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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
LAVORO
La Corte D'Appello di Bologna, nella persona dei consiglieri:
Dott.ssa AR TA Serri Presidente
Dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 707/2024 RGA., avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, in funzione di giudice del lavoro,
n.504/2024 pubblicata il 6.5.2024, non notificata, promossa con ricorso depositato in data
30/10/2024 da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
[...] in Milano, via Correggio 43, presso lo studio dell'Avv. Matteo Borgini del Foro di Varese, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, agli avv.ti Alvise Gastone Bragadin del Foro di
Bologna e Pasquale Parisi del Foro di Varese come da procura in atti appellante contro rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti CP_1
Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli del Foro di Rimini, con studio in Corso D'Augusto n.°
134, con domicilio eletto nel loro studio come da procura in atti appellato
OGGETTO: contributo di solidarietà
CONCLUSIONI: come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 13/2/2025, udita la relazione della causa da parte del giudice relatore, Alessandra Martinelli;
sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c. ritualmente notificato, il Dott. adiva il Tribunale CP_1
Ordinario di Bologna, in funzione del giudice del lavoro, contestando l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate di pensione;
chiedeva, pertanto, la condanna della
- di seguito indicata, per Parte_2
brevità, o - alla riliquidazione della pensione di vecchiaia e al pagamento delle CP_2 Pt_1
differenze di pensione maturate e non liquidate, nonché di dichiarare non più operante, per il futuro, il contributo in esame.
Si costituiva in giudizio contestando le pretese avversarie in quanto infondate in fatto CP_2
e in diritto, deducendo:
- in via preliminare di rito, l'improcedibilità del ricorso avversario ex art. 443 c.p.c. sull'assunto che il ricorrente non avesse esperito, prima dell'introduzione del giudizio, tutti i procedimenti prescritti per la composizione in sede amministrativa ai sensi degli artt. 57 e ss. del Regolamento Unitario della al fine di contestare la legittimità del contributo di solidarietà e richiederne la Pt_1
restituzione, segnatamente per non aver presentato alla alcuna richiesta di Parte_1
restituzione del contributo di solidarietà, né il ricorso amministrativo;
- nel merito, l'infondatezza del ricorso avversario, per generica indicazione di causa petendi e petitum e, comunque, affermando la piena legittimità del contributo di solidarietà; comunque eccepiva la prescrizione del diritto ad ottenere le somme asseritamente trattenute prima del quinquennio e l'inammissibilità della domanda di controparte volta alla declaratoria di non operabilità della detrazione a titolo di contributo di solidarietà (anche) per il futuro.
2. Dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio ed istruita la causa in via documentale, il
Tribunale di Bologna, con la gravata sentenza:
- respingeva l'eccezione di improcedibilità, previo richiamo della disposizione di riferimento ex art. 443 c.p.c., affermando che: “Dunque, la disposizione citata prevede espressamente la condizione di procedibilità, soltanto nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, vi è la carenza di una speciale disciplina di rango legislativo.
Peraltro, l'art. 57 del Regolamento unitario della , dispone che è ammesso il ricorso al Pt_1
Consiglio di Amministrazione solo nelle ipotesi di impugnazione delle delibere della Giunta
Esecutiva e del Consiglio di Amministrazione in prima istanza, oltre che per i provvedimenti del
Direttore Generale nelle materie a lui delegate e per impugnare le iscrizioni a ruolo. Si tratta, quindi, di ipotesi diverse da quella oggetto del presente giudizio”;
- respingeva la questione afferente alla dedotta genericità di causa petendi e petitum, con la seguente motivazione: “Per quanto riguarda l'eccezione di parte convenuta inerente un'asserita insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi, la stessa è confusa, criptica e radicalmente infondata. Infatti, dalle allegazioni di parte ricorrente appaiono ben chiari sia il petitum che la causa petendi. Il petitum è costituito dalla declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà e dalla richiesta di restituzione, mentre la causa petendi è costituita dall'illegittimità del suddetto contributo, che si fonda su un mero atto amministrativo.
