicitura “Not. 10/04/2025”.
Il ricorso risulta essere stato notificato, come da attestazione del difensore in data 7.5.2025.
Certamente non può attribuirsi, nel caso in esame, alcuna valenza probatoria alla annotazione riportata a matita sulla prima pagina dell'atto impugnato che assolutamente non può dirsi equipollente rispetto alle allegazioni imposte a pena di inammissibilità del ricorso, secondo quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pocessuali a beneficio del difensore della agenzia delle entrate riscossione dichiaratosi antistatario,liquidandole in euro 400,oltre accessori come per legge