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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15151 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 2^ Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa AL MP, ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61402 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto "altri contratti atipici” e pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma via dei Cerchi n. 45, presso e nello studio dell'Avv. Nicola de Luca, che lo rappresenta e difende, disgiuntamente ed unitamente agli Avv. Fabio
IA e Ab. LI PP CA, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Alessia Alesii, per procura generale alle liti in atti, e con costei elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente convenuto nonché già in qualità di procuratrice e mandataria CP_2 Controparte_3 di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_4 difeso, disgiuntamente ed unitamente, dagli Avv. Fabio Abronzino e Anna Chiara
Giancola, per procura su foglio separato allegato alle buste eml con cui depositati i
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rispettivi scritti di costituzione in giudizio, e con costoro elettivamente domiciliato in
Roma piazzale Ostiense n. 2 convenuto
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite la società ha evocato in giudizio Parte_1
e la soc. e chiesto al Tribunale di: CP_1 CP_4
«1. in via principale, accertare e dichiarare ch non ha alcuna pretesa nei CP_4 confronti di per l'esecuzione dei servizi di manutenzione successivi alla Parte_1 data del 20 settembre 2005 o, al più tardi, dell'11 maggio 2007, per le ragioni esposte in narrativa e che, conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di di Parte_1 corrispondere tali importi a CP_4
2. in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse ritenersi che, nonostante l'intervenuta cessione delle opere di urbanizzazione a alla CP_1 data del 20 settembre 2005 o, al più tardi, dell'11 maggio 2007, il contratto di manutenzione fosse ancora efficace per alla data del 21 ottobre 2020: (i) Parte_1 accertare l'efficacia del recesso esercitato da in data 21 ottobre 2020 e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare che nulla è tenuta a corrispondere ad per i servizi Pt_1 CP_4 prestati in data successiva alla dichiarazione di recesso, per le ragioni esposte in narrativa;
(ii) accertare che è subentrata nel contratto con e CP_1 CP_4 condannarla a tenere indenne e manlevata da qualsiasi somma questa possa Pt_1 essere tenuta a corrispondere a per le ragioni esposte in narrativa;
CP_4
3. in estremo subordine, ritenere e dichiarare che, anche in assenza di un obbligo contrattuale di , comunque dalla data del 20 settembre 2005 o, al più CP_1 tardi, dell''11 maggio 2007, ha assunto la gestione degli impianti nell'interesse Pt_1 esclusivo di la quale, pertanto, dovrà tenerla indenne e manlevarla da CP_1 qualsiasi pretesa d CP_4
4. in via di ulteriore subordine, ritenere e dichiarare ch si arricchisce CP_1 ingiustificatamente ai danni di e condannarla a versare a tale titolo quanto Pt_1
dovrà pagare a . Pt_1 CP_4
Il tutto con vittoria delle spese della lite.
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A motivo di tali domande, ha esposto che:
- con delibera n. 2735 del 29 settembre 1995, approvava il CP_1 programma di riqualificazione del quartiere Borghesiana, ed indiceva un confronto concorrenziale per la selezione di proposte private ai fini della sua attuazione;
- l'esponente presentava una proposta di intervento per la tipologia B (“Interventi su aree e fabbricati trasformabili”), che prevedeva la realizzazione di interventi edificatori e di opere di urbanizzazione primaria, nonché di parte delle opere di urbanizzazione secondaria;
la proposta prevedeva altresì la stipula di apposita Convenzione con l'Ente locale, previa cessione a titolo gratuito di tutte le aree a destinazione pubblica;
- tale proposta (identificata con la sigla B-2) veniva positivamente valutata ed ammessa al finanziamento pubblico, talché l'esponente, con atto unilaterale a rogito notar. rep. 67682 del 8 giugno 2000, cedeva a , a Controparte_5 CP_1 titolo gratuito, le aree a destinazione pubblica comprese nel programma di riqualificazione, sotto condizione sospensiva della stipula di apposita Convenzione con l'Ente locale;
- con delibera di Giunta Capitolina n. 170 del 26 gennaio 2001, CP_1 accettava la cessione gratuita delle aree a destinazione pubblica, prendeva atto dei progetti esecutivi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, da realizzare a scomputo degli oneri concessori, autorizzava la stipula della Convenzione tra l'Amministrazione comunale e la , per l'attuazione degli interventi;
Pt_1
- in vista della stipula della Convenzione di urbanizzazione, con atto a rogito notar.
, rep. 71886 del 9 gennaio 2002, l'esponente stipulava un contratto Controparte_5
(c.d. accordo generale) con la in forza del quale: (i) si impegnava a CP_2 Pt_1 realizzare gli impianti di illuminazione della rete viaria e delle aree destinate a verde pubblico, sulla scorta dei progetti esecutivi forniti da e approvati da CP_2 [...]
; (ii) si impegnava a cedere “tutte le opere e gli impianti di CP_1 Pt_1 illuminazione della rete viaria e delle zone a verde pubblico” a , e a CP_1 consegnarle “senza nessun corrispettivo”, con apposito atto, secondo le “modalità previste nella stipulanda Convenzione urbanistica”; (iii) fino alla data di cessione
[...]
, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione viaria CP_1 sarebbe rimasta a carico della , “previa stipulazione di apposito contratto” con Pt_1
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la in virtù del quale l'esponente avrebbe corrisposto un canone trimestrale;
CP_2
(iv) successivamente alla cessione e consegna degli impianti di illuminazione pubblica a
, quest'ultima avrebbe assunto “tramite a propria cura e spese, CP_1 CP_2
l'esercizio e la manutenzione degli impianti stessi”;
- con atto a rogito notar. rep. 73235 del 15 luglio 2002, veniva Controparte_5 quindi stipulata la Convenzione di urbanizzazione deputata a regolare i rapporti e i reciproci obblighi tra l'Ente locale e la , in veste di soggetto attuatore della Pt_1 proposta di intervento B-2, già approvato da nell'ambito del programma CP_1 di riqualificazione urbana del quartiere Borghesiana;
- a termini dell'art. 6 della Convenzione, nel dare atto della intervenuta cessione a delle aree aventi destinazione pubblica, disposta a titolo gratuito dalla CP_1
con precedente atto unilaterale del 8 giugno 2000, nuovamente Pt_1 CP_1 accettava tale cessione;
- a termini del successivo art. 10, le parti ribadivano che la avesse già ceduto Pt_1
a “tutte le aree occorrenti per l'intervento in oggetto”; quindi il soggetto CP_1 attuatore si impegnava a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria, tra cui (art. 10, par. 1, lett. e) la “costruzione dell'impianto di illuminazione della rete stradale .. e degli altri spazi destinati all'uso pubblico”, e a cedere all'Ente locale gli impianti realizzati senza corrispettivo “con l'osservanza dei tempi e delle modalità precisate nei successivi artt. 19 e 20”;
- a termini dell'art. 14, lett. b), il soggetto attuatore ( ) avrebbe realizzato gli Pt_1 impianti di illuminazione delle aree pubbliche secondo il progetto definitivo già approvato da , nonché osservando i progetti esecutivi predisposti da CP_1
e parimenti da sottoporre all'approvazione di;
le parti CP_2 CP_1 richiamavano inoltre il contratto già stipulato tra ed rep. 71886 del 9 Pt_1 CP_2 gennaio 2002, avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di illuminazione pubblica, esplicitamente prevedendo che “le clausole pattuite a favore de si dovessero CP_6 intendere “ripetute e trascritte”;
- a termini dell'art. 20 della Convenzione, le opere di urbanizzazione da eseguirsi a cura del soggetto attuatore sarebbero state sottoposte “a collaudo in corso d'opera e finale, sia tecnico-amministrativo sia, ove occorra, statico, per singola opera, da
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eseguirsi a cura di una o più Commissioni di collaudo formate da Collaudatori di fiducia del e dal medesimo nominate”; inoltre, risultava specificato: “le opere ed CP_6 impianti realizzati su aree già cedute (di cui al precedente art. 6) si intendono acquisiti al ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 e ss. c.c. senza alcun onere per il CP_6
; CP_6
- l'esponente dava eseguito alle opere di urbanizzazione e, in data 5 luglio 2005, veniva certificata l'ultimazione dei lavori alla data del 24 giugno precedente, nel rispetto delle tempistiche della Convenzione;
l'impianto di illuminazione pubblica veniva messo in esercizio in data 16 settembre 2005, e in data 20 settembre 200
[...] emetteva verbale di conformità e di ultimazione dei lavori relativi all'illuminazione CP_2 pubblica dell'area;
- con scrittura privata del 10 novembre 2005, l'esponente e Controparte_3 dando seguito alla convenzione stipulata con rep. 71886 del 9 gennaio 2002, a
[...] rogito notaio , stipulavano un contratto di manutenzione del nuovo Controparte_5 impianto di illuminazione pubblica già in esercizio, con effetto (retroattivo) dal 16 settembre 2005; a termini dell'art. 9, il contratto in questione sarebbe rimasto efficace fino a quando non avesse ricevuto da la “formale comunicazione .. CP_2 CP_1 concernente l'avviso dell'avvenuta assunzione diretta degli oneri per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto” da parte del medesimo Ente locale;
- in data 10 maggio 2007 veniva emesso l'Atto Unico di Collaudo di tutte le opere di urbanizzazione realizzate dalla;
tale atto veniva approvato da Pt_1 CP_1 con DD n. 8046 del 6 ottobre 2008.
La parte attrice ha quindi esposto che:
- in virtù di quanto previsto dall'art. 20, par. 2, della Convenzione stipulata con
[...]
, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 c.c., ivi richiamato, l'Ente locale CP_1 aveva acquisito la proprietà dell'impianto di illuminazione pubblica sin dalla data di emissione, da parte dell del verbale di conformità e di ultimazione dei lavori (20 CP_2 settembre 2005) o, al più tardi, dalla data di emissione dell'Atto Unico di Collaudo (10 maggio 2007);
- tuttavia, con nota del 18 aprile 2011, anche indirizzata a Controparte_3
, sollecitava il pagamento del canone di manutenzione dell'impianto di CP_1
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illuminazione pubblica degli anni 2008-2009-2010, primo trimestre 2011, per il complessivo importo di € 21.617,00;
- a tale richiesta l'esponente replicava che l'impianto in parola dovesse considerarsi già passato in carico e di piena proprietà del per quanto previsto dall'art. 20 CP_6 della Convenzione e dall'art. 9 del contratto stipulato con essendo stato CP_2 ultimato nel giugno 2005 e collaudato nel maggio 2007;
- seguiva un nutrito scambio di corrispondenza tra le parti, in occasione del quale
(poi esplicitava di reputare tuttora la vincolata al pagamento CP_2 CP_4 Pt_1 dei canoni di manutenzione, non avendo ricevuto da alcun formale CP_1 avviso dell'avvenuta presa in consegna delle opere;
ragione per cui, l'esponente, con nota del 11 settembre 2015, formalmente diffidava a voler comunicare CP_1 con urgenza all' l'avvenuta presa in consegna dell'impianto di pubblica CP_2 illuminazione in data non successiva a quella di emissione dell'atto unico di collaudo;
- nel silenzio di , con nota del 7 febbraio 2020 richiedeva CP_1 CP_4 all'esponente il pagamento dei canoni di manutenzione maturati dal 2008 alla fine dell'anno 2019, per il complessivo importo di € 88.430,36;
- a seguito dell'ennesima contestazione dell'esponente, – con nota CP_1 dell'8 aprile 2020 – da un lato negava di avere mai acquisito la consegna degli impianti, in difetto dell'atto formale di cessione e consegna previsto dalla Convenzione, dall'altro ammetteva che avrebbe dovuto sostenere gli oneri di manutenzione solo per Pt_1 un biennio dall'approvazione del collaudo finale.
La parte attrice ha rappresentato, infine, che avesse continuato ad emettere CP_4 fattura nei suoi confronti per canoni di manutenzione dell'impianto; ha soggiunto di avere comunicato ad con nota del 21 ottobre 2020, la propria volontà di recedere CP_4 dal contratto di manutenzione, per scrupolo e ove mai lo stesso dovesse ritenersi ancora efficace e vincolante.
In diritto, la parte attrice ha prospettato:
- che la cessione dell'impianto di illuminazione pubblica realizzato in esecuzione della Convenzione stipulata con a rogito notar. rep. 73.235 CP_1 CP_5 del 15 luglio 2002, si fosse verificata ipso iure, ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 c.c., sì come richiamato dall'art. 20, par. 2 della Convenzione, al momento della sua messa in
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esercizio ed ultimazione, certificata da in data 20 settembre 2005, o al più tardi CP_2 alla data del collaudo tecnico-amministrativo, del 10 maggio 2007;
- che a termini dell'accordo generale stipulato con la (art. 9), CP_2 [...]
fosse subentrata negli oneri economici di manutenzione dell'impianto per CP_1 semplice effetto dell'acquisito in proprietà dell'impianto, per accessione all'area già acquisita a titolo gratuito, non occorrendo alcuna formale comunicazione al gestore della rete elettrica, sì da restare tenuta al pagamento del canone di manutenzione, dalla data della cessione;
- di avere, per mero scrupolo, comunque comunicato recesso dal contratto di manutenzione illo tempore stipulato con Agea, essendo trascorsi oltre dieci anni dall'ultimazione dell'impianto, dalla data della sua messa in esercizio e dal collaudo tecnico-amministrativo;
- in via gradata, che la protrazione sine die del contratto di manutenzione stipulato con Agea, fosse imputabile al fatto e colpa di , che, violando gli obblighi CP_1 di buona fede e di correttezza in executivis, si era astenuta dal comunicare ad CP_2
l'effettiva acquisizione dell'impianto;
- di avere pertanto diritto, in caso di rigetto della domanda principale, a vedersi rifondere da quanto eventualmente dovuto e versato ad ove CP_1 CP_4 mai ai sensi e per gli effetti dell'art. 2031 c.c. (gestione di affari) o dell'art. 2041 c.c.
(ingiustificato arricchimento).
1.2 Attivato il contraddittorio, la si è costituita in giudizio a mezzo del CP_4 suo procuratore e mandatario ed ha svolto domanda Controparte_3 riconvenzionale.
In particolare, nel riepilogare i contenuti negoziali della Convenzione di urbanizzazione intercorsa tra e , nonché dei contratti stipulati tra Pt_1 CP_1
l'esponente e la (accordo generale e contratto di manutenzione), ha sostenuto Pt_1 che:
(i) stando alla Convenzione, l'acquisizione alla mano pubblica dell'impianto attivo e funzionante sarebbe dovuta avvenire, previo collaudo, mediante un verbale di consegna formale delle opere;
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(ii) il contratto di manutenzione non facesse alcun riferimento alla normativa civilistica in materia di accessione, piuttosto prevedendo che la sua efficacia e vincolatività sarebbe venuta meno solo alla formale comunicazione da parte di
[...]
dell'avvenuta assunzione diretta degli oneri di esercizio e di manutenzione CP_1 dell'impianto di illuminazione pubblica;
(iii) a tutto concedere, pertanto, i patti conclusi nella Convenzione di urbanizzazione, in quanto res inter alios acta, sarebbero rimasti inopponibili alla società esponente;
(iv) tali conclusioni erano d'altronde corroborate dal verbale di immissione nel possesso e consegna delle opere infine sottoscritto (in corso di causa) in data 25 marzo
2021;
(v) ad ogni modo, ai sensi dell'art. 14 della convenzione di manutenzione, gli obblighi assunti dalla erano stati testualmente qualificati alla stregua di oneri Pt_1 reali a carico dei terreni da urbanizzare, restando convenuto che la sarebbe Pt_1 rimasta obbligata solidalmente con i propri aventi causa o successori.
Per tali ragioni ha chiesto il rigetto delle domande dell'avversario; inoltre, aggiungendo di avere buon diritto di vedersi corrispondere dalla parte attrice o, in subordine, da i canoni di manutenzione maturati sino alla data di CP_1 consegna dell'impianto, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della , o Pt_1 in subordine dell'Ente locale, al pagamento della somma di € 91.868,96, o della minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n.
231/2002 e rivalutazione monetaria, al saldo.
1.3 si è costituita intempestivamente in giudizio, ed ha contestato le CP_1 domande avversarie.
In particolare, ha sostenuto che, a termini della Convenzione di urbanizzazione, art. 20, l'impianto di illuminazione sarebbe rimasto nella disponibilità del soggetto attuatore sino all'emissione del provvedimento di approvazione del collaudo finale – adottato con D.D. n. 846 del 6 ottobre 2008 – e che la consegna alla mano pubblica sarebbe dovuta intervenire entro 60 giorni dalla scadenza del termine biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del soggetto attuatore, decorso dalla data di approvazione del collaudo.
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Ha aggiunto che, a fronte della morosità maturata dalla , nel pagamento dei Pt_1 canoni di manutenzione dovuti ad Agea, l'esponente Ente locale non avesse “potuto procedere all'acquisizione in possesso dell'illuminazione pubblica”; per tali ragioni ha chiesto il diniego delle istanze avversarie, con favore delle spese della lite.
1.4 Assegnati i termini consecutivi per note di appendice scritta all'udienza di trattazione (art. 183 comma 6 c.p.c.) la difesa della parte attrice ha evidenziato che l'art. 20, par. 4 della Convenzione di urbanizzazione, quanto alle tempistiche di formale consegna delle opere di urbanizzazione a , facesse riferimento al termine CP_1 di 60 giorni dalla scadenza del periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria quale teoricamente indicato dall'art. 10 della medesima Convenzione, ma effettivamente non definito in alcuna parte del documento contrattuale né per relationem;
ragione per cui, la clausola in questione avrebbe dovuto ritenersi priva di effetti, in quanto frutto di refuso e riferibile ai casi in cui la cessione dell'impianto fosse posposta al periodo di esercizio in manutenzione, operando invece, nel caso di specie, il principio dell'accessione richiamato al par. 2 del medesimo art. 20.
In via subordinata, la difesa attrice ha evidenziato che, anche stando alle difese di l'Ente locale avrebbe dovuto accollarsi gli oneri economici di CP_1 manutenzione dell'impianto a partire dall'ottobre 2008 (approvazione del collaudo tecnico-amministrativo), sì da restare tenuta al pagamento della somma di € 87.007,52, ovvero dal quarto trimestre dell'anno 2010 (biennio dalla data di approvazione del collaudo definitivo), sì da essere tenuta al pagamento della somma di € 73.646,25; ha quindi contestato che le diffide di pagamento della potessero giustificare la CP_2 mancata acquisizione, al patrimonio indisponibile dell'Ente locale, dell'impianto di illuminazione, non supponendo la consegna altra condizione che il collaudo dell'opera, ed avendo l'Ente locale accettato di acquisire la disponibilità dell'impianto in corso di causa, a fronte di una morosità nel frattempo incrementata e nonostante il contenzioso già pendente;
ha evidenziato, a confutazione delle difese di che la CP_4
Convenzione di urbanizzazione e i contratti (accordo generale e convenzione particolare) conclusi tra ed fossero avvinti da collegamento negoziale, Pt_1 CP_2 essendo finalizzati a realizzare una unitaria operazione economico/commerciale, trascendente la causa di ciascuno di essi;
ragione per cui, era irrilevante che il contratto
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di manutenzione non facesse richiamo al principio dell'accessione, a tal fine bastando il richiamo – alla Convenzione di urbanizzazione – contenuto nell'accordo generale precedentemente stipulato tra le stesse parti.
Ha quindi ribadito le domande svolte in citazione, chiedendo rigetto della domanda riconvenzionale avversaria.
1.5 La causa, istruita mercé la documentazione versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 21 maggio 2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
2. merito della lite.
2.1 Come illustrato al precedente paragrafo, la lite si focalizza sull'individuazione del soggetto tenuto al pagamento dei canoni di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione realizzato dalla in esecuzione della Convenzione di Parte_1 urbanizzazione stipulata con , di cui al rogito notar. CP_1 Controparte_5 rep. 73.235/raccolta n. 17.368 del 15 luglio 2002 (all. 5 alla citazione introduttiva).
In particolare, a fronte delle richieste di pagamento pervenute da (già CP_4
, in forza del contratto di manutenzione stipulato con la Controparte_3
, per scrittura privata in data 10 novembre 2005 (all. 6 alla citazione Pt_1 introduttiva), ed in particolare a fronte della richiesta di pagamento dei canoni fatturati trimestralmente dal 1° gennaio 2008 in avanti (v. all. 10 alla citazione), la ha Pt_1 proposto:
(i) una domanda di accertamento negativo del credito vantato da (cui CP_4 quest'ultima ha contrapposto una domanda riconvenzionale di adempimento, per la somma di € 91.868,96), assumendo che l'impianto sarebbe stato acquisito alla proprietà di a far tempo dalla sua certificata ultimazione e messa in esercizio (20 CP_1 settembre 2005), ovvero a far tempo dalla data di collaudo (11 maggio 2007), ovvero ancora in data comunque antecedente al gennaio 2008, con conseguente liberazione dell'esponente dall'obbligo di corrispondere il canone di manutenzione, e subentro dell'Ente locale nel contratto già in corso con (v. n. 1 delle conclusioni in citazione CP_4
e n. 1 e 2 della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.);
(ii) in subordine, una domanda di accertamento dell'efficacia del recesso dal contratto di manutenzione comunicato ad in data 21 ottobre 2020; CP_4
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(iii) sempre in via subordinata, una domanda di manleva, proposta nei riguardi di e da ricondurre all'azione di risarcimento danni da inadempimento CP_1 contrattuale (art. 1453 c.c.), formulata imputando all'Ente locale di avere ingiustificatamente omesso di formalizzare e comunicare alla società di distribuzione dell'energia elettrica l'avvenuta acquisizione dell'impianto, come da conclusioni sub n.
2, ultimo periodo, della citazione e n. 2, ultimo periodo, delle conclusioni della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.;
(iv) in via ulteriormente gradata, una domanda proposta nei riguardi di
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2031 c.c. (gestione di affari) ovvero dell'art. CP_1
2041 c.c. (ingiustificato arricchimento), comunque finalizzata a vedersi rifondere dall'Ente locale tutte le somme eventualmente dovute e da versare alla società di distribuzione dell'energia elettrica a titolo di canone di manutenzione, dalle decorrenze sopra indicate (v. conclusioni sub n. 3 della citazione e della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
2.2 Tale la qualificazione delle domande svolte hinc ed inte, ritiene il tribunale che:
(i) l'attrice sia rimasta vincolata al contratto di manutenzione stipulato con CP_4
(all. 6 alla citazione) fino alla data del 25 marzo 2021, ossia fino alla data di
[...] consegna dell'impianto d'illuminazione pubblica a , così come consacrata CP_1 nel verbale formato in corso di giudizio ed esibito in atti (v. all. 4 alla comparsa di costituzione nonché all. 1 alla 1^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di CP_4 parte attrice);
(ii) conseguentemente debbano essere respinte la domanda principale di accertamento negativo della parte attrice, nonché la complementare domanda di accertamento del subentro di nel rapporto contrattuale in essere con la CP_1 società di distribuzione dell'energia elettrica, con lo speculare accoglimento della domanda riconvenzionale diretta svolta da nei riguardi della CP_4 Parte_1 così come proposta;
(iii) tuttavia, ravvisandosi l'inadempimento di agli obblighi di presa in CP_1 carico dell'impianto di illuminazione entro le tempistiche contrattuali e appresso specificate, nonché la violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede in executivis (artt. 1175, 1375 c.c.) l'Ente locale debba essere condannato a tenere indenne
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la parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, da tutto quanto versato alla controparte per canoni di manutenzione maturati trimestralmente a partire CP_4 dal gennaio 2011 fino alla consegna dell'impianto.
Ciò, per quanto appresso considerato.
2.3 Non può pervenirsi all'accoglimento della domanda di accertamento negativo, svolta in via principale dalla per sentir dichiarare di nulla dovere alla Pt_1 CP_4 sin dalla data del 20 settembre 2005 (di messa in esercizio dell'impianto) ovvero
[...] dell'11 maggio 2007 (di collaudo dell'impianto ad opera di ), ovvero a CP_1 partire dal 1° gennaio 2008, il tutto per semplice effetto dell'acquisto dell'impianto a titolo originario ed in via di accessione (art. 934 c.c.).
Stesso a dirsi della richiesta con cui si vorrebbe accertato l'automatico subentro di negli obblighi derivanti dal contratto di manutenzione. CP_1
In senso contrario, milita una pluralità di ragioni, ciascuna di per sé sufficiente al diniego della richiesta.
La parte attrice assume che la sua liberazione dal contratto di manutenzione stipulato con deriverebbe dall'avvenuta acquisizione Controparte_3 dell'impianto d'illuminazione alla gestione di , a sua volta operatasi ipso CP_1 iure e in forza del principio di accessione, essendo l'impianto realizzato su area già ceduta in proprietà all'Ente locale prim'ancora della stipula della Convenzione di urbanizzazione, e grazie all'esplicito richiamo agli artt. 934 e ss. c.c., contenuto all'art. 20 della Convenzione medesima (v. all. 5 alla citazione).
Tuttavia, tale assunto da un lato presuppone che il contratto di manutenzione concluso con (v. all. 6 alla citazione) prevedesse, quale Controparte_3 condizione necessaria e sufficiente alla sua risoluzione, o comunque quale condizione di liberazione dagli obblighi contrattuali, l'acquisto degli impianti alla proprietà di ex art. 934 c.c., e dall'altro trascura di considerare che il subentro di CP_1
nel contratto in corso con non avrebbe potuto prodursi se non in CP_1 CP_2 virtù di un negozio consacrato in forma scritta nonché concluso nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 191 T.U.E.L., comportando l'accollo all'Ente locale della spesa per canoni manutentivi.
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Sotto il primo profilo, basti considerare che, quanto alla termine di efficacia, il contratto di manutenzione sottoscritto tra ed in data Pt_1 Controparte_3
10 novembre 2005, senz'affatto menzionare le previsioni della Convenzione di urbanizzazione stipulata tra e in data 15 luglio 2002, Pt_1 CP_1 esclusivamente prevedeva (all'articolo 9 – durata del contratto): «il presente atto avrà validità fino al momento in cu avrà ricevuto formale comunicazione, da parte del CP_2
Dipartimento competente del concernente l'avviso dell'avvenuta CP_7 assunzione diretta degli oneri per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di cui in premessa da parte del ». Di identico tenore testuale è la clausola CP_7 relativa alla prestazione della garanzia fideiussoria da parte della (art. 8; v. a Pt_1 seguire).
Ragione per cui, deve ritenersi che il contratto di manutenzione sia rimasto insensibile alla (pura e semplice) vicenda acquisitiva dell'impianto alla proprietà dominicale di , quale considerata nell'art. 20, par. 2, della Convenzione di CP_1 urbanizzazione, occorrendo – ai fini del subentro dell'Ente locale negli oneri economici già assunti dalla – che effettivamente l'Ente locale avesse preso in carico la Pt_1 gestione dell'impianto, con formale atto di consegna e cessione, e che di tanto la
[...]
venisse messa a parte, con la comunicazione ufficiale richiesta nel CP_3 documento negoziale.
D'altronde, alla parte attrice non è sufficiente segnalare il collegamento negoziale tra tale contratto di manutenzione e la Convenzione di urbanizzazione, nonché con il c.d. accordo generale precedentemente stipulato tra ed in data 9 Pt_1 CP_2 gennaio 2002, a rogito notarile rep. 71.886/raccolta n. 16744 (all. 4 Controparte_5 alla citazione), ove fatto riferimento (all'art. 9) alla stipulanda Convenzione di urbanizzazione.
Pur condividendo che i tre negozi in parola siano avvinti da collegamento negoziale, tale per cui il contratto di manutenzione veniva stipulato in adempimento sia del precedente accordo generale Cogeim-AC, sia della precedente Convenzione di urbanizzazione va detto che sia il menzionato accordo Controparte_8 generale, sia la successiva Convenzione di urbanizzazione non prevedevano affatto che avrebbe acquisito gli oneri di esercizio e di manutenzione dell'impianto CP_1
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di illuminazione per puro e semplice effetto dell'acquisto in proprietà dell'impianto, in virtù del principio di accessione (art. 934 c.c.).
Inoltre, resta invariato il rilievo che, per qualsiasi negozio implicante una spesa, ivi inclusa appunto l'assunzione in carico degli oneri di gestione e manutenzione dell'impianto, sarebbe occorso un atto negoziale o provvedimentale dell'Ente locale, nel rispetto del principio formalistico e di procedimentalizzazione dell'attività negoziale delle UB ZI (valido anche per gli enti locali;
v. ex pluribus Cass. sez.
1, 14/12/2006, n. 26826) nonché in ossequio delle norme in materia di spesa degli enti locali, così come effettivamente previsto sia nell'accordo generale Cogeim – AC, sia nella Convenzione di urbanizzazione – . Pt_1 CP_1
2.4 In particolare, giova sottolineare che:
- l'art. 9 dell'accordo generale stipulato dalla con in data 9 Pt_1 CP_2 gennaio 2002 (all. 4 cit.), in vista della Convenzione di urbanizzazione poi stipulata da e in data 15 luglio 2002, non prevedeva affatto che l'Ente locale Pt_1 CP_1 avrebbe assunto gli oneri economici di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione per effetto dell'acquisto, per accessione, delle strutture stabilmente infisse al suolo, bensì che «fino all'effettuazione della formale cessione e consegna a CP_7
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione viaria
[...]
…» sarebbero state «eseguite da previa stipulazione di apposito contratto, a CP_2 spese dell e/o dei suoi aventi causa»; Parte_1
- conseguentemente, si prevedeva che la avrebbe corrisposto «al in Pt_1 CP_2 base a fatture emesse da quest'ultima con cadenza trimestrale, i canoni di manutenzione» (art. 9, a seguire), così come poi effettivamente convenuto nel contratto di manutenzione Cogeim – AC Distribuzione S.p.A., stipulato nel novembre 2005 (all.
6, cit.);
- coerentemente con tali prescrizioni, veniva previsto (sempre all'art. 9) che solo
«successivamente a formale cessione e consegna avvenute, il CP_7 avrebbe assunto «tramite a propria cura e spese, l'esercizio e la manutenzione CP_2 degli impianti stessi»;
- infine, ad ulteriore smentita di quanto sostenuto dall'attrice, la si Pt_1 impegnava «ora per allora, a presentare una fideiussione atta a garantire l'esercizio e la
14 15
manutenzione degli impianti … per il periodo intercorrente per la loro messa in esercizio e fino a due anni dopo il collaudo definitivo di tutte le opere di
Urbanizzazione Pubblica disposto dall'Amministrazione Comunale» (art. 9 cit.).
Ancora, se è vero che l'art. 20 della Convenzione di urbanizzazione – dedicato, come da sua rubrica, alla “cessione e collaudo delle opere di urbanizzazione” - prevedeva, al par. 2, che «le opere ed impianti realizzati su aree già cedute .. si intend[essero] acquisiti a ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 e ss. c.c., senz'alcun onere per il CP_6
, lo stesso comunque specificava: CP_6
- al par. 3, che «ogni opera e impianto» sarebbe rimasta «nella disponibilità del soggetto attuatore sino all'emissione del provvedimento di approvazione del collaudo finale», ciò anche ai fini delle garanzie dovute dall'appaltatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1668 c.c. (per vizi e difformità dell'opera), nonché della responsabilità per rovina e difetti di cui all'art. 1669 c.c.;
- al par. 4, che «le opere e i manufatti» in parola sarebbero stati «consegnati al con formale verbale di consegna entro il termine di 60 giorni dalla scadenza CP_6 del periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 10 par. 1), lett. i)», in modo da essere, a partire dal quel momento «immessi nel demanio e/o nel patrimonio indisponibile de . CP_6
Atteso che l'art. 10, par. 1, lett. i) della Convenzione a sua volta richiamava, quanto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, il successivo art. 14 (per quanto specificamente concerne gli impianti di energia elettrica) e che quest'ultimo,
d'altro canto: (a) prevedeva l'impegno dei comparenti a porre in esecuzione gli impianti
«appena possibile, anche prima della loro cessione» (par 9); (b) richiamava esplicitamente l'accordo generale già stipulato dalla con l a rogito Pt_1 CP_2 notarile di Corato rep. 71886 del 9 gennaio 2002, disciplinante «la CP_5 progettazione, l'esecuzione dei lavori e le relative garanzie, le modalità di cessione al nei tempi e termini previsti per la cessione della rete stradale e degli spazi CP_6 verdi, la manutenzione e gestione degli impianti» (par. 11); (c) recepiva esplicitamente e formalmente tutte le clausole di tale contratto, «pattuite a favore del Comune» (par. 12:
«Le clausole pattuite a favore del si intendono qui ripetute e CP_7 trascritte»), va da sé che l'acquisto per accessione, alla proprietà di , delle CP_1
15 16
strutture componenti l'impianto di illuminazione non abbia potuto comportare di per sé l'assunzione, da parte dell'Ente locale, degli oneri economici di manutenzione dell'impianto, né abbia potuto avere alcun riflesso sul contratto di manutenzione
Cogeim – AC Distribuzione S.p.A., occorrendo a tal fine – secondo tutte le fonti contrattuali disaminate – un formale atto di cessione e consegna all'Ente locale, quale espressamente previsto dall'art. 9 del rogito Controparte_9 Controparte_3 rep. 71886 del 9 gennaio 2002, o altrimenti un verbale di consegna quale previsto
[...] dall'art. 20, par. 4 della Convenzione di urbanizzazione del 15 luglio 2002.
Conclusivamente, in disparte di quanto si dirà in merito al termine entro cui le parti della Convenzione di urbanizzazione sarebbero dovute addivenire alla consegna e cessione dell'impianto di illuminazione pubblica alla mano di , è CP_1 comunque certo e fuori di dubbio, sia alla stregua dei principî generali in materia di attività negoziale delle UB ZI nonché in materia di spesa degli enti locali, sia alla stregua del criterio dell'interpretazione sistematica di cui all'art. 1363 c.c.
– secondo cui «le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto» - che:
(a) si sarebbe potuta (e dovuta) accollare gli oneri economici di CP_1 manutenzione dell'impianto solo successivamente alla formale cessione e consegna dello stesso da parte del soggetto attuatore;
(b) sarebbe potuta subentrare nel contratto di manutenzione CP_1 stipulato tra ed solo comunicando formalmente alla Pt_1 Controparte_3
Società l'avvenuta consegna e cessione dell'impianto (nelle modalità indicate nell'accordo generale Cogeim – e nella Convenzione di urbanizzazione), ed CP_2 enunciando in maniera altrettanto procedimentalizzata la propria volontà di subentrare alla nel pagamento dei canoni di manutenzione;
Pt_1
(c) in ogni caso, l'attuale attrice avrebbe potuto liberarsi dal vincolo contrattuale in essere con solo una volta pervenuta, alla società di Controparte_3 distribuzione dell'energia elettrica, la formale comunicazione di presa in carico della gestione dell'impianto, da parte dell'Ente locale.
Tale la ricostruzione della comune volontà delle parti contraenti, sia per quanto concerne i rapporti negoziali tra ed sia per quanto Pt_1 Controparte_3
16 17
riguarda la Convenzione di urbanizzazione conclusa dalla con , Pt_1 CP_1 va anche detto che le conclusioni qui raggiunte sono confermate dalla stessa data di stipula del contratto di manutenzione più volte menzionato, ed intercorso tra Pt_1 ed Controparte_3
Difatti, laddove lo stesso soggetto attuatore fosse (e si ritenesse) già libero dagli oneri economici correlati alla manutenzione dell'impianto per effetto della sua ultimazione (nel giugno 2005), così come certificata dall nel settembre 2005 con CP_2 contestuale messa in esercizio (v. all. 5 alla nota del Dipartimento Programmazione ed
Attuazione Urbanistica – , doc. 2 comparsa di costituzione), ossia in virtù CP_1 dell'operatività del principio di accessione (art. 934 c.c.), non si vede la ragione di addivenire, nel novembre 2005, alla stipula dell'accordo di manutenzione, con assunzione dell'impegno di pagamento del canone e con rilascio di fideiussione a prima richiesta (di durata triennale, salvo rinnovo) che, come esplicitamente previsto dall'art. 8 del contratto, sarebbe stata svincolata solo dopo che l avesse «ricevuto CP_2 formale comunicazione da parte del Dipartimento competente del CP_7 concernente l'avviso dell'avvenuta assunzione diretta degli oneri per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto .. da parte de ». CP_7
Pertanto, proprio la (data di) stipula del contratto di manutenzione, in adempimento dell'impegno assunto dalle parti con l'accordo generale (art. 9), sopravvenuta allorquando l'impianto era già in esercizio (da due mesi) e dichiarato conforme alla legge ed al progetto, conferma (ove il caso) che fosse chiaro a tutte le parti, ivi incluso il soggetto attuatore, che questi avrebbe conservato gli oneri economici di gestione e manutenzione fino al collaudo e fino alla successiva formale cessione e consegna dell'impianto, a . CP_1
Ciò posto, essendo documentato che tale ultimo segmento del procedimento di presa in carico dell'impianto, sì come delineato dal combinato disposto degli artt. 20,
10, 14 della Convenzione, nonché dall'art. 9 dell'accordo generale Cogeim – AC S.p.A., sia stato completato il 25 marzo 2021 (v. all. 4 alla comparsa di costituzione CP_4
e a lite pendente, con la formale cessione dell'impianto a , la richiesta (in CP_1 citazione, nonché nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) di accertamento di nulla dovere alla per i canoni maturati (a) dal settembre 2005 Controparte_3
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in avanti ovvero (b) dal maggio 2007 in avanti, ovvero ancora (c) dal gennaio 2008 in avanti, va respinta così come proposta, dovendosi concludere che l'attrice sia rimasta liberata dal contratto di manutenzione solo dalla data sopra indicata (25 marzo 2021).