La domanda è una domanda di accertamento e condanna generica, e non vi era quindi alcuna necessità di indicare il quantum richiesto.
A ciò si aggiunge che la convenuta non ha negato, ed anzi ha ammesso i fatti costitutivi della Pt_1
pretesa del ricorrente.
Ha riconosciuto che il ricorrente è un dottore commercialista in pensione, ed ha riconosciuto la trattenuta mensile di un c.d. contributo di solidarietà, da parte della convenuta. Pt_1
Appare quindi incomprensibile e comunque radicalmente infondata, la suddetta eccezione”;
- nel merito, accoglieva integralmente il ricorso affermando, previo richiamo del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla ai ratei di pensione, contestando le deduzioni difensive dello stesso ente affermando: Pt_1
“Sennonché tali argomentazioni, come affermato dalla Corte di Cassazione, non apportano ragioni idonee a modificare “il consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (da ultimo, Cass. N°
6301 del 2022, N°31875 del 2018, Cass. N°19561 del 2019, Cass. N°29292 del 2019, Cass.
N°28055 del 2020, Cass. N°36618 del 2021, con cui si è affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati e nella specie, la non possono adottare, sia Parte_2
pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta, nella specie, un contributo di solidarietà, su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”.
Il Tribunale condannava la resistente alla restituzione di quanto trattenuto illegittimamente a Pt_1
titolo di contributo di solidarietà, previa riliquidazione della pensione di vecchiaia, nei limiti della prescrizione decennale – richiamando sul punto il principio secondo cui “nella materia della previdenza obbligatoria, quale è quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. N°509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 N°4, c.c. e dall'art. 129 del R.d.l. N°1827 del 1935, richiede la liquidità ed esigibilità del credito”, connotati non ricorrenti nel caso di specie attesa la contestazione dell'ammontare del trattamento pensionistico;
disponeva quindi che le differenze pensionistiche venissero restituite dalla notifica del ricorso introduttivo sino al saldo effettivo, maggiorate da interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, e con il favore delle spese legali come liquidate in parte dispositiva.
3. La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, articolando i CP_2
seguenti motivi di appello:
- primo motivo: è stata riproposta la questione afferente alla già dedotta improcedibilità delle domande del pensionato, ritenendo non condivisibili le conclusioni raggiunte dal Giudice di primo grado;
- secondo motivo: erronea valutazione delle prove e violazione dell'art. 2697 c.c. quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, laddove il Giudice di prime cure, nel rigettare l'eccezione circa la genericità di causa petendi e petitum del ricorso introduttivo, giungeva alla seguente considerazione: “Per quanto riguarda l'eccezione di parte convenuta inerente un'asserita insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi, la stessa è confusa, criptica e radicalmente infondata. Infatti, dalle allegazioni di parte ricorrente appaiono ben chiari sia il petitum che la causa petendi. Il petitum è costituito dalla declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà e dalla richiesta di restituzione, mentre la causa petendi è costituita dall'illegittimità del suddetto contributo, che si fonda su un mero atto amministrativo.
