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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8912 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7798/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alessia Evangelisti e dell'avv. Ilaria Passerini, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori (pec:
- Email_1
); Email_2
RICORRENTE
(C.F. ) nato a [...] il [...], con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Ylli Pace, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec: ); Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis .39 c.p.c.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, premesso che dalla Parte_1
relazione more uxorio con era nata la figlia minore (Roma, CP_1 Per_1
27.08.2013) e che con decreto n. 306/2020 RG il Tribunale di Roma, in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, così provvedeva: “1)affida la Per_ figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturali e delle sue aspirazioni ed assumendo separatamente solo le decisioni concernenti questioni di ordinaria
Per_ amministrazione;
2)dispone che la figlia minore sia collocata, in via prevalente, presso la madre;
3)dispone che il padre possa vedere la figlia minore
Per_
quando vorrà', previo accordo con la madre, e, comunque, in difetto di diverso accordo, a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore
10.00 in caso di sospensione dell'attività scolastica con prelievo presso il domicilio materno anche delegando una baby sitter ) fino alla domenica sera alle ore 20.00 con riaccompagno presso il domicilio materno, durante la settimana in cui la tiene durante il weekend il martedì dall'uscita da scuola (o alle ore 10.00 in caso di sospensione dell'attività scolastica con prelievo presso il domicilio materno anche delegando una baby sitter) fino al martedì mattina con riaccompagno a scuola, durante la settimana in cui non la tiene durante il 14 weekend dal martedì all'uscita da scuola (o alle ore 10.00 in caso di sospensione dell'attività scolastica con prelievo presso il domicilio materno anche delegando una baby sitter) fino al giovedì mattina con riaccompagno a scuola, durante le vacanze scolastiche natalizie dal 23 dicembre alle ore 10.00 al 30 dicembre alle ore 20.00 o dal 30 dicembre alle ore 20.00 al 6 gennaio alle ore 20.00 , ad anni alterni, per una settimana durante l'inverno (cd settimana bianca), durante le vacanze scolastiche estive una settimana nel mese di giugno (stesso periodo spetterà alla madre sempre ne mese di giugno), nel mese di luglio 2022 per quindici giorni alternati con la madre, nel mese di agosto 2022 per quindici giorni alternati con la madre, nell'anno 2023 per trenta giorni consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, per il suo compleanno e per la festa del papà (la bambina starà con la mamma il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa della mamma), ad anni alterni per il compleanno della minore;
4)invita le parti ad iniziare o proseguire un comune percorso di sostegno alla genitorialità nonché ad iniziare o proseguire percorsi psicoterapeutici individuali secondo le indicazioni del CTU e come concordato in quella sede;
5)invita le parti a far intraprendere alla figlia
Per_ minore un percorso psicoterapeutico individuale secondo le indicazioni del
CTU e come concordato in quella sede;
6)pone a carico di un CP_1
assegno pari ad euro 1000,00 quale contributo per il mantenimento della figlia Per_
da corrispondersi a con decorrenza dalla data della domanda Parte_1
al suo domicilio o con bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7)pone a carico di il pagamento del 70% delle spese straordinarie CP_1
Per_ mediche, sportive e di istruzione necessarie per la figlia minore come indicate in motivazione”, chiedeva l'attuazione dei provvedimenti, in quanto disattesi dal padre della minore così come indicato nel ricorso;
a sostegno della domanda parte ricorrente deduceva il grave pregiudizio in capo alla minore , atteso Per_1
l'ingiustificato rifiuto del padre a prestare il consenso richiesto per la visita neuro- psichiatrica e per il percorso di sostegno psicologico e chiedeva, altresì, in difetto del consenso del resistente, una modifica delle condizioni di affido della minore.
, costituitosi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto CP_1
dalla controparte, e chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, posto che il resistente aveva già prestato il proprio consenso e il proprio nulla osta alle richieste di visita neuro-psichiatrica ed eventuale percorso di sostegno psicologico della minore.
All'udienza del 22.04.2024, comparse le parti personalmente, ed emersa la necessità di una visita neuro psichiatrica e un percorso psicologico della minore, il
Giudice, invitate le parti a trovare un accordo sul nome dello psicologo per la minore, delegava, in difetto, i Servizi Sociali incaricati, a trasmettere una relazione di accertamento delle condizioni psico-fisiche della minore.
Con relazione pervenuta in data 23.05.2024, i Servizi Sociali confermavano la necessità di un percorso psicologico per la minore.
