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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 7174/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
ME AE
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU CP_1 P.IVA_1
SEBASTIANO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il sig. adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro di Tivoli al fine di veder annullato il provvedimento datato CP_1
6.8.2024 con il quale gli veniva intimata la restituzione dei ratei della prestazione
“reddito di cittadinanza” per € 7.597,06 in relazione al periodo luglio-dicembre 2021 con la seguente motivazione: “accertamento a seguito di indagini di polizia giudiziaria di false dichiarazioni rese nell'istanza RD”.
A sostegno della propria pretesa - pur premettendo di essere stato colpito da un grave ictus e di non essere stato in grado di curare, pertanto, i propri interessi – riferiva di non aver mai svolto attività lavorativa durante la percezione del beneficio de quo, se non a partire dal 22 luglio 2020 e per i successivi 14 giorni lavorativi per lo svolgimento di un periodo di prova (non superato) presso l'Impresa Parte_2
solo a seguito della notifica del provvedimento per cui è causa sarebbe
[...]
venuto a conoscenza del fatto che il datore di lavoro lo avrebbe assunto per il periodo dal 22.7.2020 al 14.8.2020 come da estratto contributivo agli atti, circostanza di cui fino ad allora era ignaro e, di conseguenza, non era stata comunicata all'Istituto.
L' si costituiva in giudizio allegando il verbale della Guardia di Finanza del CP_1
15.7.2024 dal quale si evinceva che la prestazione in questione era stata indebitamente percepita dal sig. perché, contrariamente a quanto dichiarato all'atto della Pt_1
domanda, nel suo nucleo familiare era presente un altro componente, la sig.ra CP_2
; quest'ultima, nel periodo di tempo interessato, aveva percepito redditi Parte_3
da lavoro tali che avrebbero comportato il rigetto dell'istanza (qualora la sua presenza nel nucleo familiare fosse stata regolarmente dichiarata).
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso non è fondato.
Come risulta dalla documentazione agli atti, l'indebito per cui è causa trova fondamento nell'omessa autodichiarazione da parte del ricorrente, all'atto dell'inoltro della domanda di reddito di cittadinanza, della presenza di un altro componente nel nucleo familiare i cui redditi hanno comportato il superamento della soglia limite per la percezione del beneficio in questione.
Ed invero, come stabilito dall'art. 2, comma 5 del d.l. 4/2019, ai fini del reddito di cittadinanza il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, il quale a sua volta stabilisce che: “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.”
Nello specifico, è emerso dagli accertamenti svolti dalla Guardia Di Finanza protocollati con verbale del 15.7.2024, che nel nucleo familiare del sig. (cfr. Pt_1
certificati di stato di famiglia rilasciati dal comune di Palestrina) fosse presente un altro componente (sig.ra ) mai dichiarato nelle DSU presentate dallo Parte_4
stesso e volte all'ottenimento del beneficio per cui è causa;
tale componente, nel periodo temporale di riferimento, ha percepito redditi da lavoro di importo superiore al massimo del beneficio spettante per un nucleo familiare composto da due soggetti adulti.
Ne deriva che, se la presenza del componente del nucleo familiare fosse stata regolarmente dichiarata dall'istante, la sua domanda di reddito di cittadinanza sarebbe stata respinta;
da qui la correttezza della richiesta restitutoria inoltrata dall' . CP_1
È pur vero che la giurisprudenza riconosce preminenza alla residenza effettiva (da provare con ogni mezzo) rispetto alla residenza formale desumibile dal certificato di residenza anagrafica: “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta a controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata” (Cassazione civile ordinanza n.
3219/2024; Cass. 12/09/2012, n. 15221).
Tuttavia, il ricorrente non ha dato prova che la situazione del nucleo familiare di cui sopra sia inveritiera neppure nelle ultime note depositate tardivamente;
peraltro, alcuna buona fede può essere invocata nel caso di specie, dal momento che l'attestazione di status non veri o l'omissione di informazioni dovute con il fine di conseguire il reddito di cittadinanza in maniera superiore a quella dovuta rientra astrattamente nella fattispecie penale di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell' , CP_1
liquidate in € 2.697,00 oltre accessori come per legge.
Tivoli, il 11/11/2025
Il giudice
RO OT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 7174/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
ME AE
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU CP_1 P.IVA_1
SEBASTIANO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il sig. adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro di Tivoli al fine di veder annullato il provvedimento datato CP_1
6.8.2024 con il quale gli veniva intimata la restituzione dei ratei della prestazione
“reddito di cittadinanza” per € 7.597,06 in relazione al periodo luglio-dicembre 2021 con la seguente motivazione: “accertamento a seguito di indagini di polizia giudiziaria di false dichiarazioni rese nell'istanza RD”.
A sostegno della propria pretesa - pur premettendo di essere stato colpito da un grave ictus e di non essere stato in grado di curare, pertanto, i propri interessi – riferiva di non aver mai svolto attività lavorativa durante la percezione del beneficio de quo, se non a partire dal 22 luglio 2020 e per i successivi 14 giorni lavorativi per lo svolgimento di un periodo di prova (non superato) presso l'Impresa Parte_2
solo a seguito della notifica del provvedimento per cui è causa sarebbe
[...]
venuto a conoscenza del fatto che il datore di lavoro lo avrebbe assunto per il periodo dal 22.7.2020 al 14.8.2020 come da estratto contributivo agli atti, circostanza di cui fino ad allora era ignaro e, di conseguenza, non era stata comunicata all'Istituto.
L' si costituiva in giudizio allegando il verbale della Guardia di Finanza del CP_1
15.7.2024 dal quale si evinceva che la prestazione in questione era stata indebitamente percepita dal sig. perché, contrariamente a quanto dichiarato all'atto della Pt_1
domanda, nel suo nucleo familiare era presente un altro componente, la sig.ra CP_2
; quest'ultima, nel periodo di tempo interessato, aveva percepito redditi Parte_3
da lavoro tali che avrebbero comportato il rigetto dell'istanza (qualora la sua presenza nel nucleo familiare fosse stata regolarmente dichiarata).
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso non è fondato.
Come risulta dalla documentazione agli atti, l'indebito per cui è causa trova fondamento nell'omessa autodichiarazione da parte del ricorrente, all'atto dell'inoltro della domanda di reddito di cittadinanza, della presenza di un altro componente nel nucleo familiare i cui redditi hanno comportato il superamento della soglia limite per la percezione del beneficio in questione.
Ed invero, come stabilito dall'art. 2, comma 5 del d.l. 4/2019, ai fini del reddito di cittadinanza il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, il quale a sua volta stabilisce che: “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.”
Nello specifico, è emerso dagli accertamenti svolti dalla Guardia Di Finanza protocollati con verbale del 15.7.2024, che nel nucleo familiare del sig. (cfr. Pt_1
certificati di stato di famiglia rilasciati dal comune di Palestrina) fosse presente un altro componente (sig.ra ) mai dichiarato nelle DSU presentate dallo Parte_4
stesso e volte all'ottenimento del beneficio per cui è causa;
tale componente, nel periodo temporale di riferimento, ha percepito redditi da lavoro di importo superiore al massimo del beneficio spettante per un nucleo familiare composto da due soggetti adulti.
Ne deriva che, se la presenza del componente del nucleo familiare fosse stata regolarmente dichiarata dall'istante, la sua domanda di reddito di cittadinanza sarebbe stata respinta;
da qui la correttezza della richiesta restitutoria inoltrata dall' . CP_1
È pur vero che la giurisprudenza riconosce preminenza alla residenza effettiva (da provare con ogni mezzo) rispetto alla residenza formale desumibile dal certificato di residenza anagrafica: “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta a controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata” (Cassazione civile ordinanza n.
3219/2024; Cass. 12/09/2012, n. 15221).
Tuttavia, il ricorrente non ha dato prova che la situazione del nucleo familiare di cui sopra sia inveritiera neppure nelle ultime note depositate tardivamente;
peraltro, alcuna buona fede può essere invocata nel caso di specie, dal momento che l'attestazione di status non veri o l'omissione di informazioni dovute con il fine di conseguire il reddito di cittadinanza in maniera superiore a quella dovuta rientra astrattamente nella fattispecie penale di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell' , CP_1
liquidate in € 2.697,00 oltre accessori come per legge.
Tivoli, il 11/11/2025
Il giudice
RO OT