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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/11/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 11/11/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1135/2024 R.G. e vertente
TRA
nato il [...] a [...], ed ivi Parte_1
residente in
Contrada Maddalena n. 18, C.F. ( ), rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv. Antonio TIMPANARO ed elettivamente con Lui domiciliato in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro
Giusto
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio
Legale della sede Provinciale dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/04/2024 nei confronti dell' , parte CP_1
ricorrente riferiva di aver espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze dell'Azienda LP NO CO con sede legale a Patti (ME) Via Sant'Antonino n. 22 per l'anno 2020 per 101 giornate lavorative;
che per tale anno era stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' aveva erogato le CP_1
prestazioni spettanti al ricorrente come per legge.
Esponeva che, con missiva datata 27/02/2024 pervenuta il 14/03/2024,
l' chiedeva la restituzione della somma di € 2.792,70 a titolo di CP_1
prestazione di disoccupazione agricola non spettante per i seguenti motivi:
“Revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n. CP_1
4800.29/09/2022.0488349 – interessi legali”.
Precisava di aver presentato avverso tale provvedimento ricorso amministrativo, che non sortiva esito positivo.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di ritenere e dichiarare nullo e/o erroneo l'atto impugnato e conseguentemente annullarlo privandolo di ogni effetto di legge ordinando all' la restituzione delle eventuali somme CP_1
trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
in via subordinata, di accertare il proprio diritto ad essere iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2020 e, pertanto, che nulla era dovuto all' da esso CP_1
ricorrente a titolo di restituzione di somme percepite per la maturata disoccupazione agricola, con vittoria di spese da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la riunione CP_1
del giudizio a quello portante il n. 170/2023 R.G. -riguardante la cancellazione dagli elenchi anagrafici per l'annualità 2020. Nel merito contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
2 All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Oggetto del presente giudizio è l'azione di accertamento negativo della pretesa azionata dall' , che ha chiesto alla parte ricorrente la CP_1
restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, sul presupposto della mancata iscrizione (o cancellazione) del suo nominativo dagli elenchi di lavoratori agricoli.
Il ricorrente ha prodotto sentenza n. 790/2025 emessa dal Tribunale di
Patti, con cui è stato dichiarato il diritto dell'istante alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per 101 giornate nell'anno 2020
(giudizio non riunito poiché in diversa fase rispetto al presente).
In considerazione di tanto, deve ritenersi venuto meno il presupposto che ha originato l'indebito per l'anno 2020: avendo il ricorrente ottenuto la reiscrizione negli elenchi per l'anno in contestazione, è evidente che le somme già liquidate dall' a titolo di indennità di disoccupazione per CP_1
l'anno 2020 fossero dovute, con l'effetto che la pretesa restitutoria dell'
, in quanto formulata sul presupposto - ritenuto poi giudizialmente CP_1
infondato - della fittizietà del rapporto di lavoro, deve ritenersi insussistente.
Deve, infine, evidenziarsi che non è stato dedotto dalle parti, alla prima occasione utile di difesa, l'eventuale appello o altra circostanza che abbia impedito il passaggio in giudicato della sentenza prodotta.
Per tale ragione, non potendosi da un lato dire alcunché in merito al presupposto per l'indebito anno 2020, il riconoscimento in autonomo procedimento delle ragioni di parte ricorrente rende irripetibili le somme erogate, portando dunque all'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate in dispositivo ex
D.M. n. 147/2022, parametri minimi e in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 15/04/2024 nei confronti dell'
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara l'illegittimità della richiesta di indebito per la somma di €
2.792,70 a titolo di disoccupazione agricola e per l'effetto, condanna l' alla restituzione di detta somma alla ricorrente, ove già CP_1
trattenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412 del 1991;
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro € 886,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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