Con provvedimento del 04.12.2024 il GD, all'esito della riunione del presente giudizio a quello recante il n.r.g. 24074/2024, pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto la modifica delle condizioni in essere di affidamento e collocamento di , confermava i provvedimenti vigenti e nominava il curatore Per_1
speciale della minore, il quale, costituitosi in giudizio, chiedeva la prosecuzione degli interventi di aiuto già disposti dal Tribunale in favore di . Per_1
Nelle more del giudizio le parti, raggiungevano un accordo in ordine alla regolamentazione dell'affido e del mantenimento della minore, depositando l'istanza congiunta di modifica. All'esito dell'udienza cartolare del 24.04.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni di seguito riportate: “1. La figlia minore continuerà ad essere affidata in Persona_2
via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con collocamento alternato in ragione di una settimana ciascuno, presso entrambi i genitori, mantenendo la residenza solo formale presso la casa materna. Ed infatti la minore, permarrà presso ciascun genitore, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola al venerdì successivo all'ingresso a scuola, durante il periodo scolastico, o dal venerdì mattina alle ore 8,00 (salvo diverso accordo) al di fuori dei giorni di scuola. Detta nuova organizzazione sarà attuata con decorrenza da venerdì 28 marzo 2025 presso il genitore con il quale
Per_ Per_
trascorrerà il weekend. – Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, resterà presso ciascun genitore nelle settimane dal 22.12 dall'uscita di scuola al
30.12 alle ore 8,00 (salvo diverso accordo tra le parti) e dal 30.12 al 7.01 con riaccompagno a scuola indipendentemente dalla settimana di spettanza;
le parti avranno comunque cura di garantirsi reciprocamente un adeguato diritto di frequentazione qualora il periodo di vacanza dovesse rappresentare la prosecuzione della settimana di loro spettanza;
si adopererà e si impegnerà a concedere all'altro e garantirà all'altro genitore di non prolungare il periodo con la figlia oltre;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dall'ultimo giorno di scuola (orario di uscita) fino alla ripresa delle lezioni (con riaccompagno a scuola) indipendentemente dalla settimana di spettanza. Le parti avranno comunque cura di garantirsi reciprocamente un adeguato diritto di frequentazione qualora il periodo di vacanza dovesse rappresentare la prosecuzione della settimana di loro spettanza. – durante i compleanni dei genitori o la festa della mamma e del papà, la giornata verrà trascorsa con il festeggiato dall'uscita di scuola, o dalle ore 8,00 del mattino, fino al giorno successivo con riaccompagno a scuola o casa alle 8,00 del mattino (salvo diverso accordo); - durante il periodo estivo i genitori si alterneranno in ragione di 15 giorni divisi dal 1° al 15 luglio e dl 16 al 31 luglio e dal 1° al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto ad anni alterni;
2. Il signor CP_1
corrisponderà alla sig.ra quale contributo al mantenimento della Parte_1
Per_ figlia , la somma complessiva di euro 500,00 che dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico direttamente sulle coordinate bancarie già in suo possesso, ed adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di aprile dell'anno successivo al presente accordo;
il sig. si farà, CP_1
Per_ altresì, carico del 50% delle spese straordinarie per la figlia minore , come da protocollo del Tribunale di Roma che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
la suddetta modifica dell'importo avrà effetto con decorrenza dal mese di aprile 2025; 3. il sig. si impegna a versare unitamente all'assegno di CP_1 mantenimento sopra indicato, l'importo omnicomprensivo di euro 3.600,00
(tremilaseicento/00) a titolo di arretrati aggiornamento ISTAT dovuti per gli anni precedenti, mediante il versamento mensile di euro 200,00 con scadenza entro il 5 di ogni mese. Tale versamento avverrà con 18 rate mensili di euro 200,00 cadauna con decorrenza dal mese di aprile 2025; 4. il sig. in proprio e nella qualità CP_1
Per_ di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , si impegna e si obbliga alla remissione delle querele oggetto dei seguenti procedimenti, contestualmente alla data di sottoscrizione del presente accordo: Proc. N. 9933/23
RG Dib. VIII sez. Dr.ssa Marcelli, ud. 14.03.25; Proc. N. 28791/24 RG NR Dr.ssa
Fazi. Lo stesso si impegna, altresì, a revocare la costituzione di parte civile ovvero a non depositare nota spese e conclusioni nel procedimento n. 9933/23 RG Dib.
Roma all'udienza prossima del 14.03.25. Il sig. si impegna e obbliga altresì CP_1
Per_ a non costituirsi parte civile, per sé e per la figlia minore , nel procedimento n. 28791/24 RG NR – Procura di Roma, stante la procedibilità d'ufficio dei reati contestati, per tutti i fatti di cui all'imputazione e comunque ad essa collegati, rinunciando a qualsiasi pretesa risarcitoria e/o di altra natura connessa ai fatti oggetto di querela. La sig.ra dichiara di accettare espressamente e Parte_1
incondizionatamente la remissione delle querele rinunciando a qualsiasi pretesa risarcitoria e/o di altra natura connessa ai fatti oggetto di querela. La sig.ra Pt_1 dichiara di essere stata informata che l'accettazione della remissione della querela non comporta l'estinzione dl reato e la conseguente definizione del procedimento penale per quei reati procedibili d'ufficio. La presente dichiarazione viene rilasciata in forma libera e spontanea senza alcuna costrizione o pressione esterna.
5. Le parti si danno reciprocamente atto e si impegnano a proseguire il percorso avviato presso la Dr.ssa sino al 30.06.2025, valutando, eventualmente, a CP_2
loro discrezione, la prosecuzione dello stesso dal mese di settembre 2025 senza che la volontà o decisione dell'uno possa prevalere su quella dell'altro.
6. Le parti si danno reciprocamente atto di voler definire con il presente accordo ogni reciproca posizione pendente alla data odierna, direttamente o indirettamente connessa alla presente vicenda, sia giudiziale che stragiudiziale, e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad eccezione degli impegni assunti con il presente accordo. L'accordo viene raggiunto con una grande collaborazione e senso di responsabilità tra le parti genitoriali tenuto conto del superiore interesse della minore e rappresenta, altresì, il collocamento maggiormente favorevole per lo sviluppo della figlia a tutela del suo diritto ad una effettiva Persona_2
bigenitorialità.
7. Le parti dichiarano che tutte le spese di questo giudizio e di tutti i giudizi ad oggi pendenti, sono compensate tra loro”.
Il GD preso atto rimetteva la decisione al Collegio.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, che appaiono conformi all'interesse della prole minorenne, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così decide:
- Dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite e condanna le parti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dall'avv.Marco Grazioli, nella qualità di curatore speciale della figlia minore nella misura pari ad Euro 1600,00 oltre IVA e CNF;
Così deciso in Roma, in data 6.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7798/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alessia Evangelisti e dell'avv. Ilaria Passerini, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori (pec:
- Email_1
); Email_2
RICORRENTE
(C.F. ) nato a [...] il [...], con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Ylli Pace, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec: ); Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis .39 c.p.c.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, premesso che dalla Parte_1
relazione more uxorio con era nata la figlia minore (Roma, CP_1 Per_1
27.08.2013) e che con decreto n. 306/2020 RG il Tribunale di Roma, in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, così provvedeva: “1)affida la Per_ figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturali e delle sue aspirazioni ed assumendo separatamente solo le decisioni concernenti questioni di ordinaria
Per_ amministrazione;
2)dispone che la figlia minore sia collocata, in via prevalente, presso la madre;
3)dispone che il padre possa vedere la figlia minore
Per_
quando vorrà', previo accordo con la madre, e, comunque, in difetto di diverso accordo, a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore
10.00 in caso di sospensione dell'attività scolastica con prelievo presso il domicilio materno anche delegando una baby sitter ) fino alla domenica sera alle ore 20.00 con riaccompagno presso il domicilio materno, durante la settimana in cui la tiene durante il weekend il martedì dall'uscita da scuola (o alle ore 10.00 in caso di sospensione dell'attività scolastica con prelievo presso il domicilio materno anche delegando una baby sitter) fino al martedì mattina con riaccompagno a scuola, durante la settimana in cui non la tiene durante il 14 weekend dal martedì all'uscita da scuola (o alle ore 10.00 in caso di sospensione dell'attività scolastica con prelievo presso il domicilio materno anche delegando una baby sitter) fino al giovedì mattina con riaccompagno a scuola, durante le vacanze scolastiche natalizie dal 23 dicembre alle ore 10.00 al 30 dicembre alle ore 20.00 o dal 30 dicembre alle ore 20.00 al 6 gennaio alle ore 20.00 , ad anni alterni, per una settimana durante l'inverno (cd settimana bianca), durante le vacanze scolastiche estive una settimana nel mese di giugno (stesso periodo spetterà alla madre sempre ne mese di giugno), nel mese di luglio 2022 per quindici giorni alternati con la madre, nel mese di agosto 2022 per quindici giorni alternati con la madre, nell'anno 2023 per trenta giorni consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, per il suo compleanno e per la festa del papà (la bambina starà con la mamma il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa della mamma), ad anni alterni per il compleanno della minore;
4)invita le parti ad iniziare o proseguire un comune percorso di sostegno alla genitorialità nonché ad iniziare o proseguire percorsi psicoterapeutici individuali secondo le indicazioni del CTU e come concordato in quella sede;
5)invita le parti a far intraprendere alla figlia
Per_ minore un percorso psicoterapeutico individuale secondo le indicazioni del
CTU e come concordato in quella sede;
6)pone a carico di un CP_1
assegno pari ad euro 1000,00 quale contributo per il mantenimento della figlia Per_
da corrispondersi a con decorrenza dalla data della domanda Parte_1
al suo domicilio o con bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7)pone a carico di il pagamento del 70% delle spese straordinarie CP_1
Per_ mediche, sportive e di istruzione necessarie per la figlia minore come indicate in motivazione”, chiedeva l'attuazione dei provvedimenti, in quanto disattesi dal padre della minore così come indicato nel ricorso;
a sostegno della domanda parte ricorrente deduceva il grave pregiudizio in capo alla minore , atteso Per_1
l'ingiustificato rifiuto del padre a prestare il consenso richiesto per la visita neuro- psichiatrica e per il percorso di sostegno psicologico e chiedeva, altresì, in difetto del consenso del resistente, una modifica delle condizioni di affido della minore.
, costituitosi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto CP_1
dalla controparte, e chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, posto che il resistente aveva già prestato il proprio consenso e il proprio nulla osta alle richieste di visita neuro-psichiatrica ed eventuale percorso di sostegno psicologico della minore.
All'udienza del 22.04.2024, comparse le parti personalmente, ed emersa la necessità di una visita neuro psichiatrica e un percorso psicologico della minore, il
Giudice, invitate le parti a trovare un accordo sul nome dello psicologo per la minore, delegava, in difetto, i Servizi Sociali incaricati, a trasmettere una relazione di accertamento delle condizioni psico-fisiche della minore.
Con relazione pervenuta in data 23.05.2024, i Servizi Sociali confermavano la necessità di un percorso psicologico per la minore.
Con provvedimento del 04.12.2024 il GD, all'esito della riunione del presente giudizio a quello recante il n.r.g. 24074/2024, pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto la modifica delle condizioni in essere di affidamento e collocamento di , confermava i provvedimenti vigenti e nominava il curatore Per_1
speciale della minore, il quale, costituitosi in giudizio, chiedeva la prosecuzione degli interventi di aiuto già disposti dal Tribunale in favore di . Per_1
Nelle more del giudizio le parti, raggiungevano un accordo in ordine alla regolamentazione dell'affido e del mantenimento della minore, depositando l'istanza congiunta di modifica. All'esito dell'udienza cartolare del 24.04.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni di seguito riportate: “1. La figlia minore continuerà ad essere affidata in Persona_2
via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con collocamento alternato in ragione di una settimana ciascuno, presso entrambi i genitori, mantenendo la residenza solo formale presso la casa materna. Ed infatti la minore, permarrà presso ciascun genitore, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola al venerdì successivo all'ingresso a scuola, durante il periodo scolastico, o dal venerdì mattina alle ore 8,00 (salvo diverso accordo) al di fuori dei giorni di scuola. Detta nuova organizzazione sarà attuata con decorrenza da venerdì 28 marzo 2025 presso il genitore con il quale
Per_ Per_
trascorrerà il weekend. – Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, resterà presso ciascun genitore nelle settimane dal 22.12 dall'uscita di scuola al
30.12 alle ore 8,00 (salvo diverso accordo tra le parti) e dal 30.12 al 7.01 con riaccompagno a scuola indipendentemente dalla settimana di spettanza;
le parti avranno comunque cura di garantirsi reciprocamente un adeguato diritto di frequentazione qualora il periodo di vacanza dovesse rappresentare la prosecuzione della settimana di loro spettanza;
