Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro dr. Giuseppina Valestra ha pronunciato all'udienza del 2.4.2025 tenuta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2341 del ruolo gen. dell'anno 2019
TRA
(c.f. ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f. ; C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ); (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
); (c.f. ; C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(c.f. ); (c.f.
[...] C.F._7 Parte_8
); (c.f. ); C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
(c.f. ); (c.f. Parte_10 C.F._10 Parte_11
); (c.f. ); C.F._11 Parte_12 C.F._12 [...]
(c.f. ; (c.f. Pt_13 C.F._13 Parte_14
); (c.f. ); C.F._14 Parte_15 C.F._15
(c.f. ); Parte_16 C.F._16 Parte_17
(c.f. ; (c.f. C.F._17 Parte_18
); (c.f. ); C.F._18 Parte_19 C.F._19
(c.f. ; (c.f. Parte_20 C.F._20 Parte_21
; (c.f. ); C.F._21 Parte_22 C.F._22 [...]
(c.f. ); (c.f. Parte_23 C.F._23 Parte_24
); (c.f. ; C.F._24 Parte_25 C.F._25
(c.f. ); (c.f. Parte_26 C.F._26 Parte_27
; (c.f. ); C.F._27 Parte_28 C.F._28
(c.f. ); (c.f. Parte_29 C.F._29 Parte_30
; (c.f. ); C.F._30 Parte_31 C.F._31
1
; (c.f. ); C.F._33 Parte_34 C.F._34 Pt_35
(c.f. ); (c.f. );
[...] C.F._35 Parte_36 C.F._36
(c.f. ); (c.f. Parte_37 C.F._37 Parte_38
); (c.f. ); C.F._38 Parte_39 C.F._39
(c.f. ); (c.f. Parte_40 C.F._40 Parte_41
; (c.f. ; C.F._41 Parte_42 C.F._42
(c.f. ); (c.f. Parte_43 C.F._43 Parte_44
); (c.f. ); C.F._44 Parte_45 C.F._45
(c.f. ); (c.f. Parte_46 C.F._46 Parte_47
); (c.f. ); C.F._47 Parte_48 C.F._48
(c.f. ; (c.f. Parte_49 C.F._49 Parte_50
); (c.f. ); C.F._50 Parte_51 C.F._51 Pt_52
(c.f. ); (c.f.
[...] C.F._52 Parte_53
); (c.f. ; C.F._53 Parte_54 C.F._54 [...]
(c.f. ); (c.f. Parte_55 C.F._55 Parte_56
); (c.f. C.F._56 Parte_57
); (c.f. ); C.F._57 Parte_58 C.F._58 [...]
(c.f. ; Parte_59 C.F._59 Parte_60
(c.f. ); (c.f.
[...] C.F._60 Parte_61
; (c.f. ); C.F._61 Parte_62 C.F._62
(c.f. ; (c.f. Parte_63 C.F._63 Parte_64
); (c.f. ); C.F._64 Parte_65 C.F._65 [...]
(c.f. ); (c.f. Parte_66 C.F._66 Parte_67
); (c.f. ); C.F._67 Parte_68 C.F._68 Parte_69
(c.f. ); (c.f. ; C.F._69 Parte_70 C.F._70
(c.f. ; (c.f. Parte_71 C.F._71 Parte_72
); (c.f. ); C.F._72 Parte_73 C.F._73 [...]
(c.f. ); (c.f. Parte_74 C.F._74 Parte_75
); (c.f. ); C.F._75 Parte_76 C.F._76 Pt_77
(c.f. ; (c.f. );
[...] C.F._77 Pt_78 C.F._78 [...]
(c.f. ; Parte_79 C.F._79 Parte_80
(c.f. ); (c.f. ); C.F._80 Parte_81 C.F._81
(c.f. ; (c.f. Parte_82 C.F._82 Parte_83
2 ); (c.f. ); C.F._83 Parte_84 C.F._84 Pt_85
(c.f. ); (c.f. ) tutti
[...] C.F._85 Parte_86 C.F._86
rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Riccardo Bolognesi e
Germana Raffaele presso i quali sono elettivamente domiciliati ricorrenti
E in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata Controparte_1
e difesa in virtù di procura alle liti in atti dagli Avv.ti Giorgio Molteni, Sara Lovecchio e
Giovanni Valentino presso il quale è elettivamente domiciliata resistente
E
(già ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 CP_3
tempore rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in atti dagli Avv.ti Claudio
Morpurgo Anna Menicatti e. Maria Marchioni presso la quale è elettivamente domiciliata resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2019 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno dedotto: di essere stati dipendenti di ( CP_4 CP_1 Controparte_5
,da ultimo presso la struttura denominata “Direzione recupero crediti” (DRC) alla
[...] quale era affidata, tra l'altro, l'attività di gestione dei crediti in sofferenza e delle garanzie sui Parte beni;
che detta attività veniva svolta in favore delle varie società del gruppo;
che la era articolata in due differenti servizi, quello territoriale, a sua volta distinto in vari uffici dislocati sul territorio nazionale, e quello specialistico, caratterizzato dalla gestione di posizioni appartenenti ai segmenti specialistici e che si avvaleva di diversi uffici;
che all'interno della Parte
oltre ai detti due servizi, vi erano altresì l'ufficio supporto tecnico amministrativo e Parte l'ufficio normativa strumenti, come da organigramma della aggiornato a maggio 2018; che nel novembre del 2018 è stato sottoscritto un atto di scissione parziale, con il quale, tra l'altro, ha assegnato ad una compagine denominata il “ramo d'azienda CP_4 CP_6 organizzato presso nella struttura denominata “Direzione Recupero Crediti” - nella sua CP_4
articolazione territoriale, comprensiva di tutte le unità alle quali è assegnato personale dipendente e con l'eccezione dell'ufficio denominato “Supporto Tecnico Amministrativo” - per l'esercizio, in breve, dell'attività di sollecito e recupero del credito e di ogni attività
3 accessoria e strumentale (“Ramo ”) …”; che detta operazione ha determinato, a CP_4
decorrere dal 30.11.2018, il passaggio alle dipendenze di ex art. 2112 c.c., di CP_6
circa 500 unità di personale, compresi i medesimi ricorrenti adibiti presso gli uffici di Caserta;
che poco dopo detta operazione, ha modificato la denominazione in CP_6 CP_2
e è stata fusa per incorporazione in
[...] CP_4 Controparte_7
Tanto in sintesi premesso, i ricorrenti hanno impugnato il trasferimento, denunciando l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 2112 c.c. alla fattispecie concreta, con varie e articolate argomentazioni.
Hanno quindi concluso chiedendo:
“…accertare e dichiarare la nullità /invalidità /inefficacia, ai sensi degli artt. 2112 c.c. e/o
1406 c.c. e/o 1418 c.c. e/o 1344 c.c. nei confronti dei ricorrenti, della cessione di ramo d'azienda descritta in narrativa e intervenuta tra (quale Controparte_1
incorporante di e Controparte_8 CP_2
(già , in quanto poste in essere in assenza dei necessari presupposti di
[...] CP_6
legge e, in ogni caso, finalizzata a realizzare, contra legem, un piano di riduzione del personale;
2. accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti in favore di disponendo il ripristino del loro Controparte_2
rapporto di lavoro alle dipendenze di con decorrenza 30 Controparte_1 novembre 2018, senza soluzione di continuità e, comunque, la sua prosecuzione”, con vittoria di spese.
Si sono costituite le società convenute in giudizio, che, concludendo per il rigetto della domanda, hanno difeso la genuinità e legittimità dell'operazione traslativa, sostenendo con articolate argomentazioni la piena operatività dell'art. 2112 c.c. ha altresì eccepito il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, Controparte_2
essendo stati garantiti i trattamenti già in essere presso , e per la Controparte_1 clausola di miglior favore, che prevede il mantenimento dell'occupazione presso
[...]
o altra società del Gruppo per il periodo di quindici anni CP_1
*****
L'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire risulta infondata alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale «In tema di trasferimento d'azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo d'azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento, e, quindi, in difetto del suo consenso, l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso, non essendo per lui
4 indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti.
