Ordinanza cautelare 6 maggio 2022
Ordinanza cautelare 23 settembre 2022
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 20/03/2023, n. 4796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4796 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/03/2023
N. 04796/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12466/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12466 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TO LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi Foggia, IN, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Universita' degli Studi Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR AR, RI SA, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa adozione di misura cautelare,
1) del D.M. 25 giugno 2021, n. 730 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 21/22 e dei relativi allegati;
1 bis) del medesimo D.M. n. 730/21 anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;
1 ter) del medesimo D.M. n. 730/21 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica” nonché del Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l'aumento delle domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all'inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione;
2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 730/21 e il Decreto del MINISTERO 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;
4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;
5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2021/22 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 28 settembre 2021, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;
6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 730/21, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 21 e 28 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva ivi compreso quanto dedotto sul quesito già annullato n. 56 e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;
11) del D.M. 730/21, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
14) del D.M. n. 1071/21 inerente la definizione dei posti disponibili in Medicina nella parte in cui limita a soli 14.332 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto ministeriale D.M. 1 settembre 2021, n. 1067 inerenti la definizione dei posti disponibili in Medicina, Odontoiatria nella parte in cui limita a soli 1.231 il numero dei posti banditi per Odontoiatria;
15) degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto” e nella parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”;
16) del decreto ministeriale non conosciuto con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
17) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LE TO il 10/8/2022:
della nota Ministeriale N. 15381 del 9 giugno 2022 - Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3357 del 5 Maggio 2022 – accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro e di Universita' degli Studi Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione il ricorrente sig. TO LE impugnava gli atti adottati dal MIUR, dettagliatamente precisati in epigrafe, recanti approvazione della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022 nella parte in cui disponevano la sua non ammissione ad esso in conseguenza del mancato superamento della selettiva di ingresso all’uopo prevista (c.d. test), articolando, in sintesi, censure involgenti la determinazione del numero dei posti disponibili, la formulazione contenutistica dei quesiti a risposta multipla, le modalità di svolgimento delle prove, di consegna degli elaborati.
2. In particolare, in sintesi, con il primo motivo veniva avversata la presenza di un considerevole numero di domande (vengono citate la n° 21, 26, 28 e 56) che non presentavano alcuna risposta esatta o erano fuorvianti con conseguente indebita detrazione di punteggio alla parte ricorrente che, ove attribuito, le avrebbe consentito di collocarsi nella graduatoria in una posizione utile all’immatricolazione;
3. Con il secondo e il terzo motivo veniva dedotta la violazione degli artt. 3 e 4 della Legge 2.8.1999, n° 264 oltre ad eccesso di potere sotto plurimi profili. Sarebbe stata, infatti, illegittimamente sottoutilizzata l’offerta formativa universitaria con l’indebita finalità di limitare il numero degli accessi sulla base di logiche differenti da quelle costituzionalmente e legislativamente imposte, così frustrando le legittime aspettative dei candidati.
Tale indebito sottoutilizzo sarebbe stato comprovato anche dallo sviluppo della didattica a distanza intervenuto negli ultimi anni.
4. Con il quarto mezzo il ricorrente censurava la violazione degli artt. 3 e 6 della Legge 241/90 e degli artt. 3 e 4 della legge 264/99 con riguardo alla stima del fabbisogno individuato a livello ministeriale, il quale sarebbe stato il prodotto di un’attività istruttoria erronea e che avrebbe condotto a fissare il numero dei posti disponibili in maniera illogica e comunque insufficiente a coprire le reali esigenze del sistema sanitario nazionale.
5. Con il quinto motivo di ricorso si deduceva la violazione degli artt. 34 e 97 Cost. e della legge 264/1999 ad opera del Decreto Ministeriale 730/2021 nella parte e nella misura in cui prevedeva che, in ipotesi di chiusura anticipata della graduatoria, i posti disponibili a seguito di rinunce sopravvenute, trasferimenti anche successivi etc, non sarebbero stati riassegnati agli idonei in graduatoria.
6. Con il sesto motivo di gravame il ricorrente denunciava l’illegittimità della composizione delle domande oggetto del test d’accesso in ragione della violazione dell’art. 4, comma 1, l. 2 agosto 1999, n. 264 e del D.M. 25 giugno 2021, n. 730, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2021/2022”, poiché era stato inserite nel complessivo questionario un numero di domande specialistiche superiore al numero di quelle di cultura generale.
7. Con il settimo motivo di impugnativa, infine, veniva dedotta la violazione del principio di segretezza e dell’anonimato della prova in ragione della presenza di un codice alfanumerico identificativo del candidato e della asserita esibizione dello stesso alla commissione al momento della consegna dell’elaborato.