Specularmente e conseguentemente deve essere accolta la domanda riconvenzionale (recte azione di adempimento contrattuale) svolta dalla nei CP_4 riguardi dell'attrice, con cui la società richiesto il pagamento di tutti i canoni maturati (e lasciati in mora) fino al 31 marzo 2021, quindi fino alla data di passaggio dell'impianto in carico a (v. estratto conto all. 8 alla comparsa di costituzione CP_1 CP_4
: la convenuta ha infatti dimostrato il titolo e la scadenza dell'obbligazione di
[...] pagamento dedotta insoluta (con il contratto di manutenzione più volte menzionato) e l'attrice non ha svolto eccezioni utili a paralizzare la pretesa della controparte, se non spendendo gli argomenti ora esaminati e ritenuti non fondati.
Inoltre, la parte attrice va condannata al pagamento degli interessi di mora, al saggio di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture trimestrali al saldo;
nessuna rivalutazione – benché richiesta – può riconoscersi in favore della convenuta/attrice in via riconvenzionale, trattandosi di inadempimento di obbligazione di valuta, e non essendo neppure indicato il danno ipoteticamente sofferto dal creditore, non compensato dall'assegnazione degli interessi, al saggio di cui al d.lgs. n.
231/2002.
2.5 Assodato che il contratto tra ed sia Pt_1 Controparte_3 definitivamente cessato alla data del 25 marzo 2021, e così decise le domande principali dell'attrice e la riconvenzionale della società convenuta, deve essere disaminata la domanda subordinata di manleva svolta, dalla nei riguardi Parte_1 di , per vedersi rifondere tutti canoni dovuti (e da versare) ad CP_1 CP_4 in ragione del contratto di manutenzione (e dell'esito giudiziale della domanda di accertamento negativo).
A tale domanda di manleva, come detto da qualificare in termini di azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, il tribunale ritiene di assegnare priorità logico-giuridica rispetto alla domanda di accertamento dell'efficacia del recesso comunicato, dalla , alla Società di distribuzione dell'energia elettrica con missiva Pt_1 del 21 ottobre 2020 (all. 16 alla citazione), potendo il suo accoglimento comportare
18 19
l'effettivo addebito degli oneri economici di manutenzione all'Ente locale, sì da rendere irrilevante la circostanza che la sia rimasta vincolata al contratto sino alla Pt_1 cessione dell'impianto.
In proposito, va detto – in accordo a quanto sostanzialmente ammesso da
[...]
nella sua comparsa di costituzione – che avrebbe dovuto CP_1 CP_1 prendere in carico l'impianto di illuminazione, tramite apposito verbale di cessione e consegna, entro 60 giorni dalla scadenza del biennio di esercizio e manutenzione posto a carico del soggetto attuatore, a sua volta decorso dalla data di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo di tutte le opere di urbanizzazione realizzate dal medesimo soggetto attuatore.
Tanto si desume dalla lettura combinata degli art. 20, par. 4, art. 10, par. 1, lett. i), art. 14, par. 11 e 12 della Convenzione, nonché dell'art. 9 dell'accordo generale Cogeim –
AC S.p.A. (sì come formalmente richiamato dall'art. 14, par. 12 della Convenzione) laddove previsto che il soggetto attuatore ( ) avrebbe sostenuto gli oneri Pt_1 economici di manutenzione dell'impianto «fino alla formale cessione e consegna al
» e che lo stesso si impegnava «a presentare una fidejussione atta a CP_7 garantire l'esercizio e la manutenzione degli impianti … per il periodo intercorrente per la loro messa in esercizio e fino a due anni dopo il collaudo definitivo di tutte le opere di UU.PP. disposto dall'Amministrazione Comunale».
Fideiussione poi effettivamente presentata con durata triennale, in uno alla firma del contratto di manutenzione di cui s'è sopra detto, stipulato dalla nel novembre Pt_1
2005.
D'altronde, è documentato che: (a) in data 10 maggio 2007 veniva emesso, dalla
Commissione appositamente istituita, l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo di tutte le opere di urbanizzazione realizzate in esecuzione della Convenzione – Pt_1
, ivi incluso l'impianto di illuminazione pubblica (v. all. 7 alla citazione, il CP_1 riferimento alla pagina 5); (b) con Determinazione Dirigenziale n. 846 del 6 ottobre
2008 (all. 8 alla citazione) approvava l'atto unico di collaudo. CP_1
Da tale data deve ritenersi decorso il biennio di manutenzione a carico del soggetto attuatore, quale previsto dall'art. 9 del menzionato accordo generale – AC Pt_1
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S.p.A., così come richiamato dall'art. 14, par. 11 e 12 della Convenzione di urbanizzazione – . Pt_1 CP_1
Ciò posto, avrebbe dovuto attivarsi per ricevere la (formale) consegna CP_1
e cessione dell'impianto di illuminazione entro il sessantesimo giorno dalla conclusione del periodo biennale di manutenzione, posto a carico del soggetto attuatore, quindi entro e non oltre il 7 dicembre 2010, secondo quanto esplicitamente previsto dall'art. 20, par. 4, della Convenzione urbanistica.
Non rileva che, a quella data, la avesse già maturato una (discreta) morosità Pt_1 con la Società di distribuzione dell'energia elettrica, avendo omesso di pagare i canoni manutentivi scaduti dal 1° trimestre 2008 in avanti (v. all. 9 alla citazione).
Ciò perché – come giustamente evidenziato dalla difesa attrice – le uniche condizioni cui subordinata la consegna e la cessione dell'impianto alla gestione di consistevano, per Convenzione urbanistica (art. 20, par. 3 e 4), CP_1 nell'avvenuta approvazione del collaudo (come detto verificatasi e documentata in atti), nonché nella prestazione della polizza indennitaria prevista dall'art. 25 della
Convenzione, che è parimenti documentato fosse stata effettivamente prestata (v. la quietanza all'art. 25 della Convenzione).
Ragione per cui, avveratesi le uniche condizioni considerate rilevanti agli effetti della
Convenzione, deve dirsi rimasta in mora ex re per l'omessa presa in CP_1 carico dell'impianto di illuminazione, per puro e semplice effetto della scadenza del termine contrattuale, avendo disatteso la vera e propria obbligazione che le gravava per contratto, nonché ai sensi dell'art. 28 legge 17 agosto 1942, n. 1150 - legge urbanistica – espressivo di un principio generale, ritenuto applicabile anche a piani di intervento urbanistico diversi dalla lottizzazione strettamente intesa (in tal senso la uniforme giurisprudenza amministrativa: v. ex pluribus T.A.R. Firenze, Toscana sez. III,
30/08/2018, n.1159: «l'obbligo del di prendere in consegna le opere di CP_6 urbanizzazione primaria conformi alla convenzione di lottizzazione corrisponde ad una situazione soggettiva di vantaggio dei lottizzanti e loro aventi causa, la quale è direttamente connessa all'interesse generale ad un efficiente esercizio dei servizi pubblici cui le opere sono preordinate. Il è tenuto a tanto in forza della CP_6 convenzione di lottizzazione e sulla base del "modello urbanistico" prefigurato dall'art. 20 21
28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150», ove presenti, in motivazione, riferimenti ad altri precedenti del giudice amministrativo;
negli stessi termini T.A.R. Cagliari, Sardegna, sez. II, 27/12/2021, n.844).
Né è chiara la ragione per cui , una volta assunta la diretta gestione CP_1 dell'impianto di pubblica illuminazione «tramite », avrebbe dovuto rispondere del CP_2 debito altrui (l'assunto non è neppure propriamente esplicitato dalla difesa di
[...]
, e comunque non risulta minimamente motivato, sotto il profilo giuridico), ed è CP_1 altrettanto indeterminata la ragione per cui l'Ente locale, che aveva ricevuto (sin dalla stipula della Convenzione) una polizza fideiussoria a prima richiesta dal soggetto attuatore, giustappunto in garanzia di tutte le obbligazioni assunte in forza della
Convenzione, non avrebbe potuto rivalersi, ove il caso, sul medesimo soggetto, una volta assolto il debito con la Controparte_3
Ad ogni modo, è dirimente osservare che, alla scadenza del termine contrattuale di consegna dell'impianto (dicembre 2010), quindi alla data di consumazione della mora ex re, non era ancora al corrente della morosità della , risultando CP_1 Pt_1 dagli atti che la prima comunicazione in tal senso sia stata inviata all'Ente locale in data
18 aprile 2011 (v. all. 10 alla citazione): talché l'eccezione di inadempimento sollevata in giudizio dall'Ente locale, per giustificare il ritardo nell'acquisizione dell'impianto alla gestione diretta, risulta non solo oggettivamente, ma anche soggettivamente contraria a buona fede (art. 1460 c.c.), e non può essere considerata, in favore della convenuta.
D'altronde, che la presenza del debito altrui non avrebbe potuto giustificare la condotta inerte tenuta dall'Ente locale, è dimostrato (ove occorra) dalla circostanza che infine, in corso di causa, abbia conseguito la consegna dell'impianto, CP_1 con verbale del 25 marzo 2021 prot. 18522 (all. 4 alla comparsa , CP_4 riservandosi tutte le parti di regolare, in separata sede, le questioni economiche correlate alla pregressa manutenzione dell'impianto.
Ciò posto, deve reputarsi che l'indebita protrazione dell'efficacia del contratto di manutenzione stipulato tra e e la conseguente Pt_1 Controparte_3 protrazione dei correlati oneri economici, dopo la scadenza del termine entro cui
[...]
avrebbe dovuto acquisire l'impianto alla gestione diretta, sia imputabile CP_1 all'Ente locale, configurando conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.)
21 22
dell'inadempimento come sopra acclarato;
questo, senza considerare la concomitante violazione degli obblighi di buona fede e correttezza in executivis (artt. 1175, 1375 c.c.), che imponevano all'Ente locale di considerare l'interesse del soggetto attuatore - di portare a termine l'intervento di riqualificazione - senza con ciò assumere oneri diversi da quelli già previsti in contratto, e comunque non particolarmente gravosi («il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile»: Cass. Sez. 3, 02/04/2021, n. 9200; v. ancora Cass. Sez. 3,
13/10/2017, n. 24071: «il contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato»).
Per quanto sin qui argomentato, va condannata a rifondere, alla parte CP_1 attrice, tutte le somme dovute e da versare - in esecuzione del contratto e della presente sentenza - ad a titolo di canoni di manutenzione scaduti dal 1° CP_4 gennaio 2011 sino alla data di cessione dell'impianto di illuminazione all'Ente locale, e pari a complessivi € 71.722,36 (somma ottenuta detraendo, dal totale di € 91.868,96, di cui all'estratto conto all. 8 alla comparsa di costituzione la somma di € CP_4
20.146,60, imputabile ai canoni scaduti dal 1° trimestre 2008 all'ultimo trimestre 2010),
22 23
oltre alle somme dovute e da versare, dalla parte attrice alla a titolo di CP_4 interessi di mora (al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002) sulle fatture in questione, in dettaglio indicate alle pagine 2-3-4-5 dell'estratto-conto da aversi qui CP_4 integralmente trascritto e riportato.
3. Conclusivamente, si provvede come a seguire. La soccombenza dell'attrice, quanto alle domande principali indirizzate nei confronti della regola le spese del CP_4 grado. Parimenti, le spese della lite di rivalsa introdotta dall'attrice nei riguardi di
[...]
seguono la soccombenza di quest'ultima. CP_1
Considerata la sostanziale uniformità della posizione processuale assunta dalle convenute, le spese relative alla domanda trasversale svolta da nei riguardi CP_4 dell'Ente locale vengono integralmente compensate, tra tali parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande di accertamento svolte, in via principale, dalla nei Parte_1 riguardi della accoglie la domanda riconvenzionale di e per CP_4 CP_4
l'effetto condanna la al pagamento, in favore di della somma Parte_1 CP_4 di € 91.868,96, per canoni di manutenzione scaduti dal gennaio 2008 sino al 25 marzo
2021, oltre interessi di mora al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture, indicate nell'allegato 8 alla comparsa di costituzione e CP_4 da aversi qui per integralmente trascritto e riportato, al saldo;
- accoglie la domanda formulata, dalla nei confronti di , Parte_1 CP_1
e per l'effetto condanna al pagamento, in favore della della CP_1 Parte_1 somma di € 71.722,36, oltre alle somme dovute e da versare, per effetto della presente sentenza, dalla parte attrice alla a titolo di interessi di mora (al saggio di cui CP_4 al d.lgs. n. 231/2002) sulle fatture in dettaglio indicate alle pagine 2-3-4-5 dell'estratto- conto all. 8 alla comparsa di costituzione da aversi qui integralmente CP_4 trascritto e riportato;
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- condanna la parte attrice a rifondere, ad nella qualità indicata in CP_2 epigrafe, le spese del grado, che liquida in € 759,00 per esborsi, € 8.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
- condanna a rifondere, alla parte attrice, le spese del grado, che CP_1 liquida in € 759,00 per esborsi, € 8.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al
15%, iva e cpa, come per legge;
- dichiara compensate, tra le parti convenute, le spese della lite trasversale introdotta, dalla nei confronti di . CP_4 CP_1
Roma, 30 ottobre 2025 Il giudice
AL MP
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 2^ Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa AL MP, ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61402 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto "altri contratti atipici” e pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma via dei Cerchi n. 45, presso e nello studio dell'Avv. Nicola de Luca, che lo rappresenta e difende, disgiuntamente ed unitamente agli Avv. Fabio
IA e Ab. LI PP CA, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Alessia Alesii, per procura generale alle liti in atti, e con costei elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente convenuto nonché già in qualità di procuratrice e mandataria CP_2 Controparte_3 di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_4 difeso, disgiuntamente ed unitamente, dagli Avv. Fabio Abronzino e Anna Chiara
Giancola, per procura su foglio separato allegato alle buste eml con cui depositati i
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rispettivi scritti di costituzione in giudizio, e con costoro elettivamente domiciliato in
Roma piazzale Ostiense n. 2 convenuto
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite la società ha evocato in giudizio Parte_1
e la soc. e chiesto al Tribunale di: CP_1 CP_4
«1. in via principale, accertare e dichiarare ch non ha alcuna pretesa nei CP_4 confronti di per l'esecuzione dei servizi di manutenzione successivi alla Parte_1 data del 20 settembre 2005 o, al più tardi, dell'11 maggio 2007, per le ragioni esposte in narrativa e che, conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di di Parte_1 corrispondere tali importi a CP_4
2. in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse ritenersi che, nonostante l'intervenuta cessione delle opere di urbanizzazione a alla CP_1 data del 20 settembre 2005 o, al più tardi, dell'11 maggio 2007, il contratto di manutenzione fosse ancora efficace per alla data del 21 ottobre 2020: (i) Parte_1 accertare l'efficacia del recesso esercitato da in data 21 ottobre 2020 e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare che nulla è tenuta a corrispondere ad per i servizi Pt_1 CP_4 prestati in data successiva alla dichiarazione di recesso, per le ragioni esposte in narrativa;
(ii) accertare che è subentrata nel contratto con e CP_1 CP_4 condannarla a tenere indenne e manlevata da qualsiasi somma questa possa Pt_1 essere tenuta a corrispondere a per le ragioni esposte in narrativa;
CP_4
3. in estremo subordine, ritenere e dichiarare che, anche in assenza di un obbligo contrattuale di , comunque dalla data del 20 settembre 2005 o, al più CP_1 tardi, dell''11 maggio 2007, ha assunto la gestione degli impianti nell'interesse Pt_1 esclusivo di la quale, pertanto, dovrà tenerla indenne e manlevarla da CP_1 qualsiasi pretesa d CP_4
4. in via di ulteriore subordine, ritenere e dichiarare ch si arricchisce CP_1 ingiustificatamente ai danni di e condannarla a versare a tale titolo quanto Pt_1
dovrà pagare a . Pt_1 CP_4
Il tutto con vittoria delle spese della lite.
2 3
A motivo di tali domande, ha esposto che:
- con delibera n. 2735 del 29 settembre 1995, approvava il CP_1 programma di riqualificazione del quartiere Borghesiana, ed indiceva un confronto concorrenziale per la selezione di proposte private ai fini della sua attuazione;
- l'esponente presentava una proposta di intervento per la tipologia B (“Interventi su aree e fabbricati trasformabili”), che prevedeva la realizzazione di interventi edificatori e di opere di urbanizzazione primaria, nonché di parte delle opere di urbanizzazione secondaria;
la proposta prevedeva altresì la stipula di apposita Convenzione con l'Ente locale, previa cessione a titolo gratuito di tutte le aree a destinazione pubblica;
- tale proposta (identificata con la sigla B-2) veniva positivamente valutata ed ammessa al finanziamento pubblico, talché l'esponente, con atto unilaterale a rogito notar. rep. 67682 del 8 giugno 2000, cedeva a , a Controparte_5 CP_1 titolo gratuito, le aree a destinazione pubblica comprese nel programma di riqualificazione, sotto condizione sospensiva della stipula di apposita Convenzione con l'Ente locale;
- con delibera di Giunta Capitolina n. 170 del 26 gennaio 2001, CP_1 accettava la cessione gratuita delle aree a destinazione pubblica, prendeva atto dei progetti esecutivi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, da realizzare a scomputo degli oneri concessori, autorizzava la stipula della Convenzione tra l'Amministrazione comunale e la , per l'attuazione degli interventi;
Pt_1
- in vista della stipula della Convenzione di urbanizzazione, con atto a rogito notar.
, rep. 71886 del 9 gennaio 2002, l'esponente stipulava un contratto Controparte_5
(c.d. accordo generale) con la in forza del quale: (i) si impegnava a CP_2 Pt_1 realizzare gli impianti di illuminazione della rete viaria e delle aree destinate a verde pubblico, sulla scorta dei progetti esecutivi forniti da e approvati da CP_2 [...]
; (ii) si impegnava a cedere “tutte le opere e gli impianti di CP_1 Pt_1 illuminazione della rete viaria e delle zone a verde pubblico” a , e a CP_1 consegnarle “senza nessun corrispettivo”, con apposito atto, secondo le “modalità previste nella stipulanda Convenzione urbanistica”; (iii) fino alla data di cessione
[...]
, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione viaria CP_1 sarebbe rimasta a carico della , “previa stipulazione di apposito contratto” con Pt_1
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la in virtù del quale l'esponente avrebbe corrisposto un canone trimestrale;
CP_2
(iv) successivamente alla cessione e consegna degli impianti di illuminazione pubblica a
, quest'ultima avrebbe assunto “tramite a propria cura e spese, CP_1 CP_2
l'esercizio e la manutenzione degli impianti stessi”;
- con atto a rogito notar. rep. 73235 del 15 luglio 2002, veniva Controparte_5 quindi stipulata la Convenzione di urbanizzazione deputata a regolare i rapporti e i reciproci obblighi tra l'Ente locale e la , in veste di soggetto attuatore della Pt_1 proposta di intervento B-2, già approvato da nell'ambito del programma CP_1 di riqualificazione urbana del quartiere Borghesiana;
- a termini dell'art. 6 della Convenzione, nel dare atto della intervenuta cessione a delle aree aventi destinazione pubblica, disposta a titolo gratuito dalla CP_1
con precedente atto unilaterale del 8 giugno 2000, nuovamente Pt_1 CP_1 accettava tale cessione;
- a termini del successivo art. 10, le parti ribadivano che la avesse già ceduto Pt_1
a “tutte le aree occorrenti per l'intervento in oggetto”; quindi il soggetto CP_1 attuatore si impegnava a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria, tra cui (art. 10, par. 1, lett. e) la “costruzione dell'impianto di illuminazione della rete stradale .. e degli altri spazi destinati all'uso pubblico”, e a cedere all'Ente locale gli impianti realizzati senza corrispettivo “con l'osservanza dei tempi e delle modalità precisate nei successivi artt. 19 e 20”;
- a termini dell'art. 14, lett. b), il soggetto attuatore ( ) avrebbe realizzato gli Pt_1 impianti di illuminazione delle aree pubbliche secondo il progetto definitivo già approvato da , nonché osservando i progetti esecutivi predisposti da CP_1
e parimenti da sottoporre all'approvazione di;
le parti CP_2 CP_1 richiamavano inoltre il contratto già stipulato tra ed rep. 71886 del 9 Pt_1 CP_2 gennaio 2002, avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di illuminazione pubblica, esplicitamente prevedendo che “le clausole pattuite a favore de si dovessero CP_6 intendere “ripetute e trascritte”;
- a termini dell'art. 20 della Convenzione, le opere di urbanizzazione da eseguirsi a cura del soggetto attuatore sarebbero state sottoposte “a collaudo in corso d'opera e finale, sia tecnico-amministrativo sia, ove occorra, statico, per singola opera, da
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eseguirsi a cura di una o più Commissioni di collaudo formate da Collaudatori di fiducia del e dal medesimo nominate”; inoltre, risultava specificato: “le opere ed CP_6 impianti realizzati su aree già cedute (di cui al precedente art. 6) si intendono acquisiti al ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 e ss. c.c. senza alcun onere per il CP_6
; CP_6
- l'esponente dava eseguito alle opere di urbanizzazione e, in data 5 luglio 2005, veniva certificata l'ultimazione dei lavori alla data del 24 giugno precedente, nel rispetto delle tempistiche della Convenzione;
l'impianto di illuminazione pubblica veniva messo in esercizio in data 16 settembre 2005, e in data 20 settembre 200
[...] emetteva verbale di conformità e di ultimazione dei lavori relativi all'illuminazione CP_2 pubblica dell'area;
- con scrittura privata del 10 novembre 2005, l'esponente e Controparte_3 dando seguito alla convenzione stipulata con rep. 71886 del 9 gennaio 2002, a
[...] rogito notaio , stipulavano un contratto di manutenzione del nuovo Controparte_5 impianto di illuminazione pubblica già in esercizio, con effetto (retroattivo) dal 16 settembre 2005; a termini dell'art. 9, il contratto in questione sarebbe rimasto efficace fino a quando non avesse ricevuto da la “formale comunicazione .. CP_2 CP_1 concernente l'avviso dell'avvenuta assunzione diretta degli oneri per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto” da parte del medesimo Ente locale;
- in data 10 maggio 2007 veniva emesso l'Atto Unico di Collaudo di tutte le opere di urbanizzazione realizzate dalla;
tale atto veniva approvato da Pt_1 CP_1 con DD n. 8046 del 6 ottobre 2008.
La parte attrice ha quindi esposto che:
- in virtù di quanto previsto dall'art. 20, par. 2, della Convenzione stipulata con
[...]
, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 c.c., ivi richiamato, l'Ente locale CP_1 aveva acquisito la proprietà dell'impianto di illuminazione pubblica sin dalla data di emissione, da parte dell del verbale di conformità e di ultimazione dei lavori (20 CP_2 settembre 2005) o, al più tardi, dalla data di emissione dell'Atto Unico di Collaudo (10 maggio 2007);
- tuttavia, con nota del 18 aprile 2011, anche indirizzata a Controparte_3
, sollecitava il pagamento del canone di manutenzione dell'impianto di CP_1
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illuminazione pubblica degli anni 2008-2009-2010, primo trimestre 2011, per il complessivo importo di € 21.617,00;
- a tale richiesta l'esponente replicava che l'impianto in parola dovesse considerarsi già passato in carico e di piena proprietà del per quanto previsto dall'art. 20 CP_6 della Convenzione e dall'art. 9 del contratto stipulato con essendo stato CP_2 ultimato nel giugno 2005 e collaudato nel maggio 2007;
- seguiva un nutrito scambio di corrispondenza tra le parti, in occasione del quale
(poi esplicitava di reputare tuttora la vincolata al pagamento CP_2 CP_4 Pt_1 dei canoni di manutenzione, non avendo ricevuto da alcun formale CP_1 avviso dell'avvenuta presa in consegna delle opere;
ragione per cui, l'esponente, con nota del 11 settembre 2015, formalmente diffidava a voler comunicare CP_1 con urgenza all' l'avvenuta presa in consegna dell'impianto di pubblica CP_2 illuminazione in data non successiva a quella di emissione dell'atto unico di collaudo;
- nel silenzio di , con nota del 7 febbraio 2020 richiedeva CP_1 CP_4 all'esponente il pagamento dei canoni di manutenzione maturati dal 2008 alla fine dell'anno 2019, per il complessivo importo di € 88.430,36;
- a seguito dell'ennesima contestazione dell'esponente, – con nota CP_1 dell'8 aprile 2020 – da un lato negava di avere mai acquisito la consegna degli impianti, in difetto dell'atto formale di cessione e consegna previsto dalla Convenzione, dall'altro ammetteva che avrebbe dovuto sostenere gli oneri di manutenzione solo per Pt_1 un biennio dall'approvazione del collaudo finale.
La parte attrice ha rappresentato, infine, che avesse continuato ad emettere CP_4 fattura nei suoi confronti per canoni di manutenzione dell'impianto; ha soggiunto di avere comunicato ad con nota del 21 ottobre 2020, la propria volontà di recedere CP_4 dal contratto di manutenzione, per scrupolo e ove mai lo stesso dovesse ritenersi ancora efficace e vincolante.
In diritto, la parte attrice ha prospettato:
- che la cessione dell'impianto di illuminazione pubblica realizzato in esecuzione della Convenzione stipulata con a rogito notar. rep. 73.235 CP_1 CP_5 del 15 luglio 2002, si fosse verificata ipso iure, ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 c.c., sì come richiamato dall'art. 20, par. 2 della Convenzione, al momento della sua messa in
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esercizio ed ultimazione, certificata da in data 20 settembre 2005, o al più tardi CP_2 alla data del collaudo tecnico-amministrativo, del 10 maggio 2007;
- che a termini dell'accordo generale stipulato con la (art. 9), CP_2 [...]
fosse subentrata negli oneri economici di manutenzione dell'impianto per CP_1 semplice effetto dell'acquisito in proprietà dell'impianto, per accessione all'area già acquisita a titolo gratuito, non occorrendo alcuna formale comunicazione al gestore della rete elettrica, sì da restare tenuta al pagamento del canone di manutenzione, dalla data della cessione;
- di avere, per mero scrupolo, comunque comunicato recesso dal contratto di manutenzione illo tempore stipulato con Agea, essendo trascorsi oltre dieci anni dall'ultimazione dell'impianto, dalla data della sua messa in esercizio e dal collaudo tecnico-amministrativo;
- in via gradata, che la protrazione sine die del contratto di manutenzione stipulato con Agea, fosse imputabile al fatto e colpa di , che, violando gli obblighi CP_1 di buona fede e di correttezza in executivis, si era astenuta dal comunicare ad CP_2
l'effettiva acquisizione dell'impianto;
- di avere pertanto diritto, in caso di rigetto della domanda principale, a vedersi rifondere da quanto eventualmente dovuto e versato ad ove CP_1 CP_4 mai ai sensi e per gli effetti dell'art. 2031 c.c. (gestione di affari) o dell'art. 2041 c.c.
(ingiustificato arricchimento).
1.2 Attivato il contraddittorio, la si è costituita in giudizio a mezzo del CP_4 suo procuratore e mandatario ed ha svolto domanda Controparte_3 riconvenzionale.
In particolare, nel riepilogare i contenuti negoziali della Convenzione di urbanizzazione intercorsa tra e , nonché dei contratti stipulati tra Pt_1 CP_1
l'esponente e la (accordo generale e contratto di manutenzione), ha sostenuto Pt_1 che:
(i) stando alla Convenzione, l'acquisizione alla mano pubblica dell'impianto attivo e funzionante sarebbe dovuta avvenire, previo collaudo, mediante un verbale di consegna formale delle opere;
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(ii) il contratto di manutenzione non facesse alcun riferimento alla normativa civilistica in materia di accessione, piuttosto prevedendo che la sua efficacia e vincolatività sarebbe venuta meno solo alla formale comunicazione da parte di
[...]
dell'avvenuta assunzione diretta degli oneri di esercizio e di manutenzione CP_1 dell'impianto di illuminazione pubblica;
(iii) a tutto concedere, pertanto, i patti conclusi nella Convenzione di urbanizzazione, in quanto res inter alios acta, sarebbero rimasti inopponibili alla società esponente;
(iv) tali conclusioni erano d'altronde corroborate dal verbale di immissione nel possesso e consegna delle opere infine sottoscritto (in corso di causa) in data 25 marzo
2021;
(v) ad ogni modo, ai sensi dell'art. 14 della convenzione di manutenzione, gli obblighi assunti dalla erano stati testualmente qualificati alla stregua di oneri Pt_1 reali a carico dei terreni da urbanizzare, restando convenuto che la sarebbe Pt_1 rimasta obbligata solidalmente con i propri aventi causa o successori.
Per tali ragioni ha chiesto il rigetto delle domande dell'avversario; inoltre, aggiungendo di avere buon diritto di vedersi corrispondere dalla parte attrice o, in subordine, da i canoni di manutenzione maturati sino alla data di CP_1 consegna dell'impianto, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della , o Pt_1 in subordine dell'Ente locale, al pagamento della somma di € 91.868,96, o della minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n.
231/2002 e rivalutazione monetaria, al saldo.
1.3 si è costituita intempestivamente in giudizio, ed ha contestato le CP_1 domande avversarie.
In particolare, ha sostenuto che, a termini della Convenzione di urbanizzazione, art. 20, l'impianto di illuminazione sarebbe rimasto nella disponibilità del soggetto attuatore sino all'emissione del provvedimento di approvazione del collaudo finale – adottato con D.D. n. 846 del 6 ottobre 2008 – e che la consegna alla mano pubblica sarebbe dovuta intervenire entro 60 giorni dalla scadenza del termine biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del soggetto attuatore, decorso dalla data di approvazione del collaudo.
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Ha aggiunto che, a fronte della morosità maturata dalla , nel pagamento dei Pt_1 canoni di manutenzione dovuti ad Agea, l'esponente Ente locale non avesse “potuto procedere all'acquisizione in possesso dell'illuminazione pubblica”; per tali ragioni ha chiesto il diniego delle istanze avversarie, con favore delle spese della lite.
1.4 Assegnati i termini consecutivi per note di appendice scritta all'udienza di trattazione (art. 183 comma 6 c.p.c.) la difesa della parte attrice ha evidenziato che l'art. 20, par. 4 della Convenzione di urbanizzazione, quanto alle tempistiche di formale consegna delle opere di urbanizzazione a , facesse riferimento al termine CP_1 di 60 giorni dalla scadenza del periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria quale teoricamente indicato dall'art. 10 della medesima Convenzione, ma effettivamente non definito in alcuna parte del documento contrattuale né per relationem;
ragione per cui, la clausola in questione avrebbe dovuto ritenersi priva di effetti, in quanto frutto di refuso e riferibile ai casi in cui la cessione dell'impianto fosse posposta al periodo di esercizio in manutenzione, operando invece, nel caso di specie, il principio dell'accessione richiamato al par. 2 del medesimo art. 20.
In via subordinata, la difesa attrice ha evidenziato che, anche stando alle difese di l'Ente locale avrebbe dovuto accollarsi gli oneri economici di CP_1 manutenzione dell'impianto a partire dall'ottobre 2008 (approvazione del collaudo tecnico-amministrativo), sì da restare tenuta al pagamento della somma di € 87.007,52, ovvero dal quarto trimestre dell'anno 2010 (biennio dalla data di approvazione del collaudo definitivo), sì da essere tenuta al pagamento della somma di € 73.646,25; ha quindi contestato che le diffide di pagamento della potessero giustificare la CP_2 mancata acquisizione, al patrimonio indisponibile dell'Ente locale, dell'impianto di illuminazione, non supponendo la consegna altra condizione che il collaudo dell'opera, ed avendo l'Ente locale accettato di acquisire la disponibilità dell'impianto in corso di causa, a fronte di una morosità nel frattempo incrementata e nonostante il contenzioso già pendente;
ha evidenziato, a confutazione delle difese di che la CP_4
Convenzione di urbanizzazione e i contratti (accordo generale e convenzione particolare) conclusi tra ed fossero avvinti da collegamento negoziale, Pt_1 CP_2 essendo finalizzati a realizzare una unitaria operazione economico/commerciale, trascendente la causa di ciascuno di essi;
ragione per cui, era irrilevante che il contratto
9 10
di manutenzione non facesse richiamo al principio dell'accessione, a tal fine bastando il richiamo – alla Convenzione di urbanizzazione – contenuto nell'accordo generale precedentemente stipulato tra le stesse parti.
Ha quindi ribadito le domande svolte in citazione, chiedendo rigetto della domanda riconvenzionale avversaria.
1.5 La causa, istruita mercé la documentazione versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 21 maggio 2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
2. merito della lite.
2.1 Come illustrato al precedente paragrafo, la lite si focalizza sull'individuazione del soggetto tenuto al pagamento dei canoni di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione realizzato dalla in esecuzione della Convenzione di Parte_1 urbanizzazione stipulata con , di cui al rogito notar. CP_1 Controparte_5 rep. 73.235/raccolta n. 17.368 del 15 luglio 2002 (all. 5 alla citazione introduttiva).
In particolare, a fronte delle richieste di pagamento pervenute da (già CP_4
, in forza del contratto di manutenzione stipulato con la Controparte_3
, per scrittura privata in data 10 novembre 2005 (all. 6 alla citazione Pt_1 introduttiva), ed in particolare a fronte della richiesta di pagamento dei canoni fatturati trimestralmente dal 1° gennaio 2008 in avanti (v. all. 10 alla citazione), la ha Pt_1 proposto:
(i) una domanda di accertamento negativo del credito vantato da (cui CP_4 quest'ultima ha contrapposto una domanda riconvenzionale di adempimento, per la somma di € 91.868,96), assumendo che l'impianto sarebbe stato acquisito alla proprietà di a far tempo dalla sua certificata ultimazione e messa in esercizio (20 CP_1 settembre 2005), ovvero a far tempo dalla data di collaudo (11 maggio 2007), ovvero ancora in data comunque antecedente al gennaio 2008, con conseguente liberazione dell'esponente dall'obbligo di corrispondere il canone di manutenzione, e subentro dell'Ente locale nel contratto già in corso con (v. n. 1 delle conclusioni in citazione CP_4
e n. 1 e 2 della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.);
(ii) in subordine, una domanda di accertamento dell'efficacia del recesso dal contratto di manutenzione comunicato ad in data 21 ottobre 2020; CP_4
10 11
(iii) sempre in via subordinata, una domanda di manleva, proposta nei riguardi di e da ricondurre all'azione di risarcimento danni da inadempimento CP_1 contrattuale (art. 1453 c.c.), formulata imputando all'Ente locale di avere ingiustificatamente omesso di formalizzare e comunicare alla società di distribuzione dell'energia elettrica l'avvenuta acquisizione dell'impianto, come da conclusioni sub n.
2, ultimo periodo, della citazione e n. 2, ultimo periodo, delle conclusioni della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.;
(iv) in via ulteriormente gradata, una domanda proposta nei riguardi di
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2031 c.c. (gestione di affari) ovvero dell'art. CP_1
2041 c.c. (ingiustificato arricchimento), comunque finalizzata a vedersi rifondere dall'Ente locale tutte le somme eventualmente dovute e da versare alla società di distribuzione dell'energia elettrica a titolo di canone di manutenzione, dalle decorrenze sopra indicate (v. conclusioni sub n. 3 della citazione e della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
2.2 Tale la qualificazione delle domande svolte hinc ed inte, ritiene il tribunale che:
(i) l'attrice sia rimasta vincolata al contratto di manutenzione stipulato con CP_4
(all. 6 alla citazione) fino alla data del 25 marzo 2021, ossia fino alla data di
[...] consegna dell'impianto d'illuminazione pubblica a , così come consacrata CP_1 nel verbale formato in corso di giudizio ed esibito in atti (v. all. 4 alla comparsa di costituzione nonché all. 1 alla 1^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di CP_4 parte attrice);
(ii) conseguentemente debbano essere respinte la domanda principale di accertamento negativo della parte attrice, nonché la complementare domanda di accertamento del subentro di nel rapporto contrattuale in essere con la CP_1 società di distribuzione dell'energia elettrica, con lo speculare accoglimento della domanda riconvenzionale diretta svolta da nei riguardi della CP_4 Parte_1 così come proposta;
(iii) tuttavia, ravvisandosi l'inadempimento di agli obblighi di presa in CP_1 carico dell'impianto di illuminazione entro le tempistiche contrattuali e appresso specificate, nonché la violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede in executivis (artt. 1175, 1375 c.c.) l'Ente locale debba essere condannato a tenere indenne
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la parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, da tutto quanto versato alla controparte per canoni di manutenzione maturati trimestralmente a partire CP_4 dal gennaio 2011 fino alla consegna dell'impianto.
Ciò, per quanto appresso considerato.
2.3 Non può pervenirsi all'accoglimento della domanda di accertamento negativo, svolta in via principale dalla per sentir dichiarare di nulla dovere alla Pt_1 CP_4 sin dalla data del 20 settembre 2005 (di messa in esercizio dell'impianto) ovvero
[...] dell'11 maggio 2007 (di collaudo dell'impianto ad opera di ), ovvero a CP_1 partire dal 1° gennaio 2008, il tutto per semplice effetto dell'acquisto dell'impianto a titolo originario ed in via di accessione (art. 934 c.c.).
Stesso a dirsi della richiesta con cui si vorrebbe accertato l'automatico subentro di negli obblighi derivanti dal contratto di manutenzione. CP_1
In senso contrario, milita una pluralità di ragioni, ciascuna di per sé sufficiente al diniego della richiesta.
La parte attrice assume che la sua liberazione dal contratto di manutenzione stipulato con deriverebbe dall'avvenuta acquisizione Controparte_3 dell'impianto d'illuminazione alla gestione di , a sua volta operatasi ipso CP_1 iure e in forza del principio di accessione, essendo l'impianto realizzato su area già ceduta in proprietà all'Ente locale prim'ancora della stipula della Convenzione di urbanizzazione, e grazie all'esplicito richiamo agli artt. 934 e ss. c.c., contenuto all'art. 20 della Convenzione medesima (v. all. 5 alla citazione).
Tuttavia, tale assunto da un lato presuppone che il contratto di manutenzione concluso con (v. all. 6 alla citazione) prevedesse, quale Controparte_3 condizione necessaria e sufficiente alla sua risoluzione, o comunque quale condizione di liberazione dagli obblighi contrattuali, l'acquisto degli impianti alla proprietà di ex art. 934 c.c., e dall'altro trascura di considerare che il subentro di CP_1
nel contratto in corso con non avrebbe potuto prodursi se non in CP_1 CP_2 virtù di un negozio consacrato in forma scritta nonché concluso nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 191 T.U.E.L., comportando l'accollo all'Ente locale della spesa per canoni manutentivi.
12 13
Sotto il primo profilo, basti considerare che, quanto alla termine di efficacia, il contratto di manutenzione sottoscritto tra ed in data Pt_1 Controparte_3
10 novembre 2005, senz'affatto menzionare le previsioni della Convenzione di urbanizzazione stipulata tra e in data 15 luglio 2002, Pt_1 CP_1 esclusivamente prevedeva (all'articolo 9 – durata del contratto): «il presente atto avrà validità fino al momento in cu avrà ricevuto formale comunicazione, da parte del CP_2
Dipartimento competente del concernente l'avviso dell'avvenuta CP_7 assunzione diretta degli oneri per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di cui in premessa da parte del ». Di identico tenore testuale è la clausola CP_7 relativa alla prestazione della garanzia fideiussoria da parte della (art. 8; v. a Pt_1 seguire).
Ragione per cui, deve ritenersi che il contratto di manutenzione sia rimasto insensibile alla (pura e semplice) vicenda acquisitiva dell'impianto alla proprietà dominicale di , quale considerata nell'art. 20, par. 2, della Convenzione di CP_1 urbanizzazione, occorrendo – ai fini del subentro dell'Ente locale negli oneri economici già assunti dalla – che effettivamente l'Ente locale avesse preso in carico la Pt_1 gestione dell'impianto, con formale atto di consegna e cessione, e che di tanto la
[...]
venisse messa a parte, con la comunicazione ufficiale richiesta nel CP_3 documento negoziale.
D'altronde, alla parte attrice non è sufficiente segnalare il collegamento negoziale tra tale contratto di manutenzione e la Convenzione di urbanizzazione, nonché con il c.d. accordo generale precedentemente stipulato tra ed in data 9 Pt_1 CP_2 gennaio 2002, a rogito notarile rep. 71.886/raccolta n. 16744 (all. 4 Controparte_5 alla citazione), ove fatto riferimento (all'art. 9) alla stipulanda Convenzione di urbanizzazione.
Pur condividendo che i tre negozi in parola siano avvinti da collegamento negoziale, tale per cui il contratto di manutenzione veniva stipulato in adempimento sia del precedente accordo generale Cogeim-AC, sia della precedente Convenzione di urbanizzazione va detto che sia il menzionato accordo Controparte_8 generale, sia la successiva Convenzione di urbanizzazione non prevedevano affatto che avrebbe acquisito gli oneri di esercizio e di manutenzione dell'impianto CP_1
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di illuminazione per puro e semplice effetto dell'acquisto in proprietà dell'impianto, in virtù del principio di accessione (art. 934 c.c.).
Inoltre, resta invariato il rilievo che, per qualsiasi negozio implicante una spesa, ivi inclusa appunto l'assunzione in carico degli oneri di gestione e manutenzione dell'impianto, sarebbe occorso un atto negoziale o provvedimentale dell'Ente locale, nel rispetto del principio formalistico e di procedimentalizzazione dell'attività negoziale delle UB ZI (valido anche per gli enti locali;
v. ex pluribus Cass. sez.
1, 14/12/2006, n. 26826) nonché in ossequio delle norme in materia di spesa degli enti locali, così come effettivamente previsto sia nell'accordo generale Cogeim – AC, sia nella Convenzione di urbanizzazione – . Pt_1 CP_1
2.4 In particolare, giova sottolineare che:
- l'art. 9 dell'accordo generale stipulato dalla con in data 9 Pt_1 CP_2 gennaio 2002 (all. 4 cit.), in vista della Convenzione di urbanizzazione poi stipulata da e in data 15 luglio 2002, non prevedeva affatto che l'Ente locale Pt_1 CP_1 avrebbe assunto gli oneri economici di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione per effetto dell'acquisto, per accessione, delle strutture stabilmente infisse al suolo, bensì che «fino all'effettuazione della formale cessione e consegna a CP_7
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione viaria
[...]
…» sarebbero state «eseguite da previa stipulazione di apposito contratto, a CP_2 spese dell e/o dei suoi aventi causa»; Parte_1
- conseguentemente, si prevedeva che la avrebbe corrisposto «al in Pt_1 CP_2 base a fatture emesse da quest'ultima con cadenza trimestrale, i canoni di manutenzione» (art. 9, a seguire), così come poi effettivamente convenuto nel contratto di manutenzione Cogeim – AC Distribuzione S.p.A., stipulato nel novembre 2005 (all.
6, cit.);
- coerentemente con tali prescrizioni, veniva previsto (sempre all'art. 9) che solo
«successivamente a formale cessione e consegna avvenute, il CP_7 avrebbe assunto «tramite a propria cura e spese, l'esercizio e la manutenzione CP_2 degli impianti stessi»;
- infine, ad ulteriore smentita di quanto sostenuto dall'attrice, la si Pt_1 impegnava «ora per allora, a presentare una fideiussione atta a garantire l'esercizio e la
14 15
manutenzione degli impianti … per il periodo intercorrente per la loro messa in esercizio e fino a due anni dopo il collaudo definitivo di tutte le opere di
Urbanizzazione Pubblica disposto dall'Amministrazione Comunale» (art. 9 cit.).
Ancora, se è vero che l'art. 20 della Convenzione di urbanizzazione – dedicato, come da sua rubrica, alla “cessione e collaudo delle opere di urbanizzazione” - prevedeva, al par. 2, che «le opere ed impianti realizzati su aree già cedute .. si intend[essero] acquisiti a ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 e ss. c.c., senz'alcun onere per il CP_6
, lo stesso comunque specificava: CP_6
- al par. 3, che «ogni opera e impianto» sarebbe rimasta «nella disponibilità del soggetto attuatore sino all'emissione del provvedimento di approvazione del collaudo finale», ciò anche ai fini delle garanzie dovute dall'appaltatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1668 c.c. (per vizi e difformità dell'opera), nonché della responsabilità per rovina e difetti di cui all'art. 1669 c.c.;
- al par. 4, che «le opere e i manufatti» in parola sarebbero stati «consegnati al con formale verbale di consegna entro il termine di 60 giorni dalla scadenza CP_6 del periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 10 par. 1), lett. i)», in modo da essere, a partire dal quel momento «immessi nel demanio e/o nel patrimonio indisponibile de . CP_6
Atteso che l'art. 10, par. 1, lett. i) della Convenzione a sua volta richiamava, quanto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, il successivo art. 14 (per quanto specificamente concerne gli impianti di energia elettrica) e che quest'ultimo,
d'altro canto: (a) prevedeva l'impegno dei comparenti a porre in esecuzione gli impianti
«appena possibile, anche prima della loro cessione» (par 9); (b) richiamava esplicitamente l'accordo generale già stipulato dalla con l a rogito Pt_1 CP_2 notarile di Corato rep. 71886 del 9 gennaio 2002, disciplinante «la CP_5 progettazione, l'esecuzione dei lavori e le relative garanzie, le modalità di cessione al nei tempi e termini previsti per la cessione della rete stradale e degli spazi CP_6 verdi, la manutenzione e gestione degli impianti» (par. 11); (c) recepiva esplicitamente e formalmente tutte le clausole di tale contratto, «pattuite a favore del Comune» (par. 12:
«Le clausole pattuite a favore del si intendono qui ripetute e CP_7 trascritte»), va da sé che l'acquisto per accessione, alla proprietà di , delle CP_1
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strutture componenti l'impianto di illuminazione non abbia potuto comportare di per sé l'assunzione, da parte dell'Ente locale, degli oneri economici di manutenzione dell'impianto, né abbia potuto avere alcun riflesso sul contratto di manutenzione
Cogeim – AC Distribuzione S.p.A., occorrendo a tal fine – secondo tutte le fonti contrattuali disaminate – un formale atto di cessione e consegna all'Ente locale, quale espressamente previsto dall'art. 9 del rogito Controparte_9 Controparte_3 rep. 71886 del 9 gennaio 2002, o altrimenti un verbale di consegna quale previsto
[...] dall'art. 20, par. 4 della Convenzione di urbanizzazione del 15 luglio 2002.
Conclusivamente, in disparte di quanto si dirà in merito al termine entro cui le parti della Convenzione di urbanizzazione sarebbero dovute addivenire alla consegna e cessione dell'impianto di illuminazione pubblica alla mano di , è CP_1 comunque certo e fuori di dubbio, sia alla stregua dei principî generali in materia di attività negoziale delle UB ZI nonché in materia di spesa degli enti locali, sia alla stregua del criterio dell'interpretazione sistematica di cui all'art. 1363 c.c.
– secondo cui «le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto» - che:
(a) si sarebbe potuta (e dovuta) accollare gli oneri economici di CP_1 manutenzione dell'impianto solo successivamente alla formale cessione e consegna dello stesso da parte del soggetto attuatore;
(b) sarebbe potuta subentrare nel contratto di manutenzione CP_1 stipulato tra ed solo comunicando formalmente alla Pt_1 Controparte_3
Società l'avvenuta consegna e cessione dell'impianto (nelle modalità indicate nell'accordo generale Cogeim – e nella Convenzione di urbanizzazione), ed CP_2 enunciando in maniera altrettanto procedimentalizzata la propria volontà di subentrare alla nel pagamento dei canoni di manutenzione;
Pt_1
(c) in ogni caso, l'attuale attrice avrebbe potuto liberarsi dal vincolo contrattuale in essere con solo una volta pervenuta, alla società di Controparte_3 distribuzione dell'energia elettrica, la formale comunicazione di presa in carico della gestione dell'impianto, da parte dell'Ente locale.
Tale la ricostruzione della comune volontà delle parti contraenti, sia per quanto concerne i rapporti negoziali tra ed sia per quanto Pt_1 Controparte_3
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riguarda la Convenzione di urbanizzazione conclusa dalla con , Pt_1 CP_1 va anche detto che le conclusioni qui raggiunte sono confermate dalla stessa data di stipula del contratto di manutenzione più volte menzionato, ed intercorso tra Pt_1 ed Controparte_3
Difatti, laddove lo stesso soggetto attuatore fosse (e si ritenesse) già libero dagli oneri economici correlati alla manutenzione dell'impianto per effetto della sua ultimazione (nel giugno 2005), così come certificata dall nel settembre 2005 con CP_2 contestuale messa in esercizio (v. all. 5 alla nota del Dipartimento Programmazione ed
Attuazione Urbanistica – , doc. 2 comparsa di costituzione), ossia in virtù CP_1 dell'operatività del principio di accessione (art. 934 c.c.), non si vede la ragione di addivenire, nel novembre 2005, alla stipula dell'accordo di manutenzione, con assunzione dell'impegno di pagamento del canone e con rilascio di fideiussione a prima richiesta (di durata triennale, salvo rinnovo) che, come esplicitamente previsto dall'art. 8 del contratto, sarebbe stata svincolata solo dopo che l avesse «ricevuto CP_2 formale comunicazione da parte del Dipartimento competente del CP_7 concernente l'avviso dell'avvenuta assunzione diretta degli oneri per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto .. da parte de ». CP_7
Pertanto, proprio la (data di) stipula del contratto di manutenzione, in adempimento dell'impegno assunto dalle parti con l'accordo generale (art. 9), sopravvenuta allorquando l'impianto era già in esercizio (da due mesi) e dichiarato conforme alla legge ed al progetto, conferma (ove il caso) che fosse chiaro a tutte le parti, ivi incluso il soggetto attuatore, che questi avrebbe conservato gli oneri economici di gestione e manutenzione fino al collaudo e fino alla successiva formale cessione e consegna dell'impianto, a . CP_1
Ciò posto, essendo documentato che tale ultimo segmento del procedimento di presa in carico dell'impianto, sì come delineato dal combinato disposto degli artt. 20,
10, 14 della Convenzione, nonché dall'art. 9 dell'accordo generale Cogeim – AC S.p.A., sia stato completato il 25 marzo 2021 (v. all. 4 alla comparsa di costituzione CP_4
e a lite pendente, con la formale cessione dell'impianto a , la richiesta (in CP_1 citazione, nonché nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) di accertamento di nulla dovere alla per i canoni maturati (a) dal settembre 2005 Controparte_3
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in avanti ovvero (b) dal maggio 2007 in avanti, ovvero ancora (c) dal gennaio 2008 in avanti, va respinta così come proposta, dovendosi concludere che l'attrice sia rimasta liberata dal contratto di manutenzione solo dalla data sopra indicata (25 marzo 2021).
Specularmente e conseguentemente deve essere accolta la domanda riconvenzionale (recte azione di adempimento contrattuale) svolta dalla nei CP_4 riguardi dell'attrice, con cui la società richiesto il pagamento di tutti i canoni maturati (e lasciati in mora) fino al 31 marzo 2021, quindi fino alla data di passaggio dell'impianto in carico a (v. estratto conto all. 8 alla comparsa di costituzione CP_1 CP_4
: la convenuta ha infatti dimostrato il titolo e la scadenza dell'obbligazione di
[...] pagamento dedotta insoluta (con il contratto di manutenzione più volte menzionato) e l'attrice non ha svolto eccezioni utili a paralizzare la pretesa della controparte, se non spendendo gli argomenti ora esaminati e ritenuti non fondati.
Inoltre, la parte attrice va condannata al pagamento degli interessi di mora, al saggio di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture trimestrali al saldo;
nessuna rivalutazione – benché richiesta – può riconoscersi in favore della convenuta/attrice in via riconvenzionale, trattandosi di inadempimento di obbligazione di valuta, e non essendo neppure indicato il danno ipoteticamente sofferto dal creditore, non compensato dall'assegnazione degli interessi, al saggio di cui al d.lgs. n.
231/2002.
2.5 Assodato che il contratto tra ed sia Pt_1 Controparte_3 definitivamente cessato alla data del 25 marzo 2021, e così decise le domande principali dell'attrice e la riconvenzionale della società convenuta, deve essere disaminata la domanda subordinata di manleva svolta, dalla nei riguardi Parte_1 di , per vedersi rifondere tutti canoni dovuti (e da versare) ad CP_1 CP_4 in ragione del contratto di manutenzione (e dell'esito giudiziale della domanda di accertamento negativo).
A tale domanda di manleva, come detto da qualificare in termini di azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, il tribunale ritiene di assegnare priorità logico-giuridica rispetto alla domanda di accertamento dell'efficacia del recesso comunicato, dalla , alla Società di distribuzione dell'energia elettrica con missiva Pt_1 del 21 ottobre 2020 (all. 16 alla citazione), potendo il suo accoglimento comportare
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l'effettivo addebito degli oneri economici di manutenzione all'Ente locale, sì da rendere irrilevante la circostanza che la sia rimasta vincolata al contratto sino alla Pt_1 cessione dell'impianto.
In proposito, va detto – in accordo a quanto sostanzialmente ammesso da
[...]
nella sua comparsa di costituzione – che avrebbe dovuto CP_1 CP_1 prendere in carico l'impianto di illuminazione, tramite apposito verbale di cessione e consegna, entro 60 giorni dalla scadenza del biennio di esercizio e manutenzione posto a carico del soggetto attuatore, a sua volta decorso dalla data di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo di tutte le opere di urbanizzazione realizzate dal medesimo soggetto attuatore.
Tanto si desume dalla lettura combinata degli art. 20, par. 4, art. 10, par. 1, lett. i), art. 14, par. 11 e 12 della Convenzione, nonché dell'art. 9 dell'accordo generale Cogeim –
AC S.p.A. (sì come formalmente richiamato dall'art. 14, par. 12 della Convenzione) laddove previsto che il soggetto attuatore ( ) avrebbe sostenuto gli oneri Pt_1 economici di manutenzione dell'impianto «fino alla formale cessione e consegna al
» e che lo stesso si impegnava «a presentare una fidejussione atta a CP_7 garantire l'esercizio e la manutenzione degli impianti … per il periodo intercorrente per la loro messa in esercizio e fino a due anni dopo il collaudo definitivo di tutte le opere di UU.PP. disposto dall'Amministrazione Comunale».
Fideiussione poi effettivamente presentata con durata triennale, in uno alla firma del contratto di manutenzione di cui s'è sopra detto, stipulato dalla nel novembre Pt_1
2005.
D'altronde, è documentato che: (a) in data 10 maggio 2007 veniva emesso, dalla
Commissione appositamente istituita, l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo di tutte le opere di urbanizzazione realizzate in esecuzione della Convenzione – Pt_1
, ivi incluso l'impianto di illuminazione pubblica (v. all. 7 alla citazione, il CP_1 riferimento alla pagina 5); (b) con Determinazione Dirigenziale n. 846 del 6 ottobre
2008 (all. 8 alla citazione) approvava l'atto unico di collaudo. CP_1
Da tale data deve ritenersi decorso il biennio di manutenzione a carico del soggetto attuatore, quale previsto dall'art. 9 del menzionato accordo generale – AC Pt_1
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S.p.A., così come richiamato dall'art. 14, par. 11 e 12 della Convenzione di urbanizzazione – . Pt_1 CP_1
Ciò posto, avrebbe dovuto attivarsi per ricevere la (formale) consegna CP_1
e cessione dell'impianto di illuminazione entro il sessantesimo giorno dalla conclusione del periodo biennale di manutenzione, posto a carico del soggetto attuatore, quindi entro e non oltre il 7 dicembre 2010, secondo quanto esplicitamente previsto dall'art. 20, par. 4, della Convenzione urbanistica.
Non rileva che, a quella data, la avesse già maturato una (discreta) morosità Pt_1 con la Società di distribuzione dell'energia elettrica, avendo omesso di pagare i canoni manutentivi scaduti dal 1° trimestre 2008 in avanti (v. all. 9 alla citazione).
Ciò perché – come giustamente evidenziato dalla difesa attrice – le uniche condizioni cui subordinata la consegna e la cessione dell'impianto alla gestione di consistevano, per Convenzione urbanistica (art. 20, par. 3 e 4), CP_1 nell'avvenuta approvazione del collaudo (come detto verificatasi e documentata in atti), nonché nella prestazione della polizza indennitaria prevista dall'art. 25 della
Convenzione, che è parimenti documentato fosse stata effettivamente prestata (v. la quietanza all'art. 25 della Convenzione).
Ragione per cui, avveratesi le uniche condizioni considerate rilevanti agli effetti della
Convenzione, deve dirsi rimasta in mora ex re per l'omessa presa in CP_1 carico dell'impianto di illuminazione, per puro e semplice effetto della scadenza del termine contrattuale, avendo disatteso la vera e propria obbligazione che le gravava per contratto, nonché ai sensi dell'art. 28 legge 17 agosto 1942, n. 1150 - legge urbanistica – espressivo di un principio generale, ritenuto applicabile anche a piani di intervento urbanistico diversi dalla lottizzazione strettamente intesa (in tal senso la uniforme giurisprudenza amministrativa: v. ex pluribus T.A.R. Firenze, Toscana sez. III,
30/08/2018, n.1159: «l'obbligo del di prendere in consegna le opere di CP_6 urbanizzazione primaria conformi alla convenzione di lottizzazione corrisponde ad una situazione soggettiva di vantaggio dei lottizzanti e loro aventi causa, la quale è direttamente connessa all'interesse generale ad un efficiente esercizio dei servizi pubblici cui le opere sono preordinate. Il è tenuto a tanto in forza della CP_6 convenzione di lottizzazione e sulla base del "modello urbanistico" prefigurato dall'art. 20 21
28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150», ove presenti, in motivazione, riferimenti ad altri precedenti del giudice amministrativo;
negli stessi termini T.A.R. Cagliari, Sardegna, sez. II, 27/12/2021, n.844).
Né è chiara la ragione per cui , una volta assunta la diretta gestione CP_1 dell'impianto di pubblica illuminazione «tramite », avrebbe dovuto rispondere del CP_2 debito altrui (l'assunto non è neppure propriamente esplicitato dalla difesa di
[...]
, e comunque non risulta minimamente motivato, sotto il profilo giuridico), ed è CP_1 altrettanto indeterminata la ragione per cui l'Ente locale, che aveva ricevuto (sin dalla stipula della Convenzione) una polizza fideiussoria a prima richiesta dal soggetto attuatore, giustappunto in garanzia di tutte le obbligazioni assunte in forza della
Convenzione, non avrebbe potuto rivalersi, ove il caso, sul medesimo soggetto, una volta assolto il debito con la Controparte_3
Ad ogni modo, è dirimente osservare che, alla scadenza del termine contrattuale di consegna dell'impianto (dicembre 2010), quindi alla data di consumazione della mora ex re, non era ancora al corrente della morosità della , risultando CP_1 Pt_1 dagli atti che la prima comunicazione in tal senso sia stata inviata all'Ente locale in data
18 aprile 2011 (v. all. 10 alla citazione): talché l'eccezione di inadempimento sollevata in giudizio dall'Ente locale, per giustificare il ritardo nell'acquisizione dell'impianto alla gestione diretta, risulta non solo oggettivamente, ma anche soggettivamente contraria a buona fede (art. 1460 c.c.), e non può essere considerata, in favore della convenuta.
D'altronde, che la presenza del debito altrui non avrebbe potuto giustificare la condotta inerte tenuta dall'Ente locale, è dimostrato (ove occorra) dalla circostanza che infine, in corso di causa, abbia conseguito la consegna dell'impianto, CP_1 con verbale del 25 marzo 2021 prot. 18522 (all. 4 alla comparsa , CP_4 riservandosi tutte le parti di regolare, in separata sede, le questioni economiche correlate alla pregressa manutenzione dell'impianto.
Ciò posto, deve reputarsi che l'indebita protrazione dell'efficacia del contratto di manutenzione stipulato tra e e la conseguente Pt_1 Controparte_3 protrazione dei correlati oneri economici, dopo la scadenza del termine entro cui
[...]
avrebbe dovuto acquisire l'impianto alla gestione diretta, sia imputabile CP_1 all'Ente locale, configurando conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.)
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dell'inadempimento come sopra acclarato;
questo, senza considerare la concomitante violazione degli obblighi di buona fede e correttezza in executivis (artt. 1175, 1375 c.c.), che imponevano all'Ente locale di considerare l'interesse del soggetto attuatore - di portare a termine l'intervento di riqualificazione - senza con ciò assumere oneri diversi da quelli già previsti in contratto, e comunque non particolarmente gravosi («il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile»: Cass. Sez. 3, 02/04/2021, n. 9200; v. ancora Cass. Sez. 3,
13/10/2017, n. 24071: «il contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato»).
Per quanto sin qui argomentato, va condannata a rifondere, alla parte CP_1 attrice, tutte le somme dovute e da versare - in esecuzione del contratto e della presente sentenza - ad a titolo di canoni di manutenzione scaduti dal 1° CP_4 gennaio 2011 sino alla data di cessione dell'impianto di illuminazione all'Ente locale, e pari a complessivi € 71.722,36 (somma ottenuta detraendo, dal totale di € 91.868,96, di cui all'estratto conto all. 8 alla comparsa di costituzione la somma di € CP_4
20.146,60, imputabile ai canoni scaduti dal 1° trimestre 2008 all'ultimo trimestre 2010),
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oltre alle somme dovute e da versare, dalla parte attrice alla a titolo di CP_4 interessi di mora (al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002) sulle fatture in questione, in dettaglio indicate alle pagine 2-3-4-5 dell'estratto-conto da aversi qui CP_4 integralmente trascritto e riportato.
3. Conclusivamente, si provvede come a seguire. La soccombenza dell'attrice, quanto alle domande principali indirizzate nei confronti della regola le spese del CP_4 grado. Parimenti, le spese della lite di rivalsa introdotta dall'attrice nei riguardi di
[...]
seguono la soccombenza di quest'ultima. CP_1
Considerata la sostanziale uniformità della posizione processuale assunta dalle convenute, le spese relative alla domanda trasversale svolta da nei riguardi CP_4 dell'Ente locale vengono integralmente compensate, tra tali parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande di accertamento svolte, in via principale, dalla nei Parte_1 riguardi della accoglie la domanda riconvenzionale di e per CP_4 CP_4
l'effetto condanna la al pagamento, in favore di della somma Parte_1 CP_4 di € 91.868,96, per canoni di manutenzione scaduti dal gennaio 2008 sino al 25 marzo
2021, oltre interessi di mora al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture, indicate nell'allegato 8 alla comparsa di costituzione e CP_4 da aversi qui per integralmente trascritto e riportato, al saldo;
- accoglie la domanda formulata, dalla nei confronti di , Parte_1 CP_1
e per l'effetto condanna al pagamento, in favore della della CP_1 Parte_1 somma di € 71.722,36, oltre alle somme dovute e da versare, per effetto della presente sentenza, dalla parte attrice alla a titolo di interessi di mora (al saggio di cui CP_4 al d.lgs. n. 231/2002) sulle fatture in dettaglio indicate alle pagine 2-3-4-5 dell'estratto- conto all. 8 alla comparsa di costituzione da aversi qui integralmente CP_4 trascritto e riportato;
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- condanna la parte attrice a rifondere, ad nella qualità indicata in CP_2 epigrafe, le spese del grado, che liquida in € 759,00 per esborsi, € 8.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
- condanna a rifondere, alla parte attrice, le spese del grado, che CP_1 liquida in € 759,00 per esborsi, € 8.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al
15%, iva e cpa, come per legge;
- dichiara compensate, tra le parti convenute, le spese della lite trasversale introdotta, dalla nei confronti di . CP_4 CP_1
Roma, 30 ottobre 2025 Il giudice
AL MP
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