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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati: Dr.ssa GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere
Dr.ssa BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5725/21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 febbraio 2025, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1551\21
e vertente tra rappresentata e difeso dall'Avv. Parte_1
Paolo D'Eletto
- appellante –
E rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti Controparte_1
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1551\21 accolse la domanda di avverso Controparte_1
, condannando quest'ultimo, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di euro Controparte_2
12.430,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, e delle spese di causa;
-le vicende di causa possono così riassumersi: la società attrice aveva convenuto in giudizio Controparte_2
[... per ivi ottenere il risarcimento dei danni subiti dal natante affidato in rimessaggio alla Società nautica convenuta nella stagione invernale 2015; L aveva chiesto il rigetto della domanda, deducendo CP_2 di aver diligentemente adempiuto agli obblighi di custodia e manutenzione ordinaria contrattualmente assunti, ascrivendo piuttosto i danni denunciati all'incauto trasporto, scelto e commissionato dalla stessa;
Controparte_1
propose appello per i seguenti motivi: Controparte_2
1) Omessa, erronea e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie ed inesistenza della prova del danno, atteso che non sono stati provati i danni lamentati – non coincidenti con quanto fatturato dall'officina nautica
Idea Verde – ed, in ogni caso, la derivazione causale dei danni dalla negligenza dell piuttosto CP_2 che dall'incauto trasporto commissionato dalla società proprietaria;
2) Erronea qualificazione del rapporto contrattuale in concreto intercorso tra le parti;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'asserito inadempimento dell'odierna appellante, in ragione dell'assenza di evidenze documentali da cui trarre il convincimento che il contratto di rimessaggio imponga obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria non opportunamente commissionati;
in subordine l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza di prime cure circa il quantum debeatur;
- l'appellato si è costituito ed ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'appello;
- il giudizio è stato riservato in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/02/2025, svoltasi in modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
Ritenuto, a scioglimento della riserva, che l'appello è infondato e va rigettato;
- è incontroverso che l' affidò in rimessaggio il battello pneumatico Joker Clubman 30 a Controparte_1
sino a giugno 2015, quando, a seguito del saldo delle fatture n. 587/14 - per il periodo ottobre Controparte_2
2012/ settembre 2014 - e n. 331/15 - per il periodo ottobre 2014/ giugno 2015 – l'imbarcazione veniva consegnata ad un trasportatore, scelto da , per la consegna presso il porto di Otranto;
Controparte_1
-l'appellante, con il secondo motivo – che deve essere logicamente e giuridicamente trattato in via pregiudiziale – lamenta l'errata qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le Parti per quel che concerne le obbligazioni accessorie di manutenzione del natante. Deduce, infatti, che il contratto concluso con parte appellata si sostanziava nella mera custodia, mentre le attività di manutenzione venivano autonomamente commissionate di volta in volta;
-occorre una breve premessa in diritto, circa l'esatta configurazione giuridica del contratto di rimessaggio di un natante e, per conseguenza, le coordinate degli obblighi gravanti sul depositario;
la giurisprudenza di legittimità (non molto ampia, ma univoca), attribuisce al contratto in parola- misto e atipico- la natura sia della prestazione d'opera che del deposito, in quanto ne costituisce oggetto l'impegno di una parte a custodire la cosa (rectius, l'imbarcazione), ma anche a ripararla verso corrispettivo fino alla riconsegna;
l'obbligo di manutenzione, in particolare, è accessorio rispetto a quello di custodia;
ne segue che il depositario “ è responsabile dei danni occorsi al natante che si sarebbero potuti ragionevolmente evitare agendo con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e, quindi, adottando le misure richieste dall'obbligo di custodia gravante sul depositario, senza che a nulla rilevi l'eccezionalità dell'evento meteorologico invocato per escludere la responsabilità”, v. Cass. 13 ottobre 2016, n. 20657; in termini Cass. 28 ottobre 2009, n. 22803 (e più in generale Cass. 11853\24), secondo cui trova applicazione la disciplina propria dell'affidamento della res al depositario, con conseguente configurabilità dei relativi obblighi riconducibili alla sua prestazione, consistenti nell'impiego della diligenza del buon padre di famiglia e nell'accollo dell'onere della prova che l'evento dannoso eventualmente cagionato alla cosa non sia a lui imputabile;
ne consegue, in punto di disciplina dell'onere probatorio- che il depositante è onerato della sola prova dell'avvenuta consegna e dei danni subiti, «dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che deterioramenti o avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla natura stessa del bene oppure che la consegna si inscrive in un rapporto cui è estranea la responsabilità per custodia, come ad esempio nella mera locazione di spazi», v. Cass. 27 marzo 2009, n. 7529, id., Rep. 2010, voce Nave, n. 19; così ancora Cass. 11 giugno 2008, n. 15490: il « depositante, il quale lamenti che la cosa depositata abbia subìto danni durante il deposito, in giudizio ha il solo onere di provare l'esistenza del contratto e dei danni, mentre è onere del depositario dimostrare che questi ultimi preesistevano alla consegna, ovvero non siano da attribuirsi a propria responsabilità»; ne discende, con riferimento al rimessaggio, che, affinchè «sorga la responsabilità del depositario per i danni alla cosa depositata (nella specie, natante da riparare), non è necessario un espresso accordo in virtù del quale questi si impegni formalmente a custodirla, ma è sufficiente la mera consegna di essa (con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo), non accompagnata da manifestazioni di volontà volte a limitare o ad escludere la responsabilità ex recepto»;
-in sintesi , quindi, al contratto di rimessaggio è applicabile la disciplina propria della custodia (e quindi dell'uso della diligenza del buon padre di famiglia ex artt. 1768 e 1176 c.c.), fermo però che le relative obbligazioni non sono circoscritte alla mera custodia, in quanto si estendono- senza che occorra esplicitarlo- a quanto necessario ai fini della conservazione in buono stato della res consegnata;
-più di preciso, il depositario è tenuto a custodire la cosa (imbarcazione) con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, ad effettuare le lavorazioni di manutenzione ordinaria necessarie alla conservazione in buono stato (nonché quelle ulteriori appositamente commissionate) e quindi a restituirla nel medesimo stato in cui è stata consegnata;
ai fini della liberazione dalla responsabilità da inadempimento occorre la prova -di cui il depositario è onerato- che la cosa si trovava nelle medesime condizioni già al momento della consegna ovvero che le cattive condizioni non siano ad esso imputabili;
-a tali principi si è attenuto il Tribunale di Velletri , con la sentenza appellata;
-l'appellante- con il secondo motivo, da esaminare per evidenti ragioni logico – giuridiche in via prioritaria- assume che le obbligazioni assunte dal rimessaggio non possono essere identificate a priori nella realizzazione di “un servizio completo comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria del natante, il lavaggio, la rottamazione della zattera, la manutenzione dei motori, il rinnovo imballaggio termoretraibile e l'antivegetativa” ; si tratta però di tesi che , già in astratto, confligge con quanto sopra esposto in diritto;
e – oltretutto- nella specie è documentato (e non specificamente contestato) che quantomeno le attività manutentive ordinarie, ed a fortiori quelle oggetto di fatturazione da parte de L (peraltro in gran CP_2 parte coincidenti negli anni) sono state commissionate, entrando così certamente a definire il contenuto obbligatorio del rapporto contrattuale atipico intercorso tra le parti, appunto riconducibile a quello proprio del rimessaggio;
-ne segue, in punto di qualificazione, che il motivo di appello in parola è palesemente destituito di fondamento;
parimenti lo è sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità del depositario\appellante, alla stregua di quanto sopra dedotto: nella specie non risulta mai neanche eccepito il cattivo stato dell'imbarcazione al momento della consegna presso (dovendosi anzi presumere che Controparte_2
l'imbarcazione fu consegnata in buone condizioni), mentre l'odierno appellato (il depositante) eccepì tempestivamente il cattivo stato della imbarcazione, una volta che gli fu riconsegnata (l'appellato inoltre deduce, senza essere specificamente smentito, che le riparazioni effettuate da Idea Verde – come risultanti dalle fatture in atti – non sarebbero altro che attività di ordinaria manutenzione: vale a dire proprio quelle attività dedotte in contratto di cui è eccepito l'inadempimento);
-in definitiva l'appellato, anche in questa sede, non ha assolto l'onere probatorio di cui era gravato, v. anche infra;
-con il primo motivo, invece, l'appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in merito a molteplici circostanze, tutte sostanzialmente riconducibili alla prova del danno e del nesso causale;
il motivo in parola – in realtà - contiene una serie di argomenti difficilmente riassumibili in una censura omogenea, e quindi ai limiti della inammissibilità, ex art. 342 c.p.c.; l'appellante, del resto, muove censure sostanzialmente apodittiche alle risultanze istruttorie di primo grado (prova per testi, interrogatorio formale), ampiamente favorevole alla prospettazione dell'attore (ora appellato); di contro, e come già dedotto dal primo giudice, sia dalle risultanze della prova orale, che dalla documentazione prodotta da si evince il Controparte_1 pessimo stato in cui il natante versava all'atto della riconsegna, e che appunto ha fondato la pronuncia di condanna;
v. al riguardo la conversazione whatsapp (riscontrata dalle prove testimoniali assunte), ma anche le numerose fotografie esibite e la fattura Idea Verde;
-né la decisione del primo giudice, anche in punto di quantificazione, è scalfita, in sede di gravame, dalle dedotte incongruenze tra i danni lamentati e quelli oggetto di successiva riparazione, atteso che solo per queste ultime – un minus rispetto a quanto eccepito - Autocentri fa valere la responsabilità del rimessaggio;
responsabilità che peraltro non appare ultronea rispetto agli obblighi assunti se solo si considera che lo stesso appellante le definisce “attività di manutenzione ordinaria piuttosto che essenziali al funzionamento del natante”; Del pari deve respingersi l'eccezione dell'appellante in merito all'uso strumentale della fattura di riparazione emessa da Idea Verde, poiché, essendo datata gennaio 2016, si riferirebbe ad attività di manutenzione ordinaria commissionate da solo al termine della stagione estiva 2015. Controparte_1
Anche a voler ammettere che non vi sia stato ritardo nell'emissione della fattura – circostanza non eccezionale considerando che l'obbligo di fatturazione sorge al momento del pagamento - trattasi, in ogni caso, di attività relative alle obbligazioni assunte da e da questi comunque rimaste inadempiute;
Controparte_2
-nell'ambito del primo motivo, l'appellante contesta altresì la derivazione causale del danno dalla condotta negligente al lui imputabile;
va qui però ribadito quanto sopra già dedotto: incombe sul depositario l'onere della prova che l'evento dannoso eventualmente cagionato alla cosa non sia a lui imputabile e certo non può ritenersi che siano a tal fine sufficienti le n. 2 fotografie prodotte da parte appellante e comprovanti solamente l'imballaggio della – la cui riparazione peraltro non risulta ivi addebitata; proprio in ragione del Parte_2 regime probatorio e della complessità del regolamento contrattuale, ben avrebbe dovuto Controparte_2 effettuare il collaudo del mezzo prima della consegna al trasportatore, a nulla valendo, quantomeno ai fini probatori, che a ciò si sia sottratta – circostanza comunque rimasta allo stato di mera Controparte_1 deduzione;
-Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellata alle spese;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 4500,00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati: Dr.ssa GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere
Dr.ssa BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5725/21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 febbraio 2025, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1551\21
e vertente tra rappresentata e difeso dall'Avv. Parte_1
Paolo D'Eletto
- appellante –
E rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti Controparte_1
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1551\21 accolse la domanda di avverso Controparte_1
, condannando quest'ultimo, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di euro Controparte_2
12.430,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, e delle spese di causa;
-le vicende di causa possono così riassumersi: la società attrice aveva convenuto in giudizio Controparte_2
[... per ivi ottenere il risarcimento dei danni subiti dal natante affidato in rimessaggio alla Società nautica convenuta nella stagione invernale 2015; L aveva chiesto il rigetto della domanda, deducendo CP_2 di aver diligentemente adempiuto agli obblighi di custodia e manutenzione ordinaria contrattualmente assunti, ascrivendo piuttosto i danni denunciati all'incauto trasporto, scelto e commissionato dalla stessa;
Controparte_1
propose appello per i seguenti motivi: Controparte_2
1) Omessa, erronea e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie ed inesistenza della prova del danno, atteso che non sono stati provati i danni lamentati – non coincidenti con quanto fatturato dall'officina nautica
Idea Verde – ed, in ogni caso, la derivazione causale dei danni dalla negligenza dell piuttosto CP_2 che dall'incauto trasporto commissionato dalla società proprietaria;
2) Erronea qualificazione del rapporto contrattuale in concreto intercorso tra le parti;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'asserito inadempimento dell'odierna appellante, in ragione dell'assenza di evidenze documentali da cui trarre il convincimento che il contratto di rimessaggio imponga obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria non opportunamente commissionati;
in subordine l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza di prime cure circa il quantum debeatur;
- l'appellato si è costituito ed ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'appello;
- il giudizio è stato riservato in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/02/2025, svoltasi in modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
Ritenuto, a scioglimento della riserva, che l'appello è infondato e va rigettato;
- è incontroverso che l' affidò in rimessaggio il battello pneumatico Joker Clubman 30 a Controparte_1
sino a giugno 2015, quando, a seguito del saldo delle fatture n. 587/14 - per il periodo ottobre Controparte_2
2012/ settembre 2014 - e n. 331/15 - per il periodo ottobre 2014/ giugno 2015 – l'imbarcazione veniva consegnata ad un trasportatore, scelto da , per la consegna presso il porto di Otranto;
Controparte_1
-l'appellante, con il secondo motivo – che deve essere logicamente e giuridicamente trattato in via pregiudiziale – lamenta l'errata qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le Parti per quel che concerne le obbligazioni accessorie di manutenzione del natante. Deduce, infatti, che il contratto concluso con parte appellata si sostanziava nella mera custodia, mentre le attività di manutenzione venivano autonomamente commissionate di volta in volta;
-occorre una breve premessa in diritto, circa l'esatta configurazione giuridica del contratto di rimessaggio di un natante e, per conseguenza, le coordinate degli obblighi gravanti sul depositario;
la giurisprudenza di legittimità (non molto ampia, ma univoca), attribuisce al contratto in parola- misto e atipico- la natura sia della prestazione d'opera che del deposito, in quanto ne costituisce oggetto l'impegno di una parte a custodire la cosa (rectius, l'imbarcazione), ma anche a ripararla verso corrispettivo fino alla riconsegna;
l'obbligo di manutenzione, in particolare, è accessorio rispetto a quello di custodia;
ne segue che il depositario “ è responsabile dei danni occorsi al natante che si sarebbero potuti ragionevolmente evitare agendo con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e, quindi, adottando le misure richieste dall'obbligo di custodia gravante sul depositario, senza che a nulla rilevi l'eccezionalità dell'evento meteorologico invocato per escludere la responsabilità”, v. Cass. 13 ottobre 2016, n. 20657; in termini Cass. 28 ottobre 2009, n. 22803 (e più in generale Cass. 11853\24), secondo cui trova applicazione la disciplina propria dell'affidamento della res al depositario, con conseguente configurabilità dei relativi obblighi riconducibili alla sua prestazione, consistenti nell'impiego della diligenza del buon padre di famiglia e nell'accollo dell'onere della prova che l'evento dannoso eventualmente cagionato alla cosa non sia a lui imputabile;
ne consegue, in punto di disciplina dell'onere probatorio- che il depositante è onerato della sola prova dell'avvenuta consegna e dei danni subiti, «dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che deterioramenti o avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla natura stessa del bene oppure che la consegna si inscrive in un rapporto cui è estranea la responsabilità per custodia, come ad esempio nella mera locazione di spazi», v. Cass. 27 marzo 2009, n. 7529, id., Rep. 2010, voce Nave, n. 19; così ancora Cass. 11 giugno 2008, n. 15490: il « depositante, il quale lamenti che la cosa depositata abbia subìto danni durante il deposito, in giudizio ha il solo onere di provare l'esistenza del contratto e dei danni, mentre è onere del depositario dimostrare che questi ultimi preesistevano alla consegna, ovvero non siano da attribuirsi a propria responsabilità»; ne discende, con riferimento al rimessaggio, che, affinchè «sorga la responsabilità del depositario per i danni alla cosa depositata (nella specie, natante da riparare), non è necessario un espresso accordo in virtù del quale questi si impegni formalmente a custodirla, ma è sufficiente la mera consegna di essa (con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo), non accompagnata da manifestazioni di volontà volte a limitare o ad escludere la responsabilità ex recepto»;
-in sintesi , quindi, al contratto di rimessaggio è applicabile la disciplina propria della custodia (e quindi dell'uso della diligenza del buon padre di famiglia ex artt. 1768 e 1176 c.c.), fermo però che le relative obbligazioni non sono circoscritte alla mera custodia, in quanto si estendono- senza che occorra esplicitarlo- a quanto necessario ai fini della conservazione in buono stato della res consegnata;
-più di preciso, il depositario è tenuto a custodire la cosa (imbarcazione) con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, ad effettuare le lavorazioni di manutenzione ordinaria necessarie alla conservazione in buono stato (nonché quelle ulteriori appositamente commissionate) e quindi a restituirla nel medesimo stato in cui è stata consegnata;
ai fini della liberazione dalla responsabilità da inadempimento occorre la prova -di cui il depositario è onerato- che la cosa si trovava nelle medesime condizioni già al momento della consegna ovvero che le cattive condizioni non siano ad esso imputabili;
-a tali principi si è attenuto il Tribunale di Velletri , con la sentenza appellata;