La domanda è una domanda di accertamento e condanna generica, e non vi era quindi alcuna necessità di indicare il quantum richiesto”; segnatamente con riguardo a tale capo l'appellante lamenta che il Tribunale felsineo avrebbe ritenuto sufficiente l'ultimo cedolino – gennaio 2023 – prodotto dal ricorrente, senza quindi fare buon governo delle regole processuali in materia di ripartizione dell'onere della prova ricadente in capo al pensionato con riguardo all'epoca del pensionamento e delle trattenute illegittime;
- terzo motivo: erroneità della valutazione circa l'illegittimità del contributo di solidarietà; con tale motivo l'appellante ha veicolato le considerazioni già svolte sul punto in primo grado, ritenendo - alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale richiamata – legittimo il contributo in questione in quanto teso all'equilibrio di bilancio di lungo termine nel contesto normativo come modificato dall'art. 1 co. 763 l.n. 296/2006 con cui gli enti previdenziali privatizzati avrebbero acquisito un potere normativo di carattere generale;
pur dando atto di pronunce di contrario avviso, l'appellante, al fine di corroborare la propria tesi circa la legittimità del contributo di solidalità anche in quanto rispondente ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza (cfr. pag. 9 e ss.), ha dedotto: “Fatta tale premessa, è bene precisare, come già evidenziato nel precedente grado di giudizio, che la ai sensi dell'art. 1, Parte_1
comma 3 del D.Lgs. n. 509/1994, provvede alla propria attività istituzionale e, quindi, all'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali, in presenza di un divieto esplicito di finanziamenti pubblici e/o indiretti. Dunque, è rilevante considerare che, in un sistema come quello indicato, sono gli iscritti che partecipano con i propri contributi all'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Infatti, gli Enti privati, per adempiere all'obbligo di assicurare l'equilibrio finanziario nel lungo periodo, sono stati dotati dal legislatore di ampia autonomia normativa e finanziaria. Quanto detto trova conferma nell'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto
1995 n. 335, ove nella precedente formulazione stabiliva che, per “assicurare l'equilibrio di bilancio”, gli Enti previdenziali privati possono adottare tutti i necessari “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”. Come già evidenziato, tale norma, è stata modificata con L. n. 296/2006, al fine di legittimare le Casse privatizzate ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, secondo criteri di gradualità ed equità fra le generazioni (eliminando l'obbligo al rispetto del precedente principio pro rata, che andrà soltanto “tenuto presente”).
Il legislatore, con l'art. 24 comma 24 del D.L. 201/2011, ha rafforzato i poteri normativi attribuiti agli enti previdenziali privatizzati, stabilendo, in considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, che gli enti previdenziali medesimi adottino, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, tutte le misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche.
Sempre all'art. 24, comma 24, il legislatore conferma espressamente che tra i poteri degli enti previdenziali rientra quello di stabilire un contributo di solidarietà, riconoscendo la legittimità di tale misura e la sua idoneità a garantire l'equilibrio di bilancio.
Inoltre, l'art. 1, comma 488 della L. 147/2013, di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 12 della L. n. 335/1995, come anzidetto modificato, ha stabilito che “gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti previdenziali ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della Legge n. 296/2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”.
Quindi, a seguito della più volte citata modifica del 2006, è sparito qualsiasi richiamo ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico, facendosi esclusivamente riferimento a qualsiasi provvedimento necessario alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine. Pertanto, nel nuovo contesto normativo, la circostanza che il contributo di solidarietà non possa essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico appare del tutto irrilevante.
È di lapalissiana evidenza, come confermato anche dall'art. 24 del D.L. 201/2011, che il contributo di cui si discute concorra, unitamente all'introduzione del calcolo pensionistico del metodo contributivo, a ridurre la spesa previdenziale, perseguendo, così, la ricerca di un equilibrio di bilancio, con un conseguente miglioramento della situazione finanziaria dell'Ente appellante.
A sostegno della tesi perseguita dalla scrivente difesa non si è pronunciato solo il Tribunale di
Milano che, come già rilevato in primo grado, ha affermato che “gli enti previdenziali privatizzati sono tenuti ad adottare non più un ristretto novero di provvedimenti legislativamente predeterminati, bensì tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia di un equilibrio finanziari di lungo termine;
inoltre, nell'esercizio di tale potere normativo, detti enti non sono più tenuti al rigorose ed esclusivo rispetto del principio del pro rata temporis” (Trib. Milano, 6 maggio 2021, n.
1260). Anche il Tribunale di Padova ha ritenuto che non possa “trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che da copiosa giurisprudenza di merito, secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la non possono adottare, Parte_2 sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore;
- tale principio di diritto, infatti, trova fondamento nell'art. 3, comma 12, l. n.
335/1995 così come formulato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 763, l. n.
