Versione
28 aprile 1973
28 aprile 1973
Art. 2.
La vendita autorizzata dall'articolo precedente e' condizionata all'impegno del comune di Vibo Valentia a:
1) destinare a verde pubblico una superficie non inferiore ad un quinto del compendio;
2) sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilita' in ordine ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupanti del suolo, nonche' da ogni responsabilita' in ordine alle pretese di terzi costruttori;
3) corrispondere tutte le indennita' arretrate dovute dagli occupanti abusivi o dai concessionari;
4) effettuare l'urbanizzazione della localita' "Pennello" con apposito piano particolareggiato;
5) utilizzare per opere di edilizia popolare le entrate derivanti dalle cessioni di terreni del compendio, al netto delle spese sostenute.
L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.
La vendita autorizzata dall'articolo precedente e' condizionata all'impegno del comune di Vibo Valentia a:
1) destinare a verde pubblico una superficie non inferiore ad un quinto del compendio;
2) sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilita' in ordine ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupanti del suolo, nonche' da ogni responsabilita' in ordine alle pretese di terzi costruttori;
3) corrispondere tutte le indennita' arretrate dovute dagli occupanti abusivi o dai concessionari;
4) effettuare l'urbanizzazione della localita' "Pennello" con apposito piano particolareggiato;
5) utilizzare per opere di edilizia popolare le entrate derivanti dalle cessioni di terreni del compendio, al netto delle spese sostenute.
L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 11/03/2022, n. 434Provvedimento: […] Sarebbero state obliterate, tanto la funzione strumentale della compravendita stipulata tra il Comune e l'Amministrazione finanziaria, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 81/1973, finalizzata a una successiva vendita agli occupanti, quanto la posizione giuridica qualificata vantata -OMISSIS-. La vendita al Comune, ha evidenziato il ricorrente, è stata sottoposta a specifiche condizioni, essendosi previsto (art. 2 della legge n. 81/1973) l'impegno dell'Ente di sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupanti del suolo e ad effettuare l'urbanizzazione della località -OMISSIS- con apposito paiano particolareggiato.Leggi di più...
- impugnazione determina dirigenziale·
- violazione del principio di legittimo affidamento·
- disparità di trattamento·
- art. 35 D.P.R. 380/2001·
- diritto di prelazione·
- rigetto del ricorso·
- legittimità ordinanza di demolizione·
- eccesso di potere·
- procedimento amministrativo·
- violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza·
- demolizione manufatto abusivo·
- sostituzione di opere pubbliche·
- acquisto di terreni demaniali·
- spese di giudizio·
- sospensione attività amministrativa