Tale interesse non viene meno né per lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario, che non integra accettazione della cessione del contratto di lavoro, né per effetto dell'eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario all'esito del licenziamento del primo, né, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario» (Cass. n. 13617 del 16/06/2014 , Cass. n. 25144 del
24/10/2017; Cass 18948/ 2021).
Al fine della decisione della presente controversia occorre avere riguardo ai principi affermati dai Giudici di legittimità e dal diritto dell'Unione.
La cessione del ramo di azienda presuppone una realtà produttiva funzionalmente autonoma
(la “articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata”, di cui al comma 5, art. 2112 c.c.) e tale autonomia deve preesistere al trasferimento (su quest'ultimo requisito, anche dopo la nuova formulazione dell'art. 2112, comma 5, per tutte, Cass.
28.9.2015, n. 19141, anche sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo
2014, in C-458/12). In particolare, si è affermato che l'autonomia funzionale del ramo ceduto implica la capacità di quest'ultimo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti (così, Cass. 31.7.2017, n. 19034 e Cass. 8.11.2018, n. 28593, conf. Cass.
n.7364/2021 con riferimento a sentenze della CGUE 20 gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C-664/17).
In altre parole, per essere tale, il ramo d'azienda trasferito deve configurarsi come una sorta di
“micro-azienda”, capace da sola di rendere il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito della società cedente, senza necessità di dipendenza o interazione con quest'ultima anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in grado di svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene estrapolata.
Tanto premesso in diritto la domanda deve ritenersi fondata, potendosi senz'altro condividere ex art 118 disp atta cpc, avuto riguardo alle risultanze dell'istruttoria documentale e testimoniale di questo giudizio, le argomentazioni sottese alle pronunce intervenute sulla
5 medesima questione e definite in diverse sedi giudiziarie (cfr sentenze allegate dalle note dei ricorrenti)
Dalla documentazione versata agli atti emerge che ha ceduto a ( ora CP_4 CP_6 [...]
Parte
) il ramo organizzato presso la “…con l'eccezione dell'ufficio CP_2 denominato Supporto Tecnico Amministrativo”, struttura che, secondo il 'funzionigramma' Parte della aveva, prima della cessione, il compito, tra gli altri, di “fornire supporto tecnico Co amministrativo alle strutture di recupero della Direzione” (doc. 3 ).
Il Supporto Tecnico Amministrativo (STA), rimasto presso la società cedente, è stato poi rinominato in 'Supporto Specialistico e Amministrativo', continuando a svolgere dopo la cessione le attività di supporto amministrativo e operativo inerenti i processi recuperatori, ossia la medesima attività svolta prima della cessione (doc. 23 ricorrenti).
In particolare, in considerazione della cessione del ramo rappresentato dalla DRC e Co dell'affidamento a (ora ) della gestione del recupero crediti, ha CP_6 CP_2
istituito in data 30.11.2018 in seno alla Direzione della Capital Light Bank, la Direzione
Workout Management & Administration (WMA) quale struttura dedicata come interfaccia del committente con gli altri outsourcers per le attività di delibera oltre Controparte_2
i limiti di facoltà delegate e per la gestione di talune sofferenze sensibili mantenute dal gruppo
Co in gestione interna ( cfr doc 15 bis ).
La Direzione Workout Management & Administration era articolata in due strutture, la
Gestione Recuperi ed il Supporto Specialistico ed Amministrativo, che continuava ad occuparsi delle attività amministrative già svolte in precedenza dall'Ufficio Supporto Tecnico ed Amministrativo di nonché di ulteriore attività quali, ad esempio, di gestire gli avvisi CP_4
ex art. 498 c.p.c. e gli altri atti notificati, in precedenza gestiti dal Centro Recupero Crediti di
Potenza Tora.