-l'appellante- con il secondo motivo, da esaminare per evidenti ragioni logico – giuridiche in via prioritaria- assume che le obbligazioni assunte dal rimessaggio non possono essere identificate a priori nella realizzazione di “un servizio completo comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria del natante, il lavaggio, la rottamazione della zattera, la manutenzione dei motori, il rinnovo imballaggio termoretraibile e l'antivegetativa” ; si tratta però di tesi che , già in astratto, confligge con quanto sopra esposto in diritto;
e – oltretutto- nella specie è documentato (e non specificamente contestato) che quantomeno le attività manutentive ordinarie, ed a fortiori quelle oggetto di fatturazione da parte de L (peraltro in gran CP_2 parte coincidenti negli anni) sono state commissionate, entrando così certamente a definire il contenuto obbligatorio del rapporto contrattuale atipico intercorso tra le parti, appunto riconducibile a quello proprio del rimessaggio;
-ne segue, in punto di qualificazione, che il motivo di appello in parola è palesemente destituito di fondamento;
parimenti lo è sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità del depositario\appellante, alla stregua di quanto sopra dedotto: nella specie non risulta mai neanche eccepito il cattivo stato dell'imbarcazione al momento della consegna presso (dovendosi anzi presumere che Controparte_2
l'imbarcazione fu consegnata in buone condizioni), mentre l'odierno appellato (il depositante) eccepì tempestivamente il cattivo stato della imbarcazione, una volta che gli fu riconsegnata (l'appellato inoltre deduce, senza essere specificamente smentito, che le riparazioni effettuate da Idea Verde – come risultanti dalle fatture in atti – non sarebbero altro che attività di ordinaria manutenzione: vale a dire proprio quelle attività dedotte in contratto di cui è eccepito l'inadempimento);
-in definitiva l'appellato, anche in questa sede, non ha assolto l'onere probatorio di cui era gravato, v. anche infra;
-con il primo motivo, invece, l'appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in merito a molteplici circostanze, tutte sostanzialmente riconducibili alla prova del danno e del nesso causale;
il motivo in parola – in realtà - contiene una serie di argomenti difficilmente riassumibili in una censura omogenea, e quindi ai limiti della inammissibilità, ex art. 342 c.p.c.; l'appellante, del resto, muove censure sostanzialmente apodittiche alle risultanze istruttorie di primo grado (prova per testi, interrogatorio formale), ampiamente favorevole alla prospettazione dell'attore (ora appellato); di contro, e come già dedotto dal primo giudice, sia dalle risultanze della prova orale, che dalla documentazione prodotta da si evince il Controparte_1 pessimo stato in cui il natante versava all'atto della riconsegna, e che appunto ha fondato la pronuncia di condanna;
v. al riguardo la conversazione whatsapp (riscontrata dalle prove testimoniali assunte), ma anche le numerose fotografie esibite e la fattura Idea Verde;
-né la decisione del primo giudice, anche in punto di quantificazione, è scalfita, in sede di gravame, dalle dedotte incongruenze tra i danni lamentati e quelli oggetto di successiva riparazione, atteso che solo per queste ultime – un minus rispetto a quanto eccepito - Autocentri fa valere la responsabilità del rimessaggio;
responsabilità che peraltro non appare ultronea rispetto agli obblighi assunti se solo si considera che lo stesso appellante le definisce “attività di manutenzione ordinaria piuttosto che essenziali al funzionamento del natante”; Del pari deve respingersi l'eccezione dell'appellante in merito all'uso strumentale della fattura di riparazione emessa da Idea Verde, poiché, essendo datata gennaio 2016, si riferirebbe ad attività di manutenzione ordinaria commissionate da solo al termine della stagione estiva 2015. Controparte_1
Anche a voler ammettere che non vi sia stato ritardo nell'emissione della fattura – circostanza non eccezionale considerando che l'obbligo di fatturazione sorge al momento del pagamento - trattasi, in ogni caso, di attività relative alle obbligazioni assunte da e da questi comunque rimaste inadempiute;
Controparte_2
-nell'ambito del primo motivo, l'appellante contesta altresì la derivazione causale del danno dalla condotta negligente al lui imputabile;
va qui però ribadito quanto sopra già dedotto: incombe sul depositario l'onere della prova che l'evento dannoso eventualmente cagionato alla cosa non sia a lui imputabile e certo non può ritenersi che siano a tal fine sufficienti le n. 2 fotografie prodotte da parte appellante e comprovanti solamente l'imballaggio della – la cui riparazione peraltro non risulta ivi addebitata; proprio in ragione del Parte_2 regime probatorio e della complessità del regolamento contrattuale, ben avrebbe dovuto Controparte_2 effettuare il collaudo del mezzo prima della consegna al trasportatore, a nulla valendo, quantomeno ai fini probatori, che a ciò si sia sottratta – circostanza comunque rimasta allo stato di mera Controparte_1 deduzione;
-Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellata alle spese;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 4500,00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)