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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/02/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5980/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMICO Parte_1 C.F._1 TOMMASO e dell'avv. CANTATORE GLORIA BEATRICE RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA e dell'avv. SEDDA CP_1 P.IVA_1 PAOLO
RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/06/2024 , premesso di aver Parte_1 proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la CTU aveva riconosciuto il requisito sanitario per l'esenzione ticket sanitario, ma non per la pensione di inabilità civile e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il requisito sanitario, con condanna dell CP_1 al pagamento delle spese di causa.
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
pagina 1 di 5 Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
*****
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l.
06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal
01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Ne l merito, occorre premettere che ai sensi dell'art.12 L. 118/1971 “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico- sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del , una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire Controparte_2 in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”.
pagina 2 di 5 Ciò premesso, nel corso del giudizio di ATP il CTU, dott. , ha Persona_1 evidenziato che le patologie del ricorrente comportavano una percentuale del 67%, utile solo per l'esenzione ticket sanitario, ma non per la pensione di inabilità civile.
Parte ricorrente proponeva il dissenso avverso tali conclusioni e depositava nuova certificazione medica, per cui il CTU rendeva i chiarimenti, assumendo che
“Dall'anamnesi dalla visita medica peritale, dalla certificazione allegata agli atti emerge che il Sig.re è affetto dalle seguenti patologie: Esiti di Parte_1 resezione estremo laterale clavicola dx ed acromionplastica per sindrome da impingment in esiti di distrazione di alto grado del bicipite brachiale Tendinosi della cuffia dei rotatori
a dx Artrosi della mano sin Criterio analogico: Codice 7208: Anchilosi di spalla in posizione favorevole – Fisso 30% -- in rapporto ai gradi di limitazione funzionale (1/3) per ambo le spalle -- SI CONSIDERA → 30% Cardiopatia ipertensiva con alterata funzione diastolica di I° in buon compenso emodinamico Insufficienza mitro-tricuspidalica lieve e aortica lieve-moderato Ateromasia dei tronchi sovraortici non emodinamicamente significativa Codice 6441: Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve
(I classe NYHA) – Min 21% Max 30% --- SI CONSIDERA →30% 3. BPCO di grado moderato severo ICD9 CM 491.2 – Classe funzionale 4 – BPC ostruttive medio-gravi
(FEV1/FVC <70 e FEV1 pari al 41-50%)– Min 51% Max 70% -- SI CONSIDERA → 70%
4. Depressione maggiore ICD9 CM 296.3 – Classe funzionale 1 – depressione maggiore episodio ricorrente (deficit lieve) -- Min 51% Max 60% -- SI CONSIDERA → 60%
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale maggiore a destra Ipertrofia dei turbinati inferiori
Codice 4005: Perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 Db – Punteggio da tabella --- SI CONSIDERA →10% valutazione delle percentuali fatte secondo la formula del calcolo riduzionistico IPT= (IP1 + IP2) – (IP1 x IP2)… ovvero. 0,9412……………..94%
Si precisa che, nel computo finale della percentuale d'invalidità non sono state considerate le percentuali inscritte tra lo 0% ed il 10% di cui al punto 4) e 5) del presente elaborato peritale in quanto non concorrenti tra loro e con le minorazioni delle fasce superiori. Il disturbo depressivo viene considerato ai gradi lievi, stante la mancata specifica del grado di severità da parte dello specialista (anzi scrive stabile rispetto la precedete controllo ed il precedente era uno stato ansioso depressivo (22.01.2024) Tale danno funzionale permanente (94%) è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988 n. 509) e deve intendersi come capacità lavorativa specifica generica con possibilità di variazione in più del valore base, non superiore a cinque punti di percentuale (per singola menomazione), nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica. Si eleva di 5 punti lo stato
pagina 3 di 5 patologico di cui al punto 1 ottenendo una percentuale del 100% - C O N C L U S I O N
I - Il Sig.re è affetto da: “Esiti di resezione estremo laterale Parte_1 clavicola dx ed acromionplastica per sindrome da impingment in esiti di distrazione di alto grado del bicipite brachiale. Tendinosi della cuffia dei rotatori a dx. Artrosi della mano sin.
Cardiopatia ipertensiva con alterata funzione diastolica di I° in buon compenso emodinamico. Insufficienza mitro-tricuspidalica lieve e aortica lieve-moderato.
Ateromasia dei tronchi sovraortici non emodinamicamente significativa. BPCO di grado moderato severo. Depressione maggiore. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale maggiore
a destra. Ipertrofia dei turbinati inferiori”. Il CTU, esaminati gli atti e sottoposto a visita medica il ricorrente dichiara che il medesimo è affetto dalle infermità sopra descritte. Le infermità rendono il periziando: - INVALIDO riduzione TOTALE e permanente 100% dal
14.10.2024, data che corrisponde ad un Rx documentante artrosi del polso mani che determina una elevazione di 5 punti rispetto alla precedente valutazione”.
Le dette conclusioni possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano invero logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame .
Devono, pertanto, recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile in capo a parte ricorrente a decorrere dal 14.10.2024.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma
6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema
Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel
pagina 4 di 5 medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n.
21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite in relazione alla domanda per l'indennità di accompagnamento, ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca, mentre vanno liquidate le spese di causa per la fase di ATP con riferimento alla domanda di esenzione ticket sanitario
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso depositato il 28/06/2024 , nella Parte_1 CP_1 causa iscritta al n. 5980 /2024 R.G.A.C. così provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità civile dal 14.10.2024;
- accerta e dichiara che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per l'esenzione ticket sanitario dalla domanda amministrativa;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro CP_1
1.170,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Foggia, 13/02/2025 ore 14,00
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5980/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMICO Parte_1 C.F._1 TOMMASO e dell'avv. CANTATORE GLORIA BEATRICE RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA e dell'avv. SEDDA CP_1 P.IVA_1 PAOLO
RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/06/2024 , premesso di aver Parte_1 proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la CTU aveva riconosciuto il requisito sanitario per l'esenzione ticket sanitario, ma non per la pensione di inabilità civile e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il requisito sanitario, con condanna dell CP_1 al pagamento delle spese di causa.
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
pagina 1 di 5 Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
*****
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l.
06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal
01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Ne l merito, occorre premettere che ai sensi dell'art.12 L. 118/1971 “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico- sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del , una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire Controparte_2 in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”.
pagina 2 di 5 Ciò premesso, nel corso del giudizio di ATP il CTU, dott. , ha Persona_1 evidenziato che le patologie del ricorrente comportavano una percentuale del 67%, utile solo per l'esenzione ticket sanitario, ma non per la pensione di inabilità civile.
Parte ricorrente proponeva il dissenso avverso tali conclusioni e depositava nuova certificazione medica, per cui il CTU rendeva i chiarimenti, assumendo che
“Dall'anamnesi dalla visita medica peritale, dalla certificazione allegata agli atti emerge che il Sig.re è affetto dalle seguenti patologie: Esiti di Parte_1 resezione estremo laterale clavicola dx ed acromionplastica per sindrome da impingment in esiti di distrazione di alto grado del bicipite brachiale Tendinosi della cuffia dei rotatori
a dx Artrosi della mano sin Criterio analogico: Codice 7208: Anchilosi di spalla in posizione favorevole – Fisso 30% -- in rapporto ai gradi di limitazione funzionale (1/3) per ambo le spalle -- SI CONSIDERA → 30% Cardiopatia ipertensiva con alterata funzione diastolica di I° in buon compenso emodinamico Insufficienza mitro-tricuspidalica lieve e aortica lieve-moderato Ateromasia dei tronchi sovraortici non emodinamicamente significativa Codice 6441: Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve
(I classe NYHA) – Min 21% Max 30% --- SI CONSIDERA →30% 3. BPCO di grado moderato severo ICD9 CM 491.2 – Classe funzionale 4 – BPC ostruttive medio-gravi
(FEV1/FVC <70 e FEV1 pari al 41-50%)– Min 51% Max 70% -- SI CONSIDERA → 70%
4. Depressione maggiore ICD9 CM 296.3 – Classe funzionale 1 – depressione maggiore episodio ricorrente (deficit lieve) -- Min 51% Max 60% -- SI CONSIDERA → 60%
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale maggiore a destra Ipertrofia dei turbinati inferiori
Codice 4005: Perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 Db – Punteggio da tabella --- SI CONSIDERA →10% valutazione delle percentuali fatte secondo la formula del calcolo riduzionistico IPT= (IP1 + IP2) – (IP1 x IP2)… ovvero. 0,9412……………..94%
Si precisa che, nel computo finale della percentuale d'invalidità non sono state considerate le percentuali inscritte tra lo 0% ed il 10% di cui al punto 4) e 5) del presente elaborato peritale in quanto non concorrenti tra loro e con le minorazioni delle fasce superiori. Il disturbo depressivo viene considerato ai gradi lievi, stante la mancata specifica del grado di severità da parte dello specialista (anzi scrive stabile rispetto la precedete controllo ed il precedente era uno stato ansioso depressivo (22.01.2024) Tale danno funzionale permanente (94%) è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988 n. 509) e deve intendersi come capacità lavorativa specifica generica con possibilità di variazione in più del valore base, non superiore a cinque punti di percentuale (per singola menomazione), nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica. Si eleva di 5 punti lo stato
pagina 3 di 5 patologico di cui al punto 1 ottenendo una percentuale del 100% - C O N C L U S I O N
I - Il Sig.re è affetto da: “Esiti di resezione estremo laterale Parte_1 clavicola dx ed acromionplastica per sindrome da impingment in esiti di distrazione di alto grado del bicipite brachiale. Tendinosi della cuffia dei rotatori a dx. Artrosi della mano sin.
Cardiopatia ipertensiva con alterata funzione diastolica di I° in buon compenso emodinamico. Insufficienza mitro-tricuspidalica lieve e aortica lieve-moderato.
Ateromasia dei tronchi sovraortici non emodinamicamente significativa. BPCO di grado moderato severo. Depressione maggiore. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale maggiore
a destra. Ipertrofia dei turbinati inferiori”. Il CTU, esaminati gli atti e sottoposto a visita medica il ricorrente dichiara che il medesimo è affetto dalle infermità sopra descritte. Le infermità rendono il periziando: - INVALIDO riduzione TOTALE e permanente 100% dal
14.10.2024, data che corrisponde ad un Rx documentante artrosi del polso mani che determina una elevazione di 5 punti rispetto alla precedente valutazione”.
Le dette conclusioni possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano invero logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame .
Devono, pertanto, recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile in capo a parte ricorrente a decorrere dal 14.10.2024.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma
6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema
Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel
pagina 4 di 5 medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n.
21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite in relazione alla domanda per l'indennità di accompagnamento, ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca, mentre vanno liquidate le spese di causa per la fase di ATP con riferimento alla domanda di esenzione ticket sanitario
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso depositato il 28/06/2024 , nella Parte_1 CP_1 causa iscritta al n. 5980 /2024 R.G.A.C. così provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità civile dal 14.10.2024;
- accerta e dichiara che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per l'esenzione ticket sanitario dalla domanda amministrativa;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro CP_1
1.170,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Foggia, 13/02/2025 ore 14,00
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 5 di 5