Il ricorrente agiva altresì per il risarcimento dei danni.
8. Si costituiva in giudizio, con memoria di mero stile, le Amministrazioni ministeriale e universitaria resistente a ministero dell’Avvocatura generale dello Stato.
Non si costituivano il IN e le controinteressate.
6. Con Ordinanza n° 2919 del 6 maggio 2022 la Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
7. Il ricorrente interponeva il 22 luglio 2022 motivi aggiunti di ricorso incentrati, in sintesi, sulle modalità di predisposizione di quesiti somministrati ai candidati, i cui atti preparatori erano stati frattanto ostesi al ricorrente in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3557 del 2022 di riforma della sentenza della Sezione 11 gennaio 2022, n. 213 che aveva respinto il ricorso in materia di accesso agli atti della procedura concorsuale di ammissione all’immatricolazione.
Con detti motivi aggiunti il ricorrente svolgeva plurime censure concernenti ex aliis la asserita oscurità dell’attività di elaborazione dei quesiti; l’assenza di verbalizzazione di tale attività; la mancata validazione dei quesiti.
7.1. In particolare, con il sesto motivo aggiunto il deducente, censurando nuovamente i quesiti e la loro corretta formulazione, invocava gli esiti della verificazione disposta dal Consiglio di Stato e in particolare l’accertata ambiguità dei quesiti n. 10 e 21, chiedendo la rivalutazione della sua posizione per aver fornito a tali quesiti, risposta ritenuta errata.
Spiegava quindi domanda di misura cautelare contestuale al ricorso per motivi aggiunti.
8. Con successiva Ordinanza 23 settembre 2022, n. 5979 la predetta domanda cautelare veniva accolta sulla scorta degli approdi della cennata verificazione tecnica.
9 .Tuttavia, nelle more della definizione del giudizio e, segnatamente, della trattazione del merito del gravame calendarizzato alla pubblica Udienza del 25 gennaio 2023 il ricorrente, per il tramite del procuratore costituito, depositava al fascicolo digitale in data 5 ottobre 2022, atto di rinuncia al ricorso, rappresentando di aver superato la prova selettiva per l’iscrizione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’A.A. 2022/2023 e di essersi regolarmente immatricolato presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro.
Tale atto abdicativo risulta sottoscritto personalmente dalla parte ricorrente e munito dell’asseverazione del difensore, che ha inoltre espresso verbalmente al Collegio la rinuncia al ricorso, in rappresentanza del ricorrente sig. TO LE, nel corso della pubblica Udienza del 25 gennaio 2023.
10. Alla pubblica Udienza del 25 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta a sentenza.
11. Opina il Collegio che l’atto prodotto dalla difesa del ricorrente in formato analogico, con sottoscrizione tradizionale e scansionato, del quale il difensore ha asseverato la conformità all’originarle conservato presso il suo Studio, integri i requisiti formali definiti dal codice per la rinuncia agli atti di causa.
11.1. L’art. 84, co. 1, c.p.a. stabilisce infatti, che “La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa” oltre che dall’avvocato munito all’uopo di mandato speciale “e depositata presso la segreteria” ovvero “mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale”.
11.2. Orbene, l’atto del 5 ottobre 2022 all’esame del Collegio, di rinuncia al ricorso in epigrafe, risponde alle ricordate caratteristiche prescritte dall’art. 84 cit., essendo stato sottoscritto dalla parte e depositato in segreteria, da intendersi, nel vigore delle attuali nuove regole del P.A.T., anche come “segreteria virtuale”, dovendo tutti gli atti delle parti (oltre che quelli del Giudice) essere prodotti al fascicolo digitale della causa conformemente alle relative norme regolamentari.
Il legale del ricorrente ha inoltre attestato la conformità dell’atto stesso, in detto modo prodotto in copia scansionata, al suo originale che assume essere depositato presso il suo Studio.
Il difensore del ricorrente ha altresì espresso al Collegio nel corso della odierna pubblica Udienza, la manifestazione di volontà del ricorrente di rinunciare al ricorso
12. Da quanto osservato consegue che il Collegio deve prendere atto della predetta rinuncia qualificandola quale rinuncia, tipizzato all’art. 84, commi 1 e 2. C.p.a. e per l’effetto pronunciare, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c) cod.proc.amm, l’estinzione del giudizio.
13. Le spese di lite possono essere compensate per la particolarità della questione trattata, non constando oltretutto opposizione da parte della Amministrazione ministeriale ed universitaria resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara, ex art. 35, co. 2, lett.c) c.p.a., l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei Magistrati:
Alfonso Graziano, Presidente FF, Estensore
Chiara Cavallari, Referendario
Roberto Montixi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alfonso Graziano |
IL SEGRETARIO