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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 6984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6984 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 07/10/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20214/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Torino n.118, presso lo Parte_1 io PA e IA NE che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
RICORRENTE E
Controparte_1
P.IVA_1 dall'av ai e dall'avv. Carlo Di Marsilio con domicilio eletto presso la sede legale dell'Istituto, in Napoli, alla via Mariano Semmola – UOC Avvocatura ed Affari Legali
RESISTENTE OGGETTO: Azione di accertamento delle differenze retributive a titolo Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), c.d. scatti biennali, in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale n.4/2024, e conseguente azione di condanna CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, posto di essere stata assunta dall' il 3 novembre 1986 ed inquadrata nel 3° livello come ausiliario Controparte_1 socio-sanitario, c e di lavoro innanzi all'adito Tribunale onde sentirlo condannare al pagamento degli scatti R.i.a. ovverosia della retribuzione integrativa di anzianità che asseriva esserle dovuti dal giorno dell'assunzione e fino al 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, dell'art. 45 del d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, nonché dell'art. 42 del d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, atteso che la sentenza della Corte Costituzionale 11 gennaio 2024, n. 4, aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 51 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, in sede di interpretazione autentica, il legislatore aveva fissato al 31 dicembre 1990 il termine finale per la maturazione degli scatti dell'anzianità di servizio ai fini in contestazione. Conseguentemente, la ricorrente postulava, altresì, la condanna dell' al CP_1 pagamento delle differenze retributive maturate per effetto degli scatti di cui innanzi n do dal settembre 2019 al settembre 2024 oltre al ricalcolo del trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “ A) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il corretto importo a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o RIA, calcolato dalla data di assunzione e sino alla data del 31.12.1993, pari ad un importo annuo di € 570,19, o in una diversa somma minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, in virtù di tutto quanto esposto nel presente ricorso e, conseguentemente, condannare la resistente amministrazione all'adeguamento in busta paga della;
B) sempre in via principale, previo accertamento delle richieste di cui al capo precedente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di Ria, per il periodo settembre 2019 – settembre 2024 e pari all'importo di € 2.102,40 o in una diversa somma, minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, e conseguentemente, condannare la resistente amministrazione al pagamento dell'importo così come indicato, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
C) sempre in via principale, previo accertamento delle richieste di cui al capo A) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al corretto ricalcolo del TFS alla luce degli incrementi retributivi a titolo di RIA e pari all'importo di € 840,90, con conseguente condanna della resistente al ricalcolo del TFS nell'importo appena indicato”; il tutto con vittoria di spese di lite. L' resistente si costituiva regolarmente in giudizio eccependo, in via preliminare, la CP_1 prescrizione del credito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda giudiziale in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che:
Il ricorso va rigettato.
Al fine di ricostruire la vicenda in esame è necessario effettuare alcune considerazioni di carattere generale.
Rileva, quindi, il Tribunale che nel settore pubblico - dopo le discipline poste negli anni '80 che hanno portato alla sostituzione degli scatti di anzianità con una quota fissa del trattamento economico fondamentale denominata retribuzione (o salario) individuale di anzianità (cd. RIA;
cfr., per il comparto del personale dei ministeri, l'art. 47 del D.P.R. n. 266/1987 e, per il personale dipendente dagli enti locali, l'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983) - il rilievo dell'anzianità di servizio è andato via via esaurendosi (cfr. già l'art. 7, c. 3, del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, nonchè l'art. 72, c. 2, del d. lgs. n. 29/1993 - che disponeva che “Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonchè le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente” – successivamente abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80).
Di fatto, secondo le discipline contrattuali poste per i diversi comparti, l'anzianità di servizio ha continuato a rivestire un suo autonomo rilievo, ai fini economici, per il personale della Scuola (la cui retribuzione è fissata sulla base di classi stipendiali legate al servizio prestato;
cfr., per una rimodulazione di dette classi, il CCNL 4 agosto 2011 che ha accorpato le prime due fasce), oltrechè per alcune categorie di dipendenti pubblici (quali i magistrati, e categorie equiparate, ed i professori universitari) sottratte alla contrattualizzazione dei rapporti di lavoro.
Con specifico riferimento al rapporto di lavoro del personale degli Enti locali la progressione economica per scatti di anzianità è cessata sin dal 31 dicembre 1982 (D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, art. 41, cit.); gli scatti di anzianità sono stati, quindi, sostituiti da un compenso in cifra fissa (la retribuzione individuale di anzianità, cd. RIA) il cui ultimo adeguamento (per l'anzianità maturata al 31 dicembre 1988) è stato disposto dal D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, art. 44 (in precedenza v. il D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, artt. 37 s.; per la conferma degli importi di cui all'art. 44, cit., v. i CCNL: 6 luglio 1995, art. 37, c. 4; 1. aprile 1999, art. 12, c. 2; 5 ottobre 2001, art. 1, c. 4; 22 gennaio 2004, art. 29, u.c.).
Analoga vicenda ha, poi, interessato la contrattazione collettiva degli enti del comparto della Sanità ove la progressione economica per classi biennali (D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, art. 38) è stata (anch'essa) sostituita dalla retribuzione individuale di anzianità (v. il D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 45; D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, art. 42; CCNL 1. settembre 1995, art. 40).
E' ben vero che l'anzianità di servizio non costituisce uno status (od un elemento costitutivo di uno status) del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, e rappresenta, piuttosto, la dimensione temporale che caratterizza il rapporto di lavoro e che - in quanto fatto giuridico - ne integra il presupposto di distinti specifici diritti (cfr. Cass. S.U., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass., 21 luglio 2009, n. 16958; Cass., 17 luglio 2007, n. 15893; Cass., 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass., 12 maggio 2004, n. 9060; Cass., 1. settembre 2003, n. 12756; Cass., 23 maggio 2003, n. 8228; Cass., 19 gennaio 1999, n. 477; Cass., 26 settembre 1998, n. 9662; Cass., 8 gennaio 1991, n. 71; v., altresì, CGUE, 14 settembre 2000, causa C-343/98, e , punti 50 e 51, cui adde CGUE, 6 settembre 2011, causa C Pt_3 Parte_4
108/10, u . Per_1
E che, in ragione di tanto, si è rilevato che l'anzianità di servizio è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “Non esiste … un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio”; cfr. Cass. 27 maggio 1986 n. 3559) - e, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (per scatti di anzianità), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto.” (cfr. Cass. 22 agosto 1991 n. 9022 cui adde, ex plurimis, Cass. 21 luglio 2009 n. 16958, Cass. 17 luglio 2007 n. 15893, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4076, Cass. 24 settembre 1996 n. 8430, Cass. 5 gennaio 1993 n. 36). Tanto premesso, nella fattispecie di cui è causa, così come evidenziato nella memoria di costituzione dell' resistente, va, preliminarmente, rilevato che l'invocato d.P.R. 25 giugno CP_1
1984, n. 348, limita il suo ambito applicativo al biennio 1° gennaio 1983 – 31 dicembre 1984 e, per l'aspetto economico, al 30 giugno 1985 (art. 3) fissando, dunque, i livelli retributivi (art. 37) e le progressioni economiche (art. 38) dei soli dipendenti già assunti a tali date.
La Retribuzione individuale di anzianità postulata dalla ricorrente, peraltro, era ignota a predetto decreto del 1984, essendo stata introdotta solo dal successivo.
Viceversa, alla ricorrente, assunta il 3 novembre 1986, è applicabile la disciplina ed il trattamento economico di cui, appunto, al successivo d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, i cui effetti giuridici «decorrono dal 10 gennaio 1985 e quelli economici dal 10 gennaio 1986 e si protraggono fino al giugno 1988» (art. 1). Detto regolamento, all'art. 42, fissa già gli aumenti stipendiali per il personale assunto successivamente alla sua entrata in vigore (e, dunque, alla ricorrente) introducendo al contempo, per la prima volta, per i vecchi assunti con almeno un biennio di anzianità (tra cui non si annovera la ricorrente), l'istituto della cd. Retribuzione individuale di anzianità (da qui in poi anche solo R.i.a.), all'art. 45, così testualmente rubricato, statuendo al comma 1, che «Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità». R.i.a., giova anticipare, che al 31 dicembre 1986 l'odierna ricorrente non poteva aver maturato atteso che a tale data non aveva maturato il biennio di anzianità di servizio richiesto dal d.P.R. n. 348/1984 per il primo scatto stipendiale avendo ella solo 2 mesi di servizio e, peraltro, in prova. Ditalché erra parte ricorrente laddove prospetta in punto di fatto e di diritto la maturazione della R.i.a. a far data dalla sua assunzione il 3 novembre 1986 ( così come affermato dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio e così come si evince da tutta la documentazione in atti, risultando, pertanto, del tutto incomprensibile la differente data di assunzione del 15.09.1982 indicata dal procuratore di parte ricorrente nelle note conclusionali depositate in data .28.07.2025). Del resto, la cd. R.i.a. è «un istituto retributivo commisurato all'anzianità di servizio e preordinato a premiare l'esperienza professionale maturata nello specifico settore nel quale è stata effettuata la prestazione», da ciò conseguendo che essa poteva spettare nell'ordinamento previgente solo «a coloro che possano vantare detta anzianità di servizio nello specifico settore lavorativo nel quale vige la maggiorazione stessa» (in termini, ex multis: Corte d'Appello di Potenza – Sezione Lavoro, sent. 23 febbraio 2017, n. 43 nonché Corte di Cassazione – Sezione Lavoro sent. 19 gennaio 2012, n. 756; T.a.r. Marche, sent. 11 febbraio 2014, n. 220). E solo per il personale reclutato sotto il regime del d.P.R. n. 348/1983 il successivo comma 3 dell'art. 45 cit. sancisce che «in assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 (ossia quella maturata al 31 dicembre 1986, n.d.r.) verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti, secondo il sistema previsto dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo». Ciò in quanto per il personale reclutato dopo il termine finale di efficacia del d.P.R. n. 348/1983 (ossia, per il profilo economico, dopo il 30 giugno 1985 come nel caso della ricorrente) il nuovo d.P.R. n. 270/1987 ha già provveduto ad aggiornare il trattamento retributivo introducendo la R.i.a. quale assegno ad personam dei vecchi assunti aggiornabile nelle more della stipula dei nuovi Contratti collettivi di lavoro, cui è demandata l'introduzione di meccanismi di progressione economica correlata non più alla mera anzianità di servizio ed a scatti automatici, risultando essi incompatibili con il ripensamento della Pubblica Amministrazione in chiave privatistica foriero della cd. privatizzazione del pubblico impiego (conf.: Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ord. 6 febbraio 2024, n. 4257, in punto di R.i.a.). Del resto il comma 3 dell'art. 45 prevede l'aggiornamento di un valore economico già posseduto dal dipendente alla data del 31 dicembre 1986 (ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 45) di guisa che è evidente che alcun incremento accessorio può essere riconosciuto ad un dipendente che non ne sia già titolare (e, come già dedotto, la sig.ra al 31 dicembre Pt_1
1986 non era e non poteva essere in radice titolare di alcun valore economico afferente agli scatti biennali di anzianità essendo a tale data in servizio, in prova, da soli 2 mesi e non dai 2 anni richiesti ai fini della maturazione del primo scatto di anzianità). Per ella, infatti, così come per tutti gli assunti dal 10 gennaio 1986 (data di entrata in vigore del d.P.R. n. 270/1987), l'art. 43 fissa già ex se l'aggiornamento dello stipendio tant'è che il comma 6 dell'art. 45 cit. sancisce che le classi o scatti maturati nel 1987 eventualmente già corrisposti costituiscono R.i.a. per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986 (ma, come più volte ripetuto al 31 dicembre 1986 la sig.ra non aveva maturato un biennio, ma solo 2 mesi di Pt_1 servizio) e, per la restante parte, po degli aumenti contrattuali relativi al 1986. Con il d.P.R. n. 270/1987 scompare il sistema di progressione stipendiale per scatti e classi calcolate in maniera percentuale algebrica come previsto dal previgente d.P.R. n. 348/1984 erroneamente invocato dalla ricorrente e viene, invece, introdotta la R.i.a., istituita proprio con il decreto 270, determinata in un importo fisso (almeno per il Comparto Sanità che qui ne occupa) poi aggiornato in un importo altrettanto fisso dal successivo d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. Decreto, questo del 1990, che, per inciso, sarà l'ultimo prima della stipula del C.c.n.l. Comparto Sanità 1995. In punto di mero diritto, dunque, ai dipendenti quali la ricorrente può trovare applicazione per la R.i.a. solo il d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, che, concernendo il triennio 1 gennaio 1988 – 31 dicembre 1990 e, per l'aspetto economico, il periodo dal 1 luglio 1988 al 31 dicembre 1990 (art. 1, comma 2), all'art. 42, rubricato proprio «Retribuzione individuale di anzianità», prevede appunto al comma 1 che «Con decorrenza dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale previsto dal comma 1 dell'articolo 41, che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 – 31 dicembre 1988 (come, ad esempio, la ricorrente, n.d.r.), la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui …». Importo annuo fisso, quindi non calcolato in maniera incrementale con le percentuali previste per gli scatti biennali dal precedente d.P.R. n. 348/1984. Importo che la ricorrente regolarmente percepisce come comprovato dalle buste-paga depositate in via esemplificativa nel fascicolo di parte dell' e, del resto, non contestato ma CP_1 comprovato da quelle degli anni pregressi depositate edesima ricorrente. Tali importi fissi di R.i.a., non suscettibili di alcun incremento percentuale o aggiornamento per il Comparto Sanità, sono rimasti invariati e cristallizzati giacché dopo il decreto del 1990 non ne è intervenuto nessun altro prima del C.c.n.l. del Comparto Sanità che, difatti, all'art. 40, nel definire la struttura della retribuzione, vi include nel trattamento fondamentale la «retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita». R.i.a. che resta ferma ed invariata nel quantum nella misura fissa stabilita nel d.P.R. n. 384/1990 fino all'entrata in vigore del citato contratto collettivo del 1995, come del resto statuito dall'art. 7 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, che, al comma 1, differisce l'efficacia degli accordi di comparto al 31 dicembre 1993, tant'è che l'art. 2 del C.c.n.l. Comparto Sanità del 1995 fissa la sua decorrenza a far data dal 1° gennaio 1994. R.i.a. che la ricorrente continua a percepire tuttora nell'importo fissato dai predetti decreti ad ella applicabili, ossia il n. 270/1987 e il n. 384/1990.
