Sentenza 28 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/02/2022, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2022
N. 00353/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01502/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2021, proposto da
ZI ST AN e ZI IT, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Comune di Campi Salentina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
per l'accertamento e la dichiarazione della illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Campi Salentina sull'istanza-diffida del 22 giugno 2021, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 23 giugno 2021, finalizzata, alternativamente, all'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante al patrimonio comunale, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, dell'area interessata da occupazione dell’A.C. per la realizzazione di opere viarie di persistente proprietà dei ricorrenti (terreno contraddistinto in catasto al Foglio 39 p.lla 11, dell’estensione complessiva di 28,68 are, ubicato nel Comune di Campi Salentina), ovvero alla restituzione della stessa area, previa riduzione in pristino e corresponsione delle indennità di pregressa occupazione illegittima;
con conseguente declaratoria
dell'obbligo dell'Amministrazione Comunale intimata di pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla suddetta istanza-diffida e contestuale nomina di un Commissario ad acta per la (denegata) ipotesi di ulteriore persistenza del silenzio oggetto del presente gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campi Salentina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti, proprietari del terreno contraddistinto in catasto al Foglio 39 p.lla 11, dell’estensione complessiva di 28,68 are, ubicato nel Comune di Campi Salentina - che assumono essere stato occupato illegittimamente dal Comune medesimo per la realizzazione della via Salvatore Quarta - con istanza del 22 giugno 2021, trasmessa via p.e.c. il 23 giugno 2021, hanno invitato il Comune predetto al “relativo assoggettamento alla procedura di acquisizione sanante ex art.42 bis D.P.R. n.327/2001, previa corresponsione in loro favore del risarcimento del danno in relazione a tutte le voci contemplate dalla medesima disposizione normativa ” o in alternativa allo “ loro restituzione, previa riduzione in pristino e corresponsione delle indennità di pregressa occupazione illegittima ”.
1.1. Avverso il silenzio serbato dal Comune di Campi Salentina sull’istanza suindicata, sono insorti i ricorrenti, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
Violazione artt. 2 e 3 della Legge n. 241/1990; violazione dell’obbligo di provvedere con atto motivato; violazione art. 97 della Costituzione; omesso esercizio di funzione amministrativa; violazione art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, aggiunto dall’art. 34, comma 1, D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011
1.2. In data 1.12.2021 si è costituito in giudizio il Comune di Campi Salentina, contestando l’ex adverso dedotto, nonché rilevando che: non vi è mai stata, con riferimento alle aree per cui è causa alcuna dichiarazione di pubblica utilità, sicché la questione relativa alla sorte delle aree medesime esula dalla sfera di cognizione del G.A.; con nota 01/12/2021 prot. n. 21072, il Responsabile del Settore Tecnico, Sviluppo Locale e Gestione del Territorio della Città di Campi Salentina ha riscontrato la istanza/diffida 22/06/2021 dei ricorrenti, esplicitando le ragioni per cui non può esservi alcun obbligo né di acquisizione sanante delle aree né di loro restituzione ed ha - comunque ed a fini dichiaratamente tuzioristici- eccepito la prescrizione “di ogni e qualsiasi diritto indennitario/risarcitorio e degli accessori a questo connessi, maturati anteriormente ad un quinquennio dalla suddetta diffida 23/06/2021”.
1.3. Il 4.2.2022 i ricorrenti, rilevando che con nota prot. n. 0021072 del 01.12.2021, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Campi Salentina ha riscontrato l’istanza-diffida del 22.06.2021 in precedenza rimasta inevasa, hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione e definizione nel merito della causa, insistendo per la condanna dell’A.C. alle spese di lite.
1.4. Nella Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1.Il Collegio – premesso che va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. sollevata dal Comune resistente, vertendosi in tema di istanza presentata (anche) ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n° 327/2001, tendente cioè all’adozione del decreto di acquisizione “sanante” possibile anche nei casi in cui mancava la dichiarazione di pubblica utilità – osserva che, a seguito della sopravvenienza descritta in narrativa, il ricorso - ritualmente proposto (in data 2/11/2021) ex artt. 31 e 117 c.p.a. e depositato nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. - è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come peraltro dichiarato dal difensore dei ricorrenti con la citata nota depositata il 4.2.2022, in considerazione dell’espresso riscontro (sia pure negativo) fornito dal Comune intimato sull’istanza/diffida indicata in narrativa.
2.2. Alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile, è noto che il decorso del termine assegnato nell’atto di diffida e la notificazione ed il deposito del ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio della Pubblica Amministrazione sull’istanza del privato non consumano il suo potere di pronunciarsi; pertanto, in caso di pronuncia (anche non satisfattiva dell’interesse fatto valere) della P.A. su detta istanza, il ricorso giurisdizionale volto alla declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto attivato prima di detta pronuncia va dichiarato improcedibile perché, essendo il ricorso avverso il silenzio rifiuto volto all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza rimasta inevasa, è evidente che la risposta di quest’ultima fa venir meno l’interesse del ricorrente ad una decisione che si sarebbe limitata ad imporre l’obbligo di una risposta esplicita (Cfr: “ex multis”: Consiglio di Stato, V Sezione, 25 Agosto 2011 n° 4807; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 21/04/2015, n. 1304; cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 28/06/2018, n. 1084 ;T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione Terza, 28 settembre 2018, n. 1379).
3. Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge (tra cui l’avvenuto rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO