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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6195/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 6195/2022 promossa da
, nata a [...] il [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. BONACCORSO SEBASTIANO MAURO giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. IMBROGIANO VITO, giusta procura in atti;
resistente
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
MARCHESE GAETANA ANGELA
intervenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/11/2022, ha esposto di avere contratto Parte_1
matrimonio con , nato a [...] il [...], e di avere ottenuto la pronuncia di _3
cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 4842/2018 del Tribunale civile di
1 Catania, pubblicata il 12/12/2018, con la quale è stato previsto in proprio favore un assegno divorzile di euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Successivamente, aveva contratto matrimonio in data 24.10.2019 con Persona_1 CP_1
, nata a [...] il [...], e poco dopo il 20/05/2022 Lo era deceduto, sicché
[...] Persona_1
la ricorrente, non avendo nel frattempo contratto nuove nozze, ha dedotto di avere presentato domanda all' per ottenere la liquidazione della pensione indiretta del de cuius, ottenendo un CP_2
provvedimento di accantonamento in via cautelativa del 50% della somma dovuta.
Pertanto, la ricorrente ha concluso chiedendo, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n° 898,
di ritenere e dichiarare il proprio diritto, quale ex coniuge divorziata, ad una quota non inferiore al
90% della pensione indiretta di e per l'effetto di attribuire alla ricorrente il trattamento _3
della pensione nella quota suindicata e gli assegni spettanti al defunto.
Ha chiesto altresì di ordinare all' di erogare quanto spettante con decorrenza dalla data del CP_2
primo giorno del mese successivo al decesso di avvenuto in data 20 maggio 2022, _3
oltre interessi legali sino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
L' costituendosi in giudizio ha dedotto di avere effettuato l'erogazione della pensione indiretta CP_2
in favore di nella misura del 50% e ha chiesto di decidere la ripartizione secondo Controparte_1
giustizia, rimanendo indenne dalle conseguenze del giudizio.
Si è costituita nel procedimento , che ha chiesto: 1) in via preliminare Controparte_1
accertare e dichiarare che non ha mai percepito l'assegno periodico divorzile Parte_1
dall'ex marito, ; 2) accertare e dichiarare che la ricorrente convive di fatto e stabilmente _3
con il sig. ; 3) per l'effetto, rigettare la domanda spiegata in ricorso dalla ricorrente Persona_2
CP_
, per tutti i motivi esposti;
4) ordinare all' in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., di erogare a l'intero importo della pensione indiretta di Controparte_1
CP_ ; 5) ordinare all' di erogare alla resistente sig.ra tutte _3 Controparte_1
somme accantonate dalla data del decesso di o le somme spettanti alla stessa come _3
accertato in corso di causa;
6) in subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda
2 avversaria, di ridurre la somma richiesta della ricorrente a titolo di pensione indiretta alla somma ritenuta congrua relativamente all'entità dell'assegno divorzile, pari a € 200,00, e delle condizioni economiche delle parti, con vittoria di spese e compensi di lite.
Rigettate le richieste di prova orale la causa è stata successivamente rimessa al Collegio per la decisione.
Ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 della l. n. 898/70: “2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di
un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è
stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla
pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia
anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal
tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata
la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare
dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a
ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a
chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
Nel caso di specie, si è opposta al riconoscimento del diritto di Controparte_1 [...]
alla quota di pensione indiretta dall'ex coniuge deceduto , deducendo Parte_1 Persona_1
che la stessa non avrebbe mai di fatto percepito l'assegno divorzile, avendo soltanto posto in essere un pignoramento presso il datore di lavoro del . _3
L'argomento prospettato dalla resistente è infondato.
Difatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare come occorra dare dimostrazione specifica della rinuncia all'assegno divorzile perché tale circostanza possa assumere rilevanza ai fini del mancato riconoscimento della pensione di reversibilità: “In tema di assegno divorzile, una volta
che l'emolumento sia stato riconosciuto in sede giudiziale, senza subire decisioni di revoca o
3 modifica, la mancata corresponsione di esso in concreto, per un periodo più o meno lungo senza che
vi sia stata una reazione, giudiziale o stragiudiziale, da parte del coniuge-creditore, non comporta,
ipso facto, la rinuncia al diritto, senza che vi sia stata una necessaria e corrispondente verifica
giudiziale in ordine all'effettività della stessa rinuncia e alle correlate modificazioni dei presupposti
per la sua percezione” (Cass. civ. n. 12/10/2021, n.27875).
In conformità al predetto orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte ha chiarito che: “In caso
di morte dell'ex coniuge, il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art.
9, comma 2, l. n. 898 del 1970, che scaturisce, assieme agli altri presupposti, dal riconoscimento
giudiziale, in suo favore, dell'assegno di divorzio, non viene meno per effetto della rinuncia
stragiudiziale a detto assegno da parte del suo titolare, essendo necessario un provvedimento
giurisdizionale che accerti l'effettiva e definitiva rinuncia a tale emolumento” (Cassazione civile sez.
I, 18/04/2023, n.10291).
Nel caso di specie, sebbene non abbia versato spontaneamente l'assegno divorzile, la _3
ricorrente ha dimostrato di avere avviato il pignoramento a tale titolo già nel 2020 per tale causale e alcuna rinuncia all'assegno divorzile da parte della ricorrente è stata accertata giudizialmente (o in via stragiudiziale).
Altrettanto indimostrato risulta l'altro profilo dedotto da parte resistente in ordine ad una nuova convivenza more uxorio avviata da con tale (circostanza che certo non può Parte_1 Per_2
ritenersi provata sulla base di mere risultanze anagrafiche peraltro non conformi nel tempo), posto che in ogni caso la ricorrente ha dato prova di non avere contratto nuove nozze.
Sussistono quindi i presupposti in capo alla ricorrente per il riconoscimento di quota parte della pensione dell'ex coniuge deceduto.
Venendo, infine, all'argomento speso da parte resistente in ordine alle modalità di ripartizione della pensione indiretta di e al limite costituito dalla entità dell'assegno divorzile come _3
determinato dal Tribunale nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si osserva quanto segue.
4 La determinazione della quota di spettanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, non deve essere effettuata ritenendo come limite insuperabile l'entità dell'assegno divorzile previsto in favore del coniuge beneficiario: “La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge
divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in
armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi
matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza
prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. La ripartizione in
parola, in particolare, va effettuata - oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni -
anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la
durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non
una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dalla applicazione del criterio della durata del
rapporto matrimoniale, bensì un distinto e autonomo rilievo giuridico ove il coniuge interessato provi
stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale” (Cassazione civile sez. I, 30/12/2021,
n.41960).
Proprio sulla questione in discorso di recente la Cassazione ha chiarito che: “In tema di
determinazione della quota di pensione di reversibilità all"ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9,
comma 3, della l. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve, necessariamente,
corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un
tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata
dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche
l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica
propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore
deceduto in favore di tutti gli aventi diritto” (Cassazione civile sez. I, 05/03/2025, n.5839).
Alla luce degli elementi acquisiti agli atti del giudizio risulta che il primo matrimonio di _3
, contratto il 7 aprile 1990, è durato circa 28 anni a fronte del secondo matrimonio contratto da
[...]
di circa due anni e mezzo. Controparte_1
5 Il dato temporale della durata del matrimonio, alla luce del complesso degli elementi agli atti del giudizio, porta alla determinazione di una percentuale dell'80% della quota indiretta in favore della ricorrente e del 20% in favore della resistente . CP_1
Quanto alla decorrenza del diritto alla pensione di reversibilità, occorre tenere conto che la pronuncia ha effetti costitutivi ed opera ex tunc, dovendosi fare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 d.lgs. n.
39/1945 secondo cui la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi i coniugi (divorziato e superstite), nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (Cass. civ. n. 2092/2007; Cass. civ. n. 22259/2013).
Considerata la natura e l'esito del giudizio, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6195/2022 R.G., disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
dichiara il diritto alla attribuzione della pensione di reversibilità spettante al coniuge del defunto
[...]
da erogarsi a cura dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, per l'80% a _3 [...]
e per il restante 20% a , con la decorrenza indicata in parte Parte_1 Controparte_1
motiva;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 9/05/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 6195/2022 promossa da
, nata a [...] il [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. BONACCORSO SEBASTIANO MAURO giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. IMBROGIANO VITO, giusta procura in atti;
resistente
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
MARCHESE GAETANA ANGELA
intervenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/11/2022, ha esposto di avere contratto Parte_1
matrimonio con , nato a [...] il [...], e di avere ottenuto la pronuncia di _3
cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 4842/2018 del Tribunale civile di
1 Catania, pubblicata il 12/12/2018, con la quale è stato previsto in proprio favore un assegno divorzile di euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Successivamente, aveva contratto matrimonio in data 24.10.2019 con Persona_1 CP_1
, nata a [...] il [...], e poco dopo il 20/05/2022 Lo era deceduto, sicché
[...] Persona_1
la ricorrente, non avendo nel frattempo contratto nuove nozze, ha dedotto di avere presentato domanda all' per ottenere la liquidazione della pensione indiretta del de cuius, ottenendo un CP_2
provvedimento di accantonamento in via cautelativa del 50% della somma dovuta.
Pertanto, la ricorrente ha concluso chiedendo, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n° 898,
di ritenere e dichiarare il proprio diritto, quale ex coniuge divorziata, ad una quota non inferiore al
90% della pensione indiretta di e per l'effetto di attribuire alla ricorrente il trattamento _3
della pensione nella quota suindicata e gli assegni spettanti al defunto.
Ha chiesto altresì di ordinare all' di erogare quanto spettante con decorrenza dalla data del CP_2
primo giorno del mese successivo al decesso di avvenuto in data 20 maggio 2022, _3
oltre interessi legali sino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
L' costituendosi in giudizio ha dedotto di avere effettuato l'erogazione della pensione indiretta CP_2
in favore di nella misura del 50% e ha chiesto di decidere la ripartizione secondo Controparte_1
giustizia, rimanendo indenne dalle conseguenze del giudizio.
Si è costituita nel procedimento , che ha chiesto: 1) in via preliminare Controparte_1
accertare e dichiarare che non ha mai percepito l'assegno periodico divorzile Parte_1
dall'ex marito, ; 2) accertare e dichiarare che la ricorrente convive di fatto e stabilmente _3
con il sig. ; 3) per l'effetto, rigettare la domanda spiegata in ricorso dalla ricorrente Persona_2
CP_
, per tutti i motivi esposti;
4) ordinare all' in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., di erogare a l'intero importo della pensione indiretta di Controparte_1
CP_ ; 5) ordinare all' di erogare alla resistente sig.ra tutte _3 Controparte_1
somme accantonate dalla data del decesso di o le somme spettanti alla stessa come _3
accertato in corso di causa;
6) in subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda
2 avversaria, di ridurre la somma richiesta della ricorrente a titolo di pensione indiretta alla somma ritenuta congrua relativamente all'entità dell'assegno divorzile, pari a € 200,00, e delle condizioni economiche delle parti, con vittoria di spese e compensi di lite.
Rigettate le richieste di prova orale la causa è stata successivamente rimessa al Collegio per la decisione.
Ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 della l. n. 898/70: “2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di
un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è
stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla
pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia
anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal
tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata
la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare
dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a
ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a
chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
Nel caso di specie, si è opposta al riconoscimento del diritto di Controparte_1 [...]
alla quota di pensione indiretta dall'ex coniuge deceduto , deducendo Parte_1 Persona_1
che la stessa non avrebbe mai di fatto percepito l'assegno divorzile, avendo soltanto posto in essere un pignoramento presso il datore di lavoro del . _3
L'argomento prospettato dalla resistente è infondato.
Difatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare come occorra dare dimostrazione specifica della rinuncia all'assegno divorzile perché tale circostanza possa assumere rilevanza ai fini del mancato riconoscimento della pensione di reversibilità: “In tema di assegno divorzile, una volta
che l'emolumento sia stato riconosciuto in sede giudiziale, senza subire decisioni di revoca o
3 modifica, la mancata corresponsione di esso in concreto, per un periodo più o meno lungo senza che
vi sia stata una reazione, giudiziale o stragiudiziale, da parte del coniuge-creditore, non comporta,
ipso facto, la rinuncia al diritto, senza che vi sia stata una necessaria e corrispondente verifica
giudiziale in ordine all'effettività della stessa rinuncia e alle correlate modificazioni dei presupposti
per la sua percezione” (Cass. civ. n. 12/10/2021, n.27875).
In conformità al predetto orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte ha chiarito che: “In caso
di morte dell'ex coniuge, il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art.
9, comma 2, l. n. 898 del 1970, che scaturisce, assieme agli altri presupposti, dal riconoscimento
giudiziale, in suo favore, dell'assegno di divorzio, non viene meno per effetto della rinuncia
stragiudiziale a detto assegno da parte del suo titolare, essendo necessario un provvedimento
giurisdizionale che accerti l'effettiva e definitiva rinuncia a tale emolumento” (Cassazione civile sez.
I, 18/04/2023, n.10291).
Nel caso di specie, sebbene non abbia versato spontaneamente l'assegno divorzile, la _3
ricorrente ha dimostrato di avere avviato il pignoramento a tale titolo già nel 2020 per tale causale e alcuna rinuncia all'assegno divorzile da parte della ricorrente è stata accertata giudizialmente (o in via stragiudiziale).
Altrettanto indimostrato risulta l'altro profilo dedotto da parte resistente in ordine ad una nuova convivenza more uxorio avviata da con tale (circostanza che certo non può Parte_1 Per_2
ritenersi provata sulla base di mere risultanze anagrafiche peraltro non conformi nel tempo), posto che in ogni caso la ricorrente ha dato prova di non avere contratto nuove nozze.
Sussistono quindi i presupposti in capo alla ricorrente per il riconoscimento di quota parte della pensione dell'ex coniuge deceduto.
Venendo, infine, all'argomento speso da parte resistente in ordine alle modalità di ripartizione della pensione indiretta di e al limite costituito dalla entità dell'assegno divorzile come _3
determinato dal Tribunale nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si osserva quanto segue.
4 La determinazione della quota di spettanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, non deve essere effettuata ritenendo come limite insuperabile l'entità dell'assegno divorzile previsto in favore del coniuge beneficiario: “La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge
divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in
armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi
matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza
prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. La ripartizione in
parola, in particolare, va effettuata - oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni -
anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la
durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non
una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dalla applicazione del criterio della durata del
rapporto matrimoniale, bensì un distinto e autonomo rilievo giuridico ove il coniuge interessato provi
stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale” (Cassazione civile sez. I, 30/12/2021,
n.41960).
Proprio sulla questione in discorso di recente la Cassazione ha chiarito che: “In tema di
determinazione della quota di pensione di reversibilità all"ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9,
comma 3, della l. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve, necessariamente,
corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un
tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata
dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche
l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica
propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore
deceduto in favore di tutti gli aventi diritto” (Cassazione civile sez. I, 05/03/2025, n.5839).
Alla luce degli elementi acquisiti agli atti del giudizio risulta che il primo matrimonio di _3
, contratto il 7 aprile 1990, è durato circa 28 anni a fronte del secondo matrimonio contratto da
[...]
di circa due anni e mezzo. Controparte_1
5 Il dato temporale della durata del matrimonio, alla luce del complesso degli elementi agli atti del giudizio, porta alla determinazione di una percentuale dell'80% della quota indiretta in favore della ricorrente e del 20% in favore della resistente . CP_1
Quanto alla decorrenza del diritto alla pensione di reversibilità, occorre tenere conto che la pronuncia ha effetti costitutivi ed opera ex tunc, dovendosi fare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 d.lgs. n.
39/1945 secondo cui la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi i coniugi (divorziato e superstite), nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (Cass. civ. n. 2092/2007; Cass. civ. n. 22259/2013).
Considerata la natura e l'esito del giudizio, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6195/2022 R.G., disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
dichiara il diritto alla attribuzione della pensione di reversibilità spettante al coniuge del defunto
[...]
da erogarsi a cura dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, per l'80% a _3 [...]
e per il restante 20% a , con la decorrenza indicata in parte Parte_1 Controparte_1
motiva;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 9/05/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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