296/2006, in forza del quale “in esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti” - per contro tale norma, nella sua nuova formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis, stabilisce che “in esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni”; - pertanto, nel periodo anteriore alla novella legislativa, gli enti previdenziali privatizzati erano titolari di autonomia normativa limitatamente agli elementi strutturali del tributo specificamente stabiliti dalla legge, mentre successivamente alla novella essi hanno acquisito un potere normativo di carattere generale”. Il Tribunale di Padova ha, quindi, concluso affermando che “la , con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, ha acquisito il potere Pt_1
di emanare tutte le tipologie di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa l'imposizione del contributo di solidarietà in parola.
Non può quindi essere messo in discussione il fatto che il contributo di solidarietà sia stato istituito al fine di raggiungere un equilibrio di bilancio di lungo termine.
Peraltro, è doveroso sottolineare, sebbene tale circostanza non sia stata valutata nella sentenza impugnata, che il contributo di solidarietà si pone come provvedimento rispettoso anche dei principi di gradualità, di solidarietà intergenerazionale e di proporzionalità e ragionevolezza in quanto:
- si tratta di una ritenuta minima sui ratei di pensione, che viene applicata unicamente sulla quota calcolata con il metodo retributivo;
- non è comunque applicato su pensioni di importo inferiore ad € 10.629,84 annui.”.
- quanto motivo: erroneità della sentenza con riguardo al tema della prescrizione, laddove (a pag.5) si legge: “nella materia della previdenza obbligatoria, quale è quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. N°509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 N°4, c.c. e dall'art. 129 del R.d.l. N°1827 del 1935, richiede la liquidità ed esigibilità del credito che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove, come nel caso in esame, sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”.
- quarto motivo;
erroneità della sentenza gravata, dovendosi ritenere che il termine prescrizionale della prestazione invocata dal pensionato sia quinquennale - e non decennale come ritenuto dal giudice di prime cure - per un triplice ordine di ragioni:
a. pur partendo dal rilievo secondo cui ai sensi dell'art. 2948 c.c. si prescrive in cinque anni
“tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e che per recente giurisprudenza l'applicabilità dell'art. 2948 c.c. è esclusa nel caso di specie in ragione della natura non negoziale dei trattamenti pensionistici, nondimeno l'appellante ha ritenuto “doveroso rilevare come tale assunto non trovi riscontro nel dettato normativo. Al contrario, il comma 2 dell'art. 2948 c.c. fa riferimento a crediti non trovano normalmente fondamento in un atto negoziale, ma in una fonte legale”;
b. inoltre “diversamente da quanto affermato nella pronuncia impugnata, la citata disposizione non richiede il requisito della liquidità ed esigibilità del credito, come peraltro già affermato dalla giurisprudenza di merito”, di talché la valutazione svolta dal giudice di prime cure laddove - al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 2948 n.4 c.c. e ritenere, invece, applicabile la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. - esclude la sussistenza dei detti connotati in ragione della contestazione dell'ammontare del trattamento pensionistico, sarebbe del tutto errata;
c. ritenendo applicabile l'art. 2948 n.4 c.c.; l'appellante segnatamente ha richiamato il disposto di cui all'art. 47 bis D.P.R. 639/1970 laddove prevede che “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”, da ritenersi applicabile al caso di specie;
diversamente opinando - sostiene l'appellante - si violerebbe l'art. 3 Cost. in quanto si darebbe luogo ad una ingiustificata discriminazione in quanto del tutto inopinatamente si verrebbe ad applicare il termine di 5 anni ai soli ratei di pensione erogati dall'INPS e non anche ai ratei degli enti previdenziali privatizzati.
Tutto ciò premesso, l'appellante formulava le seguenti - gradate - conclusioni:
“A) In via pregiudiziale:
- dichiarare l'improcedibilità del ricorso promosso dal Dott. ai sensi dell'art. 443 CP_1
c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa.
B) Nel merito:
- in via principale, rigettare le domande tutte formulate dal Dott. perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. CP_1
C) In subordine:
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondate le pretese del ricorrente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere le somme asseritamente trattenute prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso, o in ogni caso, del decennio antecedente alla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
D) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
4. L'appello – nel cui contesto si è costituito il pensionato, seppure tardivamente, resistendo all'impugnazione svolgendo deduzioni di ordine giuridico, in particolare con riguardo alla illegittimità del contributo di solidarietà oggetto di disamina - è infondato e deve essere pertanto rigettato.
1. Con riguardo al primo motivo di appello, si osserva che l'eccezione di improcedibilità dell'azione, riproposta in tale sede, è del tutto inammissibile, posto che, alla luce del disposto di cui all'art. 443 c.p.c., tale questione non è rilevabile oltre la prima udienza di discussione nel giudizio di primo grado;
ne segue che, anche laddove si ritenesse corretto il rilievo di parte appellante, il giudice d'appello non disporrebbe del relativo rimedio, richiamandosi sul punto – anche ai fini dell'art. 118 disp, att. c.p.c. - il seguente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (da Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9150 del 07/06/2003: “Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esperimento della procedura amministrativa è rimessa al giudice di merito da esercitarsi ai sensi dell'art. 443, 2^ comma c.p.c. solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado
(Cass. 18 gennaio 1991 n. 427), con la conseguenza che, se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso, nonostante la causa di improcedibilità, di sospendere il giudizio fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (cfr. Cass. 23 giugno 1998 n. 6220). È pertanto corretta e non contraddittoria o illogica la determinazione dei giudici dell'appello di non sospendere il giudizio e decidere la causa, nonostante gli stessi avessero affermato che il Pretore, rilevata alla prima udienza l'improcedibilità della domanda, avrebbe dovuto sospendere il giudizio e fissare un termine per l'espletamento della procedura amministrativa.” (conforme Cass. Sez. L,
Sentenza n. 21012 del 28/10/2005).
2. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Si ritiene, in primo luogo, di aderire alle considerazioni svolte sul punto specifico dal
Giudice di prime cure, in quanto pienamente aderenti alle deduzioni di cui all'atto introduttivo, in particolare laddove osserva: “[…] Infatti, dalle allegazioni di parte ricorrente appaiono ben chiari sia il petitum che la causa petendi. Il petitum è costituito dalla declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà e dalla richiesta di restituzione, mentre la causa petendi è costituita dall'illegittimità del suddetto contributo, che si fonda su un mero atto amministrativo.
La domanda è una domanda di accertamento e condanna generica, e non vi era quindi alcuna necessità di indicare il quantum richiesto.
A ciò si aggiunge che la convenuta non ha negato, ed anzi ha ammesso i fatti costitutivi della Pt_1
pretesa del ricorrente.
Ha riconosciuto che il ricorrente è un dottore commercialista in pensione, ed ha riconosciuto la trattenuta mensile di un c.d. contributo di solidarietà, da parte della convenuta. Pt_1
Appare quindi incomprensibile e comunque radicalmente infondata, la suddetta eccezione”. Tanto precisato al fine di ribadire l'infondatezza della questione afferente alla dedotta genericità di causa petendi e petitum, si rileva che ad identica conclusione deve pervenirsi per quel che attiene al profilo dedotto dall'appellante circa la violazione dell'onere probatorio, in particolare per essersi il pensionato limitato a produrre solo l'ultimo cedolino relativo al mese di gennaio 2023.
Sul punto occorre premettere che l'oggetto della controversia è il riconoscimento del diritto del pensionato al pagamento del rateo mensile a lui spettante una volta decurtato il contributo di solidarietà ritenuto illegittimo;
quindi, posto che ciò che viene lamentato nel giudizio de quo è
l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento da parte della con riguardo alla ripartizione Pt_1
agli oneri di allegazione e prova, occorrerà aver riguardo ai principi in tema di inadempimento (v. ad es. Cass., 17.7.2023, n. 20719, che riprende i principi di Cass., S.U., 30.10.2001, n. 13533) di talché, una volta dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione da parte del creditore, graverà in capo al debitore – nel caso di specie, alla appellante, già resistente in primo grado - l'onere di Pt_1 dimostrare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ciò peraltro nel pieno ossequio del principio di vicinanza alla prova.
Sul punto specifico, si ritiene utile richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., altro precedente di questa Corte (cfr. sentenza Corte d'appello di Bologna n. 582/2024) in quanto pienamente sovrapponibile all'aspetto processuale in trattazione, in particolare laddove si chiarisce che: “Se poi
è vero che la distribuzione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, perché la copertura costituzionale di cui gode il diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive impone di non interpretare la legge in modo da renderne impossibile o troppo difficile l'esercizio (v. già Cass.,
10.5.2009, n. 10744), è altresì vero sia che una tale difficoltà non è ravvisabile nel caso di specie, nulla impedendo alla di produrre i dati documentali di interesse, sia che il principio di Pt_1 vicinanza della prova (cui sembra rifarsi l'appellante) non potrebbe essere utilmente richiamato in quanto esso non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera (Cass., 17.2.2023, n. 5092) allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova. Nel caso di specie le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono dati equivoci, come attesta l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, di cui sopra si è fatto richiamo, che addossa sulla controparte del rapporto obbligatorio pensionistico di dimostrare di aver estinto l'obbligazione”.
Posto quanto precede con riferimento all'inquadramento giuridico della questione processuale in trattazione che si ritiene assorbente, cionondimeno si osserva – per completezza motivazionale - che la produzione di un solo cedolino da parte del pensionato non è significativa di una lacuna probatoria del pensionato;
invero integra, piuttosto, la rappresentazione, in termini esemplificativi, di una condotta di tipo costante da parte della Cassa di appartenenza, che peraltro rivendica la centralità - nel merito della propria tesi defensionale - del dato della generalizzata applicazione del contributo di solidarietà in questione, ritenendolo legittimo, per tutte le motivazioni veicolate in tale sede e di seguito trattate.
3. Infondato è, altresì, il terzo motivo dell'appello, afferente alla dedotta legittimità del contributo di solidarietà oggetto di controversia.
Ora, si ritiene che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo dei principi elaborati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione che, in merito alla questione controversa, con orientamento ormai consolidato, è giunta ad affermare che gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della loro autonomia, non possono adottare atti o provvedimenti tali da introdurre previsioni quali una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.
Si ritiene di richiamare in materia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto consente di fornire risposta esaustiva ai principali argomenti difensivi qui riproposti da in particolare con CP_2 riguardo all'evoluzione del quadro normativo, la sentenza n. 7489 emessa da Cass., L, il 20.3.2024 in cui, nella parte di interesse si evince che: “Con varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019,
Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), questa Corte ha affermato che:
- l'autonomia regolamentare della è stabilita nei limiti dell'art.3, co.12 legge n.335/95, Pt_1
ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie,
l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal
"criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
-il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
- l'art. 1, co. 488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.
Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà.
Ora, rispetto alle precedenti osservazioni, i motivi di ricorso si limitano ad affermare che, dopo la modifica apportata all'art.3, co.12 legge n.335/95 dall'art. 1, co. 763 legge n.296/06, è venuto meno il numerus clausus degli interventi adottabili dalla in sede regolamentare, senza considerare Pt_1
che - come già sottolineato dalle citate pronunce - la base giuridica dell'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC risiede nel testo dell'art.3, co. 12 legge n.335/95 previgente la modifica apportata nel 2006.
A ogni modo, pur a voler prescindere dal precedente testo dell'art.3, co.12 l. n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, questa Corte ha ugualmente chiarito (v.
Cass.31875/18) che, nell'attuale formulazione, l'art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla Pt_1
il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell'art.1, co. 763 legge n.296/06.
I motivi di ricorso, poi, non adducono alcuna rilevante e specifica confutazione rispetto alla statuizione centrale e più volte ribadita da questa Corte secondo cui la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702).
Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art. 24, co. 24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta, pertanto, di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della
Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e non con una norma di legge”. (cfr. altresì, CP_2
come precedente conforme più recente Cass. Sez. L., Ordinanza n. 29600 del 18/11/2024).
Si ritiene, inoltre, che il richiamo all'art. 1, comma 486, della l. n. 147/2013 e all'interpretazione datane dalle più recenti sentenze del giudice delle leggi, operato dalla Pt_1
appellante, sia eccentrico rispetto al caso di specie.
Sul punto specifico si ritiene di richiamare, ancora una volta ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto espresso dalla Cassazione nella pronuncia del 14.4.2023, n. 10047, laddove si legge: “6.- Quanto alla sentenza n. 173 del 2016, pronunciata dalla Corte costituzionale, non apporta elementi utili alla tesi della ricorrente (Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603, e 10 dicembre 2018, n. 31875, per entrambe le sentenze ai due punti recanti il numero 8; successivamente, in senso conforme,
Cass., sez. VI-L, 19 luglio 2019, n. 19561).
La Corte costituzionale ha escluso che l'affine contributo di solidarietà, regolato dalla L. n. 147 del
2013, art. 1, comma 486, abbia natura tributaria e sia dunque riconducibile alla garanzia dell'art. 53 Cost.: il prelievo in esame non è acquisito al patrimonio dello Stato (punto 9 del Considerato in diritto).
Purtuttavia, la Corte costituzionale, nella pronuncia citata, ha soggiunto che tale contributo, pur gravitando nel circuito previdenziale, presenta tutti i tratti distintivi delle "prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost." (punto 10 del Considerato in diritto).
Il contributo di solidarietà, in quanto volto a decurtare il trattamento pensionistico già riconosciuto, non può che rinvenire un inequivocabile fondamento nella legge, come prescrive l'art. 23 Cost.. L'assenza di un divieto d'imporre tale contributo, dato sul quale pone l'accento la difesa della , non ne implica per ciò stesso la legittimità. La Carta fondamentale, in chiave di Pt_1
garanzia, affida alla legge la previsione di una prestazione patrimoniale di tal fatta e la riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost., non può essere svilita sul presupposto dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati. L'autonomia non è legibus soluta.
L'imposizione del prelievo in questione è dunque appannaggio del legislatore, come questa Corte ha già ricordato (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 dicembre 2020, n. 28055 e n. 28054).
La carenza di base legale si rivela dirimente e impedisce di reputare legittimo il contributo”. Ora, il Collegio non ravvisa – anche in assenza di elementi di novità proposti dall'appellante
– alcuna ragione giuridica sostenibile per discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale peraltro questa Corte risulta avere aderito già in altre occasioni anche recenti (cfr., ex multis, sentenze Corte d'appello nn.618 e 613 pubblicate il
31/10/2024; n. 554 pubblicata il giorno11/10/2024), pervenendosi in tale modo al rigetto anche del motivo di appello appena esaminato.
4. Parimenti destituito di fondamento è il quarto motivo di appello afferente alla prescrizione.
Ebbene, si ritiene che il Tribunale di Bologna, nella gravata sentenza – nell'affermare l'applicabilità del termine ordinario decennale in luogo di quello quinquennale, con riguardo alla cui applicazione ha insistito la in tale sede - abbia dato seguito al consolidato orientamento - al quale si ritiene Pt_1
di dar seguito, non essendovi ragioni giuridicamente valide per una sua rimeditazione – con riguardo al quale si richiama nuovamente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia n. 6170 resa dalla Cassazione il 7.3.2024, secondo cui (nel punto di interesse): “Questa Corte
(Cass.31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla , ha affermato che la CP_2
prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, c.c. - così come dall'art.129 del R. D. L. n.
1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es. Cass.449/23, Cass.688/23) ed è condiviso dal collegio. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni."
Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/23).
Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.” (cfr. conforme Cass., sez. L.,
Ord. n. 29600 del 18/11/2024).
5. Tirando le fila di quanto sopra esposto ed argomentato con riguardo ai quattro motivi di gravame proposti dall'appellante, deve pervenirsi a respingere l'appello in ogni sua parte.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, provvedendosi come in parte dispositiva ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato in punto a parametri dal D.M. n. 147/2022; ne segue la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, in quanto dichiaratisi tali.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n.707/2024 RGA, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3473,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002.
Così deciso a Bologna, il 13/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa AR TA Serri