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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 558/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Maria Nesi;
e
(C.F: ), nato a [...] il l'8.01.1967, Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mary Dominici;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. La casa coniugale sita in VIA SANTISSIMO SALVATORE N. 3 Comune BR (RM) di proprietà del Sig. , sarà temporaneamente abitata dalla moglie che la rilascerà entro Parte_2 e non oltre il 01 l i propri effetti personali.
2. Il sig. corrisponderà Parte_2 alla moglie a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di euro 500,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di aprile 2025; 3. A far data dal 01 luglio 2028 o di altra data antecedente o susseguente coincidente, comunque, con il rilascio dell'immobile già casa coniugale, il sig. Pt_2
corrisponderà alla moglie a titolo di assegno di mantenimento, a modifica del precedent
[...] la somma mensile di euro 600,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese.
4. Il sig. Parte_2 provvederà al pagamento delle sole utenze (LUCE, GAS, ACQUA, RIFIUTI, C TELEFONO) della casa familiare sita in VIA SANTISSIMO SALVATORE N. 3 Comune BR (RM) fino al 01 luglio 2028 o di altra data antecedente o susseguente coincidente, comunque, con il rilascio dell'immobile già casa coniugale. Nulla sarà più dovuto dal lla Pt_2 Pt_1
a tale titolo dal giorno del rilascio della casa coniugale.
5. Il Sig. si farà carico Parte_2 Per_ integralmente del mantenimento della figlia anche studentess endo a tutte le spese ordinarie e straordinarie.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bracciano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 558/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Maria Nesi;
e
(C.F: ), nato a [...] il l'8.01.1967, Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mary Dominici;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. La casa coniugale sita in VIA SANTISSIMO SALVATORE N. 3 Comune BR (RM) di proprietà del Sig. , sarà temporaneamente abitata dalla moglie che la rilascerà entro Parte_2 e non oltre il 01 l i propri effetti personali.
2. Il sig. corrisponderà Parte_2 alla moglie a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di euro 500,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di aprile 2025; 3. A far data dal 01 luglio 2028 o di altra data antecedente o susseguente coincidente, comunque, con il rilascio dell'immobile già casa coniugale, il sig. Pt_2
corrisponderà alla moglie a titolo di assegno di mantenimento, a modifica del precedent
[...] la somma mensile di euro 600,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese.
4. Il sig. Parte_2 provvederà al pagamento delle sole utenze (LUCE, GAS, ACQUA, RIFIUTI, C TELEFONO) della casa familiare sita in VIA SANTISSIMO SALVATORE N. 3 Comune BR (RM) fino al 01 luglio 2028 o di altra data antecedente o susseguente coincidente, comunque, con il rilascio dell'immobile già casa coniugale. Nulla sarà più dovuto dal lla Pt_2 Pt_1
a tale titolo dal giorno del rilascio della casa coniugale.
5. Il Sig. si farà carico Parte_2 Per_ integralmente del mantenimento della figlia anche studentess endo a tutte le spese ordinarie e straordinarie.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bracciano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone