Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 14/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 7642 – 2024 e 10193 – 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertenti
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Renna e Annalisa Parte_1
Boccuni
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: obbligo contributivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.9.2024, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1
CP_ contestando la pretesa contributiva avanzata dall' con missiva del 6.12.2023, recante l'obbligo di pagamento, in favore della Gestione Commercianti, della complessiva somma di euro 17.015,53, di cui euro 11.864,45 a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2018.
A sostegno del ricorso deduceva: di essersi limitato a rivestire la carica di amministratore unico della senza aver mai partecipato al lavoro aziendale;
di aver ceduto, in data CP_2
30.12.2018, le proprie quote al socio;
che, nel periodo controverso, “le Parte_2 persone all'interno della erano n. 8 oltre il ricorrente”, sicchè del tutto irrilevante Pt_3 avrebbe dovuto considerarsi la circostanza di fatto, valorizzata dall' nel provvedimento CP_3
stato lavoratore a tempo indeterminato presso uno studio di consulenza. CP_ Tanto esposto in fatto e richiamati gli oneri probatori gravanti sull' il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare non dovuta la somma di € 17.015,53 CP_ richiesta dall' con provvedimento del 06.12.2023 per la motivazione di cui in narrativa.
2) Con vittoria delle spese di lite e loro diretta attribuzione in favore dei procuratori del ricorrente anticipatari”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Con distinto ricorso, depositato in data 9.12.2024, il predetto proponeva Pt_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 00208188 63 000, emesso in data
9.11.2024 in forza del mancato pagamento delle somme di cui alla precedente comunicazione di debito del 6.12.2023.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente reiterava le doglianze formulate nel ricorso per accertamento negativo del debito, concludendo per l'annullamento dell'avviso opposto.
CP_ L' si costituiva in giudizio, riproponendo le difese svolte nel pregresso giudizio.
Le due cause – iscritte ai nn. 7642/2024 e 10913/2024 R.G.L. – venivano riunite, sussistendo evidenti profili di connessione, soggettiva e parzialmente oggettiva, ai sensi degli artt. 274, comma 1, c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c.
Istruite documentalmente, all'esito dell'udienza del 14.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – le predette cause sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. I ricorsi riuniti sono fondati e meritano accoglimento, per le ragioni espresse dalla Corte di
Appello di Bari-Sezione Lavoro nella sentenza n. 398/2025, pubblicata in data 7.4.2025 e resa in una fattispecie similare perfettamente sovrapponibile a quella di cui si discute.
2.1. Si richiamano, per quanto d'interesse, i passaggi motivazionali della citata pronuncia.
“6. Orbene, come già opinato da questa Corte in fattispecie del tutto analoga alla presente
(cfr. sentenza n. 1730/2024 pubbl. il 03/02/2025 nel procedimento di appello iscritto tra le stesse parti al n. R.G. 1446/2023), è meritevole di condivisione la tesi della parte privata, in relazione alla infondatezza nel merito della pretesa contributiva, con conseguente assorbimento delle restanti doglianze.
6.1. Occorre premettere che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, l'iscrizione alla
Gestione Commercianti è obbligatoria ai sensi dell'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996 ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge, e cioè: a) la titolarità o la gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
2 b) la piena responsabilità e i rischi di gestione (con l'eccezione dei soci di;
c) la CP_2
partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n. 19273 del 19/07/2018; Cass. n.
5444/2013). Dunque, è presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla suddetta gestione assicurativa la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale o societaria, atteso che l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, bensì accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente, ancorché detta prevalenza debba più congruamente riferirsi al resto delle attività proprie del soggetto, piuttosto che agli altri fattori produttivi dell'impresa (così Cass. Sez. L, ordinanza n. 20162 del 2024; Cass. n. 22374 del 2021; Cass.
n. 7785 del 2017; Cass., Sez. Un. n. 3240/2010).
In altri termini, per essere iscritti a un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi è necessario l'espletamento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, contraddistinta dai requisiti dell'abitualità e della prevalenza (cfr. Cass. n. 19273/2018 cit.),
i quali devono riferirsi a un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l., al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, piuttosto che comparativamente in riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Detta interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale e, al contempo, a evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante e abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi (v. Cass. n. 19273/2018 cit.).
Alla stregua dei suesposti principi, l'attività inerente al ruolo di amministratore e quella esercitata come lavoratore si esplicano su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o, al limite, di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione a un'attività di gestione e l'espletamento di un'attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta a eseguire il contratto di società, assicurando il funzionamento
3 dell'organismo sociale e, sotto certi aspetti, la sua stessa esistenza, laddove, invece, l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.
In proposito la Suprema Corte ha puntualizzato che “in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione)” (cfr. Cass. n.
10426/2018). Amministrazione e operatività sono, dunque, attività distinte e autonome, ragion per cui distinto e autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione;
in altri termini, la qualifica di socio amministratore di una società di capitali non è di per sé significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale all'interno dell'azienda; ne consegue che essa è da sola inidonea a generare in capo al soggetto l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti (Cass. n. 1759/2021).
In particolare, la Cassazione (cfr. sent. n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, laddove “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far
4 scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”.
Con riferimento poi ai profili probatori, la stessa Corte di legittimità, in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio, ha evidenziato che “la verifica della sussistenza dei requisiti di legge (…) è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (…) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni” (cfr. Cass. ord. 11 febbraio 2020, n. 3292; Cass. n. 31709/2019;
Cass. n. 8613/2017; Cass. n. 23600/2009; Cass., n. 5763/2002)”. CP_ 2.2. Tanto chiarito, nella fattispecie in esame l' si è limitato a sostenere che “Il sig.
, che ha ricoperto le cariche di amministratore unico e socio unico della Parte_1
con c.f. anche nel 2018 (doc. 01 ), è stato CP_2 P.IVA_1 Parte_4
iscritto nella gestione commercianti in funzione della qualifica rivestita di amministratore unico e dell'attività svolta dallo stesso ricorrente sin dal 2012 (doc. 02
)”, aggiungendo che l'odierno ricorrente avrebbe Controparte_4 rappresentato “la figura centrale dell'impresa”, avendo egli esercitato “il comando, il controllo e la disciplina in termini di gestione e organizzazione dell'attività dell'impresa, al fine del concreto raggiungimento dell'oggetto sociale, con una attività nell'impresa e nel lavoro aziendale svolta in termini di stabilità, abitualità, continuatività, professionalità e prevalenza”.
L' ha inteso, quindi, desumere la prova della partecipazione personale al lavoro CP_3
aziendale dalle seguenti circostanze di fatto: “- domanda di iscrizione del 17/02/2012 con corretta compilazione del quadro AC;
- pagamento dei contributi fissi dovuti dal ricorrente alla Gestione commercianti per parte della prima rata e per seconda e quarta rata del 2018, con conseguente riconoscimento, da parte del ricorrente, della sua attività nell'ambito della ulteriore rispetto a quella di amministratore e legittimante l'iscrizione alla CP_2
gestione commerciante, e della stessa corretta iscrizione alla gestione commercianti in relazione a tale società (doc.ti 03 Contributi Fissi II e IV rata 2018 e 04 pagamento parziale I
Cont rata presso l' ); - dichiarazione della debenza di contributi fissi nel modello unico 2019
5 del ricorrente per l'anno 2018, con conseguente riconoscimento, da parte del ricorrente, della sua attività nell'ambito della ulteriore rispetto a quella di amministratore CP_2
e legittimante l'iscrizione alla gestione commerciante, e della stessa corretta iscrizione alla gestione commercianti in relazione a tale società (doc. 05 UNI_2018_QUADRO
[...]
; - istanza di cancellazione del 23/01/2019, con la quale il ricorrente C.F._1 ha dichiarato all' – tramite compilazione del quadro AC – la perdita dei requisiti di CP_1
iscrivibilità a far data dal 31/12/2018, così riconoscendo la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione per il periodo fino al 31/12/2018 (doc. 06 Sezione AC Comunica); - attestazione da parte dell'INAIL secondo cui “la società ha denunciato all'Inail lo svolgimento CP_2 di attività lavorativa da parte del socio in oggetto a decorrere dal 15.6.2010”, con relativa denuncia dell'attività lavorativa esercitata dal sig. sempre all'interno della Pt_1 CP_2
(doc.ti 07 Risposta INAIL e 08 Denuncia INAIL)” (cfr. pagg.
2-3 della memoria di
[...]
costituzione).
Inoltre, il ricorrente avrebbe omesso di compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi
Unico Persone Fisiche 2019 per l'anno d'imposta 2018.
2.3. Sennonchè, è appena il caso di osservare – in linea con le condivisibili argomentazioni di
App. Bari n. 398/2025 cit. – che “il dato della preesistenza dell'iscrizione dell'odierno appellato alla Gestione Commercianti non è dirimente, posto che nei regimi previdenziali obbligatori (siano essi pubblici o privati che svolgono funzioni pubbliche, come gli enti previdenziali privati), il tratto fondamentale dell'obbligazione contributiva è la sua inderogabilità e, quindi, la sua indisponibilità; essa trova fondamento normativo nell'art. 2115, co. 3, c.c., secondo cui è nullo qualsiasi patto diretto a eludere gli obblighi relativi alla previdenza e all'assistenza. Ciò in quanto l'obbligazione contributiva, sorgendo direttamente dalla legge ed essendo destinata a soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente tutelato (qual è la realizzazione della tutela previdenziale obbligatoria delle categorie di lavoratori assicurate), è integralmente sottratta a ogni possibilità di intervento da parte dell'autonomia dei privati. Conseguentemente, in linea di principio neppure è sostenibile che un'eventuale pregressa inazione giudiziale o financo il versamento volontario di diversa contribuzione possano costituire riconoscimento della debenza e persistenza dell'obbligo contributivo in contesa”.
D'altro canto, non vi è alcun elemento idoneo a dimostrare – né in tal senso è significativo il
CP_ complesso di circostanze riferite dall' come sopra riportate – che l'odierno ricorrente, quale socio ed amministratore unico della società, abbia altresì partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
6 Ed invero, l' non ha addotto alcun dato descrittivo onde lasciar apprezzare in che CP_3 termini avrebbe preso parte alla realizzazione dell'oggetto sociale, sicchè difettano Pt_1
del tutto, anche in punto di allegazione, elementi positivi volti a specificare l'effettiva attività materiale in tesi svolta dal contribuente, oltre che le eventuali modalità, tempistiche e caratteristiche della stessa.
Manca, in particolare, una congrua attività accertativa capace di fornire il benché minimo spunto in ordine alle modalità con cui l'azienda era organizzata e, quindi, in merito al contributo fornito dal ricorrente alla sua gestione, laddove la prova testimoniale all'uopo articolata dall' (cfr. punto B delle istanze istruttorie) s'appalesa sprovvista di specifica CP_3
valenza dimostrativa, risultando, per altro verso, irrilevante, in quanto avente ad oggetto una circostanza di fatto rilevabile documentalmente (cfr., a tal fine, la denuncia di iscrizione inoltrata all'Inail).
2.4. A ciò si aggiunga che il rilievo formulato dal Comitato Provinciale dell'Ente nella delibera di reiezione del ricorso amministrativo assevera la presenza, all'interno della compagine sociale, di un preposto (identificato in ), mentre la circostanza Persona_1 ivi valorizzata, secondo cui costui “…svolgeva attività di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato presso lo STUDIO ASS. TAVALAZZI-MONTANARI-COSTA…TMC NOT” (cfr. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente), non si rivela, in linea di principio, incompatibile con la sua diretta partecipazione all'attività d'impresa.
CP_ La prospettazione dell' riposa, infatti, sul dedotto svolgimento di un'attività di lavoro subordinato da parte del predetto preposto, ma non introduce elementi di fatto idonei a sovvertire – in concreto – il dato documentale, quale evincibile dalla visura storica della in cui v'è menzione della nomina di “alla carica di preposto CP_2 Persona_1 con atto del 05/11/2009” (cfr. pag. 15 della visura della C.C.I.A.A., doc. 6, fascicolo di parte ricorrente).
2.5. Conclusivamente, il solo possesso della qualità di amministratore unico della menzionata società di capitali da parte di è – come affermato dalla giurisprudenza sopra Parte_1
menzionata – insufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva di cui alla comunicazione di debito del 6.12.2023.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso va accolto, dovendo dichiararsi non dovuta dalla parte ricorrente la somma di euro 17.015,03, quale pretesa dall'Istituto con comunicazione di debito del 6.12.2023.
Per le medesime ragioni deve essere annullato l'avviso di addebito n. 397 2024 00208188 63
000, stante l'infondatezza della pretesa contributiva, dovendosi soltanto soggiungere – per
7 CP_ completezza di motivazione – che, contrariamente a quanto eccepito dall' alcuna violazione del ne bis in idem è dato riscontrare nell'opposizione spiegata avverso il suddetto avviso.
Difatti, correttamente ha impugnato l'avviso di addebito, posto che, alla luce del più Pt_1
recente orientamento di legittimità, “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito - nella specie opposizione avverso la nota di variazione della posizione assicurativa territoriale (cd. p.a.t.) - perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in precedenza” (Cass. Sez. Lav. n. 6199 del 7.3.2024).
In definitiva, ove non avesse tempestivamente impugnato l'avviso in questione, l'opponente – pur avendo intrapreso, prima della notifica dell'avviso medesimo, un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo –, non avrebbe potuto conseguire alcun risultato giuridicamente apprezzabile, giacchè egli sarebbe incorso in una preclusione non già “di carattere meramente procedurale” (come sostenuto da Cass. n. 16203/2008), bensì di carattere sostanziale, importando la perentorietà del termine di cui all'art. 24, comma 5, D.lgs.
n. 46/1999 la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi (così, in motivazione, Cass. n. 6199/2024 cit.).
Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame delle residue questioni dibattute fra le parti.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, Avv.ti Giovanni Renna e Annalisa Boccuni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara non dovuta da la somma di euro Parte_1
CP_ 17.015,03, quale pretesa dall' con comunicazione di debito del 6.12.2023;
b) annulla altresì l'avviso di addebito n. 397 2024 00208188 63 000;
8 CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00, oltre contributo unificato per euro 43,00, nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Giovanni Renna e Annalisa Boccuni.
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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