TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3357/2025 avente per oggetto: annullamento per incapacità ex art. 428 c.c. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLGA Parte_1 C.F._1
MA DE ES presso la quale è elettivamente domiciliato per procura in atti, ammesso al
Patrocinio a Spese dello Stato
Parte attrice contro
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. CP_1 C.F._2
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICO Controparte_2 C.F._3
RN presso il quale è elettivamente domiciliata per procura in atti
Parte convenuta
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 26.9.2025
Per parte attrice:
Nel contraddittorio con CP_1
pagina 1 di 15 Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare si chiede di espletare CTU medico legale volta ad accertare se il Signor fosse Parte_1
o meno capace di intendere e di volere e di autodeterminarsi liberamente all'epoca degli atti di disposizione oggetto del presente giudizio e, in particolare, se fosse capace di intendere e di volere e di autodeterminarsi liberamente al momento della sottoscrizione delle molteplici scritture private nonché dei successivi atti notarili di compravendita di tutti i beni del compendio ereditato compresa la costituzione della nel periodo compreso dal 17.02.2017 e fino al 31.12.2021 CP_3
CONSEGUENTEMENTE, accertato lo stato di incapacità temporanea del , Parte_1
Dichiarare l'annullamento ex art. 428 c.c. di tutti gli atti di compravendita sottoscritti tra l'avvocato e il Signor e la Dottoressa relativo CP_1 Parte_1 Controparte_2
al solo immobile di Via Cosmo n. 19 avvenuti approfittando, in mala fede, dello stato di incapacità del dagli anni compresi tra il 17.02.2017 e il 31.12.2021, in quanto resi da soggetto le cui Parte_1
facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente al fine di recuperare le proprietà e le somme tutte distratte dall'avvocato corrispondenti ad euro 461.000 in sorta capitale CP_1
contro gli euro 149.611 effettivamente versati dall'avvocato al (anche CP_1 Parte_1
per conto della Dottoressa limitatamente all'immobile di via Cosmo n. 19 a Torino) Controparte_2
con il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi da quantificarsi in corso di causa
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
Si indicano a testi (omissis)
Nel contraddittorio con (accordo a verbale di udienza del 4.7.2025) Controparte_2
'la parte attrice presente personalmente assistita dall'avv. De Cesare dichiara di rinunciare alla domanda e agli atti nei confronti della sola convenuta dr.ssa con compensazione delle spese. CP_2
L'avv. Bernardi munito della relativa procura dichiara di accettare la rinuncia a spese compensate'.
Per parte convenuta CP_1 pagina 2 di 15 affinché l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa Voglia, in virtù di tutte le argomentazioni sin qui riportate:
IN VIA ISTRUTTORIA:
Disporre le opportune verifiche presso la cancelleria dell' e della settima sezione del CP_4
Tribunale di Torino per verificare se sia mai stata presentata istanza volta ad ottenere una pronuncia di interdizione, inabilitazione o di amministrazione di sostegno in favore dell'attore;
Ammettere le prove per interpello e testi sui capi di prova dedotti in narrativa ai punti da n° 1 a n°
102 sui quali si indicano i seguenti testimoni (omissis)
NEL MERITO:
− Dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di annullamento degli atti di compravendita stipulati tra l'attore e l'avvocato per il decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 428 CP_1
codice civile per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte in narrativa e per l'effetto
− Rigettare tutte le avverse domande proposte dall'attore nei confronti dell'avvocato CP_1
in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa che
[...]
qui si intendono integralmente richiamati e riportati;
− Accertare e dichiarare che nulla è dovuta da parte dell'avv. al sig. CP_1 [...]
; Parte_1
- Dichiarare che tutte le domande proposte dal sig. nel presente giudizio nei confronti Parte_1
dell'avv. sono state proposte con colpa grave e che il sig. ha CP_1 Parte_1
promosso un giudizio nei confronti dell'avv. in modo temerario e pertanto, CP_1
Condannare il sig. risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi Parte_1
indicati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e riportati da valutare in via equitativa;
➢ Revocare l'ammissione del sig. al beneficio dell'ammissione al gratuito Parte_1
patrocinio con effetto retroattivo alla data di ammissione al richiesto beneficio.
Con espressa riserva, nella denegata e non creduta ipotesi di un accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, di promuovere un separato giudizio per ottenere il rimborso di tutti i costi pagina 3 di 15 sostenuti dall'odierno convenuto a titolo di prezzo delle compravendite per cui è causa ed a titolo di costi notarili sostenuti.
IN OGNI CASO
− con vittoria di spese, iva, cpa e rimb. forf.
Per parte convenuta (accordo a verbale di udienza del 4.7.2025) Controparte_2
'la parte attrice presente personalmente assistita dall'avv. De Cesare dichiara di rinunciare alla domanda e agli atti nei confronti della sola convenuta dr.ssa con compensazione delle spese. CP_2
L'avv. Bernardi munito della relativa procura dichiara di accettare la rinuncia a spese compensate'.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
e domandando 'l'annullamento ex art. 428 c.c. di tutti gli atti di
[...] Controparte_2
compravendita sottoscritti tra l'avvocato e il Signor e la CP_1 Parte_1
relativo al solo immobile di Via Cosmo n. 19'; alla prima udienza la Controparte_5
parte attrice precisava e confermava trattarsi dei quattro rogiti allegati come documenti 12,18,45,47 indicati anche a pag. 3 della comparsa costitutiva del convenuto e del rogito di cui al doc. 60 CP_1
quanto alla parte Italiano e dunque, nel dettaglio:
1) rogito notaio in data 31/5/2019 (repertorio n° 8466) avente ad oggetto la Per_1
vendita in favore di dell'immobile di Torino via Galliari 26 censito al foglio 190, n. CP_1
124, sub 12 al prezzo dichiarato in atti di euro 40.000,00 (doc. 12);
2) rogito notaio in data 19/07/2019 (repertorio 8553) avente ad oggetto la vendita Per_1
in favore di dell'immobile di Torino via Galliari 26 censito al foglio 190, n. 124, CP_1
sub 28 al prezzo dichiarato in atti di euro 64.750,00 (doc. 18);
3) rogito notaio in 23.01.2020 (repertorio n° 8979 e repertorio n° 8972) avente ad Per_1
oggetto la vendita in favore di di terreni in TE MO censiti al foglio 1, n. CP_1
69 e foglio 2, n. 420 124, sub 12 al prezzo dichiarato in atti di euro 2.000,00 (doc. 45);
4) rogito notaio in 28.01.2020 (repertorio n° 8983) avente ad oggetto la vendita in Per_1
favore di di immobili in TE MO censiti al foglio 2, part. 719, sub 1,2,3, e CP_1
pagina 4 di 15 terreni in e Fontanile censiti al foglio 7, n. 42,96,141 al prezzo dichiarato in atti di euro 38.000,00
(doc. 47);
5) rogito notaio in 20.11.2020 (repertorio n° 8983) avente ad oggetto la vendita Per_1
dalla San Simone s.s. in favore di dell'immobile in Torino via Cosmo 19 censito al Controparte_2
foglio 1310, p. 113, sub 18 e 24 al prezzo dichiarato in atti di euro 221.370,00 (indicato come doc.
60).
L'attore ricostruiva nella narrativa l'articolato rapporto professionale sorto nel 2015 con il convenuto, che gli aveva affidato la gestione delle sue proprietà immobiliari e col quale era stata in seguito costituita la società a suo dire esitato nell'arco di meno di due anni (dal 2018 al CP_3
2020) nell'appropriazione da parte del dell'intero patrimonio immobiliare di famiglia CP_1
mediante i rogiti di cui sopra, alla cui stipulazione a condizioni pregiudizievoli era stato indotto in una situazione di fragilità emotiva e difficoltà economica a seguito dell'incendio della propria abitazione mentre era in casa (il 17.2.2017) e dell'ischemia cerebrale derivatane.
L'attore domandava pertanto l'annullamento degli atti di compravendita stipulati in condizione di incapacità naturale ex art. 428 c.c.
* * *
Il convenuto in riferimento ai quattro rogiti di cui egli era parte, eccepiva CP_1
preliminarmente la prescrizione dell'azione di annullamento per essere decorsi oltre 5 anni tra la data dell'ultimo rogito notarile (28.1.2020) e la data di notifica della citazione (17.2.2025).
Nel merito contestava la fondatezza della domanda, offrendo a sua volta un'articolata ricostruzione dei rapporti professionali tra le parti nel contesto dei quali le operazioni immobiliari impugnate erano state finalizzate a consentire all'attore di ripianare la propria situazione debitoria anche nei confronti del (in particolare per i canoni di locazione incassati dal e non riversati CP_1 Parte_1
alla proprietà); contestava in ogni caso la dedotta incapacità, sfornita di supporto probatorio.
La convenuta , in riferimento all'unico rogito di cui ella era parte, eccepiva la Controparte_2
carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del , che di tale contratto non era Parte_1
parte e che non aveva con lei intrattenuto alcun rapporto contrattuale, e la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di annullamento in relazione a fatti cui era estranea.
pagina 5 di 15 Alla prima udienza la parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda e agli atti nei confronti della sola convenuta Italiano con compensazione delle spese e la parte convenuta, per il tramite del difensore munito di procura speciale, dichiarava di accettare la rinuncia a spese compensate.
Pertanto, per effetto della rinuncia all'azione (e dunque, a differenza della rinuncia agli atti, alla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, non più riproponibile in separata causa), nel contraddittorio tra tali parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere (Cass. civ., 9 giugno
2014, n. 12953; Cass. civ. sez. II, 23/07/2019, n.19845, Cass. civ, sez. I, 10/09/2004, n. 18255), con compensazione delle spese (stante l'accordo sul punto), in riferimento alla domanda di annullamento del rogito del 20.11.2020 di cui era parte la convenuta e rispetto al quale al contrario il CP_2
convenuto difetta di legittimazione passiva. CP_1
Si tratterà dunque nel prosieguo della domanda di annullamento (non avendo l'attore tempestivamente invocato la nullità prospettata solo genericamente all'udienza di discussione) limitatamente ai quattro atti di compravendita che vedono quale contraente il convenuto CP_1
* * *
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., a fronte dell'eccezione di prescrizione, parte attrice ha replicato invocando la valenza interruttiva dei seguenti atti:
a) diffida dell'avv. in data 11.3.2021; CP_6
b) denunce/querele del contro il del 29/06/2022 che generavano il Parte_1 CP_1
procedimento RGNR.13876/2022 ai sensi dell'art. 643 c.p. (circonvenzione di persona incapace);
c) denuncia e querela del 23/11/2023 che generava il procedimento penale a carico del CP_7
1319/2025 ai sensi dell'art. 380 c.p. (patrocinio infedele)
[...]
d) denuncia e querela del 22/12/2023 che generava il procedimento penale a carico del n. CP_1
proc. 1323/2025 ai sensi art. 380 c.p (patrocinio infedele);
e) denuncia e querela del 03/12/2024, che generava il procedimento n.27288/2024 ai sensi art. 380 c.p. (patrocinio infedele).
Nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. l'attore ha richiamato altresì la valenza interruttiva:
pagina 6 di 15 f) dell'atto introduttivo del giudizio promosso da nei confronti di Parte_2
ed giudizio R.G. 5211/2021 concluso con sentenza Parte_1 CP_1
oggetto di appello pendente (come da documento già prodotto in allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc).
Nella narrativa della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. la parte attrice ha invocato l'annullamento dei contratti preliminari: la domanda – in ogni caso palesemente tardiva – non è stata peraltro esplicitata e proposta nelle conclusioni formulate in udienza (con richiamo a quelle dell'atto introduttivo).
Con le memorie istruttorie la parte attrice non ha formulato capi di prova, limitandosi a indicare una lista testi, e l'istanza di ctu è stata ritenuta inammissibile in quanto esplorativa (si veda infra); la parte convenuta nella comparsa ha chiesto ammettersi interpello e testi sui capi dedotti nella CP_1
narrativa ai punti da 1 a 102 in violazione dell'art. 244 c.p.c. trattandosi appunto della narrativa dell'atto introduttivo che assomma fatti, valutazioni, considerazioni alla cui formulazione non può supplire una 'lettura estrapolativa' da parte del giudicante, come chiaramente affermato nella giurisprudenza di legittimità ('Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. «lettura estrapolativa» nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova': Cassazione civile sez.
II, 07/06/2011, n.12292; Cassazione civile sez. I, 23/01/2019, n.1874).
La causa è stata pertanto rimessa a decisione mediante discussione orale.
* * *
Per il principio della ragione più liquida (ex multis Cass. 26634/2022, Cass. 14039/2021), deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione di prescrizione.
pagina 7 di 15 La parte attrice ha formulato esclusivamente la domanda di annullamento ex art. 428 c.c. per cui, ai sensi del terzo comma della norma invocata, l'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.
L'ultimo degli atti impugnati nel contraddittorio con il convenuto (stante la rinuncia CP_1
alle domande nei confronti della convenuta , unica parte contraente del rogito del Controparte_2
20.11.2020 e legittimata rispetto alla domanda che tale atto riguarda) è stato stipulato il 28.1.2020; la notifica della citazione si è perfezionata il 17.2.2025 e pertanto successivamente allo spirare del termine di prescrizione.
A fronte di tale incontrovertibile dato, devono essere esaminati i singoli atti (sopra elencati da a a f) cui la parte attrice attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione: sub a) la diffida dell'avv. all'avvocato in data 11.3.2021 di cui è CP_6 CP_1
riportato in atti (memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.) il seguente contenuto testuale: " GR
Collega, impregiudicata ogni ulteriore valutazione del merito, dopo aver visionato gli atti, pare emergere in modo chiaro che gli accordi scritti fra il Sig. e il Tuo cliente, fossero nel Parte_1
senso che quest' ultimo dopo aver acquisito la proprietà degli immobili e terreni siti in TE
MO e Fontanile, conferisse le proprietà nella società in essere fra il mio assistito e i Tuo cliente
o altra società costituenda, al fine di costituire in futuro una attività economica dal gestire insieme, nello specifico un agriturismo. Comprenderai che essendo questi gli accordi scritti fra le parti. risulta ragionevole che il sig. in buona fede, non abbia prelevato i beni affettivi ivi Parte_1
presenti essendo del tutto all' oscuro delle intenzioni di vendere i beni a terzi del Sig. Alla CP_1
luce di quanto sopra riportato, impregiudicata ogni diversa azione ed iniziativa a tutela del sig.
, sono a richierTi di attivarTi tramite il Tuo assistito affinchè il mio cliente, rientri in Parte_1
possesso dei beni mobili di valore affettivo e di ogni altro bene che non fosse stato oggetto di compravendita tra le parti, presente nell' immobile illegittimamente ceduto a terzi. In attesa di tuo cortese e sollecito riscontro porgo cordiali saluti . Parte_3
Ora, anche volendo prescindere dal mancato rinvenimento di tale documento (non numerato) tra gli allegati in ragione della non contestazione da parte del convenuto della sua esistenza e ricezione, è del tutto evidente che la e-mail nella quale si intima la consegna di beni mobili presenti pagina 8 di 15 nell'immobile ceduto limitandosi a far salva ('impregiudicata…') ogni diversa azione e iniziativa a tutela del cliente non può certo integrare atto interruttivo della prescrizione di qualsivoglia del tutto diversa azione giudiziale non meglio identificata e circostanziata: cfr. Cassazione civile sez. III,
08/01/2016, n.121: 'La lettera con cui una parte enuncia l'intenzione di impugnare il contratto stipulato mentre era incapace d'intendere o di volere è inidonea a interrompere la prescrizione del diritto potestativo a attenerne l'annullamento (nella specie, si è evidenziato che il contenuto della lettera impediva comunque di farle assumere la qualità di atto interruttivo, in quanto non conteneva nemmeno un generico riferimento all'annullabilità)'.
Al contrario, anzi, proprio il riferimento ad accordi tra le parti per una futura gestione imprenditoriale – che in assunto il non avrebbe rispettato – presuppone una piena capacità di CP_1
autodeterminazione della parte, ponendosi l'ipotizzata violazione dei patti su un piano del tutto diverso e incompatibile rispetto all'incapacità naturale.
Sub b)c)d)e): anche relativamente a tali denunce difetta la produzione documentale né a ciò può sopperirsi come per il documento sub a) ricavandone il contenuto dal corpo dell'atto nel quale non è riportato.
In ogni caso, e ciò valga per tutti i documenti di cui sopra, come chiarito in giurisprudenza con riferimento 'al diritto potestativo dell'incapace di intendere e di volere di impugnare il negozio
o l'atto compiuto in detta condizione di transitoria incapacità, la situazione giuridica rappresentata da tale diritto potestativo può essere esercitata e trovare soddisfazione o con l'azione giudiziale di impugnazione per annullabilità del negozio oppure dell'atto o ricercando un accordo con la controparte e provvedendo attraverso un nuovo negozio ad eliminare quello invalido. Pertanto, la prescrizione del diritto potestativo in discorso può essere interrotta solo con l'esercizio dell'azione giudiziale e non con un semplice atto di messa in mora' (Cassazione civile sez. III,
08/01/2016, n.121; conf. Cass. 11020/2000).
Poiché dunque nessuno degli atti elencati da a) a e) integra esercizio dell'azione giudiziale di annullamento non può in ogni caso ritenersi interrotto il termine prescrizionale.
pagina 9 di 15 sub f) Resta da esaminare la valenza interruttiva dell'atto introduttivo del giudizio promosso da nei confronti di ed giudizio R.G. Parte_2 Parte_1 CP_1
5211/2021 concluso con sentenza oggetto di appello pendente.
Affinché l'atto giudiziale possa assumere valenza interruttiva è evidente che è necessario che l'atto provenga dalla parte che assume di aver così esercitato il proprio diritto potestativo di annullamento e che abbia tale oggetto;
per contro, la diversa causa di cui è stata prodotta la sentenza vedeva il convenuto (rimasto contumace); l'atto di citazione in appello è parimenti riconducibile Parte_1
alla sorella e non all'attuale attore che non può dunque giovarsi quale atto Parte_2
interruttivo di un'iniziativa giudiziale di un soggetto terzo. Non solo, ma la separata causa aveva oggetto diverso in quanto, pur riguardando il complesso di operazioni immobiliari di cui al presente giudizio e in particolare tre dei quattro atti di compravendita qui impugnati, ne veniva dedotta dall'attrice la simulazione o la revocazione con allegazioni incompatibili con Parte_2
l'incapacità del contraente dedotta nella presente sede, come evincibile anche dalla motivazione della sentenza: 'Gli atti dispositivi formalmente tacciati di simulazione assoluta (e, dunque, di nullità) sono dichiaratamente funzionali alla attuazione degli accordi divisionali stipulati tra i fratelli , ragion per cui si fatica a cogliere la mancanza di volontà delle parti nel Parte_1
disporli'. Accordi divisionali conclusi tra i fratelli nel lasso temporale compreso tra il Parte_1
29.6.2018 e il 16.1.2020, mai posti in discussione da , benché stipulati nello Parte_1
stesso periodo nel quale assume di essere stato in condizione di incapacità di intendere e di volere, con scelta difensiva che tradisce la pretesa di scegliere e valutare a posteriori quali atti negoziali conservare e quali porre nel nulla per una postuma valutazione di convenienza o meno degli stessi.
Per tutti gli esposti motivi, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione, la domanda di annullamento deve essere respinta.
* * *
Solo per completezza si espongono anche brevi cenni, nel merito, in ordine alla carenza di prova in capo all'attore, quale parte onerata ex art. 2697 c.c., della sussistenza della dedotta incapacità naturale al momento della stipulazione dei contratti che vedono quale parte acquirente il convenuto tutti conclusi nell'arco temporale compreso tra il 31.5.2019 e il 28.1.2020. CP_1
pagina 10 di 15 L'attore affida la prova di tale incapacità:
a) sotto il profilo oggettivo all'allegato considerevole divario tra il prezzo di mercato e il corrispettivo versato, quale elemento presuntivo della condizione di soggezione dell'attore e della malafede del convenuto: sul punto, invero, dalla documentazione prodotta in atti risulta chiaramente come i contratti siano accompagnati da scritture integrative e accordi paralleli siglati dai contraenti (doc. 4 e 14 per gli alloggi di via Galliari, doc. 49 per TE MO ecc.) da cui si evince che il corrispettivo era parzialmente compensato coi crediti vantati dal
(per i canoni di locazione degli immobili di sua proprietà gestiti dal ) o CP_1 Parte_1
decurtato dell'importo delle ipoteche di cui erano gravati gli immobili (docc. 16-17 conv.).
Accordi integrativi documentalmente provati e non oggetto di impugnazione, che trovano la loro giustificazione nel contesto di un articolato intreccio di rapporti professionali e iniziative imprenditoriali (anche mediante la costituzione della società partecipata dai soci CP_3
in cui ciascuna delle attuali parti ha perseguito i propri interessi (poco Parte_4
importa se con successo o meno) nella consapevolezza delle loro implicazioni. Prova ne sia il contenuto stesso della sentenza resa tra le parti il 12.6.2023 (doc. 73) in cui si ricostruisce altresì il collegamento tra le operazioni divisionali tra i fratelli e la vendita dei Parte_1
beni al cfr. pag. 6 punto 4 ove si legge che la quota dell'immobile di Via Asti di CP_1
proprietà di “verrà ceduta a entro il Parte_5 Parte_2
4/06/19..”con la precisazione che “tale cessione condiziona la vendita” della quota dell'immobile di Via Galliari intestata a quest'ultima “poiché entrambi gli atti sono in adempimento della divisione dei beni comuni derivanti dalle successioni..” e pag. 10 ove si chiarisce che gli atti dispositivi in quella sede impugnati per simulazione assoluta 'sono dichiaratamente funzionali alla attuazione degli accordi divisionali stipulati tra i fratelli
e come tali pienamente rispondenti alla volontà consapevole delle parti;
il tutto, Parte_1
appunto, in una cornice in cui il corrispettivo dichiarato in atti non può essere avulso dagli articolati accordi paralleli che hanno coinvolto il e i fratelli;
CP_1 Parte_1
b) sotto il profilo soggettivo alla menomazione delle facoltà psichiche risultante:
pagina 11 di 15 - dalla certificazione prodotta come doc. c): dalla lettura di tale documento si ricava che esso è datato febbraio 2021 e il dr. riferisce di un precedente colloquio del dicembre 2020 in cui Per_2
il paziente risultava 'lucido e orientato rispetto ai parametri spaziotemporali' con segnalazione di disturbi psichici dell'umore e interpretatività persecutoria;
quanto alla situazione a febbraio 2021 è scritto che “qualora si rivelassero veritiere le truffe subite e non frutto di interpretazione persecutoria piuttosto che di scelte consapevole, il sig. necessiterebbe di una misura di Parte_1
tutela della persona visti i confusi racconti portati a giustificazione di una situazione economica devastata nel giro di pochi mesi”; come condivisibilmente rilevato anche nella sentenza penale di appello prodotta sub doc. 68 (con cui è stata parzialmente confermata la sentenza di condanna del per fatti di appropriazione indebita commessi a danno del , trattasi non di relazione Parte_1 CP_1
ma di impressioni del curante del tutto ipotetiche e certo non implicanti una diagnosi di incapacità retroattiva a data anteriore al gennaio 2020;
- dalle relazioni psicologiche depositate nei procedimenti dinanzi al TM in relazione all'affidamento della figlia minore del 2011 e del 2015 (doc. a e b) che escludono quadri di interesse psicopatologico evidenziando piuttosto situazioni di difficoltà interpersonali con 'sfumatura persecutoria' e di 'affettività labile e difficoltà di controllo degli aspetti affettivi': tale condizione preesistente al 2015 e ricorrente nelle certificazioni successive, che riportano appunto tratti persecutori e disturbi dell'umore, nulla prova circa una diagnosi di patologia inficiante la capacità di intendere e di volere;
- dagli esiti dell'Elettroencefalografia (QEEG) eseguita il 25.9.21 (doc. d), quale strumento clinico per valutare la funzionalità cerebrale, indicativi al 29.7.2022 (e dunque oltre due anni dopo l'ultimo atto impugnato) di una situazione di 'compatibilità elevata con ansia, depressione, insonnia;
moderata con disturbo ossessivo compulsivo;
modesta con disturbi dell'attenzione e della memoria';
- dalla documentazione indicativa di 'sofferenza ischemica' successiva al 2021 (docc. e,f,g).
Non è dunque agli atti alcuna diagnosi clinica in ordine a una patologia comportante una situazione di incapacità di formarsi una volontà cosciente in ordine al contenuto e agli effetti del negozio.
In senso contrario depongono anzi:
pagina 12 di 15 - le sentenze penali prodotte sub docc. da 65 a 68 da parte convenuta di condanna del Parte_1
ex art. 612 bis c.p.c. per atti persecutori (confermata in appello) ed ex art. 646 c.p.c. per appropriazione indebita ai danni del (mediante prelievi dai conti della società e CP_1 CP_3
impossessandosi dei depositi cauzionali versati dagli inquilini degli alloggi, confermata in appello per la seconda parte) relativamente a fatti accaduti nel 2020 e 2021 in cui è espressamente riconosciuta la capacità di intendere e di volere dell'imputato, infatti condannato sul presupposto della prova del dolo specifico, in quanto lucido e orientato nello spazio e nel tempo con la puntualizzazione (già sopra richiamata) che il documento a firma del dr. Per_2
è una mera 'certificazione delle impressioni del medico a seguito di una visita specialistica svoltasi in data 25.2.2021 allorquando gran parte dei fatti oggetto del procedimento erano gi emersi' e per cui 'non si vede come un disturbo psichico causato proprio dall'emersione dei fatti oggetto del presente procedimento possa aver avuto un'influenza sulle condotte del prevenuto prima di tale insorgenza';
- la sentenza resa nella causa civile promossa da da cui risulta come tutte le Parte_2
operazioni siano riconducibili alla volontà consapevole delle parti;
- i plurimi atti prodotti dalla stessa parte attrice che attestano come i rogiti siano stati consapevolmente stipulati per far fronte alla situazione debitoria insorta dopo il 2017 che lo stesso riconosce averlo indotto alla liquidazione del proprio patrimonio immobiliare, Parte_1
coinvolgendo anche la sorella (come risulta dalla causa civile già sopra menzionata) in un Pt_2
intreccio di operazioni immobiliari e societarie che ha coinvolto negli anni le parti
[...]
ed e da cui ciascuna di esse ritiene di aver subito un pregiudizio Parte_1 CP_1
economico. Il fatto stesso che l'attore imputi alle vicende oggetto di causa (da cui assume di aver ricevuto un danno) la fonte del proprio malessere e disagio psicologico induce a escludere, in un consequenziale rapporto causa/effetto, che quelle stesse operazioni siano state precedute dal vizio della volontà di cui sarebbero state causa.
L'assenza di elementi probatori specifici circa la menomazione delle facoltà psichiche tale da impedire una cosciente valutazione degli atti compiuti – e la presenza di elementi indiziari di segno contrario anche desumibili da altri giudizi (Cass. 17381/2021) – rende del tutto esplorativa e pagina 13 di 15 inammissibile la richiesta di c.t.u., ancora rinnovata nelle conclusioni istruttorie definitive, volta al generico accertamento dell'incapacità naturale, che per sua natura dovrebbe essere transeunte, 'in un periodo protratto tra il 17.02.2017 e il 31.12.2021'.
In conclusione, la domanda risulta infondata anche nel merito per la carenza di prova dell'incapacità naturale del contraente al momento della stipulazione dei rogiti impugnati, requisito imprescindibile la cui mancanza assorbe la valutazione sulla malafede dell'altro contraente (Cass. 20545/2017:
'l'accertamento della insussistenza della incapacità di intendere e di volere di una delle parti comporta[va] il venire meno di uno dei due requisiti essenziali richiesti dall'articolo 428 del Cc, rendendo superflua la indagine sulla sussistenza del secondo requisito che, di per sé solo, non avrebbe consentito la pronuncia di annullamento del contratto').
Pertanto, la domanda di annullamento – e la connessa e consequenziale domanda risarcitoria – devono essere respinte.
* * *
Venendo al tema delle spese di lite, nel contraddittorio tra l'attore e si è già dato atto Controparte_2
dell'accordo in punto compensazione di cui non resta che prendere atto.
Nel contraddittorio tra l'attore ed invece, alla totale soccombenza del primo CP_1
consegue l'addebito integrale delle spese di lite, secondo i principi generali cui non vi è ragione di derogare, nella misura liquidata nel dispositivo sulla base del valore della domanda ai sensi al DM n.
55/2014 e successive modifiche (indeterminabile/medio), agli importi medi per le quattro fasi processuali, in assenza di esposti documentati.
Non ricorrono invece i presupposti soggettivi per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio tra e : Parte_1 Controparte_2
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite;
nel contraddittorio tra ed Parte_1 CP_1
rigetta le domande di parte attrice;
pagina 14 di 15 condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € Parte_1 CP_1
10.860,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, I.v.a. e
C.p.a. come per legge.
Così deciso in Torino in data 22 ottobre 2025
Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3357/2025 avente per oggetto: annullamento per incapacità ex art. 428 c.c. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLGA Parte_1 C.F._1
MA DE ES presso la quale è elettivamente domiciliato per procura in atti, ammesso al
Patrocinio a Spese dello Stato
Parte attrice contro
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. CP_1 C.F._2
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICO Controparte_2 C.F._3
RN presso il quale è elettivamente domiciliata per procura in atti
Parte convenuta
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 26.9.2025
Per parte attrice:
Nel contraddittorio con CP_1
pagina 1 di 15 Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare si chiede di espletare CTU medico legale volta ad accertare se il Signor fosse Parte_1
o meno capace di intendere e di volere e di autodeterminarsi liberamente all'epoca degli atti di disposizione oggetto del presente giudizio e, in particolare, se fosse capace di intendere e di volere e di autodeterminarsi liberamente al momento della sottoscrizione delle molteplici scritture private nonché dei successivi atti notarili di compravendita di tutti i beni del compendio ereditato compresa la costituzione della nel periodo compreso dal 17.02.2017 e fino al 31.12.2021 CP_3
CONSEGUENTEMENTE, accertato lo stato di incapacità temporanea del , Parte_1
Dichiarare l'annullamento ex art. 428 c.c. di tutti gli atti di compravendita sottoscritti tra l'avvocato e il Signor e la Dottoressa relativo CP_1 Parte_1 Controparte_2
al solo immobile di Via Cosmo n. 19 avvenuti approfittando, in mala fede, dello stato di incapacità del dagli anni compresi tra il 17.02.2017 e il 31.12.2021, in quanto resi da soggetto le cui Parte_1
facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente al fine di recuperare le proprietà e le somme tutte distratte dall'avvocato corrispondenti ad euro 461.000 in sorta capitale CP_1
contro gli euro 149.611 effettivamente versati dall'avvocato al (anche CP_1 Parte_1
per conto della Dottoressa limitatamente all'immobile di via Cosmo n. 19 a Torino) Controparte_2
con il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi da quantificarsi in corso di causa
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
Si indicano a testi (omissis)
Nel contraddittorio con (accordo a verbale di udienza del 4.7.2025) Controparte_2
'la parte attrice presente personalmente assistita dall'avv. De Cesare dichiara di rinunciare alla domanda e agli atti nei confronti della sola convenuta dr.ssa con compensazione delle spese. CP_2
L'avv. Bernardi munito della relativa procura dichiara di accettare la rinuncia a spese compensate'.
Per parte convenuta CP_1 pagina 2 di 15 affinché l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa Voglia, in virtù di tutte le argomentazioni sin qui riportate:
IN VIA ISTRUTTORIA:
Disporre le opportune verifiche presso la cancelleria dell' e della settima sezione del CP_4
Tribunale di Torino per verificare se sia mai stata presentata istanza volta ad ottenere una pronuncia di interdizione, inabilitazione o di amministrazione di sostegno in favore dell'attore;
Ammettere le prove per interpello e testi sui capi di prova dedotti in narrativa ai punti da n° 1 a n°
102 sui quali si indicano i seguenti testimoni (omissis)
NEL MERITO:
− Dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di annullamento degli atti di compravendita stipulati tra l'attore e l'avvocato per il decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 428 CP_1
codice civile per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte in narrativa e per l'effetto
− Rigettare tutte le avverse domande proposte dall'attore nei confronti dell'avvocato CP_1
in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa che
[...]
qui si intendono integralmente richiamati e riportati;
− Accertare e dichiarare che nulla è dovuta da parte dell'avv. al sig. CP_1 [...]
; Parte_1
- Dichiarare che tutte le domande proposte dal sig. nel presente giudizio nei confronti Parte_1
dell'avv. sono state proposte con colpa grave e che il sig. ha CP_1 Parte_1
promosso un giudizio nei confronti dell'avv. in modo temerario e pertanto, CP_1
Condannare il sig. risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi Parte_1
indicati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e riportati da valutare in via equitativa;
➢ Revocare l'ammissione del sig. al beneficio dell'ammissione al gratuito Parte_1
patrocinio con effetto retroattivo alla data di ammissione al richiesto beneficio.
Con espressa riserva, nella denegata e non creduta ipotesi di un accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, di promuovere un separato giudizio per ottenere il rimborso di tutti i costi pagina 3 di 15 sostenuti dall'odierno convenuto a titolo di prezzo delle compravendite per cui è causa ed a titolo di costi notarili sostenuti.
IN OGNI CASO
− con vittoria di spese, iva, cpa e rimb. forf.
Per parte convenuta (accordo a verbale di udienza del 4.7.2025) Controparte_2
'la parte attrice presente personalmente assistita dall'avv. De Cesare dichiara di rinunciare alla domanda e agli atti nei confronti della sola convenuta dr.ssa con compensazione delle spese. CP_2
L'avv. Bernardi munito della relativa procura dichiara di accettare la rinuncia a spese compensate'.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
e domandando 'l'annullamento ex art. 428 c.c. di tutti gli atti di
[...] Controparte_2
compravendita sottoscritti tra l'avvocato e il Signor e la CP_1 Parte_1
relativo al solo immobile di Via Cosmo n. 19'; alla prima udienza la Controparte_5
parte attrice precisava e confermava trattarsi dei quattro rogiti allegati come documenti 12,18,45,47 indicati anche a pag. 3 della comparsa costitutiva del convenuto e del rogito di cui al doc. 60 CP_1
quanto alla parte Italiano e dunque, nel dettaglio:
1) rogito notaio in data 31/5/2019 (repertorio n° 8466) avente ad oggetto la Per_1
vendita in favore di dell'immobile di Torino via Galliari 26 censito al foglio 190, n. CP_1
124, sub 12 al prezzo dichiarato in atti di euro 40.000,00 (doc. 12);
2) rogito notaio in data 19/07/2019 (repertorio 8553) avente ad oggetto la vendita Per_1
in favore di dell'immobile di Torino via Galliari 26 censito al foglio 190, n. 124, CP_1
sub 28 al prezzo dichiarato in atti di euro 64.750,00 (doc. 18);
3) rogito notaio in 23.01.2020 (repertorio n° 8979 e repertorio n° 8972) avente ad Per_1
oggetto la vendita in favore di di terreni in TE MO censiti al foglio 1, n. CP_1
69 e foglio 2, n. 420 124, sub 12 al prezzo dichiarato in atti di euro 2.000,00 (doc. 45);
4) rogito notaio in 28.01.2020 (repertorio n° 8983) avente ad oggetto la vendita in Per_1
favore di di immobili in TE MO censiti al foglio 2, part. 719, sub 1,2,3, e CP_1
pagina 4 di 15 terreni in e Fontanile censiti al foglio 7, n. 42,96,141 al prezzo dichiarato in atti di euro 38.000,00
(doc. 47);
5) rogito notaio in 20.11.2020 (repertorio n° 8983) avente ad oggetto la vendita Per_1
dalla San Simone s.s. in favore di dell'immobile in Torino via Cosmo 19 censito al Controparte_2
foglio 1310, p. 113, sub 18 e 24 al prezzo dichiarato in atti di euro 221.370,00 (indicato come doc.
60).
L'attore ricostruiva nella narrativa l'articolato rapporto professionale sorto nel 2015 con il convenuto, che gli aveva affidato la gestione delle sue proprietà immobiliari e col quale era stata in seguito costituita la società a suo dire esitato nell'arco di meno di due anni (dal 2018 al CP_3
2020) nell'appropriazione da parte del dell'intero patrimonio immobiliare di famiglia CP_1
mediante i rogiti di cui sopra, alla cui stipulazione a condizioni pregiudizievoli era stato indotto in una situazione di fragilità emotiva e difficoltà economica a seguito dell'incendio della propria abitazione mentre era in casa (il 17.2.2017) e dell'ischemia cerebrale derivatane.
L'attore domandava pertanto l'annullamento degli atti di compravendita stipulati in condizione di incapacità naturale ex art. 428 c.c.
* * *
Il convenuto in riferimento ai quattro rogiti di cui egli era parte, eccepiva CP_1
preliminarmente la prescrizione dell'azione di annullamento per essere decorsi oltre 5 anni tra la data dell'ultimo rogito notarile (28.1.2020) e la data di notifica della citazione (17.2.2025).
Nel merito contestava la fondatezza della domanda, offrendo a sua volta un'articolata ricostruzione dei rapporti professionali tra le parti nel contesto dei quali le operazioni immobiliari impugnate erano state finalizzate a consentire all'attore di ripianare la propria situazione debitoria anche nei confronti del (in particolare per i canoni di locazione incassati dal e non riversati CP_1 Parte_1
alla proprietà); contestava in ogni caso la dedotta incapacità, sfornita di supporto probatorio.
La convenuta , in riferimento all'unico rogito di cui ella era parte, eccepiva la Controparte_2
carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del , che di tale contratto non era Parte_1
parte e che non aveva con lei intrattenuto alcun rapporto contrattuale, e la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di annullamento in relazione a fatti cui era estranea.
pagina 5 di 15 Alla prima udienza la parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda e agli atti nei confronti della sola convenuta Italiano con compensazione delle spese e la parte convenuta, per il tramite del difensore munito di procura speciale, dichiarava di accettare la rinuncia a spese compensate.
Pertanto, per effetto della rinuncia all'azione (e dunque, a differenza della rinuncia agli atti, alla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, non più riproponibile in separata causa), nel contraddittorio tra tali parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere (Cass. civ., 9 giugno
2014, n. 12953; Cass. civ. sez. II, 23/07/2019, n.19845, Cass. civ, sez. I, 10/09/2004, n. 18255), con compensazione delle spese (stante l'accordo sul punto), in riferimento alla domanda di annullamento del rogito del 20.11.2020 di cui era parte la convenuta e rispetto al quale al contrario il CP_2
convenuto difetta di legittimazione passiva. CP_1
Si tratterà dunque nel prosieguo della domanda di annullamento (non avendo l'attore tempestivamente invocato la nullità prospettata solo genericamente all'udienza di discussione) limitatamente ai quattro atti di compravendita che vedono quale contraente il convenuto CP_1
* * *
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., a fronte dell'eccezione di prescrizione, parte attrice ha replicato invocando la valenza interruttiva dei seguenti atti:
a) diffida dell'avv. in data 11.3.2021; CP_6
b) denunce/querele del contro il del 29/06/2022 che generavano il Parte_1 CP_1
procedimento RGNR.13876/2022 ai sensi dell'art. 643 c.p. (circonvenzione di persona incapace);
c) denuncia e querela del 23/11/2023 che generava il procedimento penale a carico del CP_7
1319/2025 ai sensi dell'art. 380 c.p. (patrocinio infedele)
[...]
d) denuncia e querela del 22/12/2023 che generava il procedimento penale a carico del n. CP_1
proc. 1323/2025 ai sensi art. 380 c.p (patrocinio infedele);
e) denuncia e querela del 03/12/2024, che generava il procedimento n.27288/2024 ai sensi art. 380 c.p. (patrocinio infedele).
Nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. l'attore ha richiamato altresì la valenza interruttiva:
pagina 6 di 15 f) dell'atto introduttivo del giudizio promosso da nei confronti di Parte_2
ed giudizio R.G. 5211/2021 concluso con sentenza Parte_1 CP_1
oggetto di appello pendente (come da documento già prodotto in allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc).
Nella narrativa della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. la parte attrice ha invocato l'annullamento dei contratti preliminari: la domanda – in ogni caso palesemente tardiva – non è stata peraltro esplicitata e proposta nelle conclusioni formulate in udienza (con richiamo a quelle dell'atto introduttivo).
Con le memorie istruttorie la parte attrice non ha formulato capi di prova, limitandosi a indicare una lista testi, e l'istanza di ctu è stata ritenuta inammissibile in quanto esplorativa (si veda infra); la parte convenuta nella comparsa ha chiesto ammettersi interpello e testi sui capi dedotti nella CP_1
narrativa ai punti da 1 a 102 in violazione dell'art. 244 c.p.c. trattandosi appunto della narrativa dell'atto introduttivo che assomma fatti, valutazioni, considerazioni alla cui formulazione non può supplire una 'lettura estrapolativa' da parte del giudicante, come chiaramente affermato nella giurisprudenza di legittimità ('Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. «lettura estrapolativa» nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova': Cassazione civile sez.
II, 07/06/2011, n.12292; Cassazione civile sez. I, 23/01/2019, n.1874).
La causa è stata pertanto rimessa a decisione mediante discussione orale.
* * *
Per il principio della ragione più liquida (ex multis Cass. 26634/2022, Cass. 14039/2021), deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione di prescrizione.
pagina 7 di 15 La parte attrice ha formulato esclusivamente la domanda di annullamento ex art. 428 c.c. per cui, ai sensi del terzo comma della norma invocata, l'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.
L'ultimo degli atti impugnati nel contraddittorio con il convenuto (stante la rinuncia CP_1
alle domande nei confronti della convenuta , unica parte contraente del rogito del Controparte_2
20.11.2020 e legittimata rispetto alla domanda che tale atto riguarda) è stato stipulato il 28.1.2020; la notifica della citazione si è perfezionata il 17.2.2025 e pertanto successivamente allo spirare del termine di prescrizione.
A fronte di tale incontrovertibile dato, devono essere esaminati i singoli atti (sopra elencati da a a f) cui la parte attrice attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione: sub a) la diffida dell'avv. all'avvocato in data 11.3.2021 di cui è CP_6 CP_1
riportato in atti (memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.) il seguente contenuto testuale: " GR
Collega, impregiudicata ogni ulteriore valutazione del merito, dopo aver visionato gli atti, pare emergere in modo chiaro che gli accordi scritti fra il Sig. e il Tuo cliente, fossero nel Parte_1
senso che quest' ultimo dopo aver acquisito la proprietà degli immobili e terreni siti in TE
MO e Fontanile, conferisse le proprietà nella società in essere fra il mio assistito e i Tuo cliente
o altra società costituenda, al fine di costituire in futuro una attività economica dal gestire insieme, nello specifico un agriturismo. Comprenderai che essendo questi gli accordi scritti fra le parti. risulta ragionevole che il sig. in buona fede, non abbia prelevato i beni affettivi ivi Parte_1
presenti essendo del tutto all' oscuro delle intenzioni di vendere i beni a terzi del Sig. Alla CP_1
luce di quanto sopra riportato, impregiudicata ogni diversa azione ed iniziativa a tutela del sig.
, sono a richierTi di attivarTi tramite il Tuo assistito affinchè il mio cliente, rientri in Parte_1
possesso dei beni mobili di valore affettivo e di ogni altro bene che non fosse stato oggetto di compravendita tra le parti, presente nell' immobile illegittimamente ceduto a terzi. In attesa di tuo cortese e sollecito riscontro porgo cordiali saluti . Parte_3
Ora, anche volendo prescindere dal mancato rinvenimento di tale documento (non numerato) tra gli allegati in ragione della non contestazione da parte del convenuto della sua esistenza e ricezione, è del tutto evidente che la e-mail nella quale si intima la consegna di beni mobili presenti pagina 8 di 15 nell'immobile ceduto limitandosi a far salva ('impregiudicata…') ogni diversa azione e iniziativa a tutela del cliente non può certo integrare atto interruttivo della prescrizione di qualsivoglia del tutto diversa azione giudiziale non meglio identificata e circostanziata: cfr. Cassazione civile sez. III,
08/01/2016, n.121: 'La lettera con cui una parte enuncia l'intenzione di impugnare il contratto stipulato mentre era incapace d'intendere o di volere è inidonea a interrompere la prescrizione del diritto potestativo a attenerne l'annullamento (nella specie, si è evidenziato che il contenuto della lettera impediva comunque di farle assumere la qualità di atto interruttivo, in quanto non conteneva nemmeno un generico riferimento all'annullabilità)'.
Al contrario, anzi, proprio il riferimento ad accordi tra le parti per una futura gestione imprenditoriale – che in assunto il non avrebbe rispettato – presuppone una piena capacità di CP_1
autodeterminazione della parte, ponendosi l'ipotizzata violazione dei patti su un piano del tutto diverso e incompatibile rispetto all'incapacità naturale.
Sub b)c)d)e): anche relativamente a tali denunce difetta la produzione documentale né a ciò può sopperirsi come per il documento sub a) ricavandone il contenuto dal corpo dell'atto nel quale non è riportato.
In ogni caso, e ciò valga per tutti i documenti di cui sopra, come chiarito in giurisprudenza con riferimento 'al diritto potestativo dell'incapace di intendere e di volere di impugnare il negozio
o l'atto compiuto in detta condizione di transitoria incapacità, la situazione giuridica rappresentata da tale diritto potestativo può essere esercitata e trovare soddisfazione o con l'azione giudiziale di impugnazione per annullabilità del negozio oppure dell'atto o ricercando un accordo con la controparte e provvedendo attraverso un nuovo negozio ad eliminare quello invalido. Pertanto, la prescrizione del diritto potestativo in discorso può essere interrotta solo con l'esercizio dell'azione giudiziale e non con un semplice atto di messa in mora' (Cassazione civile sez. III,
08/01/2016, n.121; conf. Cass. 11020/2000).
Poiché dunque nessuno degli atti elencati da a) a e) integra esercizio dell'azione giudiziale di annullamento non può in ogni caso ritenersi interrotto il termine prescrizionale.
pagina 9 di 15 sub f) Resta da esaminare la valenza interruttiva dell'atto introduttivo del giudizio promosso da nei confronti di ed giudizio R.G. Parte_2 Parte_1 CP_1
5211/2021 concluso con sentenza oggetto di appello pendente.
Affinché l'atto giudiziale possa assumere valenza interruttiva è evidente che è necessario che l'atto provenga dalla parte che assume di aver così esercitato il proprio diritto potestativo di annullamento e che abbia tale oggetto;
per contro, la diversa causa di cui è stata prodotta la sentenza vedeva il convenuto (rimasto contumace); l'atto di citazione in appello è parimenti riconducibile Parte_1
alla sorella e non all'attuale attore che non può dunque giovarsi quale atto Parte_2
interruttivo di un'iniziativa giudiziale di un soggetto terzo. Non solo, ma la separata causa aveva oggetto diverso in quanto, pur riguardando il complesso di operazioni immobiliari di cui al presente giudizio e in particolare tre dei quattro atti di compravendita qui impugnati, ne veniva dedotta dall'attrice la simulazione o la revocazione con allegazioni incompatibili con Parte_2
l'incapacità del contraente dedotta nella presente sede, come evincibile anche dalla motivazione della sentenza: 'Gli atti dispositivi formalmente tacciati di simulazione assoluta (e, dunque, di nullità) sono dichiaratamente funzionali alla attuazione degli accordi divisionali stipulati tra i fratelli , ragion per cui si fatica a cogliere la mancanza di volontà delle parti nel Parte_1
disporli'. Accordi divisionali conclusi tra i fratelli nel lasso temporale compreso tra il Parte_1
29.6.2018 e il 16.1.2020, mai posti in discussione da , benché stipulati nello Parte_1
stesso periodo nel quale assume di essere stato in condizione di incapacità di intendere e di volere, con scelta difensiva che tradisce la pretesa di scegliere e valutare a posteriori quali atti negoziali conservare e quali porre nel nulla per una postuma valutazione di convenienza o meno degli stessi.
Per tutti gli esposti motivi, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione, la domanda di annullamento deve essere respinta.
* * *
Solo per completezza si espongono anche brevi cenni, nel merito, in ordine alla carenza di prova in capo all'attore, quale parte onerata ex art. 2697 c.c., della sussistenza della dedotta incapacità naturale al momento della stipulazione dei contratti che vedono quale parte acquirente il convenuto tutti conclusi nell'arco temporale compreso tra il 31.5.2019 e il 28.1.2020. CP_1
pagina 10 di 15 L'attore affida la prova di tale incapacità:
a) sotto il profilo oggettivo all'allegato considerevole divario tra il prezzo di mercato e il corrispettivo versato, quale elemento presuntivo della condizione di soggezione dell'attore e della malafede del convenuto: sul punto, invero, dalla documentazione prodotta in atti risulta chiaramente come i contratti siano accompagnati da scritture integrative e accordi paralleli siglati dai contraenti (doc. 4 e 14 per gli alloggi di via Galliari, doc. 49 per TE MO ecc.) da cui si evince che il corrispettivo era parzialmente compensato coi crediti vantati dal
(per i canoni di locazione degli immobili di sua proprietà gestiti dal ) o CP_1 Parte_1
decurtato dell'importo delle ipoteche di cui erano gravati gli immobili (docc. 16-17 conv.).
Accordi integrativi documentalmente provati e non oggetto di impugnazione, che trovano la loro giustificazione nel contesto di un articolato intreccio di rapporti professionali e iniziative imprenditoriali (anche mediante la costituzione della società partecipata dai soci CP_3
in cui ciascuna delle attuali parti ha perseguito i propri interessi (poco Parte_4
importa se con successo o meno) nella consapevolezza delle loro implicazioni. Prova ne sia il contenuto stesso della sentenza resa tra le parti il 12.6.2023 (doc. 73) in cui si ricostruisce altresì il collegamento tra le operazioni divisionali tra i fratelli e la vendita dei Parte_1
beni al cfr. pag. 6 punto 4 ove si legge che la quota dell'immobile di Via Asti di CP_1
proprietà di “verrà ceduta a entro il Parte_5 Parte_2
4/06/19..”con la precisazione che “tale cessione condiziona la vendita” della quota dell'immobile di Via Galliari intestata a quest'ultima “poiché entrambi gli atti sono in adempimento della divisione dei beni comuni derivanti dalle successioni..” e pag. 10 ove si chiarisce che gli atti dispositivi in quella sede impugnati per simulazione assoluta 'sono dichiaratamente funzionali alla attuazione degli accordi divisionali stipulati tra i fratelli
e come tali pienamente rispondenti alla volontà consapevole delle parti;
il tutto, Parte_1
appunto, in una cornice in cui il corrispettivo dichiarato in atti non può essere avulso dagli articolati accordi paralleli che hanno coinvolto il e i fratelli;
CP_1 Parte_1
b) sotto il profilo soggettivo alla menomazione delle facoltà psichiche risultante:
pagina 11 di 15 - dalla certificazione prodotta come doc. c): dalla lettura di tale documento si ricava che esso è datato febbraio 2021 e il dr. riferisce di un precedente colloquio del dicembre 2020 in cui Per_2
il paziente risultava 'lucido e orientato rispetto ai parametri spaziotemporali' con segnalazione di disturbi psichici dell'umore e interpretatività persecutoria;
quanto alla situazione a febbraio 2021 è scritto che “qualora si rivelassero veritiere le truffe subite e non frutto di interpretazione persecutoria piuttosto che di scelte consapevole, il sig. necessiterebbe di una misura di Parte_1
tutela della persona visti i confusi racconti portati a giustificazione di una situazione economica devastata nel giro di pochi mesi”; come condivisibilmente rilevato anche nella sentenza penale di appello prodotta sub doc. 68 (con cui è stata parzialmente confermata la sentenza di condanna del per fatti di appropriazione indebita commessi a danno del , trattasi non di relazione Parte_1 CP_1
ma di impressioni del curante del tutto ipotetiche e certo non implicanti una diagnosi di incapacità retroattiva a data anteriore al gennaio 2020;
- dalle relazioni psicologiche depositate nei procedimenti dinanzi al TM in relazione all'affidamento della figlia minore del 2011 e del 2015 (doc. a e b) che escludono quadri di interesse psicopatologico evidenziando piuttosto situazioni di difficoltà interpersonali con 'sfumatura persecutoria' e di 'affettività labile e difficoltà di controllo degli aspetti affettivi': tale condizione preesistente al 2015 e ricorrente nelle certificazioni successive, che riportano appunto tratti persecutori e disturbi dell'umore, nulla prova circa una diagnosi di patologia inficiante la capacità di intendere e di volere;
- dagli esiti dell'Elettroencefalografia (QEEG) eseguita il 25.9.21 (doc. d), quale strumento clinico per valutare la funzionalità cerebrale, indicativi al 29.7.2022 (e dunque oltre due anni dopo l'ultimo atto impugnato) di una situazione di 'compatibilità elevata con ansia, depressione, insonnia;
moderata con disturbo ossessivo compulsivo;
modesta con disturbi dell'attenzione e della memoria';
- dalla documentazione indicativa di 'sofferenza ischemica' successiva al 2021 (docc. e,f,g).
Non è dunque agli atti alcuna diagnosi clinica in ordine a una patologia comportante una situazione di incapacità di formarsi una volontà cosciente in ordine al contenuto e agli effetti del negozio.
In senso contrario depongono anzi:
pagina 12 di 15 - le sentenze penali prodotte sub docc. da 65 a 68 da parte convenuta di condanna del Parte_1
ex art. 612 bis c.p.c. per atti persecutori (confermata in appello) ed ex art. 646 c.p.c. per appropriazione indebita ai danni del (mediante prelievi dai conti della società e CP_1 CP_3
impossessandosi dei depositi cauzionali versati dagli inquilini degli alloggi, confermata in appello per la seconda parte) relativamente a fatti accaduti nel 2020 e 2021 in cui è espressamente riconosciuta la capacità di intendere e di volere dell'imputato, infatti condannato sul presupposto della prova del dolo specifico, in quanto lucido e orientato nello spazio e nel tempo con la puntualizzazione (già sopra richiamata) che il documento a firma del dr. Per_2
è una mera 'certificazione delle impressioni del medico a seguito di una visita specialistica svoltasi in data 25.2.2021 allorquando gran parte dei fatti oggetto del procedimento erano gi emersi' e per cui 'non si vede come un disturbo psichico causato proprio dall'emersione dei fatti oggetto del presente procedimento possa aver avuto un'influenza sulle condotte del prevenuto prima di tale insorgenza';
- la sentenza resa nella causa civile promossa da da cui risulta come tutte le Parte_2
operazioni siano riconducibili alla volontà consapevole delle parti;
- i plurimi atti prodotti dalla stessa parte attrice che attestano come i rogiti siano stati consapevolmente stipulati per far fronte alla situazione debitoria insorta dopo il 2017 che lo stesso riconosce averlo indotto alla liquidazione del proprio patrimonio immobiliare, Parte_1
coinvolgendo anche la sorella (come risulta dalla causa civile già sopra menzionata) in un Pt_2
intreccio di operazioni immobiliari e societarie che ha coinvolto negli anni le parti
[...]
ed e da cui ciascuna di esse ritiene di aver subito un pregiudizio Parte_1 CP_1
economico. Il fatto stesso che l'attore imputi alle vicende oggetto di causa (da cui assume di aver ricevuto un danno) la fonte del proprio malessere e disagio psicologico induce a escludere, in un consequenziale rapporto causa/effetto, che quelle stesse operazioni siano state precedute dal vizio della volontà di cui sarebbero state causa.
L'assenza di elementi probatori specifici circa la menomazione delle facoltà psichiche tale da impedire una cosciente valutazione degli atti compiuti – e la presenza di elementi indiziari di segno contrario anche desumibili da altri giudizi (Cass. 17381/2021) – rende del tutto esplorativa e pagina 13 di 15 inammissibile la richiesta di c.t.u., ancora rinnovata nelle conclusioni istruttorie definitive, volta al generico accertamento dell'incapacità naturale, che per sua natura dovrebbe essere transeunte, 'in un periodo protratto tra il 17.02.2017 e il 31.12.2021'.
In conclusione, la domanda risulta infondata anche nel merito per la carenza di prova dell'incapacità naturale del contraente al momento della stipulazione dei rogiti impugnati, requisito imprescindibile la cui mancanza assorbe la valutazione sulla malafede dell'altro contraente (Cass. 20545/2017:
'l'accertamento della insussistenza della incapacità di intendere e di volere di una delle parti comporta[va] il venire meno di uno dei due requisiti essenziali richiesti dall'articolo 428 del Cc, rendendo superflua la indagine sulla sussistenza del secondo requisito che, di per sé solo, non avrebbe consentito la pronuncia di annullamento del contratto').
Pertanto, la domanda di annullamento – e la connessa e consequenziale domanda risarcitoria – devono essere respinte.
* * *
Venendo al tema delle spese di lite, nel contraddittorio tra l'attore e si è già dato atto Controparte_2
dell'accordo in punto compensazione di cui non resta che prendere atto.
Nel contraddittorio tra l'attore ed invece, alla totale soccombenza del primo CP_1
consegue l'addebito integrale delle spese di lite, secondo i principi generali cui non vi è ragione di derogare, nella misura liquidata nel dispositivo sulla base del valore della domanda ai sensi al DM n.
55/2014 e successive modifiche (indeterminabile/medio), agli importi medi per le quattro fasi processuali, in assenza di esposti documentati.
Non ricorrono invece i presupposti soggettivi per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio tra e : Parte_1 Controparte_2
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite;
nel contraddittorio tra ed Parte_1 CP_1
rigetta le domande di parte attrice;
pagina 14 di 15 condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € Parte_1 CP_1
10.860,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, I.v.a. e
C.p.a. come per legge.
Così deciso in Torino in data 22 ottobre 2025
Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)
pagina 15 di 15