La Gestione Recuperi si occupava invece delle posizioni e sofferenze del Gruppo non affidate a società esterne di svolgere, entro i limiti di facoltà attribuiti, le attività di delibera delle posizioni assegnate in gestione alla struttura o di posizioni affidate a società esterne, laddove fossero superati i poteri di delibera di queste ultime;
di predisporre le proposte di delibera ed
Co inoltrarle agli organi competenti delle società creditrici ( o altre società del Gruppo), laddove si tratti di posizioni che eccedano le facoltà della struttura
Con l'atto di scissione parziale sono state trasferite a immobilizzazioni materiali non CP_6 significative per lo svolgimento di un'autonoma attività di impresa, quali: schede sim relative ad utenze di telefonia mobile, di monitor, device, tablet, dispositivi elettronici e pc portatili;
6 nonchè alcuni contratti di locazione ad uso foresteria;
alcuni contratti di noleggio di autovetture assegnati ai dipendenti (cfr allegati all'atto di scissione parziale).
Conseguentemente, in concomitanza con l'atto di scissione citato, le parti hanno stipulato Co altresì un contratto di servizio per le prestazioni di attività di tipo operativo (doc. 13 ), in
Co forza del quale la cedente (poi ) si è impegnata a fornire alla cessionaria (poi CP_4 CP_6
) fino al 2024, con possibilità di rinnovo, una numerosa serie di servizi (dalla gestione CP_2
amministrativa del personale, alla logistica, alla gestione degli immobili e del servizio postale), tra i quali, in particolare, quello relativo a tutti gli applicativi informatici necessari al personale trasferito per svolgere la propria attività di recupero crediti. Risulta evidente, quindi, che con il ramo trasferito non sono stati ceduti a tutti i programmi informatici CP_6 necessari allo svolgimento dell'attività di recupero crediti.
A tale riguardo non può assumere rilievo l'argomento difensivo relativo agli obblighi normativi che avrebbero ostato, per ragioni di tutela della privacy e dei dati sensibili, alla
Co cessione di detti applicativi comportanti l'accesso ai data base di proprietà . Ed anzi la disponibilità di detti programmi risulta essere un elemento indispensabile ai fini dell'autonoma funzionalità economica dell'entità ceduta, su cui si sta indagando, così che la sua mancanza costituisce, di contro, un limite intrinseco alla cessione e non un argomento per giustificare, come sostenuto dalla resistente, la configurabilità di un trasferimento di ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c.
Va ancora evidenziato che l'attività di recupero crediti svolta dai dipendenti della cessionaria ha ad oggetto sia il cd. portafoglio Savoy, sia il cd. portafoglio Omega. Le posizioni in CP_2
Co sofferenza del primo sono state cedute da non direttamente alla cessionaria , ma ad CP_6
una terza società ( che a sua volta ha sottoscritto un contratto di service con CP_9 CP_2
(già ) per la gestione e i recupero di detti crediti;
le posizioni in sofferenza del secondo CP_6
Co portafoglio (Omega) sono state invece affidate direttamente da a , anche in questo CP_6
caso attraverso un contratto di servicing.
Nel dettaglio, dai documenti emerge che il Gruppo nel corso dell'anno Controparte_1
2018, nell'ambito del Piano d'Impresa 2018/20121, ha deciso, da un lato, di cedere alcuni Cont crediti deteriorati (definiti acronimo per ad un veicolo di Controparte_11 cartolarizzazione, ossia la società e, dall'altro lato, di esternalizzare ad una CP_12
'newco', poi divenuta l'attività gestionale dei crediti CP_6 Controparte_2
Cont Co in sofferenza (ossia rientranti nel c.d. Portafoglio OMEGA) rimasti presso , presenti e futuri, questi ultimi nella misura di almeno il 90%.
7 Sta di fatto che per entrambi i portafogli lo svolgimento delle attività assegnate ai dipendenti
Co ceduti richiede continui scambi e interazioni con altre funzioni della cedente , la quale, dopo la cessione, ha continuato ad esercitare su detta attività di recupero una rilevante funzione di ingerenza, sotto forma di richieste di informazioni, rilascio di autorizzazioni e di supporto operativo, nella gestione delle posizioni affidate in servicing alla compagine sociale cessionaria.
Tanto è stato confermato anche dalla prova testimoniale espletata.
Tutti i testi escussi infatti hanno descritto modalità di gestione e operative relative all'oggetto di cessione che consentono senz'altro di escludere l'autonomia funzionale del ramo ceduto, giacché anche dalle deposizioni è emerso che il ramo DRC, al momento dello scorporo dal complesso cedente, non fosse assolutamente in grado di provvedere allo scopo produttivo de quo con i propri mezzi, che per il settore bancario involgono tutte le attività ben descritte dai testimoni e, quindi, di svolgerle, in totale autonomia dal cedente. Nella fattispecie in esame invece è chiaramente emerso che l'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, anche in virtù di integrazioni fornite da contestuali o successivi contratti di appalto, non coincideva con una frazione del preesistente complesso produttivo, qualificabile come ramo poi ceduto.
Si considerino: il meccanismo di funzionamento dei processi deliberativi dell'operazione di cessione del portafoglio c.d. e di esternalizzazione di quello c.d. Omega;
l'utilizzo CP_9
Co da parte dei dipendenti ceduti ad degli applicativi informatici di e da questa CP_2
Co utilizzati, previsto nel contratto di servizio tra e;
le pratiche ad incaglio relative al CP_2 credito al consumo, che prima della scissione di ramo d'azienda erano svolte dall'Ufficio Parte credito di Bologna, all'interno della che dopo la scissione di ramo d'azienda sono state Co gestite da per qualche tempo e poi nuovamente internalizzate in e CP_2 successivamente vendute;
l'esecuzione dei pagamenti dei legali e dei consulenti , cd fornitori, Co curata da come il relativo censimento (tramite la struttura WMA); la previsione per un
Co certo periodo di tempo della produzione da parte di dei cedolini paga per e la CP_2
relativa rilevazione delle presenze del personale ceduto, nonché la fornitura da parte della cedente di servizi amministrativi di supporto per il personale.
D'altro canto, va ancora evidenziato, nel solco della giurisprudenza di legittimità, che se è vero che un'azienda può comprendere anche beni immateriali, nondimeno non può ridursi solo ad essi, giacché la sua stessa nozione (contenuta nell'art. 2555 c.c.) evoca pur sempre la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell'esercizio dell'impresa (di fatto impossibile in totale assenza di strutture fisiche, per quanto esigue). Sempre in virtù
8 dell'art. 2112 c.c., deve intendersi per ramo autonomo d'azienda, come tale suscettibile di trasferimento, ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità.
Ciò suppone una 'preesistente realtà produttiva' funzionalmente autonoma (il requisito della preesistenza al trasferimento è espressamente previsto nell'art. 2112 c.c., comma 5, come sostituito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, comma 1).
In altre parole, per ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità, il che presuppone, comunque, una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste) e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale meramente identificata dalle parti del negozio traslativo. È, quindi, preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici ovvero di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà del cedente e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità.
D'altro canto il fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonomia privata l'applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo.
La disposizione legittima anche la cessione di un ramo "dematerializzato" o "leggero" dell'impresa, ovvero nel quale il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, quando però il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato di un particolare know how, e cioè di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio» (Cass. n. 15690/2009, n. 21917/2013, n.
7121/2016, n. 11247/2016).
Ebbene, posto che l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti integranti un trasferimento di ramo d'azienda incombe sul datore di lavoro cedente che intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., trattandosi di eccezione al principio generale del necessario consenso del lavoratore ceduto (cfr ex multis Cass. 7 marzo 2016, n. 4423), deve ritenersi che
9 nella fattispecie in esame, in cui non sono state evidenziate e/o provate peculiari competenze tecniche e specialistiche in capo ai ricorrenti, sono di contro emersi una serie di dati che comprovano che la loro attività non poteva prescindere da una specifica e articolata organizzazione dell'impresa cedente, in buona parte rimasta prerogativa della stessa (la contabilizzazione incassi non effettuati in filiale;
l'anagrafe dei 'fornitori' rispetto alla quale il Co ruolo di resta nell'ambito della proposta a di nomina o revoca;
la condivisione CP_2
Co degli applicativi pertinenti all'attività di recupero crediti;
la graduale, e solo successiva alla cessione, segregazione dei dati visibili dai sistemi, nei limiti delle posizioni gestite da
; il rinnovo ipotecario;
la fornitura per circa un anno dopo la cessione, da parte di CP_2
Co
in favore di , di alcuni servizi amministrativi di supporto relativi alle risorse CP_2 umane, mediante un applicativo della cedente;
la cancellazione di 'ipoteche semplificate' Co curata da dietro indicazione di ). CP_2
Deve escludersi in definitiva che il ramo ceduto avesse la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza successive integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione, posto che l'indagine che si è qui chiamati a svolgere non deve basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione/ramo ceduto del preesistente complesso produttivo. Basti considerare che perché il ramo ceduto potesse operare è stata necessaria la significativa integrazione strutturale da parte del cessionario, attuata con la sottoscrizione, a titolo oneroso, dei contratti di locazione di beni e servizi già indicati.
Inoltre assume una particolare importanza la circostanza che l'Ufficio Supporto Tecnico ed
Amministrativo e quindi tutto il personale che ne faceva parte, che costituiva una rilevante struttura della DRC di ( cfr 'funzionigramma' in atti), non è stato trasferito, continuando CP_4
sostanzialmente a svolgere lo stesso tipo di attività, indispensabile per il funzionamento del ramo ceduto, seppure con la diversa denominazione di “supporto specialistico” ( cfr doc 23 ricorrenti).
Le società convenute hanno valorizzato, al fine di giustificare il mantenimento di una parte
Co delle attività cedute in capo al gruppo , il fatto che la BA d'IA ponga come condizione essenziale per l'esternalizzazione della gestione dei crediti deteriorati il mantenimento della capacità da parte dell'istituto bancario cedente di internalizzare nuovamente i servizi esternalizzati in caso di inadempimento/incapacità del fornitore di svolgerli (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 di BA d'IA , riportata in nota a pag. 7 della memoria ). Senochè –come condivisibilmente motivato in sentenza n. 2715/ CP_2
10 2021 emessa dal Tribunale lavoro Milano in atti - la BA d'IA non impone che l'esternalizzazione del servizio sia effettuata mediante una cessione di ramo d'azienda ed inoltre il mantenimento della capacità di reinternalizzare il servizio non comporta necessariamente che a tal fine si scorpori una parte di un servizio preesistente ed originariamente unitario.
La Circolare in questione infatti prevede unicamente che 'nel caso in cui intendano esternalizzare “funzioni operative importanti” le banche assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni: (…) la banca (…) conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione,
(…) in tale ambito, individua, all'interno della propria organizzazione, un responsabile del controllo delle singole funzioni esternalizzate dotato di adeguati requisiti di professionalità
(“referente per le attività esternalizzate”)…'.
All'esito del percorso argomentativo svolto deve pertanto escludersi che l'operazione definitiva come cessione di ramo sia riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2112
c.c. con ogni conseguenza che ne deriva in merito all'inefficacia della cessione del rapporto di lavoro dei ricorrenti in assenza di loro consenso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Dispone che la presente sentenza pronunciata all'esito di trattazione scritta sia comunicata alle parti
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti del trasferimento del ramo d'azienda intervenuto tra quale Controparte_1
incorporante di , ed Controparte_8 CP_2
già
[...] CP_6
b) condanna al ripristino del rapporto di lavoro con ciascun Controparte_1
ricorrente, con ogni effetto dalla data del 30.11.2018;
c) condanna in solido e al pagamento Controparte_1 Controparte_2
delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 10.600,00 oltre spese di
Contributo Unificato, spese generali IVA e CPA come per legge
Si comunichi
Potenza 2.4.2025
Il giudice del lavoro
( dott. G. Valestra)
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