si adopererà e si impegnerà a concedere all'altro e garantirà all'altro genitore di non prolungare il periodo con la figlia oltre;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dall'ultimo giorno di scuola (orario di uscita) fino alla ripresa delle lezioni (con riaccompagno a scuola) indipendentemente dalla settimana di spettanza. Le parti avranno comunque cura di garantirsi reciprocamente un adeguato diritto di frequentazione qualora il periodo di vacanza dovesse rappresentare la prosecuzione della settimana di loro spettanza. – durante i compleanni dei genitori o la festa della mamma e del papà, la giornata verrà trascorsa con il festeggiato dall'uscita di scuola, o dalle ore 8,00 del mattino, fino al giorno successivo con riaccompagno a scuola o casa alle 8,00 del mattino (salvo diverso accordo); - durante il periodo estivo i genitori si alterneranno in ragione di 15 giorni divisi dal 1° al 15 luglio e dl 16 al 31 luglio e dal 1° al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto ad anni alterni;
2. Il signor CP_1
corrisponderà alla sig.ra quale contributo al mantenimento della Parte_1
Per_ figlia , la somma complessiva di euro 500,00 che dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico direttamente sulle coordinate bancarie già in suo possesso, ed adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di aprile dell'anno successivo al presente accordo;
il sig. si farà, CP_1
Per_ altresì, carico del 50% delle spese straordinarie per la figlia minore , come da protocollo del Tribunale di Roma che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
la suddetta modifica dell'importo avrà effetto con decorrenza dal mese di aprile 2025; 3. il sig. si impegna a versare unitamente all'assegno di CP_1 mantenimento sopra indicato, l'importo omnicomprensivo di euro 3.600,00
(tremilaseicento/00) a titolo di arretrati aggiornamento ISTAT dovuti per gli anni precedenti, mediante il versamento mensile di euro 200,00 con scadenza entro il 5 di ogni mese. Tale versamento avverrà con 18 rate mensili di euro 200,00 cadauna con decorrenza dal mese di aprile 2025; 4. il sig. in proprio e nella qualità CP_1
Per_ di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , si impegna e si obbliga alla remissione delle querele oggetto dei seguenti procedimenti, contestualmente alla data di sottoscrizione del presente accordo: Proc. N. 9933/23
RG Dib. VIII sez. Dr.ssa Marcelli, ud. 14.03.25; Proc. N. 28791/24 RG NR Dr.ssa
Fazi. Lo stesso si impegna, altresì, a revocare la costituzione di parte civile ovvero a non depositare nota spese e conclusioni nel procedimento n. 9933/23 RG Dib.
Roma all'udienza prossima del 14.03.25. Il sig. si impegna e obbliga altresì CP_1
Per_ a non costituirsi parte civile, per sé e per la figlia minore , nel procedimento n. 28791/24 RG NR – Procura di Roma, stante la procedibilità d'ufficio dei reati contestati, per tutti i fatti di cui all'imputazione e comunque ad essa collegati, rinunciando a qualsiasi pretesa risarcitoria e/o di altra natura connessa ai fatti oggetto di querela. La sig.ra dichiara di accettare espressamente e Parte_1
incondizionatamente la remissione delle querele rinunciando a qualsiasi pretesa risarcitoria e/o di altra natura connessa ai fatti oggetto di querela. La sig.ra Pt_1 dichiara di essere stata informata che l'accettazione della remissione della querela non comporta l'estinzione dl reato e la conseguente definizione del procedimento penale per quei reati procedibili d'ufficio. La presente dichiarazione viene rilasciata in forma libera e spontanea senza alcuna costrizione o pressione esterna.
5. Le parti si danno reciprocamente atto e si impegnano a proseguire il percorso avviato presso la Dr.ssa sino al 30.06.2025, valutando, eventualmente, a CP_2
loro discrezione, la prosecuzione dello stesso dal mese di settembre 2025 senza che la volontà o decisione dell'uno possa prevalere su quella dell'altro.
6. Le parti si danno reciprocamente atto di voler definire con il presente accordo ogni reciproca posizione pendente alla data odierna, direttamente o indirettamente connessa alla presente vicenda, sia giudiziale che stragiudiziale, e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad eccezione degli impegni assunti con il presente accordo. L'accordo viene raggiunto con una grande collaborazione e senso di responsabilità tra le parti genitoriali tenuto conto del superiore interesse della minore e rappresenta, altresì, il collocamento maggiormente favorevole per lo sviluppo della figlia a tutela del suo diritto ad una effettiva Persona_2
bigenitorialità.
7. Le parti dichiarano che tutte le spese di questo giudizio e di tutti i giudizi ad oggi pendenti, sono compensate tra loro”.
Il GD preso atto rimetteva la decisione al Collegio.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, che appaiono conformi all'interesse della prole minorenne, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così decide:
- Dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite e condanna le parti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dall'avv.Marco Grazioli, nella qualità di curatore speciale della figlia minore nella misura pari ad Euro 1600,00 oltre IVA e CNF;
Così deciso in Roma, in data 6.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi