Articolo 13 della Legge 5 febbraio 1992, n. 68
Articolo 12
Versione
27 febbraio 1992
Art. 13. Efficacia delle disposizioni 1. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti da specifiche disposizioni, i benefici di cui alla presente legge sono concessi limitatamente al triennio 1992-1994.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1992