Per mera completezza di esposizione va, altresì, rilevato che la normativa scrutinata dalla Consulta e dichiarata incostituzionale non trova applicazione al caso di specie, riguardando solo ed esclusivamente il personale dei Ministeri, come ormai statuito dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con le sentenze 2 marzo 2025, nn. 95, 100 e 115, di guisa che, anche sotto tale profilo, alcun presunto aggiornamento della cd. R.i.a. compete alla odierna ricorrente. Segnatamente il Giudice di legittimità, nel vagliare ed accogliere i ricorsi della CP_2 per la cassazione di pronunce di merito della Corte territoriale di accogli
[...] omande di aggiornamento della cd. R.i.a. proposte da dipendenti regionali dopo il deposito della sentenza della Corte Costituzionale 11 gennaio 2024, n. 4, ha fissato il principio di diritto di seguito trascritto: «… Né ai lavoratori regionali poteva applicarsi la maggiorazione RIA prevista per il personale del Ministeri, che esula dalla fattispecie in esame, e alla quale Pt_5 si riferisce la vicenda giuridica in cui sono intervenute l'ordinanza n. 263 del 2002 e la sentenza n. 4 del 2024 della Corte costituzionale, che sono richiamate dal giudice di appello. Ed infatti non trova applicazione rispetto al personale Regione Enti locali il d.P.R. n. 44 del 1990 (personale del Comparto Ministeri) che ha previsto la cd. maggiorazione RIA stabilendo all'art. 9, comma 4, che
“Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde”. Né rilevano, pertanto le previsioni di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 e la relativa norma interpretativa di cui all'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, sulle quali è intervenuta la Corte costituzionale con le pronunce da ultimo richiamate, che riguardano la prevista data del 31 dicembre 1990, che - va ribadito - era stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della RIA per il Comparto Ministeri e per le altre categorie di cui all'art. 2 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, d.P.R. n. 44 del 1990, e non per il Comparto d Enti locali (ndr. e nemmeno, dunque, CP_2 per il Comparto Sanità qui in rilievo). 14. Per ragione delle argomentazioni svolte il ricorso deve essere accolto. 15. La sentenza di appello va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda degli originari ricorrenti odierni controricorrenti e intimati - deve essere rigettata» (così Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, sentenze 2 marzo 2025, nn. 95, 100 e 115, versate in atti). Dunque, non ha alcuna rilevanza nella presente controversia la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 51, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui, auto-qualificandosi impropriamente come norma di interpretazione autentica, ha retrodatato al 31 dicembre 1990 il termine finale di efficacia già stabilito dagli accordi di comparto per «la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità» (così l'art. 51, comma 3, cit.). Ciò in quanto la pronuncia della Corte Costituzionale 11 gennaio 2024, n. 4, origina dalla questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato con riferimento all'art. 9 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, laddove ai commi 4 e 5 prevedeva determinati incrementi, pari finanche al doppio ed al quadruplo, della in godimento dal personale del Comparto Ministeri che, per Pt_2 effetto dell'art. 51, comma 3, i era visto pregiudicato il riconoscimento del diritto de quo malgrado l'orientamento favorevole ad accordare detti incrementi fino al 31 dicembre 1993 consolidatosi nella giurisprudenza amministrativa. Tuttavia tale pronuncia della Consulta si profila ininfluente ai fini per cui è causa, da un lato, perché il d.P.R. n. 44/1990 e, con esso, le sue dinamiche di calcolo della R.i.a., non riguarda il Comparto Sanità ma solo il Comparto Ministeri;
e, dall'altro lato, perché l'omologo d.P.R. n. 384/1990, viceversa applicabile al Comparto Sanità che qui ne occupa, non prevede - come già poc'anzi evidenziato – alcun meccanismo algebrico di lievitazione della R.i.a. rispetto al quale possa assumere rilievo il termine del 31 dicembre 1990 o del 31 dicembre 1993 giacchè la R.i.a. continua ad essere erogata nella misura fissa prevista dall'art. 42 del menzionato decreto 384 anche oltre tali date come assegno ad personam, come previsto dal C.c.n.l. 1° settembre 1995. Detto altrimenti, la retrodatazione del termine legislativo con la norma dichiarata incostituzionale nel mentre aveva rilevanza per il Comparto Ministeri perché per esso era previsto un incremento algebrico della R.i.a. negli anni dal 1990 al 1993, non ne riveste alcuna per il Comparto Sanità per il quale la R.i.a. è stata determinata dal relativo d.P.R. n. 384/1990 in una misura fissa non incrementabile negli anni a seguire. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, la domanda va, pertanto, rigettata. La delicatezza e la complessità delle questioni trattate inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
compensa le spese processuali.
Così deciso in Napoli in data 07/10/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 07/10/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20214/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Torino n.118, presso lo Parte_1 io PA e IA NE che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
RICORRENTE E
Controparte_1
P.IVA_1 dall'av ai e dall'avv. Carlo Di Marsilio con domicilio eletto presso la sede legale dell'Istituto, in Napoli, alla via Mariano Semmola – UOC Avvocatura ed Affari Legali
RESISTENTE OGGETTO: Azione di accertamento delle differenze retributive a titolo Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), c.d. scatti biennali, in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale n.4/2024, e conseguente azione di condanna CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, posto di essere stata assunta dall' il 3 novembre 1986 ed inquadrata nel 3° livello come ausiliario Controparte_1 socio-sanitario, c e di lavoro innanzi all'adito Tribunale onde sentirlo condannare al pagamento degli scatti R.i.a. ovverosia della retribuzione integrativa di anzianità che asseriva esserle dovuti dal giorno dell'assunzione e fino al 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, dell'art. 45 del d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, nonché dell'art. 42 del d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, atteso che la sentenza della Corte Costituzionale 11 gennaio 2024, n. 4, aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 51 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, in sede di interpretazione autentica, il legislatore aveva fissato al 31 dicembre 1990 il termine finale per la maturazione degli scatti dell'anzianità di servizio ai fini in contestazione. Conseguentemente, la ricorrente postulava, altresì, la condanna dell' al CP_1 pagamento delle differenze retributive maturate per effetto degli scatti di cui innanzi n do dal settembre 2019 al settembre 2024 oltre al ricalcolo del trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “ A) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il corretto importo a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o RIA, calcolato dalla data di assunzione e sino alla data del 31.12.1993, pari ad un importo annuo di € 570,19, o in una diversa somma minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, in virtù di tutto quanto esposto nel presente ricorso e, conseguentemente, condannare la resistente amministrazione all'adeguamento in busta paga della;
B) sempre in via principale, previo accertamento delle richieste di cui al capo precedente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di Ria, per il periodo settembre 2019 – settembre 2024 e pari all'importo di € 2.102,40 o in una diversa somma, minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, e conseguentemente, condannare la resistente amministrazione al pagamento dell'importo così come indicato, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
C) sempre in via principale, previo accertamento delle richieste di cui al capo A) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al corretto ricalcolo del TFS alla luce degli incrementi retributivi a titolo di RIA e pari all'importo di € 840,90, con conseguente condanna della resistente al ricalcolo del TFS nell'importo appena indicato”; il tutto con vittoria di spese di lite. L' resistente si costituiva regolarmente in giudizio eccependo, in via preliminare, la CP_1 prescrizione del credito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda giudiziale in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che:
Il ricorso va rigettato.
Al fine di ricostruire la vicenda in esame è necessario effettuare alcune considerazioni di carattere generale.
Rileva, quindi, il Tribunale che nel settore pubblico - dopo le discipline poste negli anni '80 che hanno portato alla sostituzione degli scatti di anzianità con una quota fissa del trattamento economico fondamentale denominata retribuzione (o salario) individuale di anzianità (cd. RIA;
cfr., per il comparto del personale dei ministeri, l'art. 47 del D.P.R. n. 266/1987 e, per il personale dipendente dagli enti locali, l'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983) - il rilievo dell'anzianità di servizio è andato via via esaurendosi (cfr. già l'art. 7, c. 3, del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, nonchè l'art. 72, c. 2, del d. lgs. n. 29/1993 - che disponeva che “Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonchè le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente” – successivamente abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80).
Di fatto, secondo le discipline contrattuali poste per i diversi comparti, l'anzianità di servizio ha continuato a rivestire un suo autonomo rilievo, ai fini economici, per il personale della Scuola (la cui retribuzione è fissata sulla base di classi stipendiali legate al servizio prestato;
cfr., per una rimodulazione di dette classi, il CCNL 4 agosto 2011 che ha accorpato le prime due fasce), oltrechè per alcune categorie di dipendenti pubblici (quali i magistrati, e categorie equiparate, ed i professori universitari) sottratte alla contrattualizzazione dei rapporti di lavoro.
Con specifico riferimento al rapporto di lavoro del personale degli Enti locali la progressione economica per scatti di anzianità è cessata sin dal 31 dicembre 1982 (D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, art. 41, cit.); gli scatti di anzianità sono stati, quindi, sostituiti da un compenso in cifra fissa (la retribuzione individuale di anzianità, cd. RIA) il cui ultimo adeguamento (per l'anzianità maturata al 31 dicembre 1988) è stato disposto dal D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, art. 44 (in precedenza v. il D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, artt. 37 s.; per la conferma degli importi di cui all'art. 44, cit., v. i CCNL: 6 luglio 1995, art. 37, c. 4; 1. aprile 1999, art. 12, c. 2; 5 ottobre 2001, art. 1, c. 4; 22 gennaio 2004, art. 29, u.c.).
Analoga vicenda ha, poi, interessato la contrattazione collettiva degli enti del comparto della Sanità ove la progressione economica per classi biennali (D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, art. 38) è stata (anch'essa) sostituita dalla retribuzione individuale di anzianità (v. il D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 45; D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, art. 42; CCNL 1. settembre 1995, art. 40).
E' ben vero che l'anzianità di servizio non costituisce uno status (od un elemento costitutivo di uno status) del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, e rappresenta, piuttosto, la dimensione temporale che caratterizza il rapporto di lavoro e che - in quanto fatto giuridico - ne integra il presupposto di distinti specifici diritti (cfr. Cass. S.U., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass., 21 luglio 2009, n. 16958; Cass., 17 luglio 2007, n. 15893; Cass., 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass., 12 maggio 2004, n. 9060; Cass., 1. settembre 2003, n. 12756; Cass., 23 maggio 2003, n. 8228; Cass., 19 gennaio 1999, n. 477; Cass., 26 settembre 1998, n. 9662; Cass., 8 gennaio 1991, n. 71; v., altresì, CGUE, 14 settembre 2000, causa C-343/98, e , punti 50 e 51, cui adde CGUE, 6 settembre 2011, causa C Pt_3 Parte_4
108/10, u . Per_1
E che, in ragione di tanto, si è rilevato che l'anzianità di servizio è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “Non esiste … un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio”; cfr. Cass. 27 maggio 1986 n. 3559) - e, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (per scatti di anzianità), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto.” (cfr. Cass. 22 agosto 1991 n. 9022 cui adde, ex plurimis, Cass. 21 luglio 2009 n. 16958, Cass. 17 luglio 2007 n. 15893, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4076, Cass. 24 settembre 1996 n. 8430, Cass. 5 gennaio 1993 n. 36). Tanto premesso, nella fattispecie di cui è causa, così come evidenziato nella memoria di costituzione dell' resistente, va, preliminarmente, rilevato che l'invocato d.P.R. 25 giugno CP_1
1984, n. 348, limita il suo ambito applicativo al biennio 1° gennaio 1983 – 31 dicembre 1984 e, per l'aspetto economico, al 30 giugno 1985 (art. 3) fissando, dunque, i livelli retributivi (art. 37) e le progressioni economiche (art. 38) dei soli dipendenti già assunti a tali date.
La Retribuzione individuale di anzianità postulata dalla ricorrente, peraltro, era ignota a predetto decreto del 1984, essendo stata introdotta solo dal successivo.
Viceversa, alla ricorrente, assunta il 3 novembre 1986, è applicabile la disciplina ed il trattamento economico di cui, appunto, al successivo d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, i cui effetti giuridici «decorrono dal 10 gennaio 1985 e quelli economici dal 10 gennaio 1986 e si protraggono fino al giugno 1988» (art. 1). Detto regolamento, all'art. 42, fissa già gli aumenti stipendiali per il personale assunto successivamente alla sua entrata in vigore (e, dunque, alla ricorrente) introducendo al contempo, per la prima volta, per i vecchi assunti con almeno un biennio di anzianità (tra cui non si annovera la ricorrente), l'istituto della cd. Retribuzione individuale di anzianità (da qui in poi anche solo R.i.a.), all'art. 45, così testualmente rubricato, statuendo al comma 1, che «Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità». R.i.a., giova anticipare, che al 31 dicembre 1986 l'odierna ricorrente non poteva aver maturato atteso che a tale data non aveva maturato il biennio di anzianità di servizio richiesto dal d.P.R. n. 348/1984 per il primo scatto stipendiale avendo ella solo 2 mesi di servizio e, peraltro, in prova. Ditalché erra parte ricorrente laddove prospetta in punto di fatto e di diritto la maturazione della R.i.a. a far data dalla sua assunzione il 3 novembre 1986 ( così come affermato dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio e così come si evince da tutta la documentazione in atti, risultando, pertanto, del tutto incomprensibile la differente data di assunzione del 15.09.1982 indicata dal procuratore di parte ricorrente nelle note conclusionali depositate in data .28.07.2025). Del resto, la cd. R.i.a. è «un istituto retributivo commisurato all'anzianità di servizio e preordinato a premiare l'esperienza professionale maturata nello specifico settore nel quale è stata effettuata la prestazione», da ciò conseguendo che essa poteva spettare nell'ordinamento previgente solo «a coloro che possano vantare detta anzianità di servizio nello specifico settore lavorativo nel quale vige la maggiorazione stessa» (in termini, ex multis: Corte d'Appello di Potenza – Sezione Lavoro, sent. 23 febbraio 2017, n. 43 nonché Corte di Cassazione – Sezione Lavoro sent. 19 gennaio 2012, n. 756; T.a.r. Marche, sent. 11 febbraio 2014, n. 220). E solo per il personale reclutato sotto il regime del d.P.R. n. 348/1983 il successivo comma 3 dell'art. 45 cit. sancisce che «in assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 (ossia quella maturata al 31 dicembre 1986, n.d.r.) verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti, secondo il sistema previsto dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo». Ciò in quanto per il personale reclutato dopo il termine finale di efficacia del d.P.R. n. 348/1983 (ossia, per il profilo economico, dopo il 30 giugno 1985 come nel caso della ricorrente) il nuovo d.P.R. n. 270/1987 ha già provveduto ad aggiornare il trattamento retributivo introducendo la R.i.a. quale assegno ad personam dei vecchi assunti aggiornabile nelle more della stipula dei nuovi Contratti collettivi di lavoro, cui è demandata l'introduzione di meccanismi di progressione economica correlata non più alla mera anzianità di servizio ed a scatti automatici, risultando essi incompatibili con il ripensamento della Pubblica Amministrazione in chiave privatistica foriero della cd. privatizzazione del pubblico impiego (conf.: Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ord. 6 febbraio 2024, n. 4257, in punto di R.i.a.). Del resto il comma 3 dell'art. 45 prevede l'aggiornamento di un valore economico già posseduto dal dipendente alla data del 31 dicembre 1986 (ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 45) di guisa che è evidente che alcun incremento accessorio può essere riconosciuto ad un dipendente che non ne sia già titolare (e, come già dedotto, la sig.ra al 31 dicembre Pt_1
1986 non era e non poteva essere in radice titolare di alcun valore economico afferente agli scatti biennali di anzianità essendo a tale data in servizio, in prova, da soli 2 mesi e non dai 2 anni richiesti ai fini della maturazione del primo scatto di anzianità). Per ella, infatti, così come per tutti gli assunti dal 10 gennaio 1986 (data di entrata in vigore del d.P.R. n. 270/1987), l'art. 43 fissa già ex se l'aggiornamento dello stipendio tant'è che il comma 6 dell'art. 45 cit. sancisce che le classi o scatti maturati nel 1987 eventualmente già corrisposti costituiscono R.i.a. per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986 (ma, come più volte ripetuto al 31 dicembre 1986 la sig.ra non aveva maturato un biennio, ma solo 2 mesi di Pt_1 servizio) e, per la restante parte, po degli aumenti contrattuali relativi al 1986. Con il d.P.R. n. 270/1987 scompare il sistema di progressione stipendiale per scatti e classi calcolate in maniera percentuale algebrica come previsto dal previgente d.P.R. n. 348/1984 erroneamente invocato dalla ricorrente e viene, invece, introdotta la R.i.a., istituita proprio con il decreto 270, determinata in un importo fisso (almeno per il Comparto Sanità che qui ne occupa) poi aggiornato in un importo altrettanto fisso dal successivo d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. Decreto, questo del 1990, che, per inciso, sarà l'ultimo prima della stipula del C.c.n.l. Comparto Sanità 1995. In punto di mero diritto, dunque, ai dipendenti quali la ricorrente può trovare applicazione per la R.i.a. solo il d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, che, concernendo il triennio 1 gennaio 1988 – 31 dicembre 1990 e, per l'aspetto economico, il periodo dal 1 luglio 1988 al 31 dicembre 1990 (art. 1, comma 2), all'art. 42, rubricato proprio «Retribuzione individuale di anzianità», prevede appunto al comma 1 che «Con decorrenza dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale previsto dal comma 1 dell'articolo 41, che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 – 31 dicembre 1988 (come, ad esempio, la ricorrente, n.d.r.), la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui …». Importo annuo fisso, quindi non calcolato in maniera incrementale con le percentuali previste per gli scatti biennali dal precedente d.P.R. n. 348/1984. Importo che la ricorrente regolarmente percepisce come comprovato dalle buste-paga depositate in via esemplificativa nel fascicolo di parte dell' e, del resto, non contestato ma CP_1 comprovato da quelle degli anni pregressi depositate edesima ricorrente. Tali importi fissi di R.i.a., non suscettibili di alcun incremento percentuale o aggiornamento per il Comparto Sanità, sono rimasti invariati e cristallizzati giacché dopo il decreto del 1990 non ne è intervenuto nessun altro prima del C.c.n.l. del Comparto Sanità che, difatti, all'art. 40, nel definire la struttura della retribuzione, vi include nel trattamento fondamentale la «retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita». R.i.a. che resta ferma ed invariata nel quantum nella misura fissa stabilita nel d.P.R. n. 384/1990 fino all'entrata in vigore del citato contratto collettivo del 1995, come del resto statuito dall'art. 7 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, che, al comma 1, differisce l'efficacia degli accordi di comparto al 31 dicembre 1993, tant'è che l'art. 2 del C.c.n.l. Comparto Sanità del 1995 fissa la sua decorrenza a far data dal 1° gennaio 1994. R.i.a. che la ricorrente continua a percepire tuttora nell'importo fissato dai predetti decreti ad ella applicabili, ossia il n. 270/1987 e il n. 384/1990.
Per mera completezza di esposizione va, altresì, rilevato che la normativa scrutinata dalla Consulta e dichiarata incostituzionale non trova applicazione al caso di specie, riguardando solo ed esclusivamente il personale dei Ministeri, come ormai statuito dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con le sentenze 2 marzo 2025, nn. 95, 100 e 115, di guisa che, anche sotto tale profilo, alcun presunto aggiornamento della cd. R.i.a. compete alla odierna ricorrente. Segnatamente il Giudice di legittimità, nel vagliare ed accogliere i ricorsi della CP_2 per la cassazione di pronunce di merito della Corte territoriale di accogli
[...] omande di aggiornamento della cd. R.i.a. proposte da dipendenti regionali dopo il deposito della sentenza della Corte Costituzionale 11 gennaio 2024, n. 4, ha fissato il principio di diritto di seguito trascritto: «… Né ai lavoratori regionali poteva applicarsi la maggiorazione RIA prevista per il personale del Ministeri, che esula dalla fattispecie in esame, e alla quale Pt_5 si riferisce la vicenda giuridica in cui sono intervenute l'ordinanza n. 263 del 2002 e la sentenza n. 4 del 2024 della Corte costituzionale, che sono richiamate dal giudice di appello. Ed infatti non trova applicazione rispetto al personale Regione Enti locali il d.P.R. n. 44 del 1990 (personale del Comparto Ministeri) che ha previsto la cd. maggiorazione RIA stabilendo all'art. 9, comma 4, che
“Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde”. Né rilevano, pertanto le previsioni di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 e la relativa norma interpretativa di cui all'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, sulle quali è intervenuta la Corte costituzionale con le pronunce da ultimo richiamate, che riguardano la prevista data del 31 dicembre 1990, che - va ribadito - era stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della RIA per il Comparto Ministeri e per le altre categorie di cui all'art. 2 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, d.P.R. n. 44 del 1990, e non per il Comparto d Enti locali (ndr. e nemmeno, dunque, CP_2 per il Comparto Sanità qui in rilievo). 14. Per ragione delle argomentazioni svolte il ricorso deve essere accolto. 15. La sentenza di appello va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda degli originari ricorrenti odierni controricorrenti e intimati - deve essere rigettata» (così Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, sentenze 2 marzo 2025, nn. 95, 100 e 115, versate in atti). Dunque, non ha alcuna rilevanza nella presente controversia la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 51, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui, auto-qualificandosi impropriamente come norma di interpretazione autentica, ha retrodatato al 31 dicembre 1990 il termine finale di efficacia già stabilito dagli accordi di comparto per «la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità» (così l'art. 51, comma 3, cit.). Ciò in quanto la pronuncia della Corte Costituzionale 11 gennaio 2024, n. 4, origina dalla questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato con riferimento all'art. 9 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, laddove ai commi 4 e 5 prevedeva determinati incrementi, pari finanche al doppio ed al quadruplo, della in godimento dal personale del Comparto Ministeri che, per Pt_2 effetto dell'art. 51, comma 3, i era visto pregiudicato il riconoscimento del diritto de quo malgrado l'orientamento favorevole ad accordare detti incrementi fino al 31 dicembre 1993 consolidatosi nella giurisprudenza amministrativa. Tuttavia tale pronuncia della Consulta si profila ininfluente ai fini per cui è causa, da un lato, perché il d.P.R. n. 44/1990 e, con esso, le sue dinamiche di calcolo della R.i.a., non riguarda il Comparto Sanità ma solo il Comparto Ministeri;
e, dall'altro lato, perché l'omologo d.P.R. n. 384/1990, viceversa applicabile al Comparto Sanità che qui ne occupa, non prevede - come già poc'anzi evidenziato – alcun meccanismo algebrico di lievitazione della R.i.a. rispetto al quale possa assumere rilievo il termine del 31 dicembre 1990 o del 31 dicembre 1993 giacchè la R.i.a. continua ad essere erogata nella misura fissa prevista dall'art. 42 del menzionato decreto 384 anche oltre tali date come assegno ad personam, come previsto dal C.c.n.l. 1° settembre 1995. Detto altrimenti, la retrodatazione del termine legislativo con la norma dichiarata incostituzionale nel mentre aveva rilevanza per il Comparto Ministeri perché per esso era previsto un incremento algebrico della R.i.a. negli anni dal 1990 al 1993, non ne riveste alcuna per il Comparto Sanità per il quale la R.i.a. è stata determinata dal relativo d.P.R. n. 384/1990 in una misura fissa non incrementabile negli anni a seguire. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, la domanda va, pertanto, rigettata. La delicatezza e la complessità delle questioni trattate inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
compensa le spese processuali.
Così deciso in Napoli in data 07/10/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario